Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, prof. Buzzacchi, libro consigliato Istituzioni di Diritto Romano, Marrone
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agisce per l’adempimento prima del matrimonio, l’azione viene respinta ipso iure)
o durante il matrimonio.
Il marito diventa titolare dei beni e diritti dotali, ma in ambito sociale la dote è
considerata res della donna. Lex Iulia de fundo dotali vieta al marito di alienare
beni immobili dotali senza il consenso della moglie, pena la nullità dell’atto.
Il marito, una volta sciolto il matrimonio, ha l’obbligo di restituire la dote actio
rei uxoriae. Azione in personam e in ius, presuppone matrimonio sine manu,
esperibile dopo lo scioglimento del matrimonio, spetta alla moglie o al suo p.,
attivamente intrasmissibile (se il matrimonio è sciolto per morte della moglie, la
dote resta al marito), prescinde da ogni precedente promessa di restituzione. In
certe circostanze il marito può trattenere parte della dote retentiones dell’actio
rei uxoriae (propter liberos e propter mores di carattere etico, sanzionano il cattivo
comportamento della moglie nei suoi costumi o verso i figli; propter res amotas
per le cose sottratte al marito in vista del divorzio, propter res donatas per le cose
donate alla moglie durante il matrimonio, propter res impensas per le spese erogate
dal marito sui beni dotali).
Giustiniano abolisce l’actio rei uxoriae e la sostituisce con un’actio ex stipulatu.
Filii familias: liberi e cittadini romani, alieni iuris sottoposti alla patria potestas del
p.f. , privi di capacità giuridica. Nati da matrimonio legittimo (caduti sotto la patria
potestas del padre sui iuris o dell’avo paterno se il padre è alieni iuris) o per
adozione (adrogatio se prima era sui iuris, adoptio se prima era alieni iuris).
Adrogatio: con la partecipazione dei comitia curiata (assemblea popolare). Il
pontefice, avendo già compiuto le indagini necessarie, interroga i soggetti
interessati sulle rispettive volontà di adrogare ed essere adrogato. A risposta
positiva, rivolge rogatio al popolo, il quale da il suo assenso. In età classica si
ammette adrogatio per rescriptum principis.
Effetti adrogatio: l’adrogato diventa filius familias, passa da sui iuris ad alieni iuris
sotto la potestas del p.f. adrogante. I beni e i diritti soggettivi che fanno capo
all’adrogato sono acquisiti dall’adrogante. I debiti contratti in precedenza
dall’adrogato iure civili si estinguono.
Adoptio in senso stretto: riguarda un alieni iuris filius familias il quale passa dalla
famiglia di origine alla famiglia dell’adottante, spezzando iure civili ogni vincolo
con la famiglia d’origine; cessa la patria potestas del padre che lo ha dato in
adozione.
Il padre mancipa per tre voglio il figlio all’adottante il quale, acquistandolo in
causa mancipii, dopo la prima e la seconda mancipatio lo manomette. Con la terza
mancipatio il padre perde la patria potestas, l’adottante rimancipa il figlio al padre,
il quale acquista l’adottando come persona in causa mancipii (non più come filius).
Il magistrato pronunzia poi addictio in favore dell’adottante.
Legittimazione: età postclassica, i figli nati fuori dal matrimonio diventano figli
legittimi e cadono sotto la potestas del padre naturale quando i genitori si uniscono
in matrimonio legittimo.
Posizione personale dei filii: soggezione al potere personale del p.f., il quale
esercita ius vitae ac necis.
Rapporti patrimoniali: filii privi di capacità giuridica, acquistano al p.f. ma non lo
obbligano. Per gli illeciti sanzionati da azioni penali il p.f. è convenibile con azioni
nossali. I filii possono essere titolari di un peculio e possono contrarre
obbligazioni naturali rispetto al p.f.; i filii maschi possono assumere, con atto
lecito e rispetto ai terzi, obligationes civiles ( i terzi creditori da atto lecito possono
procedere con azioni di cognizione per accertare il credito e conseguente sentenza
di condanna; per l’esecuzione della sentenza non adempiuta spontaneamente i
creditori avrebbero dovuto attendere che sul filius cessasse la patria potestas) si
applica il regime della responsabilità adiettizia (non si può agire in via esecutiva
contro i filii). Macedoniano vieta i mutui in denaro ai filii familias.
Peculio castrense: Augusto concesse ai filii familias militari di potere disporre
validamente per testamento dei proventi del servizio militare e dei beni acquistati
con tali proventi (in generale tutti i beni acquistati in relazione al servizio
militare). Il filius ne può disporre sia mortis causa, sia inter vivos, a titolo oneroso
o gratuito. Il pater non ne può fare ademptio.
Peculio quasi castrense: insieme dei guadagni, dei beni e dei diritti acquistati dal
filius con i proventi ricavati dall’esercizio di funzioni civili a servizio dello Stato,
dall’esercizio di attività forensi e del sacerdozio.
Bona adventicia: il filius, in età postclassica, ottiene la proprietà dei beni
provenienti da successione materna, poi dei beni provenienti comunque dal lato
materno… con Giustiniano di tutti i beni in ogni modo acquistati dal filius purchè
non provenienti dal padre. L’amministrazione e il godimento dei bona adventicia
spetta comunque al pater familias, che non li può alienare.
Cessazione status filius familias: i figli possono essere emancipati dal proprio
pater e diventare personae in causa mancipi; in caso di adoptio i filii cadono sotto
la patria potestas di un altro pater familias, la moglie può cadere sotto la manus del
marito, i filii possono uscire dalla familia di appartenenza in conseguenza di
capitis deminutio.
Cessata la patria potestas, il filius diventa sui iuris,.
La patria potestas si estingue normalmente con la morte del pater familias (o la sua
capitis deminutio maxima o media) . I filii diventano tutti sui iuris, i maschi
diventano patres familias, raccogliendo in una nuova familia tutti i figli, per
nascita o adozione…
Emancipatio: per consentire a un filius familias di diventare sui iuris ancora vivo il
pater, si fa riferimento alla norma delle XII tavole che sancisce la perdita della
patria potestas a carico del padre che mancipa per tre volte il filius. Tre
mancipationes successive a persona di fiducia, seguite, la prima e la seconda, da
manumissio; si estingue la patria potestas, il figlio si trova in causa mancipii del
terzo fiduciario, il quale lo rimancipa al padre; il padre manomette il figlio, il
quale diventa sui iuris.
Il figlio emancipato cessa di appartenere alla familia di origine (spezza i vincoli di
agnatio) e subisce una capitis deminutio minima.
Donne in manu: persone libere soggette a potestà, condizione giuridica acquistata
per effetto della conventio in manum (le donne sui iuris cadono sotto la manus del
marito e diventano alieni iuris, le filiae familias cessano di appartenere alla
famiglia di origine ed entrano a far parte di quella del marito)
La conventio in manum si compie mediante:
Usus: convivenza coniugale protratta per un anno. La donna può interromperla
28 allontanandosi per tre notti consecutive da casa del marito (usurpatio trinoctii).
Confarreatio: pronuncia di certa verba in presenza di dieci testimoni, con
29 l’intervento degli sposi e la partecipazione di sacerdoti di rango elevato si
consuma un sacrificio a Giove.
Coemptio: mancipatio adattata, oggetto è la donna, mancipio dans è la donna
30 stessa se sui iuris o il suo pater familias, mancipio accipiens è il marito se sui
iuris o il suo p.f.
La donna in manu nella sua famiglia è filiae loco rispetto al marito, neptis loco
rispetto al suocero p.f., sororis loco rispetto ai suoi figli…
Per la cessazione della manus si ha la diffarreatio, rito uguale e contrario alla
confarreatio.
Parentela e affinità
Agnatio: vincolo tra più componenti della stessa famiglia, parentela civile
esclusivamente in linea maschile che prescinde dal vincolo di sangue, riguarda
solo i cives. Può mancare, es. manca tra p.f. e figli adottivi.
Con la morte del p.f. la familia proprio iure dicta si spezza in tante familiae quanti
erano i filii familias, il vincolo di agnatio però non si estingueva familia
communi iure, composta dall’insieme di persone libere e cives che sarebbero state
sotto la potestas dello stesso p.f. se fosse stato ancora in vita.
Il vincolo di agnatio si estingue per emancipatio, datio in adoptionem, coemptio di
una filia, conventio in manum, diffarreatio e adrogatio. Si estingue anche per
perdita della cittadinanza e della libertà.
Cognatio: parentela di sangue sia in linea maschile sia in linea femminile. Stessi
effetti giuridici dell’agnatio.
Parentela in linea retta (ascendenti e discendenti tra loro, genitori e figli, nonni e
nipoti..) o in linea collaterale (quanti hanno un ascendente in comune, fratelli e
sorelle, zii e nipoti…). Computo dei gradi risalendo all’ascendente comune
(capostipite) e discendendo al parente in relazione al quale si vuole stabilire il
grado.
Adfinitas: legame che unisce un coniuge ai parenti (agnati e cognati) dell’altro
coniuge. Affini in linea retta di primo grado suoceri rispetto a generi e nuore, affini
in linea collaterale di secondo grado ciascun coniuge con i fratelli e sorelle
dell’altro coniuge.
Alimenti: mezzi di sostentamento tra agnati e tra cognati. Viene sanzionato extra
ordinem un reciproco dovere alimentare tra genitori e figli, presto esteso agli altri
parenti in linea retta, a prescindere dal vincolo potestativo.
Capitis deminutio: mutamento di status per cui si spezzano i precedenti vincoli di
agnatio.
Perdita status libertatis capitis deminutio maxima
31
Perdita status civitatis capitis deminutio media
32
Mutamento status familiare capitis deminutio minima
33
Limitazioni alla capacità giuridica
Infamia: colpisce le persone che, per comportamenti riprovevoli loro imputabili,
per l’esercizio di determinate attività o per la condanna subita in certi giudizi,
vanno incontro a disistima sociale (es. persone dedite a mestieri turpi - prostitute,
gladiatori -, condannati per taluni crimina e condannati in azioni famosae, debitori
che proseguono nell’inadempimento nonostante la proscriptio).
Gli infami vanno incontro a gravi incapacità di diritto pubblico, divieto di
postulare pro aliis (proporre istanze giudiziare nell’interesse altrui), nominare
cognitores e procuratores ad litem nell’interesse altrui. Alle feminae probrosae
(donne di cattiva reputazione) è negata la capacitas di acquistare eredità e legati.
Donne: escluse dall’esercizio della patria potestas, dagli uffici di tutore e di
curatore, non possono rappresentare altri in giudizio, divieto di postulare pro aliis
e intercedere pro aliis (garantire o assumere obbligazioni nell’interesse altrui).
Capacità di agire: idoneità ad operare direttamente nel mondo del diritto, a
compiere personalmente atti giuridici. Riconosciuta anche agli alieni iuris in
maniera limitata.
Età: distinzione tra impuberi (coloro che non hanno raggiunto la capacità
fisiologica di generare) e puberi (coloro che hanno raggiunto la capacità di
generare o ne hanno le apparenze). Per le femmine 12 anni, per i maschi prima
ispezione corporale, poi 14 anni.
Fra gli impuberi si distinguono infantes (fanciulli fino ai 7 anni, non ancora in
grado di un eloquio ragionevole) e infantia maiores (impuberi oltre i 7 anni).
Ai puberi si riconosce capacità di agire, pienamente ai maschi; negata del tutto agli
infantes, riconosciuta in parte agli infantia maiores (possono compiere solo negozi
che comportano l’acquisto di un diritto, non atti di alienazione o atti dispositivi).
Tutela impuberum: gli impuberi sui iuris vengono soggetti a tutela, esercitata dal
tutore sul pupillo.
Tutela legittima: le XII Tavolo chiamano al ruolo di tutore del pupillo l’agnatus
34 proximus (fratello pubere);
Tutela testamentaria: il p.f., temendo di morire prima che il figlio raggiungesse
35 la pubertà, provvede con tutoris datio testamentaria, a nominare un tutore;
Tutela dativa: il pretore ha il potere di nominare, su istanza della madre o di
36 altri congiunti, un tutore all’impubere sui iuris.
Il tutore esercita un potere nell’interesse della familia per la buona conservazione
del patrimonio familiare e al contempo assicura al pupillo assistenza e protezione.
Poteri del tutore: auctoritas (il tutore è legittimato ad intervenire negli atti
negoziali del pupillo infantia maiores interponendo la sua dichiarazione di volontà
integrativa), gestione autonoma del patrimonio pupillare, potere di acquistare e
trasferire il possesso nell’interesse del pupillo con effetti imputati direttamente
all’impubere (oratio Severi, pena la nullità pone il divieto al tutore di alienare
fondi rustici e suburbani appartenenti al pupillo, rimane al tutore il potere di
alienare beni di scarso valore).
La tutela cessa con il raggiungimento dell’età pubere.
Responsabilità: actio rationibus distrahendis data all’ex pupillo contro l’ex tutore
in duplum per gli abusi compiuti dolosamente a danno del patrimonio pupillare.
Actio tutelae in età preclassica, azione reipersecutoria, di buona fede, infamante,
per cui il tutore è obbligato a trasmettere gli acquisti fatti a nome proprio e
nell’interesse del pupillo.
Minori di 25 anni: 200 a.C. lex Laetoria istituisce l’actio legis Laetoriae contro
quanti, negoziando con un minore di 25 anni pubere e sui iuris, l’avessero
raggirato.
Il pretore propose ulteriori rimedi in favore del minore che avesse compiuto
negozi a lui pregiudizievoli: l’exceptio legis Laetoriae se il negozio non ha ancora
avuto esecuzione, la in integrum restitutio propter aetatem a negozio eseguito.
