Diritto commerciale I: l'imprenditore
1. Il sistema legislativo: imprenditore e imprenditore commerciale
Nel nostro sistema giuridico, la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore. Ma la disciplina non è identica per tutti gli imprenditori. Il c.c. distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
- In base all’oggetto dell’impresa, si distingue fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale;
- In base alla dimensione dell’impresa: piccolo imprenditore e imprenditore;
- In base alla natura del soggetto che esercita l’impresa: individuale, società e impresa pubblica.
Il c.c. detta norme applicabili a tutti gli imprenditori, detto statuto generale dell’imprenditore. Comprende la disciplina dell’azienda, dei segni distintivi, della concorrenza e dei consorzi e di alcuni contratti. Poi, detta lo statuto dell’imprenditore commerciale che disciplina l’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, la rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento e le procedure concorsuali.
Nel sistema del c.c. la qualifica di imprenditore agricolo e piccolo imprenditore ha rilievo solo al fine di delimitare l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale. Imprenditore agricolo e piccolo imprenditore (anche commerciale) sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dall’assoggettamento alle procedure concorsuali, mentre è stato esteso ad essi l’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Anche la distinzione fra impresa individuale, società e impresa pubblica rileva essenzialmente al fine della applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale. Dal 2006, le società possono essere piccoli imprenditori; gli enti pubblici che esercitano impresa commerciale sono sempre sottratti alla disciplina dell’imprenditore commerciale e mai esposti al fallimento.
In conclusione: lo statuto (insieme di regole) è dell’imprenditore commerciale privato commerciale non piccolo.
2. Nozione di imprenditore
Secondo l’art. 2082 è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. La nozione economica: l’imprenditore come il soggetto che nel processo economico svolge una funzione intermediaria fra chi dispone di fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi. Nello svolgimento di tale funzione coordina, organizza e dirige il processo produttivo (funzione organizzativa) assumendo su di sé il rischio di impresa.
Il rischio di impresa giustifica il potere di usufruire dei profitti. E proprio nell’intento di conseguire il massimo profitto è movente dell’attività imprenditoriale. L’art. 2082 fissa i requisiti giuridici dell’imprenditore:
- L’impresa è attività, cioè una serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria;
- Tale attività ha uno specifico scopo, cioè la produzione o scambio di beni o servizi;
- Tale attività ha specifiche modalità di svolgimento, cioè con organizzazione, economicità e professionalità.
3. L'attività produttiva
L’impresa è attività (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Quindi l’impresa è attività produttiva. Per qualificare un’attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni o servizi. È impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa.
Non è impresa l’attività di mero godimento, cioè l’attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, come il proprietario di immobili che ne gode dei frutti dandoli in locazione. È attività di godimento e produttiva quella di un proprietario di un fondo agricolo che destini lo stesso a coltivazione, oppure di un proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo.
È attività di godimento o amministrazione del proprio patrimonio e attività di produzione l’impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari con intenti di investimento, speculazione o concessione di finanziamento. Quindi, sono imprese commerciali le società di investimento e le società finanziarie. Sono imprese commerciali anche le holding, cioè le società che hanno per oggetto esclusivo l’acquisto e la gestione di partecipazioni di controllo in altre società, con funzione di direzione, di coordinamento e di finanziamento della loro attività.
4. L'organizzazione
Non è concepibile un’attività senza programmazione e coordinamento, ossia priva di organizzazione. Non è concepibile attività di impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o altrui. La funzione organizzativa dell’imprenditore è un apparato produttivo stabile, formato da persone e da beni strumentali, ossia di un’attività organizzata.
È imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale e il proprio lavoro, senza avvalersi del lavoro altrui. È imprenditore anche chi opera utilizzando solo mezzi finanziari, l’attività organizzativa non utilizza beni fisicamente percepibili (beni strumentali).
5. Impresa e lavoro autonomo
Non si può parlare di impresa e organizzazione imprenditoriale quando il processo produttivo si fonda esclusivamente sul lavoro personale, non vengono utilizzati né lavoro altrui né capitale proprio o altrui, quindi manca la c.d. eteroorganizzazione. Come elettricisti, idraulici, o di servizi personalizzati come mediatori, agenti di commercio.
