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LA LEGGE

La legge è la fonte primaria del diritto e fonte centrale del nostro ordinamento; si può definire centrale per 3

distinti motivi

PREFERENZA PER LA LEGGE: la legge è ritenuta una fonte di diritto a competenza generale ed astratta, il

che costituisce una garanzia di eguaglianza per tutti

PRESENZA DI NUMEROSE RISERVE DI LEGGE: la legge è a competenza di numerose materie legislative,

essendo di rango superiore ai regolamenti ed a tutte le altre forme di ordinamento a rango inferiore al primo.

Esistono 3 tipologie di riserva: assoluta, dove esclude tutte le altre fonti; rinforzata, dove ne determina anche

i contenuti (vedi art. 13 sulla libertà personale); relativa, dove coopera con le altre fonti del diritto. Con la

riserve di legge si intende limitare dunque il potere della Pubblica Amministrazione e del Governo.

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (art da 70 a 74): la Legge è espressione del Parlamento, organo

direttamente rappresentativo della volontà popolare

PRINCIPIO DI LEGALITA’: la legge è dai considerarsi vincolo verso l’esercizio della Pubblica

Amministrazione. Questo principio può essere inteso in tre modi, quindi non contrarietà, attribuzione del

potere o formale, e vincolo di contenuto o sostanziale. Il principio formale pecca di vizio di incompetenza,

mentre il sostanziale sia di incompetenza che di legittimità.

Nell’art. 70 si delinea che il procedimento legislativo è effettuato dalle due Camere del Parlamento, mettendo

così le basi per il BICAMERALISMO PERFETTO: le leggi vengono promulgate solamente dopo che

entrambe hanno espresso il loro favore alle stesse nel medesimo testo. Esse hanno funzione legislativa

paritaria.

Inoltre il procedimento legislativo si ispira alla parità tra Governo e Parlamento nel momento in cui i progetti

di legge ad iniziativa governativa hanno lo stesso peso dei progetti parlamentari, e si ispira alla tutela delle

minoranze politiche dal momento in cui esse possono chiede il passaggio da proc. decentrato ad ordinario.

Fasi della legislazione:

- INIZIATIVA: l’iniziativa legislativa è di 5 organi: Governo, Parlamento, Consigli regionali, popolo e CNEL.

Durante la fase di iniziativa vengono presentati i disegni di legge/decreto legge/decreto legislativo ad una

delle due Camere.

- COSTITUTIVA ISTRUTTORIA/DECISORIA: le commissioni parlamentari, divise per materia di legislazione

sulla base dei ministeri e composte in maniera proporzionale al Parlamento, sono chiamate a votare rispetto

alla competenza di materia la legge per tutti i suoi articoli e a proporre emendamenti attraverso 3

procedimenti:

ordinario in sede referente = procedimento più lungo e complicato,

decentrato in sede deliberante = approvazione diretta in commissione parlamentare, scelta dal Presidente

dell'Assemblea

misto in sede redigente = l’assemblea esprime il voto finale senza possibilità di emendamenti; è

regolamentata in maniera differente tra Camera e Senato

- INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA / PROMULGAZIONE o rinvio: quando la legge è stata approvata nel

medesimo testo, il processo legislativo è concluso e la legge si dice perfetta, ma deve essere ancora

pubblicata e non ha ancora effetti giuridici. La legge viene trasmessa al Pres. della Repubblica entro 1 mese

e promulgata con decreto che attesta la regolarità del procedimento. Il Presidente manifesta la volontà di

promulgare la legge e ne ordina la pubblicazione. Il Presidente, non passato il mese di promulgazione, può

inviarla nuovamente alle Camere con adeguata motivazione (incostituzionalità) -> vedi Costituzione

Il Presidente della Repubblica ha una sola possibilità rinvio perché è figura neutrale nella legislazione (non

ha veto per merito o opportunità).

- PUBBLICAZIONE: viene effettuata a cura del ministro della giustizia, nella Gazzetta Ufficiale e nella

raccolta ufficiale degli atti normativi; deve avvenire subito dopo la promulgazione ( < 30 gg) e una volta

pubblicata è efficace dopo 14 giorni (vacatio legis) con presunzione di conoscenza (ignorantia legis non

exclusa). In casi speciali va subito in vigore.

Vedi sul libro: leggi rinforzate, provvedimenti, tipi di leggi rinforzate, procedure, leggi provvedimento

ATTI CON FORZA DI LEGGE: decreti legge, decreti legislativi

Sono fonti di rango primario e sono sullo stesso piano della legge, ma hanno una particolarità: non sono

emanate dal parlamento, ma dal Governo

I decreti legislativi vengono emanati per disciplinare materie tecniche di maggiore competenza governativa; i

decreti legge invece sono per provvedimenti urgenti

Nei decreti legislativi viene meno il principio di separazione dei poteri (potere legislativo, interferenza

funzionale), ma il parlamento veglia sempre sul governo nella sua azione legislativa ed emana una legge di

delega

Nel caso dei decreti legge, il controllo viene effettuato successivamente; i decreti legge devono essere

convertiti in legge dalle Camere

- DECRETI LEGISLATIVI: art 76 - procedimento posteriore al Parlamento attraverso specifiche direttive e

deleghe

Procedimento di approvazione dualistico: fase parlamentare e fase governativa

il parlamento emana una legge di delegazione verso il Governo riguardo all’esercizio della funzione

legislativa, indicandone le modalità e gli oggetti dell’intervento; la delega ha un termine che dev’essere

espressamente indicato testualmente. Ha facoltà legislativa per tutta la durata della delega. Nella delega

esistono esplicitamente anche i principi e criteri correttivi, vincolanti nel suo esercizio.

il decreto legislativo viene approvato dal Consiglio dei Ministri con un decreto proprio, che si chiamerà

decreto legislativo: vengono indicati la data di approvazione e tutti i passaggi procedurali. Dopo essere

promulgato ed emanato dal Presidente della Repubblica viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

La legge di delegazione deve sottostare ad un vincolo procedimentale, quindi l’approvazione secondo

procedimento ordinario, e ad un vincolo sostanziale, quindi contenere principi e criteri direttivi, tempo di

delegazione e oggetto di legislazione.

