Psicologia giuridica: dispensa
Capitolo 1: La consulenza psicologica in sede giudiziaria
Il rapporto di collaborazione tra psicologia e diritto è radicata nella storia della psicologia scientifica, con il suo padre fondatore Wundt. Nel 1908 Munsterberg, allievo di Wundt, pubblica il primo volume di Psicologia Forense. In America, Cattel conduce i primi esperimenti su temi inerenti la psicologia della testimonianza, mentre in Germania hanno luogo i primi interventi di esperti psicologi nei tribunali. In Italia Gemelli, nel suo testo del 1907 “Fatti e dottrine a proposito di delinquenza e degenerazione”, propone un’iniziale riflessione sul rapporto tra psicologia e diritto.
Partendo da una concezione unitaria dell'uomo e della sua caratteristica peculiare, la soggettività, Gemelli riteneva che il criminale non fosse diverso dagli altri uomini né sul piano biologico né su quello psicologico; la sola differenza attribuibile a un criminale era quella di aver violato una norma giuridica col suo comportamento sociale. Il compito primo per uno psicologo in ambito penale è, secondo Gemelli, quello di compiere la clinica del diritto, cioè sviluppare una visione dinamica sia del reo che del delitto, per arrivare poi alla formulazione di una corretta diagnosi, scaturita dalla connessione logica e dinamica tra gli elementi raccolti e illuminati dalla capacità connettiva e logica del metodo psicologico.
Il nostro ordinamento giuridico prevede spazi di collaborazione con esperti di altre discipline che possano portare un contributo tecnico funzionale allo svolgimento del lavoro giudiziario, con la perizia, in sede penale, e la consulenza tecnica in sede civile. In tutti questi casi le necessità della pratica sollecitano il confronto e l'incontro tra due statuti epistemologici alquanto diversi. I rispettivi elementi distintivi rendono complessa la loro interazione.
| Diritto | Psicologia |
|---|---|
| Scienza pratica con finalità prescrittiva | Scienza teorica con finalità descrittivo-operative |
| Certezza | Probabilismo |
| Valori-tradizione | Ricerca empirica |
| Decidibilità | Approssimazione |
| Collettività-generalità | Individualità |
| Coercizione | Collaborazione |
| Sanzione | Prescrizione flessibile |
Nel contesto giudiziario l’agire risponde a un'esigenza peculiare cioè quella di giungere in ultima istanza a una decisione. Decidere implica in primo luogo una scelta a seguito della quale qualcosa verrà trattenuto e l'altro verrà lasciato. Il compito dello psicologo si configura come la risposta fornita ad un quesito posto da un terzo, il giudice, sotto forma di una valutazione tecnica inerente una situazione che coinvolge altri soggetti al fine di prendere una decisione che li riguarda. Il lavoro psico-giuridico si configura primariamente come un processo di valutazione operata da una figura tecnica.
In qualità di tecnico lo psicologo agisce sulla base di precise conoscenze scientifiche e predispone strumenti destinati al soddisfacimento delle esigenze pratiche della vita. La valutazione, cioè l'attribuzione di valore, risulta intento pertinente alla pratica giuridica, impegnata a considerare i comportamenti umani distinguendo ciò che è lecito e desiderabile da ciò che non lo è. L'affermazione dei valori assolve anche a una funzione prescrittiva, in quanto i valori orientano i comportamenti e le intenzioni che trascendono le situazioni particolari assolvendo anche all'esigenza di generalità del diritto e della pratica giudiziaria.
Al consulente è richiesto un grosso impegno diretto ad esplicitare i criteri di riferimento impliciti nel suo operato professionale, così da renderli esternamente riconoscibili e riconducibili ad un sistema teorico condiviso. Pur nel rispetto delle soggettività coinvolte nel processo, occorre operare una sorta di desoggettivizzazione del processo metodologico così da sottoporlo al processo di validazione esterna.
La richiesta del giudice concerne una valutazione di idoneità o di capacità. Idoneità e capacità sono termini strettamente correlati e condividono la necessità di essere definiti attraverso l'identificazione di requisiti ed attributi attuali o potenziali. La ricerca e la pratica hanno consentito di costituire un corpus di conoscenze condiviso tra coloro che operano come psicologi in ambito giudiziario.
