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La CSM ha la competenza su tutta la vita lavorativa del
magistrato, serve un soggetto terzo che li controlli per evitare
che vadano alla deriva perciò mettono il Parlamento a
controllarli, dandogli una forza inferiore ( un terzo) perché
rischierebbero di prendere il potere politico. La magistratura
autogovernandosi deve essere responsabile.
Questi soggetti tecnici non possono però svolgere ne attività
professionale ne politica ( non possono esserci ne parlamentari
ne consiglieri) perché la politica non deve entrare nel CSM e
per questo ci devono essere soggetti tecnici con sensibilità
politica che pongono freno a eventuale deriva nel
funzionamento del’ autogoverno della magistratura.
La posizione di bilanciamento la troviamo nell’ individuazione
del vice presidente eletto dal Parlamento: questo perché
quando fu fatta la costituzione Si voleva dare l’ imparzialità
perché il presidente non può presiedere sempre alle sedute
della magistratura e se non c’ è lui, presiede il vice.
La costituzione, ci dice che la maggioranza decisionale è data
dalla magistratura ma la gestione dell’ attività è data da un
soggetto che non è magistrato, è un politico! All’ interno di
questo sistema ci sono altre due garanzie: durata in carica di
4 anni e non immediata rieleggibilità ( la mia elezione sarà
indipendente da eventuali pressioni esterne perché nello
svolgimento della funzione non posso cercare il consenso della
mia direzione. Quello che faccio come consigliere non lo faccio
per un tornaconto personale ma questo serve per garantire
imparzialità dell’ operato)
CSM: garantisce indipendenza della magistratura e evita una
irresponsabilità della stessa.
Ministro giustizia: altro elemento di vertice dell’
amministrazione della giustizia, egli non entra nel
funzionamento della magistratura ma nel funzionamento delle
strutture amministrative necessarie alle derogazioni. La
deroga sta nel potere di iniziativa dell’ azione disciplinare. Il
ministro della giustizia ha l’ iniziativa dell’ azione disciplinare!
Ha facoltà di promuoverla ed è una sua prerogativa.
Ha potere di iniziare il procedimento disciplinare avviato come
istanza che sarà comunque un procedimento che si svolge nel
CSM con le garanzie di difesa dei magistrati sottoposti al
procedimento. Questo per evitare che i magistrati possano
sentirsi vulnerabili da parte di un organo esecutivo o di un
rappresentante e anche per evitare l’irresponsabilità possa
essere fatta da soggetti alla magistratura.
Come abbiamo visto dunque, possiamo notare che c’ è un
continuo controllo tra i poteri dello stato che esercitano
reciprocamente tra di loro.
Sistema delle fonti del diritto:
Sono quelle “cose” da cui si origina il diritto, cioè regole di
condotta caratterizzate dalla coattività ( vengono esercitate
coattivamente, è prevista sanzione se non rispettate).
Le “cose”da cui nascono le regole di condotta possono essere
atti o meglio consuetudini costituzionali che si ritiene di
dover seguire. Le consuetudini sono regole di condotta ma
orali, quindi sono atti o fatti. Dietro atti e fatti c’ è l’
elemento di manifestazione di una volontà, con l’ atto esprimo
la mia volontà manifestando che voglio creare quella regola
del diritto. Con la consuetudine è difficile perché c’e
ripetizione del comportamento accompagnata dalla volontà
che quella condotta sia voluta.
Le fonti del diritto: definizione: la fonte del diritto è
manifestazione di volontà da cui nasce la regola di condotta ed
è fonte del diritto la legge e la singola disposizione normativa e
da cui nasce la regola. La fonte è l’ oggetto esteriore e il
contenuto formato da essa.
Da queste articolazioni si fanno distinzioni:
fonti che possono essere atto o fatto; possono essere portate
non solo da atti/ documenti ma create anche da fatti. La
distinzione tra atto e fatto assume rilievo all’ interno di un
ordinamento. Noi parliamo dell’ ordinamento giuridico e quindi
delle fonti del diritto in Italia che possono essere create da atti
o fatti.
In realtà il concetto di atto dipende dall’ ordinamento
giuridico, atto è ciò che l’ ordinamento riconosce come
tale ovvero il risultato di una determinata procedura che arriva
da un determinato soggetto.
Es. Nella nostra costituzione La legge è prodotta dal
parlamento sulla base di una certa procedura e tutte le altre
manifestazioni di volontà del parlamento non sono atti
legislativi.
Fatto quindi è tutto il resto, ciò che non è disciplinato dall’
ordinamento.
La differenza è data da intermezzo dell’ordinamento, tal per
cui se io non rispetto le condizioni dell’ ordinamento quell’ atto
non è valido. Siamo al di fuori della giurisdizione dell’
ordinamento, non ci sono procedure ma la fonte del fatto si
afferma per quello che è, indipendente dal soggetto e dalla
procedura.
Le fonti fatto: consuetudine, regole non disciplinate dal
nostro ordinamento di cui esso non dice nulla e vengono
assunte così come sono dal nostro ordinamento.
