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Istituzioni di diritto privato

Il diritto deriva da un bisogno di convivenza tra soggetti, per questo vi è una necessità di fare delle leggi e che ci sia una società.

Norma e legge

La norma serve a regolare l'atteggiamento di persone appartenenti a un gruppo che ritiene giusto mantenere diversi canoni di comportamento. È un'abitudine, una consuetudine alla quale ci si deve attenere. Ne esistono 3 tipi: le norme giuridiche (regole del diritto), quelle sociali (regole della società) e quelle religiose (che vengono applicate all'interno della Chiesa).

La legge è invece un atto giuridico vero e proprio che si basa su regole comportamentali, è imposta dallo Stato e deve essere rispettata obbligatoriamente. Può essere costituita da più norme.

Ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico si distingue in sistema Civil law e sistema Common law, differenziati principalmente per il diverso modo di creare norme.

Civil law: le norme sono espressione delle leggi. È il modello di ordinamento giuridico sviluppatosi nell'Europa continentale a partire dal diritto romano-giustinianeo, si fonda essenzialmente su un ruolo importante del sistema di codici. La norma è contenuta esclusivamente nella legge, come in Italia.

Common law: con questo sistema, invece, la sentenza crea il diritto, cioè la regola dettata dal giudice in un caso concreto deve poi valere per tutte le successive controversie aventi lo stesso ambito, anche se con soggetti diversi. Quindi la norma creata dal giudice assume, per i giudici a cui verranno sottoposti casi analoghi, lo stesso valore di una norma generale ed astratta. Si dice quindi che si basa sul "precedente vincolante".

Capitolo 1 - Società e diritto

Essendo la relazionalità un carattere essenziale dell'uomo, per instaurare rapporti e creare quindi una qualsiasi organizzazione sociale, servono necessariamente delle regole. Il diritto è quindi l'insieme delle regole di condotta e di organizzazione di una collettività umana.

Regole sociali e regole giuridiche: non tutte le regole che rendono possibile una società sono regole giuridiche, molte fanno parte della religione, della morale o del buon costume, essendo quindi estranee al diritto. Ci sono comunque regole che sono precetti sia morali che giuridici (non rubare, non uccidere...), non essendoci però un rapporto costante e univoco tra norme giuridiche e le altre regole, nel tempo hanno assunto carattere giuridico solo quei comportamenti che in quello specifico periodo storico la società riteneva importanti.

La norma giuridica si distingue dalle altre regole perché:

  • C’è la presenza di una sanzione in caso di violazione, che sarà predeterminata e necessariamente irrogata (mentre per le altre regole nel caso di violazione ci può essere una sanzione, cioè una conseguenza negativa, ma non è certa e dipende da chi ci si relaziona).
  • Esistono organi che hanno il compito di applicare queste sanzioni.

Pluralità degli ordinamenti giuridici: è dovuta al fatto che la giuridicità delle norme è collegata all'esistenza di un gruppo sociale organizzato, quindi ci saranno per forza più ordinamenti giuridici tanti quanti sono i gruppi organizzati. Per questo ci sarà la disciplina italiana, ma anche europea, internazionale ecc. L’ordinamento statuale è però di solito in posizione di preminenza, l’art. 31 disp. prel. al c.c. (disposizioni preliminari o preleggi, cioè premesse al testo del codice civile) prevedeva che “le leggi e gli atti di uno stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente non possono avere effetto nel territorio dello stato, quando siano contrari all’ordine pubblico o al buon costume”, è stata di recente abrogata ma il relativo principio è da ritenersi ancora vigente.

Capitolo 2 – Fonti del diritto positivo

Il diritto positivo è l'insieme delle norme che compongono l'ordinamento giuridico di una collettività in un dato momento storico. Si dice positivo perché è posto da organi competenti. La norma è uno degli elementi base dell'ordinamento giuridico (una delle regole che lo compone). I caratteri tipici che la compongono sono:

  • La generalità è generale in quanto è rivolta a tutti, non a un singolo individuo, o almeno agli appartenenti a una determinata categoria (es. tutti gli studenti universitari).
  • L'astrattezza è astratta in quanto non è fatta per disciplinare uno specifico caso concreto ma tutti i rapporti e le situazioni che rientrano nel modello prefigurato (es. tutti i casi che rientrano nello schema della locazione).
  • L'imperatività è imperativa perché non dà un consiglio ma impone di attenersi a un certo comportamento, pena l’irrogazione di una sanzione (es. pagare una multa).

