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I.2. Le fonti delle obbligazioni nel pensiero giuridico tra gli Antonini e Giustiniano.

La classificazione semplicistica di Gaio offriva senz’altro molte obiezione. La più importante riguarda la bipartizione delle

fonti delle obbligazioni, Gaio riconoscendo tali obiezioni introdusse in un’opera successiva una terza fonte, indicando una

tripartizione: l’obbligazione deriva da contratto, da delitto o da altre figure di causa (destinata a ricomprendere tutto

quanto non rientrasse esattamente nei primi due).

Giustiniano nelle sue istituzioni propone una quadri partizione: le obbligazioni nascono da contratto o da quasi contrat-

to, da delitto o da quasi delitto. La visione offerta da Gaio concilia esaustività e simmetria.

II. L’obligatio

II.1. Origini della nozione

Nel manuale di Gaio non si legge alcuna nozione di obbligazione, nonostante essa appaia nel suo modello più evoluto.

Essa risulta comunque con estrema chiarezza attraverso l’illustrazione del contenuto dell’intentio prima dell’actio in per-

sonam, da cui si capisce che l’obligatio implica che un soggetto (debitore) debba tenere un certo comportamento a van-

taggio di un altro soggetto (creditore), il quale ha il potere di pretenderlo al punto da poter agire processualmente contro

l’obbligato nel caso questi non si sia adeguato a quanto richiesto.

In epoca arcaica l’obligatio consisteva in più di una semplice soggezione all’actio in personam, essa implicava

un’autentica soggezione personale di un pater ad un altro pater, così come per il nexum. La nozione di obligatio nel senso

moderno del termine deriva dall’emergere della sponsio stipulatio. Originariamente dunque l’obligatio deriva dal nexum,

quest’ultimo è un arcaico atto solenne con la quale un pater sottoponeva se stesso al mancipium di un altro pater, garan-

tendo così la soddisfazione di un credito. Il nexus si trovava nelle stesse condizioni di uno schiavo, con la possibilità però

di essere liberato attraverso la nexi liberatio, cioè il riscatto di un terzo o dello stesso nexus, anche attraverso il suo lavoro.

II.2. La nozione giuridica di obligaatio

L’obbligazione è un vincolo giuridico per il quale siamo ristretti nella necessità di liberarci tenendo il comportamento

prescritto dal diritto della nostra città.

Nella compilazione giustinianea viene proposta la definizione di obbligazione non come far nostra una cosa, ma costrin-

gere un soggetto a darci qualcosa. Qui l’intento è di distinguere gli atti giuridici in base ai loro effetti che sono o di tipo

reale o di tipo obbligatorio: i primi consistono nel trasferimento della proprietà, i secondi nel vincolare il debitore ad ese-

guire una certa prestazione. Il debitore può essere obbligato a fare, a facere o non facere, a praestare (ovvero assumersi la

responsabilità dell’inadempimento.

II.3. L’obligatio naturalis

Il vincolo obbligatorio visto sin qui non è riconducibile a quei rapporti che i romani qualificano come obbligazione natu-

rale, obbligazioni che si potevano riferire solo al diritto naturale, ma non riconosciute dallo ius civile. In tali situazioni al-

meno uno dei soggetti era privo della capacità giuridica patrimoniale, non era possibile che corresse un vincolum iuris:

ad esempio se uno schiavo si fosse impegnato a dare 10000 sesterzi, il creditore non avrebbe potuto agire in caso di ina-

dempimento, poiché non esisteva alcuno obligatio. Lo stesso se il rapporto fosse tra schiavo e padrone o tra alieni iuris. Se

il dominus avesse erroneamente restituito allo schiavo un debito, egli non avrebbe potuto domandare la ripetizione del

pagato. Appare qui la conseguenza giuridicamente apprezzabile dell’obbligazione naturale, cioè che la prestazione una

volta eseguita non sarebbe stata ripetibile dal debitore naturale. Il creditore naturale avrebbe potuto tenere per se defini-

tivamente quanto ricevuto a seguito dell’adempimento spontaneo.

II.4. Il contenuto della prestazione

L’oggetto della prestazione deve rispondere in primo luogo a determinati requisiti, deve essere cioè possibile, lecito, de-

terminato o determinabile.

Impossibilità dell’oggetto e impossiblità sopravvenuta. L’obbligazione è nulla quando essa abbia ad oggetto una presta-

zione impossibile. I romani si muovo per questioni, non ragionano cioè in astratto, ma intorno a casi concreti. Dai ragio-

namenti dei giuristi si deduce che non può essere dato ciò che non esiste prima del sorgere dell’obbligazione, come non

può essere dato ciò che non può essere trasferito giuridicamente (come una res divina, o una cosa pubblica).

L’impossibilità importa che l’obbligazione non sorga qualora si tratti di un impedimento assoluto, invece l’obbligazione

nasceva validamente nel caso in cui il debitore avesse ad accampare un suo personale impedimento. È dunque valida una

promessa di dare una cosa altrui. Vi è inoltre l’ipotesi che la prestazione inizialmente possibile non lo sia più in seguito:

l’impossibilità sopravvenuta estingue l’obbligazione a meno che il fatto non sia addebitabile al debitore.

