Psicologia Giuridica
Riassunto capitoli dispensa Magrin
PSICOLOGIA GIURIDICA
P M
ROFESSORESSA AGRIN
R
IASSUNTO DISPENSA
C 1. Nozioni introduttive
APITOLO
C 2. Psicologia giuridica: definizioni.
APITOLO
C 3. Rapporto tra diritto e psicologia
APITOLO
C 4. Norme giuridiche e norme sociali
APITOLO
C 5. Normalità e devianza: definizioni culturali
APITOLO 6. Determinismo e libero arbitrio
C APITOLO
C 7. L’imputabilità
APITOLO
C 10. Obiettivi, contesti e problemi metodologici del lavoro peritale
APITOLO 1
Psicologia Giuridica
Riassunto capitoli dispensa Magrin
1) N :
OZIONI INTRODUTTIVE
Il rapporto tra psicologia e diritto è saldamente radicato nella storia della psicologia
scientifica. Il primo manuale che tratta del rapporto tra psicologia e diritto e delle influenza
che i fattori psicologici possono avere sull’esito di un processo viene pubblicato da Hugo
Munstenbereg (allievo di Wundt) nel 1907 col titolo di “On the Witness Stand”. Nello
stesso periodo in America Cattel conduceva i primi studi relativi alla testimonianza e in
Germania gli psicologi intervenivano come esperti all’interno dei processi giudiziari. In
Italia un contributo fondamentale venne da Gemelli, il quale nella sua opera “Fatti e
Discipline a proposito di delinquenza e degenerazione” del 1908, chiarificava il rapporto tra
psicologia e diritto. Dal momento che il criminale non ha nulla di diverso rispetto agli altri
uomini, né sotto il profilo biologico né sotto quello psicologico, se non l’aver messo in atto
un comportamento deviante solo la psicologia potrà comprendere quest’uomo comune e
con esso il significato della sua azione. Da allora il rapporto tra psicologia e diritto non è
mai venuto meno, anzi ha trovato spazi di collaborazione sempre più ampi. Nonostante
questo le profonde differenze tra le due discipline hanno reso complesso questo rapporto
e dibattuto il ruolo dello psicologo all’interno dell’ambiente giudiziario. Alla di la delle
singole peculiarità delle due discipline (trattate più avanti) una differenza fondamentale
che può essere immediatamente rilevata riguarda lo statuto del diritto e quello della
psicologia. Obiettivo del diritto è quello di raccogliere dati e valutarli al fine di decidere. Le
norme servono in fatti a definire quali comportamenti siano legittimi e quali meno, e il
lavoro giudiziario implica sempre una decisione (se il soggetto sia colpevole, quale sia la
sanzione da infliggere etc). Lo statuto del lavoro psicologico invece è privo di questo fine
decisionale ed è caratterizzato da una componente assistenziale finalizzata ad
accompagnare il soggetto in un percorso d’aiuto che sia il più possibile individualizzato. Nel
lavoro psico-giuridico lo psicologo viene convocato come “esperto”, il quale grazie alle
metodologie e agli strumenti proprio della sua disciplina è chiamato a valutare un
determinato comportamento e/o un determinato soggetto. Questo tipo di lavoro quindi
collide con l’ottica di lavoro psicologica e può trovare una resistenza che è tanto più forte
in virtù del fatto che la valutazione non è destinata all’oggetto della stessa ma ad un
soggetto terzo che prenderà delle decisioni anche in base ad essa. Altra difficoltà del lavoro
psico-giuridico deriva dal fatto che, nel momento in cui si compie una valutazione, bisogna
prendere in considerazione tutta una serie di categorie oggettive, le quali sono coerenti
con il quesito del giudice (il quale solitamente chiede di valutare un’idoneità, idoneità
genitoriale, lavorativa.., oppure una capacità, capacità di intendere e di volere..) ma che
devono essere esplicitate dall’esperto. Egli dunque nella sua relazione finale, costituente
l’esito della perizia o della consulenza, dovrà esplicitare i presupposti, solitamente impliciti,
del suo operato in modo che la relazione risulti chiara e quindi fruibile per tutti gli
operatori e le figure del sistema giudiziario. Per poter effettuare questo lavoro bisogna
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quindi avere piena conoscenza e consapevolezza delle metodologie, degli strumenti e dei
presupposti teorici che stanno alla base della propria disciplina.
