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Estratto del documento

La CSM ha la competenza su tutta la vita lavorativa del

magistrato, serve un soggetto terzo che li controlli per evitare

che vadano alla deriva perciò mettono il Parlamento a

controllarli, dandogli una forza inferiore ( un terzo) perché

rischierebbero di prendere il potere politico. La magistratura

autogovernandosi deve essere responsabile.

Questi soggetti tecnici non possono però svolgere ne attività

professionale ne politica ( non possono esserci ne parlamentari

ne consiglieri) perché la politica non deve entrare nel CSM e

per questo ci devono essere soggetti tecnici con sensibilità

politica che pongono freno a eventuale deriva nel

funzionamento del’ autogoverno della magistratura.

La posizione di bilanciamento la troviamo nell’ individuazione

del vice presidente eletto dal Parlamento: questo perché

quando fu fatta la costituzione Si voleva dare l’ imparzialità

perché il presidente non può presiedere sempre alle sedute

della magistratura e se non c’ è lui, presiede il vice.

La costituzione, ci dice che la maggioranza decisionale è data

dalla magistratura ma la gestione dell’ attività è data da un

soggetto che non è magistrato, è un politico! All’ interno di

questo sistema ci sono altre due garanzie: durata in carica di

4 anni e non immediata rieleggibilità ( la mia elezione sarà

indipendente da eventuali pressioni esterne perché nello

svolgimento della funzione non posso cercare il consenso della

mia direzione. Quello che faccio come consigliere non lo faccio

per un tornaconto personale ma questo serve per garantire

imparzialità dell’ operato)

CSM: garantisce indipendenza della magistratura e evita una

irresponsabilità della stessa.

Ministro giustizia: altro elemento di vertice dell’

amministrazione della giustizia, egli non entra nel

funzionamento della magistratura ma nel funzionamento delle

strutture amministrative necessarie alle derogazioni. La

deroga sta nel potere di iniziativa dell’ azione disciplinare. Il

ministro della giustizia ha l’ iniziativa dell’ azione disciplinare!

Ha facoltà di promuoverla ed è una sua prerogativa.

Ha potere di iniziare il procedimento disciplinare avviato come

istanza che sarà comunque un procedimento che si svolge nel

CSM con le garanzie di difesa dei magistrati sottoposti al

procedimento. Questo per evitare che i magistrati possano

sentirsi vulnerabili da parte di un organo esecutivo o di un

rappresentante e anche per evitare l’irresponsabilità possa

essere fatta da soggetti alla magistratura.

Come abbiamo visto dunque, possiamo notare che c’ è un

continuo controllo tra i poteri dello stato che esercitano

reciprocamente tra di loro.

Sistema delle fonti del diritto:

Sono quelle “cose” da cui si origina il diritto, cioè regole di

condotta caratterizzate dalla coattività ( vengono esercitate

coattivamente, è prevista sanzione se non rispettate).

Le “cose”da cui nascono le regole di condotta possono essere

atti o meglio consuetudini costituzionali che si ritiene di

dover seguire. Le consuetudini sono regole di condotta ma

orali, quindi sono atti o fatti. Dietro atti e fatti c’ è l’

elemento di manifestazione di una volontà, con l’ atto esprimo

la mia volontà manifestando che voglio creare quella regola

del diritto. Con la consuetudine è difficile perché c’e

ripetizione del comportamento accompagnata dalla volontà

che quella condotta sia voluta.

Le fonti del diritto: definizione: la fonte del diritto è

manifestazione di volontà da cui nasce la regola di condotta ed

è fonte del diritto la legge e la singola disposizione normativa e

da cui nasce la regola. La fonte è l’ oggetto esteriore e il

contenuto formato da essa.

Da queste articolazioni si fanno distinzioni:

fonti che possono essere atto o fatto; possono essere portate

non solo da atti/ documenti ma create anche da fatti. La

distinzione tra atto e fatto assume rilievo all’ interno di un

ordinamento. Noi parliamo dell’ ordinamento giuridico e quindi

delle fonti del diritto in Italia che possono essere create da atti

o fatti.

In realtà il concetto di atto dipende dall’ ordinamento

giuridico, atto è ciò che l’ ordinamento riconosce come

tale ovvero il risultato di una determinata procedura che arriva

da un determinato soggetto.

Es. Nella nostra costituzione La legge è prodotta dal

parlamento sulla base di una certa procedura e tutte le altre

manifestazioni di volontà del parlamento non sono atti

legislativi.

Fatto quindi è tutto il resto, ciò che non è disciplinato dall’

ordinamento.

La differenza è data da intermezzo dell’ordinamento, tal per

cui se io non rispetto le condizioni dell’ ordinamento quell’ atto

non è valido. Siamo al di fuori della giurisdizione dell’

ordinamento, non ci sono procedure ma la fonte del fatto si

afferma per quello che è, indipendente dal soggetto e dalla

procedura.

Le fonti fatto: consuetudine, regole non disciplinate dal

nostro ordinamento di cui esso non dice nulla e vengono

assunte così come sono dal nostro ordinamento.

Che il fatto sia proceduralizzato in altri ordinamenti, da noi non

si applicano comunque.

