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RISCOSSIONE, PAGAMENTO, RIMBORSO E SGRAVIO

1. Determinazione dell'importo dei dazi

L'art.101. par. 1, CDU indica quale è l'autorità doganale competente a determinare l'importo dei dazi do rinviando alle disposizioni in materia di "luogo in cui sorge l'obbligazione doganale"

L'art.101, par. 3, CDU, infine, attribuisce agli Stati membri la possibilità di fare arrotondamenti in presenza di importi con decimali.

2. Notifica dell'obbligazione doganale

L'art. 102, par.l, CDU, introduce una disciplina specifica per la notifica dell'obbligazione doganale.

L'art. 102, par. 2, CDU, in materia di notifica (comunicazione) al debitore porto dovuto quando questo equivale all'importo indicato nella dichiarazione.

L'art. 102, par. 3, comma 1, CDU dispone che, nelle ipotesi diverse da quelle dell'art. 102, par. 2, l'obbligazione doganale deve essere notificata al debitore quando l'autorità

doganale è in grado di determinare l'importo dovuto e di adottare la relativa decisione. La disposizione deve essere letta in combinato disposto con il "diritto di essere ascoltati": l'Ufficio delle dogane deve comunicare al debitore le motivazioni alla base della propria futura decisione e, quando è in grado di determinare l'importo dovuto e di adottare la relativa decisione, deve notificare l'obbligazione. Vige il principio di "tempestività" dell'azione amministrativa.

Con riguardo alle attività degli uffici si introduce una ulteriore novità, inserendo una speciale tutela per il buon andamento e l'efficacia delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle frodi. Viene, infatti, previsto che, qualora la notifica dell'obbligazione doganale (in pratica, l'avviso di pagamento) sia idonea ad arrecare pregiudizio alle indagini penali, l'Ufficio è autorizzato a

rinviarla fino al momento in cui la stessa non arrechi più alcun pregiudizio.

3. Prescrizione dell'obbligazione doganale

Con l'art. 103, par. 1, CDU nulla cambia rispetto alla pregressa disciplina, per cui, una volta aspirato il previsto termine (da considerarsi decadenziale) di 3 anni, gli Stati membri non possono più notificare al debitore alcuna obbligazione doganale.

Diversamente, l'art. 103, par. 2, CDU modifica la precedente disposizione, stabilendo che, in presenza di reato, il termine triennale utile per la notifica dell'obbligazione doganale al contribuente esteso da un minimo di in cinque anni ad un massimo di dieci anni, conformemente al diritto nazionale (spetta quindi agli Stati membri fissare un termine rientrante in tale soglia, applicabile all'interno dei rispettivi ordinamenti).

La nuova disposizione del Codice muta totalmente il quadro giuridico di riferimento rispetto alla pregressa disciplina

L'art. 103, parr. 3 e 4, CDU prevede, infine,

la sospensione dei termini in caso di: - impugnazione della decisione da parte del contribuente, - esercizio del diritto di essere ascoltati, - nelle ipotesi di richiesta di rimborso e sgravio disciplinate dall'art. 116, par. 7, CDU. 4. Contabilizzazione - Termini L'art. 102, par. 2, dispone che l'autorità doganale non è tenuta ad effettuare la contabilizzazione qualora non sia più possibile notificare l'obbligazione doganale al contribuente per intervenuta scadenza dei termini indicati all'art. 103 CDU. Sul termine per la contabilizzazione, delineato all'art. 105 CDU: 129 allungando il termine per la contabilizzazione a 14 giorni. Il par. 6, in linea con il principio espresso dall'art. 102, par. 3, dispone che, in presenza di indagini penali, la contabilizzazione dei diritti può essere rinviata al momento in cui la notifica non arrechi più alcun pregiudizio al procedimento penale. Cosìcome per la notifica del debito, anche il presupposto per la sua contabilizzazione (piena disponibilità degli elementi conoscitivi necessari per prendere la decisione) si verifica solo dopo aver dato la possibilità al contribuente di esercitare il "diritto di essere ascoltato". Ciò significa che l'Ufficio, una volta consegnato il processo verbale di constatazione e concesso il diritto ad essere ascoltati, deve iscrivere in contabilità l'importo accertato entro il termine tassativo di 14 giorni dallo scadere del termine per l'esercizio del diritto in questione riguardo alla sussistenza di indagini penali in corso. 5. PAGAMENTO DELL'IMPORTO DEI DAZI 1. Pagamento spontaneo Si conferma il termine generale di 10 giorni dalla data della notifica per il pagamento spontaneo dell'importo dei dazi, nonché la possibilità di concedere una proroga in caso di determinazione dell'importo a seguito di controllo a posteriori.

tempo strettamente necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere il suo obbligo o di ottenere una sospensione in caso di ricorso o in presenza delle fattispecie previste, e cioè:

  • quando è presentata una domanda di sgravio, alle condizioni di cui all'art. 89 del RD;
  • quando le merci sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato,
  • alle condizioni di cui all'art. 90 del RD;
  • quando l'obbligazione doganale è sorta a seguito di inosservanza di cui all'art. 79 CDU e
  • ci si trova in presenza di più debitori, alle condizioni dettate dall'art. 91 del RD.