Una parte della dottrina, invece, basandosi sull’art. 2083, ritiene imprenditore anche chi si limita ad organizzare il proprio lavoro, senza impiegare né lavoro altrui né capitali. Ma tale tesi non è condivisibile, in quanto la nozione di piccolo imprenditore.
L’organizzazione del lavoro dei propri familiari è pur sempre organizzazione del lavoro altrui. Il requisito dell’organizzazione è richiesto sia per l’imprenditore che per il piccolo imprenditore, ma non per il lavoratore autonomo.
6. Economicità dell'attività
Nell’art. 2082 l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività. Non è imprenditore chi produca beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico, tale cioè da far oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi.
7. La professionalità
L’ultimo requisito richiesto dall’art. 2082 è il carattere professionale dell’attività. Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Per le attività stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze periodiche di quel tipo di attività.
È possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto. Può aversi impresa anche se si opera per il compimento di un unico affare, che implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale. Si può avere esercizio non professionale di attività organizzata, come previsto dall’art. 2070 3° comma.
8. Attività di impresa e scopo di lucro
È imprenditore se ci sono tutti i requisiti dell’art. 2082 ma manca lo scopo di lucro? Lo scopo lucrativo si intende come movente psicologico dell’imprenditore, c.d. lucro soggettivo. La nozione di imprenditore è unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata sia dell’impresa pubblica, art. 2093. L’impresa pubblica è tenuta ad operare secondo criteri di economicità, ma non è preordinata alla realizzazione di un profitto.
Le società, invece, sono tenute ad operare con metodo lucrativo e nel duplice senso che l’attività di impresa deve essere rivolta al conseguimento di utili, lucro oggettivo, e che l’utile deve essere devoluto ai soci, lucro soggettivo. In conclusione: requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro. La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta sia alla persona fisica sia agli enti di diritto privato (associazioni e fondazioni) con scopo ideale o altruistico.
9. Il problema dell'impresa per conto proprio
Le imprese operano di regola per il mercato, cioè destinano allo scambio i beni o servizi prodotti. Ma l’art. 2082 non richiede la destinazione al mercato della produzione, quindi è imprenditore anche l’imprenditore per conto proprio. Ma una parte della dottrina è contraria vista la concezione economica dell’imprenditore.
In conclusione: l’impresa per conto proprio non è impresa, in quanto per l’acquisto della qualità di imprenditore basta una destinazione parziale o potenziale della produzione al mercato. Vi sono alcune ipotesi in cui non si può parlare di imprese per conto proprio. Non è impresa per conto proprio:
- La società cooperativa che produce esclusivamente per i propri soci;
- L’azienda costituita dallo Stato o da altri enti pubblici per la produzione di beni o servizi da fornire dietro corrispettivo.
Possono, invece, considerarsi imprese per conto proprio:
- La coltivazione del fondo finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dell’agricoltore e della sua famiglia;
- La costruzione in economia, cioè la costruzione di appartamenti non destinati alla rivendita.
Il costruttore in economia deve perciò essere qualificato come imprenditore commerciale, così come il coltivatore del fondo.
10. Il problema dell'impresa illecita
Punto controverso è se la qualifica di imprenditore debba essere riconosciuta anche all’attività illecita, cioè contraria a norme imperative (norme che subordinano l’accesso all’attività a concessione, autorizzazione o licenza, detta impresa illegale), all’ordine pubblico o al buon costume. Un’attività di impresa illecita può dar luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. Infatti, l’illiceità del risultato globalmente perseguito dall’imprenditore non comporta di per sé l’illiceità della causa o dell’oggetto, art. 1418, dei singoli atti di impresa.
I terzi creditori meritevoli di tutela possono esistere anche quando l’attività di impresa è illecita, quindi chi esercita attività commerciale illecita è esposto al fallimento. Nel caso di impresa illegale, l’illecito non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore con pienezza di effetti, ferme restando le conseguenti sanzioni amministrative e penali. Il titolare dell’impresa illegale è esposto al fallimento.