Le fonti atto sono regole di condotta frutto di un processo

tipizzato, adottata da soggetti tassativamente individuati dal

nostro ordinamento e su cui gli organi del nostro sistema sono

chiamati su un attività di controllo, le fonti atto sono regole che

si affermano e si riconoscono nel nostro sistema

indipendentemente dal soggetto, procedura, controlli che

possono essere operati. Si impongono perché il nostro

ordinamento le ingloba e compie un attività di rinvio. Un altra

differenza é tra le fonti di produzione del diritto e sulla

produzione del diritto: di produzione è quella sorgente che

regola il diritto, sulla produzione è la sorgente da cui origina

una regola che fa nascere il diritto.

La fonte di produzione del diritto ha per oggetto una

procedura che bisogna seguire perché ci possa essere la

produzione di altre regole, sulla produzione invece è essa

stessa una fonte del diritto ma è una regola di condotta con

contenuto particolare ossia procedurale/ strumentale a far sì

che possano essere emanate altre regole di condotta. Nello

stesso Atto posso avere le fonti di produzione e sulla

produzione!

Altra distinzione è quella tra le fonti di produzione del diritto

e quelle di cognizione del diritto:

la fonte di cognizione permette di conoscere la regola di

condotta ( sulla Gazzetta ufficiale) e la pubblicazione su di essa

permette alle persone di conoscere la legge ma solo sulla

L’ ignoranza della legge non

gazzetta perché è fonte ufficiale.

scusa nessuno ma solo se viene resa conoscibile sulla

Gazzetta. Le opere editoriali private non hanno questa

funzione. L’ unico strumento di conoscenza del diritto è

la Gazzetta ma questa non è una fonte del diritto ma una

fonte di cognizione del diritto ed è un supporto materiale che

serve per rendere conoscibile la regola di condotta al popolo.

Ma non è davvero una regola di condotta quella che è

approvata dal soggetto che l’ ordinamento riconosce come

competente: la fonte del diritto é la legge approvata dalla due

camere con testo identico e siglato dal presidente del consiglio

e dal capo dello stato con sigillo e depositato negli albi ufficiali.

Questo è l’ atto approvato! La Gazzetta è un atto a cui si

riconosce la funzione di far conoscere il diritto ma non è essa

stessa il diritto.

Se io commetto un errore basandomi sul testo della Gazzetta,

in questo caso l’ errore è scusato perché è l’ ordinamento che

mi dice di tenere fede a quello pubblicato ma se non è la

manifestazione della volontà del diritto delle camere allora non

è legge da rispettare.

Criteri di vigenza delle fonti:

Le norme fanno parte di un complesso organico, sono

sempre inserite in un tema.

Per capire come funziona l’ ordinamento giuridico bisogna

capire come interagiscono tra di loro le norme:

In questo possiamo avere dalla potenziale conflittualità che

può sorgere tra una o più norme, se io trovo una fonte non

compatibile con la prima ( che è identica o parzialmente

diversa) devo cercare di capire come le due fonti possano stare

in un complesso detto ordinamento giuridico. Si parla allora dei

criteri di vigenza delle fonti per capire come evitare i conflitti.

I criteri sono molteplici: lex posterior

. Il primo è criterio cronologico, corrisponde alla

abrogar legit anterior: criterio della abrogazione; legato al

tema della successione delle leggi nel tempo.

L’ ordinamento giuridico nasce nel 1947 e arriva fino al 2016,

ma lo Statuto Albertino nasce dall’ ordinamento giuridico

precedente. Al tempo si voleva creare con questo nuovo

ordinamento una vera comunità politica.

Come viene regolata la vita di una comunità politica?

Adottando delle leggi sin da subito, quindi le leggi di allora

possono essere conflittuali con quelle di adesso o quelle prima.

Queste norme, tra di loro come si rapportano? L’ istituto

la legge posteriore abroga le leggi

della abrogazione dice che

anteriori, cioè devo seguire l’ ultima legge promulgata.

Il tema della successione delle leggi è un tema delicato!

Legato al principio dell’ inesauribilità delle fonti: Il

parlamento può volere o disvolere qualcosa nella sua sovranità

ed è un tema legato alla sovranità della valenza e del popolo.

Questo tema è legato alla sovranità del popolo e del

parlamento ed è dato in termini generali ed astratti. Il popolo

ha sempre il diritto di rivedere e riformare le leggi perché una

legge deve andare d’ accordo anche con le generazioni future.

Se applico la legge del 2016 infatti si presume che sia quella la

soluzione che meglio risponde alle esigenze della comunità

politica attuale.

Nella nostra costituzione abbiamo un unico limite alla libertà

di azione del Parlamento che è l’ art. 139; la forma

repubblicana non può essere oggetto di revisione

costituzionale.

Tutte le leggi sono modificate successivamente secondo le

fonti normative del diritto.

Cosa comporta l’ abrogazione? Non l’ annullamento della

legge precedente ma la circoscrizione

Dettagli
A.A. 2017-2018
30 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fabianaangelini4 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Valle d'Aosta o del prof Tosi Dario Elia.