Il lavoro peritale costituisce un'espressione altamente specializzata della professione psicologica in primo luogo in quanto richiede una piena consapevolezza degli strumenti teorici metodologici utilizzati nel proprio operato. La maturità professionale potrà favorire la capacità di dialogo interdisciplinare consentendo allo psicologo di mantenere una salda autonomia pur sapendolo declinare ed interfacciare con i linguaggi e metodi del contesto entro quali è chiamata a operare. La solidità dell'esperienza professionale potrà poi beneficiare di una formazione che consenta di orientarsi entro la specificità del mondo giuridico.
Capitolo 2: Psicologia giuridica e psicologia giudiziaria
La pervasività della legge
Mediare le esigenze comuni o quelle particolari dei singoli individui o dei singoli gruppi che compongono la società, salvaguardare un'equa distribuzione di diritti e di doveri è compito della legge. Quando l'azione preventiva non basta a prevenire i conflitti e questi emergono acutamente la legge è chiamata a sbrogliare quei conflitti che non è riuscita a prevenire. La legge interviene allora come amministrazione della giustizia civile o penale.
Psicologia giuridica e psicologia giudiziaria
Nell'accezione più comune si intende per psicologia giuridica quel settore della psicologia che si occupa di quegli aspetti dell'amministrazione della giustizia e dell'attività del potere giudiziario che hanno interesse o significato psicologico. Quindi psicologia giuridica diventa sinonimo di psicologia giudiziaria. Lavorare nel contesto giudiziario significa conoscere e interpretare, valutare e decidere, vivere emozioni, sentimenti, comunicare con persone e con gruppi.
Questa attività mentale e tutti i comportamenti pratici che ne derivano sono soggetti alle regole del dinamismo psichico, ai meccanismi che attuano i vari aspetti della vita interiore, ma possono comportare delle incertezze o degli errori, produrre affaticamento o coinvolgimenti affettivi. La psicologia ha portato un suo contributo, analizzando i processi cognitivi ed i dinamismi affettivi, relazionali che intervengono nelle varie situazioni e nelle varie fasi del funzionamento giudiziario e suggerendo il modo utilizzare o controllare meglio questi vari dinamismi.
La ricerca psicologica dedica attenzione allo studio dei processi mentali che si attivano quando il soggetto si confronta con i dati informativi della realtà, quando deve elaborarli, memorizzarli, rievocarli, quando deve compiere inferenze o attribuzioni di causa. Tipici sono gli errori che si compiono nei giudizi di attribuzione di causa e di responsabilità, frequenti sono le inferenze ingiustificate e le procedure di ragionamento semplificate.
Nei vari ambiti di conoscenza e di attività esistono persone più esperte e persone meno esperte. La migliore prestazione dell'esperto non deriva dalla sua maggiore cultura e pratica professionale ma dallo sviluppo di una particolare abilità intellettuale che consente di utilizzare le conoscenze possedute in un modo più adeguato alle singole situazioni.
Altro campo di indagine della psicologia è rappresentato dagli aspetti emotivi che vengono sollecitati nelle persone dalle situazioni giudiziarie. L'insieme delle procedure giudiziarie costituisce anche un intreccio di relazioni interpersonali, di scambi comunicativi, di confronti fra personalità e ruoli diversi. Il contesto giudiziario riveste un significato non solo pratico ma anche simbolico ed è proprio questo valore simbolico che può condizionare gli atteggiamenti e i comportamenti dei vari protagonisti.
Per gli operatori del diritto non vigono procedure di selezione o di orientamento volte ad accertare la idoneità caratterologica ad assumere dei ruoli così delicati, quindi può accadere che ad una preparazione culturale eccellente non corrisponda una altrettanto adeguata preparazione emotiva. Di questa inadeguatezza si dichiarano consapevoli alcuni operatori del diritto e sono stati fatti tentativi per affrontare il problema di integrare la preparazione culturale e procedurale con una formazione anche di tipo psicologico.
Le esperienze che sono state realizzate muovono dalla considerazione che sia necessario agli operatori del diritto una preparazione che miri ad aumentare la consapevolezza dei vissuti soggettivi e delle reazioni emotive che possono insorgere durante lo svolgimento della professione, così che la maggiore consapevolezza possa tradursi in maggiore capacità di controllo.
