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Caratteristiche del processo actor e reus sanzione pecuniaria oralità pubblico bifasico in iure apud iudicem tre sistemi legis actiones privato o pubblico crimina delicta procedura formularis extra ordinem 6

Erano principalmente cinque:

  1. Legis actio sacramento
  2. Legis actio per iudicis arbitrive postulationem
  3. Legis actio per condictionem
  4. Legis actio per manus iniectionem
  5. Legis actio per pignoris capionem (azioni di accettamento, azioni esecutive)

Caratteristiche comuni a tutte erano:

  1. Il formalismo orale rigido
  2. La tipicità delle azioni (ciascuna lex tutelava una specifica situazione giuridica)

La procedura comune per tutti era:

  1. Introduzione del procedimento in iure mediante la chiamata in giudizio del convenuto (in ius vocatio)
  2. Svolgimento della fase in iure presieduta dal magistrato
  3. Nomina del giudice privato scelto in concordanza tra le parti sulla base di una lista fornita loro dal magistrato
  4. Svolgimento della fase apud iudicem

Il tutto avveniva mediante la

gestualità solenni. Il convenuto aveva l'obbligo di presentarsi in giudizio. In caso di malattia l'attore doveva fornire un cavallo. Per sottrarsi alla l'unico modo era quello di presentare un ovvero una manus iniectio vindex, persona che garantisse per l'imputato. Nella prima fase il magistrato doveva soltanto constatare che i litiganti rinunciassero in sua presenza con la massima precisione le frasi solenni prescritte. Successivamente poteva ordinare o negare la prosecuzione del processo. Erano ammessi in giudizio cittadini romani liberi e sui iuris. Soltanto i Nel caso di una donna o di un minore si presentava il curatore. Toccava all'attore effettuare la dichiarazione del diritto di cui chiedeva il riconoscimento. Il convenuto poteva quindi prendere la parola con un'affermazione incompatibile con quanto detto dall'attore. In questo caso si procedeva alla nomina del giudice privato. Se invece il convenuto non ribatteva il magistrato dichiarava

L'attore titolare del diritto vantato senza bisogno della seconda fase giudice privato del processo. Nell'età pubblicata il non era unico ma un collegio. Il suo compito era quello di esaminare le dimostrazioni fornite dalle parti in causa ed emanare la sententia. Nel processo condanna era sempre pecuniaria. Romano la Una volta conclusosi il processo non ne poteva aver luogo un altro sulla medesima lite. Nel caso in cui dopo la sentenza il soccombente non ottemperava all'obbligazione nata l'attore poteva ottenere l'esecuzione dei suoi diritti esercitando un'azione esecutiva.

La più antica azione di accertamento fu la legis actio sacramento, ovvero azione di legge con il giuramento sacrale. Essa era idonea a fare valere diritti soggettivi di ogni specie. Si caratterizzava per le affermazioni formali e solenni e per il sacramentum, ovvero un giuramento in nome della divinità che le parti dovevano prestare a dimostrazione.

della veridicità delle proprie affermazioni. Il sacramento doveva essere prestato nella fase in iure da entrambi i litiganti e in forza di esso, una volta conclusosi la fase apud iudicem chi usciva perdente dalla vita doveva versare all' erario una somma per espiare il fatto di aver giurato il falso. Egli infatti aveva turbato la pax deorum mettendo a rischio l'intera comunità. Questa somma si chiama summa sacramenti ed è diversa dalla summa condenationis (ovvero l'importo della condanna pecuniaria). L'antica procedura si svolgeva diversamente a seconda che si trattasse di una l.a.s. in rem o in personam. La prima aveva ad oggetto l'affermazione solenne di un diritto reale su una cosa, la seconda di un diritto di applicazione nei confronti del convenuto. Nella l.a.s. in rem la fase in iure consisteva in una vindicatio (ovvero una rivendica) effettuata dalle parti in causa, le quali pretendevano entrambe di essere proprietarie di una persona o di una cosa.cosa sottoposta. I due litiganti sirecavano al cospetto del magistrato portando con sé la cosa controversa, lares litigiosa. (nel caso in cui la cosa fosse un bene immobile oppure difficile da trasportare si usava un simbolo di essa). Le due parti quindi dovevano affermare solennemente il proprio diritto sulla cosa agitando una festuca, ovvero un bastoncino, sull'oggetto. "affermò che questo schiavo è mio secondo il diritto dei quiriti, in conformità alla condizione giuridica che gli è propria. Ecco, Così come ho dichiarato, ti impongo la mia bacchetta". Entrambi i litiganti dovevano fare questa medesima azione ma uno dei due poteva tacere; in questo caso l'affermazione del primo dichiarante veniva considerata come vincitrice. Se invece la controparte effettuava la sua rivendica, il magistrato ordinava ai litiganti di lasciare la cosa. E questi si sfidavano al sacramento. Il sacramento era una sorta di gara di scommesse: inizialmente

