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Istituzioni di diritto pubblico

Fonti del diritto

Fonti: atti o fatti che hanno capacità di produrre norme giuridiche (esempi: leggi, costituzione, ecc).

  • Atti (fonti atto): atti approvati attraverso un procedimento prestabilito da parte di un organo legittimato ademanarli = fonte manifestante volontà.
  • Fatti (fonti fatto): fonti involontarie che vengono originate da un fatto (vedi: consuetudine, che si rifà di un componente materiale, il comportamento ripetuto, e un elemento psicologico, l’opinione giuridicamente dovuta; convenzioni costituzionali).

- Fonti di produzione: fonti che contengono le vere e proprie norme giuridiche applicabili ai cittadini/consociati (leggi).
- Fonti sulla produzione: fonti che non contengono norme applicabili ai cittadini, ma contengono norme che regolano le modalità legislative, cioè regole per produrre le fonti di produzione (art. da 70 a 75).
- Fonti di cognizione: fonti non proprie, ma strumenti divulgativi del diritto (es. Gazzetta Ufficiale).

Esistono molteplici fonti del diritto, alle quali va applicata una gerarchia:

  • Costituzione
  • Fonti di rango primario (atti amministrativi): leggi, atti con forza di legge (decreti legge, decreti legislativi, regolamenti parlamentari)
  • Fonti di rango secondario: regolamenti governativi
  • Fonti di rango terzo: regolamenti ministeriali
  • Consuetudini

La gerarchia dipende dalla forza della fonte:

  • Attiva: capacità di modificare fonti del medesimo rango o di rango inferiore
  • Passiva: capacità di quella fonte di resistere alla modifica da parte di fonti di rango inferiore

Criteri per risolvere le antinomie

Tra le fonti del diritto c’è spesso il rischio di antinomie ed esistono quindi criteri per risolverle:

  1. Principio gerarchico: l’ambito di applicazione è il contrasto tra norme di fonti aventi rango diverso (prevale la superiore, l’inferiore è illegittima ed perde di efficacia retroattivamente - legit superior derogat legis inferiori).
  2. Principio di competenza: l’ambito di applicazione è il contrasto tra norme poste da fonti del medesimo rango, ma a favore di una delle quali la Costituzione prevede una riserva esclusiva di competenza su determinata materia (prevale la competente).
  3. Principio cronologico: l’ambito di applicazione è il contrasto tra fonti del medesimo rango che si succedono nel tempo (la legge successiva prevale sulla precedente e la abroga, senza dichiararla invalida ma solo annullandone l’efficacia nel tempo).

Regole sulla validità delle fonti

  • Principio di validità: conformità dell’atto alle norme procedurali che lo regolano.
  • Principio di illegittimità: conformità dell’atto procedurale e rispetto delle regole sostanziali contenute nella fonte superiore.
  • Annullamento: perdita di efficacia della fonte a causa della dichiarazione giudiziale con effetto retroattivo.

La Corte Costituzionale giudica solo le fonti di primo grado. L’annullamento è retroattivo: la norma non è mai esistita anche prima dell’annullamento, mentre l’abrogazione non fa scomparire la fonte, ma la circoscrive nel tempo; la legge ha validità solo successivamente rispetto alla sua entrata in vigore e non ha retroattività.

La retroattività non è prevista costituzionalmente (caso delle leggi penali), e può valere solo per i “rapporti pendenti”= questioni ancora aperte, non per i “rapporti esauriti”= rapporto con sentenza definitiva. La Corte Costituzionale è il sindacato preposto nel controllo dell’esatta retroattività della legge.

Tipi di abrogazione

  1. Abrogazione espressa: la nuova fonte indica espressamente quali fonti o disposizioni risultano abrogate dall’entrata in vigore.
  2. Abrogazione tacita: la nuova fonte non fornisce testualmente indicazioni sull’abrogazione, lasciando al giudice libera interpretazione a suo rischio.
  3. Abrogazione implicita: il legislatore disciplina una materia che era già stata oggetto di manovre, lasciando intendere l’abrogazione della norma precedente senza esprimerla testualmente.

In alcune leggi ci sono clausole di abrogazione espressa: clausole inserite in fondo alla legge, che recitavano la necessità di abrogazione espressa della suddetta.

La Costituzione

La nostra costituzione è stata redatta dall’Assemblea Costituente ed approvata nel 1948, quindi si dice frutto di “potere costituente”, contrapposti ai poteri costituiti (poteri disciplinati all’interno della Costituzione). Dall’approvazione della Costituzione viene eliminato il potere costituente, ed applicato il potere costituito.

La Costituzione Italiana è una costituzione lunga e sociale, ma soprattutto rigida: non può essere modificata attraverso leggi.

Affinché essa sia rigida c’è bisogno di strumenti che la garantiscano:

  1. Esistenza del giudizio di legittimità costituzionale.
  2. Procedimento aggravato di revisione costituzionale: può essere modificata solo attraverso un procedimento complesso (art 138, leggi di revisione costituzionale cioè modifica del testo e altre leggi costituzionali, che integrano o attuare).

Le norme costituzionali non sono pienamente norme giuridiche in quanto non svolgono tutte le stesse funzioni e non hanno tutte la stessa efficacia (struttura orizzontale delle norme). Le norme costituzionali possono essere ad efficacia diretta, quindi direttamente applicabili e complete, senza alcune integrazioni da parte del Legislatore, oppure ad efficacia indiretta (efficacia differita, norme di principio e norme programmatiche).

Tipologie di norme costituzionali

  1. Norme ad efficacia differita: rinviano ad un’altra fonte la loro attuazione; in assenza di una fonte del diritto che le determina esse non possono essere attuate (riserve).
  2. Norme di principio: pongono regole generali applicabili a un numero n di casi; la loro funzione è di guida di applicazione per il Legislatore. Esse hanno funzioni invalidanti quando una legge contenente disposizioni contrarie al principio (es. Art. 24).
  3. Norme programmatiche: esse prevedono un fine molto generalizzato da raggiungere; stabiliscano quindi che lo Stato, al fine di raggiungere lo scopo, debba impegnarsi con attività che lo favoriscano. Hanno principalmente efficacia invalidante (costituzionale) nei confronti di leggi che stabiliscano attività evidentemente contrarie al programma stabilito e funzione stimolante nei confronti del Legislatore e politica governativa.

Procedimento aggravato di revisione costituzionale

  • Sono necessarie almeno due deliberazioni da parte di ciascuna Camera, con almeno 3 mesi tra una deliberazione all’altra; esse sono alternative: prima Camera, poi Senato.
  • Nella prima deliberazione è sufficiente la maggioranza semplice (50% + 1 dei votanti presenti) e possono essere portati degli emendamenti (modifiche); nella seconda deliberazione non si possono apportare emendamenti, ma è necessario raggiungere una maggioranza più elevata, cioè qualificata.
  • Maggioranza qualificata assoluta: 50% + 1 dei componenti, non garantisce il coinvolgimento dell’opposizione -> pubblicazione sulla Gazzetta come notiziale (atipica, procedimento non concluso) ed entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale può essere richiesto un referendum eventuale da cinque consigli regionali, 500000 elettori oppure 1/5 dei componenti di ciascuna camera.
  • Maggioranza qualificata dei 2/3: coinvolgimento delle opposizioni -> 15 giorni di vacatio legis e pubblicazione sulla Gazzetta.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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