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Introduzione

Latium Vetus nel secolo a.C.

Nel territorio del Latium Vetus si svilupparono intorno all'ottavo secolo a.C. delle comunità di contadini legate dagli stessi interessi comuni e dalle stesse tradizioni. Dall'aggregazione di queste comunità nacque Roma.

La prima civiltà romana era guidata dal Rex, sostenuto dal gruppo degli anziani. I cives osservavano una fitta rete di precetti delineati dai pontefici per garantire la pax deorum. Si veniva così a delineare nella vita romana il fas e il nefas. Il fas era ciò che è sacralmente lecito, opposto al nefas. Lo strumento di comunicazione con le divinità era il responsum, fornito ai cives dai pontefici.

L'insieme dei responsum e delle tradizioni formava i mores maiorum, i giusti valori e comportamenti da osservare per aderire all'ordine naturale delle cose.

Per tutta l'epoca regia, fin dalla fondazione di Roma (754 a.C.), l'ordinamento giuridico di Roma si fondò sui mores, supportati dalle Leges Regiae. Nel 509 a.C. si fondò l'ordinamento repubblicano con i due primi consoli, Bruto e Collatino, e la cacciata di Tarquinio il Superbo.

Le XII Tavole e l'ordinamento repubblicano

Nel 450 a.C. venne emanato il codice delle XII Tavole, fondamentale fonte del diritto romano. Esse raccoglievano le regole dell'ordinamento romano e gli davano un carattere di certezza. I precetti erano espressi in forma stringata con andamento ritmico in modo da favorirne la memorizzazione immediata. Sulle XII Tavole si sviluppò presto l'interpretatio da parte dei giuristi.

Il popolo si riuniva in assemblee cittadine, la più importante erano i comitia centuriata. Un altro pilastro dell'ordine repubblicano era il pretore. Egli era eletto annualmente nella suddetta assemblea. Accanto al pretore Urbanus dal 242 a.C. (fine età antica) venne nominato anche il pretore peregrinus.

All'inizio dell'anno di carica il pretore pubblicava nel foro il suo programma in cui disegnava situazioni concrete nelle quali avrebbe fornito tutela a chi glielo avesse chiesto. Questa pubblicazione era l'edictum, il pretore successivo avrebbe ripreso parte dell'editto precedente (edictum tralaticium) e aggiunto le sue disposizioni. Per far fronte a istanze emerse in seguito era possibile ricorrere all'edictum repentinum.

L'insieme delle disposizioni pretorie costituiva lo ius honorarium, che coesisteva ed integrava lo ius civile, che era invece formato dagli antichi mores, dalle XII tavole, dalle leges, dall'interpretatio pontificale e dei giuristi. La parte di ius honorarium applicabile ai peregrini (stranieri) prese il nome di ius gentium.

Augusto e il principato

Nel 27 a.C. ad Ottaviano è conferito il titolo di Augustus: lentamente prese forma il principato. Il nuovo potere si nascondeva dietro la facciata del rimettere in sesto la repubblica. Senato, magistrature e assemblee rimangono in vigore ma in realtà vengono esautorate perché non possiedono più alcuna autonomia. Il terzo strato che sostituì ius civile e honorarium fu quindi il diritto imperiale.

Il principe governava attraverso le constitutiones, che potevano essere di cinque tipi:

  • Edicta, disposizioni per il popolo che valevano in tutto l'impero
  • Mandata, inviate ai funzionari dell'impero
  • Decreta, che risolvevano casi specifici
  • Rescripta, che erano le risposte date ai privati
  • Epistulae, pareri vincolanti

Erano importanti per l'ordinamento anche i responsa prudentium dei giuristi autorevoli facenti parte del consilium principis.

Il Codex Theodosianus e il Corpus Iuris Civilis

La prima raccolta ufficiale di costituzioni doveva essere il Codex Theodosianus, la cui scrittura fu incaricata da Teodosio II, che avrebbe dovuto avere lo scopo di indicare a tutti le condotte da seguire e quelle da evitare. La raccolta non fu mai completata.

Un'altra testimonianza di produzione scritta è il Digesto, una raccolta di brani di giuristi classici a cui venne attribuito valore di diritto vigente (modellando le regole classiche al mondo bizantino). Chiamato anche «pandette», vide la luce nel 533, diviso in 50 libri. Esso fu frutto di «interpolazioni», ovvero tagli e aggiunte rispetto ai testi antichi.