Nel caso di impresa immorale, cioè di un’attività che abbia un oggetto illecito (es. traffico di droga), al fine di tutelare i terzi estranei all’illecito, si nega l’esistenza di impresa. In conclusione: chi esercita attività commerciale illecita è imprenditore ed in quanto tale potrà fallire. Non potrà però avanzare le pretese del titolare di un’azienda o agire in concorrenza sleale contro altri imprenditori, in applicazione del principio della non invocabilità della qualificazione per la non invocabilità del proprio illecito. La stessa regola vale anche per l’impresa illegale e per l’impresa mafiosa, cioè per quella impresa, che pur avendo un oggetto lecito, è lo strumento per il perseguimento di un disegno criminoso.
11. Impresa e professioni intellettuali
Esistono delle attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio dal legislatore, come per le professioni intellettuali. L’art. 2238, 1° comma, stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa. Ad esempio, il medico che gestisce una clinica privata, l’artista titolare di un teatro nel quale recita, ecc. In questi casi si è in presenza di due casi: l’attività intellettuale e l’attività di impresa.
Al professionista intellettuale che impieghi collaboratori, pur non diventando imprenditore, si applicano le norme che disciplinano il lavoro nell’impresa, ma non la restante parte. In conclusione: i professionisti non sono imprenditori per libera opzione del legislatore. In pratica non è sempre agevole stabilire se un’attività costituisce professione intellettuale. Per tale distinzione si deve tener conto non della iscrizione in albi professionali (criterio formale), ma del carattere intellettuale dei servizi prestati (criterio sostanziale).
Capitolo II: Le categorie di imprenditori
a) Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
1. Il ruolo della destinazione
Il codice civile distingue, in base all’oggetto, gli imprenditori in:
- Imprenditore commerciale, art. 2195;
- Imprenditore agricolo, art. 2135.
L’imprenditore commerciale è destinatario di un’ampia ed articolata disciplina fondata su:
- L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, con funzione di pubblicità legale;
- L’obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- L’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
La nozione di imprenditore agricolo ha valore essenzialmente negativo. Ha la funzione di restringere l’ambito di applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale. L’imprenditore agricolo è sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale ed è esonerato da:
- La tenuta delle scritture contabili, art. 2214;
- L’assoggettamento alle procedure concorsuali, art. 2221.
2. L'imprenditore agricolo - le attività agricole essenziali
Le attività agricole vengono distinte in due categorie:
- Attività agricole essenziali;
- Attività agricole connesse.
La nuova nozione di imprenditore agricolo. L’art. 1 del d.lgs n. 228/2001 ridefinisce la nozione di imprenditore agricolo, sostituendo l’art. 2135 del c.c.: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.
- Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
L’attività agricola può dar luogo ad investimenti di capitali e ciò può far dubitare sulla correttezza della loro disciplina e che sia esonerato dalla disciplina dell’imprenditore commerciale. La recente riforma: impresa agricola è ogni impresa che produce specie vegetali o animali, cioè ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale, al fine di contrastare l’abbandono dalle campagne e di favorire lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura, ma che non giustifica la sottrazione al fallimento dell’imprenditore agricolo medio-grande.
L’attuale nozione di imprenditore agricolo, specifica che: “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. Quindi si possono far rientrare nella nozione di coltivazione del fondo: l’orticoltura, le coltivazioni in serra e vivai e la floricoltura. Sono coltivazioni anche le coltivazioni fuori terra di ortaggi e frutta.
Quanto alla selvicoltura, è l’attività di cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti. Non costituisce perciò attività agricola l’estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco. È attività agricola essenziale:
- Zootecnia svolta fuori dal fondo o utilizzando il fondo per allevamenti in batteria, oppure allevamenti in cui gli animali sono alimentati con mangimi naturali non ottenuti dal fondo.
- L’allevamento di animali da cortile e l’apicoltura.
- L’acquacoltura (pesci e mitili).
Rimane attività commerciale l’acquisto di animali all’ingrosso per rivenderli. Per allevamento di animali deve intendersi sia l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte, lana), sia l’allevamento di cavalli da corsa o animali da pelliccia.
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