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LA LEGGE
La legge è la fonte primaria del diritto e fonte centrale del nostro ordinamento; si può definire centrale per 3
distinti motivi
PREFERENZA PER LA LEGGE: la legge è ritenuta una fonte di diritto a competenza generale ed astratta, il
che costituisce una garanzia di eguaglianza per tutti
PRESENZA DI NUMEROSE RISERVE DI LEGGE: la legge è a competenza di numerose materie legislative,
essendo di rango superiore ai regolamenti ed a tutte le altre forme di ordinamento a rango inferiore al primo.
Esistono 3 tipologie di riserva: assoluta, dove esclude tutte le altre fonti; rinforzata, dove ne determina anche
i contenuti (vedi art. 13 sulla libertà personale); relativa, dove coopera con le altre fonti del diritto. Con la
riserve di legge si intende limitare dunque il potere della Pubblica Amministrazione e del Governo.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (art da 70 a 74): la Legge è espressione del Parlamento, organo
direttamente rappresentativo della volontà popolare
PRINCIPIO DI LEGALITA’: la legge è dai considerarsi vincolo verso l’esercizio della Pubblica
Amministrazione. Questo principio può essere inteso in tre modi, quindi non contrarietà, attribuzione del
potere o formale, e vincolo di contenuto o sostanziale. Il principio formale pecca di vizio di incompetenza,
mentre il sostanziale sia di incompetenza che di legittimità.
Nell’art. 70 si delinea che il procedimento legislativo è effettuato dalle due Camere del Parlamento, mettendo
così le basi per il BICAMERALISMO PERFETTO: le leggi vengono promulgate solamente dopo che
entrambe hanno espresso il loro favore alle stesse nel medesimo testo. Esse hanno funzione legislativa
paritaria.
Inoltre il procedimento legislativo si ispira alla parità tra Governo e Parlamento nel momento in cui i progetti
di legge ad iniziativa governativa hanno lo stesso peso dei progetti parlamentari, e si ispira alla tutela delle
minoranze politiche dal momento in cui esse possono chiede il passaggio da proc. decentrato ad ordinario.
Fasi della legislazione:
- INIZIATIVA: l’iniziativa legislativa è di 5 organi: Governo, Parlamento, Consigli regionali, popolo e CNEL.
Durante la fase di iniziativa vengono presentati i disegni di legge/decreto legge/decreto legislativo ad una
delle due Camere.
- COSTITUTIVA ISTRUTTORIA/DECISORIA: le commissioni parlamentari, divise per materia di legislazione
sulla base dei ministeri e composte in maniera proporzionale al Parlamento, sono chiamate a votare rispetto
alla competenza di materia la legge per tutti i suoi articoli e a proporre emendamenti attraverso 3
procedimenti:
ordinario in sede referente = procedimento più lungo e complicato,
decentrato in sede deliberante = approvazione diretta in commissione parlamentare, scelta dal Presidente
dell'Assemblea
misto in sede redigente = l’assemblea esprime il voto finale senza possibilità di emendamenti; è
regolamentata in maniera differente tra Camera e Senato
- INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA / PROMULGAZIONE o rinvio: quando la legge è stata approvata nel
medesimo testo, il processo legislativo è concluso e la legge si dice perfetta, ma deve essere ancora
pubblicata e non ha ancora effetti giuridici. La legge viene trasmessa al Pres. della Repubblica entro 1 mese
e promulgata con decreto che attesta la regolarità del procedimento. Il Presidente manifesta la volontà di
promulgare la legge e ne ordina la pubblicazione. Il Presidente, non passato il mese di promulgazione, può
inviarla nuovamente alle Camere con adeguata motivazione (incostituzionalità) -> vedi Costituzione
Il Presidente della Repubblica ha una sola possibilità rinvio perché è figura neutrale nella legislazione (non
ha veto per merito o opportunità).
- PUBBLICAZIONE: viene effettuata a cura del ministro della giustizia, nella Gazzetta Ufficiale e nella
raccolta ufficiale degli atti normativi; deve avvenire subito dopo la promulgazione ( < 30 gg) e una volta
pubblicata è efficace dopo 14 giorni (vacatio legis) con presunzione di conoscenza (ignorantia legis non
exclusa). In casi speciali va subito in vigore.
Vedi sul libro: leggi rinforzate, provvedimenti, tipi di leggi rinforzate, procedure, leggi provvedimento
ATTI CON FORZA DI LEGGE: decreti legge, decreti legislativi
Sono fonti di rango primario e sono sullo stesso piano della legge, ma hanno una particolarità: non sono
emanate dal parlamento, ma dal Governo
I decreti legislativi vengono emanati per disciplinare materie tecniche di maggiore competenza governativa; i
decreti legge invece sono per provvedimenti urgenti
Nei decreti legislativi viene meno il principio di separazione dei poteri (potere legislativo, interferenza
funzionale), ma il parlamento veglia sempre sul governo nella sua azione legislativa ed emana una legge di
delega
Nel caso dei decreti legge, il controllo viene effettuato successivamente; i decreti legge devono essere
convertiti in legge dalle Camere
- DECRETI LEGISLATIVI: art 76 - procedimento posteriore al Parlamento attraverso specifiche direttive e
deleghe
Procedimento di approvazione dualistico: fase parlamentare e fase governativa
il parlamento emana una legge di delegazione verso il Governo riguardo all’esercizio della funzione
legislativa, indicandone le modalità e gli oggetti dell’intervento; la delega ha un termine che dev’essere
espressamente indicato testualmente. Ha facoltà legislativa per tutta la durata della delega. Nella delega
esistono esplicitamente anche i principi e criteri correttivi, vincolanti nel suo esercizio.
