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Capitolo VI - Le obbligazioni

Obligatio: vincolo giuridico per cui un soggetto (debitore) è tenuto ad un determinato comportamento (prestazione) nei confronti di un altro soggetto (creditore). Al creditore contro il debitore spetterà un'azione in personam. La prestazione del debitore consiste in un comportamento spesso positivo; il debitore inadempiente incorre di responsabilità (posizione di chi deve render conto, esposto al rischio di dover subire una sanzione).

L'unico tipo di reazione ammesso agli inizi contro i comportamenti illeciti era la vendetta: l'offensore doveva essere punito con una poena corporale, inflitta dal pater familias del gruppo familiare offeso, impossessamento immediato dell'autore dell'illecito.

L'offeso può rinunciare alla vendetta se l'offensore offre di pagare una composizione pecuniaria; da un certo momento si stabilisce che l'offeso non può rifiutare la composizione pecuniaria.

offerta dall'offensore riscatto (noobbligazione perché non è una prestazione a cui è tenuto l'offensore). L'idea di obbligazione nasce per gli atti leciti. Nexum: gestum per aes et libram, 5 testimoni cives puberi + libripens, ricorso in caso di prestiti di denaro o metalli usati come merce di scambio. Creditore edebitore presenti, creditore pronunzia certa verba com cui afferma per sé un potere costituito sul debitore, il quale ne fa atto di apprensione debitore = nexus, resta persona libera, ma è assoggettato al creditore, il quale esercita sul nexus materiale coercizione, punizioni corporali, sfruttamento lavorativo fino allo sconto del debito. Per liberare il nexus è necessaria la solutio per aes et libram. Con il nexum si costituisce un potere diretto e immediato su una persona, viene abolito dalla lex Poetelia Papiria, 326 a.C. Praedes: nella legis actio sacramenti in rem garantiscono che la parte cui il pretore abbia assegnato.

Provvisoriamente il possesso della cosa controversa la restituisca all'avversario in caso di soccombenza.

Vades: garantiscono la ricomparsa in giudizio del convenuto quando l'udienza è rinviata ad altro giorno.

Praedes e vades garantiscono il fatto di un terzo.

Sponsio: prototipo della stipulatio, vi partecipano un interrogante e un promittente.

Il promittente resta vincolato alla promessa (prestazione futura) ed è responsabile in caso di inadempimento obligatio. La pena pecuniaria nata come riscatto per gli atti illeciti viene considerata alla stregua di una prestazione.

Quando l'esecuzione per debiti si effettuava per mezzo della legis actio per manus iniectionem, il responsabile era esposto al rischio dell'assoggettamento personale al potere del creditore. Con l'abolizione delle legis actiones l'esecuzione personale rimane, ma gli addicti vengono trattati con minore rigore e si afferma la bonorum venditio (esecuzione patrimoniale in

alternativa a quella personale). Dalla sponsio nasce un vincolo giuridico di oportere. Nelle azioni in personam il vincolo di oportere si accompagna ad un vincolo di ius civile. Età preclassica, il pretore concede actiones in personam e nelle formule vengono descritte situazioni di fatto, senza una intentio che esprima un oportere a carico del convenuto contrapposte alle altre azioni che esprimono nell' intentio un oportere del convenuto, azioni in ius.

Per i rapporti di diritto onorario, sottostanti ad azioni in personam, la parte obbligata era tenuta in virtù di un'azione - non obligatio, ma actione teneri. Obbligazioni naturali: rapporti non sanzionati da azioni il debitore non può essere costretto all'adempimento (sorgono soprattutto in merito a debiti da attolecito assunti dagli schiavi in favore di persona diversa dal dominus, obbligazioni assunte dal pupillo senza l'auctoritas del tutore). I rapporti sanzionati sono dette obbligazioni.

civili.Soluti retentio: il creditore può trattenere quanto adempiuto spontaneamente, inquanto non è proponibile la condictio indebiti.L'obbligazione naturale può essere oggetto di novazione, è valutabile ai fini dellacompensazione e per essa possono essere costituite garanzie reali e personali.Contenuti della prestazione:

82 Dare - trasferire la proprietà o costituire altro diritto reale. Non basta che ildebitore faccia mancipatio o in iure cessio della cosa, occorre l'effetto ditraslazione della proprietà. È considerato inadempiente il debitore che compiel'atto traslativo senza essere proprietario della cosa.