Cura minorum: istituzione della figura del curatore del minore adolescente, con il
compito di assisterlo nella gestione degli affari. Il rapporto tra il curator e il minore
rientra nella negotiorum gestio, con ricorso alle azioni negotiorum gestorum.
Venia aetatis: in età classica il minore di 25 anni può amministrare liberamente il
proprio patrimonio e gestire liberamente i propri affari, senza però poter invocare i
rimedi pretori in favore degli adolescenti.
Furiosi (infermi di mente) e prodigi (incapaci di amministrare i propri beni,
tendenza allo sperpero): negata totalmente la capacità di agire, se sui iuris sono
soggetti a cura, alla quale è chiamato l’agnatus proximus (cura legittima). Quando
questo manca il magistrato provvede alla nomina del curator (cura honoraria). I
compiti del curator furiosi riguardano sia la persona sia il patrimonio, quelli del
curator prodigi riguardano solo il patrimonio.
Sordi, muti e altri soggetti colpiti da certe malattie croniche invalidanti sono
capaci di agire per il diritto, ma impediti ad operare nel mondo del diritto
nomina curatori speciali.
Tutela muliebre: la donna pubere, una volta cessata su di lei la patria potestas, e la
donna impubere sui iuris, raggiunta la pubertà, passano sotto la tutela del tutor
mulieris.
Può essere legitima (spetta all’agnatus proximus), testamentaria (prevale sulla
legittima, persona designata in testamento dal p.f.), dativa (tutore nominato dal
pretore su istanza della donna che non ne avesse alcuno). Il tutor mulieris non
gestisce il patrimonio della donna, i suoi compiti sono di assistenza e controllo
della gestione del patrimonio.
Optio tutoris: in testamento il p.f., anziché nominare il tutore, da alla figlia che
sarebbe divenuta sui iuris alla sua morte il tutore che sceglie lei liberamente.
Lex Iulia et Papia Poppaea: ius liberorum alle donne con 3 figli se ingenuae o 4
figli se liberte, esonerate dalla tutela, piena capacità di agire.
410 d.C. ius liberorum a tutte le donne.
Persone giuridiche: entità diverse a cui è riconosciuta capacità di agire.
Corporazione: aggregazione di persone con propria organizzazione interna, cui
possano far capo diritti e doveri che non siano al contempo diritti e doveri delle
persone fisiche che la compongono.
Populus Romanus: collettività dei cittadini romani politicamente organizzati, tutto
ciò che la riguarda è estraneo al diritto privato.
Civitates: municipia (composti da cives Romani) e colonie (composte da Latini
coloniarii) capacità giuridica di diritto privato, i rappresentanti possono
compiere validamente compravendite, locazioni, mutui, possono stare in giudizio
tramite actores, possono acquistare per mezzo dei propri schiavi e mortis causa in
forza di testamento.
Collegia: associazioni di minore importanza, con scopi di culto o congregazioni di
povera gente col fine di provvedere ai riti funebri e al seppellimento dei propri
membri. Gli associati hanno la libertò di stabilire uno statuto capacità giuridica
di diritto privato.
Fondazione: complesso patrimoniale volto a uno scopo considerato titolare dei
beni che lo compongono e delle situazioni giuridiche soggettive che a quel
complesso patrimoniale si collegano, sì che i rapporti giuridici non facciano capo
che alla fondazione stessa.
Hereditas iacens: complesso ereditario nell’intervallo tra la morte dell’ereditando
e l’accettazione da parte dell’erede. Non appartiene a nessuno - sine domino.
Piae causae: pratica di disporre lasciti o donazioni in favore di corporazioni
religiose vincolandone il reddito a scopi di culto o di beneficenza.
CAPITOLO V - LE COSE
Res = oggetto, entità materiale, inclusi gli schiavi.
Res corporales (quae tangi possunt = che si possono toccare + diritto di proprietà)
e incorporales (quae tangi non possunt = iura, diritti soggettivi o posizioni
giuridiche soggettive, anche se questi diritti hanno ad oggetto cose corporali, es.
ius successionis per l’eredità, ius utenti fruendi per l’usufrutto).
Cose in commercio (possono formare oggetto di proprietà privata e di rapporti
giuridici patrimoniale, es le res publicae se si tratta di beni dai quali il populus
Romanus trae un’utilità diretta, res humani iuris) o fuori commercio (non possono
essere oggetto di proprietà privata, come le res divini iuris, le res sacrae dedicate
agli dei, le res religiosae - luoghi utilizzati come sepolture -, le res sanctae, le res
publicae se destinate all’uso pubblico).
Res mancipi (fondi del suolo italico, schiavi, animali da tiro e da soma, servitù
rustiche; cose di maggior pregio nella società romana arcaica, si richiede il
trasferimento di proprietà attraverso mancipatio) e res nec mancipi (tutte le res che
non si qualificano mancipi, per il trasferimento di proprietà è sufficiente la
traditio).
Beni mobili (animali, oggetti inanimati amovibili, schiavi) e beni immobili (suolo
e tutto ciò che vi inerisce stabilmente).
Cose fungibili (cose che rilevano in base al peso, numero, misura, per le quali è
rappresentabile un equivalente - tantundem) e cose infungibili (cose considerate
nella loro individualità).
Genere (appartenenza ad una categoria - genus) o specie (cose perfettamente
individuate).
Cose consumabili (suscettibili di una sola consumazione, si consumano per il fatto
stesso di usarle) o inconsumabili (consentono un uso continuato).
Cose divisibili (suscettibili di divisione materiale senza perire e senza apprezzabile
pregiudizio economico) o non divisibili.
Cose semplici (costituiscono una unità naturale, es. schiavo), composte (costituite
da + cose semplici congiunte tra loro artificialmente, sempre che le componenti
siano riconoscibili es. edificio) e collettive (più cose semplici non congiunte ma
considerate collettivamente es. gregge, biblioteca).
Frutti naturali (prodotti delle piante e degli animali, divengono propriamente frutti
una volta separati dalla cosa madre, prima ne sono partes, frutti pendenti) o civili
(corrispettivo ottenuto concedendo una cosa in godimento).
Diritti reali: diritti soggettivi su una cosa e a carattere assoluto, opponibili a tutti i
membri della collettività (erga omnes). Diritti reali di godimento (attribuiscono, su
una cosa di cui altri è proprietario, facoltà di godimento più o meno limitate) o di
garanzia (conferiscono al titolare il diritto di soddisfare un proprio credito
rivalendosi su una cosa altrui in caso di inadempimento).
Proprietà: diritto soggettivo reale per cui al proprietario si riconosce sulla cosa che
ne è oggetto una signoria generale, il contenuto è il più esteso ed esclusivo.
Elasticità: limitazioni volontarie (es. costituzioni sulla cosa stessa di diritti reali
limitati a favore di altri) o legali del diritto di proprietà comprimono le facoltà di
godimento del proprietario, che riacquistano pienezza quando la causa delle
limitazioni viene meno.
Il diritto di proprietà non si perde per il fatto in sé che non venga esercitato, ma
sussiste sin quando non si verifichi un fatto che ne determini l’estinzione, es.
usucapione. Il proprietario è anche possessore della cosa propria, ma può non
esserlo e restare proprietario.
Affermazione di appartenenza - dico che questa cosa è mia (mancipatio, in iure
cessio, vindicatio della legis actio sacramenti in rem) potere legittimamente
acquistato e riconosciuto dal ius più antico dico che questa cosa è mia ex iure
Quiritium.
Nella tarda età repubblicana compare il dominium ex iure Quiritium - istituto del
ius civile riconosciuto e tutelato, con il termine dominus si indica il proprietario.
Possono esserne titolari solo i cives, ne sono oggetto res corporales mancipi e nec
mancipi, mobili e immobili (solo se res mancipi, quindi sul suolo italico).
Origini proprietà immobiliare: le comunità preciviche che contribuirono alla
formazione di Roma non conoscevano la proprietà privata, le terre appartenevano
alla collettività - ager publicus, lasciate in godimento esclusivo a privati. Da un
certo momento delle porzioni di ager publicus cominciarono ad essere assegnate in
via definitiva, diventavano propri dei privati ex iure Quiritium attraverso la
limitatio, rito compiuto con magistrato e agrimensore per stabilire i confini +
limes, spazio libero tra due fondi che non può essere usucapito, per ridurre al
minimo le interferenze tra vicini. Tra aedes (edifici) di diversi proprietari viene
lasciato un ambitus libero, non usucapibile. La limitatio cessa di essere
indispensabile da età repubblicana, nasce la possibilità di agri arcifinii - fondi
direttamente confinanti, l’importantè è che si assicuri ad ogni proprietario un
accesso indipendente.
La prima idea di proprietà è quella di un ius utendi et abutendi re sua (diritto di
usare e abusare della cosa propria).
Il diritto romano non conosce un divieto generale degli atti emulativi,
comportamenti del proprietario di un fondo nell’esercizio di un proprio diritto
senza trarne vantaggio, ma solo per nuocere al vicino - qui suo iure utitur
neminem ledit - chi esercita un proprio diritto non lede nessuno.
Fino al 292 (Diocleziano) la proprietà civile immobiliare è esente da tributi; il
dominio quiritario si estende illimitatamente in altezza e in profondità.
Limitazioni legali alla proprietà: alcune interferenze tra immobili di proprietari
diversi devono essere tollerate, perché dipendenti da un uso normale del fondo, es
rami d’albero del vicino sporgenti nel mio terreno, solo se sono alti + di 15 piedi.
Modi di acquisto della proprietà
Acquisto iure civili (effetti riservati solo ai cives, mancipatio, in iure cessio,
usucapio) e iure gentium (effetti estesi ai peregrini, occupazione, accessione,
specificazione, traditio).
Acquisti originari (prescindono da ogni relazione tra chi acquista e il precedente
proprietario, possono avere come oggetto una res nullius - occupazione o una cosa
altrui - accessione, specificazione; rileva solo l’acquisto in sé e le modalità di
attuazione) e derivativi (l’acquisto dipende dalla trasmissione che ne fa il titolare,
evidente connessione tra il dante causa e l’avente causa; la proprietà viene
acquistata così com’era presso il dante causa - nessuno può trasferire ad altri più di
quanto egli stesso abbia). Acquisti costitutivi (taluno diventa titolare di un diritto
soggettivo che si costituisce ex novo, in precedenza inesistente, ma ha la sua
radice nel più ampio diritto del soggetto che lo costituisce, es usufrutto).
Il dominio quiritario si acquistava a titolo originario per occupazione,
accessione, specificazione; a titolo derivativo per mancipatio, in iure cessio,
traditio, legato per vindicationem, adiudicatio, pagamento della litis aestimatio.
Acquisti a titolo universale (l’acquisto dei beni e dei diritti consegue all’acquisto
di complessi patrimoniali dalle componenti di per sé non necessariamente definite)
o particolare (tutti quelli già menzionati, in cui si acquistano uno o più beni
individuati o determinati).
Occupazione: presa di possesso di res nullius - animali allo stato selvatico
(cacciagione e pesca), cose trovate sulla riva del mare, cose sottratte dai privati al
nemico in tempo di guerra, isola emersa dal mare, alveo abbandonato dal fiume,
isola formatasi nel letto del fiume. Per occupazione si può acquistare il dominio
quiritario delle cose abbandonate se res nec mancipi. Delle res mancipi il
proprietario mantiene il dominio finché un eventuale occupante ne fosse diventato
proprietario per usucapione. Il tesoro (denaro e preziosi rimasti sepolti in un fondo
da epoca remota), se rinvenuto da persona diversa dal proprietario del fondo,
spetta metà al dominus fundi e metà a chi lo scopre (con Adriano).
Accessione: una cosa corporale - principale - subisce un arricchimento per
l’aggiunta di un’altra cosa - accessoria - che non appartiene allo stesso
proprietario. Acquisto a titolo originario, prescinde dal consenso del dominus della
cosa accessoria, è a vantaggio del proprietario della cosa principale.
37 Unione di cose di qualità diversa: organica se ha per luogo la compenetrazione
di corpi sì che la cosa accessoria diventa tutt’uno con la cosa principale
(semina effettuata con sementi proprie su terreno altrui, tintura con colore
proprio su tessuti altrui, ferruminatio - unione di due oggetti metallici di due
proprietari diversi).
38 Incrementi fluviali: i proprietari dei fondi rivieraschi non limitati estendono il
loro dominium fino alla linea mediana del fiume (alveo abbandonato), l’isola
di terra affiorata nel mezzo del fiume è di proprietà dei domini dei fondi non
limitati opposti, con confine segnato dalla linea mediana del fiume.
39 Inaedificatio: costruzione di un edificio con materiale appartenente a persona
diversa dal proprietario del suolo - superficies solo cedit - il proprietario del
suolo diventa automaticamente proprietario anche dell’edificio, ma non
necessariamente dei materiali quindi, demolito l’edificio, avrebbero potuto
essere utilizzati per altre costruzioni.
40 Costruzione su terreno proprio con materiali altrui: finché dura la costruzione il
dominus fundi non può usucapire i materiali; avvenuta la demolizione il
proprietario dei materiali può pretenderne la restituzione con rei vindicatio.
Durante l’unione il proprietario ha l’actio de tigno iuncto, penale e in duplum.
41 Costruzione su terreno altrui con materiali propri: al costruttore non si dava
l’actio de tigno iuncto, il proprietario dei materiali mantiene la proprietà
quiescente su di essi solo se alla costruzione era in buona fede.
Specificazione: trasformazione di una cosa altrui sino a farne altre cose che appare
nuova (es. uva - vino), per i proculiani lo specificatore acquista la proprietà della
res nova, per i sabiniani il proprietario della materia ne mantiene il dominio anche
dopo la specificazione. Età classica: se la specificazione è reversibile, il dominus
materiae mantiene la proprietà; se non è reversibile, lo specificatore acquisisce la
res nova.