Nella realtà ne è conseguito un abuso, legittimando il Governo ad intervenire in questioni più politiche che

tecniche, soprattutto a causa del disinteresse parlamentare e alla rottura formale della delegazione; tutto

viene risolto dalla Corte Costituzionale attraverso norme interposte, dove viene considerata violazione

costituzionale anche la violazione della delegazione.

- DECRETI LEGGE: art. 77 (parola chiave: provvisorio) - procedimento anteriore al Parlamento

Presupposti per l’emanazione: casi straordinari di necessità e di urgenza

- Spesso c’è un abuso di utilizzo di decreti legge, in quanto il procedimento è più breve.

- Il giorno in cui il Decreto Legge viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale deve essere presentato al

Parlamento per la conversione in legge. Le Camere hanno 60 giorni di tempo per deliberare la legge di

conversione; il Parlamento ha iniziato ad introdurre emendamenti ai vari decreti, nonostante non fosse

esattamente previsto per la legge di conversione.

- Se il Decreto Legge non viene convertito è perché viene lasciato scadere senza votare e decade quindi

retroattivamente, oppure perché il Parlamento boccia il suddetto. Se il Decreto Legge determina rapporti

giuridici che è necessario risolvere, bisogna creare una legge apposita alla risoluzione.

- è stata creata una legge per regolare gli emendamenti sulle leggi di conversione, i quali possono essere:

Emendamento aggiuntivo: aggiunge articoli al decreto legge e avrà efficacia con l’emanazione della legge

vera e propria

Emendamento soppressivo: elimina uno o più articoli dal decreto legge con efficacia retroattiva

Emendamento modificativo: vengono modificati articoli

- Esiste un fenomeno di reiterazione dei decreti legge: il giorno successivo alla decadenza, il governo

ripresentava l’identico decreto legge, in un circolo vizioso.

Legge 400/88 ART 15: introduzione di limiti nell’utilizzo dei DL, ma non è stata utile a causa del principio di

antinomia, risolte attraverso il principio di contrasto cronologico

Nel Decreto Legge devono essere espressamente indicate le motivazioni dell’urgenza e necessità dello

stesso nel suo preambolo

Essa impone alcuni limiti di contenuto, come avere misure immediatamente applicabili (es. emanazione di

regolamenti successivi), o contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo (avere la stessa

finalità)

La legge 400 introduce 5 specifici limiti di contenuto:

Non si possono conferire deleghe legislative con un Decreto Legge (riserva di assemblea e necessità di

delegazione vera e propria)

Un Decreto Legge non può disciplinare le materie dell’art. 72 comma 4 (riserve di assemblea)

I Decreti Legge non possono ripristinare l’efficacia di Decreto Legge precedente non convertito a causa

di voto contrario di una delle camere, non per decadenza al termine

Il Decreto Legge non può disciplinare situazioni giuridiche sorte durante la vigenza di un precedente

Decreto Legge non convertito (retroattività dell’annullamento del DL)

Un Decreto Legge non può ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate non costituzionali per motivi

sostanziali (legati al contenuto), e non formali (legati al procedimento di approvazione)

Per il controllo dei Decreti Legge si erano rafforzati i controlli parlamentari con un filtro (esempio= art. 96 bis

del regolamento della Camera: prima di approvare la legge di conversione questa deve essere approvata dal

filtro, cioè dalla commissione parlamentare per gli affari costituzionali), che si è rivelato inutile, in quanto

essendo la commissione parte del Parlamento il passaggio era superfluo

Se il parlamento approva il DL vuol dire che rispetta tutti i presupposti per la conversione, anche con vizi e

difetti (cosa approvata in data più recente), ma questo può causare difetti di incostituzionalità (efficacia

urgente compromessa)

La reiterazione compulsiva del DL è stata dichiarata illegittima con l’art. 360 della corte costituzionale

TESTI UNICI E CODICI DI SETTORE

I testi unici sono raccolte di materiale normativo riferite alla stessa materia, in modo da razionalizzare

l’eccesso di produzione.

Si dividono in:

compilativi: raccolgono materiale normativo esistente, introducendo modifiche minori

innovativi: raccolgono materiale normativo esistente ma utilizzano il momento della ricognizione per

introdurre modifiche sostanziali o meno alla materia.

misti: raccolgono leggi atti con forza di legge e regolamenti

Ora sono stati sostituiti da codici di settore.

I REGOLAMENTI GOVERNATIVI

I regolamenti governativi sono fonti di rango secondario.

- Possono essere emananti solo se previsti dalla legge e devono rispet

Dettagli
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A.A. 2016-2017
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saracecc21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Mancini Marco.