La psicologia giudiziaria non si occupa solo dei processi intellettuali, emotivi o relazionali degli operatori della giustizia, poiché dello scenario giudiziario fanno parte anche altre persone, i testimoni, gli imputati, le vittime nel contesto penale, i cosiddetti attori e i cosiddetti convenuti nel contesto civile.
È possibile intendere la dizione psicologia giuridica non solamente come sinonimo di psicologia giudiziaria, ma in senso più ampio. Infatti è possibile inquadrare nella psicologia giuridica molte altre tematiche che non riguardano i problemi dell'amministrazione della giustizia ma quelli del rapporto dell'individuo con le leggi e le norme che governano le istituzioni e la comunità. Riconoscere l'influenza che la società esercita sull'individuo non significa intendere il rapporto tra l'individuo e la società come pura e completa soggezione l'uno all'altra, ma è possibile ipotizzare che tale rapporto consista in una influenza reciproca.
Il problema riguarda la definizione e la misura del reciproco influenzamento. Da un lato si propone una prospettiva di tipo individualistico che rivendica alla persona la priorità dei diritti, delle iniziative, della libertà di giudizio, che intende la società come un prodotto costruito dagli individui che la compongono, cioè una sorta di artefatto che ha il compito di mediare e soddisfare le esigenze delle persone. Dall'altro lato si pone una prospettiva di tipo societario che rivendica alla società una priorità rispetto alle persone che la costituiscono, che identifica nella società il fattore indispensabile per la stessa nascita ed affermazione di una umanità che non si riduca alla semplice espressione del primitivo egocentrismo biologico ma si realizzi nel rispetto di una regola di convivenza civile.
Secondo la prospettiva individualistica gli eventi sociali non sarebbero altro che il riflesso dei processi psicologici individuali e quindi per comprendere la società nelle sue diverse manifestazioni non dovremo fare altro che studiare i processi psichici. Secondo questa prospettiva la società non sarebbe altro che una costruzione che deriva dalla somma o interferenza di esigenze individuali. Se si considera la prospettiva opposta, quella societaria, la conoscenza della psicologia individuale e l'analisi di ciò che singoli individui sentono, pensano, decidono, non serve per comprendere i fenomeni sociali, né la morale, né le leggi. Tutti i costrutti teorici e le istituzioni avrebbero una loro autonomia e costituirebbero dei fatti sociali che non solo prescindono largamente dal contributo e dalla prospettiva individuale, ma si pongono come orientamento, guida, limite.
Capitolo 3: Psicologia giuridica
La psicologia come scienza ausiliaria
Il contributo di Gemelli rappresenta un’eredità importante per l'impegno di chiarificazione che ha sviluppato in due direzioni: lo studio del delinquente e dei dinamismi del reato e il compito della psicologia in tal senso; i rapporti delle scienze sociali con il diritto e l'analisi delle categorie giuridiche di implicazione psicologica. Nel suo programma ha affermato che:
- Al positivismo va riconosciuto il merito di aver affermato l'esigenza di studiare la personalità del delinquente anche come base su cui impostare i programmi rieducativi e prevenzione.
- Il metodo delle scienze naturali è inadeguato a tale scopo e la categorizzazione tipologica dei delinquenti inappropriata a rendere conto dell'unicità, processualità, storicità dell'azione reato che va studiata come espressione contestuale di un particolare individuo e della sua personalità intesa in senso integrale.
- La psicologia e le altre scienze che possono concorrere allo studio del crimine devono farlo a partire dalla definizione giuridica del diritto. Sono i codici che stabiliscono ciò che è reato e ciò che non lo è.
- La distinzione tra categorie giuridiche e categorie psicologiche rappresenta un imprescindibile premessa di significato, da assumere nella consapevolezza di giuristi, psicologi e criminologi.
Queste osservazioni resteranno a lungo sullo sfondo degli sviluppi disciplinari. La psicologia continuerà a offrire il suo contributo in forma ausiliaria, ma è solo negli anni Settanta che verrà ripreso l'obiettivo di definire l'identità della disciplina con riguardo a: rapporto fra autonomia disciplinare e coerenza di contesto, la specializzazione rispetto alle altre tipologie e la natura dell'interdisciplinarità.
