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GLI ATTI NEGOZIALI

Fatti, atti e negozi giuridici

La moderna dottrina giuridica fa ampio uso del concetto di "fatto giuridico", che si riferisce a qualsiasi evento, volontario o

involontario, che produce effetti giuridici. Questi effetti possono dar luogo alla nascita, modificazione o estinzione di situazioni

giuridiche. I fatti giuridici sono un concetto ampio che include una vasta gamma di fenomeni: contratti, testamenti, nascita e

morte, decorso del tempo, atti illeciti e altro.

La dottrina distingue tra fatti giuridici involontari e volontari.

-​ I fatti involontari sono eventi naturali che si verificano indipendentemente dalla volontà umana, come le calamità

naturali o la morte, che nel diritto privato è trattata come un fatto giuridico involontario.

-​ I fatti volontari, invece, sono azioni umane che hanno rilevanza giuridica. Questi fatti sono anche detti atti giuridici e si

suddividono in atti leciti, consentiti dall'ordinamento giuridico, e atti illeciti, vietati.

All'interno degli atti giuridici leciti, uno degli ambiti più rilevanti riguarda i "negozi giuridici". I negozi giuridici sono

manifestazioni di volontà da parte dei privati che mirano a produrre effetti giuridici come l'acquisto, la perdita o la modifica di

situazioni giuridiche soggettive, in particolare diritti soggettivi.

Gli atti illeciti

Tra i fatti giuridici si annoverano pure gli atti illeciti, fatti giuridici volontari vietati dall'ordinamento giuridico. L'effetto giuridico

collegato al compimento di un atto illecito è l'applicazione di una sanzione a carico dell'autore. L'atto in sé è voluto, le

conseguenze giuridiche no. Negozi giuridici

Anche i negozi giuridici sono fatti giuridici volontari. Ma sono atti leciti, consentiti dall'ordinamento giuridico, e gli effetti che vi

sono collegati, sono gli stessi voluti dall'autore dell'atto.

Il più importante atto lecito è il negozio giuridico.

Il negozio giuridico è (1) una manifestazione di volontà (2) diretta alla produzione di effetti giuridici (atto giuridico), (3)

liberamente determinabili dalle parti, (4) e riconosciuti dall’ordinamento.

(1)​ Serve che l’atto sia volontario,

(2)​ Bisogna che chi esprime la volontà abbia un’intenzione di produrre effetti giuridici,

(3)​ Gli effetti giuridici che la parte con cui ha espresso la volontà sono liberamente determinabili dalle parti, attraverso

l’autonomia delle parti (decisione di quale tipo di effetto giuridico si vuole produrre), (si decide se comprare o prendere

in affitto una casa),

(4)​ C’è un confine a questa libertà delle parti, questi limiti sono rappresentati dal fatto che gli effetti giuridici devono essere

riconosciuti / regolamentati dall’ordinamento giuridico e garantiti dall’ordinamento stesso.

Tipicità

Nelle fonti romane, pur in assenza di una nozione formale del negozio giuridico, vi sono numerosi atti e comportamenti volontari

che ben si adattano allo schema del 'negozio giuridico'. Tuttavia, non si attribuivano effetti giuridici a qualsiasi atto lecito che

corrispondesse a tale schema. Infatti, anche per quanto riguarda le actiones, il criterio che emerge è quello della tipicità. Secondo

il diritto romano, effetti giuridici venivano riconosciuti solo a determinati negozi giuridici, a determinati tipi negoziali, che erano

singolarmente individuati e in numero definito, ciascuno con una propria struttura e un regime specifico. 58

Elementi

Nella struttura dei negozi giuridici si distinguono tre categorie di elementi: essenziali, naturali e accidentali.

-​ Gli elementi essenziali (essentialia negotii) sono gli elementi strutturali fondamentali del negozio giuridico. In ogni

negozio è essenziale la manifestazione di volontà, che deve provenire da soggetti capaci di agire e legittimati a compiere

il negozio. La capacità di agire corrisponde alla capacità intellettuale, mentre la legittimazione negoziale riguarda

l'idoneità a porre in essere un negozio in relazione agli effetti che esso è destinato a produrre. Per esempio, il proprietario

di un bene è legittimato a compiere un negozio di trasferimento di proprietà. Alcuni elementi sono essenziali solo per

determinati tipi di negozi, come nel caso dei negozi formali, dove è necessaria una forma determinata, o dei negozi

causali, dove l'esistenza della causa è essenziale. Esistono anche elementi essenziali specifici di singoli tipi negoziali,

come il prezzo nella compravendita.

-​ Gli elementi naturali (naturalia negotii) sono quegli elementi che, pur nel silenzio delle parti, conseguono

automaticamente al tipo di negozio. Le parti possono escluderli tramite un patto contrario. Un esempio di elemento

naturale è la responsabilità per evizione nella compravendita, che, a partire dalla tarda età classica, veniva considerata

un elemento naturale del negozio, ma poteva essere esclusa da un accordo esplicito.

-​ Gli elementi accidentali (accidentalia negotii) sono clausole non essenziali che non appartengono ai singoli tipi

negoziali, ma che le parti possono decidere di inserire se lo desiderano. Tra questi ci sono la condizione, il termine e il

modus.

Gli elementi essenziali

1.​ Manifestazione di volontà, è l’espressione da parte dei soggetti che pongono in essere il negozio giuridico, di ciò che

vogliono porre in essere. Quale si vuole che sia la nuova realtà che nel mondo del diritto vogliono far venire in essere.