Mancipatio e in iure cessio: la in iure cessio è il risultato di adattamento di
strutture processuali a funzioni negoziali, in queste due forme solo chi acquista ha
un ruolo attivo sono modi di acquisto a titolo derivativo perché l’acquisto del
dominium nel mancipio accipiens o nel cessionario prescinde dall’esistenza dello
stesso potere nel mancipante e nel cedente. Trasferiscono la proprietà sulle res
mancipi (effetti reali), ma comportano anche il passaggio di possesso solo per i
beni mobili, per i beni immobili si richiede la traditio.
Traditio: negozio bilaterale che si tiene con la consegna di una cosa, iuris gentium,
oggetto beni mobili o immobili, trasferisce il possesso (solo per res corporales).
Quando riguarda res nec mancipi trasferisce possesso e proprietà (se fatta dal
proprietario).
Si può mancare la consegna materiale, in caso di atteggiamento del tradens quando
fa conseguire all’accipiens la disponibilità della cosa. T. symbolica (per
consegnare le merci contenute in un magazzino si consegnano le chiavi del
magazzino), t. longa manu (traditio del fondo valida con l’indicazione dei confini
dall’alienante all’acquirente e dichiarazione di voler trasferire l’immobile), t. brevi
manu (l’acquirente tiene già la cosa che l’alienante gli trasmette).
Costituto possessorio: l’alienante trattiene presso di sè la cosa che vende (es in
affitto) e al compratore non viene fatta una materiale consegna, ma la cosa si
intende tradita.
È traditio in senso proprio solo la consegna in cui la persona che riceve acquista il
possesso; non è traditio la consegna della cosa a scopo di custodia o del locatore
all’inquilino.
Per il passaggio del possesso occorre la concorde volontà di tradens e accipiens di
fare acquistare all’accipiens una posizione indipendente in ordine alla cosa che
viene consegnata. Per il passaggio della proprietà si richiede la volontà delle parti
di fare acquistare all’accipiens il possesso uti dominus, quale proprietario.
Iusta causa traditionis: ragione per cui si procede a traditio che giustifica l’acquisto
della proprietà. Definite: causa vendendi, causa donandi, causa solvendi indice
di volere effettivamente trasferire la proprietà.
Legato per vindicationem : atto mortis causa, modo di acquisto derivativo a titolo
particolare. Disposizione testamentaria con la quale il testatore attribuiva
direttamente (do lego) una cosa propria a un terzo, detto legatario - questi acquista
sulla cosa legata la proprietà civile una volta che, morto il testatore, il testamento
fosse divenuto efficace.
Adiudicatio: pronunzia del giudice formulare, trae fondamento dall’omonima parte
delle formule dei giudizi divisori (il giudice assegna a ciascuna delle parti una o +
res tra quelle comuni oggetto della divisione - cessano di essere comproprietari di
quote ideali, diventano proprietari esclusivi di beni determinati - adiucatio
costitutiva) e delle azioni per il regolamento dei confini (confini fissati in modo
incontrovertibile - proprietà su un terreno definito).
Litis aestimatio: condanna pronunziata dal giudice del processo formulare espressa
in denaro, il possessore convenuto con la rivendica dal proprietario, una volta
soccombente, anziché restituire, subisce la condanna pecuniaria, il cui importo
corrisponde al valore della cosa rivendicata. Con l’offerta di pagare la litis
aestimatio il convenuto mantiene il possesso della cosa rivendicata e ne diventa
proprietario ex iure Quiritium se è una res nec mancipi.
Delle res mancipi il convenuto acquista la proprietà pretoria (possesso valido ai
fini dell’usucapione).
Usucapione: comporta l’acquisto del dominium ex iure Quiritium, riservato ai
cives. Requisiti:
Res habilis: sono usucapibili le cose suscettibili di dominium ex iure Quiritium
42 che sono al contempo habiles, idonee ad essere usucapite. Sono escluse le res
furtivae (cose rubate) e le res vi possessae (cose di cui taluno si fosse
impossessato con la violenza), fino a che non ritornino nel possesso del
proprietario.
Possessio: necessario l’animus domini, ovvero l’atteggiamento di coloro che
43 tengono la cosa altrui come propria.
Tempus: le XII Tavole stabiliscono il decorso di due anni per l’usucapione
44 degli immobili e di un anno per le altre cose. Durante questi termini la cosa
doveva essere posseduta in modo continuo e non interrotto. Con la morte del
possessore il tempus usucapionis procede nell’erede e non si interrompe
successio possessionis.
Accessio possessionis: il compratore può sommare il suo possesso a quello del
dante causa in modo da terminare l’usucapione iniziata dal venditore.
Titulus o iusta causa: ragione oggettiva a base dell’acquisto del possesso tale da
45 giustificare l’acquisto della proprietà per effetto del possesso continuato per il
tempo stabilito.
Il titolo più frequente è quello pro emptore (titolo del compratore cui il
venditore avesse trasmesso il possesso della cosa venduta, ma non la proprietà,
o perché il venditore non era proprietario della cosa venduta, o perché si tratta
di res mancipi).
Fides: convinzione del possessore di non recare ad altri un ingiusto
46 pregiudizio. Deve sussistere al tempo dell’acquisto del possesso, se viene meno
dopo l’usucapione si compie ugualmente.
Usucapio pro herede: la persona che prende possesso anche di una sola cosa
ereditaria, purchè appartenente ad un’eredità giacente, trascorso un anno avrebbe
acquistato l’eredità nel suo complesso, pure in difetto di titolo ed anche se in mala
fede.
Rei vindicatio: difesa del dominium ex iure Quiritium, prototipo delle azioni reali,
spetta al proprietario non possessore contro il possessore non proprietario - si
agisce con legis actio sacramenti in rem, poi con formula arbitraria (con clausola
restitutoria).
Il giudice deve verificare che la cosa controversa appartenga all’attore ex iure
Quiritium, se non gli risulta o se la cosa è stata restituita, assolve il convenuto. Il
giudice condanna solo se il convenuto, invitato a restituire, non lo avesse fatto
condanna in denaro, valore della cosa determinato dall’attore mediante
giuramento.
Il convenuto possessore mantiene il possesso della cosa durante il giudizio, l’attore
deve provare di essere proprietario: il convenuto viene assolto solo se l’attore non
riesce a dare questa prova, gode del commodum possessionis.
L’onere della prova è a carico dell’attore: ogni qualvolta si invocava un modo di
acquisto derivativo bisognava provare di aver acquistato in forza di un adeguato
negozio traslativo di proprietà, ma anche di aver acquistato dal proprietario.
Per l’usucapione bastava che l’attore dimostrasse di avere posseduto la cosa, in
buona fede e con iusta causa per il tempo necessario per usucapirla. Il principio
della successio possessionis e quello dell’accessio possessionis rendono più
agevole la prova dell’attore.
Ius retentionis: il convenuto possessore, prima della lite, può aver erogato delle
impensae - spese sulla cosa. Ai fini del rimborso può opporre l’exceptio doli,
reputandosi iniquo il comportamento dell’attore che insistesse nell’azione senza
prima aver rimborsato le spese necessarie (se senza di esse la cosa sarebbe perita o
deteriorata) o utili (se migliorano la redditività della cosa); verificata l’exceptio il
convenuto sarebbe stato assolto e avrebbe trattenuto la cosa. Il possessore di mala
fede non ha diritto ad alcun rimborso.
La rivendica deve essere diretta contro il possessore, il quale vi è passivamente
legittimato risulta dalla clausola restitutoria.
Il convenuto per essere assolto avrebbe dovuto restituire anche i frutti percepiti
dopo la litis contestatio e risarcire i danni che la cosa, dopo la litis contestatio,
avesse subito per suo dolo o colpa.
L’esercizio della rivendica non avrebbe interrotto l’eventuale decorso
dell’usucapione in favore del convenuto il possessore che avesse usucapito
dopo la litis contestatio doveva ritrasferire all’attore la proprietà con idoneo atto
traslativo.
Il convenuto che, una volta rimasto soccombente, non avesse restituito la cosa
rivendicata, sarebbe stato condannato a pagarne il valore litis aestimatio.
Azioni negatorie di servitù e di usufrutto, di ius civile e di natura reale, con
47 clausola restitutoria, date al proprietario possessore contro quanti esercitassero
illegittimamente sul bene servitù e usufrutto.
Actio aquae pluviae arcendae spetta al proprietario di un fondo rustico contro
48 il proprietario del fondo vicino nel caso in cui questi o altri ne avessero alterato
lo scorrere naturale delle acque piovane, con la conseguenza che queste
confluissero più abbondanti nel fondo dell’attore. Actio in personam, con
clausola restitutoria (convenuto deve consentire all’attore di ripristinare lo stato
dei luoghi antecedente alle opere pregiudizievoli).
Cautio damni infecti: stipulatio pretoria con la quale il proprietario del fondo
49 da cui si temeva un danno prometteva al proprietario del fondo minacciato di
risarcirgli il danno temuto nel momento in cui questo si verifichi.
Contro il vicino che rifiuti di prestare la cautio il pretore emette un decreto di
missio in possessionem, in modo che il proprietario del fondo minacciato abbia
libero accesso nell’altro fondo - detenzione utile ai fini di sorveglianza e
protezione, non possesso.
Operis novi nuntiatio: vi ricorre l’interessato quando sul fondo del vicino sono
50 in corso opere di costruzione o demolizione ritenute lesive di un proprio diritto
(es. il proprietario del fondo vicino gravato da servitù di non sopraelevare
inizia a costruire dove non dovrebbe). L’intimato è quindi vincolato a
sospendere l’esecuzione dell’opera; se la continua, il pretore emette contro di
lui l’interdictum demolitorium, per cui l’intimato sarebbe stato tenuto a
demolire quanto avesse costruito dopo la nuntiatio; gli effetti sospensivi
dell’operis novi nuntiatio cessano dopo un anno.
Interdictum quod vi aut clan: il proprietario del fondo può ottenere la
51 rimozione della costruzione che taluno avesse realizzato sul fondo di parte
attrice vi (nonostante il suo divieto) o clam (clandestinamente, senza chiedere
autorizzazione, nella convinzione che sarebbe stata negata).
Actio finium regundorum: utilizzata se, per alterazione dello stato dei luoghi
52 dipendente da forze naturali, non si scorgessero più i confini tra due fondi
rustici e sorgesse una controversia a riguardo. Formula con adiudicatio, la
pronunzia del giudice ha efficacia costitutiva nel ristabilire i confini.
Azione Publiciana: speciale tutela per quanti, possessori di buona fede e cum iusta
causa di una cosa suscettibile d’essere usucapita, ne avessero perduto il possesso
azione
prima del compimento dei termini per l’usucapione in rem e con clausola
arbitraria, a cui è passivamente legittimato colui che avesse in precedenza
posseduto la cosa in maniera utile ai fini dell’usucapione. Il giudice avrebbe
dovuto accertare se l’attore, prima di perdere il possesso, avesse posseduto la cosa
cum iusta causa e in buona fede finge trascorso il termine dell’usucapione,
actio ficticia.
Può sorgere conflitto tra il proprietario quiritario e il possessore ad usucapionem:
secondo i principi dovrebbero prevalere il proprietario.
Il possessore ad usucapionem, perduto il possesso prima che fosse trascorso il
termine per l’usucapione, avrebbe avuto l’actio Publiciana contro ogni possessore
attuale (eventualmente anche il proprietario quiritario), ma il dominus ex iure
Quiritium avrebbe opposto l’exceptio iusti dominii, respingendo l’azione
Publiciana risolvere la questione a favore del proprietario civile è giusto solo se
il possessore ad usucapionem ha acquistato il possesso da un terzo non
proprietario.
Nel caso in cui il venditore di res mancipi non ne avesse fatto al compratore
mancipatio o in iure cessio, ma solo traditio intervenne il pretore, concedendo al
compratore, contro la rivendica del dominus alienante, l’exceptio rei venditae ac
traditae + possibilità di neutralizzare l’exceptio iusti dominii (in caso di azione
publiciana) con la replicatio doli.
Proprietà pretoria: il possessore ad usucapionem, legittimato all’azione
Publiciana, gode a volte di tutela relativa (prevalendo di fronte ai terzi, ma
dovendo cedere di fronte al proprietario civile), a volte di tutela assoluta (anche di
fronte al proprietario civile nel caso di res mancipi tradita). Nei casi di tutela
assoluta il diritto del proprietario civile è qualificato nudum ius Quiritium, il
possessore ad usucapionem tiene la cosa in bonis.
Proprietà provinciale: dominium sulle terre dei paesi assoggettati dai Romani e
organizzate in province, gravate da imposta compete al Populus Romanus o
all’imperatore, il potere dei privati su di esse si dice possessio. In sostanza si tratta
di proprietà, per i contenuti del tutto simili a quelli del dominium ex iure
Quiritium sui fondi italici.
I fondi provinciali rientrano tra le res nec mancipi, si trasmettono mediante
traditio, non si acquistano per usucapione.
Praescriptio longi temporis:il possessore di un fondo che lo avesse posseduto per
lungo periodo, convenuto con l’azione reale da chi, assumendosene titolare, ne
reclamava la restituzione, può opporre una praescriptio - strumento di difesa del
convenuto, non è utile per il recupero del possesso perduto e non è modo di
acquisto della proprietà. Vi si estendono i requisiti dell’usucapione, tranne il
tempus, stabilito in 10 anni inter praesentes e 20 anni inter absentes.
Diritto giustinianeo: si torna a distinguere nettamente la proprietà (diritto
soggettivo al possesso) dal possesso e da altre posizioni giuridiche reali istituto
unitario, l’imperatore sopprime la qualifica ex iure Quiritium e vi assimila la
proprietà pretoria. Non c’è + differenza tra fondi italici e fondi provinciali, tutti
assoggettati a imposta fondiaria.