2) P :
SICOLOGIA GIURIDICA DEFINIZIONI
La legge permea la nostra società e regola sia aspetti della nostra vita privata sia aspetti
della vita pubblica. Compito della legge è prevenire i conflitti che naturalmente
emergerebbero nella società a causa dei bisogni che ogni uomo ha e che ogni uomo
percepisce come soggettivamente più importanti sia in senso assoluto sia relativamente
alle esigenze di vita comune. Nel momento in cui la legge non riesce ea prevenire questi
conflitti allora essa è chiamata ad amministrare la giustizia prescrivendo i comportamenti
da tenere e da evitare e sanzionando chi non si attiene alle sue prescrizioni. In quest’ottica
quindi la legge parte dal presupposto per cui ciascun uomo è libero, responsabile delle
proprie azioni. Da un simile presupposto parte anche la psicologia giuridica la quale però
non dimentica le influenze che i fenomeni affettivi e sociali possono avere e hanno sul
comportamento. La nozione di psicologia giuridica può fare riferimento a due definizioni
una più ristretta e una più ampia.
La prima vede la psicologia giuridica come quella scienza che si occupa di tutti quegli
aspetti del sistema giudiziario e dell’amministrazione della giustizia che abbiano un
qualche interesse o significato psicologico. In questo senso la psicologia giuridica si
identifica con la psicologia giudiziaria e pur essendo una definizione restrittiva rimanda ad
un ambito sia teorico, sia applicativo molto ampio. Infatti ogni procedura del processo
giudiziario (interrogare un imputato, interrogare un testimone, cercare un movente..)
riveste un interesse di tipo psicologico inoltre le figure che entrano a far parte del sistema
giudiziario, prime tra tutte i giudici e i magistrati, sono persone e come tali mettono in atto
nell’espletamento delle loro funzioni i normali processi cognitivi, affettivi ed emozionali
che sono alla base del funzionamento della mente. Il funzionamento della mente, con le
sue potenzialità ed i suoi limiti è oggetto di studio della psicologia che può quindi dare in
questo campo un importante contributo. Alcuni contributi in questo senso riguardano ad
esempio lo studio delle euristiche, cioè i processi di pensiero semplificati che ciascun
individue, in quanto economizzatore di risorse cognitive, mette in atto nel rapportarsi con
le informazioni e i dati provenienti dalla realtà; oppure dallo studio degli stereotipi e dei
pregiudizi che possono ovviamente influenzare l’esito di un processo decisionale. Altri
contributi derivano poi dallo studio delle dinamiche affettive ed emozionali, consce e
inconsce, a cui anche i magistrati vanno incontro. Bisogna poi tener presente che il
processo giudiziario riveste di per se stesso un significato simbolico e che nel momento in
cui entrano nel sistema giudiziario le persone sono chiamate a ricoprire un ruolo, a recitare
una parte che almeno parzialmente è predeterminata, e in cui è importante non rimanere
imprigionati. Ovviamente questi processi sono influenzati dalla caratteristiche di
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personalità e di carattere dei singoli individui ma, dal momento che i giudici non vengono
selezionati in base a queste caratteristiche e che accanto alla solida e vasta formazione
culturale non vi è una altrettanto solida formazione psicologica (vi sono stati soltanto
sporadici e isolati tentativi di affiancare queste due formazioni), bisogna comunque tenerli
presenti. Infine altri ambiti di interesse psicologico riguardano tutte le altre figure che
prendono parte al processo come l’imputato, le vittime, i testimoni etc.