Era legata all'osentimento religioso, successivamente diventò una vera e propria sfida. Esempio: "ti sfido a scommettere 50 assi se quello che dici non è vero". Il pretore a questo punto assegnava il possesso temporaneo della cosa ad uno dei due contendenti che offriva le giuste garanzia. Entrambi i contendenti dovevano presentare poi dei garanti per il pagamento della summa sacramenti. Il magistrato passava quindi alla nomina del giudice privato che avrebbe portato a termine il processo. In età repubblicana la scelta del giudice spettava alle parti sulla base di una lista di privati cittadini proposta dal magistrato, che in seguito effettuava la nomina. Il magistrato invitava quindi le parti e i testimoni a riferire al giudice gli esatti termini della controversia (litis contestatio).

diritto affermato gravava su entrambe le parti. Durante il processo, il giudice ascoltava le argomentazioni delle parti e prendeva una decisione basata sul suo prudente apprezzamento. Se una delle parti era assente, il giudice sentenziava a favore della parte presente. Nel caso della l.a.s in personam, il ruolo delle parti era ben distinto. L'attore citava in giudizio il convenuto e gli chiedeva di ammettere o negare una determinata obbligazione tra di loro. Se il convenuto replicava "aio", la pretesa dell'attore veniva accettata. Se replicava "nego", si procedeva alla sfida al sacramento. Le stesse regole si applicavano anche nella fase apud iudicem. Tuttavia, in questo tipo di azione, era compito dell'attore dimostrare le proprie asserzioni e il diritto affermato.convenutopoteva anche restare inerte, dal momento che in ipotesi di insoddisfacentedimostrazione da parte dell'attore egli sarebbe stata assolto.

LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM

Si tratta di un'azione di accertamento. Essa si esercitava quando:
  1. la lite verteva su una sponsio (forma religiosa e antica della stipulatio)
  2. Si doveva procedere alla divisione di un patrimonio ereditario
  3. Si chiedeva lo scioglimento di un matrimonio
Questo tipo di processo era meno dispendioso e più semplice rispetto allal.a.s.. Nella fase in iure l'attore dichiarava al cospetto del magistrato che ilconvenuto era tenuto nei suoi confronti ad una determinata prestazione erichiedeva al convenuto di ammetterlo o negarlo. Se quello negava l'attorechiedeva subito al magistrato di procedere alla nomina del giudice privato. Il magistrato doveva nominare un giudice entro 30 giorni (periodo disponibilealle parti per trovare un accordo pacifico). L'attore si faceva

Promettere dal convenuto, mediante sponsio, il pagamento della somma di denaro per l'eventualità che una determinata pretesa avanzata dall'attore risultasse fondata. La somma è chiamata summa sponsionis. Tale somma veniva nei primi tempi effettivamente riscossa ma con il passare del tempo divenne una formalità. Attraverso questo metodo si poteva effettuare un'azione di rivendica senza incorrere nel sacramento.

LEGIS ACTIO PER CONDICTIONE

L'azione di legge mediante intimazione è successiva alle due precedenti che nacque dall'esigenza di una nuova tutela giurisdizionale per alcuni tipi di commerci in aumento all'epoca. Era un'azione di legge speciale e non generale che non chiedeva il giuramento. Pertanto dopo la domanda da parte della parte attrice e l'eventuale risposta negativa del convenuto l'attore convocava fra 30 giorni il convenuto insieme al giudice. C'era in questo caso un lasso di tempo per trovare un

accordo tra i litiganti. Il principale vantaggio offerto da questo tipo di azione era quello che si poteva evitare il sacramento anche ove il credito non derivasse da sponsio, e si limitavano i rischi perché la richiesta dell'attore doveva essere più astratta e meno specifica (infatti un errore nella richiesta avrebbe portato inesorabilmente alla perdita della causa).

LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM è una procedura di tipo esecutivo. La manus inectio processuale, diversa da quella stragiudiziale, è la procedura qui si ricorreva quando il soccombente in un processo di accertamento non avesse spontaneamente eseguito il comando rivoltogli dal giudice nella sentenza. È chiamata anche manus iniectio iudicatis in quanto si rivolge al iudicatus, come soggetto sentenziato che ancora non avesse adempiuto i suoi obblighi.

L'attore asseriva: "poiché sei stato condannato il mio favore e non hai rispettato la condanna ti metto le mani addosso a"

titolo di giudicato per questa causa» e nel proferire parole gli metteva le mani addosso. Il convenuto non poteva respingere l'attore e non poteva difendersi esercitando un'azione. L'unica sua possibilità era dell'intervento di un terzo, un vindex, che pagasse il debito oppure difendesse il convenuto dimostrando l'infondatezza dell'azione intrapresa dall'attore. Nel caso non ci fosse riuscito il vindex sarebbe stato tenuto a pagare il doppio della somma e nel caso non la avesse fatto sarebbe stato soggetto egli stesso alla manus iniectio. Se non si presentava nessuno il magistrato assegnava solennemente la persona del convenuto all'attore pronunciando la parola «addico». L'addictus diventate gli schiavo del suo creditore che poteva ucciderlo. Affermatosi il principio per cui il cittadino romano non poteva diventare schiavo in Roma l'addictus non perdeva
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nbarbero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Chiara.