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CAPITOLO VII: L'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI: MODULI, ATTIVITÀ DEI CONTRIBUENTI E CONTROLLI DEL FISCO
Sezione I - schemi di attuazione dei tributi e controlli del Fisco
1. La nozione di obbligazione: al cuore del rapporto tributario
Il tributo consiste nel dovere di versare una somma di denaro allo Stato, il quale lo impiegherà attuando ad un tempo i fini costituzionali di cui è garante e gli indirizzi politici di cui è portatore. La fattispecie impositiva, nella forma più semplice, vede da un lato un debitore (il contribuente) tenuto al pagamento e dall'altro un creditore, di norma identificabile con un ente pubblico (es. lo Stato). Questa struttura induce ad ascrivere il legame tra i protagonisti del rapporto tributario ad uno schema di carattere obbligatorio.
2. L'obbligazione tributaria e la sua attuazione entro moduli pubblicistici. Cenni alla teoria dichiarativa e costitutiva
Si è così radicata nella dottrina la figura...
Dell'obbligazione tributaria. La nozione di obbligazione sembra essere la "particella elementare" della nostra materia, nonostante genesi, attuazione ed estinzione della stessa siano fortemente influenzate dai moduli pubblicistici entro cui si dipana la relazione tra il cittadino debitore e lo Stato creditore, moduli questi su cui influiscono non solo regole nazionali, ma anche ordinamenti transnazionali. Anche in forza di questa partecipazione, il soggetto attivo del rapporto tributario (es. lo Stato) potrebbe presentarsi non solo come titolare del credito, ma anche come responsabile e garante dello stesso. Tuttavia tale materia presenta delle peculiarità, il che richiede di rispondere a tre domande:
- Perché sorge l'obbligazione tributaria?
Dobbiamo prendere in considerazione 3 diverse ipotesi:
- Per l'imposta: deve essersi realizzato il fatto tipico e quindi deve essere ascrivibile al debitore il presupposto indice di capacità contributiva.
- Che si è realizzato il presupposto indice di capacità contributiva;
- Che questo gli è soggettivamente ascrivibile;
- Qual è la quantificazione economica del predetto presupposto in base alle regole che misurano l'imponibile;
- Qual è l'imposta dovuta risultante dalla liquidazione;
- Quali sono le somme che saranno versate all'Erario.
In queste situazioni il debitore diventa contribuente ed è corretto riferirsi a lui in questi termini perché su di lui grava il dovere di concorrere alle pubbliche spese;
Per le tasse: di regola il debitore è tale perché ha fruito o è in condizioni di fruire di un servizio apprestato dall'ente pubblico e caratterizzato da un regime di coattività;
Per le obbligazioni strumentali: la fattispecie dell'imposizione è complessa e spesso, accanto alla predetta obbligazione, ne troviamo altre, che potremmo definire strumentali e che coinvolgono soggetti che non possono considerarsi contribuenti. Si può rinviare a titolo di esempio alle nozioni di sostituto d'imposta e responsabile d'imposta. Queste obbligazioni trovano la loro spiegazione nell'esigenza di assicurare la raccolta delle risorse tributarie in maniera più efficiente, coinvolgendo soggetti che, per la loro specifica posizione, sono in grado di
collaborare allarealizzazione del predetto interesse pubblico. 2. Quando sorge? Due sono le prospettive da prendere in considerazione: a. In una prospettiva definibile come dichiarativa: l'obbligazione d'imposta nasce al verificarsi del presupposto di fatto identificato dalla legge come espressivo di capacità contributiva; b. In un'ottica costitutiva: l'obbligazione sorge invece in forza degli atti applicativi, risentendo il momento genetico della modalità con cui avviene l'attuazione del dovere di concorso. 3. Come si attua? 3. La centralità della collaborazione nel Fisco di massa: la dichiarazione tributaria Il concorso di tutti alle pubbliche spese imposto dall'art.53 Cost esige una coralità della partecipazione: richiede che l'acquisizione del gettito sia assicurata nei confronti di tutti coloro che hanno con il nostro Paese un collegamento che giustifica il prelievo. Quindi il principio base della collaborazione richiede chesia il contribuente a dover portare l'amministrazione a conoscenza di determinati fatti, quali:ci si rivolge all'Ufficio perché appunto riconosca che al contribuente spetta la restituzione;
La dichiarazione integrativa: con questa si opera unilateralmente "ritrattando" la propria dichiarazione e presentandone un'altra emendativa. Una volta la dichiarazione integrativa era sottoposta a termini particolarmente stringenti, ma dal 2016 questa facoltà si è significativamente ampliata: tale strumento può essere impiegato entro 5 anni, entro quindi i medesimi termini di decadenza dell'azione accertativa.
