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Istituzioni di diritto romano

Capitolo I - Il diritto romano e le sue fonti

Norma agendi: diritto oggettivo, norma, regola di condotta.

Facultas agendi: diritto soggettivo, pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, cui corrisponde il dovere di soddisfarla da parte di altri.

Potestà: potere che un soggetto può esercitare su altri a prescindere dall’altrui volontà.

Facoltà: possibilità riconosciuta e garantita al titolare di un diritto soggettivo.

Dovere giuridico: posizione giuridica soggettiva passiva correlata al diritto soggettivo altrui.

Onere: sacrificio che il diritto soggettivo addossa a un soggetto affinché possa conseguire un risultato utile o evitare un pregiudizio.

Il diritto romano si sviluppa dal 754 a.C. al 565 d.C. (morte di Giustiniano). Ius ricorre nei significati di potestà, diritto oggettivo, soggettivo, situazione giuridica soggettiva; nelle fonti più antiche indica la situazione giuridica che si realizza concretamente in dipendenza di certi atti.

Il diritto privato è il settore dello ius che regola i rapporti tra individui in quanto tali; il diritto pubblico è il settore dello ius che regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività, i rapporti tra collettività e singoli (ius del populus Romanus).

Periodi del diritto romano

Età arcaica 754 a.C. - metà III sec. a.C.

Regime costituzionale monarchico (Rex, Senato, assemblea popolare) fino al V secolo a.C. Dalla fine del V secolo a.C. regime costituzionale repubblicano (magistratura, Senato, assemblee popolari). Espansione territoriale, sviluppo militare e delle attività commerciali.

Ius formalistico (certa verba), povero di strutture e riservato ai cives; fondato sui mores (i costumi giuridici degli antenati), presto integrati dalle leges publicae.

  • Legge XII Tavole 451-450 a.C.: le prime 10 tavole furono emanate dai decemviri, le ultime due dai consoli Valerio e Orazio.
  • Leges rogatae: il magistrato propone la legge, su cui interroga il popolo. Se viene approvata diventa lex.
  • Plebes scita: dapprima obbligano solo i plebei, a partire dal 286 a.C. con la Lex Hortensia, vengono equiparati alle leges ed acquistano efficacia nei confronti di tutti.

I pontefici sono i primi giuristi romani, detengono la conoscenza e l’interpretazione dello ius. Ius Quiritium: riconosce posizioni giuridiche soggettive assolute (appartenenza ex iure Quiritium dominium, poi proprietas) e potestà su persone libere. Qualificato ius civile perché riservato ai cives.

Fonti ius civile: mores, leges, plebisciti, interpretatio pontificale. Oportere = vincolo di ius civile, necessità giuridica del debitore di tenere il comportamento dovuto. I diritti soggettivi sono espressi in termini di potere su cose o persone ex iure Quiritium, ius che il titolare pretende competergli, oportere che il creditore pretende gravare sul debitore.

Età preclassica metà III sec. a.C. - 27 a.C.

Anni della Repubblica, guerre puniche (264 a.C.), organizzazione di Roma in provinciae, sviluppo del commercio. Ius si arricchisce di nuove posizioni giuridiche soggettive, nuovi illeciti privati, nuovi negozi giuridici fruibili anche dai peregrini. Rileva la bona fides.

Fonti ius: mores, leges e plebisciti. I pontefici perdono il monopolio della conoscenza e interpretazione del diritto, il ruolo maggiore nell’evoluzione del diritto appartiene al pretore e alla giurisprudenza laica. Ius civile: a partire dal III secolo a.C. si diede tutela giudiziaria a nuovi negozi, anche se compiuti da peregrini, ai quali si riconobbe l’effetto di dar luogo ad obblighi qualificabili in termini di oportere.

Ius gentium: negozi di buona fede, si estende anche ai peregrini, l’obbligo del debitore spesso è espresso in termini di oportere. Gradualmente si estende la fruibilità ai peregrini a negozi del ius civile negozi iuris gentium per la fruibilità, iuris civilis per gli effetti).

Ius honorarium: diritto risultante dall’attività creativa dei magistrati eletti dal popolo con carica annuale. Pretore urbano istituito dalle leges Liciniae Sextiae nel 367 a.C. con il compito di dicere ius. Dotato di imperium = potere supremo dei magistrati repubblicani, limitato solo dai diritti essenziali dei cittadini e dalle leges publicae.

