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IL CURATORE
E’l’organo preposto all’amministrazione del patrimonio fallimentare. E’ investito della qualità di pubblico
ufficiale . Il curatore viene nominato dal tribunale con sentenza che dichiara il fallimento con
decreto. Il curatore v i e n e d i r e g o l a s c e l t o t r a a v v o c a t i , c o m m e r c i a l i s t i ,
r a g i o n i e r i e r a g i o n i e r i commercialisti. In alternativa il curatore può ess ere nominato
anche tra persone c h e h a n n o s v o l t o f u n z i o n i d i a m m i n i s t r a z i o n e , d i r e z i o n e e c o n t r o l l o
oppure l’incarico può essere affidato anche a società costituite trai
i n s . p . a professionisti indicati sopra.
I creditori che rappresentano la maggioranza dei c r e d i t i a m m e s s i p o s s o n o c h i e d e r e l a
sostituzione del curatore, indicando al t r i b u n a l e l e r a g i o n i d e l l a r i c h i e s t a e
u n n u o v o n o m i n a t i v o , c h e p u ò e s s e r e nominato dal tribunale una volta verificato che
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lo stesso possegga i requisiti di legge . percentuale dell’attivo realizzato ed è liquidato dal
Il compenso del curatore, consiste in una
tribunale con decreto dopo l’approvazione del rendiconto. Il curatore può essere revocato in ogni tempo dal
creditori o anche d’ufficio.
tribunale, con richiesta del giudice delegato del comitato dei
Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare al giudice delegato una relazione
sulle cause del dissesto e sulle eventuali responsabilità del fallito, indicando gli atti dello stesso che intende
impugnare.
Funzione principale è quella di conservare, gestire e realizzare il patrimonio fallimentare sotto la vigilanza del
giudice delegato e del comitato dei creditori, rispetto ai quali il curatore ha un autonomo potere
decisionale entro i limiti legislativi.
Per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione e per quelli elencati nell’art 35 (riduzione dei crediti,
l’autorizzazione del comitato dei creditori
transazioni) è necessaria , e se superano il valore di
50.000 Euro o se si tratta di transazioni, si da informazione preventiva al giudice delegato.
Il curatore deve esercitare personalmente le attribuzione del proprio ufficio. La delega è
previa autorizzazione del comitato dei creditori. L’onere per il
ammessa solo per singole azioni e
compenso del delegato è detratto dal compenso del curatore. Il curatore può essere autorizzato ad affiancarsi dei
coadiutori, del compenso dei quali si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.
Il curatore deve adempiere i doveri del proprio ufficio con diligenza ed è tenuto al risarcimento dei danni causati
dalla sua gestione. Il curatore deve astenersi dal compiere atti pure autorizzati, che lo
espongono a responsabilità nei confronti del fallimento o direttamente nei
confronti del fallito o dei singoli creditori.
Contro gli atti del curatore, il fallito e ogni interessato può proporre reclamo entro otto giorni dalla conoscenza
dell’atto, ma tale reclamo è concesso solo per violazioni di legge, quindi il giudice delegato non può entrare nel
merito delle scelte del curatore. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale
sempre entro il termine abbreviato di 8 giorni.
Vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed e
IL COMITATO DEI CREDITORI. sprime
pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato. Il
comitato è composto da tre o cinque membri scelti fra i creditori . Il comitato è nominato dal giudice
delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento. i l g i u d i c e può modificare la composizione del
comitato in relazione alle modificazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in
ordine ai componenti del comitato dei creditori. Il tribunale,valutate le ragioni della domanda, provvede alla
nomina dei soggetti designati dai creditori.
Il comitato delibera a maggioranza dei votanti. Non possono votare i creditori che si trovino in conflitto di
interessi in una data deliberazione. Il comitato, comitato per la prima volta dal curatore, nomina a maggioranza
i n t e r n o u n p r e s i d e n t e . Q u e s t ’ u l t i m o d i s p o n e l a c o n v o c a z i o n e d e l l ’ o r g a n o
al suo
p e r adottare le deliberazioni di competenza oppure quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
Il comitato deve adottare i provvedimenti di propria competenza entro 15 gg da q u a n d o l a
r i c h i e s t a è p e r v e n u t a a l p r e s i d e n t e . I n c a s o d i i m p o s s i b i l i t à d i funzionamento
o di urgenza provvede in via sost itutiva il giudice delegato.
Contro gli atti del comitato dei creditori è possibile far ricorso al giudice delegato con le stesse modalità e limiti
previsti per il reclamo contro gli atti del curatore.
Dal 2006 Il parere del comitato dei creditori espresso a maggioranza è vincolante in alcuni casi:
sulla restituzione di beni mobili dei terzi;
sulla continuazione temporanea dell’esercizio dell’attività di impresa;
sull’affitto d’azienda;
sulla proposta di concordato fallimentare. Il giudice delegato può autorizzare questi provvedimenti
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solo se il comitato dei creditori ha espresso parere favorevole. Soltanto il parere negativo del comitato è
vincolante.
Il comitato dei creditori autorizza alcuni atti del curatore attribuendo c h e i n p a s s a t o s p e t t a v a n o a l
giudice delegato.
