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STORIA DEL DIRITTO IN EUROPA – A. Padoa Schioppa

Nello studio del diri o medievale e moderno è opportuno dis nguere 3 diverse fasi storiche:

- 5° - 11° secolo (dal 401 al 1100), ne età tardo an ca e inizio alto medioevo,

- 12° - 15° secolo (dal 1101 al 1500), ne alto medioevo e inizio basso medioevo,

- 16° - 18° secolo (dal 1501 al 1800), ne basso medioevo e inizio età moderna.

A cominciare dalla prima fase storica, che si estende per circa 6 secoli dal ‘401 al ‘1100 d. C., il passaggio dal

mondo an co al medioevo si cara erizzava per la presenza di regni germanici nel territorio dell’impero

romano d’Occidente (la cui caduta de ni va si fa appunto coincidere con le invasioni delle popolazioni

germaniche), il che ha permesso di introdurre un complesso sistema di is tuzioni e di consuetudini nuove,

diverse e lontane dal diri o romano, che nonostante ciò con nuava a sopravvivere anzi si intrecciava

variamente con le consuetudini germaniche.

Leggi dei Franchi, dei Longobardi, dei Visigo , degli Anglosassoni e degli altri popoli germanici ebbero

dunque una radice consuetudinaria, sono infa ques i secoli in cui la consuetudine rappresenta la fonte

del diri o per eccellenza, non rimanendo sta ca ma mutando nel tempo e nello spazio. Nonostante la

varietà delle consuetudini piche di ciascun popolo, esse presentavano mol elemen comuni riguardan la

comune fede religiosa, le analoghe condizioni di vita dei popoli e delle società, prevalentemente rurali e

militari, ecc. La Chiesa invece esercitava l’importante ruolo di trasme ere regole giuridiche di derivazione

romanis ca e il patrimonio ines mabile della cultura an ca greca e la na, come vedremo a proposito del

monachesimo.

1. IL DIRITTO TARDO ANTICO

Tra l’età di Costan no (siamo ancora nell’età tardo an ca perché nel 4° secolo.. succede e al padre

Costanzo Cloro nel governo dell’impero romano d’Occidente, ma la sua ascesa al potere non rispe ò l’allora

vigente sistema tetrarchico di Diocleziano, che prevedeva la presenza di due augus e due cesari

e la conseguente successione del proprio cesare al proprio augusto, perché fu fortemente voluto

dell’esercito romano, sconvolgendo così la regola di abdicazione e causando tu a una serie di lo e civili

e assal al potere che si conclusero con l’assoluta vi oria di Costan no e con la sua proclamazione ad

unico augusto sia dell’impero romano d’oriente che d’occidente) e l’età di Gius niano (siamo già nel

medioevo perché nel 6° secolo.. il suo regno ebbe un impa o mondiale sia dal punto di vista poli co,

militare, economico, ecc. cos tuendo un’epoca ineguagliabile per l’Impero romano d’Oriente o Impero

bizan no, ma sopra u o dal punto di vista giuridico in quanto autore di una delle più importan collezioni

giuridiche: il Corpus Iuris Civilis, una compilazione di leggi romane tu ’oggi alla base del diri o civile, che ha

lasciato un’impronta indelebile nella storia del diri o romano) il diri o romano ha conosciuto una serie di

profonde trasformazioni.

Il vas ssimo territorio dell'Impero tardo an co era ripar to in provincie, suddivise tra le due par d’Oriente

ed Occidente - bipar zione che si determinò involontariamente quando l’imperatore romano Teodosio I

decise di a dare una parte del governo dell’impero, ancora unitario, al glio maggiore e l’altra parte al glio

minore; la divisione doveva però essere solo provvisoria e temporanea per agevolare i gli

nell’amministrazione dei vas territori. Ma non fu così, perché da quel momento in poi le due par

dell’impero intrapresero due percorsi completamente dis n e diversi con altre an des ni diversi, visto

che l’impero romano d’Occidente cadde de ni vamente nel ‘476 d.C., quasi un millennio prima dell’impero

romano d’Oriente o Bizan no, che rimase invece in vita no al 1435 d. C.

La successione al trono, tramite il sistema tetrarchico di Diocleziano, prevedeva 2 imperatori (gli Augus ) e

2 successori designa (i Cesari).