In forza dello ius edicendi, il pretore emanava un editto per l’anno di carica, in cui prometteva strumenti giudiziari nuovi e indicava i provvedimenti che avrebbe emanato. Si forma l’edictum tralaticium: ogni anno i pretori confermavano l’editto dell’anno precedente, apportando solo piccole modifiche.

Edili curuli: magistrati sine imperio, gli spetta la cura annonae, competenti per controversie dipendenti dalla vendita di schiavi o animali.

Pretore peregrino: istituito nel 242 a.C., dicere ius tra cittadini romani e peregrini oppure fra peregrini, stessa dignità e imperium rispetto al pretore urbano. Il ius honorarium presuppone il processo formulare.

L’intervento pretorio si manifesta in tre direzioni: adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia il pretore non può negare il ius civile, può solo concedere gli strumenti idonei a paralizzarne l’attuazione.

Età classica 27 a.C. - 312 d.C. (ascesa al trono di Costantino)

Regime ibrido: sopravvivono gli organi repubblicani a cui si sovrappongono il princeps e i suoi funzionari. Fonti ius: nuove fonti senatoconsulti e costituzioni imperiali; si estingue l’attività legislativa del popolo; il pretore perde il ruolo innovatore del ius.

Nel 130 d.C. Salvio Giuliano, per conto dell’imperatore Adriano, stabilì il testo definitivo dell’editto pretorio editto perpetuo (perde significato lo ius edicendi). Giurisprudenza classica: aumentano i giureconsulti, definiscono classico il periodo in cui vivono e il loro diritto.

Due sectae di giuristi: sabiniani e proculiani, posizioni sempre opposte. II secolo: Gaio, scrive le Istituzioni.

Età postclassica 312 d.C.

L’impero è diviso in due parti: pars occidentis con capitale Roma, pars Orientis con capitale Costantinopoli. Invasioni barbariche disgregazione territoriale 476 fine Impero Romano d’Occidente. Sopravvive l’Impero d’Oriente con Giustiniano. Età di decadenza, l’imperatore è l’unica fonte viva del diritto.

Codice Teodosiano: raccolta costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II.

VI secolo: Corpus Iuris Civilis a opera di Giustiniano. Si attenuano le distinzioni fra diritto civile e onorario. Fonti di produzione: ogni atto o fatto da cui scaturisce il diritto oggettivo (giurisprudenza ed editti del pretore). Fonti di cognizione: ogni materiale che ci consente di conoscere forme e contenuti del diritto (mores e leges).

I classici equipararono alle leges la consuetudine osservanza generale e costante da tempo immemorabile di un comportamento da parte di una collettività con la convinzione della sua necessità.

Corpus Iuris Civilis: compilazione di iura e leges su iniziativa di Giustiniano.

  • Institutiones, 533: manuale didattico, ricalcato sulle Istituzioni di Gaio.
  • Digesta, 533: antologia giuridica, raccoglie brani tratti da opere di giureconsulti classici organizzate per materia, ha forza di legge.
  • Codex, 534: raccoglie costituzioni imperiali in ordine cronologico.
  • Novellae: raccoglie le costituzioni di Giustiniano emanate in seguito al Codex.

Istituzioni di Gaio: quattro libri (persone, cose, azioni), giurisprudenza classica. Codice Teodosiano: 438, 16 libri, contiene le costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II.

Capitolo II - Il processo

Processo privato: complesso delle attività volte all’accertamento e alla realizzazione di diritti soggettivi, vi dà impulso il singolo soggetto privato, interviene un organo giudiziario pubblico. Il diritto sostanziale consta di norme primarie, che regolano direttamente i rapporti tra uomini nella vita consociata; in esso hanno fondamento i diritti soggettivi, realizzabili tramite il processo.

Azione: potere di promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni. Le actiones sono tipiche: sono actiones solo quelle riconosciute espressamente e singolarmente una ragione è tutelabile solo se vi è un’apposita actio per diritto romano il diritto soggettivo presuppone l’azione.

Nel diritto onorario determinate posizioni giuridiche soggettive acquistano rilievo giuridico nel momento in cui il pretore propone nell’editto lo strumento giudiziario adatto a tutelarle l’esistenza del mezzo processuale può consentire la configurazione di una posizione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata.