Questi caratteri sono tipici perché si riscontrano nella maggioranza delle norme e sono quindi elementi caratterizzanti delle norme stesse. I tre caratteri non sono quindi sempre necessari, ma un sistema giuridico con poche norme particolari (prive dei caratteri tipici) dà più garanzie perché non rischia di creare situazioni di privilegio per alcuni e discriminazione per altri.

Fonti del diritto: sono i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Ogni ordinamento ha le proprie regole che disciplinano tali fatti, cioè stabiliscono a quali organi è dato il potere di introdurre, modificare e abrogare le norme giuridiche. Nel nostro ordinamento le regole a riguardo sono dettate dalle preleggi (o disposizioni preliminari al c.c.) premesse al codice civile, con numerazione distinta da esso. Sono quindi fonti del diritto alcuni atti o fatti, rigorosamente individuati, che si distinguono in fonti scritte (leggi e regolamenti) e fonti non scritte (usi).

C’è da distinguere poi le fonti in fonti di produzione (atti e fatti giuridici da cui hanno origine o vengono modificate le norme giuridiche) e fonti di cognizione (i mezzi attraverso i quali è possibile conoscere le norme giuridiche).

Gerarchia delle fonti

Non tutte le fonti di produzione hanno la stessa efficacia e forza normativa, infatti alcune hanno prevalenza sulle altre. Su questo si basa il principio della gerarchia delle fonti, per la quale le norme di ciascuna fonte devono cedere di fronte a tutte quelle di grado superiore (quindi se avessero contenuto incompatibile con quelle superiori dovranno essere disapplicate). L'ordine delle fonti è indicato dall’art. 1 delle preleggi e sono:

  1. La Costituzione e le altre leggi costituzionali
  2. I regolamenti comunitari (Comunità Europea)
  3. Le leggi ordinarie (leggi in senso stretto)
  4. Decreti legge e decreti legislativi
  5. Leggi regionali
  6. I regolamenti governativi
  7. Gli usi

Costituzione

La Costituzione è una legge approvata da un organo legislativo, l’Assemblea costituente, ed entrata in vigore il 01/01/1948, che contiene le regole fondamentali dello Stato Italiano. In particolare, contiene i principi fondamentali di riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili della persona (libertà di pensiero, religione, uguaglianza formale e sostanziale ecc., sono i primi 12 articoli, immodificabili), diritti e doveri dei cittadini (rapporti civili, rapporti sociali ecc., che stanno nella prima parte) e infine le norme organizzative dei pubblici poteri (Parlamento, Governo, Magistratura, nella seconda parte).

Per la sua rilevanza centrale, la Costituzione è dotata di rigidità, cioè può essere abrogata o modificata solo da un’altra legge costituzionale approvata con particolari procedimenti con più garanzie rispetto alle leggi ordinarie. Ha una posizione di preminenza rispetto a tutte le altre disposizioni di fonte diversa, che devono quindi rispettarla, altrimenti saranno dichiarate costituzionalmente illegittime (il compito di giudicarle per dichiararle legittime o meno è affidato alla Corte costituzionale).

Regolamenti comunitari

I regolamenti comunitari sono atti normativi dell’Unione Europea che hanno efficacia nel territorio degli Stati membri e servono per una progressiva integrazione economica e politica. La loro efficacia è subordinata solo al rispetto dei diritti fondamentali della Costituzione, ma prevale su tutte le leggi ordinarie. Le direttive e le raccomandazioni, invece, non hanno efficacia normativa diretta e immediata, ma soprattutto le prime obbligano gli Stati ad adeguare la loro normativa interna per dare una progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali.

Leggi ordinarie

Le leggi ordinarie sono le fonti di diritto più numerose, sono atti normativi emanati dal Parlamento.

