Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
5.4 POTERI DEL PDR RISPETTO ALLA MAGISTRATURA
nomina dei magistrati ordinari, amministrativi e militari
presidenza del consiglio superiore della magistratura : organo a cui
spettano le funzioni relative all’esercizio, dei poteri inerenti alla carriera
dei magistrati, …
5.5 POTERI RISPETTO ALLA CORTE COSTIRUZIONALE
nomina 5 giudici della Corte Costituzionale
CAPITOLO IX: IL GOVERNO
1. RUOLO E FUNZIONI
È l’organo al vertice del potere esecutivo riferito allo Stato (non alle regioni) Ha
una funzione primaria che non assorbe tutte le funzioni del potere esecutivo.
Viene chiamato Governo della Repubblica perché non si occupa soltanto del
potere esecutivo, ma anche di organizzazioni internazionali, tutela del buon
funzionamento delle istituzioni pubbliche e garanzia del corretto sviluppo delle
relazioni tra gruppi sociali
Dal 1861 al 1900: RE a capo dell’esercito (Costituzione limita i poteri)
Dal 1900 al 1915: governo autonomo (Consiglio dei Ministri come organo
centrale)
Dal 1922 al 1943: fascismo e dittatura
2. FORMAZIONE DEL GOVERNO
consultazioni,
PdR inizia con le che servono a individuare il Presidente del
Consiglio a cui dare l’incarico per la formazione del governo. Le consultazioni
non hanno regolamentazioni precise. Quando viene scelto, il PDC accetta con
riserva il compito di formare un nuovo governo. Il PDC sceglie una QUADRA
ovvero la squadra del governo, il PDC scioglie la riserva e forma il governo. Se
non riesce a trovare la QUADRA il potere passa ancora nelle mani del PDR che
nomina un altro PDC. Il PDR nomina il PDC e ministri che vengono controfirmati
dal PDC. In seguito, avviene il giuramento del governo. Prima della fiducia il
governo è formato, ma nell’ottica della continuità, può esercitare tutti i poteri,
ma deve autolimitarsi (diniego di fiducia)
3. COMPOSIZIONE DEL GOVERNO
È un organo complesso, formato da diversi organi:
PDC
Ministri
Vicepresidente del Consiglio: supporta il PDC e lo sostituisce in alcune
occasioni.
Sottosegretari: figure politiche nominate con decreto approvato dal
Consiglio dei Ministri e hanno la funzione di coadiuvare i ministri.
Segretario generale: dirigente a cui fanno capo le funzioni di
coordinamento del governo
4. PERMANENZA
Dura fino alla fine della legislatura. Tranne in caso di:
Dimissioni o morte del PDC.
Mozione di sfiducia: revoca della fiducia mediante mozione motivata,
formata da almeno 1/10 della Camera. Viene votata per appello
nominale, a maggioranza semplice. Deve essere messa in discussione
non prima di tre giorni dalla presentazione
Questione di fiducia: il governo presenta un disegno di legge così
rilevante da fare in modo che il PDR lo accetti, altrimenti arriva ad una
dimissione volontaria
5. QUESTIONI RELATIVE ALLA PERMANENZA IN CARICA DEI SINGOLI MINISTRI
Si sviluppa quando un singolo ministro non risponde alle responsabilità
politiche individuali. Può avvenire:
una sfiducia individuale con nomina di un nuovo ministro
Ministro ad interim: caratterizzato da una non definitività. Per un tot di
tempo la funzione del ministro viene sfiduciata e viene svolta da un altro
ministro
Ministro a rimpasto: scambio del ministro tra ministeri in modo da
garantire un miglior equilibrio
Il Ministro deve avere la cittadinanza, la capacità di agire e condizioni di
alfabetismo, deve svolgere funzioni compatibili, altrimenti si sviluppano conflitti
di interessi
6. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dirige la politica del Governo e ne è responsabile. Mantiene anche l’unità
dell’indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività
dei ministri.
Poteri:
esternazione (manifestare la volontà del governo)
rappresentanza
direzione degli organi collegiali
promozione e coordinamento dell’attività dei ministri
7. CONSIGLIO DEI MINISTRI
È formato da ministri con e senza portafoglio e il PDC.
Funzioni: quelle attribuite dalla Costituzione e leggi costituzionali al governo;
atti di indirizzo politico; atti normativi, atti in materia regionale; atti relativi agli
organi ausiliari; atti di tutela della costituzionalità e della legalità.
8. I MINISTRI
si dividono in:
Ministri con portafoglio: sono i ministri a capo di un Dicastero (ministero).
Sono un numero definito dalla legge e si occupano della conduzione
durante l’attuazione della legge. Partecipano anche alla formazione
dell’indirizzo politico per cui il ministro risponde agli atti del Dicastero
Ministri senza portafoglio: non hanno nessun ministero da dirigere e
svolgono le funzioni affidate dal PDC
9. ALTRI ORGANI INDIVIDUALI
Vicepresidente del Consiglio
Alti Commissari: responsabilità di particolari settori amministrativi,
estranei alle attribuzioni ministeriali
Commissario Straordinario: commissario che svolge funzioni
straordinarie, istituite per legge.
Sottosegretari: sono collaboratori dei ministri e del PDC ed esercitano i
compiti ad essi delegati con decreto ministeriale sulla Gazzetta ufficiale.