Si oscura la distinzione tra negozi astratti di trasferimento e relative causae esterne
ad essi: vendita e donazione si considerano al contempo cause e atti causali di
trasferimento della proprietà.
Costantino istituì una longissimi temporis praescriptio, quarantennale, opponibile,
a prescindere da titolo e buona fede, dal possessore di un immobile. Giustiniano
riduce il termine a 30 anni, dispone la fusione di usucapio (solo per beni mobili, 3
anni) e longi temporis praescriptio (solo per beni immobili, 10 o 20 anni).
L’azione fondamentale a difesa del dominio rimane la rei vindicatio.
Consortium ercto non cito: prima manifestazione di comproprietà.
Si costituisce automaticamente alla morte del pater familias tra più heredes sui
(discendenti soggetti all’immediata potestas del defunto) o si costituisce tramite
legis actio fra estranei.
Ciascun consorte può, senza il concorso degli altri, sia gestire e fruire delle cose
comuni, sia alienarle, disporne per l’intero con effetti verso tutti gli appartenenti al
consortium.
Per la divisione del consortium: actio familiae erciscundae tra heredes sui e actio
communi dividundo tra estranei.
Communio di proprietà: volontaria o incidentale (prescinde dalla volontà dei
partecipanti, es. per legato per vindicationem in favore di più persone in ordine
alla stessa res).
Ciascun partecipante - socius - è titolare di una quota ideale del bene più
persone non possono essere proprietarie per l’intero della stessa cosa. Ogni
comproprietario quindi può alienare la propria quota senza il consenso degli altri,
non oltre; può costituirvi pegno e usufrutto, ma non servitù prediali, partecipa alle
spese e fa suoi i frutti, risponde dei danni che la cosa comune provoca ai terzi pro
quota.
Ius prohibendi: ciascun comproprietario può, senza il consenso preventivo degli
altri, operare nella gestione e fruizione della cosa comune trattandosi di
innovazioni, spetta a ciascuno dei contitolari il diritto di veto.
Ius adcrescendi: se un socius rinunziasse alla sua quota, questa si accresce agli
altri, a ciascuno in proporzione della misura del suo diritto sulla cosa comune.
Manumissio del servo comune: la manomissione da parte di uno dei socii non
rende lo schiavo libero, ma da luogo ad accrescimento in favore degli altri
comproprietari. Lo schiavo diventa libero solo se tutti i socii compiono l’atto di
affrancazione.
Actio communi dividundo: rimedio per la divisione dei beni comuni, formula con
adiudicatio e condemnatio (esigenza di conguagli in denaro). Non può prescindere
dalla divisione (per conteggi e saldi bisogna attendere la divisione giudiziale), nel
diritto giustinianeo si ammette la possibilità di esercitare l’actio communi
dividundo solo per esigere dagli altri contitolari il dovuto in relazione alla gestione
della cosa comune, senza dover contemporaneamente procedere alla divisione.
Servitù prediali: diritti soggettivi di natura reale per cui il proprietario di un fondo
può pretendere dal proprietario di un fondo vicino un comportamento determinato
di tolleranza o di omissione. Riguardano solo beni immobili, spettano al
proprietario in quanto tale di un fondo segue il fondo, non la persona, non è
alienabile separatamente dai fondi.
La servitù deve essere utile al fondo dominante, ne deriva la necessità che i fondi
siano almeno vicini. Servitus in facendo consistere nequit il proprietario del
fondo servente può essere solo tenuto a pati - tollerare o non facere, non a fare
qualcosa.
Considerando il lato attivo del rapporto, esistono servitù positive (per il cui
esercizio il proprietario del fondo dominante non potrà non tenere un
comportamento attivo, corrisponde un pati del fondo servente) e servitù negative
(il cui esercizio non comporta in sé alcuna attività, vi corrisponde un non facere
del fondo servente).
Le servitù sono indivisibili e tipiche modus servitutis, precisa le modalità di
esercizio della servitù. Sono servitù solo quelle relative a fondi italici.
Servitù di passaggio: iter (passaggio a piedi), actus (passaggio con carri e animali)
e acquedotto (derivazione di acqua attraverso il fondo altrui).
Servitù rustiche (relative a fondi rustici, sono res mancipi) e urbane (relative a
edifici, sono res nec mancipi).
Nel III secolo il termine servitutes si estende a usufrutto e uso servitù personali.
Costituzione:
53 mediante negozi con effetti reali, con mancipatio le servitù rustiche e con in
iure cessio le servitù sia rustiche, sia urbane
54 pactio et stipulatio (patto + stipulatio con oggetto il contenuto di una servitù)
55 deductio servitutis, quando il proprietario di due fondi, nell’alienarne uno
mediante mancipatio, d’accordo con l’acquirente e in forza di una lex mancipii,
costituisce servitù fra di essi
56 legato per vindicationem, il legatario è proprietario di un fondo e l’altro fondo,
destinato ad essere servente, è del testatore, dal quale si trasmette all’erede o ad
altro legatario per vindicationem.
Le servitù non si costituiscono mediante traditio, perché di tratta di res
incorporales, non suscettibili di possesso.
Lex Scribonia del I secolo a.C. vieta l’usucapione delle servitù.
Estinzione:
57 confusione: i due fondi appartengono allo stesso proprietario
58 remissio servitutis: rinuncia mediante in iure cessio
59 non usus: mancato esercizio continuato per due anni.
Per le servitù urbane (generalmente negative, quindi si esercitano per il fatto
stesso di possedere il fondo dominante) la servitù si considera non esercitata
dal momento in cui il dominus del fondo servente tiene un comportamento
incompatibile con l’esercizio della servitù.
Tutela giudiziaria della servitù: vindicatio servitutis, detta anche actio confessoria
da età classica avanzata.
Usufrutto: diritto soggettivo reale di usare e percepire i frutti di una cosa altrui,
senza alterarne la destinazione economica - il titolare è detto usufruttuario, il
proprietario della cosa gravata è detto nudo proprietario.
L’usufrutto viene riconosciuto come diritto autonomo in seguito alla diffusione dei
matrimoni sine manu (la donna non entra a far parte della familia del marito)
con la morte del p.f. c’è il rischio che la moglie sui iuris cada nell’indigenza,
inoltre c’è il timore che i beni da lei acquistati ex testamento poi vadano alla
famiglia originaria e non ai figli, che nel matrimonio sine manu non sono iure
civili eredi legittimi della madre prassi di legare alla moglie l’usus fructus di
certi beni a partire da metà II secolo a.C. tutelato con vindicatio e qualificato
ius.
Giustiniano qualifica l’usufrutto, insieme all’usus, come servitus (servitù
personale).
Può avere ad oggetto cose mobili e immobili, mancipi e nec mancipi, purché
inconsumabili e fruttifere. Il testatore può legare l’usufrutto di tutti i propri beni.
L’usufruttuario può usare la cosa gravata da usufrutto e percepirne i frutti, i quali
diventano suoi dal momento dell’effettiva percezione. Gli acquisti dello schiavo
gravato da usufrutto vanno all’usufruttuario se dipendono da un suo esborso o
dall’attività dello schiavo, altrimenti vanno al nudo proprietario. Manutenzione
ordinaria della cosa a spese dell’usufruttuario.
Cautio fructuaria: imposta a garanzia dell’adempimento degli obblighi
dell’usufruttuario, stipulatio pretoria con cui l’usufruttuario promette al nudo
proprietario la restituzione del bene una volta estinto l’usufrutto e l’uso della cosa
con criteri di correttezza. La cautio è pretesa dal nudo proprietario quando
l’usufrutto si costituisce con atto inter vivos, se l’usufrutto si costituisce con legato
per vindicationem il pretore denega al legatario di usufrutto la vindicatio usus
fructus finché non presta la cautio al nudo proprietario.
L’usufrutto ha carattere personale, è inalienabile e intrasmissibile agli eredi.
L’usufruttuario può cederne l’esercizio, ma comunque il diritto si estingue con la
sua morte.
Costituzione:
60 legato per vindicationem
61 in iure cessio (modellata sulla vindicatio usus fructus, il cessionario afferma il
suo diritto di usare e percepire i frutti di una res)
62 adiudicatio nelle azioni divisorie, quando il giudice lo ritiene opportuno in sede
di attribuzione delle quote
63 deductio, quando chi aliena la cosa con mancipatio o in iure cessio ne trattiene
l’usufrutto
64 pactio et stipulatio
Non si costituisce con traditio perché è res incorporalis, non suscettibile di
possesso, né per usucapione. Giustiniano estende all’usufrutto la longi temporis
praescriptio con effetti acquisitivi.
Estinzione:
65 morte usufruttuario o capitis deminutio
66 avveramento della condizione risolutiva (se contemplata dell’atto costitutivo)
67 scadenza del termine finale (se contemplata dell’atto costitutivo)
68 trasformazione della cosa e della destinazione economica
69 rinunzia
70 consolidazione (il proprietario acquista l’usufrutto e viceversa)
71 non usus (1 anno per mobili, 2 anni per immobili)
72 longi temporis praescriptio dopo Giustiniano
Tutela giudiziaria con vindicatio usus fructus (azione confessoria)
Quasi usufrutto: possono essere oggetto di legato di usufrutto anche denaro e altre
cose in consumabili, con obbligo al legatario di prestare una cautio con la quale
promette la restituzione dell’equivalente una volta estinto l’usufrutto.
Usus: il titolare - usuario - ha il diritto di usare direttamente e personalmente la
cosa, ma non di percepirne i frutti. Non è divisibile, più usuari eserciterebbero il
totale usus sulla cosa, non pro quota.
Diritto di superficie: il proprietario di un terreno non può non essere al contempo
proprietario della superficie, ma nulla gli impedisce di darla in locazione e
venderla (es. inaedificatio). Il superficiario acquista solo un diritto di credito al
godimento dell’edificio tutela del superficiario di tipo possessorio con
interdictum de superficiebus (contro turbative al godimento anche provenienti da
terzi) e azione reale in factum, esperibile contro chiunque tenesse il godimento
della superficie al suo posto.
Agri vectigales: terre pubbliche che i censori e i municipia erano soliti dare in
concessione ai privati (possessores, tutelati con interdica contro turbative e
spossessamenti).
Le concessioni possono essere a termine, revocabili per mancato pagamento del
canone, qualificate generalmente locazioni. Fine I secolo a.C.: azione reale in
factum concessa per il recupero del possesso ius in agro vectigalii, trasmissibile
mortis causa e inter vivos, vi si possono costituire diritti reali limitati in favore di
terzi, il concessionario può esercitare certe azioni spettanti al dominus in
sostanza diritto reale di godimento su cosa altrui, sempre soggetto a revocabilità
per mancato pagamento del vectigal.
Enfiteusi: concessione di terra pubblica, l’enfiteuta è tenuto al miglioramento del
fondo e obbligato al pagamento di un canone annuo. Se decide di alienare il fondo
enfiteutico, il concedente ha diritto di prelazione; in caso di alienazione a terzi, il
concedente ha diritto al 2% del prezzo di vendita.
Estinzione:
73 mancato pagamento del canone o dell’imposta fondiaria per oltre 3 anni
74 alienazione del fondo a terzi effettuata senza cura degli adempimenti verso il
concedente
75 confusione (proprietario = concedente)
Pegno e ipoteca diritti reali di garanzia.
Datio pignoris: pegno manuale, consegna di una cosa al creditore in modo che la
tenga fino alla soddisfazione del credito, la proprietà della cosa resta a chi effettua
la consegna (debitore).
Conventio pignoris: patto tra creditore e proprietario di una cosa (debitore) con
cui, pur restando la cosa presso il proprietario, si conviene che il creditore ne
prenda possesso in caso di inadempimento e la tenga fino all’estinzione del debito.
Tutela giudiziaria nella conventio pignoris: interdictum Salvianum, I secolo a.C.,
data al creditore pignoratizio contro il conduttore di fondi rustici che non paga la
mercede convenuta, il creditore prende possesso degli attrezzi di lavoro come
pegno a garanzia del pagamento.
Interdictum de migrando, spettante al conduttore di immobili urbani contro il
locatore che gli impedisca di portare via dall’alloggio le cose ivi immesse,
presuppone un regolare pagamento del canone e che le cose non siano state
convenute in pegno.
Actio Serviana, in factum e di natura reale, esperibile dal creditore pignoratizio
contro il possessore attuale della cosa (debitore o terzo), diretta al conseguimento
del possesso.
Il pegno è validamente costituito da chi abbia la cosa in bonis, ovvero proprietario
quiritario o pretorio.
Il creditore pignoratizio può avere il possesso utile per la difesa possessoria
interdettale, ma non il godimento o l’uso (se avesse usato la cosa, avrebbe
commesso furtum usus). Il creditore può trattenere la cosa fino all’estinzione del
debito.
Patto commissorio: il creditore, inadempiente il debitore, acquista in proprietà il
bene pignorato. Vietato da Costantino.
Ius vendendi: si tiene tacitamente stabilito in ogni dazione e convenzione di pegno,
elemento naturale del rapporto di pegno, escludibile con patto contrario. Il
creditore pignoratizio è autorizzato ad alienare la cosa in caso di inadempienza, ma
non a emanciparla né a farne in iure cessio - può farne solo traditio. In caso di res
mancipi il compratore ne acquista solo il possesso ad usucapionem e la proprietà
pretoria; in caso di res nec mancipi ne acquista la proprietà quiritaria.
La stessa cosa può essere convenuta in pegno a più creditori, in tempi diversi e per
obbligazioni diverse precedenze tra i creditori - prior in tempore, potior in iure.
Prevale il creditore in favore del quale l’ipoteca è stata convenuta prima.
Ai creditori di grado inferiore si da il ius offerenti; offrendo di pagare quando
dovuto al creditore di rango superiore, il creditore di grado inferiore gli subentra
nel rango.