Importanti furono anche le Institutiones di Gaio, quattro libri a scopo didattico sulla storia del diritto romano. La più importante testimonianza scritta del diritto romano è invece il Corpus Iuris Civilis, redatto sotto Giustiniano con l'obiettivo di restaurare politicamente l'Italia per poi riconquistarla. Il progetto iniziò a prendere forma nel 527.

Schema

Luogo: Latium Vetus

  • Periodo Antico: 509 a.C
  • XIII sec a.C
  • 754 a.C
  • 450 a.C
  • 242 a.C
  • 27 a.C

Fasi: Monarchia, Repubblica, Principato

  • Comunità di contadini si uniscono
  • Fondazione Roma
  • XII Tavole
  • Guerre Puniche
  • Età imperiale
  • Augusto imperatore

Termini

  • Ius civile
  • Ius honorarium
  • Diritto imperiale
  • Pax deorum
  • Pretore
  • Constitutiones
  • Rex e Leges
  • Consilium principis

Fonti

  • Institutiones
  • Digesto
  • Corpus Iuris Civilis
  • Ius civile
  • Mores maiorum
  • XII Tavole
  • Leges e Interpretatio
  • Ius honorarium
  • Edictum perpetuum
  • Tralaticium
  • Repentinum

Processo privato

Ciò che caratterizza il diritto è la coattività: occorre che dalla violazione della norma vicenda una sanzione. Questo meccanismo è stato individuato fin dall'antichità nel processo giurisdizionale.

Caratteristica del processo è la presenza di un individuo che domanda giustizia ed esercita un'azione nei confronti dell'altro. Nel caso dei romani gli organi preposti all'amministrazione della giustizia erano il Re (in età monarchica) e un magistrato (in età repubblicana). Per «azione processuale» si intende la dichiarazione effettuata da chi agisce in giudizio, detto attore, nei confronti del convenuto circa la titolarità di un potere di azione nei suoi confronti. I giuristi romani e le disposizioni normative romane preferivano valutare il rapporto giuridico più dal punto di vista dell'azione, dell'actio, piuttosto che considerando il diritto soggettivo. L'azione era lo strumento di tutela giurisdizionale predisposto dall'ordinamento.

Le istituzioni giuridiche romane sono divise da Gaio in personae, res, actiones. L'azione non è altro che il diritto (ius) di perseguire in giudizio ciò che spetta. La persona che la esercitava era denominata «actor» mentre l'odierno convenuto era qualificato come «reus». L'attore viene indicato convenzionalmente come A.A. (Aulo Agerio), mentre il reo come N.N. (Numerio Negidio). Per esprimere un'azione privata prevista dallo ius civile tradizionale l'interessato doveva affermare che il soggetto passivo del rapporto giuridico in contestazione non aveva adempiuto alla condotta prescritta da una norma di diritto chiedendo pertanto che si applicassero all'inosservante le sanzioni previste dall'ordinamento.

Se invece chi intendeva iniziare l'azione non si avvaleva di una norma civilistica ma di una clausola edittale, bisogna fare richiesta al pretore in modo tale che concedesse i mezzi processuali richiesti per dar luogo alle sanzioni previste dall'editto pretorio per la persona inadempiente. La sanzione può avere un fine reipersecutorio, ovvero con l'intenzione di restituire l'oggetto causa della lite oppure un equivalente satisfattivo, o un fine penale, mirato alla punizione del reo.

L'evoluzione dall'autotutela alla tutela statale dei diritti fu per i romani molto lenta. Anche per lo stesso processo era compito dell'attore trascinare con la forza il convenuto qualora esso non si fosse presentato spontaneamente dopo la chiamata in giudizio (manus iniectio stragiudiziale).

La funzione dell'amministrazione della giustizia era indicata con il termine iurisdictio (ovvero: dire il diritto). Per gli antichi romani il processo era composto da due fasi: il magistrato svolgeva le sue funzioni soltanto nella prima fase, detta in iure, mentre spettava al giudice privato emanare la sentenza nella seconda fase, detta apud iudicem. Il magistrato (e la iurisdictio) quindi non avevano nulla a che fare con la pronuncia della sentenza. Il giudice privato invece non doveva avere necessariamente una conoscenza giuridica approfondita ma soltanto doti di saggezza e integrità morale.

Questa peculiarità nell'organizzazione giudiziaria romana spiega perché vi sia stata una netta distinzione tra la «giurisprudenza» intesa come scienza di studio del diritto da parte dei giuristi e l'attività del magistrato. Non tutti i giorni dell'anno era possibile effettuare attività di iurisdictio. Il collegio pontificale redigeva infatti il calendario dei dies fasti e dei dies nefasti. Questa divisione tramontò con la diffusione del cristianesimo.

