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Psicologia giuridica

Riassunto capitoli dispensa Magrin

Psicologia giuridica

Professoressa Magrin

Riassunto dispensa

Capitolo 1. Nozioni introduttive

Capitolo 2. Psicologia giuridica: definizioni

Capitolo 3. Rapporto tra diritto e psicologia

Capitolo 4. Norme giuridiche e norme sociali

Capitolo 5. Normalità e devianza: definizioni culturali

Capitolo 6. Determinismo e libero arbitrio

Capitolo 7. L’imputabilità

Capitolo 10. Obiettivi, contesti e problemi metodologici del lavoro peritale

Capitolo 1

Psicologia giuridica

Riassunto capitoli dispensa Magrin

1) Nozioni introduttive

Il rapporto tra psicologia e diritto è saldamente radicato nella storia della psicologia scientifica. Il primo manuale che tratta del rapporto tra psicologia e diritto e delle influenze che i fattori psicologici possono avere sull’esito di un processo viene pubblicato da Hugo Munstenberg (allievo di Wundt) nel 1907 col titolo di “On the Witness Stand”. Nello stesso periodo in America Cattel conduceva i primi studi relativi alla testimonianza e in Germania gli psicologi intervenivano come esperti all’interno dei processi giudiziari.

In Italia un contributo fondamentale venne da Gemelli, il quale nella sua opera “Fatti e discipline a proposito di delinquenza e degenerazione” del 1908 chiarificava il rapporto tra psicologia e diritto. Dal momento che il criminale non ha nulla di diverso rispetto agli altri uomini, né sotto il profilo biologico né sotto quello psicologico, se non l’aver messo in atto un comportamento deviante, solo la psicologia potrà comprendere quest’uomo comune e con esso il significato della sua azione.

Da allora il rapporto tra psicologia e diritto non è mai venuto meno, anzi ha trovato spazi di collaborazione sempre più ampi. Nonostante questo, le profonde differenze tra le due discipline hanno reso complesso questo rapporto e dibattuto il ruolo dello psicologo all’interno dell’ambiente giudiziario.

Al di là delle singole peculiarità delle due discipline, trattate più avanti, una differenza fondamentale che può essere immediatamente rilevata riguarda lo statuto del diritto e quello della psicologia. Obiettivo del diritto è quello di raccogliere dati e valutarli al fine di decidere. Le norme servono infatti a definire quali comportamenti siano legittimi e quali meno, e il lavoro giudiziario implica sempre una decisione, se il soggetto sia colpevole, quale sia la sanzione da infliggere etc.

Lo statuto del lavoro psicologico invece è privo di questo fine decisionale ed è caratterizzato da una componente assistenziale finalizzata ad accompagnare il soggetto in un percorso d’aiuto che sia il più possibile individualizzato. Nel lavoro psico-giuridico lo psicologo viene convocato come “esperto”, il quale grazie alle metodologie e agli strumenti propri della sua disciplina è chiamato a valutare un determinato comportamento e/o un determinato soggetto.

Questo tipo di lavoro quindi collide con l’ottica di lavoro psicologica e può trovare una resistenza che è tanto più forte in virtù del fatto che la valutazione non è destinata all’oggetto della stessa ma ad un soggetto terzo che prenderà delle decisioni anche in base ad essa.

Altra difficoltà del lavoro psico-giuridico deriva dal fatto che, nel momento in cui si compie una valutazione, bisogna prendere in considerazione tutta una serie di categorie oggettive, le quali sono coerenti con il quesito del giudice, il quale solitamente chiede di valutare un’idoneità, idoneità genitoriale, lavorativa, oppure una capacità, capacità di intendere e di volere, ma che devono essere esplicitate dall’esperto.

Egli dunque nella sua relazione finale, costituente l’esito della perizia o della consulenza, dovrà esplicitare i presupposti, solitamente impliciti, del suo operato in modo che la relazione risulti chiara e quindi fruibile per tutti gli operatori e le figure del sistema giudiziario. Per poter effettuare questo lavoro bisogna quindi avere piena conoscenza e consapevolezza delle metodologie, degli strumenti e dei presupposti teorici che stanno alla base della propria disciplina.