Estinzione pegno:
76 perimento della cosa ad oggetto
77 confusione
78 vendita in esecuzione del ius vendendi
79 inadempimento in forza del patto commissorio (sino a Costantino)
80 exceptio pacti conventi nella rinunzia del creditore
81 longi temporis praescriptio con Giustiniano.
Possesso: nasce con la concessione dell’ager publicus ai privati, detti possessores,
il loro potere possessio protezione dei possessores contro molestie e
spossessamenti con interdica, stessa protezione accordata a quanti avessero l’usus
di un immobile ai fini dell’usucapione, estesa poi ai precaristi, ai creditori
pignoratizi, ai sequestratari e a tutti quanti tenessero come propria una cosa
mobile.
Sono esclusi dal possesso i coloni, gli inquilini e gli altri che tengono la cosa in
forza di un contratto di locazione, i depositari, i comodatari, gli usufruttuari, i servi
e filii familias.
Detentori = soggetti che, pur avendo una relazione materiale con la cosa, non
vengono riconosciuti possessori nel diritto romano naturalis possessio.
Interdetti possessori: volti alla conservazione (proibitori) o al recupero del
possesso.
Interdictum uti possidetis: riguarda gli immobili, tende a far cessare turbative e
molestie, esperibile entro l’anno dal giorno d’inizio delle molestie. Ne fa parte
l’exceptio vitiosae possessionis, per cui prevale il litigante fra i due che possiede la
cosa in modo non violento, non clandestino e non precario chi ha acquistato il
possesso con violenza (vi) gode della difesa possessoria con l’uti possidetis, ma
non nei confronti della persona che ha spossessato.
Interdictum utrubi: si applica a schiavi, animali e altre cose mobili, vi prevale non
il possessore attuale, ma il litigante fra i due che ha posseduto la cosa per maggior
tempo durante l’ultimo anno.
Interdictum unde vi: riguarda solo i beni immobili, si da entro l’anno alla persona
che ha subito spoglio violento del possesso, volta al recupero del possesso perduto.
Contiene l’exceptio vitiosae possessionis, tutela solo il possessor iustus.
Interdictum de vi armata: senza limiti di tempo, spetta alla vittima di uno spoglio
violento contro la persona che commette lo spoglio avvalendosi di una banda
armata. Non contiene l’exceptio vitiosae possessionis (tutela la vittima anche se
possessor iniustus).
Il possesso è uno stato di fatto che prescinde dal corrispondente stato di diritto
il possessore uti dominus è protetto sia che sia effettivamente proprietario della
cosa posseduta, sia che no; è protetto sia contro terzi, sia contro lo stesso
proprietario se è lui a violare il possesso. La questione di proprietà va decisa in
sede di rivendica, il dominus non possessore, per avere il possesso della cosa
propria, deve ricorrere alla rivendica.
L’usucapione riguarda solo i possessori uti domini (coloro che tengono la cosa
come propria, con animus domini) se non sono già proprietari, lo diventano con
il decorso dell’usucapione possesso ad usucapionem, tutela con azione
Publiciana.
Il possesso ad interdicta è il possesso che da luogo alla tutela possessoria
interdittale.
I possessori uti domini di norma possiedono sia ad interdicta, sia ad usucapionem;
gli altri possessores hanno solo la possessio ad interdicta.
Corpus possessionis: riconosciuto a quanti avessero un controllo materiale con la
cosa e a quanti ne avessero l’effettiva disponibilità e il controllo.
Animus possidendi: intenzione di tenere la cosa nel proprio interesse, in maniera
indipendente.
Il possesso di una res si acquista dal momento in cui taluno, con l’animus
possidendi, ha la possibilità di disporne si conserva finché il corpus perdura
senza smettere l’animus, si perde quando viene meno il corpus o l’animus.
Nessuno può mutare a se stesso la causa del possesso: chi ha iniziato a tenere una
cosa in forza di un titolo, non può pretendere di possederla ad altro titolo per avere
mutato da sé il proprio animus, non ha effetto l’interversione del possesso senza
intervento di altra persona.
Oggetto del possesso: il possesso di una cosa composta non comporta il possesso
anche delle singole partes, il possessore dell’intero, durante l’unione, non
usucapisce le partes.
Il possesso riguarda solo le res corporales (no possesso per usufrutto e servitù,
ovvero res incorporales). Il diritto di proprietà non è concepito come ius perché si
identifica con la cosa che ne è oggetto.
Quasi possessio: coloro che esercitano usufrutto e servitù non sono ritenuti
possessori, ma quasi possessori, gli sono concessi in via utile gli interdicta uti
possidetis e unde vi.
CAPITOLO VI - LE OBBLIGAZIONI
Obligatio: vincolo giuridico per cui un soggetto (debitore) è tenuto ad un
determinato comportamento (prestazione) nei confronti di un altro soggetto
(creditore). Al creditore contro il debitore spetterà un’azione in personam.
La prestazione del debitore consiste in un comportamento spesso positivo il
debitore inadempiente incorre di responsabilità (posizione di chi deve render
conto, esposto al rischio di dover subire una sanzione).
L’unico tipo di reazione ammesso agli inizi contro i comportamenti illeciti era la
vendetta: l’offensore doveva essere punito con una poena corporale, inflitta dal
pater familias del gruppo familiare offeso impossessamento immediato
dell’autore dell’illecito.
L’offeso può rinunciare alla vendetta se l’offensore offre di pagare una
composizione pecuniaria da un certo momento si stabilisce che l’offeso non
può rifiutare la composizione pecuniaria offerta dall’offensore riscatto (no
obbligazione perché non è una prestazione a cui è tenuto l’offensore).
L’idea di obbligazione nasce per gli atti leciti.
Nexum: gestum per aes et libram, 5 testimoni cives puberi + libripens, ricorso in
caso di prestiti di denaro o metalli usati come merce di scambio. Creditore e
debitore presenti, creditore pronunzia certa verba com cui afferma per sé un potere
costituito sul debitore, il quale ne fa atto di apprensione debitore = nexus, resta
persona libera, ma è assoggettato al creditore, il quale esercita sul nexus materiale
coercizione, punizioni corporali, sfruttamento lavorativo fino allo sconto del
debito.
Per liberare il nexus è necessaria la solutio per aes et libram. Con il nexum si
costituisce un potere diretto e immediato su una persona, viene abolito dalla lex
Poetelia Papiria, 326 a.C.
Praedes: nella legis actio sacramenti in rem garantiscono che la parte cui il pretore
abbia assegnato provvisoriamente il possesso della cosa controversa la restituisca
all’avversario in caso di soccombenza.
Vades: garantiscono la ricomparsa in giudizio del convenuto quando l’udienza è
rinviata ad altro giorno.
Praedes e vades garantiscono il fatto di un terzo.
Sponsio: prototipo della stipulatio, vi partecipano un interrogante e un promittente.
Il promittente resta vincolato alla promessa (prestazione futura) ed è responsabile
in caso di inadempimento obligatio. La pena pecuniaria nata come riscatto per
gli atti illeciti viene considerata alla stregua di una prestazione.
Quando l’esecuzione per debiti si effettuava per mezzo della legis actio per manus
iniectionem, il responsabile era esposto al rischio dell’assoggettamento personale
al potere del creditore. Con l’abolizione delle legis actiones l’esecuzione personale
rimane, ma gli addicti vengono trattati con minore rigore e si afferma la bonorum
venditio (esecuzione patrimoniale in alternativa a quella personale).
Dalla sponsio nasce un vincolo giuridico di oportere. Nelle azioni in personam il
vincolo di oportere si accompagna ad un vincolo di ius civile. Età preclassica, il
pretore concede actiones in personam e nelle formule vengono descritte situazioni
di fatto, senza una intentio che esprima un oportere a carico del convenuto
contrapposte alle altre azioni che esprimono nell’intentio un oportere del
convenuto, azioni in ius.
Per i rapporti di diritto onorario, sottostanti ad azioni in personam, la parte
obbligata era tenuta in virtù di un’azione - non obligatio, ma actione teneri.
Obbligazioni naturali: rapporti non sanzionati da azioni il debitore non può
essere costretto all’adempimento (sorgono soprattutto in merito a debiti da atto
lecito assunti dagli schiavi in favore di persona diversa dal dominus, obbligazioni
assunte dal pupillo senza l’auctoritas del tutore). I rapporti sanzionati sono dette
obbligazioni civili.
Soluti retentio: il creditore può trattenere quanto adempiuto spontaneamente, in
quanto non è proponibile la condictio indebiti.
L’obbligazione naturale può essere oggetto di novazione, è valutabile ai fini della
compensazione e per essa possono essere costituite garanzie reali e personali.
Contenuti della prestazione:
82 Dare - trasferire la proprietà o costituire altro diritto reale. Non basta che il
debitore faccia mancipatio o in iure cessio della cosa, occorre l’effetto di
traslazione della proprietà. È considerato inadempiente il debitore che compie
l’atto traslativo senza essere proprietario della cosa.
83 Facere - comprende ogni comportamento diverso dal dare, attività materiale,
compimento di un negozio, non facere.
84 Praestare: ogni possibile prestazione
Requisiti della prestazione:
Carattere patrimoniale, valutazione in denaro.
85 La stipulazione penale è una stipulatio con la quale una parte promette all’altra
di pagare una pena in denaro se la prestazione non dovesse essere eseguita
come e quando convenuto anche se la prestazione non ha carattere
patrimoniale, così glielo si attribuisce. La poena è convenzionale, stabilita
preliminarmente d’accordo tra le parti, ha la sua fonte nella stipulatio. Segue le
regole proprie delle obbligazioni da atto lecito ed è perseguibile con l’actio ex
stipulatu.
86 Il creditore deve avere interesse alla prestazione, divieto di contratti in favore
di terzi, divieto di stipulatio in cui il debitore promette di compiere una
prestazione in favore di un terzo estraneo al negozio. Anche qui può soccorrere
una stipulazione penale del tipo “Prometti di darmi 200 se non darai 100 a Caio
entro domani?”
87 L’oggetto della prestazione deve essere un comportamento proprio del
debitore.
I classici negano validità all’assunzione di responsabilità per comportamenti
altrui; negata efficacia ai contratti in favore di terzi, non è valida nemmeno
l’assunzione dell’impegno che un terzo estraneo al negozio tenga un certo
comportamento
88 La prestazione deve essere possibile nel momento in cui si compie il negozio.
Impossibilità materiale e giuridica (es. trasferire al creditore la proprietà di una
cosa già sua) sono equiparate.
89 La prestazione deve essere lecita (non contraria al diritto oggettivo o al buon
costume), pena la nullità.
90 La prestazione deve essere determinata o determinabile, anche con rinvio ad
elementi esterni al negozio compiuto o affidando la precisazione ad un terzo (il
quale deve agire con arbitratus bone viri, criteri dell’uomo onesto.
Un’obbligazione non può iniziare dalla persona dell’erede. In tema di stipulatio e
mandato si sancisce la nullità del negozio se questo è strutturato in maniera tale
che l’obligatio nasca direttamente in capo all’erede di una delle parti ricorso all’
adstipulator - valida la stipulatio per la quale il promittente avrebbe adempiuto in
punto di morte + valido il mandato post mortem se è ravvisabile un inizio di
esecuzione in vita delle parti.
Obbligazioni indivisibili: sempre quelle di facere. Divisibili le obbl. di dare
quando la prestazione ha ad oggetto denaro, cose fungibili, cose individuate nella
specie. Indivisibili solo se è indivisibile il diritto oggetto della prestazione (es.
obbl di costituire una servitù, costituire il diritto di usus).
Ovviamente le obbl indivisibili non possono essere adempiute parzialmente
regime delle obbl solidali elettive.
Obbligazioni alternative: due o + prestazioni, in cui il debitore si libera con
l’adempimento di una delle due. La scelta spetta di regola al debitore e costui la
può cambiare sino al momento dell’adempimento (ius variandi), spetta al creditore
solo se espresso nell’atto costitutivo. Con l’impossibilità sopravvenuta di una delle
prestazioni l’obbligazione alternativa diventa semplice e il debitore è tenuto ad
adempiere la prestazione ancora possibile. Se l’impossibilità sopravvenuta è
imputabile al debitore, il creditore può scegliere tra la prestazione possibile e la
stima di quella divenuta impossibile.
Obbligazioni generiche: obbl in cui la prestazione ha ad oggetto cose fungibili,
nasce da stipulatio o da legato per damnationem, è necessario che l’oggetto sia
indicato con ragionevole determinatezza, pena la nullità. La scelta deve orientarsi
su res di media qualità. La prestazione non può diventare impossibile per
perimento della cosa perché il genus non può perire.
Responsabilità contrattuale
Il debitore è responsabile se l’impossibilità della prestazione è a lui imputabile.
Nelle obbl di dare cose determinate, il debitore risponde dell’impossibilità
sopravvenuta della prestazione se essa consegue a un suo comportamento positivo
e cosciente (factum debitoris), non importa se voluto o non.
Quando il debitore tiene a proprio vantaggio una cosa altrui, con l’obbligo poi di
restituirla, risponde per custodia. Il debitore è liberato solo se la prestazione
diventa impossibile, per caso fortuito o forza maggiore; in ogni altra ipotesi egli è
responsabile.
Il depositario risponde solo per dolo (inteso come volontarietà dell’evento dannoso
provocato dal comportamento), perché tiene la cosa non a proprio vantaggio, ma a
vantaggio del deponente. Commette dolo il depositario che volontariamente
provoca il perimento della cosa depositata.
In conformità ai criteri della buona fede, è giusto che il debitore risponda
dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione sulla base del criterio di custodia.
In altri casi il grado di responsabilità del debitore è limitato al dolo o alla colpa
colpa = comportamento negligente o imprudente.
Culpa lata: colpa grave, nella quale incorre il debitore che non intende quel che
tutti intendono, in quanto agli effetti è equiparata al dolo.
