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Verifiche secondo l'art. 12 dello Statuto

Gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, sono effettuate per esigenze effettive d'indagine e controllo sul luogo. Tuttavia, queste devono essere fatte seguendo determinate regole:

  • Le verifiche devono essere svolte durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività (salvo casi urgenti adeguatamente documentati) e con modalità tali da non costituire un'eccessiva turbativa allo svolgimento dell'attività e alle relazioni commerciali o professionali del contribuente;
  • L'Amministrazione deve informare il contribuente sul motivo della verifica e dell'oggetto che la riguarda, nonché della sua facoltà di farsi assistere da un legale abilitato dinanzi alle autorità;
  • Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può

essere svolto presso l'ufficio del suo legale, riportando nel verbale anche le osservazioni di questo;

- La presenza dei soggetti incaricati della verifica presso la sede del contribuente non può superare i 30 giorni lavorativi (benché sia prevista una proroga di ulteriori 30 giorni nei casi di eccessiva complessità motivata dal dirigente d'ufficio). Nei casi dove si applica la contabilità semplificata e nei casi di lavoratori autonomi il termine (così come la proroga) viene abbassato a 15 giorni lavorativi);

- Il contribuente ha l'obbligo di collaborare ottemperando agli inviti e alle richieste dell'Amministrazione finanziaria. Qualora il contribuente decida di non collaborare, oltre a ricevere una sanzione amministrativa, non potrà presentare i documenti probatori non esibiti a sua difesa. Tuttavia, l'obbligo di collaborazione incontra un limite nei casi in cui l'accusa sia fatta valere in sede penale; infatti,

in questo caso, il contribuente si può appellare al diritto al silenzio e al diritto di non presentare documenti desumibili dal principio all'equo processo sancito dall'art. 6 CEDU.

LA CHIUSURA DELLE VERIFICHE E I PROCESSI VERBALI

La descrizione dettagliata delle operazioni svolte nel corso delle indagini viene effettuata nel processo verbale di verifica, il quale viene redatto giornalmente. Al suo interno devono essere riportate le ispezioni, le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente e le risposte ricevute. Una volta concluse le verifiche sul campo, deve poi essere redatto il processo verbale di constatazione che sintetizza i dati rilevanti dell'indagine del quale una copia spetta all'indagato. Una volta rilasciata la copia inizia a decorrere un termine di 60 giorni, durante il quale il contribuente può presentare delle osservazioni e delle richieste che devono essere obbligatoriamente valutate dagli uffici impositori. Sempre durante

Questo periodo, all'Amministrazione è fatto divieto di emanare l'avviso di accertamento, che altrimenti risulterebbe invalido, salvo i casi straordinari di particolare e motivata urgenza. Tali garanzie però si applicano solo in caso di ispezioni presso il contribuente, e non nei casi di accertamento bancario o di indagini svolte presso la sede della sua attività commerciale.

9.3 - COLLABORAZIONE DEI COMUNI

Anche i comuni possono partecipare all'attività di accertamento, segnalando all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza elementi utili all'integrazione delle dichiarazioni presentate. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate è obbligata a mettere a disposizione dei comuni le dichiarazioni delle persone fisiche ivi residenti, al fine di permettere un controllo incrociato dei dati in possesso degli enti.

9.4 - SCAMBIO D'INFORMAZIONI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE

Le convenzioni internazionali contro le

Le doppie imposizioni prevedono lo scambio d'informazioni tra le Amministrazioni finanziarie degli stati contraenti, al fine sia di applicare la tassazione corretta che per prestarsi reciproca assistenza per la riscossione. Anche in caso di accertamento, le Amministrazioni hanno un obbligo di collaborazione nelle indagini, tanto che ognuna svolgerà le verifiche necessarie nel territorio di propria competenza per poi mettere a disposizione i dati raccolti anche nei confronti dell'altra autorità.

9.5 - RAPPORTI TRA ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA E PROCESSO PENALE

La verifica fiscale eseguita dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza è un'attività amministrativa, tuttavia i funzionari dei due enti sono anche organi di polizia giudiziaria, di conseguenza se nel corso delle verifiche sorgono fattispecie di reato, sono obbligati a darne notizia alla Procura della Repubblica. Così, nel corso di un'indagine amministrativa, se