Legis actiones

Unico processo privato fruibile dai cittadini romani durante l’età arcaica. Dichiarative (rivolte all’accertamento di situazioni giuridiche incerte o controverse): sacramenti, per iudicis arbitrive postulationem, per condictionem. Esecutive (rivolte alla realizzazione di posizioni giuridiche certe) per manus iniectionem, per pignoris capionem.

Accessibili solo ai cives, orali, certa verba. Richiesta la partecipazione attiva e la presenza di ambedue i litiganti e di un magistrato con iuris dictio dal 367 a.C.; pretore emana provvedimenti con cui autorizza la prosecuzione del procedimento.

In ius vocatio: atto privato per cui una parte ingiunge all’altra, mediante la pronuncia di certa verba, di seguirla dinanzi al magistrato; la parte convocata non si può sottrarre. Le legis actiones dichiarative si dividono in due fasi: in iure e apud iudicem.

In iure: dinanzi al magistrato si fissano i termini giuridici della lite. Il pretore nomina poi un giudice per consentire alle parti di procedere apud iudicem. I contendenti in iure compiono la litis contestatio, ovvero la convocazione di testimoni che attestino il rito compiuto principio di preclusione - non si può più ripetere la lite circa lo stesso rapporto.

Apud iudicem: dinanzi al giudice nominato dal pretore, solitamente un privato cittadino che riveste il ruolo di giudice o arbitro. Nelle liti di libertà o ereditarie giudicano organi collegiali pubblici raccogliere le prove ed emanare la sentenza. Non è necessaria la presenza di entrambe le parti però “post meridiem litem praesenti addictio” se la parte non si presenta entro mezzogiorno, otterrà la ragione la parte presente.

Legis actio sacramenti

Generalis perché utilizzabile per ogni pretesa per la quale non fosse prescritta un'altra actio. L.a. sacramenti in rem: impiegata per il riconoscimento e la tutela di posizioni giuridiche soggettive assolute vindicationes. Azione reale, il proprietario persegue la cosa che afferma appartenergli, l’erede persegue un’eredità che dice sua.

Procedimento rei vindicatio (chi persegue una cosa propria): In iure atto di apprensione della cosa da parte dell’attore con una festuca (vindicatio), uguale da parte del convenuto (contravindicatio). Mittite ambo rem: deposizione cosa. Sfida al sacramento. Il pretore assegna il possesso provvisorio alla parte che presenta più validi garanti (praedes). Apud iudicem: onere della prova grava su entrambe le parti. Il giudice decide quale dei due sacramenta è iustum proprietario cosa.

L.a. sacramenti in personam: tutela di posizioni giuridiche soggettive relative (es. crediti). Procedimento: il creditore insoddisfatto agisce contro il proprio debitore affermando in iure l’esistenza del credito, chiedendo al debitore di ammettere o negare. Se il debitore ammette confessio in iure, fine del rito. Se nega sfida al sacramentum. Contro il debitore inadempiente, il creditore può poi esercitare la l.a. per manus iniectionem.

Legis actio per manus iniectionem

Carattere esecutivo, realizzazione di posizioni giuridiche soggettive per cui una legge vi abbia fatto rinvio. Esperibile per l’esecuzione di un giudicato manus iniectio iudicati per il creditore in favore del quale viene emessa una sentenza per cui l’avversario è stato riconosciuto debitore di una somma o per il confessus (convenuto che in iure ammette il proprio debito).

Manus iniectio pro iudicato per lo sponsor che ha prestato garanzia, ha saldato il debito e il debitore garantito non lo ha rimborsato entro 6 mesi. Manus iniectio pura per gli eredi contro i legatari che percepiscono un legato di più di mille assi (lex Furia testamentaria).

Procedimento: dinanzi al magistrato il creditore enuncia la causa del credito che pretende spettargli, l’importo e dichiara di manum inicere, afferrando il debitore. Il debitore può indicare un vindex per sottrarsi alla manus iniectio, se no il pretore pronuncia l’addictio del debitore in favore dell’attore (può tenerlo in catene per 60 giorni).

Nella manus iniectio pura il debitore può sottrarsi anche se non interviene nessun vindex e può negare il debito affermato dall’attore in caso di soccombenza condanna in duplum.

Legis actio per pignoris capionem

Esecutiva, non richiede la presenza né del magistrato né dell’avversario, si può svolgere anche nei giorni nefasti. Il creditore pronuncia certa verba e prende in pegno cose del debitore.