Il processo romano si svolgeva in un luogo pubblico alla luce del giorno, preferibilmente tra l'alba e mezzogiorno. Per quanto riguarda la fase apud iudicem erano i due imputati a decidere il luogo. Caratteristica fondamentale del processo romano più antico fu l'oralità: il processo non veniva verbalizzato e anche per questo motivo è difficile per noi ricostruirne lo svolgimento esatto. Solo più avanti si diffuse l'uso di scrivere lo iudicium elaborato dal magistrato e la sentenza.

I romani distinguevano in modo simile al nostro i processi di diritto pubblico e di diritto privato: i primi erano quelli che coinvolgevano interessi dei singoli, i secondi erano interesse comune. Differente invece è il modo di intendere il processo penale nell'ordinamento giuridico romano: il processo penale rientrava nella sfera del diritto privato quando era relativo alla commissione di delicta. Quando invece i reati interessavano la comunità si parlava di processo criminale relativo alla commissione di crimina.

Risale sempre al diritto romano la distinzione moderna tra processo di cognizione, processo di esecuzione e processo cautelare. È importante definire i termini:

  • Processo: ovvero il meccanismo con quello stato controlla e realizza materialmente l'osservanza delle norme giuridiche
  • Procedura: ovvero il modus procedendi composto dalle regole che governano le attività processuali
  • Procedimento: ovvero la concatenazione di atti giuridici volta ad ottenere un dato provvedimento giurisdizionale

La lunga esistenza giuridica romana consente di identificare ben tre diversi sistemi processuali:

  • Legis actiones, il processo per le già presente prima delle 12 tavole
  • Procedura formulare, la quale si sviluppò insieme al diritto onorario
  • Cognitiones extra ordinem, le quali si diffusero con il principato

Le prime due forme fanno parte della procedura ordinaria tradizionale, l'ultima di una procedura straordinaria. Il processo più antico fu quello per legis actionem. Esso ci è descritto nelle istituzioni di gaio. In questo processo la minima deviazione rispetto alla terminologia prescritta dalla norma conduceva alla perdita della causa.

Caratteristiche del processo

  • Actor e Reus
  • Sanzione pecuniaria
  • Oralità
  • Pubblico
  • Bifasico
  • In iure
  • Apud iudicem
  • Tre sistemi
  • Legis actiones
  • Privato o pubblico
  • Crimina
  • Delicta
  • Procedura formulare
  • Extra ordinem

Erano principalmente cinque:

  • Legis actio sacramento
  • Legis actio per iudicis arbitrive postulationem
  • Legis actio per condictionem
  • Legis actio per manus iniectionem
  • Legis actio per pignoris capionem (azioni di accettamento, azioni esecutive)

Caratteristiche comuni a tutte erano:

  • Il formalismo orale rigido
  • La tipicità delle azioni (ciascuna lex tutelava una specifica situazione giuridica)

La procedura comune per tutti era:

  • Introduzione del procedimento in iure mediante la chiamata in giudizio del convenuto (in ius vocatio)
  • Svolgimento della fase in iure presieduta dal magistrato
  • Nomina del giudice privato scelto in concordanza tra le parti sulla base di una lista fornita loro dal magistrato
  • Svolgimento della fase apud iudicem
  • Il tutto avveniva mediante la gestualità solenni.

Il convenuto aveva l'obbligo di presentarsi in giudizio. In caso di malattia l'attore doveva fornire un cavallo. Per sottrarsi alla manus iniectio l'unico modo era quello di presentare un vindex, ovvero una persona che garantisse per l'imputato.

Nella prima fase il magistrato doveva soltanto constatare che i litiganti rinunciassero in sua presenza con la massima precisione le frasi solenni prescritte. Successivamente poteva ordinare o negare la prosecuzione del processo. Erano ammessi in giudizio soltanto i cittadini romani liberi e sui iuris. Nel caso di una donna o di un minore si presentava il curatore.

Toccava all'attore effettuare la dichiarazione del diritto di cui chiedeva il riconoscimento. Il convenuto poteva quindi prendere la parola con un'affermazione incompatibile con quanto detto dall'attore. In questo caso si procedeva alla nomina del giudice privato. Se invece il convenuto non ribatteva il magistrato dichiarava l'attore titolare del diritto vantato senza bisogno della seconda fase del processo.

Nell'età pubblicata il giudice privato non era unico ma un collegio. Il suo compito era quello di esaminare le dimostrazioni fornite dalle parti in causa ed emanare la sententia. Nel processo romano la condanna era sempre pecuniaria.

