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L'ATTUAZIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA
L'applicazione della fattispecie astratta alla fattispecie concreta, che dà luogo all'effetto obbligatorio in cui si concretizza il prelievo tributario, può derivare da una spontanea attività del soggetto individuato dalla legge come destinatario passivo dell'obbligazione tributaria e rappresentare, quindi, il risultato di un'attività volontaria del soggetto diretta alla realizzazione dell'effetto legale.
La normativa tributaria da grande rilevanza all'adempimento spontaneo o automatico del tributo, semplificando gli adempimenti e diffondendo informazioni sulla normativa fiscale, ma anche attraverso un rigoroso sistema sanzionatorio idoneo a scoraggiare comportamenti evasivi.
Il sistema tributario prevede una forma di attuazione sostitutiva della norma tributaria da esercitarsi senza il concorso della volontà dell'interessato o contro la volontà stessa (attuazione sostitutiva).
amministrativa della norma tributaria).
Elemento comune della tua azione volontaria e di quell’amministrativa è l’attività di riconduzione della fattispecie astratta a quella concreta.
Nella disciplina dell’attuazione la legge può prevedere figure soggettive alternative o aggiuntive rispetto a quelle contemplate nella fattispecie legale, in tutti quei casi in cui la rappresentazione del fatto a rilevanza tributaria risulti più attendibile se affidata ad un soggetto a diretto contatto con il fatto economico o meno interessato alla compressione del prelievo tributario. Anche l’attuazione amministrativa può essere affidata a soggetti diversi rispetto a quelli considerati nella fattispecie astratta o destinatari del gettito.
La partecipazione volontaria del privato all’attuazione della norma tributaria è assoggettata regole formali che ne condizionano la validità e che trovano garanzia di un apparato
legge, come previsto dalla Costituzione italiana, stabilisce che solo il Parlamento ha il potere di introdurre e disciplinare le norme tributarie. Questo principio è stato creato per garantire la tutela dei cittadini nella fase informativa riguardante le questioni fiscali. Il capitolo III del testo tratta delle fonti del diritto tributario, concentrandosi sulla riserva di legge. Questo principio assegna al Parlamento il potere di creare e regolare le leggi fiscali, in quanto rappresenta i soggetti che devono sostenere l'onere tributario. La riserva di legge impedisce al sovrano e all'esecutivo di intervenire in modo determinante nei rapporti tra individuo e autorità. Tuttavia, l'evoluzione dei sistemi di governo parlamentare e la sempre più stretta connessione tra esecutivo e volontà popolare hanno ridotto il principio della riserva di legge a una formula priva di contenuti e garanzie che ne avevano decretato il successo. In conclusione, il nuovo principio della riserva di legge sancisce che solo il Parlamento ha il potere di introdurre e disciplinare le norme tributarie, garantendo così la tutela dei cittadini nella fase informativa sulla fattispecie tributaria.legge è contenuto nell'articolo 23 Cost.: <
Sono stati individuati limiti alla riserva di legge, va escluso che ogni aspetto del sistema tributario sia soggetto vincolo costituzionale. La portata della riserva di legge è riferibile solo alla descrizione della fattispecie impositiva e alla regolamentazione degli elementi fondamentali della fattispecie tributaria. La disciplina del presupposto dell'imposta, della base imponibile e dei soggetti è necessariamente compresa nella previsione dell'articolo 23.
La disciplina dell'aliquota d'imposta viene ritenuta, da giurisprudenza e dottrina, estranea all'esigenza garantista dell'articolo 23, la concreta determinazione del parametro può essere rimessa a fonti secondarie o ad
atti amministrativi. La ratio dell'articolo 23 Cost. impone che la legge determini i limiti entro i quali possa muoversi la normazione secondaria o il potere amministrativo nella concreta determinazione dell'aliquota. Vanno individuati, quindi, limiti massimi, per tutelare il privato nei confronti della pubblica autorità; limiti minimi, per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti. Va esclusa dalla portata dell'articolo 23 la disciplina dell'attuazione della norma tributaria e la disciplina dell'adempimento del tributo, così come la disciplina delle sanzioni tributarie. LA LEGGE ORDINARIA La funzione di garanzia contenuta nel principio costituzionale dell'articolo 23 trova nella legge ordinaria lo strumento di migliore realizzazione. Il ricorso a tale strumento rappresenta, però, l'eccezione poiché nella disciplina del diritto tributario intervengono spesso esigenze tecniche o diRapidità di effetti che impongono la scelta di altri strumenti normativi equiparati alla legge ordinaria, come il decreto legislativo e il decreto-legge. Alla legge ordinaria sono normalmente affidate normative di principio o di particolare impatto sociale o politico. L'articolo 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ha previsto che le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto delle disposizioni contenute e che, in mancanza, non possono contenere disposizioni di carattere tributario. Lo stesso articolo 2, comma 3, prevede che i richiami di altre disposizioni contenute nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si rinvia e, nel comma 4, che le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato. Alla legge ordinaria, ai sensi dell'articolo 1 della
La stessa legge 212 è riservata all'introduzione di norme interpretative in materia tributaria, limitatamente a casi eccezionali e tramite specifica qualificazione come tali delle disposizioni di interpretazione autentica. Si tratta di regole di carattere generale finalizzate a garantire la chiarezza e la trasparenza della normativa tributaria.
