Estratto del documento

Istituzioni di diritto privato

Capitolo 1: L'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è il complesso di regole ed istituzioni che deve disciplinare i rapporti tra le persone che compongono l'organizzazione. L'organizzazione, per essere tale, deve vantare tre condizioni: (1) coordinamento degli apporti individuali non lasciato al caso, ma regolato, (2) regole non applicate in maniera episodica, ma ben stabilite, (3) regole di condotta e di struttura devono essere osservate.

L'ordinamento giuridico, che è quindi il sistema di regole mediante la quale è organizzata una collettività, ha il fine di ordinare la realtà sociale. Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di originalità da parte di un’altra organizzazione. Per gli uomini la più importante forma di collettività è sempre stata la società politica, cioè rivolta alla soddisfazione del bisogno più importante e comune. Essa ha assunto diverse forme nella storia: tribù nomadi, polis, società feudale, comuni, … Oggi la più importante è lo Stato, che si identifica con una certa comunità di individui, stanziata in un certo territorio, sulla quale si dispiega la sovranità dello Stato.

Ciascuna delle regole che costituiscono l'ordinamento di una collettività si chiama norma (giuridica); essa deriva la propria forza dall'essere prevista da un atto dotato di autorità. I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti (il testo della norma è diverso dal precetto contenuto in essa). La legge è un documento normativo che contiene norme giuridiche. Il complesso di norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico rappresenta il diritto positivo di quella società. Il diritto naturale è invece talvolta inteso come matrice dei singoli diritti positivi, talvolta come valutazione critica dei corretti ordinamenti.

La parte della norma che descrive l'evento che intende regolare si definisce fattispecie. Il termine fattispecie deriva dal latino species facti; si parla di fattispecie astratta (complesso di fatti non realmente accaduti) e fattispecie concreta (complesso di fatti realmente accaduti). La struttura della norma giuridica è articolata nella previsione di una fattispecie astratta. Le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere suscettibili di attuazione forzata (coercizione) o perché sono comunque garantite dalla predisposizione di una conseguenza in danno del trasgressore, che viene chiamata sanzione.

Solitamente accanto a norme di condotta è prevista una reazione da far scattare in caso di trasgressione; ovviamente la difesa dell'ordinamento viene perseguita anche attraverso delle misure preventive, di vigilanza e di dissuasione. La sanzione può operare in modo diretto o indiretto. I caratteri essenziali della norma giuridica avente forza di legge sono: (1) la generalità (la legge non è solo per i singoli individui) e (2) l'astrattezza dei relativi precetti (la legge deve essere dettata per fattispecie astratte).

Importante è diventato il principio di eguaglianza, che ha due profili: (1) formale (siamo tutti uguali davanti alla legge) e (2) sostanziale (impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona). Il controllo di questo principio è affidato alla Corte Costituzionale. L'equità è stata definita come la giustizia del caso singolo. L'ordinamento giuridico sacrifica spesso la giustizia del caso singolo all'esigenza della certezza del diritto, in quanto ritiene pericoloso affidarsi alla valutazione soggettiva del giudice.

Capitolo 2: Il diritto privato e le sue fonti

Il diritto pubblico disciplina l'organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici, regolando inoltre la loro azione. Il diritto privato disciplina le relazioni tra individui (sia singoli che enti privati), non affidandone la cura agli organi pubblici. Le norme di diritto privato si dividono in:

  • Derogabili (o dispositive), cioè quelle norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra gli interessati.
  • Inderogabili (o cogenti), cioè quelle norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli.
  • Supplettive, cioè quelle norme che vengono applicate solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie.

La maggior parte delle norme di diritto privato sono derogabili. Per fonti legali di produzione delle norme si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre diritto. Queste fonti si possono dividere in materiali e formali; ogni ordinamento deve stabilire le norme sulla produzione giuridica (come va applicata). Quando si parla di un atto, rispetto a ciascuna fonte, bisogna distinguere: (a) l'autorità che lo emana, (b) procedimento formativo, (c) documento formativo, (d) precetti ricavabili.