Una volta conclusosi il processo non ne poteva aver luogo un altro sulla medesima lite. Nel caso in cui dopo la sentenza il soccombente non ottemperava all'obbligazione nata l'attore poteva ottenere l'esecuzione dei suoi diritti esercitando un'azione esecutiva.

Legis Actio Sacramento

La più antica azione di accertamento fu la legis actio sacramento, ovvero azione di legge con il giuramento sacrale. Essa era idonea a fare valere diritti soggettivi di ogni specie. Si caratterizzava per le affermazioni formali e solenni e per il sacramentum, ovvero un giuramento in nome della divinità che le parti dovevano prestare a dimostrazione della veridicità delle proprie affermazioni. Il sacramento doveva essere prestato nella fase in iure da entrambi i litiganti e in forza di esso, una volta conclusosi la fase apud iudicem, chi usciva perdente dalla vita doveva versare all'erario una somma per espiare il fatto di aver giurato il falso. Egli infatti aveva turbato la pax deorum mettendo a rischio l'intera comunità. Questa somma si chiama summa sacramenti ed è diversa dalla summa comdenationis (ovvero l'importo della condanna pecuniaria).

L'antica procedura si svolgeva diversamente a seconda che si trattasse di una l.a.s. in rem o in personam. La prima aveva ad oggetto l'affermazione solenne di un diritto reale su una cosa, la seconda di un diritto di applicazione nei confronti del convenuto.

Nella l.a.s. in rem la fase in iure consisteva in una vindicatio (ovvero una rivendica) effettuata dalle parti in causa, le quali pretendevano entrambe di essere proprietarie di una persona o di una cosa sottoposta. I due litiganti si recavano al cospetto del magistrato portando con sé la cosa controversa, la res litigiosa. (Nel caso in cui la cosa fosse un bene immobile oppure difficile da trasportare si usava un simbolo di essa). Le due parti quindi dovevano affermare solennemente il proprio diritto sulla cosa agitando una festuca, ovvero un bastoncino, sull'oggetto: «affermo che questo schiavo è mio secondo il diritto dei quiriti, in conformità alla condizione giuridica che gli è propria. Ecco, così come ho dichiarato, ti impongo la mia bacchetta». Entrambi i litiganti dovevano fare questa medesima azione ma uno dei due poteva tacere; in questo caso l'affermazione del primo dichiarante veniva considerata come vincitrice. Se invece la controparte effettuava la sua rivendica il magistrato ordinava ai litiganti di lasciare la cosa e questi si sfidavano al sacramento.

Il sacramento era una sorta di gara di scommesse: inizialmente era legata al sentimento religioso, successivamente diventò una vera e propria sfida. Esempio: «ti sfido a scommettere 50 assi se quello che dici non è vero». Il pretore a questo punto assegnava il possesso temporaneo della cosa ad uno dei due contendenti che offriva le giuste garanzie. Entrambi i contendenti dovevano presentare poi dei garanti per il pagamento della summa sacramenti. Il magistrato passava quindi alla nomina del giudice privato che avrebbe portato a termine il processo.

In età repubblicana la scelta del giudice spettava alle parti sulla base di una lista di privati cittadini proposta dal magistrato, che in seguito effettuava la nomina. Il magistrato invitava quindi le parti e i testimoni a riferire al giudice gli esatti termini della controversia (litis contestatio).

La seconda fase invece apud iudicem si iniziava con l'intimazione a presentarsi davanti al giudice. I litiganti precedevano quindi ad una sintetica esposizione dei termini della controversia. In seguito vi era la peroratio delle parti. Se una delle parti è assente il giudice sentenziava il favore della parte presente, se no doveva valutare ed effettuare una scelta basata sul suo prudente apprezzamento. A differenza del processo odierno l'onere di provare il diritto affermato gravava su entrambe le parti.

Diverso era lo svolgimento della l.a.s. in personam. In questo caso il ruolo delle parti risultava ben distinto. Per la citazione in giudizio del convenuto e per quasi tutto il resto si seguivano le linee di massima già esposte. L'attore si rivolgeva al convenuto chiedendogli di ammettere o negare una determinata obbligazione tra di loro. Se il convenuto replicava aio allora la pretesa avanzata dall'attore si aveva accettata, se replicava nego si procedeva alla sfida al sacramento. Le stesse regole valgono per la fase apud iudicem. In questo tipo di azione però... (continua).

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nbarbero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Chiara.
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