Legis actio per iudicis arbitrive postulationem

Dichiarativa. Esperibile per crediti nascenti da stipulatio (rito simile alla l.a. sacramenti in personam), per divisione di eredità, per divisione di beni comuni. Le parti devono fare riferimento alla causa dei diritti vantati, e rivolgersi poi al pretore chiedendo la nomina di un giudice.

Legis actio per condictionem

Dichiarativa, introdotta per crediti aventi ad oggetto una somma determinata di denaro, estesa poi ai crediti aventi ad oggetto cosa determinate diverse dal denaro (certa res). In iure l’attore afferma il proprio credito con certa verba senza precisarne la causa; vincolo riconosciuto dal ius civile - oportere. Se il convenuto nega, l’attore lo invita a ripresentarsi dopo 30 giorni per nominare un giudice.

Processo formulare

Con l’intensificarsi dei rapporti commerciali fra Romani e stranieri, il pretore urbano consente agli interessati di litigare per formulas processo che si realizza in forza dei poteri del pretore (iuris dictio e imperium). 242 a.C. istituzione praetor peregrinus, dicere ius tra cives e peregrini o fra peregrini.

Le legis actiones vengono soppresse nel 130 a.C. con lex Iulia Iudiciaria processo formulare diventa il processo ordinario. Carattere unitario, può essere impiegato per l’esercizio della varie actiones, nell’editto è prevista una diversa formula. Due fasi: in iure e apud iudicem, in entrambe le parti possono esprimere liberamente le loro ragioni. Scrittura, ruolo più attivo e dinamico del magistrato.

In ius vocatio: chiamata in giudizio, atto privato dell’attore per assicurare la presenza in iure del convenuto, l’attore deve precisare al convenuto l’azione che intende promuovere; l’attore non può fare ricorso alla forza, solo il pretore può esercitare coazione indiretta con la missio in bona. Vadimonium: il convenuto, mediante stipulatio, promette all’avversario di comparire il giorno concordato dinanzi al magistrato.

In iure: vengono fissati i termini giuridici della lite, necessaria la presenza di entrambe le parti. Datio actionis: il magistrato con iuris dictio concede l’azione richiesta, così la lite può essere decisa con sentenza - presuppone che le parti abbiamo concordato il testo della formula da adottare - si rivolge al giudice l’invito a condannare o assolvere il convenuto. Editio actionis: l’attore indica all’avversario la formula dell’azione che intende promuovere facendo riferimento all’albo pretorio. Postulatio actionis: l’attore chiede al pretore di procedere con l’azione indicata.

Denegatio actionis: se il pretore è convinto che la pretesa attrice sia infondata - non concede l’azione e il giudizio non ha seguito. Litis contestatio: dare iudicium del pretore + dictare iudicium dell’attore (recita il contenuto della formula) + accipere iudicium del convenuto (accetta la formula). I termini giuridici della lite restano fissati definitivamente come espressi nella formula. Effetti esclusori: l’azione non può più essere ripetuta. Effetti conservativi: qualsiasi evento successivo non pregiudica la pretesa dell’attore. L’invocazione solenne dei testimoni è superflua perché la controversia è impostata su un documento scritto.

Indefensio: atteggiamento passivo di non collaborazione all’istituzione della lite da parte del convenuto. Il giudizio non può avere luogo e l’attore non può ottenere una sentenza che dichiari fondata la sua pretesa. Contro questo atteggiamento del convenuto il pretore minaccia sanzioni diverse.

Apud iudicem: dinanzi al giudice (privato cittadino scelto dalle parti d’accordo con il magistrato, organo singolo o collegiale). Il nome figura in apertura della formula “Titius iudex esto”. Presenza di ambedue le parti, ciascuna espone liberamente le proprie ragioni e adduce le prove che ritiene utili. Il giudice apprezza le prove secondo il suo libero convincimento; è rigorosamente vincolato ai termini della formula, che lo invita a condannare il convenuto se ricorrono certe condizioni o assolverlo in caso contrario.

Si conclude con la sentenza, definitiva perché non esiste possibilità di appello nel processo formulare. La condanna è sempre espressa in denaro e da luogo alla obligatio iudicati.

Parti ordinarie della formula:

  • Iudicis nominatio: nomina del giudice (Tit...)
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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