L’obbligazione illecita. La questione è affrontata nell’ambito della questione della stipulatio e del legato con efficacia ob-

bligatoria, la premessa è che la prestazione illecita non ha alcuna validità. Una stipulazione è turpe se con essa il promit-

tente si sia impegnato ad esempio a commettere omicidio, o un sacrilegio, o a pagare interessi oltre il tasso consentito. È

considerata invalido anche un patto successorio, così come una prestazione contraria alla morale comunemente accettata.

Determinatezza della prestazione. Se si vuole che il debitore esegua la prestazione questa debba essere determina, la de-

terminazione è di solito contestuale alla nascita dell’obbligazione, ma è ammissibile una determinazione successiva, cioè

che l’obbligazione non determinata sia determinabile. I giuristi concludono che la stipulatio è invalida qualora si promet-

ta di costruire un edificio senza che vi sia indicazione del luogo dove esso debba sorgere, è però valida la stipulatio di dare

i frutti prodotti quest’anno. È anche ammissibile un’obbligazione con la quale le parti si rimettono ad una determinazio-

ne successiva di una terza persona.

Luogo della prestazione. In mancanza di un accordo tra le parti la scelta del luogo sarebbe spettata al creditore, il debito-

re avrebbe potuto scegliere il luogo solo prima che il creditore avanzasse la sua.

Patrimonialità della prestazione. Si ricava dalle affermazioni dei giuristi la patrimonialità della prestazione e cioè la sua

attitudine ad essere valutata in denaro.

Obbligazioni generiche e alternative. Le obbligazioni generiche sono stipulatio con efficacia obbligatoria di cui si ammet-

teva generalmente la validità ove il genere fosse individuato con sufficiente determinatezza. Gaio sosteneva che incorreva

in pluris petitio e perdeva la causa chi domandasse una specie, se gli era stato promesso un genere, dal momento che il

creditore privava il debitore della scelta della res da dare.

II.5. Termine e condizione

Una qualsiasi prestazione si esegue in un certo tempo e in un certo luogo, su tali modalità sono determinanti le intese tra

creditore e debitore, ma qualora le parti non trovino un accordo sono fissate regole generali per evitare problemi.

Circa il tempo della prestazione, questa deve essere eseguita immediatamente, a meno che un certo tempo di attesa sia

inevitabile. Con la fissazione di un termine (dies) le parti convengono di differire la prestazione a un momento successivo

alla nascita dell’obbligazione. Solitamente il termine è stabilito nell’interesse del debitore, ma poteva anche essere a van-

taggio del creditore, con la conseguenza che il debitore non avrebbe potuto adempiere prima della scadenza.

Un’obbligazione può essere differita oltre che ad un tempo stabilito, anche al verificarsi di una condizione. La condizione

incide sul tempo della prestazione, subordinando la produzione degli effetti di un atto al verificarsi di un avvenimento

futuro e incerto. Durante il periodo di pendenza della condizione il debitore non è obbligato, ma all’eventuale verificarsi

della condizione bisogna che segua la prestazione, nel caso di impossibilità del verificarsi della condizione, la prestazione

non sarà mai dovuta. La condizione così intesa è la condizione sospensiva. Condizioni che riguardano il passato, il pre-

sente o che sono oggettivamente impossibili rendono nullo l’atto. Se il mancato verificarsi della condizione sia dipeso in-

vece da chi aveva un interesse contrario, questa si considera avverata. La condizione sospensiva si chiama così perche essa

sospende gli effetti dell’atto. Nella condizione risolutiva gli effetti dell’atto si producono subito per poi venire a cessare nel

caso in cui si verifichi la condizione.

II.6. Obbligazioni con pluralità di soggetti

Un’obbligazione non riguarda sempre un solo soggetto attivo e un solo soggetto passivo, essa può riguardare più credito-

ri e più debitori. Questo fa nascere delle problematiche, risolte puntualmente dalla giurisprudenza romana, partendo

dalla divisibilità delle obbligazioni.

Obbligazioni parziarie. Le XII tavole stabilivano che i crediti e i debiti ereditari si dividessero immediatamente tra gli ere-

di, con la conseguenza che ciascuno avrebbe potuto esigere e a ciascuno si sarebbe potuto domandare il pagamento della

quota di sua competenza. Situazioni simili sono qualificato obbligazioni parziarie, obbligazioni al quale il singolo co-

debitore è tenuto limitatamente alla sua quota. Tale tipologia di obbligazione riguarda anche quella conseguente ad una

condanna. In ipotesi del genere più creditori o più debitori venivano a trovarsi in solidum: ciascun creditore

Obbligazioni solidali.

avrebbe potuto cioè pretendere e rispettivamente, ciascun debitore avrebbe dovuto adempiere l’intero. In generale vi era

una responsabilità solidale nel caso di più autori di un delitto privato, ciascuno dei rei era obbligato a pagare per intero la

pena pecuniaria prevista (solidarietà cumulativa). Una solidarietà del genere era ispirata ad un intento sanzionatorio. La

solidarietà derivava in particolare dal contratto, ragionando sulla stipulatio i giuristi distinsero la solidarietà attiva e pas-

siva. Qualora uno dei creditori riceva l’intero, o qualora uno dei debitori paghi l’intero, l’obbligazione si estingue per tutti

e tutti restano liberati (solidarietà elettiva). La solidarietà elettiva passiva poteva derivare da stipulatio di garanzia (da cui

deriva la fideiussione). La solidarietà elettiva poteva nascere inoltre dalla natura della prest

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A.A. 2013-2014
34 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ADZ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Chiara.