Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 64
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 1 Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 61
1 su 64
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CAPITOLO 51: LE PROMESSE UNILATERALI

La promessa unilaterale, rivolta da un soggetto ad un altro per assicurare a quest’ultimo un certo

comportamento futuro del promittente, è sufficiente per far sorgere un vincolo giuridico a carico del

promittente, se la promessa è inserita in un contratto, a condizione che questo abbia una valida

causa. Infatti il nostro ordinamento esclude, in linea di principio, che una promessa unilaterale

produca effetti obbligatori, salvo che nei casi ammessi dalla legge. Le promesse unilaterali vincolanti

sono tipiche, in quanto, ove rientrino nei casi ammessi dalla legge, potranno al massimo far sorgere

un’obbligazione naturale.

Dalla promessa unilaterale occorre tenere distinta la promessa di pagamento, infatti con la prima il

promittente intende assumere un debito prima inesistente, mentre con quest’ultima il promittente

intende manifestare la consapevolezza di dover adempiere un debito che ritiene già esistente. Al

riconoscimento di debito l’art. 1998 c.c. equipara una promessa di pagamento in quanto è implicita,

nel concetto di pagamento, l’esistenza di un debito da assolvere. Naturalmente, ove il presunto

debitore intenda contestare il riconoscimento o la promessa di pagamento invocati contro di lui in

giudizio dal creditore, la situazione sarà più agevole se il riconoscimento o la promessa sono titolati,

ossia menzionano la causa o il titolo del debito. La situazione del supposto debitore, viceversa, sarà

più difficile ove il riconoscimento o la promessa siano astratti, ossia non menzionino la causa o la

fonte del debito riconosciuto. Ricognizione del debito e promessa di pagamento possono presentarsi

(a) in forma pura, per tale intendendosi la dichiarazione che ha ad oggetto solo ed esclusivamente

l’asseverazione di un debito (b) in forma titolata, per tale intendendosi la dichiarazione che ha ad

oggetto l’asseverazione di un debito accompagnata dalla relativa causa debendi.

Per promessa al pubblico si intende la promessa di una prestazione fatta a favore di chi si trovi in una

determinata situazione o compiuto una determinata azione. La promessa, proprio per il fatto che è

un contratto unilaterale, acquista efficacia vincolante non appena è resa pubblica (attraverso

televisione, giornali, radio) ed è revocabile solo per giusta causa. La revoca non ha effetto se la

situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l’azione è già stata compiuta. Se alla

51

promessa non è stato apposto un termine temporale, il vincolo di questa cessa qualora entro l’anno

dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento della

situazione prevista nella promessa. L’offerta al pubblico è una proposta di contratto che per divenire

vincolante richiede l’accettazione da parte dell’oblato, mentre la promessa al pubblico è vincolante

di per sé, indipendentemente da qualsiasi accettazione, appena viene resa pubblica.

I titoli di credito costituiscono una categoria ricavata per generalizzazione dall’esperienza di figure

antiche (cambiali o assegni), caratterizzate dal rilievo attribuito ad un documento contenente una

promessa unilaterale di pagamento o un ordine di pagamento di una somma di denaro. Nella

categoria confluiscono i titoli di Stato o del debito pubblico, le azioni e le obbligazioni emesse da

S.p.A. e l’emissione di titoli atipici. Nei titoli di credito il documento non costituisce soltanto una prova

del rapporto, in quanto esso è addirittura necessario per poter far valere il diritto documentato dal

titolo: il debitore o emittente non può pagare validamente a chi non gli esibisca il documento; e per

converso il portatore del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge, ha diritto alla

prestazione in esso indicata. Conseguentemente può essere legittimato a pretendere la prestazione

anche chi non sia titolare del diritto: difatti il debitore, che senza dolo o colpa grave adempia la

prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è titolare del diritto. Dai titoli

di credito vanno distinti i documenti di legittimazione e i titoli impropri. I primi servono alla

identificazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione. I secondi consentono il trasferimento del

diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione. Ma per entrambe queste figure non può

parlarsi di titoli di credito perché non si verifica il fenomeno della incorporazione del diritto nel

documento. Difatti, in caso di smarrimento di questo, proprio perché il titolo non ha carattere

costitutivo, il titolare potrà egualmente pretendere la prestazione dovutagli offrendo in altro modo

la prova della sua titolarità e non avrà bisogno di ricorrere alla procedura di ammortamento che è

invece necessaria per i titoli di credito.

Il requisito del possesso è indispensabile per l’esercizio del diritto in esso contenuto; in relazione ad

la

alcuni titoli di credito sono richiesti ulteriori requisiti [a] titoli al portatore consegna del titolo è

si

sufficiente ad attribuire il diritto alla prestazione [b] titoli all’ordine trasferiscono mediante la

il

consegna del titolo e la girata [c] titoli nominativi titolo è intestato a favore di una determinata

persona; inoltre questa intestazione è contenuta al tempo stesso nel registro dell’emittente, ossia

del debitore che ha emesso il titolo.