L’amministrazione civile era invece separata da quella militare potendo dis nguersi tre diverse gerarchie: 1

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- la gerarchia militare, che faceva perno sui duces (o dux condo ero che comanda e guida una

truppa, alle dipendenze del magister militum) e sui magistri militum (generali di corpo d’armata alle

dipendenze del re) disloca nelle diverse par dell’impero, oltre che sulle milizie mobili (militari);

- la gerarchia civile con funzioni amministra ve, di ordine pubblico e funzioni giudiziarie sia civili che

panali;

- la gerarchia di funzionari, con competenze tributarie e nanziarie dell’Impero.

Al ver ce vi era comunque l’imperatore, unico e legi mo tolare di tu i poteri:

- potere di nomina di ogni carica dell’amministrazione civile e giudiziaria, militare, scale;

- potere di decisione sulle controversie che lui giungevano in ul ma istanza;

- potere legisla vo;

poteri che ovviamente non poteva esercitare da solo e che per questo si avvaleva di apposi u ci, compos

da al funzionari personalmente scel e in qualsiasi momento revocabili.

Tra gli u ci a disposizione e alle dipendenze del re vi erano:

- il Questore del sacro palazzo, responsabile delle ques oni legali, e il Maestro degli u ci, capo della

cancelleria dell’impero, che elaboravano gli edicta - provvedimen di cara ere generale per lo più

riguardan il diri o pubblico - che solo dopo l’approvazione dell’imperatore divenivano ad ogni

e e o leggi vincolan nell’impero.

- La Corte Imperiale, che decideva sui casi di ul ma istanza, a raverso un suo u cio centrale: lo

scrinium a libellis, ed eme eva a nome dell’imperatore un rescri o o consulto. I re scriptum –

risposte su determinate ques oni di diri o, principalmente di diri o privato - ben presto

acquisirono, oltre che natura formale e u ciale anche natura norma va, entrando una buona parte

di essi a far parte della compilazione gius nianea.

Gli edicta e re scriptum rappresentavano dunque la principale fonte del diri o determinando due

importan categorie:

- gli iura, fon tradizionali del diri o civile e del diri o onorario come gli edi pretori della

legislazione classica;

- le leges, cioè le cos tuzioni imperiali. A proposito di leges/cos tuzioni imperiali, nel momento in cui

iniziarono a mol plicarsi si avver l’esigenza di raccoglierle in apposi tes , organicamente

elabora , dando vita a dei veri e propri codici, dei quali tra i più importan ricordiamo:

- il Codice Gregoriano ed Ermoginiano;

- il Codice teodosiano;

- il Codice gius nianeo, nonché la più eccellente raccolta giuridica riguardante tu i campi del

diri o, penale, civile, pubblico, processuale e suddiviso in 4 opere, che nel loro insieme

cos tuiscono appunto il Corpus Iuris Civilis, quali:

o il Codice, migliaia di rescri dal 1° secolo no a Gius niano,

o il Digesto, tes della giurisprudenza classica come quelli di Papiniano, Ulpiano, Modes no,

ecc.,

o le Is tuzioni, un breve racconto ispirato alle is tuzioni di Gaio,

o le Novelle, raccolte di cos tuzioni emanate dallo stesso Gius niano.

Insomma Gius niano intese creare un’opera che sos tuisse ogni altra fonte del diri o e che venisse

applicata nella sua integralità da parte dei giudici dell’Impero. E nonostante la successiva caduta dell’Impero

d’Oriente la compilazione restò la base del diri o bizan no, quindi la crisi dell’impero non fu anche la crisi

del suo diri o. 2

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2.CRISTIANESIMO, CHIESA E DIRITTO

In merito al ruolo svolto dalla Chiesa in questa fase storica di transizione dal mondo an co al medioevo,

abbiamo genericamente de o che essa ha svolto un ruolo importante circa la trasmissione delle regole

giuridiche di derivazione romanis ca e del patrimonio culturale greco e la no. Nello speci co, invece, la

posizione della Chiesa venne a delinearsi e u cializzarsi grazie all’a ermazione del Cris anesimo come

unica religione dell’impero, ad opera di Costan no con l’Edi o di Milano, terminando così per essa le

terribili persecuzioni a cui era stata sogge a no a quel momento e potendo nalmente assumere la forma

di un’is tuzione gerarchica, solida e compa a. Al ver ce di tale gerarchia venne posto il

ponte ce o vescovo di Roma mentre ai livelli so ostan vi erano le varie cariche ecclesias che come

metropoli , vescovi, presbiteri, diaconi ecc. ognuno responsabile di una determinata comunità cris ana; più

comunità cris ane di uno stesso territorio cos tuivano la diocesi al cui capo era posto il vescovo. Per la

nomina dei vescovi l’elezione veniva compiuta dal clero locale.