dovessero sorgere fatti penalmente rilevanti, ogni successiva fase del procedimento finalizzato alla raccolta di prove dovrà essere svolto secondo le norme del Codice di procedura penale. Per poter trasformare un procedimento amministrativo in penale sarà comunque sempre necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (che può essere concessa secondo l'art. 329 c.p.p.). 9.6 - EPILOGO DELL'ISTRUTTORIA Dopo la conclusione della verifica, il processo verbale viene esaminato dall'Agenzia delle Entrate; inoltre, il verbale deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica qualora emergano fatti penalmente rilevanti. Il contribuente, entro il termine previsto di 60 giorni, può presentare una memoria difensiva contenente osservazioni e richieste, della quale l'ufficio deve obbligatoriamente tenerne conto (anche nella motivazione dell'avviso di accertamento). Il contribuente puòcomunque semprericorrere al ravvedimento operoso, anche nei casi in cui la violazione sia già stata rilevata (con il quale può ottenere una riduzione della sanzione pari ad 1/5 del minimo). Infine, il contribuente può anche presentare un'istanza di accertamento con adesione, con il quale può cercare di trovare un accordo avanzando proposte all'Amministrazione finanziaria. In assenza sia del ravvedimento operoso che dell'istanza di accertamento con adesione, l'Amministrazione può rilasciare un avviso di accertamento nei confronti del contribuente. 10 – L'AVVISO DI ACCERTAMENTO 10.1 – NATURA GIURIDICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO L'atto conclusivo del procedimento amministrativo tributario è un provvedimento denominato avviso di accertamento. Sebbene i provvedimenti amministrativi siano generalmente discrezionali, l'avviso di accertamento è espressione di una funzione vincolata imposta dalla.

legge: pertanto in esso non è riscontrabile il vizio di eccesso di potere. Infatti, tale atto sorge a seguito di un inadempimento del contribuente (cioè quando omette totalmente o parzialmente la dichiarazione) a cui l'Amministrazione finanziaria è obbligata a rispondere per legge con la determinazione autoritativa del debito d'imposta dovuto. Ciò però non significa che l'accertamento non sia soggetto a discrezionalità, poiché, sebbene sia esecuzione della legge, è la risultante di una serie di analisi e di valutazioni attuate dall'Amministrazione finanziaria. Proprio per questo, anche l'atto di accertamento è sindacabile ma solo quando l'oggetto del vizio è il presupposto o un altro profilo di diritto (c.d. sindacato di legittimità e non di opportunità). L'Amministrazione opera delle scelte quando decide quali soggetti sottoporre al controllo e quali modalità utilizzare,

ma unavolta che il controllo è stato effettuato non esiste più discrezionalità in ordine al presupposto o al contenuto del provvedimento. Sintetizzando, l'avviso di accertamento è un provvedimento amministrativo vincolato che determina autoritativamente l'obbligazione tributaria tramite l'applicazione e l'esecuzione delle norme in materia e senza lasciare spazio a profili di discrezionalità.

10.2 - CONTENUTO PRECETTIVO E SOTTOSCRIZIONE

Nell'avviso di accertamento si possono distinguere due parti: motivazione e dispositivo (o parte precettiva)

In materia di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento deve contenere l'imponibile o gli imponibili accertati, le aliquote applicate e le imposte liquidate sia all'ordo che al netto delle detrazioni, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta. Tuttavia, il contenuto essenziale dell'atto è rappresentato dalla sola determinazione dell'imponibile.

sebbene vi siano anche "avvisi senza imposta". Una prima ipotesi di avvisi senza imposta è rappresentata dall'accertamento dei redditi ai quali si applica il principio di trasparenza: questo di solito riguarda i redditi delle società di persone, con i quali viene determinato l'imponibile della società pro quota da imputare a ciascun socio (tuttavia, può essere applicato anche ai casi di società di capitali ai quali si applica il principio di trasparenza). Anche l'avviso emesso per l'accertamento unitario dei redditi delle associazioni professionali vale solo ai fini della successiva determinazione dei redditi degli associati. Un'ulteriore ipotesi è quella degli accertamenti dei redditi per i quali hanno rilievo anche le perdite (dove ad esempio l'accertamento può ridurre la perdita dichiarata ai fini del riporto a nuova della stessa perdita per i periodi d'imposta successivi). In materia di IVA,l'avviso di accertamento può contenere una nuova determinazione dell'imposta dovuta ma anche dell'imposta detraibile o rimborsabile. L'ufficio rettifica la dichiarazione determinando autoritativamente il quantum delle operazioni, calcolando l'imposta dovuta sulle operazioni imponibili, l'imposta detraibile e la somma riscuotibile o rimborsabile. Pertanto è da escludere che un accertamento riguardi solo l'imponibile. Nell'imposta di registro, la rettifica ha per oggetto il valore venale dei beni o diritti sui quali va applicato il tributo, al quale si aggiunge anche la liquidazione dell'imposta con interessi e sanzioni. A prescindere poi dal regime tributario in cui ci si trova, l'avviso di accertamento diregola comprende le sanzioni attribuite per la dichiarazione omessa o infedele ma soprattutto la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un suo delegato a pena di nullità. LA MOTIVAZIONE Secondo la regola

Generale in

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tommamarti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Tesauro Francesco.