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TUTELA DEL DIRITTO AL RIMBORSO. LA FASE AMMINISTRATIVA.

Per ottenere il rimborso, l’interessato ha l’onere di presentare un'istanza, entro i termini e con

modalità prefissate. Vi sono regole generali in materia di rimborso:

- la domanda di rimborso dev’essere presentata entro 2 anni dal pagamento, oppure, se

posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione;

- se la domanda è esplicitamente respinta, il rifiuto è atto impugnabile dinanzi alla commissione

tributaria provinciale; 61

- se l’Amministrazione resta inerte per 90 giorni dalla presentazione dalla domanda di rimborso, il

silenzio si interpreta come il rifiuto e l'interessato può proporre ricorso alla commissione;

- in caso di silenzio, il contribuente può ricorrere solo dopo il novantesimo giorno, ma non oltre la

prescrizione del diritto alla restituzione.

IL RIMBORSO DELLE RITENUTE DIRETTE E DEI VERSAMENTI DIRETTI.

È necessario che sia presentata istanza all'Agenzia delle entrate entro il termine di decadenza di 48

mesi dal versamento.

Se il versamento riguarda ritenute indebitamente operate e versate, l’istanza può essere

presentata sia dal sostituto (che ha versato), sia dal sostituito (che ha subito la ritenuta).

Il termine di 48 mesi inizia a decorrere dal momento in cui è stato effettuato il versamento, o da

quando è stata operata la ritenuta, solo se essi sono indebiti dall’origine. Negli altri casi decorre dal

momento del versamento del saldo.

Il sostituito può tutelarsi: esponendo , in sede di dichiarazione, le ritenute subite e computarle

anche se non dovevano essere effettuate, oppure può presentare domanda di rimborso.

IL RIMBORSO DI SOMME RISCOSSE MEDIANTE RUOLO.

Quando vi è iscrizione a ruolo di una somma non dovuta, il contribuente può tutelarsi impugnando

il ruolo e chiedendo sia l’annullamento del ruolo, sia la condanna dell’Amministrazione a

rimborsare le somme indebitamente riscosse. Al rimborso delle somme iscritte a ruolo, che siano

riconosciute indebite, provvede l’agente della riscossione, su incarico dell’ufficio dell’Agenzia delle

entrate.

La restituzione presuppone l’annullamento del ruolo ed è quindi una conseguenza della sentenza

che accoglie l’impugnazione del ruolo. Questo orientamento non è da condividere perché il ruolo

non è atto costitutivo dell'obbligazione tributaria, ma strumento di riscossione. Anche se si

dovesse ritenere che la mancata impugnazione del ruolo impedisca il rimborso, resta fermo che la

preclusione non opera per le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio, “quando emergono ruoli

materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio delle imposte” perché l’ufficio deve provvedere a

rimborsare le somme indebitamente iscritte a prescindere da qualsiasi iniziativa di parte.

IL RIMBORSO DI IMPOSTE INDIRETTE.

Deve essere chiesto all'ufficio che gestisce il tributo indebitamente pagato, ed il termine per

richiedere il rimborso è di 3 anni, decorrente da quando è avvenuto il pagamento indebito. Il

termine è di 2 anni per le accise.

IL TERMINE RESIDUALE BIENNALE.

Per l’Iva non è previsto nessun termine specifico per la presentazione dell'istanza di rimborso,

perciò si applica il termine residuale biennale. Significa che per la domanda di restituzione, in

mancanza di disposizioni specifiche, “non può essere presentata dopo 2 anni dal pagamento

ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

62

IL RIMBORSO D'UFFICIO.

Di regola, il rimborso deve essere richiesto dall’interessato; ma vi sono dei casi in cui la legge

dispone che il rimborso deve essere disposto d'ufficio.

Devono essere rimborsate d'ufficio, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale, le

somme riscosse in via provvisoria nel corso del giudizio di primo grado.; l’obbligo del rimborso

d’ufficio è un effetto della sentenza della Commissione provinciale, che annulla in tutto o in parte

un provvedimento impositivo, con la conseguenza che la somma versata in via provvisoria risulta in

tutto o in parte non dovuta.

Inoltre, esso avviene per le somme indebitamente riscosse a causa di errori materiali o duplicazioni

imputabili all'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

I CREDITI DA DICHIARAZIONE.

Non derivano da un pagamento indebito. Vi sono:

- i crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, che sorgono quando l'imposta dovuta risulti

inferiore alla somma dei versamenti d'acconto e dei crediti d'imposta. Il saldo creditorio che risulta

dalla dichiarazione dei redditi può essere riportato all’anno successivo, può essere chiesto a

rimborso o può essere ceduto.

I rimborsi risultanti dalla liquidazione della dichiarazione sono eseguiti d’ufficio.