Culpa levis: la persona non adopera la diligentia propria dell’uomo medio, culpa in
abstracto
Culpa in concreto: colpa di chi non cura le cose altrui come le cose proprie.
Ai criteri di imputazione dell’inadempimento si può derogare con patto contrario
nelle obbligazioni da contratto. È nullo il patto di esonero dal dolo.
Periculm; rischio dipendente da un evento pregiudizievole per taluno e non
imputabile a nessuno. Nelle obbl è solitamente a carico del creditore.
Perpetuatio obligationes: divenuta impossibile la prestazione per causa imputabile
al debitore, invece di estinguersi si perpetua.
Il debitore cade in mora quando, consapevolmente e senza alcuna giustificazione,
non adempie il proprio debito.
Interpellatio = prassi di invitare il debitore ad adempiere, da quel momento il
debitore cade in mora. È superflua in caso di obbl con il termine iniziale previsto
nel negozio costitutivo e in caso di obbl nascenti da furto (perché il ladro è sempre
in mora).
Il debitore moroso è sempre responsabile dell’impossibilità sopravvenuta della
prestazione, il periculum è sempre a suo carico e l’obbligazione, diventata
impossibile la prestazione, si perpetua.
Nelle fattispecie di iudicia bona fidei il debitore moroso è liberato se prova che,
eseguita tempestivamente la prestazione, la cosa sarebbe perita ugualmente; inoltre
il debitore moroso deve corrispondere al creditore anche i frutti della cosa dovuta
dal momento in cui sia caduto in mora o gli interessi, in caso di debiti pecuniari.
Le conseguenze della mora del debitore vengono meno quando lo stesso debitore
purga la mora, offrendo di eseguire la prestazione.
Il creditore cade in mora quando rifiuta la prestazione offerta dal debitore. Il
debitore, divenuta impossibile la prestazione, resta responsabile per dolo soltanto.
Se il debitore offre di pagare specificando le cose che offriva in pagamento e
queste, rifiutate dal creditore, periscono per cause non riconducibili al dolo del
debitore, questi è liberato in forza di exceptio.
In caso di obbl pecuniarie, il debitore ha la possibilità di liberarsi depositando la
pecunia (dopo averla obsignata, così da renderla riconoscibile) in luogo pubblico.
La mora accipiendi cessa una volta che il creditore manifesta la concreta
disponibilità a ricevere la prestazione.
Fonti delle obbligazioni:
Contratti (atti leciti con effetti obbligatori, poi negozi giuridici almeno
91 bilaterali in cui si ravvisa tra le parti un accordo volto a far nascere
l’obbligazione)
Delitti (atti illeciti extracontrattuali sanzionati da azioni penali)
92 Variae causarum figurae di Gaio (solutio indebiti, vari altri atti leciti con effetti
93 obbligatori non classificabili tra i contratti per difetto di accordo volto a far
nascere l’obbligazione…)
Obbligazioni quasi ex contractu (relative ad atti leciti obbligatori non contrattuali
per difetto di consenso) e obbligazioni quasi ex maleficio (relative ad illeciti meno
gravi già sanzionati dal pretore con azioni penali)
Contratti: negozi giuridici almeno bilaterali con effetti obbligatori, produttivi
dell’obbligazione concordemente voluta dalle parti.
Tipici perché sono tipiche le azioni in personam che li sanzionano, esistono dei
correttivi (es stipulatio è un contratto in cui la tipicità sta nella forma e non nei
contenuti, contratti innominati…)
I contratti del diritto romano hanno solo effetti obbligatori, gli effetti reali si
riconoscono ad altri negozi giuridici bilaterali non qualificati contractus.
Contratti unilaterali (sorgono obbl a carico di una sola persona, es stipulatio,
mutuo), bilaterali (sorgono obbl a carico di entrambe le parti, es compravendita,
locazione) o bilaterali imperfetti (è obbligata una sola parte, ma può nascere obbl
a carico anche dell’altra).
Contratti consensuali: l’obbligazione si contrae in virtù del consenso, il quale è
necessario e sufficiente (compravendita, locazione, società, mandato, tutti
sanzionati da azioni di buona fede). Finché non hanno avuto esecuzione si
sciolgono per mutuo dissenso.
Contratti reali: l’obbligo si contrae in virtù della consegna della cosa e a partire da
quel momento, il consenso è incorporato nella consegna, che può essere una
traditio (mutuo -> proprietà, pegno -> possesso).
Contratti verbali (l’obbl nasce per effetto della pronunzia di certa verba) o
letterali (l’obbl nasce con la materiale registrazione per iscritto di certe operazioni
contabili). Il consenso è espresso mediante verba o mediante scriptura.
Mutuo: contratto reale unilaterale, una parte (mutuante) consegna all’altra
(mutuatario) una somma di denaro o altre cose fungibili con l’impegno del
mutuatario di restituire altrettanto dello stesso genere, negozio causale che realizza
un prestito di consumo.
Con la traditio il mutuatario acquista la proprietà del denaro o delle altre res nec
mancipi che gli vengono consegnate - datio.
Nasce un’obbligazione sola a carico del mutuatario, che deve restituire
l’equivalente di quanto ricevuto. Il periculum è a suo carico. Per la restituzione il
creditore mutuante agisce con una condictio, azione per la restituzione del dato, di
stretto diritto, in personam e in ius, con formula senza demonstratio, astratta,
nell’intentio vi è un dare oportere a carico del convenuto.
Il mutuo è un istituto del ius civile, riconosciuto e tutelato anche nei confronti dei
peregrini, quindi qualificato iuris gentium.
Il debitore è tenuto a restituire l’equivalente di quanto ricevuto, non al pagamento
di interessi, data la gratuità del contratto. I patti aggiunti sono tutelati solo in via di
exceptio, se il creditore vuole ricevere gli interessi deve fare ricorso a una distinta
stipulatio.
Limite massimo agli interessi, pena la nullità della parte eccedente il limite: fenus
unciarium (XII tavole, 100% su base annua), poi 12% in età repubblicana e 6%
con Giustiniano.
È vietato l’anatocismo, patto per cui gli interessi non pagati avrebbero prodotto
altri interessi.
Fenus nauticum: prestito marittimo, riguarda somme di denaro date in prestito per
operazioni commerciali d’oltre mare, con tassi consentiti pure se al di sopra del
limite legale per l’elevato rischio corso durante il trasporto. Periculum a carico del
mutuante.
Deposito: contratto per cui una parte (deponente) consegna all’altra (depositario)
una cosa mobile, con l’intesa che il depositario la custodisse gratuitamente e la
restituisse al deponente su semplice richiesta. Il depositario acquista solo la
detenzione, non può usare la cosa se non commettendo furtum usus.
Per il perimento o deterioramento della cosa è responsabile per dolo, da
Giustiniano anche per culpa lata. Il deponente è tenuto a rimborsare al depositario
le eventuali spese necessarie e risarcirgli i danni che la cosa gli ha procurato
bilaterale imperfetto.
Contratto gratuito, la pattuizione di un compenso fa rientrare il rapporto nella
locatio operis.
Tutela giudiziaria doppia, pretoria e civile: il deponente ha, per la restituzione
della cosa, un’actio depositi in factum e un’actio depositi in ius ex fide bona
(azioni dirette); il depositario ha un’actio depositi contraria per eventuali spese o
danni.
Sequestro: se sull’appartenenza di una cosa c’è controversia tra due o + persone,
queste possono decidere di affidarla a un terzo sequestratario perché la custodisca,
con l’intesa di restituirla al deponente che verrà riconosciuto proprietario.
Il sequestratario acquista la possessio ad interdicta; i deponenti hanno l’actio
sequestrataria contro il sequestratario per la restituzione della cosa. Per le spese e i
danni il sequestratario ha la stessa tutela del depositario.
Deposito irregolare: affidamento ad altri di pecunia numerata che l’accipiente,
divenuto proprietario, può mescolare con il proprio denaro contante e utilizzare. A
richiesta deve restituire l’equivalente.
Comodato: contratto reale e bilaterale imperfetto, una parte (comodante) consegna
all’altra (comodatario) una cosa mobile con l’impegno del comodatario di
restituire la stessa cosa; il comodatario acquista solo la detenzione della cosa.
Il comodato è un prestito d’uso gratuito nell’interesse del comodatario, il quale
può usare la cosa comodata e non deve alcun compenso per l’uso. Il comodatario,
perita o deteriorata la cosa, risponde per custodia; ha diritto al rimborso per
eventuali spese necessarie erogate sulla cosa e al risarcimento per eventuali danni
che la cosa gli abbia procurato.
Tutela pretoria e civilistica: azione diretta in favore del comodante per la
restituzione della cosa, azione contraria in factum (pretoria) in favore del
comodatario per eventuali spese e danni.
Contratto di Pegno: rapporto obbligatorio che, per effetto della datio pignoris, si
istituisce tra chi da la cosa in pegno (oppignorante - debitore) e il creditore che la
riceve.
Il creditore pignoratizio che riceve la cosa in pegno assume la veste di debitore
perché, estinto il debito, sarà tenuto alla restituzione della res pignerata. Il debitore
potrà quindi pretendere la restituzione della cosa.
Contratto reale bilaterale imperfetto, per cui l’oppignorante a garanzia di un debito
consegna al creditore una cosa con l’intesa che, estinto il debito, la stessa cosa gli
venga restituita. Il creditore pignoratizio acquista sulla cosa la possessio ad
interdicta, ma non può utilizzarla; per perimento o deterioramento risponde per
custodia; ha diritto al rimborso di spese necessarie e danni.
In età repubblicana il pretore promette un’actio pigneraticia in factum e in
personam contro chi, avendo ricevuto una cosa in pegno a garanzia di un proprio
credito, una volta estinto il credito non l’avesse restituita.
Fiducia: una parte (fiduciante) trasferisce all’altra (fiduciario) la proprietà di una
cosa mediante mancipatio o in iure cessio col patto che, verificate certe condizioni,
la stessa cosa sarebbe stata ritrasferita in proprietà al fiduciante.
Cum creditore (il passaggio di proprietà è a garanzia di un credito del fiduciario,
stessa causa del pegno, estinto il debito il creditore-fiduciario deve ritrasferire al
fiduciante la proprietà della res) e cum amico (la causa può essere la custodia, il
fiduciario deve ritrasferire la proprietà su semplice richiesta). Il fiduciante, nella
fiducia cum creditore, può trattenere il possesso, riacquistando la proprietà per
usureceptio (usucapione che si compie in un anno a prescindere da iusta causa)
evita l’usureceptio solo se lascia la cosa all’altra parte a titolo di locazione o
precario.
Processo formulare: al fiduciante si da un’actio fiduciae per il riacquisto di
proprietà e possesso, in personam, reipersecutoria e infamante (rif a criteri di lealtà
e correttezza, alla stregua di iudicia bona fidei).
Responsabilità del convenuto per colpa; il fiduciario può far valere con exceptio
doli e retentio le proprie eventuali contropretese per spese necessarie e danni, oltre
ad avere un’actio fiduciae contraria.
Nella fiducia cum creditore la garanzia è assicurata per il fatto in sé che il
creditore-fiduciario acquisti la proprietà - prassi di attribuire al fiduciario il ius
vendendi (inadempiente il debitore, il creditore-fiduciario può soddisfare il proprio
credito vendendo la cosa).
Contratti verbali: il consenso è espresso verbis.
Stipulatio: carattere astratto, struttura agile anche se formale, ampia gamma di
applicazioni - contratto tipico anche se la tipicità attiene alla forma e non ai
contenuti.
Schema: interrogazione dello stipulante - congrua risposta del promittente
(Prometti di darmi cento? Prometto), il quale assume l’impegno di compiere la
prestazione indicata dall’interrogante l’obbligazione sorge solo a carico del
promittente - c. unilaterale.
Necessaria la contemporanea presenza delle due parti, la risposta deve seguire alla
domanda entro un tempo breve di risposta (unitas actus).
È nulla la stipulatio in cui si riscontra difetto di consenso.
Prototipo = sponsio, la più antica fonte di obligatio. Riservata ai cives, effetti di ius
civile (nasce un’actio ex stipulatu civile). Nelle forme diverse dalla sponsio, la
stipulatio è negozio di ius civile per gli effetti, ma di ius gentium per la fruibilità.
L’interrogazione della stipulatio può essere formulata in modo che l’altro prometta
di adempiere o allo stipulante o a un terzo, denominato adiectus solutionis causa, il
quale può esigere la prestazione solo se il promittente si rivolge a lui per
l’adempimento (non è creditore diretto).
L’adstipulator è un secondo stipulante che, avuto incarico dal primo, vi si affianca
rivolgendo pure lui al promissor invito a compiere in suo favore la stessa
prestazione già promessa all’altro - con la risposta positiva del promittente
nascono due stipulationes. Per il fenomeno della solidarietà il promittente è
liberato con una prestazione soltanto.
Al promittente possono affiancarsi degli adpromissores, che promettevano di
prestare quanto già promesso allo stesso stipulante.
Actio ex stipulatu: azione dello stipulante contro il debitore inadempiente. In età
repubblicana si usa attestare il compimento della stipulatio con dei documenti
scritti (instrumenta); solo in età postclassica si riconosce efficacia al documento in
sé.
472: l’imperatore Leone dispone che la stipulatio si possa compiere validamente
con l’impiego di parole qualsiasi, anche al di fuori del tradizionale schema.
Giustiniano i verba della stipulatio devono presumersi pronunziati salvo prova
che le parti non fossero nella stessa città durante la redazione del documento.
Dotis dictio e promissio iurata liberti - altri contratti verbali, si compiono uno
loquente, con verba pronunziati solo dalla parte che si obbliga. Per la sostanza il
consenso della controparte (marito o patrono) non può mancare.