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Capitolo 2

2) Psicologia giuridica: definizioni

La legge permea la nostra società e regola sia aspetti della nostra vita privata sia aspetti della vita pubblica. Compito della legge è prevenire i conflitti che naturalmente emergerebbero nella società a causa dei bisogni che ogni uomo ha e che ogni uomo percepisce come soggettivamente più importanti sia in senso assoluto sia relativamente alle esigenze di vita comune.

Nel momento in cui la legge non riesce a prevenire questi conflitti allora essa è chiamata ad amministrare la giustizia prescrivendo i comportamenti da tenere e da evitare e sanzionando chi non si attiene alle sue prescrizioni. In quest’ottica quindi la legge parte dal presupposto per cui ciascun uomo è libero, responsabile delle proprie azioni.

Da un simile presupposto parte anche la psicologia giuridica, la quale però non dimentica le influenze che i fenomeni affettivi e sociali possono avere e hanno sul comportamento. La nozione di psicologia giuridica può fare riferimento a due definizioni, una più ristretta e una più ampia.

La prima vede la psicologia giuridica come quella scienza che si occupa di tutti quegli aspetti del sistema giudiziario e dell’amministrazione della giustizia che abbiano un qualche interesse o significato psicologico. In questo senso la psicologia giuridica si identifica con la psicologia giudiziaria e, pur essendo una definizione restrittiva, rimanda ad un ambito sia teorico sia applicativo molto ampio.

Infatti ogni procedura del processo giudiziario, interrogare un imputato, interrogare un testimone, cercare un movente, riveste un interesse di tipo psicologico; inoltre le figure che entrano a far parte del sistema giudiziario, prime tra tutte i giudici e i magistrati, sono persone e come tali mettono in atto nell’espletamento delle loro funzioni i normali processi cognitivi, affettivi ed emozionali che sono alla base del funzionamento della mente.

Il funzionamento della mente, con le sue potenzialità ed i suoi limiti, è oggetto di studio della psicologia che può quindi dare in questo campo un importante contributo. Alcuni contributi in questo senso riguardano ad esempio lo studio delle euristiche, cioè i processi di pensiero semplificati che ciascun individuo, in quanto economizzatore di risorse cognitive, mette in atto nel rapportarsi con le informazioni e i dati provenienti dalla realtà; oppure lo studio degli stereotipi e dei pregiudizi che possono ovviamente influenzare l’esito di un processo decisionale.

Altri contributi derivano poi dallo studio delle dinamiche affettive ed emozionali, consce e inconsce, a cui anche i magistrati vanno incontro. Bisogna poi tener presente che il processo giudiziario riveste di per se stesso un significato simbolico e che nel momento in cui entrano nel sistema giudiziario le persone sono chiamate a ricoprire un ruolo, a recitare una parte che almeno parzialmente è predeterminata, e in cui è importante non rimanere imprigionati.

Ovviamente questi processi sono influenzati dalle caratteristiche di personalità e di carattere dei singoli individui ma, dal momento che i giudici non vengono selezionati in base a queste caratteristiche e che accanto alla solida e vasta formazione culturale non vi è una altrettanto solida formazione psicologica, vi sono stati soltanto sporadici e isolati tentativi di affiancare queste due formazioni, bisogna comunque tenerli presenti. Infine altri ambiti di interesse psicologico riguardano tutte le altre figure che prendono parte al processo come l’imputato, le vittime, i testimoni etc.

La seconda definizione si riferisce propriamente alla psicologia giuridica che si configura come quella disciplina che si occupa di studiare il rapporto tra l’individuo e la norma, tra l’individuo e la società. La società organizzata dalla quale un individuo fa parte influenza la sua vita sin dalla nascita fino all’età adulta ed oltre; per poter raggiungere e mantenere un equilibrio la società crea delle norme che devono essere interiorizzate da ogni soggetto e alle quali ogni soggetto deve fare riferimento.

Il rapporto tra individuo e società è un argomento dibattuto sin dai tempi di Platone il quale affermava l’esistenza di una reciproca influenza tra le due entità. Ancora oggi non si è giunti ad una prospettiva univoca ma si evidenzia piuttosto una dicotomia di posizioni.