La rettificabilità della dichiarazione a sfavore del contribuente: in questo caso il contribuente commette errori per difetto, cioè dichiara meno del dovuto. Il Legislatore ha previsto a tal proposito l'istituto del ravvedimento (art.13 dlgs 472/1997), che permette la correzione degli errori di difetto graduando la sanzione con un meccanismo per cui tanto più il contribuente è tempestivo
nell'accorgersi dello sbaglio e nel rettificarlo tanto minore è la misura punitiva che gli si applica, così da favorire chi sia più rapido. Una volta la graduazione delle sanzioni riconosciuta all'istituto del ravvedimento era collegata alla spontaneità dello stesso, mentre oggi il ravvedimento è possibile anche dopo che il contribuente abbia saputo dell'avvio di indagini tributarie a suo carico e fino a quando non gli siano notificati gli atti provvedimentali di recupero o liquidazione. Oggi appare quindi come un mero strumento deflattivo, potendo beneficiare di uno sconto sulle sanzioni, ridotte ad un quinto del minimo. 5. Dichiarazione e file dichiarativo: requisiti formali e cenni alla trasmissione telematica Vediamo ora altre caratteristiche assolutamente rilevanti: - La dichiarazione è un atto formale: deve essere predisposto su modelli approvati annualmente con Decreto ministeriale a pena di nullità. Oggi infatti lacompilazione e latrasmissione del modello dichiarativo avviene in generale in via telematica attraverso i portali "Entratel" e "Fisconline". Per l'espletamento di tali attività di compilazione e trasmissione il contribuente può procedere autonomamente ovvero avvalersi di uno dei intermediari abilitati contemplati dall'art.3 del DPR 322/1998 (es. commercialisti). La dichiarazione deve contenere i dati e gli elementi necessari per: - L'individuazione del contribuente; - La determinazione dei redditi e delle imposte dovute; - L'effettuazione dei controlli; - L'identificazione di ogni altro elemento richiesto dall'apposito modello; - Indicare gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo la disciplina di ciascuna imposta. Per quanto riguarda la sottoscrizione: la dichiarazione deve essere firmata a pena di nullità dal contribuente o dal suo rappresentante. La nullitàpuò essere sanata se il soggetto tenuto alla sottoscrizione vi provvede entro il termine di 30 gg dalla ricezione dell'apposito invito formulato dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia la sottoscrizione ha subito un ridimensionamento: l'art.1 DPR 322/1998 dispone che nel caso di presentazione telematica della dichiarazione l'obbligo di sottoscrizione si applica solo con riferimento alla dichiarazione che i contribuenti sono tenuti conservare, in tal modo confermando la menzionata riperimetrazione degli effetti connessi alla mancanza della firma.
I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione sono: tutti anche se non ne consegue un debito d'imposta. Qualora il soggetto sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili, l'obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste anche in mancanza di un reddito. In alcuni casi la legge esonera il contribuente dagli obblighi dichiarativi: Qualora il contribuente percepisca
ti ad essa, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dei terreni agricoli, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.