Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
I DIRITTI RELATIVI
I diritti relativi: altra grande categoria di diritti soggettivi (in cui rientrano soprattutto i diritti di
credito), che attribuiscono una pretesa tutelata in via diretta solo nei confronti di determinati
soggetti. È solo nei confronti di questo soggetto quindi che si avrà tutela diretta e specifica, per
reintegrare la posizione giuridica violata (es. con condanna a consegnare la cosa). La tutela verso i
35
terzi è solo indiretta, cioè se costoro hanno causato alterazioni delle condizioni esterne che
rendono impossibile la prestazione al debitore (es. il terzo ha ucciso una persona tenuta al
mantenimento dei figli. Loro, in quanto creditori danneggiati dall’illecito altrui, avranno diritto al
risarcimento dei danni).
Diritti di credito, obblighi, obbligazioni: nei diritti di credito la cosa messa maggiormente in risalto
è il rapporto giuridico, cioè la relazione fra due soggetti, creditore e debitore.
È poi importante una distinzione che riguarda il contenuto della prestazione e il tipo di rapporto
nel quale essa si inserisce: si parla di obbligazione quando la prestazione ha carattere
patrimoniale, si parla invece di obbligo quando manca tale carattere (es. obbligo di rispettare i
genitori).
CAPITOLO 21- IL RAPPORTO OBBLIGATORIO
Nozione di rapporto obbligatorio: consiste in un vincolo tra due soggetti in virtù del quale uno di
essi, detto debitore (che ha l’obbligazione), è tenuto a eseguire una specifica prestazione a favore
dell’altro, detto creditore. È quindi un rapporto giuridico caratterizzato dalla specularità tra la
situazione passiva e quella attiva che le è funzionale, cioè il creditore non può soddisfare
direttamente da sé l’interesse ma ha bisogno della cooperazione altrui (del debitore). La pretesa
come si è già visto non può essere avanzata verso chiunque, ma solo nei confronti di coloro che
per legge o per contratto hanno una specifica obbligazione in tal senso.
Fonti delle obbligazioni (art. 1173): fatti giuridici a cui la legge attribuisce idoneità a far sorgere un
rapporto obbligatorio, possono essere:
→
Il contratto accordo liberamente stipulato fra due o più persone. Figura atipica da cui
derivano obbligazioni in tutti i casi. È un atto riconducibile alla libera volontà degli
interessati; è la più importante fonte delle obbligazioni e dei vincoli che gravano sui privati,
ma non è più l’unica;
→
Il fatto illecito (es. ferimento anche non volontario di una persona) è anche questo una
figura atipica.
Ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento
→
giuridico sono figure diverse (art. 1173. Es. promessa unilaterale di pagare una somma
di denaro o aver ricevuto indebitamente una prestazione spettante ad altri). Sono
fattispecie tipiche, cioè idonee a generare obbligazioni solo nei casi determinati dalla legge.
Vincolatività e coercibilità: l’obbligazione appartiene alla categoria delle situazioni giuridiche
passive, si caratterizza quindi per la vincolatività (o obbligatorietà) del comportamento ma anche
per la coercibilità (che cambia a seconda del tipo di prestazione in obbligazione), cioè l’esecuzione
→
forzata che può essere: • esecuzione in forma specifica consente di ottenere coattivamente un
risultato in tutto corrispondente a quello dell’obbligazione, potrà essere
richiesta se è possibile a seconda della prestazione inadempiuta in
oggetto (es. per beni fungibili);
→
• esecuzione per equivalente si usa nei casi in cui non sia possibile
quella in forma specifica (es. perché si tratta di un fare infungibile oppure
perché l’adempimento non interessa più al creditore perché ha
provveduto in altro modo). Si realizza tramite la vendita forzata dei beni
36
del debitore e il soddisfacimento del creditore con il ricavato, in misura
equivalente alla prestazione non eseguita. È la forma più frequente di
esecuzione forzata.
Emerge quindi con l’esecuzione per equivalente un aspetto della vincolatività: la responsabilità
patrimoniale (art. 2740), per cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti
i suoi beni, presenti e futuri, il patrimonio del debitore è cioè garanzia per il creditore.
CAPITOLO 22- OGGETTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
La prestazione: l’oggetto del rapporto obbligatorio è costituito dalla prestazione del debitore (art.
1174), cioè il comportamento a cui il debitore è tenuto e più precisamente l’attività che egli è
obbligato a svolgere (es. curare un malato) oppure il risultato che è tenuto a conseguire per
soddisfare l’interesse del creditore (es. trasportare la merce).