Contratti letterali: l’obbligazione nasce litteris, per il fatto in sé della scriptura,
che presuppone il consenso manifestato tra le parti.
Nomen transscripticium: operazione contabile eseguita dal pater familias nel
codex accepti et expensi:
Transcriptio a re in personam: il pater familias, creditore di una somma di
94 denaro, registra nel codex accepti quanto dovuto dal debitore, come se l’avesse
incassato, e nel codex espensi la stessa cifra, come se l’avesse data a mutuo al
debitore.
Transcriptio a persona in personam: il pater familias, avendone avuto delega da
95 un proprio debitore e d’intesa con un terzo, segna nel codex accepti la somma
che quello gli deve e nel codex expensi la stessa cifra, come se l’avesse data a
mutuo al terzo - novazione.
Il creditore ha un actio certae creditae pecuniae.
Compravendita:contratto consensuale in cui il venditore si obbliga a fare
conseguire al compratore il pacifico godimento di una cosa, il compratore si
obbliga a pagare al venditore un corrispettivo in denaro nella misura convenuta.
Iuris gentium, sanzionata da azioni in ius di buona fede. III secolo a.C. le
obligationes nascono per effetto del solo consenso.
Il consenso deve essere manifestato, anche tacitamente, attraverso un nuntius o per
lettera. Per esigenze probatorie si iniziò a redigere per iscritto un documento che
attestasse l’accordo concluso e le condizioni della vendita consenso ha efficacia
traslativa del dominio. Giustiniano lasciò alle parti decidere se la vendita doveva
essere compiuta per iscritto o oralmente. Ricorso a una caparra per confermare il
consenso prestato (nella vendita per iscritto ha valore penitenziale).
Oggetto: merx. Res corporales, ma anche eredità, superficie, crediti… ammessa la
vendita di cose future, emptio rei speratae (vendita sottoposta a condizione
sospensiva che le cose vendute venissero ad esistenza) o emptio spei (vendita
aleatoria, non condizionata).
Il prezzo deve essere espresso in denaro contante, stabilito liberamente tra le parti.
Solo da Diocleziano nasce il principio per cui il prezzo debba corrispondere al
valore della cosa venduta (così se il prezzo era inferiore alla metà del valore della
cosa - laesio ultra dimidium - il venditore può ottenere la rescissione della
vendita).
Obbligazioni del compratore:
96 Pagare il prezzo (traditio delle monete)
97 Pagare gli interessi moratori se ritarda il pagamento
Actio venditi di buona fede contro il compratore inadempiente. Periculum a carico
del compratore.
Obbligazioni del venditore:
98 Far conseguire al compratore il pacifico godimento della merx (nella vendita di
res corporales è tenuto a farne traditio vacuae possessionis)
Risponde per custodia se la merce non consegnata contestualmente alla vendita
periva. Actio empti di buona fede contro il venditore inadempiente.
Il venditore che vende cosa non propria non è per questo in sé responsabile, purchè
faccia conseguire al compratore il pacifico godimento della cosa venduta. La resp
del venditore sorge solo se il compratore subisce evizione fatto del terzo che
rivendichi con successo, presso il compratore, la cosa venduta.
Vizi occulti: vizi o difetti materiali della cosa non manifesti al compratore all’atto
della vendita la resp del venditore non discende di per sé dal contratto di
vendita.
Contro il emancipante del fondo venduto che in seno alla mancipatio avesse, con
lex mancipii, precisato l’estensione del fondo, spettava al compratore l’actio de
modo agri per il doppio del minor valore del fondo se il fondo stesso risulta di
estensione inferiore.
Actio ex stipulatu una volta verificato che le qualità promesse con stipulatio non
esistono o i vizi dichiarati assenti sono invece presenti.
Edili curuli - obbligano i venditori di schiavi e di animali esposti in vendita a
dichiarare preliminarmente al compratore i vizi delle res in vendita. Il compratore
ha un’actio rehdibitoria (il compratore riottene il prezzo previa restituzione del
servo o animale - 6 mesi) e un’actio quanti minoris (per recuperare il minor valore
dello schiavo o animale - 1 anno).
Patti aggiunti patti risolutivi sospensivamente condizionati, per cui la vendita,
nel suo complesso, risulta soggetta a condizione risolutiva.
99 Patto commissorio, a favore del venditore,se il compratore non paga il prezzo
entro il termine convenuto si risolve la compravendita.
100In diem addictio, a favore del venditore, se il venditore entro un certo termine
riceve una migliore offerta, si risolve la compravendita.
101Pactum diplicentiae, a favore del creditore, se il compratore dichiara, nel
termine convenuto, di non gradire la cosa, la vendita è risolta.
Locazione: contratto consensuale e bilaterale per cui, con l’esplicita previsione di
una mercede, il locatore si impegna a mettere a disposizione del conduttore, per un
periodo di tempo limitato e con uno scopo preciso, una cosa (mobile o immobile)
e il conduttore si impegna a prenderla in consegna, per poi restituirla una volta
scaduto il termine convenuto o raggiunto lo scopo previsto.
Azioni locati e conducti, in ius ex fide bona, contratto iuris gentium in relazione ai
soggetti che ne fruiscono, iuris civilis in quanto agli effetti.
Locatio rei: ha ad oggetto cose mobili o immobili (inquilinus = conduttore di
immobili urbani, colonus = conduttore di fondi rustici). Il locatore assume
l’obbligo di consegnare la cosa, idonea all’uso convenuto ed esente da vizi non
dichiarati, e di assicurarne al conduttore il godimento. Il conduttore assume
l’obbligo di pagare la mercede, mantenere la cosa nelle condizioni in cui gli è stata
consegnata e restituirla alla scadenza.
Il conduttore acquista la detenzione della cosa, è responsabile per custodia.
Locatio operis: il locatore si obbliga a consegnare una cosa, il conduttore a
esercitare autonomamente, ma nell’interesse del locatore, una certa attività relativa
alla cosa stessa, sì da raggiungere il risultato convenuto, per poi restituirla al
locatore trasformare la res.
Il conduttore acquista la detenzione, responsabile per custodia in caso di perimento
o deterioramento della res locata. Risponde per imperitia (equiparata alla culpa)
per cattiva esecuzione dell’opera. È liberato per impossibilità sopravvenuta
dipendente da caso fortuito o forza maggiore (il periculum è a carico del locatore,
che deve ugualmente pagare la mercede).
Se, per difficoltà della navigazione, si è costretti a gettare in mare parte delle merci
locate per il trasporto, il rischio dovrebbe essere sopportato dai locatori, ma per la
lex Rhodia de iactu, il rischio viene ripartito proporzionalmente tra tutti i locatori
delle merci imbarcate sulla stessa nave.
Locatio operarum: un uomo libero assume l’impegno di mettere la propria attività
lavorativa alle dipendenze di altra persona, la quale si obbliga a pagare, come
corrispettivo, una certa mercede. Periculum a carico del datore di lavoro, deve
pagare la mercede anche se il lavoratore non presta le suo opere per causa a lui
non imputabili.
Societas: contratto consensuale bilaterale, eventualmente plurilaterale, per cui i
socii convengono di mettere in comune beni e attività lavorative al fine di
conseguire un lucro per tutti, previa divisione di profitti e perdite. Iuris gentium
(tutelato anche nei confronti dei peregrini) e di ius civile (sanzionato dall’actio pro
socio, in ius di buona fede).
Il grado di resp del socio è diverso a seconda delle situazioni.
Societas omnium bonorum: società più antica, dove i soci convengono di mettere
in comune tutti i loro beni, presenti e futuri.
Nella società consensuale le parti si obbligano in forza del semplice consenso
comunque manifestato, ma è necessario che questo permanga nel tempo - affectio
societatis.
Scioglimento della società:
102Reciproco dissenso
103Manifestazione di voler recedere dal contratto di anche solo un socio
104Esaurimento dello scopo
105Impossibilità sopravvenuta di raggiungere lo scopo
106Morte o capitis deminutio anche di un solo socio
107Procedura esecutiva per insolvenza con bonorum venditio di anche solo un
socio.
Profitti e perdite vanno divisi in parti uguali se nulla è convenuto in proposito. È
nullo il patto leonino (patto che limita la partecipazione di un socio alle sole
perdite e lo esclude dagli utili); è valido il patto per cui non socio partecipi solo
agli utili e sia escluso dalle perdite.
Per la fraternitas che si stabiliva tra soci e per la fiducia reciproca fra di essi, la
condanna dell’actio pro socio è infamante. Il convenuto gode del beneficium
competentiae, quindi può evitare la condanna pagando una pena.
La societas romana non da luogo alla costituzione di un patrimonio autonomo
distinto da quello personale dei soci, né la societas assume rilevanza esterna verso
i terzi. Per limitare la responsabilità si svolge l’attività comune per mezzo di
schiavi forniti di peculio.
Mandato: contratto bilaterale imperfetto per il quale il mandante conferisce un
incarico al mandatario, il quale si impegna a eseguirlo. Al mandatario non è
dovuto alcun compenso, in quanto se fosse previsto il rapporto potrebbe rientrare
nella locatio operis.
Il mandato può essere nell’interesse del solo mandante o di terzi.
Il mandante ha, contro il mandatario, l’actio mandati directa (infamante); il
mandatario ha, contro il mandante, l’actio mandati contraria azioni in ius ex
fide bona, iuris gentium.
Il mandatario ha l’obbligo di eseguire fedelmente l’incarico e trasferire al
mandante beni, diritti e crediti acquistati in relazione al mandato; sul mandante
grava l’obbligo di rimborsare al mandatario le spese e risarcire i danni occorsi, e
sollevarlo dai debiti assunti. Sistema di rappresentanza indiretta. Per
inadempimento o cattiva esecuzione del mandato, il mandatario risponde per dolo.
Estinzione mandato:
108Revoca del mandante
109Rinunzia del mandatario
110Morte di una delle parti
111Reciproco dissenso
112Espletamento dell’incarico
Contratti innominati: negotia in cui ciascuna delle parti viene onerata di un dare o
di un facere, il cui valore obbligatorio deriva dall’esecuzione data da una delle
parti do ut des...
Il pretore è il primo a dare efficacia a queste convenzioni, con actiones in factum
decretales, nel II secolo a.C. si afferma il principio per cui la parte che avesse fatto
la prestazione avrebbe potuto avanzare la pretesa alla controprestazione tramite un
actio praescriptis verbis (azione in personam e in ius, in cui l’intentio esprime
l’obbligo alla controprestazione del convenuto con il verbo oportere ed è preceduta
da praescriptio).
La responsabilità del debitore è estesa alla colpa.
Unilaterali (si obbliga solo la parte che riceve la prestazione).
Condictio causa data causa non secuta: la parte che compie una datio può esperire
la condictio extracontrattuale per ripetere quanto prestato nel caso in cui manchi la
controprestazione.
113donazione modale
114permuta
115contratto estimatorio - una parte da all’altra una cosa stabilendone il valore,
l’accipiente si obbliga o a venderla e restituire il ricavato nei limiti della stima,
o a restituire la cosa stessa
116datio ad inspiciendum - una parte consegna all’altra una cosa perché ne
determini il valore e la restituisca.
117Precario - concessione di un bene che il concedente fa al precarista perché ne
goda gratuitamente e lo restituisca a semplice richiesta. Il precarista è tutelato
contro terzi con l’interdictum uti possidetis - qualifica di possessore. Il
concedente può riprendere possesso della cosa in ogni momento con atto di
autodifesa, anche contro la volontà del precarista (interdictum quod precario).
Iuris gentium, Giustiniano nega al concedente di poter riprendere possesso
della cosa in via di autodifesa.
Nuda pacta: convenzioni, accordi, in qualsiasi forma manifestati, che non rientrano
nello schema di alcun contratto tipico. Nella prima età repubblicana l’editto
pretorio de pactis diede efficacia limitata mediante l’exceptio pacti conventi - non
danno luogo ad obbligazioni. La parte che ne trae vantaggio non può promuovere
giudizio, convenuta in violazione del patto avrebbe opposto l’exceptio per essere
assolta una volta che il giudice avesse verificato l’effettiva esistenza del patto.
I patti aggiunti ai contratti dai quali derivano azioni di buona fede si distinguono
tra:
118pacta adiecta in continenti, contestuali alla conclusione del contratto, per la
loro attuazione può essere proposta la stessa azione di buona fede propria del
contratto cui il patto inerisce, sono parte integrante del contratto.
119pacta adiecta ex intervallo: successivi alla conclusione del contratto.
Giustiniano diede efficacia obbligatoria al patto extragiudiziario con cui due parti
convenivano di rimettere all’arbitrato di un terzo scelto di comune accordo la
decisione di una controversia tra loro. I classici vi davano rilevanza giuridica
indiretta: ciascuna parte prometteva all’altra con stipulazioni penale una pena
pecuniaria se la parte promittente non si fosse adeguata alla pronunzia dell’arbitro
compromesso patto legittimo.
Atti leciti non contrattuali
Negotiorum gestio: gestione di affari altrui senza mandato, intrapresa con la
convinzione che si trattasse di affari altrui e iniziata utilmente, non rilevando se
poi l’esito della gestione fosse stato utile o no per il gerito, effetti obbligatori.
Ambedue le parti hanno le actiones negotiorum gestorum, diretta per perseguire il
gestore e contraria per perseguire il gerito, di buona fede.
Obblighi del gestore:
120portare a termine l’affare intrapreso
121trasferire al gerito beni e diritti che ricava o avrebbe dovuto ricavare dalla
gestione
122responsabilità per dolo, poi per colpa
Obblighi del gerito:
123assumere su di sé le obbligazioni che l’altro contrae in relazione alla gestione
124rimborso spese e danni al gestore
Sistema di rappresentanza indiretta.