La seconda definizione si riferisce propriamente alla psicologia giuridica che si configura
come quella disciplina che si occupa di studiare il rapporto tra l’individuo e la norma, tra
l’individuo e la società. La società organizzata dalla quale un individuo fa parte influenza la
sua vita sin dalla nascita fino all’età adulta ed oltre; per poter raggiungere e mantenere un
equilibrio la società crea delle norme che devono essere interiorizzate da ogni soggetto e
alle quali ogni soggetto deve fare riferimento. Il rapporto tra individuo e società è un
argomento dibattuto sin dai tempi di Platone il quale affermava l’esistenza di una reciproca
influenza tra le due entità. Ancora oggi non si è giunti ad una prospettiva univoca ma si
evidenzia piuttosto una dicotomia di posizioni. Da un lato abbiamo una prospettiva
individualistica che riconosce all’uomo la priorità delle sue decisione e dei suoi
comportamenti e che vede la società come una somma dei suoi individui, un mero
artefatto utile a mediare le esigenze degli individui che ne fanno parte. Dall’altro lato
abbiamo invece una prospettiva di tipo societario che vede la società come qualcosa di più
della somma degli individui che la compongono. In questa prospettiva i costrutti della
società non possono essere studiati attraverso la psicologia individuale; essi mantengono
un’autonomia propria e fungono da principi guida per gli individui. La psicologia giuridica
quindi ha come oggetto di studio proprio questo rapporto e attinge a molti altri ambiti
della psicologia per poterlo spiegare ed analizzare. Ad esempio di grande interesse per la
psicologia giuridica è lo studio, all’interno della psicologia dello sviluppo, del modo in cui le
norme vengono interiorizzate nelle prime fasi di vita (comprensione razionale,
condizionamento passivo o identificazione inconscia?); altri contributi derivano dalla
psicologia sociale, ad esempio nello studio del rapporto con le norme del proprio gruppo
rispetto a quelle di un gruppo di cui non si fa parte (ad es norme del gruppo di coetanei
contrapposte alle norme degli adulti) o nello studio del rapporto tra individuo e collettività
nell’adesione alle leggi (spesso alle leggi è attribuito un senso di legittimità che trascende
dal loro contenuto ma le stesse vengono accettate solo quando il singolo individuo
approva ciò che dicono). Interesse della psicologia giuridica è anche lo studio del
pregiudizio nei confronti di un membro dell’out-group (contrapposto all’in-group) il quale
non viene percepito solo come estraneo o diverso ma anche come nemico e avversario
potenzialmente pericoloso. Dunque la psicologia giuridica non si occupa solo di quegli
aspetti del sistema giudiziario che appaiono di un qualche interesse psicologico né si
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interessa solamente di quale può essere l’intervento della psicologia in ambito giudiziario,
ma studia il campo molto più vasto del rapporto tra individuo e collettività. 5
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3) R APPORTO TRA DIRITTO E PSICOLOGIA
Un’importante eredità della psicologia giuridica resta il contributo di Gemelli il quale ha
sistematizzato il rapporto tra scienze sociali e diritto evidenziandone le difficoltà e le
modalità di incontro. Soffermandoci sui concetti cardine del suo lavoro possiamo vedere
come, partendo da un punto di vista positivista, l’autore affermi l’importanza dell’analisi
della persona del reo, colpevole di aver commesso un reato, analisi che deve rivolgersi
anche alla sua personalità e che quindi i metodi scientifici sono inadeguati a compiere. Tali
metodi sono inadeguati anche per comprendere l’azione reato in quanto quest’ultima è
diretta espressione del reo e della situazione in cui si trovava nel momento in cui l’ha
commessa. Dunque le scienze sociali e con esse la psicologia possono e devono essere
applicate in ambito giudiziario ma, nei loro interventi ,devono sempre partire dalla
definizione di diritto. È infatti il diritto che decide quali comportamenti sono legittimi e
quali no, quali atti sono da considerarsi reato e quali no, ed è quindi il diritto che delimita
l’area entro cui esse possono essere applicate. Gli esperti psicologi dovranno quindi tener
presente che si trovano ad interagire con situazioni che sono normativamente definite e
che le categorie giuridiche non corrispondono ai costrutti psicologici. Il rapporto tra
psicologia e diritto non è quindi semplice né lo sono le modalità di incontro tra queste due
discipline. Le difficoltà derivano dalle differenze tra le due discipline:
- Psicologia e diritto differiscono nella loro natura: la psicologia è una scienza
conoscitiva che deve continuamente interrogarsi sul suo fondamento
epistemologico e che si fonda sul dubbio conoscitivo; il diritto pur condividendo
fondamentalmente l’oggetto di studio della psicologia, non devo interrogarsi sul suo