Nel volume intitolato "La disciplina" viene proposta una distinzione tra psicologia nel diritto, disciplina applicata con un proprio statuto autonomo rispetto al diritto e svincolata dalle funzioni più tipicamente sussidiarie e probatorie, e psicologia per il diritto, come scienza ausiliaria.
Confronto epistemico e incontro pragmatico
La psicologia è una disciplina conoscitiva e la riflessione teorica e gli interrogativi epistemologici attraversano le sue diverse aree applicative e assumono su di sé la responsabilità delle scelte teorico-metodologiche adottate. Invece il diritto non ha necessità di approfondire il proprio fondamento epistemologico, in quanto le riflessioni teoriche sono di tipo ermeneutico, cioè volte all'interpretazione di quanto stabilito dai codici. L'operatività di questa disciplina è connessa alla funzione applicativa, ma di un predefinito corpus di norme.
Per la psicologia è fondante l'esigenza del dubbio conoscitivo, mentre per il diritto quella di tradurre operativamente quanto previsto dalle leggi vigenti. Quadrio e Castiglioni individuano nella diversità di funzioni e metodi tra psicologia e diritto alcune rilevanti problematicità del rapporto fra le due discipline.
- Il diritto è definito come disciplina pratica prescrittiva, cioè finalizzata al soddisfacimento contestuale di esigenze emergenti nell'organizzazione sociale e alla sanzione di natura prescrittiva derivanti da norme volte alla creazione, alla regolamentazione e al mantenimento dell'ordine sociale. Invece la psicologia è una disciplina descrittiva applicativa, poiché svolge una funzione conoscitiva che può anche prescindere da funzioni pratico-applicative.
- Rispetto al comune ambito di interesse, il comportamento umano, la psicologia si propone lo studio delle regole che lo sottendono, il diritto invece svolge una funzione regolamentativa.
- Infine nel diritto prevalgono obblighi di natura incondizionata, cioè le regole valide in quanto tali, mentre nella psicologia l'applicabilità è condizionata dalla lettura della molteplicità di variabili contestuali che definiscono l'ambito di intervento e la validità applicativa è falsificabile in termini di efficacia ed efficienza. Infatti le norme giuridiche sono valide per definizione, quelle psicologiche sono empiricamente falsificabili. (Gli obblighi condizionati sono quelli che valgono solo in presenza di determinate situazioni, mentre quelli incondizionati sono validi in ogni caso, poiché la loro validità non dipende dal verificarsi o meno di condizioni particolari.)
Decidibilità vs probabilità
La distinzione tra obblighi condizionati e incondizionati si collega al contrasto tra le esigenze di decidibilità proprie del diritto e l'orientamento probabilistico della psicologia. Per decidibilità facciamo riferimento alla necessità di far rientrare ogni singolo evento in una certa categoria giuridica, individuando una serie finita di condizioni di esercizio sempre accertabili. La decidibilità e la probabilità sono contesti di significato caratterizzanti le due aree. Il giudice deve prendere una decisione, poiché è questa la funzione assegnata al suo ruolo. Anche la psicologia è chiamata a decidere, ma le sue decisioni non rinviano ad una norma preesistente cui ricondurre il caso concreto, ma si tratta di decisioni che confrontano la situazione rilevata con quella attesa, tenuto conto delle opportunità di intervento derivanti dalla teoria di riferimento e applicate in funzione di esigenze di cambiamento intese in senso contestuale. Decisioni elaborate con la consapevole assunzione di un rischio probabilistico.
Categorie giuridiche e costrutti psicologici
Una dimensione su cui la psicologia giuridica è tenuta a riflettere è rappresentata dal confronto tra categorie giuridiche e categorie psicologiche. Le prime sono categorie convenzionali, create dall'uomo, modificabili in funzione di specifici fini regolamentativi, mentre le seconde consistono in costrutti che evolvono coerentemente con l'evoluzione degli studi scientifici. Per poter rispondere ai quesiti del giudice o delle parti, lo psicologo deve chiedersi quali, tra le conoscenze di cui è in possesso, possono sostenere le categorie giuridiche espressione quesiti.
Funzioni e competenze della psicologia applicata ai contesti della giustizia
Il contesto applicativo, rappresentato dai luoghi della giustizia, costituisce l'ambiente sociale in cui si manifestano le competenze specifiche della psicologia giuridica.
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