Decreti legge e decreti legislativi

Decreti legge e decreti legislativi sono equiparati alle leggi ordinarie. I decreti legge sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo, ma che, non avendo esso il potere legislativo, devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono. I decreti legislativi sono anch'essi emanati dal Governo, ma su delega del Parlamento, che gli conferisce potere legislativo su determinate materie tecniche (es. testi unici e i codici).

Leggi regionali

Le leggi regionali hanno un rapporto con la legge statale regolata dall'art. 118. Questa sancisce che lo Stato ha legislazione esclusiva di alcune materie (es. politica estera, immigrazione, forze armate ecc.), poi ci sono materie di legislazione concorrente dove lo Stato dà alle regioni solo le linee guida (es. istruzione, rapporti con l'estero, norme urbanistiche) e infine spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla potestà dello Stato, cioè ogni Regione può fare quindi come vuole.

Regolamenti

I regolamenti sono degli atti normativi emanati da autorità amministrative (che possono essere il Governo, i ministeri o gli enti comunali) per disciplinare singole materie. Dalla legge n.400 sono previsti i seguenti tipi di regolamenti: regolamenti esecutivi (disciplinano la pratica applicazione della legge, cioè le modalità di esecuzione e i concreti adempimenti, compete al Governo e ai singoli ministri), regolamenti integrativi (servono a completare la legge), regolamenti indipendenti o delegati (emanati in materie non disciplinate dalla legge, o meglio una legge viene appositamente abrogata per permettere al Governo di dettare un nuovo regolamento a riguardo) e i regolamenti organizzativi (sono emanati per esempio dai prefetti, dai consigli comunali e provinciali per organizzare il funzionamento degli uffici e l’esercizio delle proprie funzioni, ma sono impropriamente tra le fonti normative perché non hanno natura omogenea cioè non sono uguali per tutte le prefetture, i consigli comunali ecc.).

Usi

Gli usi o consuetudini sono norme o regole non scritte che nascono dalla costante osservanza, protratta nel tempo, di una certa condotta (art. 8). Perché si abbia un uso normativo occorrono due requisiti: uniforme ripetuta osservanza di un certo comportamento (requisito oggettivo) e la convinzione della obbligatorietà di quel comportamento in quanto conforme a una regola giuridica (requisito soggettivo o psicologico). Se manca uno di questi due requisiti si avrà solo un uso di fatto. Gli usi hanno scarso rilievo, stanno infatti in fondo alle fonti del diritto, perché non è facile accertarne l’esistenza e il contenuto, anche se per agevolazione sono state fatte delle raccolte ufficiali alla Camera di commercio che si presumono esistenti fino a prova contraria.

Dagli usi normativi bisogna distinguere gli usi negoziali (o “clausole d'uso”, art. 1340 c.c.) che si intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti, e possono derogare a norme dispositive di legge. Esistono poi anche gli usi interpretativi (art. 1368 c.c.) per cui le clausole ambigue si interpretano secondo gli usi del posto dove siamo.

Giurisprudenza

La giurisprudenza è comunemente intesa come l’attività di interpretazione e applicazione delle norme giuridiche, ed è fatta dai giudici. L’attività di interpretazione e chiarimento del sistema svolta dagli studiosi è invece propriamente detta dottrina. Queste due attività concorrono al medesimo risultato di chiarire il contenuto delle norme e quindi vengono chiamate globalmente giurisprudenza. La giurisprudenza pur non trovandosi tra le fonti del diritto (art. 1 disposizioni preliminari) non è senza rilievo, essa è infatti un vincolo di fatto (facendo prevedere future decisioni conformi degli altri giudici).

Capitolo 3 – Applicazione della legge

Applicazione della legge in generale: il capo II delle disposizioni preliminari al c.c. (art. 10 ss.) si occupa dell'applicazione della legge. Il procedimento di applicazione della legge consiste nell'individuare e assegnare ad un caso concreto la disciplina che gli compete, cioè si tratta di tradurre la previsione generale e astratta della norma giuridica in una norma concreta riferita al singolo caso. Questo compito è affidato alla magistratura. L'applicazione della legge è un procedimento formato da due momenti: l'individuazione della norma pertinente e la precisazione del suo significato tramite l'interpretazione. Si dice quindi che l'applicazione della legge consiste nella sussunzione di un caso concreto (sinistro stradale) in una fattispecie astratta (norme di legge che li regolano).