A u t o r i z z a i l c u r a t o r e a c o m p i e r e a t t i d i s t r a o r d i n a r i a amministrazione;
il subentro del curatore nei rapporti contrattuali pendenti;
la rinuncia all’acquisizione dei beni della massa sopravvenuti, gravati da oneri;
la n o m i n a d i c o a d i u t o r i d e l c u r a t o r e ;
l’impiego delle disponibilità liquide del f a l l i m e n t o i n i n v e s t i m e n t o a c a p i t a l e
garantito;
a p p r o v a i n o l t r e i l p i a n o d i liquidazione predisposto dal curatore.
I l c o m i t a t o d e i c r e d i t o r i e d o g n i s u o m e m b r o p o s s o n o s e m p r e i s p e z i o n a r e l e scritture
contabili e i documento del fallimento. Possono prendere visione di ogni atto o documento contenuto nel
fascicolo tenuto dalla cancelleria del tribunale. I l c o m i t a t o d e i c r e d i t o r i , p u ò p r e s e n t a r e i s t a n z a
a l t r i b u n a l e p e r l a r e v o c a d e l curatore e può esercitare azioni di responsabilità contro il curatore
revocato.
I suoi componenti sono soggetti a responsabilità secondo regole previste per i sindaci di S.p.A. . Non è applicata
la norma sulla responsabilità solidale dei sindaci per culpa in vigilando. Può essere attribuito ad essi un
compenso in misura non superiore al 10% di quello liquidato al curatore, con il consenso della maggioranza dei
creditori .
C. GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO
EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO:
Effetti patrimoniali. Il fallimento produce effetti che investono il fallito, i suoi creditori e i terzi
che hanno avuto rapporti con il fallito. Gli effetti si distinguono in effetti patrimoniali, personali e penali.
il fallito perde l’amministrazione
Effetti patrimoniali : e la disponibilità ma non la proprietà dei suoi bene.
Questi passano al curatore, quale amministratore d e l p a t r i m o n i o f a l l i m e n t a r e , c o n
l’osservanza delle procedure fissate dagli artt. 84 e 88 l.fall. :
apposizione tempestiva dei sigilli sui beni del debi tore, rimozione degli stessi e
dell’inventario.
r e l a z i o n e
Lo spossessamento colpisce i beni e i d i r i t t i e s i s t e n t i n e l p a t r i m o n i o d e l f a l l i t o , a l l a
fatta per quelli sottratti all’esecuzione fallimentare
d a t a d i d i c h i a r a z i o n e d e l fallimento, eccezione
dall’art. 46l.fall. :
i beni e i diritti di natura strettamente personale;
gli assegni a carattere alimentare; gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il f a l l i t o
guadagna con la propria attività nei limiti di quanto occorre per il
mantenimento suo e della famiglia;
i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni costituiti infondo patrimoniale con i loro
frutti;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
Inoltre se proprietario della propria abitazione il fallito ha diritto di continuare ad abitarla fino alla vendita nei
limiti in cui è necessario a lui e alla famiglia. In caso sia privo di mezzi di sussistenza ottiene dal
giudice delegato un sussidio a titolo a l i m e n t a r e p e r s é e l a s u a f a m i g l i a .
L o s p o s s e s s a m e n t o s i e s t e n d e a i b e n i c h e pervengono al fallito durante il fallimento. Il curatore
può decidere di non acquistare i beni sopravvenuti se il valore è inferiore alle passività da soddisfare e ai costi .
può decidere di non acquisire all’attivo un
Il curatore bene esistente nel patrimonio del fallito alla data di
dichiarazione del fallimento. I n t a l c a s o i l b e n e r i t o r n a n e l l a d i s p o n i b i l i t à d e l f a l l i t o e i
creditori possono esercitare su di esso azioni esecutive individuali. Il fallito non perde capacità di
agire né perde la proprietà dei beni oggetto fino a quando questi non sono trasferiti ai terzi. Tutti gli
atti compiuti dal fallito, dopo la dichiarazione del fallimento sono validi e vincolano allo stesso.
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Il fallito può comunque iniziare una nuova attività di imprese. Però gli atti posti in essere dal fallito sono
inefficaci rispetto alla massa dei creditori se hanno per oggetto beni e diritti ricompresi nello
spossessamento.
Inefficaci sono i pagamenti eseguiti dal f a l l i t o e i p a g a m e n t i d a l u i r i c e v u t i d o p o l a
dichiarazione di fallimento.
L’apertura del fallimento determina l’interruzione dei processi pendenti che dovranno essere proseguiti con la
costituzione del curatore o la citazione dello stesso ad opera della controparte.
Effetti personali e penali.:
Effetti personali : con la dichiarazione di fallimento vi è la limitazione di alcuni diritti civili
garantiti dalla Costituzione: il diritto al segreto epistolare (art.15) e il diritto alla libertà di movimento (art. 16).
La corrispondenza indirizzata al fallito che non sia persona fisica viene consegnata direttamente al curatore. Se
ha l’obbligo di consegnare al
persona fisica la corrispondenza è recata al fallito, che c u r a t o r e
quella riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
I l f a l l i t o d e