fondamento epistemologico poiché è un prodotto dell’uomo e le sue riflessioni
riguardano essenzialmente l’interpretazione dei codici;
- Psicologia e diritto differiscono nella loro finalità: il diritto è una disciplina pratico-
prescrittiva che ha il compito di da un lato di far fronte alle esigenze che emergono
dalla società organizzata dall’altro di sanzionare i comportamenti devianti. Quindi è
una disciplina regolamentativa che non può prescindere dai suoi fini applicativi. La
psicologia invece è una disciplina descrittivo conoscitiva che ha il compito di
descrivere e studiare il suo oggetto di studio, cioè il comportamento umano; in
questo essa può prescindere dall’ambito applicativo ed esplicarsi solo in ambito
teorico. Anche nella loro applicazione comunque diritto e psicologia differiscono nel
tipo di obblighi: nel diritto prevalgono degli obblighi incondizionati cioè delle norme
che sono sempre vere in quanto tali mentre nella psicologia prevalgono degli
obblighi condizionati cioè delle regole che si basano su determinate condizioni;
quando queste condizioni vengono meno, vengono meno le regole. 6
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- Psicologia e diritto differiscono nei parametri su cui si basano. Il diritto risponde ad
un’ esigenza di decidibilità: compito del diritto è raccogliere dati per valutarli e
giungere alla fine a prendere una decisione (circa la colpevolezza o l’innocenza di un
soggetto, circa la pena da imporgli…). La psicologia al parametro della decidibilità
contrappone invece il parametro della probabilità, che risponde alle esigenze di
falsificazione empirica degli obblighi condizionati. Anche nel momento in cui prende
una decisione lo psicologo lo fa assumendosi un rischio probabilistico. Questa
differenza di parametri si riscontra anche nel linguaggio infatti mentre un giudice
necessita di sentirsi dire che qualcosa “è certo” lo psicologo o qualsiasi altro
operatore di una scienza sociale, affermerà che qualcosa “è molto probabile” o
“fortemente ipotizzabile”. (L’incompatibilità tra decisione e probabilità non è in
realtà una incompatibilità reale quanto un’incompatibilità dovuta al timore dei
giudici di vedere invaso il loro campo di competenza e ad una scarsa fiducia nella
psicologia come scienza esatta).
- Un’importante differenza riguarda la differenza che c’è tra le categorie giuridiche e i
costrutti psicologici. Le categorie giuridiche sono categorie stabili nel tempo che non
devono essere continuamente riconsiderate in quanto sono un prodotto dell’uomo.
I costrutti psicologici al contrario sono soggetti a continua evoluzione infatti si
modificano con il progredire della scienza. Dunque nel lavoro di valutazione psico-
giuridico l’esperto psicologo deve sempre tenere in considerazione questa
differenza: egli dovrà comprendere la categoria giuridica a cui il giudice fa
riferimento nel quesito, tradurre questa categoria in un costrutto psicologico che le
corrisponda, riflettere su tale costrutto nell’ambito della disciplina di riferimento e
infine trasformare l’esito di questa riflessione in categorie giuridiche che siano
direttamente comprensibili e fruibili dal giudice. è necessario prestare poi
particolare attenzione a quelle categorie giuridiche che sembrano rimandare
direttamente a competenze di tipo psicologico ma che in realtà hanno significato
diverso (es il trattamento in ambito penitenziario)
Tutte queste differenze evidenziano delle difficoltà che si mostrano nel momento in cui la
psicologia viene applicata al diritto. Queste problematiche possono essere ricondotte a tre
grandi aree tematiche. La prima area riguarda appunto il contesto entro il quale si esplica il
lavoro psico-giuridico: si tratta di un contesto dove ogni azione è normativamente definita
e dove bisogna rispondere ai criteri di chiarezza e trasparenza che rendono ilp proprio
lavoro comprensibile per tutti gli operatori che ne fanno parte; la seconda area riguarda la
presenza della psicologia all’interno del sistema giudiziario. In questo senso esistono anche
delle importanti contraddizioni: ad esempio pur essendo ormai accettata l’importanza
dell’indagine psicologica sulla figura e sulla personalità dell’imputato la legge vieta
espressamente qualsiasi perizia riguardante i tratti di personalità dell’individuo. Al di la di
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queste contraddizioni la presenza dello psicologo nel contesto giudiziario può assumere
una finalità conoscitiva e di intervento oppure una finalità decisoria. Per quanto riguarda la
presenza a fini conoscitivi e di intervento essa può avvenire all’estern
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Riassunto esame di Psicologia giuridica, Prof. Magrin
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Riassunto esame Psicologia Giuridica, Prof. Elena Magrin
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