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ORME GIURIDICHE E NORME SOCIALI
Le norme possono essere classificate in vari modi; una prima classificazione distingue tra
norme prescrittive, le quali individuano quali comportamenti bisogna tenere, norme
proscrittive le quali individuano quali comportamenti evitare e norme facoltative le quali
individuano appunto i comportamenti facoltativi. Le norme possono poi essere distinte in
norme esplicite, come ad esempio le norme del galateo, norme implicite che derivano
dalle norme esplicite (ad esempio se so dal galateo che togliersi le scarpe a tavola è
maleducazione, non mi presenterò a tavola scalzo) e infine norme nascoste cioè quelle
norme che seguiamo senza esserne consapevoli. Ciò che distingue le norme è poi come
prescrivono, come sanzionano e a quale finalità si riferiscono. Le norme prevedono
sanzioni che possono andare dalla scomunica, dalla riprovazione fino al carcere a vita e in
alcuni Paesi alla pena di morte. La finalità delle norme però non è nè chiara né univoca.
Studiando diritto si apprende che le norme, specie le norme giuridiche, servono a regolare
i rapporti tra consociati, i quali in assenza di regole per far prevalere i proprio interessi si
farebbero giustizia da sé. Funzione e finalità delle norme sarebbe quindi quella di
semplificare e regolare la vita di società. In realtà questo non è sempre vero: basta pensare
all’infinità di norme che regolano le funzioni amministrative dei vari Paesi, specialmente
l’Italia, e che, se seguite alla lettera come avviene nei cosiddetti giorni di “sciopero bianco”
rendono la vita impossibile. Molto spesso il comportamento di chi segue una norma non
ha altra finalità che questa. Ancora più complesso è comprendere le norme del codice
d’onore che possono portare danni e difficoltà a chi le segue. Una osservazione importante
riguarda però la regola aurea che guida i rapporti sociali e che sta alla base delle forme più
elementari della legge (la legge del taglione) cioè la legge della “reciprocità”: chi fa
qualcosa per qualcuno lo fa perché quel qualcuno fa, o potrebbe fare, qualcosa per lui. Ciò
non nega ovviamente la possibilità della generosità o della messa in atto di comportamenti
altruistici ma la routine si basa solitamente sullo scambio sociale. Una importante
distinzione riguarda la differenza che vi è tra norme giuridiche e norme sociali.
Le norme giuridiche si compongono di due parti: un precetto che indica il comportamento
da tenere e la sanzione cioè la punizione a cui si va incontro se non si rispetta il precetto.
La sanzione può essere di tre tipi: la pena comporta una punizione che non è direttamente
collegata al reato commesso; l’esecuzione che comprende sia l’ esecuzione forzata (ad
esempio dei beni di un debitore insolvente) sia la nullità dell’atto compiuto in violazione
delle norme e che realizza il risultato che si sarebbe ottenuto seguendo il precetto e il
risarcimento e la riparazione volte ad ottenere un risultato equivalente a quello che si
sarebbe ottenuto con l’adesione spontanea alla norma. Tali sanzioni sono obbligatorie e
tassative (da ciò deriva il principio di statualità per cui le norme sono obbligatorie e quindi
la loro obbedienza è garantita con la previsione di una sanzione e quindi con la forza), e
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Psicologia Giuridica
Riassunto capitoli dispensa Magrin
sono erogate da un organo predisposto per legge. La fonte delle norme giuridiche poi è la
legge stessa e la loro esistenza è garantita al di la dell’adesione sociale e a volte si pone
prima della condotta. Al contrario le norme sociali non hanno una fonte prevista per legge,
né esiste un organo deputato ad erogare le sanzioni che derivano dalla loro violazione.