Un aspe o essenziale della nuova religione stava nella presenza di un testo sacro reso pubblico in forma

scri a, i cui prece erano immutabili e immodi cabili: la Sacra Scri ura; considerata la fonte per eccellenza

del diri o canonico da cui tu e le altre fon avevano origine e derivazione.

Le ques oni religiose e teologiche più importan venivano a date e discusse dai vescovi

raccol in apposite riunioni, de e concili ecumenici (come quello di Nicea, di Costan nopoli,

ecc.) a cui partecipavano tu i vescovi del mondo; o in riunioni con valenza locale, de e

sinodi. Tali deliberazioni divennero una pologia di fonte fondamentale del diri o canonico, cos tuita

appunto dai canoni dei concili e dei sinodi, subordinata soltanto alla fonte suprema: la Sacra Scri ura fru o

della rivelazione divina. Il diri o canonico non è certamente un diri o statuale, ma comunque dotato di

norme e di sanzioni.

Ben presto però gli imperatori cris ani si ritennero legi ma ad intervenire anche nelle ques oni religiose

e teologiche della Chiesa, e i vescovi invece a svolgere importan funzioni poli che e civili. Fu così che

nacque il problema religioso, poli co e giuridico di delineare i con ni reciproci tra l’autorità dello Stato e

l’autorità della Chiesa.

Da sempre i cris ani ri utavano, anche a costo della loro vita, di a ribuire all’imperatore un culto che essi

riservavano solo a Dio, in quanto il cris anesimo considerava il ci adino e il credente due en tà ne amente

dis nte: una cosa era Dio una cosa era il re.

A marcare ancora di più il con ne su questo aspe o furono dapprima:

- il Vescovo di Milano Ambrogio, quando osò ri utare all’imperatore Teodosio in persona, la

riammissione in chiesa se non si fosse prima riconosciuto peccatore per aver ordinato una feroce

rappresaglia a Tessalonica. Venne così chiarita la dis nzione tra la sfera civile, ove l’imperatore non

aveva eguali sulla terra e la sfera religiosa rispe o alla quale l’imperatore era invece tenuto a

rispe are i prece del Vangelo come tu gli altri. Un secolo più tardi

- Papa Gelasio I, che sancì che l’imperatore e il papa cos tuivano due en tà dis nte e non

subordinate tra loro, volute entrambe da Dio stesso, ma l’una per sovraintendere alle cose terrene,

l’altra per guidare a raverso la Chiesa la comunità dei fedeli, senza intromissioni reciproche.

Il principio della dis nzione tra la sfera religiosa e la sfera civile assunse da quel momento in poi un

cara ere assoluto e fondamentale della civiltà europea e del suo diri o, tramandata no ai nostri giorni.

Diversa era invece la situazione nell’oriente bizan no, visto che forme dire e di intervento e di controllo

dell’Impero sulla Chiesa (cesaro-papismo) si mantennero costantemente nel corso dei secoli.

Lo si deve interamente alla Chiesa se le tes monianze rela ve alla civiltà an ca sono giunte

sino a nostri giorni, in quanto furono proprio i chierici e i monaci dell’alto medioevo a

trascrivere e trasme ere i tes storici, conserva nelle biblioteche delle chiese. A spiccare nello

svolgimento di questa minuziosa e precisa a vità fu il monachesimo, nato in Egi o per

l’impulso di monaci venu da lontano, il cui emblema co ricordo va a San Benede o da

Norcia con la famosa regola che assunse un ruolo preminente in tu a Europa. La regola 3

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benede na prevedeva un’organizzazione per la vita monas ca piu osto severa fa a di preghiera e lavoro

manuale o intelle uale, i cui principi cardini erano l’obbedienza, la povertà e la cas tà. Il monastero veniva

re o da un abate, che i monaci sceglievano con una votazione in ragione delle sue qualità personali, e la cui

competenza era quella di operare al servizio della comunità e nell’interesse della comunità. Anche Gregorio

Magno fu un monaco benede no di origine patrizia, che dopo avere ricoperto delle cariche poli che, e in

par colare essere stato funzionario imperiale, si ri rò a vita monas ca e venne presto ele o Vescovo di

Roma. Durante il suo pon cato svolse un’intensa opera di guida e di disciplina della chiesa e del clero,

anche in un periodo par colarmente di cile come quello delle invasioni dei longobardi; rispe ò la

dis nzione tra la sfera civile e quella religiosa osservando sia le leges che i canones e u lizzando i prece

della sacra scri ura come soluzione interpreta va di ques oni dubbie e come regola di condo a perché

de ata da Dio. Di lui restano parecchi scri pastorali e morali, ma sopra u o il Registro di circa 800 le ere,

che più tardi entrarono a far parte delle collezioni di diri o canonico, come quella di Graziano, il Decretum.

