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Estratto del documento

I I I I I

all’informazione stessa: , dove rappresenta l’ipotesi di giudizio

I

S

precedente alla presentazione di un’informazione successiva, rappresenta il valore

I

W

dell’informazione, rappresenta il peso dell’informazione.

I

Non- Modelli euristici:

 Le indagini hanno individuato tendenze sistematiche di alterazione dei normali processi di formulazione del

giudizio.

o Pennington e Hastie sostengono la necessità di far precedere l’analisi di un compito cognitivo un

esame delle caratteristiche del compito stesso; i due autori hanno proceduto con una ricognizione

analitica delle componenti essenziali del compito decisionale del giurato. Sono state individuate le

tipologie di elementi a disposizione del giurato per l’elaborazione del giudizio, cioè i dati processuali,

le risorse interne e le conoscenze procedurali. Le diverse categorie sono state organizzate in funzione

delle diverse fasi del processo di elaborazione cognitiva. il compito decisionale è un processo

articolato in più fasi, a ciascuna delle quali corrisponde un sottocompito cognitivo.

l’elemento fondamentale è l’istruzione (in essa sono contenute le indicazioni di cui il giurato deve tenere

conto per lo sviluppo di un processo di elaborazione giuridicamente corretto.

o È stata elaborata una formalizzazione del compito cognitivo del giudice popolare italiano sulla base di

quello americano. Sono state individuate 7 unità concettuali che costituiscono i dati processuali,

preceduti dal giuramento: enunciazione del capo di imputazione, relative esposizioni del P.M. e della

difesa, esame delle prove, conclusioni delle parti con l’assicurazione dell’ultima parola alla difesa. Il

modello prevede 7 fasi di elaborazione che riguardano la codifica del materiale emerso in sede di

dibattimento e la relativa selezione delle informazioni in vista della formulazione dell’intimo

convincimento preliminare all’ingresso in camera di consiglio. La fase cruciale è quella dei

sottocompiti inferenziali, che comprendono la valutazione del materiale e la ricostruzione delle

sequenze plausibili di eventi. Il percorso decisionale si conclude con un confronto tra il prodotto del

processo inferenziale e le categorie normative applicabili al caso. 16

o Le indagini si dividono in due correnti:

1. Considera le strutture di conoscenza sottostanti alla formulazione della decisione (viene dato

rilievo al concetto di rappresentazione)

2. Considera i processi di conoscenza che consentono di giungere alla formulazione della

decisione (vengono esaminati i meccanismi attraverso cui i soggetti usano queste strutture).

1.Lo sviluppo del primo filone è collegato alle indagini di Pennington e Hastie, i quali hanno

attribuito importanza alla fase di ricostruzione di uno scenario plausibile; in particolare ipotizzano

che i soggetti utilizzino schemi di eventi che sostengano una ricostruzione del caso in forma di

sequenza narrativa, la quale consente al giudice la comprensione del caso e la formulazione del

giudizio. l’attenzione è spostata all’analisi delle strutture della rappresentazione del caso, per

rilevare la rappresentazione presente nella mente dei soggetti al momento di prendere la

decisione.

Basandosi su questi risultati, altri autori hanno sviluppato questo indirizzo di ricerca, che propone

un modello di expertise in cui si esaminano le procedure cognitive attuate in domini di

conoscenza da soggetti dotati di una specifica competenza.

In un lavoro di Castellani vengono esaminate le modalità di ragionamento dei magistrati e le

differenze riscontrabili in relazione al grado di expertise. i magistrati esperti usano un

ragionamento analogico, hanno una maggior flessibilità nel passaggio dall’una all’altra fonte e

una facilità nella valutazione di ipotesi formulate da altri. Inoltre, pur confermando la tendenza a

costruire una rappresentazione del caso prima di giungere alla decisione, tale rappresentazione

sembra corrispondere solo in parte alla forma della stria ipotizzata nel modello americano. Infatti,

oltre alla storia del caso, usano versioni alternative, le storie possibili, e una storia giudiziaria.

2. Una seconda corrente di indagini si è occupata dei processi cognitivi che portano alla

formulazione della decisione, considerando le dinamiche di valutazione contenute nel quinto e

sesto sottocompito del modello di P e H (valutazione della credibilità e delle implicazioni). Gli studi

(vedi pag 191) partono dal presupposto che il cognitivo sviluppato in sede giudiziaria possa

essere oggetto di alterazioni più o meno sistematiche e consapevoli, che rischiano di tradursi in

errori di giudizio.

CAPITOLO 10: Obiettivi, contesti e problemi metodologici del lavoro peritale

Quello del giudice è un compito gravoso, non solo per la delicatezza, ma anche per la varietà di casi che chiedono

una giusta sentenza. Per far fronte a questa complessità, il giudice ha uno strumento giuridico che gli permette di

essere aiutato da un esperto. Infatti l’art. 61 del codice di procedura civile afferma che , quando è necessario,il giudice

può farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica, che hanno il compito di supportare

l’attività intellettiva del giudice con l’apporto delle cognizioni tecniche necessarie ai fini della decisione delle

controversia. Anche in sede penale è ammessa la perizia quando occorre svolgere indagini/acquisire informazioni o

valutazioni che richiedono specifiche competenze.