10. LE NORME SPECIALI IN TEMA DI REATI MINISTERIALI
Sono reati compiuti durante l’esecuzione di attività ministeriali norme che
hanno la funzione di tutelare la persona :
accertamento che il reato sia fondato per cui l’istituto centrale deve autorizzare
a procedere. Se il ministro proviene dalle Camere, allora l’autorizzazione viene
data dalla Camera d’appartenenza, attraverso la Giunta per le autorizzazioni.
Se il Ministro non è un parlamentare, allora serve l’autorizzazione del
Parlamento in generale. Per poter perseguire un ministro serve un particolare
collegio con particolari qualifiche dei magistrati
12. DECRETI LEGISLATIVI
È una funzione normativa del governo.
ART: 76 individua ipotesi in cui il Parlamento delega il governo della funzione
(legge delega decreto legge
legislativa per il Parlamento e per il Governo):
leggi che riguardano il recepimento delle leggi comunitarie (tanti decreti
quanti le direttive comunitarie)
materie molto tecniche
La legge delega funge da norma interposta ovvero norma che fa da parametro
nel giudizio di costituzionalità. Ha un contenuto necessario ovvero oggetto
della delega, termine dell’esercizio e principi e criteri direttivi. La Delega deve
essere determinata e precisa, legata ad oggetti determinati con tempi definiti e
spazi limitati. In caso non rispettasse il contenuto necessario, potrebbe essere
considerata incostituzionale.
Art. 77
Secondo la Costituzione, il Governo può emanare in caso di straordinaria
necessità e urgenza dei decreti legge (non influiscono sulla divisione dei poteri,
ma il Parlamento delega il Governo).
È la forma più immediata per risolvere casi di straordinaria urgenza. Presentano
il decreto alle Camere che lo devono convertire in legge entro 60 gg dalla
pubblicazione. Se non viene convertito perde la sua efficacia fin dall’inizio. È
imputabile di fronte alla corte costituzionale e c’è un divieto di criterio
OMNIBUS per cui non si possono unire diverse tematiche in un decreto, perché
viene definito anticostituzionale. Non è una legge che può colmare le
mancanze.
13. REGOLAMENTI
Espressione del potere normativo proprio del governo e sono fonti secondarie.
REGOLAMENTI MINISTERIALI :
Fanno a capo dei singoli ministeri o ministri
Il Ministro formula il Regolamento :
inizialmente avviene la comunicazione al PDC con previo parere del Consiglio di
Stato, successivamente viene emanato con Decreto Ministeriale per poi essere
registrato dalla Corte dei Conti ed essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE :
inizialmente vengono determinate leggi di autorizzazione ovvero norme
generali regolatrici della materia e dei criteri che devono seguire. Quando
viene emanato un nuovo regolamento (determinato dalla legge di
autorizzazione) viene abrogata la legge precedente. Non è il regolamento che
abroga ma è lo strumento attraverso il quale la legge di autorizzazione abroga
le leggi precedenti
Esistono diverse tipologie in base al confronto con la legge ovvero lo spazio che
la legge lascia al regolamento :
esecuzione : spazio nullo ovvero regolamenti di materie che possono
essere stabilite solo da legge
attuazione : spazio di decisione proprio
indipendenti : spazio di decisione massimo
CAPITOLO X: L’ORGANIZZAZIONE DEGLI APPARATI
AMMINISTRATIVI STATALI
1. I PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI P.A. : COSTITUZIONE E
AMMINISTRAZIONE
Figure di amministrazioni pubbliche :
Apparati statali (Ministeri modello principale)
Comuni
Enti pubblici (INPS, INAIL, Ordine dei Commercialisti, Università, Scuole,
ASL, Poste, alcune Federazioni Sportive, …)
SONO PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE
Nell’ambito delle persone giuridiche :
private
pubbliche sono come le persone giuridiche private (stessa capacità di
stipulare contratti, …, come la privata) ma hanno in più una capacità
pubblicistica, cioè solo le persone giuridiche pubbliche sono titolari per
legge di alcuni poteri autoritativi (ovvero provvedimenti unilaterali :
produce effetti sul destinatario a prescindere dal suo consenso) per
tutelare l’interesse pubblico che è a loro affidato dalla legge stesse
nasce per legge, per tutelare interessi pubblici e per far ciò è dotata di
poteri amministrativi (poteri il cui esercizio non richiede il consenso del
destinatario).
Ad oggi allargamento sfera dell’autorità dell’amministrativo che non è più
autoritativo ma ad un concetto più ampio di funzione attività rivolta alla cura
di un interesse pubblico che non è un interesse proprio ma della comunità per
cui possono essere o meno dotati di poteri autoritativi ma devono sempre agire
direttamente alla realizzazione dell’interesse della comunità.
2. I PRINCIPI IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. : I PRINCIPI
COSTITUZIONALI
Come soggetto che è interessato alla cura dell’interesse pubblico di chi porta
avanti l’amministrazione sono interessato alla sua organizzazione per sapere in
che modo porta avanti l’interesse della comunità
Art. 95, 97 e 98 sono i fondamentali delle P.A.
DERIVAZIONE POLITICA OGNI AMMINISTRAZIONE DEVE AVERE AL
PROPRIO VERTICE UN ORGANO POLITICO
Art. 95 : Ministri che compongono il Governo e rispondono in merito
all’attività dell’amministrazione Minis