L’impostazione classica distingue invece la prestazione in:
→
- Dare cioè la consegna di un bene o il trasferimento di un diritto. È importante quindi la
distinzione tra obbligazioni generiche (il debitore deve consegnare una certa quantità di
cose appartenenti ad un genere, come una somma di denaro, o certi litri di benzina) e
obbligazioni specifiche (il debitore deve dare una cosa determinata, come un quadro
specifico, un certo appartamento);
→
- Fare cioè un’attività materiale o giuridica. È importante quindi la distinzione tra
obbligazioni di mezzi (corrisponde alla definizione di prestazioni di attività vista prima) e
obbligazioni di risultato (corrisponde alla definizione di prestazioni di risultato). Un’altra
distinzione può essere fatta tra prestazioni fungibili nelle quali è indifferente che sia ad
adempiere il debitore o un terzo (es. prestazioni in denaro) e le prestazioni infungibili nelle
quali deve adempiere il debitore personalmente perché hanno importanza delle sue
qualità personali (es. prestazione dell’artigiano). È compresa tra le obbligazioni di fare
anche l’obbligo di contrarre, cioè di stipulare un contratto (es. obbligazione che nasce dal
contratto preliminare);
→
- Non fare cioè un comportamento omissivo (es. non fare concorrenza).
Patrimonialità della prestazione e interesse del creditore: la patrimonialità è il carattere distintivo
della prestazione, che deve cioè essere suscettibile di valutazione economica (art. 1174). Basta per
questo che ci sia una soggettiva valutazione, in altre parole è sufficiente che le parti abbiano
considerato patrimoniale la prestazione. La patrimonialità è quindi considerata un segno di
riconoscibilità di una obbligazione in senso tecnico, ma non come requisito di giuridicità
dell’impegno. Il suo carattere giuridico oppure solo sociale si deduce dalla sua fonte (es. la legge o
la volontà privata).
La prestazione deve poi corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (art.
1174. Es. interesse soddisfatto da un concerto), se l’obbligazione non risponde ad un interesse
socialmente utile l’obbligazione è nulla.
Altri caratteri della prestazione: la prestazione deve essere:
→
- Possibile quando l’impiego della diligenza richiesta per legge o per contratto,
consentirebbe ad un qualsiasi debitore di adempiere. Non sono perciò impossibilità le
semplici difficoltà di esecuzione, né l’inidoneità o incapacità del singolo debitore 37
(soprattutto non costituisce impossibilità l’impotenza finanziaria, cioè la mancanza di
denaro anche se dovuta ad eventi straordinari ed inevitabili es. rapina);
→
- Lecita quando non va contro norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume;
→
- Determinata quando i suoi estremi sono fissati qualitativamente e quantitativamente.
Le obbligazioni pecuniarie: sono obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro (art.
1224). Hanno primaria importanza visto l’importanza del denaro. Il denaro infatti è il generale
mezzo di scambio per beni e servizi, è unità di misura per i valori di diversi beni o servizi e infine
costituisce riserva di liquidità, tutte queste funzioni sono collegate e interdipendenti tra loro. Il
denaro viene però sempre meno considerato come “cosa”, cioè un bene mobile (pezzi di metallo o
cartacei), ma prende sempre più importanza la sua funzione, tanto che si parla ormai di
astrattezza o smaterializzazione della moneta (infatti il denaro spesso non viene scambiato
materialmente tra debitore e creditore ma vengono fatti dei pagamenti contabili, es. accrediti
verso le banche).
Il codice civile stabilisce all'art. 1277 che i debiti pecuniari si estinguono seguendo quello che viene
definito tecnicamente principio nominalistico. Bisogna distinguere quindi tra:
→
Nominalismo valutario sancisce nella prima parte dell’art. 1277 che i debiti pecuniari si
estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento. Dal
1.1.2002 la lira è stata sostituita dall’euro come moneta avente corso legale nello Stato.
Questa sostituzione è stata retta dal principio di continuità per cui essa non modifica in
nessun modo il contenuto dei contratti e delle obbligazioni se non per l’automatica
conversione. →
Formalismo del rapporto obbligatorio sancito sempre nell’art. 1277 dispone la validità
del pagamento effettuato con moneta legale per il suo valore nominale (es. se il debito era
fissato a 1000€ il debitore si libera pagando 1000€, anche se nel frattempo la moneta si è
svalutata). Questa regola è derogabile dalle parti che possono decidere delle clausole per
rivalutare la somma dovuta, spesso ricorrono al saggio d’interesse variabile in relazione
all’andamento dell’inflazione. Questo principio, come si può capire, è oneroso per il
creditore, quindi ci sono stati diversi tentativi per diminuire l’importanza di questo
principio. Per esempio la distinzione fatta tra debito di valuta (obbligazione determinata fin
dall’inizio con una certa quantità di denaro) e debito di valore (obbligazione all’inizio è
determinata a un valore economico diverso dal denaro, la prestazione viene poi
quantificata in una somma di denaro che però non rappresenta l’oggetto proprio del
debito, ma soltanto un suo equivalente economico).
Interessi: obbligazione pecuniaria accessoria a un principale avente ad oggetto una somma di
denaro, sono cioè una somma ulteriore che si aggiunge al capitale, di cui segue le sorti, calcolata in
misura e in relazione al tempo. È tuttavia un’obbligazione distinta dalla pr