Gestione della tutela impuberum: cessata la tutela, il tutore dell’impubere deve
rendere conto all’ex pupillo della gestione tutelare. L’ex pupillo deve rimborsare
all’ex tutore e sollevarlo dai debiti assunti per la gestione. Il tutore risponde per
culpa in concreto.
Communio incidens (gestione cosa comune) e coeredità seguono gli stessi criteri
di responsabilità.
Legati obbligatori: legati per damnationem e sinendi modo danno luogo ad
obbligazioni tra erede e legatario quando il testamento acquista efficacia.
Nel legato per damnationem il testatore, con certa verba, onera l’erede di compiere
una prestazione determinata in favore del legatario.
Nel legato sinendi modo il testatore pone a carico dell’erede un obbligo di non
facere per consentire al legatario di fare qualcosa.
Il legatario ha l’actio ex testamento, in personam in ius e di stretto diritto,
comporta condanna al doppio in caso di contestazione infondata.
Fedecommessi: disposizioni di ultima volontà in favore di terzi che il testatore
rimette alla fides dell’erede o del legatario per l’esecuzione. Sanzionati per la
prima volta in sede di cognitio extra ordinem, che concede la petitio fideicommissi
al fedecommissario (il giudice deve giudicare con criteri di equità).
Solutio indebiti: ricorre ogni qual volta un soggetto esegua una datio nell’erronea
convinzione di esservi tenuto, e l’accipiens riceva la prestazione inconsapevole
che non sia dovuta applicazione della condictio indebiti per la restituzione del
dato obbligazione dell’accipiens di restituire l’indebito al solvens, la stessa cosa
se è una cosa specifica, l’equivalente per cose fungibili.
Applicazioni non contrattuali della condictio = si procede a datio dotis e il
matrimonio non ha luogo, il donante sopravvive nella donatio mortis causa…
senza la condictio l’accipiens avrebbe realizzato un arricchimento ingiustificato.
Delitti: comportamenti determinati che l’ordinamento riprova, tutti rientranti tra
gli atti illeciti extracontrattuali. Obligatio = vincolo giuridico esistente tra
offensore ed offeso per cui l’uno era tenuto verso l’altro al pagamento di una pena
pecuniaria, perseguibile con azione penale furto, rapina, damnum iniuria
datum e iniuria trattati nelle Institutiones di Gaio.
Criterio generale del dolo: il delitto si imputa al suo autore se commesso col
deliberato proposito di provocare all’offeso il pregiudizio che gliene deriva.
I crimina sono i comportamenti più direttamente lesivi degli interessi della
comunità, più gravemente riprovati, sanzionati con pene più gravi e repressi
nell’ambito di iudicia publica.
Furto: sottrazione illecita di una cosa mobile altrui (amotio rei) - ogni
comportamento doloso che, non integrando gli estremi di altri delitti, provocasse
ad altri una perdita o uno svantaggio relativo ad una cosa mobile o immobile.
Aspetto oggettivo: per configurare il furto, si ritiene sufficiente la contrectatio rei,
contatto fisico con la cosa pur senza la materiale sottrazione.
Aspetto soggettivo: si richiede la contrectatio fraudolosa, si nega che sia furto la
sottrazione di cose ereditarie e la sottrazione di cose tra marito e moglie.
Genera furtorum:
furtum manifestum: furto commesso dal ladro preso, catturato dal derubato sul
125
fatto il ladro deve essere fustigato e addictus dal magistrato al derubato. Se
il ladro commette il furto di notte o se cerca di difendersi con le armi, il
derubato può ucciderlo.
furtum nec manifestum: ogni furto non manifesto pena pecuniaria in
126 duplum, poi perseguibile con l’actio furti nec manifesti in ius.
Età preclassica: actio furti manifesti, azione penale pretoria, il derubato persegue il
quadruplo del valore della cosa rubata, esercitata direttamente contro il ladro se è
sui iuris, contro l’avente potestà e in via nossale se il ladro è alieni iuris.
Le actiones furti sono infamati, vi è attivamente legittimato il derubato che avesse
un interesse giuridicamente apprezzabile che la cosa non venisse rubata.
Condictio ex causa furtiva: reipersecutoria, vi è ammesso il proprietario della cosa
rubata in quanto tale. Nel caso di furto di cosa comodata, il comodante agisce con
la condictio, il comodatario con l’actio furti (cumulabili).
Rapina: 76 a.C. actio vi bonorum raptorum volta a sanzionare la sottrazione di
cosa altrui commessa con violenza, penale e infamante, entro l’anno al quadruplo,
dopo l’anno in simplum.
Danneggiamento (damnum iniuria datum): lex Aquilia III secolo a.C. articolata in
3 capitoli:
uccisione iniuria di schiavi e pecudes altrui poena: maggior valore che lo
127 schiavo o l’animale ha avuto nell’anno precedente l’uccisione.
adstipulator che, in frode allo stipulante, ha estinto il credito mediante
128
acceptilatio poena: importo del credito estinto.
ferimento di schiavi e pecudes, uccisione e ferimento di animali non pecudes,
129
distruzioni o semplice danneggiamento di cose inanimate poena: maggior
valore di schiavi, animali e cose inanimate nei 30 gg precedenti l’evento
dannoso.
Actio legis Aquiliae, penale e in ius, contro l’autore del danno. Il pretore estende la
tutela aquiliana anche ai non proprietari. L’autore del danneggiamento è
responsabile anche per culpa levissima.
Giustiniano qualifica l’azione aquiliana: reipersecutoria se il danno è provocato
nel momento di maggior valore della res nell’ultimo anno o mese; mista nel caso
in cui la cosa avesse perduto valore nell’ultimo anno o mese, la parte della
condanna che supera il valore della res al tempo del danno è a titolo di poena.
La legge Aquilia punisce il damnum iniuria datum = danno ingiusto, causato da
comportamento negligente.
Aspetto oggettivo: rileva il danno corpore corpori datum, prodotto direttamente
dalla forza muscolare dell’agente all’integrità fisica della cosa.
Iniuria: offese arrecate al fisico di un’altra persona.
130Membrum ruptum: lesione fisica con perdita definitiva della funzionalità di un
organo - pena del taglione o composizione pecuniaria concordata con la
vittima;
131Os fractum: frattura di un osso che non comporta perdita della funzionalità
dell’organo - 300 assi per un libero, 150 assi per un servo;
132Lesioni e altre violenze fisiche minori - 25 assi.
Il pretore istituisce nel II secolo a.C. l’actio iniuriarum estimatoria per la
persecuzione degli atti dolosi e ingiusti di violenza fisica alle persone, penale e
infamante, giudicano i recuperatores, condemnatio con taxatio, intrasmissibile agli
eredi.
Actio de pauperie: XII Tavole, si riferisce ai danni prodotti da comportamenti
spontanei e innaturali dei pecudes, è data contro il proprietario delle bestie, posto
di fronte all’alternativa di risarcire il danno o dare a nossa l’animale trasferendone
all’attore la proprietà. Dal lato attivo è legittimato il dominus della res
danneggiata. Azione nossale, non penale.
Obbligazioni quasi ex delicto: derivano dagli illeciti pretori non dolosi, enunciate
da Giustiniano nelle Istituzioni.
Iudex qui litem suam fecerit: per il giudice che giudica malamente per
133 imperizia, actio in factum, penale per la parte che ne risente;
Effusum vel deiectum: danni a persona provocati da oggetti lanciati o lasciati
134 cadere dall’alto delle case di abitazione sulla pubblica via, azione penale in
factum contro l’habitator. Per i danni a cosa la pena è il doppio dei danni
arrecati, per il ferimento di un uomo libero la pena è determinata dal giudice
secondo equità, per la morte di un uomo libero pena fissa.
Positum aut suspensum: azione penale, in factum, popularis con pena fissa,
135 concessa contro l’habitator o il dominus della casa sul cui tetto o cornicione
fosse stata posata una cosa che, cadendo, avrebbe potuto provocare danni ai
passanti. Sorge per il solo fatto della situazione di pericolo, prescinde
dall’evento dannoso.
Actiones adversus nautas, caupones, stabularios: per furti e danni a passeggeri
136 e avventori che si verificano sulle navi, nelle locande o nelle stazioni per il
cambio dei cavalli, azione penale in factum e in duplum.
Estinzione delle obbligazioni: ipso iure o ope exceptionis, con la compensazione
ope iudicis.
Solutio: adempimento, dalla prima età preclassica estingue le obbl ipso iure.
Compiuta dal debitore o dal terzo nei confronti del creditore. Comporta
l’adempimento per intero della prestazione (salvo che il creditore accetti un
adempimento parziale o che il debitore goda del beneficium competentiae in virtù
di una taxatio nella condemnatio formulare).
Se il debitore è tenuto verso lo stesso creditore per più debiti omogenei e non si
precisava per quale debito si compisse la solutio, il pagamento si imputava: al
debito scaduto, a quello più gravoso per il debitore, a quello più antico; se non
ricorre nessuna di queste circostanza, il pagamento è imputato proporzionalmente
a tutti i debiti.
Datio in solutum: il debitore può compiere una prestazione diversa solo con il
consenso del creditore, sempre nei tempi e luogo indicati nell’atto costitutivo, se
non risulta il luogo dall’atto la prestazione va compiuta al domicilio del debitore.
Remissione del debito: atto col quale il creditore rinunzia ad esigere il proprio
credito.
Solutio per aes et libram: dinanzi a 5 cives puberi e a un libripens, presente il
creditore, il debitore dichiara solennemente di liberare se stesso dal potere del
creditore. È necessaria per la liberazione dei nexi dal potere del creditore, per lo
scioglimento del vincolo a carico del condannato in un giudizio privato e per
l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie da legato per damnationem. Effetto
estintivo ipso iure, riconosciuto a prescindere dall’adempimento imaginaria
solutio. Scompare in età postclassica.
Acceptilatio: atto simmetrico e contrario rispetto alla stipulatio (Hai ricevuto quel
che ti ho promesso? Sì) l’obbligazione si estingue verbis e ipso iure. Si
estinguono mediante acceptilatio solo le obbl nate verbis. Gaio definisce
l’acceptilatio imaginaria solutio, la quale produce i suoi effetti indipendentemente
dalla causa - negozio astratto.
Pactum de non petendo: il creditore può rimettere il debito impegnandosi con
semplice patto a non pretendere l’adempimento della prestazione, con efficacia
propria dei nuda pacta. Estingue ipso iure le obbligazioni perseguibili con le azioni
penali furti e iniuriarum.
Transazione: è una specifica causa di negozi astratti e una particolare applicazione
del pactum de non petendo. Presuppone una lite in corso tra le parti e queste, per
mettere fine alla lite pattuiscono reciproche attribuzioni (tramite stipulatio, la
transactio ne è la causa) e rinunzie (pactum transactionis, opponibile mediante
exceptio).
Nel tardo diritto romano per l’attuazione si diede alla parte interessata l’actio
praescriptis verbis contratto innominato.
Novazione: sostituzione di un’obbligazione con un’altra per cui la prima si
estingue ipso iure e al suo posto sorge la nuova. Si verifica per effetto di una
stipulatio che, avendo ad oggetto la stessa prestazione, fa espresso riferimento al
rapporto obbligatorio che con essa si vuole estinguere si estinguono anche
eventuali garanzie personali e reali e si interrompe il corso di eventuali interessi.
Requisiti:
137Idem debitum
138Aliquid novi: la nuova obbligazione deve presentare qualcosa di nuovo rispetto
alla vecchia
139Animus novandi: intenzione delle parti di procedere a novazione
Giustiniano ammette che la novazione possa aver luogo a prescindere dal requisito
dell’idem debitum.
Stipulatio Aquiliana: novazione oggettiva, in un’unica stipulatio si deduce in
maniera generica il corrispettivo pecuniario di ogni debito del promittente verso lo
stipulante in modo che, compiuta la stipulatio, il promittente fosse tenuto verso lo
stipulante ad una sola prestazione.
Delegatio promittendi: l’elemento nuovo nella novazione soggettiva è la persona
del creditore o del debitore in seguito a un’autorizzazione unilaterale e informale.
D.p. attiva: il debitore (delegato) si impegna con stipulatio con un terzo
(delegatario) in seguito all’invito del creditore (delegante).
D.p. passiva: un terzo (delegato) si impegna con stipulatio con il creditore
(delegatario) su invito del debitore (delegante).
Litis contestatio: nelle azioni civili in personam - effetto preclusivo ipso iure il
creditore non potrà più agire quindi il suo credito è estinto, se il giudice assolve il
convenuto debitore. Tuttavia il debitore rimane tenuto in forza di un vincolo di
natura processuale, il condemnari oportere, che si estingue solo con la sentenza di
condanna, dando luogo ad obligatio iudicati novazione sia per effetto della litis
contestatio, sia per effetto della sentenza di condanna.
Compensazione: se il creditore è anche debitore del proprio debitore, crediti e
debiti reciproci si estinguono nella misura in cui concorrono. Sino a Giustiniano
non esiste la compensazione “legale”.
Perché il giudice nei giudizi di buona fede possa procedere a compensazione si
richiede che i crediti siano ex eadem causa (dipendano dalla stessa causa, dallo
stesso rapporto), non occorre l’omogeneità dei crediti perché la condanna è sempre
espressa in denaro.
Gli argentarii disponevano di sicuri strumenti di riscontro contabile, devono agire
DESCRIZIONE APPUNTO
Riassunto per l'esame di Istituzioni di Diritto Romano, basato su appunti personali e studio autonomo del testo consigliato dal docente Istituzioni di Diritto Romano, Marrone. Tra i vari capitoli si potranno trovare i seguenti argomenti: Il diritto romano e le sue fonti, il processo, gli atti negoziali, le persone, le cose, le obbligazioni, le donazioni, le successioni mortis causa.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Milano Bicocca - Unimib o del prof Buzzacchi Chiara.
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