Natura e funzioni della consulenza tecnica:

Gli elementi raccolti dal consulente costituiscono informazioni supplementari, ma non una prova giudiziaria, mentre la

perizia, stabilita in ambito penale costituisce una prova la consulenza tecnica in ambito civile non è obbligatoria, ma

viene stabilita dal giudice.

La nomina del consulente:

L’art. 191 c.p.c. stabilisce i criteri per la nomina del consulente e prevede la possibilità di nominare più consulenti, in

caso di grave necessità in cui bisogna integrare diverse competenze. Il consulente riceve la notifica di ordinanza del

tribunale con la quale si dispone la sua consulenza. L’art. 193 c.p.c. afferma che all’udienza di comparizione il giudice

ricorda al consulente l’importanza delle sue funzioni e riceve il giuramento di bene e di far conoscere al giudice la

verità. Lo psicologo dovrà attenersi nelle sue indagini al quesito postogli dal giudice che restringe il suo campo di

azione entro i limiti della circostanza dell’oggetto.

L’attività del consulente: la procedura: 17

Le disposizioni normative sulla modalità di espletamento della consulenza, negli artt. 194 e 195, sono generali. Nel

caso della consulenza psicologica (CTU), il perito svolge il lavoro da solo, ma può essere aiutato da altre persone che

sono sotto la sua responsabilità. Il primo atto compiuto in qualità di CTU è la comunicazione del giorno, ora e luogo di

inizio delle operazioni, i cui destinatari sono i difensori della difesa e eventuali consulenti di parte. Il CTU procede con

il lavoro secondo quanto ritiene opportuno. Necessita dell’autorizzazione del giudice per raccogliere informazioni

presso terzi o per acquisire documenti. Al termine degli accertamenti, il CTU fa una restituzione sulla valutazione e le

conclusioni a cui è giunto. L’esito del lavoro di indagine dovrà essere una relazione scritta, la cui struttura lasciata

libera, tranne alcuni elementi che sono irrinunciabili: l’oggetto o il quesito, la descrizione dell’attività svolta (percorso

metodologico, eventuale presenza di consulenti di parte, eventuali problematiche), valutazioni tecniche (presentazione

analitica del percorso svolto in ciascun incontro), ragioni della valutazione (valutazione argomentata di quanto

osservato, per rispondere al quesito del giudice), osservazioni e istanze delle parti. La relazione va depositata in

cancelleria entro i termini previsti dal giudice. La decisione viene espressa nell’udienza in discussione, a cui il CTU

può prendere parte, per fornire eventuali chiarimenti.

Il consulente tecnico di parte:

La legge garantisce la tutela del diritto del contradditorio. Le parti possono, quindi, nominare un proprio consulente

tecnico di parte (CTP) (la nomina del consulente di parte non è stabilita da vincoli normativi). Il ruolo che deve

svolgere è quello di facilitatore del processo fornendo un adeguato supporto psicologico alla parte assistita per

garantire la sua capacità di intendere e di volereprepara e accompagna l’intero processo. Inoltre può utilizzare la

competenza tecnica per introdurre nel processo conoscitivo tutti i fattori salienti e per tutelare il proprio assistito. Il

CTP ha diritt a presenziare allo svolgimento delle operazioni peritali (colloqui con il CTU). Infine il CTP può srcivere

una controrelazione con le proprie osservazioni.

Il setting:

Il setting di lavoro forense presenta peculiarità rilevanti ai fini dell’esercizio del CTU, che dovrà riorientare la propria

forma mentis in base alla specificità del contesto. Le principali caratteristiche del setting forense che richiedono un

riorientamento in relazione alle caratteristiche del setting clinico sono:

L’origine del lavoro psicologico in ambito giuridico è la richiesta del giudice, il quale viene a costituire il

 clienteil cliente è diverso dal soggetto della prestazione

La scena è principalmente occupata dai soggetti implicati nella vicenda, mentre il giudice cliente rimane sullo

 sfondo

Il setting di lavoro riproduce in breve tempo quello clinico

 Poiché il soggetto non coincide con il cliente, la sua motivazione è spesso molto bassa ed estrinseca (uno dei

 motivi principali alla base della comunicazioni è quello di influenzare l’altra persona; inoltre i comportamenti

estrinsecamente motivati sono eterodeterminati, ma variano nel livello di autonomia, cioè la motivazione può

essere modificata, portandola a essere intrinseca). In questa situazione è difficile instaurare una alleanza

diagnostica, quindi il consulente deve fare un lavoro di preparazione del contesto peritale

Diversamente dal setting clinico, l’agenda del lavoro è definita esternamente al setting stessocontenti e tempi

 dell’iter sono definiti nel mandato ricevuto dal giudice

La necessità di tempi brevi definisce l’esercizio di una valutazione prognostica, che nel setting clinico ha una

 valenza limitata

Il processo di valutazione deve essere restituito in forma scritta tramite la relazione

 La relazione stessa riflette la complessità della condizione di triangolazione, poiché il destinatario è il giudice

Aspetti metodologici:

La lettura degli atti costituisce un passag

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
35 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/01 Psicologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Psicologiaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Psicologia giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Magrin Elena.