Da un lato abbiamo una prospettiva individualistica che riconosce all’uomo la priorità delle sue decisioni e dei suoi comportamenti e che vede la società come una somma dei suoi individui, un mero artefatto utile a mediare le esigenze degli individui che ne fanno parte. Dall’altro lato abbiamo invece una prospettiva di tipo societario che vede la società come qualcosa di più della somma degli individui che la compongono.

In questa prospettiva i costrutti della società non possono essere studiati attraverso la psicologia individuale; essi mantengono un’autonomia propria e fungono da principi guida per gli individui. La psicologia giuridica quindi ha come oggetto di studio proprio questo rapporto e attinge a molti altri ambiti della psicologia per poterlo spiegare ed analizzare.

Ad esempio di grande interesse per la psicologia giuridica è lo studio, all’interno della psicologia dello sviluppo, del modo in cui le norme vengono interiorizzate nelle prime fasi di vita, comprensione razionale, condizionamento passivo o identificazione inconscia? Altri contributi derivano dalla psicologia sociale, ad esempio nello studio del rapporto con le norme del proprio gruppo rispetto a quelle di un gruppo di cui non si fa parte, ad es. norme del gruppo di coetanei contrapposte alle norme degli adulti, o nello studio del rapporto tra individuo e collettività nell’adesione alle leggi.

Spesso alle leggi è attribuito un senso di legittimità che trascende dal loro contenuto ma le stesse vengono accettate solo quando il singolo individuo approva ciò che dicono. Interesse della psicologia giuridica è anche lo studio del pregiudizio nei confronti di un membro dell’out-group, contrapposto all’in-group, il quale non viene percepito solo come estraneo o diverso ma anche come nemico e avversario potenzialmente pericoloso.

Dunque la psicologia giuridica non si occupa solo di quegli aspetti del sistema giudiziario che appaiono di un qualche interesse psicologico né si interessa solamente di quale può essere l’intervento della psicologia in ambito giudiziario, ma studia il campo molto più vasto del rapporto tra individuo e collettività.

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Capitolo 3

3) Rapporto tra diritto e psicologia

Un’importante eredità della psicologia giuridica resta il contributo di Gemelli il quale ha sistematizzato il rapporto tra scienze sociali e diritto evidenziandone le difficoltà e le modalità di incontro. Soffermandoci sui concetti cardine del suo lavoro possiamo vedere come, partendo da un punto di vista positivista, l’autore affermi l’importanza dell’analisi della persona del reo, colpevole di aver commesso un reato, analisi che deve rivolgersi anche alla sua personalità e che quindi i metodi scientifici sono inadeguati a compiere.

Tali metodi sono inadeguati anche per comprendere l’azione reato in quanto quest’ultima è diretta espressione del reo e della situazione in cui si trovava nel momento in cui l’ha commessa. Dunque le scienze sociali e con esse la psicologia possono e devono essere applicate in ambito giudiziario ma, nei loro interventi, devono sempre partire dalla definizione di diritto.

È infatti il diritto che decide quali comportamenti sono legittimi e quali no, quali atti sono da considerarsi reato e quali no, ed è quindi il diritto che delimita l’area entro cui esse possono essere applicate. Gli esperti psicologi dovranno quindi tener presente che si trovano ad interagire con situazioni che sono normativamente definite e che le categorie giuridiche non corrispondono ai costrutti psicologici.

Il rapporto tra psicologia e diritto non è quindi semplice né lo sono le modalità di incontro tra queste due discipline. Le difficoltà derivano dalle differenze tra le due discipline:

  • Psicologia e diritto differiscono nella loro natura: la psicologia è una scienza conoscitiva che deve continuamente interrogarsi sul suo fondamento epistemologico e che si fonda sul dubbio conoscitivo; il diritto, pur condividendo fondamentalmente l’oggetto di studio della psicologia, non deve interrogarsi sul suo fondamento epistemologico poiché è un prodotto dell’uomo e le sue riflessioni riguardano essenzialmente l’interpretazione dei codici;
  • Psicologia e diritto differiscono nella loro finalità: il diritto è una disciplina pratico-prescrittiva che ha il compito di, da un lato, far fronte alle esigenze che emergono dalla società organizzata, dall’altro di sanzionare i comportamenti devianti. Quindi è una disciplina regolamentativa che non può prescindere dai suoi fini applicativi. La psicologia invece è una disciplina descrittivo-conoscitiva che ha il compito di descrivere e studiare il suo oggetto di studio, cioè il comportamento umano; in questo essa può prescindere dall’ambito applicativo ed esplicarsi solo in ambito teorico. Anche nella loro applicazione comunque diritto e psicologia differiscono nel tipo di obblighi: nel diritto prevalgono degli obblighi incondizionati cioè delle norme che sono sempre vere in quanto tali mentre nella psicologia prevalgono degli obblighi condizionati cioè delle regole che si basano su determinate condizioni; quando queste condizioni vengono meno, vengono meno le regole.
  • Psicologia e diritto differiscono nei parametri su cui si basano. Il diritto risponde ad un’esigenza di decidibilità: compito del diritto è raccogliere dati per valutarli e giungere alla fine a prendere una decisione, circa la colpevolezza o l’innocenza di un soggetto, circa la pena da imporgli… La psicologia al parametro della decidibilità contrappone invece il parametro della probabilità, che risponde alle esigenze di falsificazione empirica degli obblighi condizionati. Anche nel momento in cui prende una decisione lo psicologo lo fa assumendosi un rischio probabilistico. Questa differenza di parametri si riscontra anche nel linguaggio infatti mentre un giudice necessita di sentirsi dire che qualcosa “è certo” lo psicologo o qualsiasi altro operatore di una scienza sociale, affermerà che qualcosa “è molto probabile” o “fortemente ipotizzabile”. L’incompatibilità tra decisione e probabilità non è in realtà una incompatibilità reale quanto un’incompatibilità dovuta al timore dei giudici di vedere invaso il loro campo di competenza e ad una scarsa fiducia nella psicologia come scienza esatta.

Un’importante differenza riguarda la differenza che c’è tra le categorie giuridiche e i costrutti psicologici. Le categorie giuridiche sono categorie stabili nel tempo che non devono essere continuamente riconsiderate in quanto sono un prodotto dell’uomo. I costrutti psicologici al contrario sono soggetti a continua evoluzione infatti si modificano con il progredire della scienza. Dunque nel lavoro di valutazione psico-giuridico l’esperto psicologo deve sempre tenere in considerazione questa differenza: egli dovrà comprendere la categoria giuridica a cui il giudice fa riferimento nel quesito, tradurre questa categoria in un costrutto psicologico che le corrisponda, riflettere su tale costrutto nell’ambito della disciplina di riferimento e infine trasformare l’esito di questa riflessione in categorie giuridiche che siano direttamente comprensibili e fruibili dal giudice. È necessario prestare poi particolare attenzione a quelle categorie giuridiche che sembrano rimandare direttamente a competenze di tipo psicologico ma che in realtà hanno significato diverso, es. il trattamento in ambito penitenziario.

Tutte queste differenze evidenziano delle difficoltà che si mostrano nel momento in cui la psicologia viene applicata al diritto. Queste problematiche possono essere ricondotte a tre grandi aree tematiche. La prima area riguarda appunto il contesto entro il quale si esplica il lavoro psico-giuridico: si tratta di un contesto dove ogni azione è normativamente definita e dove bisogna rispondere ai criteri di chiarezza e trasparenza che rendono il proprio lavoro comprensibile per tutti gli operatori che ne fanno parte.

La seconda area riguarda la presenza della psicologia all’interno del sistema giudiziario. In questo senso esistono anche delle importanti contraddizioni: ad esempio pur essendo ormai accettata l’importanza dell’indagine psicologica sulla figura e sulla personalità dell’imputato la legge vieta espressamente qualsiasi perizia riguardante i tratti di personalità dell’individuo.

Al di là di queste contraddizioni la presenza dello psicologo nel contesto giudiziario può assumere una finalità conoscitiva e di intervento oppure una finalità decisoria. Per quanto riguarda la presenza a fini conoscitivi e di intervento essa può avvenire all’esterno

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/05 Psicologia sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Shotamoti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Psicologia giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Magrin Elena.
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