Che il fatto sia proceduralizzato in altri ordinamenti, da noi non
si applicano comunque.
Le fonti atto sono regole di condotta frutto di un processo
tipizzato, adottata da soggetti tassativamente individuati dal
nostro ordinamento e su cui gli organi del nostro sistema sono
chiamati su un attività di controllo, le fonti atto sono regole che
si affermano e si riconoscono nel nostro sistema
indipendentemente dal soggetto, procedura, controlli che
possono essere operati. Si impongono perché il nostro
ordinamento le ingloba e compie un attività di rinvio. Un altra
differenza é tra le fonti di produzione del diritto e sulla
produzione del diritto: di produzione è quella sorgente che
regola il diritto, sulla produzione è la sorgente da cui origina
una regola che fa nascere il diritto.
La fonte di produzione del diritto ha per oggetto una
procedura che bisogna seguire perché ci possa essere la
produzione di altre regole, sulla produzione invece è essa
stessa una fonte del diritto ma è una regola di condotta con
contenuto particolare ossia procedurale/ strumentale a far sì
che possano essere emanate altre regole di condotta. Nello
stesso Atto posso avere le fonti di produzione e sulla
produzione!
Altra distinzione è quella tra le fonti di produzione del diritto
e quelle di cognizione del diritto:
la fonte di cognizione permette di conoscere la regola di
condotta ( sulla Gazzetta ufficiale) e la pubblicazione su di essa
permette alle persone di conoscere la legge ma solo sulla
L’ ignoranza della legge non
gazzetta perché è fonte ufficiale.
scusa nessuno ma solo se viene resa conoscibile sulla
Gazzetta. Le opere editoriali private non hanno questa
funzione. L’ unico strumento di conoscenza del diritto è
la Gazzetta ma questa non è una fonte del diritto ma una
fonte di cognizione del diritto ed è un supporto materiale che
serve per rendere conoscibile la regola di condotta al popolo.
Ma non è davvero una regola di condotta quella che è
approvata dal soggetto che l’ ordinamento riconosce come
competente: la fonte del diritto é la legge approvata dalla due
camere con testo identico e siglato dal presidente del consiglio
e dal capo dello stato con sigillo e depositato negli albi ufficiali.
Questo è l’ atto approvato! La Gazzetta è un atto a cui si
riconosce la funzione di far conoscere il diritto ma non è essa
stessa il diritto.
Se io commetto un errore basandomi sul testo della Gazzetta,
in questo caso l’ errore è scusato perché è l’ ordinamento che
mi dice di tenere fede a quello pubblicato ma se non è la
manifestazione della volontà del diritto delle camere allora non
è legge da rispettare.
Criteri di vigenza delle fonti:
Le norme fanno parte di un complesso organico, sono
sempre inserite in un tema.
Per capire come funziona l’ ordinamento giuridico bisogna
capire come interagiscono tra di loro le norme:
In questo possiamo avere dalla potenziale conflittualità che
può sorgere tra una o più norme, se io trovo una fonte non
compatibile con la prima ( che è identica o parzialmente
diversa) devo cercare di capire come le due fonti possano stare
in un complesso detto ordinamento giuridico. Si parla allora dei
criteri di vigenza delle fonti per capire come evitare i conflitti.
I criteri sono molteplici: lex posterior
. Il primo è criterio cronologico, corrisponde alla
abrogar legit anterior: criterio della abrogazione; legato al
tema della successione delle leggi nel tempo.
L’ ordinamento giuridico nasce nel 1947 e arriva fino al 2016,
ma lo Statuto Albertino nasce dall’ ordinamento giuridico
precedente. Al tempo si voleva creare con questo nuovo
ordinamento una vera comunità politica.
Come viene regolata la vita di una comunità politica?
Adottando delle leggi sin da subito, quindi le leggi di allora
possono essere conflittuali con quelle di adesso o quelle prima.
Queste norme, tra di loro come si rapportano? L’ istituto
la legge posteriore abroga le leggi
della abrogazione dice che
anteriori, cioè devo seguire l’ ultima legge promulgata.
Il tema della successione delle leggi è un tema delicato!
Legato al principio dell’ inesauribilità delle fonti: Il
parlamento può volere o disvolere qualcosa nella sua sovranità
ed è un tema legato alla sovranità della valenza e del popolo.
Questo tema è legato alla sovranità del popolo e del
parlamento ed è dato in termini generali ed astratti. Il popolo
ha sempre il diritto di rivedere e riformare le leggi perché una
legge deve andare d’ accordo anche con le generazioni future.
Se applico la legge del 2016 infatti si presume che sia quella la
soluzione che meglio risponde alle esigenze della comunità
politica attuale.
Nella nostra costituzione abbiamo un unico limite alla libertà
di azione del Parlamento che è l’ art. 139; la forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
Tutte le leggi sono modificate successivamente secondo le
fonti normative del diritto.
Cosa comporta l’ abrogazione? Non l’ annullamento della
legge precedente ma la circoscrizione