Queste infatti, pur essendo a volte non meno gravi delle sanzioni giuridiche, sono
solitamente decise dai famigliari, gli amici o la comunità di appartenenza. Infine le norme
sociali esistono sono nel momento in cui sono seguite: se all’interno di un gruppo di
consociati nessuno segue più il comportamento dettato da una norma sociale, la norma
stessa viene meno. Nonostante queste differenze norme giuridiche e norme sociali hanno
molti punti in comune tanto che le norme giuridiche possono essere considerate una
specie del genere più ampio delle norme sociali. Entrambe le norme, salvo eccezioni, sono
generali e astratte cioè si riferiscono a tutta la comunità e non si riferiscono a casi concreti;
entrambe le norme si basano sulla parità e sulla reciprocità; entrambe pretendono di
essere conosciute. Infatti in sede penale è possibile difendersi sostenendo di non
conoscere una determinata legge; all’interno della società molto spesso una norma è
violata perché non è conosciuta ma il soggetto proverà imbarazzo solo nel momento in cui
conosce la norma e sa di violarla oppure si avrà imbarazzo in un soggetto che conosce la
norma e osserva un altro soggetto violarla. Infine sia le norme sociali che le norme
giuridiche si basano su dei valori; si tratta di valori umani che corrispondono a ciò che è
desiderabile secondo il più vasto gruppo di appartenenza e che trascendono gli interessi
del singolo individuo. Essi sono rappresentazioni mentali di scopi di vita, che danno un
senso alla stessa. Ci sono valori sociali che spingono affinché si creino norme a tal
proposito (ad esempio legge sulla parità tra i sessi) ma vi sono anche norme che si basano
su valori sociali non da tutti condivisi (es. norme sull’aborto o sul divorzio). Un altro tipo di
norme sono le norme deontologiche. Il codice deontologico può essere visto come una
bussola che orienta il comportamento del professionista nel proprio ambito lavorativo e le
cui regole possono essere modificate dalla prassi grazie alla loro flessibilità. Codice civile e
codice penale prevalgono sul codice deontologico qualora vi siano delle contraddizioni e le
sole norme sociali dovrebbero essere in grado di orientare il comportamento del
professionista; il codice deontologico ha però un’altra funzionalità che è quella di creare
una coscienza collettiva nella quale il professionista possa riconoscersi ed essere
riconosciuto dagli altri. ALcuni sostengono che il codice deontologico sia connesso alla
morale (all’insieme di principi che guidano, o dovrebbero guidare il comportamento
umano) e all’etica (riflessione sulla morale); in realtà il codice deontologico non è altro che
un insieme di norme giuridiche le quali costituiscono l’”orientamento giuridico
professionale” che tratta riguarda sia i comportamenti dettati dal diritto, sia quelli dettati
dalle norme sociali, sia quelli dettati dalla morale. 10
Psicologia Giuridica
Riassunto capitoli dispensa Magrin
5) N :
ORMALITÀ E DEVIANZA DEFINIZIONI CULTURALI
Definire i concetti di normalità e devianza non è un compito facile soprattutto se si
prendono in considerazione i differenti sistemi normativi, come quello sociale, giuridico,
religioso.. che interagiscono all’interno dello stesso sistema sociale. Il compito ancora più
complesso se si prendono in considerazione le società multiculturali, come è appunto la
società italiana. A partire dagli anni ’80 infatti l’Italia si è trovata a far fronte ad un
importante flusso migratorio, di carattere non transitorio (infatti molti degli stranieri
immigrati nel nostro Paese progettavano di restarci e così è avvenuto) che ha portato la
popolazione ad essere costituita per il 2,9% da cittadini stranieri. L’impronta culturale
prevalente è quella mussulmana e l’etnia prevalente quella marocchina, seguita da quella
albanese, ma nel complesso si tratta di una realtà molto variegata infatti si possono
contare ben 190 diversi Paesi di provenienza. Nel tempo la presenza di cittadini stranieri da
strana e deviante è diventata normale; insieme al processo di progressivo avvicinamento
continua però ad insidiarsi il processo di accomodamento e assuefazione: un incontro
sporadico con un soggetto diverso può causare una qualche difficoltà e fastidio per la
necessaria ristrutturazione della routine cognitiva che prevede ma solitamente è vissuto
come un momento positivo, uno stimolo culturale e sociale arricchente, quando però
l’incontro diventa più frequente e si trasforma in convivenza emerge l’evidenza della
diversità e l’esigenza di un cambiamento che non riguarda più solo i rapporti interpersonali
ma riguarda in senso più ampio l’intera società. In realtà nella società post moderna le
occasioni di confronto con la diversità e la devianza non si esauriscono nel confronto con
diverse etnie ma riguardano anche le identità sessuali, le identità di genere, i ruoli sociali
come i ruoli materni e paterni.. ma il confronto etnico riveste sempre un posto di primo
piano nel suscitare meccanismi difensivi, volti a salvaguardare la propria identità, che
trascendono il singolo individuo e si collocano su un piano collettivo ed istituzionale. In
questo contesto assumono rilevanza particolare i comportamenti devianti messi in atto da
cittadini stranieri. Questi infatti catalizzano l’attenzione pubblica e vengono usati per
stigmatizzare e squalificare l’intera classe sociale anche perché la devianza rispetto ad una
norma è vista come un rifiuto più generale della società che l’ha generata. Effettivamente i
dati mostrano come ci sia, rispetto agli italiani, un numero maggiore di soggetti stranieri,
specie clandestini, che transitano per le carceri rendendosi colpevoli di reati contro
l’economia, furti, o di reati contro la fede pubblica, che comprendono anche l’uso e lo
spaccio di stupefacenti. Anche se non si rileva una correlazione statistica tra il tasso di
criminalità di un dato territorio e il numero di cittadini stranieri che vi risiedono, i dati
invitano comunque ad una riflessione sul significato della devianza in questi soggetti. A
questo proposito alcuni autori adottano un punto di vista pragmatico sostenendo che la
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devianza è riconducibile a cause di natura strutturale legate allo stato di clandestinità e ad
una sorta di specializzazione etnica; altri autori adottano un approccio maggiormente
culturale. Ad esempio Barbaglio propone la teoria del conflitto culturale secondo cui chi
commette un atto deviante in un Paese straniero rimane ancorato alla norme del Paese e
del gruppo sociale d’appartenenza. Il comportamento risulterebbe quindi deviante
nell’effetto ma