In Italia la gerarchia delle fonti viene così ricostruita: (1) principi fondamentali, da cui discendono i diritti inviolabili, (2) disposizioni della Carta Costituzionale, (3) leggi statali ordinarie. La Costituzione non può essere modificata da nessuna legge ordinaria (che vengono inoltre sempre controllate dalla Corte Costituzionale, per evitare che non seguano i precetti della Costituzione). Le leggi statali ordinarie possono abrogare o modificare qualsiasi norma non avente valore di legge, mentre possono essere modificate solo da una norma successiva. I regolamenti, le norme corporative e gli usi sono tutti fonti secondarie del diritto.

La consuetudine avviene quando sono soddisfatte tre condizioni: (1) un certo tipo di regolamento sia generalmente e costantemente ripetuto per un tempo non breve, (2) il comportamento ripetuto sia giudicato come vincolante, (3) il comportamento venga ripetuto perché viene avvertito come vincolante. La consuetudine può essere secundum legem (in accordo con), praeter legem (al di là) e contra legem (contro).

Il termine “codice” indica una raccolta di materiali normativi; essi possono sempre essere modificati con leggi ordinarie successive. Il primo grande codice civile di diritto privato della storia è stato il Codice Civile dei Francesi.

Capitolo 3: L'efficacia temporale delle leggi

L'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi richiede: (a) approvazione da parte delle due camere, (b) promulgazione da parte del presidente, (c) pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, (d) decorso di un periodo di tempo. Vale il principio ignorantia iuris non excusat, con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria. Una disposizione di legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone che ne cessi l'efficacia; per l'abrogazione è necessario l'intervento di una nuova legge di pari valore gerarchico. L'abrogazione può essere espressa (la nuova legge lo dichiara ufficialmente) o tacita.

La deroga si ha quando una nuova legge sostituisce, ma solo per alcuni casi specifici, la disciplina prevista dalla norma precedente, che continua però ad essere applicabile in tutti gli altri casi. Un'altra tipologia di abrogazione avviene attraverso un referendum popolare, inoltre una norma può anche essere dichiarata incostituzionale e ciò annulla la sua disposizione, come se non fosse mai stata emanata. L'abrogazione di una norma che a sua volta aveva abrogato una norma precedente non fa rivivere quest'ultima, a meno che ciò non venga espressamente dichiarato.

L'articolo 11.1 stabilisce l'irretroattività della legge, essa infatti non ha valore per azioni che sono state compiute prima della promulgazione di essa. Ogni norma, a parte quelle di tipo penale (nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato), può essere retroattiva solamente in alcuni casi eccezionali (quindi di norma non lo sono). La successione tra leggi non è sempre agevole; in alcuni casi interviene il legislatore a regolare il passaggio tra la vecchia e quella nuova, attraverso delle disposizioni transitorie. La legge nuova non può colpire i diritti quesiti che, cioè, sono già entrati nel patrimonio di un soggetto. Inoltre non estende la sua efficacia ai fatti definitivamente perfezionati sotto il vigore della legge. Si parla invece di ultrattività della legge quando una disposizione stabilisce che atti compiuti nel vigore di una nuova normativa continuano ad essere regolati dalla legge precedente.

Capitolo 4: L'applicazione e l'interpretazione della legge

Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione, nella vita della collettività, di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato. È compito dello stato curare l'applicazione delle norme di diritto pubblico, mentre quella delle norme di diritto privato è lasciata al buon senso delle singole persone. La maggior parte delle liti quotidiane non arriva al giudice, o rimangono insolute o si risolvono attraverso: (a) rinuncia di uno dei due litiganti, (b) transazione, cioè un accordo con delle concessioni da entrambi, (c) compromesso. In caso contrario una delle due parti può sempre richiedere l'intervento di un giudice dello Stato.

L'interpretazione è l'attività tipica del giurista; interpretare significa attribuire un senso ed un significato al testo normativo. A parte i casi di specifiche leggi, non esiste sempre un'interpretazione corretta ed una sbagliata della legge a priori. In definitiva, nell'interpretazione della legge non rientra solo l'attività interpretativa, ma anche operazioni come la ricerca, l'analisi, l'individuazione e l'integrazione delle leggi da applicare.