Interpretazione della legge: l'interpretazione è quindi fondamentale per l'applicazione della legge e può definirsi come l'attività che serve a chiarire il significato delle disposizioni normative. Essendo molte di esse scritte, l'interpretazione consisterà essenzialmente nel chiarire il senso delle parole, sciogliendo le ambiguità del testo linguistico, colmando le lacune del sistema e rimediando all'invecchiamento delle disposizioni.

L'art. 12 disp. prel. sancisce anzitutto, per l'interpretazione della legge, il criterio letterale cioè che alla legge non può essere assegnato altro senso se non il significato che le parole hanno nel linguaggio comune o tecnico. Sancisce inoltre che l'interpretazione deve essere globale (intendendo quindi le parole non come isolate ma connesse tra loro e con il contesto) e sistematica (cioè inserendo la norma nel sistema con cui bisogna coordinarla, preferendo nel dubbio il significato che la renda coerente con le altre fonti del diritto soprattutto con la Costituzione). Chi interpreta la norma deve anche considerare che il contenuto, pur rimanendo invariato, cambia di significato nel tempo per il sopravvenire di nuove disposizioni (interpretazione sistemica) e per cambiamenti della società e dei suoi valori.

L'art. 12 disp. prel. vincola inoltre al criterio funzionale, chi interpreta la norma deve rispettare le intenzioni del legislatore, cioè richiama alla ratio legis (avere riguardo per gli interessi e il fine che la norma intende tutelare) (es. il cartello "chiudere la porta" indica che chiunque passi deve richiudersi la porta alle spalle ma se entrassero due o più persone nello stesso momento non ci sarebbe bisogno che ognuno richiuda la porta al proprio passaggio ma basterebbe che lo facesse l'ultimo).

L'interpretazione delle norme pur essendo vincolate all'intenzione del legislatore il risultato dell'interpretazione può essere estensivo o restrittivo rispetto al senso letterale:

  • Interpretazione estensiva quando si fanno rientrare nella norma ipotesi non previste ma sicuramente coerenti con la ratio (es. per l'art 844 che parla di immissioni quando nominale propagazioni non fa riferimento specifico alle radiazioni ionizzanti ma è logico farcele rientrare).
  • Interpretazione restrittiva quando si escludono ipotesi che guardando il testo rientrerebbero nella previsione ma che in realtà esulano dalle intenzioni della norma (es. Art. 1191 che fa riferimento in generale a un incapace, ma in realtà è più logico riferirla solo all'incapace legale non anche a quello naturale).
  • Interpretazione dichiarativa quando si riconosce alla disposizione un significato esattamente corrispondente al suo tenore letterale.

Procedimento analogico: possono verificarsi però dei casi in cui la controversia non sia decisa con una precisa disposizione ma il giudice per la "completezza dell'ordinamento" deve comunque pronunciarsi. In questo caso allora si applicano le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis) oppure se rimane il dubbio si applicano i principi generali dell'ordinamento giuridico (analogia iuris). Facendo questo il giudice deve riconoscere delle analogie tra il caso regolato e quello privo di disciplina, ci deve essere somiglianza tra le diverse ipotesi e omogeneità fra gli interessi coinvolti cioè ci deve essere la stessa ratio (es. le mancanze nella disciplina delle "associazioni non riconosciute" vengono integrate con quelle riconosciute se ci sono stesse esigenze e interessi da tutelare). Il procedimento analogico è molto delicato perché un'ipotesi che presenta analogie con una norma, potrebbe essere stata appositamente non messa dal legislatore (es. estendere ai conviventi "more uxorio" (che significa come marito o moglie) le norme relative ai coniugi non sarebbe corretto anche se le analogie di comportamenti tra le due condizioni sono molte).

In ogni caso comunque per le norme penali e quelle eccezionali è esclusa l'applicazione in via analogica, le prime per le gravi sanzioni che comportano e le seconde per il loro carattere di deroga. Applicazione della legge nel tempo.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Andrea.DF di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Cristofari Riccardo.
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