2. Dilazioni

Anche il nuovo codice prevede la possibilità di includere nella dilazione di pagamento l'importo dei dazi che non sia stato contabilizzato al momento del sorgere dell'obbligazione doganale o che sia stato contabilizzato a un livello inferiore all'importo legalmente dovuto.

3. Altre

agevolazioni — Tasso di interesse L'articolo 112 CDU fissa il tasso dell'interesse di redito nella misura del tasso di interesse che la Banca centrale ha applicato alle operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese discadenza maggiorato di un punto. 6. Rimborso e sgravio Il CDU disciplina in modo diverso dal CDC i rimborsi e gli sgravi; in particolare non viene più contemplata l'ipotesi di non contabilizzazione a posteriori, per cui è possibile, da parte delle autorità doganali, accordare solo sgravi o rimborsi dei dazi. I motivi per cui è possibile procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi, sono: - importi del dazio applicati in eccesso (art. 117 CDU), in sostanza importi del dazio non legalmente dovuti; - merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (art. 118 CDU); - errore delle autorità competenti (art. 119 CDU); - equità (art. 120). 130 inoltre previsto che per motivi analoghi si può procedere al

rimborso qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata. L'autorità doganale procede al rimborso o allo sgravio per importi superiori a 10€; solo a seguito di richiesta dell'interessato può procedere per importi inferiori. In ogni caso non sono concessi rimborsi né sgravi quando la situazione su cui si basa la notifica dell'obbligazione doganale è dovuta ad una frode del debitore; il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale. Tuttavia questa è tenuta a pagare un interesse quando siano decorsi più di tre mesi tra la data di decisione del rimborso e quella di esecuzione dello stesso, a meno che le cause di inadempienza esulino dal controllo dell'autorità doganale.

1. Procedura per ottenere rimborso/sgravio

Le domande di rimborso o sgravio possono essere presentate in modalità diverse dai procedimenti informatici conformemente alle disposizioni

In vigore nello Stato membro interessato e devono essere corredate di tutta la documentazione e le informazioni necessarie per poter consentire all'autorità doganale di decidere.

Pertanto, atteso che, allo stato, nell'ambito dell'UE non sono ancora pienamente operativi i sistemi elettronici, dette istanze possono continuare ad essere presentate dagli operatori manualmente, per posta ordinaria/raccomandata, per posta elettronica certificata (PEC), per fax.

Il termine per la presentazione delle istanze di rimborso o sgravio da parte del richiedente (salvo proroghe a seguito di dimostrazione, da parte dello stesso, che a causa di forza maggiore o caso fortuito non gli è stato possibile rispettare il termine prescritto) è:

- di tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale per i casi di dazio applicati in eccesso, errore delle autorità competenti ed equità

- di un anno dalla data di notifica dell'obbligazione doganale per...

merci difetto se o non• conformi alle clausole del contratto; quello indicato nelle norme applicabili all'invalidamento, in caso di invalidamento di una• dichiarazione in dogana. Se è stato presentato un ricorso ai sensi dell'art. 44 del CDU avverso la notifica dell'obbligazionedoganale i suindicati termini sono sospesi dalla data del ricorso e per l'intero procedimento. La domanda di rimborso o di sgravio è presentata dalla persona che ha pagato o è tenuta a pagare l'importo dei dazi o da qualsiasi persona ad essa succeduta nei diritti ed obblighi; non è invece più prevista la presentazione dell'istanza da parte di rappresentanti delle citate persone. La domanda deve essere presentata all'autorità doganale competente per il luogo in cui l'obbligazione è stata notificata mentre la decisione rimessa all'autorità competente, ossia quella competente sul luogo in cui è tenuta oè accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione. Si precisa che, tenuto conto dell'organizzazione dell'Agenzia delle Dogane e al fine di razionalizzare e concentrare il procedimento presso un unico punto di riferimento per l'operatore economico, qualora entrambi i luoghi di cui sopra sono individuabili nel territorio nazionale, l'Ufficio delle dogane presso cui è stata presentata l'istanza procede alla trattazione del rimborso o dello sgravio eventualmente interloquendo con l'Ufficio competente per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione e/o quello competente per la dislocazione delle merci. La competenza ad emettere i provvedimenti di rimborso o sgravio spettaÈ del Direttore interregionale, regionale, interprovinciale, sulla base di dettagliate relazioni istru
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher conigliettorosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Corasaniti Giuseppe.