83 Facere - comprende ogni comportamento diverso dal dare, attività materiale,compimento di un negozio, non facere.

84 Praestare: ogni possibile prestazioneRequisiti della prestazione:Carattere patrimoniale, valutazione in denaro.

85 La stipulazione penale è una stipulatio con la quale una parte

Promette all'altra di pagare una pena in denaro se la prestazione non dovesse essere eseguita - come e quando convenuto anche se la prestazione non ha carattere patrimoniale, così glielo si attribuisce. La poena è convenzionale, stabilita preliminarmente d'accordo tra le parti, ha la sua fonte nella stipulatio. Segue le regole proprie delle obbligazioni da atto lecito ed è perseguibile con l'actio ex stipulatu. Il creditore deve avere interesse alla prestazione, divieto di contratti in favore di terzi, divieto di stipulatio in cui il debitore promette di compiere una prestazione in favore di un terzo estraneo al negozio. Anche qui può soccorrere una stipulazione penale del tipo "Prometti di darmi 200 se non darai 100 a Caio entro domani?" L'oggetto della prestazione deve essere un comportamento proprio del debitore. I classici negano validità all'assunzione di responsabilità per comportamenti altrui; negata

efficacia ai contratti in favore di terzi, non è valida nemmeno l'assunzione dell'impegno che un terzo estraneo al negozio tenga un certo comportamento88. La prestazione deve essere possibile nel momento in cui si compie il negozio. Impossibilità materiale e giuridica (es. trasferire al creditore la proprietà di una cosa già sua) sono equiparate89. La prestazione deve essere lecita (non contraria al diritto oggettivo o al buon costume), pena la nullità90. La prestazione deve essere determinata o determinabile, anche con rinvio a elementi esterni al negozio compiuto o affidando la precisazione ad un terzo (il quale deve agire con arbitratus bone viri, criteri dell'uomo onesto). Un'obbligazione non può iniziare dalla persona dell'erede. In tema di stipulatio e mandato si sancisce la nullità del negozio se questo è strutturato in maniera tale che l'obligatio nasca direttamente in capo all'erede di

Una delle parti ricorre all'adstipulator - valida la stipulatio per la quale il promittente avrebbe adempiuto inpunto di morte + valido il mandato post mortem se è ravvisabile un inizio diesecuzione in vita delle parti.

Obbligazioni indivisibili: sempre quelle di facere. Divisibili le obbl. di dare quando la prestazione ha ad oggetto denaro, cose fungibili, cose individuate nella specie. Indivisibili solo se è indivisibile il diritto oggetto della prestazione (es. obbl di costituire una servitù, costituire il diritto di usus). Ovviamente le obbl indivisibili non possono essere adempiute parzialmente regime delle obbl solidali elettive.

Obbligazioni alternative: due o più prestazioni, in cui il debitore si libera con l'adempimento di una delle due. La scelta spetta di regola al debitore e costui la può cambiare sino al momento dell'adempimento (ius variandi), spetta al creditore solo se espresso nell'atto costitutivo.

l'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni, l'obbligazione alternativa diventa semplice e il debitore è tenuto ad adempiere la prestazione ancora possibile. Se l'impossibilità sopravvenuta è imputabile al debitore, il creditore può scegliere tra la prestazione possibile e l'estinzione di quella divenuta impossibile. Obbligazioni generiche: obbligazioni in cui la prestazione ha ad oggetto cose fungibili, nasce da stipulatio o da legato per damnationem, è necessario che l'oggetto sia indicato con ragionevole determinatezza, pena la nullità. La scelta deve orientarsi su beni di media qualità. La prestazione non può diventare impossibile per perimento della cosa perché il genere non può perire. Responsabilità contrattuale: il debitore è responsabile se l'impossibilità della prestazione è a lui imputabile. Nelle obbligazioni di dare cose determinate, il debitore risponde.dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione se essa consegue a un suo comportamento positivo e cosciente (factum debitoris), non importa se voluto o non. Quando il debitore tiene a proprio vantaggio una cosa altrui, con l'obbligo poi di restituirla, risponde per custodia. Il debitore è liberato solo se la prestazione diventa impossibile, per caso fortuito o forza maggiore; in ogni altra ipotesi egli è responsabile. Il depositario risponde solo per dolo (inteso come volontarietà dell'evento dannoso provocato dal comportamento), perché tiene la cosa non a proprio vantaggio, ma a vantaggio del deponente. Commette dolo il depositario che volontariamente provoca il perimento della cosa depositata. In conformità ai criteri della buona fede, è giusto che il debitore risponda dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione sulla base del criterio di custodia. In altri casi il grado di responsabilità deldebitore è limitato al dolo o alla colpa. colpa = comportamento negligente o imprudente. Culpa lata: colpa grave, nella quale incorre il debitore che non intende quel che tutti intendono, in quanto agli effetti è equiparata al dolo. Culpa levis: la persona non adopera la diligentia propria dell'uomo medio, culpa in abstracto. Culpa in concreto: colpa di chi non cura le cose altrui come le cose proprie. Ai criteri di imputazione dell'inadempimento si può derogare con patto contrario nelle obbligazioni da contratto. È nullo il patto di esonero dal dolo. Periculum: rischio dipendente da un evento pregiudizievole per taluno e non imputabile a nessuno. Nelle obbligazioni è solitamente a carico del creditore. Perpetuatio obligationes: divenuta impossibile la prestazione per causa imputabile al debitore, invece di estinguersi si perpetua. Il debitore cade in mora quando, consapevolmente e senza alcuna giustificazione, non adempi.
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
83 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Buzzacchi Chiara.