Alla legge tributaria è vietato il referendum abrogativo e l'introduzione di nuovi tributi nella legge di bilancio.
DECRETI LEGISLATIVI
La norma tributaria ha un elevato grado di tecnicismo giuridico, lo strumento normativo più adatto sembra quello della produzione legislativa delegata al governo tramite lo strumento della legge delega. Ai sensi dell'articolo 76 Cost. la funzione legislativa può essere delegata al governo mediante una legge che fissi principi e criteri direttivi da attuarsi da parte dell'esecutivo con specifico atto normativo equiparato alla legge ordinaria, entro
termini limitati e per oggetti determinati. Attraverso tale atto il Parlamento può fissare punti fondamentali della normativa tributaria, lasciando al decreto legislativo predisposto dal governo la costruzione concreta della fattispecie. Il decreto legislativo è la più diffusa fonte del diritto tributario, ma tale strumento può prestarsi a possibili rischi di abuso dell’esecutivo, nei casi in cui la legge delega lasci ampi margini di discrezionalità normativa. In tali casi è previsto il rimedio della denuncia di incostituzionalità del decreto legislativo per eccesso di delega.
DECRETI LEGGE
Ai sensi dell’articolo 77, comma 2, Cost. in caso di necessità ed urgenza il governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, da convertire entro 60 giorni in legge. Il decreto-legge consente all’esecutivo di introdurre norme tributarie nei casi in cui esigenze contingenti impongano il ricorso ad un
provvedimento normativo destinato ad entrare immediatamente in vigore. La mancata conversione del decreto-legge entro il termine di 60 giorni provoca la decadenza con effetti ex tunc. Per evitare che il governo eluda la riserva di legge prevista dall'articolo 23, tramite l'uso del decreto-legge, l'articolo 4 dello statuto del contribuente ha previsto che non si può disporre con decreto legge l'istituzione di nuovi tributi, né prevedere l'applicazione dei tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. Le esigenze di necessità ed urgenza, presupposto del decreto-legge, ricorrono spesso nella modifica di aspetti particolari dei tributi, specie in materia di aliquote (decreto catenaccio). L'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 pone alcune prescrizioni: I decreti legge devono recare l'indicazione nel preambolo delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza e dell'intervenuta deliberazione del
- Il governo non può rinnovare le disposizioni di decreti legge non convertiti
- I decreti legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro oggetto deve essere specifico, omogeneo e rispondente al titolo
- Il ministro della giustizia cura che sia data immediata pubblicità al rifiuto totale o parziale di conversione
I REGOLAMENTI
La necessità dei regolamenti si presenta anche nel diritto tributario in quanto spesso ricorrono esigenze di disciplinare in via generale ed astratta la portata o l'attuazione della norma tributaria, tramite la previsione di regole dirette a meglio esplicitare il comando legislativo. Tale caratteristica differenzia i regolamenti dagli atti amministrativi generali che non presentano il carattere della generalità ed astrattezza, quindi non introducono norme giuridiche. Il regolamento, che deve essere definito come tale nel provvedimento normativo, è emanato con decreto.
ministeriali o decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio di Stato. Il regolamento deve essere assoggettato al visto della corte dei conti e pubblicato nella gazzetta ufficiale. In materia tributaria si applicano:- Regolamenti esecutivi: che introducono prescrizioni di dettaglio necessarie a rendere concretamente operativo il comando della legge
- Regolamenti attuativi o integrativi: che prevedono norme di completamento di regole contenute in norme primarie che necessitano di previsioni di dettaglio
- Regolamenti delegati: che disciplinano direttamente una determinata materia sulla base di una delega contenuta nella fonte primaria.