Anche il monachesimo irlandese ebbe larga di usione per avere sviluppato un par colare genere le erario:

il penitenziale, ovvero una penitenza prescri a per ogni speci co peccato commesso in ragione della sua

gravità (es. il digiuno, la cas tà, il ri ro, ecc). La penitenza fu inoltre misurata in funzione non solo del fa o

commesso ma anche dell’intenzione di chi l’aveva commesso, risultando così rilevante non solo l’elemento

ogge vo ma anche sogge vo del fa o illecito. Nell’età dei penitenziali si era inoltre a ermata la

confessione segreta avan al sacerdote in sos tuzione di quella pubblica che era ammessa una sola volta

nella vita. 4

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3. IL DIRITTO DEI REGNI GERMANICI

Per quanto riguarda ancora il sistema giuridico dell’alto medioevo, esso si contraddis nse anche per la

presenza e la nascita, nella parte occidentale dell’impero, di popoli e regni germanici dota di un proprio

diri o, più grezzo, dis nto e lontano dal diri o romano classico, rappresentato anch’esso da consuetudine

ma altre anto lontane da quelle romane.

I Germani erano popoli nomadi e guerrieri che vivevano di caccia e di bo ni di guerra e che la lo a e il

coraggio in ba aglia cos tuivano valori essenziali. L’esercito era dunque la stru ura pubblica

fondamentale, sia militare che civile che solo nelle fasi più delicate o in circostanze par colari nominava un

re. Le cara eris che piche erano:

- con l’ingresso nell’esercito i maschi raggiungevano lo status di adul e venivano so ra alla patria

potestà;

- la famiglia era composta da gruppi familiari, che formavano un clan con proprietà comune dei beni;

- la donna invece non era sogge o di diri o né possedeva la capacità di agire se non con l’assistenza

del padre o di un fratello o del coniuge se sposata, e il matrimonio cos tuiva infa una vendita

della sposa alla famiglia dello sposo insieme ad una dote;

- le o ese si riparavano principalmente con la vende a privata - faida – oltre che con sanzioni

calcolate in natura, per lo più in capi di bes ame. Una parte dell’ammenda era comunque des nata

alla famiglia dell’o eso mentre l’altra o al re o alla comunità;

- la gius zia era normalmente amministrata dai capi militari ele dall’esercito, anche se per i

processi pubblici, punibili con pena capitale per i rea più gravi come per i traditori e i disertori

(militari che, durante la guerra o la pace, abbandonavano il loro posto nell’esercito senza

autorizzazione), si era soli basarsi sull’ordalia, ovvero a darsi al giudizio di Dio, per stabilire torto o

ragione. Le procedure ordaliche erano infa una costante nei processi dei Germani, potendosene

dis nguere varie pologie, come quelle dell’acqua e del fuoco, della bilancia, ecc.. mentre i

Longobardi privilegiarono il duello giudiziario;

- le regole di diri o erano senza eccezioni regole consuetudinarie non scri e, in quanto la scri ura

era loro sconosciuta.

Insomma l’irruzione ripetuta e inarrestabile di popolazioni di s rpe germanica (franchi, anglosassoni,

visigo , ecc.) entro i con ni dell’impero romano cos tuì una delle ragioni della sua crisi e in par colare della

caduta della sua parte occidentale con l’ulteriore conseguenza che ques popoli si stanziarono stabilmente

creando nuove dominazioni con profondi e permanen cambiamen storici.

I popoli germanici impadroni si di numerosi e vas territori dell’impero si trovarono a governare su

popolazioni che sino ad allora avevano vissuto secondo le leggi di diri o romano completamente e

ne amente diverse da quelle che essi pra cavano, e quindi a dovere risolvere il problema di:

- come mantenere il controllo sui territori occupa

- come far prevalere la loro tradizione giuridica germanica su quella roman

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fran_93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia dell'esperienza giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Ciancio Cristina.
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