Possono essere:

-​ Dichiarazioni negoziali, la parte dichiara ciò che vuole ottenere;

-​ Comportamenti negoziali non dichiarativi, la parte si comporta in modo tale che si capisca la propria volontà.

A loro volta, i comportamenti negoziali non dichiarativi possono essere:

-​ Comportamenti concludenti, ossia comportamenti che per il fatto di tenere quello stesso

comportamento, dimostra la volontà negoziale. (Es: gestione degli affari altrui, il vicino di casa,

mentre sono via, senza che io gli dica nulla, chiama i pompieri, riordina le cose bagnate e fa riparare

la porta. Il vicino si aspetta che si rimborsino spese/risarcimento danni, e il diritto lo riconosce).

-​ Negozi di attuazione, ossia negozi che manifestano la volontà, attraverso i quali il soggetto che li mette

in essere manifesta la volontà con il proprio comportamento, ma attua contemporaneamente il

regolamento di interessi sottostante. (Es: occupazione, terreno di nessuno, ci si installa sul terreno,

modo di occupazione della proprietà che non sia di nessuno, a titolo originario. Rispetto al semplice

comportamento concludente, dove c'era solo la manifestazione di volontà, qui si hanno due elementi,

da un lato la manifestazione di volontà, dall’altro nel farlo si ha automaticamente realizzato gli

interessi sottostanti, gli interessi a cui era diretta la manifestazione di volontà).

2.​ Presenza di soggetti che pongono in essere la manifestazione di volontà, i quali devono avere dei requisiti:

-​ Capacita d’agire per quel diritto;

-​ Legittimazione a compiere il negozio giuridico (chi manifesta quella volontà deve essere soggetto legittimato a

farlo, in parte coincide con la capacita d’agire, ma non è detto, perché può essere legittimato un soggetto terzo,

come il curatore).

In relazione ai soggetti che stanno in un negozio giuridico, il diritto fa una distinzione tra:

-​ Negozi giuridici unilaterali, ossia quando nel negozio giuridico vi è la manifestazione di volontà di una sola

parte. (Es: testamento, donazione).

-​ Negozi giuridici bilaterali/plurilaterali, ossia quando nel negozio giuridico vi sono manifestazioni di volontà da

più parti. (Es: contratto, il cuore del contratto è l’accordo tra le parti). 59

3.​ Forma, la forma è il modo con cui le manifestazioni di volontà negoziale si presentano nella realtà esterna. Ogni

negozio ha una forma, perché se la manifestazione di volontà non si esprimesse in nessuna forma, non si avrebbe nessuna

manifestazione di volontà. Il negozio giuridico si distingue in:

-​ Negozi formali, il negozio ha una forma precisa e univoca, non può che essere quella, altrimenti quel negozio

non esiste. Sono negozi per la cui sussistenza è richiesta una forma specifica. (Es: la sponsio e la stipulatio sono

negozi solenni, ossia la forma è prescritta in modo univoco, forma verbale).

-​ Negozi non formali, il negozio giuridico, pur trovando inevitabilmente una forma, questa forma non è

individuato in maniera univoca, può avere una modalità di manifestazione della volontà differenti (Es:

compravendita consensuale, basta il nudo accordo tra le parti).

I negozi formali si distinguono per la necessità di rispettare una specifica forma affinché siano validi ed esistenti. Questo

tipo di forma è chiamata forma ad substantiam e costituisce un elemento essenziale per la validità del negozio giuridico:

senza di essa, l'atto non ha efficacia legale e viene considerato nullo.

Diversa è la forma ad probationem, che non condiziona l’esistenza del negozio, ma serve unicamente a fornire prova

della sua sussistenza. La forma ad probationem viene applicata in determinati casi, in cui una forma specifica

(solitamente scritta) è richiesta per dimostrare l'esistenza del negozio in sede giudiziale o a fini probatori. In altre parole,

la mancanza della forma ad probationem non rende il negozio giuridico nullo, ma può creare difficoltà nel fornire

evidenza della sua esistenza e validità in un contesto legale.

4.​ Contenuto, il contenuto di un negozio giuridico è la disciplina che le parti intendono dare alla propria, e semmai altrui,

sfera di interessi. È l’espressione tipica dell’autonomia negoziale, che differisce da ordinamento a ordinamento. Si

distingue tra:

-​ Sistemi negoziali tipici, sono sistemi che prevedono una serie di possibili discipline di interessi tra le parti;

-​ Sistemi negoziali atipici, sono sistemi che prevedono la possibilità di creare anche da parte dei privati, contenuti

negoziali non previsti dall’ordinamento.

Solo a livello teorico si può configurare un sistema prettamente tipico / atipico. Perché il negozio giuridico sia lecito, il

contenuto sia possibile (Es di contenuto impossibile: con il proprio patrimonio si compra una galassia), determinato (se

non è determinato non è individuabile il negozio giuridico che si vuole porre in essere), lecito (se il contenuto fosse

illecito, non produrrebbe un negozio giuridico valido ma un atto illecito. Es: compravendita dei servizi di una prostituta).

5.​ La causa, la causa è la funzione economico sociale che caratterizza un certo tipo di negozio. (Es: la causa di tutte le

compravendite, lo scambio di un bene contro un pre

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
149 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiarikiki di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Biscotti Barbara.