il decreto legislativo viene approvato dal Consiglio dei Ministri con un decreto proprio, che si chiamerà
decreto legislativo: vengono indicati la data di approvazione e tutti i passaggi procedurali. Dopo essere
promulgato ed emanato dal Presidente della Repubblica viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La legge di delegazione deve sottostare ad un vincolo procedimentale, quindi l’approvazione secondo
procedimento ordinario, e ad un vincolo sostanziale, quindi contenere principi e criteri direttivi, tempo di
delegazione e oggetto di legislazione.
Nella realtà ne è conseguito un abuso, legittimando il Governo ad intervenire in questioni più politiche che
tecniche, soprattutto a causa del disinteresse parlamentare e alla rottura formale della delegazione; tutto
viene risolto dalla Corte Costituzionale attraverso norme interposte, dove viene considerata violazione
costituzionale anche la violazione della delegazione.
- DECRETI LEGGE: art. 77 (parola chiave: provvisorio) - procedimento anteriore al Parlamento
Presupposti per l’emanazione: casi straordinari di necessità e di urgenza
- Spesso c’è un abuso di utilizzo di decreti legge, in quanto il procedimento è più breve.
- Il giorno in cui il Decreto Legge viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale deve essere presentato al
Parlamento per la conversione in legge. Le Camere hanno 60 giorni di tempo per deliberare la legge di
conversione; il Parlamento ha iniziato ad introdurre emendamenti ai vari decreti, nonostante non fosse
esattamente previsto per la legge di conversione.
- Se il Decreto Legge non viene convertito è perché viene lasciato scadere senza votare e decade quindi
retroattivamente, oppure perché il Parlamento boccia il suddetto. Se il Decreto Legge determina rapporti
giuridici che è necessario risolvere, bisogna creare una legge apposita alla risoluzione.
- è stata creata una legge per regolare gli emendamenti sulle leggi di conversione, i quali possono essere:
Emendamento aggiuntivo: aggiunge articoli al decreto legge e avrà efficacia con l’emanazione della legge
vera e propria
Emendamento soppressivo: elimina uno o più articoli dal decreto legge con efficacia retroattiva
Emendamento modificativo: vengono modificati articoli
- Esiste un fenomeno di reiterazione dei decreti legge: il giorno successivo alla decadenza, il governo
ripresentava l’identico decreto legge, in un circolo vizioso.
Legge 400/88 ART 15: introduzione di limiti nell’utilizzo dei DL, ma non è stata utile a causa del principio di
antinomia, risolte attraverso il principio di contrasto cronologico
Nel Decreto Legge devono essere espressamente indicate le motivazioni dell’urgenza e necessità dello
stesso nel suo preambolo
Essa impone alcuni limiti di contenuto, come avere misure immediatamente applicabili (es. emanazione di
regolamenti successivi), o contenere disposizioni omogenee e corrispondenti al titolo (avere la stessa
finalità)
La legge 400 introduce 5 specifici limiti di contenuto:
Non si possono conferire deleghe legislative con un Decreto Legge (riserva di assemblea e necessità di
delegazione vera e propria)
Un Decreto Legge non può disciplinare le materie dell’art. 72 comma 4 (riserve di assemblea)
I Decreti Legge non possono ripristinare l’efficacia di Decreto Legge precedente non convertito a causa
di voto contrario di una delle camere, non per decadenza al termine
Il Decreto Legge non può disciplinare situazioni giuridiche sorte durante la vigenza di un precedente
Decreto Legge non convertito (retroattività dell’annullamento del DL)
Un Decreto Legge non può ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate non costituzionali per motivi
sostanziali (legati al contenuto), e non formali (legati al procedimento di approvazione)
Per il controllo dei Decreti Legge si erano rafforzati i controlli parlamentari con un filtro (esempio= art. 96 bis
del regolamento della Camera: prima di approvare la legge di conversione questa deve essere approvata dal
filtro, cioè dalla commissione parlamentare per gli affari costituzionali), che si è rivelato inutile, in quanto
essendo la commissione parte del Parlamento il passaggio era superfluo
Se il parlamento approva il DL vuol dire che rispetta tutti i presupposti per la conversione, anche con vizi e
difetti (cosa approvata in data più recente), ma questo può causare difetti di incostituzionalità (efficacia
urgente compromessa)
La reiterazione compulsiva del DL è stata dichiarata illegittima con l’art. 360 della corte costituzionale
TESTI UNICI E CODICI DI SETTORE
I testi unici sono raccolte di materiale normativo riferite alla stessa materia, in modo da razionalizzare
l’eccesso di produzione.
Si dividono in:
compilativi: raccolgono materiale normativo esistente, introducendo modifiche minori
innovativi: raccolgono materiale normativo esistente ma utilizzano il momento della ricognizione per
introdurre modifiche sostanziali o meno alla materia.
misti: raccolgono leggi atti con forza di legge e regolamenti
Ora sono stati sostituiti da codici di settore.
I REGOLAMENTI GOVERNATIVI
I regolamenti governativi sono fonti di rango secondario.
- Possono essere emananti solo se previsti dalla legge e devono rispet