Per i titoli di massa (emessi in serie e non per operazioni individuali) la crescente rapidità della

circolazione mobiliare crea problemi per la necessità di un continuo maneggio di documenti di valore

rilevante, soggetti a rischi di furti, smarrimenti e distruzioni; da ciò è nata l’esigenza di sostituire ai

normali meccanismi di trasferimento cartolare, semplici operazioni di trasferimenti scritturali. Il

conseguimento di tale risultato è legato a due presupposti: la fungibilità dei titoli, che rende

irrilevante la consegna materiale del documento essendo sufficiente la registrazione contabile del

trasferimento; e l’accertamento della gestione nelle mani di un soggetto affidabile, che si incarica di

operare tutte le registrazioni di cui sia fatta legittima richiesta. Il processo di dematerializzazione può

svolgersi a due livelli. Il primo, di mero accertamento dei titoli coinvolti, comporta la conservazione

del documento, che viene però custodito presso un gestore senza più circolare fisicamente. Nel

secondo, invece, si realizza una dematerializzazione integrale, cosicché viene eliminato qualsiasi

certificato, sostituito per intero da una intestazione solo contabile da parte del gestore, che poi

provvede alla registrazione di ogni trasferimento sempre e soltanto in via scritturale. La

52

dematerializzazione integrale è stata resa obbligatoria per tutti i titoli negoziati o destinati alla

negoziazione su mercati regolamentati. Può poi attuarsi anche in via facoltativa.

I diritti incorporati nei titoli di credito possono consistere innanzitutto in crediti pecuniari; ma

possono anche esisterne altri, come i titoli rappresentativi. I titoli rappresentativi sono documenti

che incorporano il diritto alla consegna delle merci in esso specificate (es. fede di deposito, rilasciata

dai magazzini generali al depositante…). Questi titoli attribuiscono al possessore non solo il diritto ad

ottenere la consegna delle merci dall’emittente, ma pure il potere di disporne mediante

trasferimento del titolo. I titoli di partecipazione (es. azioni emesse da S.p.A.), invece, attribuiscono

al possessore, oltre al diritto di disposizione sul titolo stesso, anche i c.d. diritti corporativi o

associativi, vale a dire il diritto di riscuotere i dividendi, di prendere parte alle assemblee sociali, ecc.

ciò

Le caratteristiche dei titoli di credito sono: [a] la letteralità che in esso è scritto, che determina

la quantità, la qualità e le modalità del diritto attribuito al possessore legittimo del documento; la

letteralità serve a proteggere il terzo di buona fede che ha fatto affidamento sul tenore del

serve

documento [b] l’autonomia a tutelare l’affidamento del terzo a cui il diritto venga trasferito.

// I titoli astratti sono quelli nei quali il rapporto fondamentale non è enunciato nel titolo ed è

irrilevante nei confronti del terzo possessore in buona fede, il quale ha diritto alla prestazione anche

se il rapporto fondamentale non sussiste.

Le eccezioni opponibili dal debitore si distinguono in eccezioni reali (o assolute) che si possono

opporre a qualunque possessore; e eccezioni personali (o relative) che si possono opporre soltanto

la

ad un possessore determinato. Esempi di eccezioni reali sono [a] le eccezioni di forma legge

esige anche requisiti di forma affinché il documento possa considerarsi un titolo di credito [b] le

letteralità

eccezioni fondate sul contesto del titolo [c] le eccezioni di falsità della firma, di difetto di

capacità o di rappresentanza [d] la mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.

// Le eccezioni personali sono quelle che derivano da rapporti che non risultano dal titolo; esse sono

opponibili solo a colui con il quale il rapporto si è svolto; queste eccezioni personali si comunicano

solo quando il possessore medesimo abbia agito intenzionalmente a danno del debitore.

Con il procedimento di ammortamento si mira a distruggere l’efficacia del titolo smarrito o sottratto

o distrutto ed a procurare a chi ha perduto il possesso del titolo di un documento che di questo faccia

le veci (ricostituzione della legittimazione). A tal fine non basta la semplice denuncia, fatta dal

possessore del titolo al debitore, dell’avvenuto smarrimento o sottrazione, ma occorre presentare

un ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo dovrebbe essere pagato, indicando nel

ricorso i requisiti essenziali del titolo e i fatti che ne hanno provocato lo smarrimento, la distruzione

o la sottrazione. Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti

esposti dal ricorrente, pronunzia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo alla

scadenza o, ove si tratti di titolo già scaduto, dopo 30 gg. dalla data di pubblicazione del decreto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al

portatore: denunciando all’emittente lo smarrimento o la sottrazione e fornendone la prova, che lo

ha smarrito può ottenere la prestazione soltanto se nessuno si presenta a chiedere il pagamento

entro il termine stabilito dalla legge per la prescrizione.

CAPITOLO 52: LA CAMBIALE

La cambiale è un titolo di credito all’ordine. Si distinguono due figure di c

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
64 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andreamissa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Schiavone Giovanni.