- nell'Iva, si può avere l'imposta sugli acquisti (a credito) superiore all'imposta sulle vendite (a

debito). L'eccedenza è un credito del contribuente che può essere: compensato con debiti

d’imposta diversi dall’Iva, riportato a nuovo, per essere compensato con situazioni debitorie degli

anni successivi oppure chiesto a rimborso. La compensazione è la regola. Infatti il rimborso è

riservato a particolari contribuenti come chi cessa l’attività o ai non residenti. Può essere , invece,

richiesto da qualsiasi soggetto passivo, quando la dichiarazione risulta a credito per 2 anni di

seguito.

- nell'imposta di registro e nell'imposta sulle successioni vi sono ipotesi di crediti del contribuente

alla restituzione di imposte “regolarmente percette” ossia quando le somme versate sono, al

momento della versamento, dovute, ma che, per ragioni sopravvenute, risultano poi da restituire.

IL RIMBORSO D'UFFICIO DEI CREDITI DA DICHIARAZIONE.

Per il rimborso di crediti esposti nelle dichiarazioni Iva e in quelle dei redditi, il contribuente non ha

l’onere di presentare istanza di rimborso, essendo sufficiente l'esposizione del credito d’imposta

della dichiarazione.

L’esposizione di un credito d’imposta nella denuncia dei redditi costituisce istanza di rimborso. In

materia di Iva, il rimborso chiesto nella dichiarazione non deve essere seguito da apposita istanza;

il diritto al rimborso si prescrive in 10 anni. 63

INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO.

Il contribuente ha diritto all'interesse, nella misura percentuale prevista dalla legge, per ognuno

dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento e la data dell'ordinativo di

rimborso.

In materia di crediti Iva, la legge prevede solo il tasso degli interessi. Gli interessi sono maturati

giorno per giorno.

Parte quarta: Le sanzioni

Capitolo 14 - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

LA DISTINZIONE TRA ILLECITI AMMINISTRATIVI E ILLECITI PENALI.

La violazione delle norme tributarie è accompagnata da sanzioni. La tipologia degli illeciti è legata a

quella delle sanzioni.

Le sanzioni penali sono contrassegnate da un determinato nomen (questo criterio di

classificazione degli illeciti è definito “nominalistico”): il codice penale classifica e denomina le

sanzioni penali, e dal nomen della sanzione, si deduce se l'illecito è di natura penale o

amministrativa; se è di natura penale, si stabilisce se è un delitto o una contravvenzione. Esse sono

regolate dal codice penale e sono inflitte dall'autorità giudiziaria.

Le sanzioni amministrative sono inflitte dall'Amministrazione finanziaria, con un provvedimento

amministrativo.

I MODELLI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI.

La disciplina generale è contenuta nel D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Nel modello vigente, la sanzione ha natura afflittiva. I caratteri dell’illecito amministrativo e delle

relative sanzioni sono molto prossimi agli illeciti e alle sanzioni del diritto penale. Il principio

ispiratore della disciplina è che la sanzione deve “punire” il trasgressore. Perciò ha rilievo

preminente l'elemento soggettivo (colpa o dolo); in caso di concorso di autori dell’illecito, la

responsabilità non è solidale; agli enti collettivi non è imputato l’illecito e ad essi non è irrogata la

sanzione; la sanzione non si trasmette agli eredi.

Le norme che dispongono o presuppongono l’irrogazione della sanzione alle persone fisiche che

hanno agito per una società o ente con personalità giuridica; non si applicano alle persone

giuridiche.

Si hanno quindi 2 modelli: uno che si applica alle società ed enti con personalità giuridica, l'altro

che si applica a tutti gli altri soggetti. 64

I PRINCIPI GENERALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Il principio di legalità è un principio generale del sistema sanzionatorio. Esso contiene una

molteplicità di principi generali:

- “nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima

della commissione della violazione ed esclusivamente nei casi considerati dalla legge” quindi: solo

la legge può comminare sanzioni, deve trattarsi di legge entrata in vigore prima della violazione e

la legge deve prevedere il fatto e la sanzione;

- “se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma

non è ammessa ripetizione di indebito” (caso in cui la violazione cessi del tutto di essere punita

-“se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori

stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento

di irrogazione sia divenuto definitivo” (caso in cui la violazione continua ad essere illecito

amministrativo e viene mutata l'entità della sanzione).

Perché vi sia un illecito, devono ricorrere due elementi:

- un comportamento che viola una norma;

- un elemento soggettivo, di natura psicologica, e cioè l'imputabilità (è data dalla capacità di

intendere e di volere) e la colpevolezza (il dolo o la colpa).

SANZIONE PECUNIARIA E SANZIONI ACCESSORIE.

La sanzione pecuniaria (obbligo di pagare una somma di denaro) può essere: fissata tra un minimo

o un massimo (determinata discrezionalmente in base a diversi fattori), pari ad una frazione o

multiplo di un tributo o stabilita in misura fissa. Essa non produce interessi e non è trasmissibile

agli eredi.

Le sanzioni accessorie sono l'interdizione: dalla carica di amministratore, sindaco o revisore, dalla

partecipazione a gare pubbliche o dal conseguimento di licenze, concessioni e autorizzazioni e la

sospensione, per un massimo di 6 mesi, dall'esercizi

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
88 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuliaLoddo92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Poddighe Andrea.