L'attribuzione da parte dell'interprete viene detta interpretazione dichiarativa (di solito ci si attiene ad essa). L’attività interpretativa si distingue in dottrinale (fatta dai cultori delle materie giuridiche), giudiziale (fatta dai giudici dello Stato) ed autentica (fatta dallo stesso legislatore). Il codice civile impone di valutare non solo il significato proprio delle parole, ma anche l'intenzione del legislatore. Alcuni criteri cui l'interprete e il giudice si rivolgono sono:

  • Criterio logico, attraverso: l’argumentum a contrario (esclude dalla norma ciò che non vi compare espressamente), l’argumentum a simili (estende la norma a fenomeni simili a quelli contenuti nella disposizione), l’argumentum a fortiori (estende la norma a fenomeni che meritano il trattamento riservato da essa) e l’argumentum ad absurdum (esclude interpretazioni che diano luogo ad una norma assurda).
  • Criterio storico, secondo il quale nessuna disposizione spunta all'improvviso.
  • Criterio sistematico, secondo il quale è indispensabile collocare una norma nel suo quadro complessivo per interpretarla.
  • Criterio sociologico, secondo il quale la conoscenza degli aspetti economico-sociali è illuminante per l’interpretazione.
  • Criterio equitativo, volto ad evitare interpretazioni che contrastano con il senso di giustizia della comunità.

Il giudice, quando non riesce a risolvere il caso su cui deve pronunciarsi, deve procedere applicando per analogia le disposizioni che regolino casi simili e applicando i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Ricorrere ad un ragionamento per analogia significa applicare ad un caso non regolato una norma non scritta ricopiata da una norma scritta, la quale risulta però dettata per risolvere un caso diverso. L'analogia si fonda su un'identità di ratio, ossia sul riconoscimento di una finalità della norma positiva che ne giustifica l'operare anche nel caso non contemplato dalla legge. L'analogia non è consentita né per le leggi penali né per quelle che fanno eccezione ad altre leggi.

Capitolo 5: I conflitti di leggi nello spazio

In ciascun paese vengono elaborate norme di diritto internazionale privato, cioè regole che stabiliscono quale tra varie leggi nazionali vada applicata nelle singole ipotesi, scegliendo dal punto di vista spaziale la legge più idonea a regolare quella fattispecie. Il diritto internazionale privato (a) non è veramente un diritto internazionale, è un diritto interno perché ordinamento stabilisce il proprio, (b) comprende anche norme non del diritto privato, (c) è costituito da regole strumentali, che si limitano ad individuare a quale ordinamento bisogna riferirsi. L'importanza del diritto internazionale privato è notevolmente cresciuta nel tempo per effetto dell'intensificarsi della circolazione delle persone e degli scambi transnazionali.

Per stabilire quale sia l'ordinamento da applicare occorre in primo luogo procedere alla qualificazione del rapporto in questione; fatto ciò occorre che la norma di diritto privato precisi un elemento del rapporto per elevarlo a “momento di collegamento”, ossia al momento decisivo per l'individuazione dell'ordinamento competente. Per quello che riguarda la capacità giuridica delle persone si applica la legge nazionale della persona; enti, associazioni e società sono disciplinati dalla legge dello stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione.

Per quello che riguarda il matrimonio si distingue tra: (a) capacità matrimoniale, regolata dalla legge nazionale di ciascun nubendo, (b) per la forma del matrimonio vale la legge del luogo di celebrazione, (c) per i rapporti tra i coniugi si applica la legge nazionale se hanno uguale cittadinanza. In nessun caso le leggi e gli atti di uno stato estero possono avere effetto nel territorio dello stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume. Gli stranieri vanno divisi in cittadini comunitari ed extracomunitari; ai cittadini comunitari spettano sia i diritti civili sia limitati diritti politici, mentre per gli extracomunitari sono applicabili sia il diritto d'asilo sia i diritti fondamentali dell'uomo. A tutti i lavoratori stranieri è poi garantito lo stesso trattamento di quelli italiani.

Capitolo 6: Le situazioni giuridiche soggettive

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti, regolata dal diritto oggettivo. Il soggetto attivo è colui a cui l’ordinamento giuridico attribuisce il potere; mentre il soggetto passivo è colui a carico del quale sta il dovere. Le persone, tra le quali intercorre un rapporto giuridico, vengono chiamate “parti”, mentre “terzo” è colui il quale sia estraneo al determinato rapporto giuridico, che non produce effetti né a favore né a danno del terzo. Il rapporto giuridico è la figura più importante della situazione giuridica.

Potere = diritto soggettivo; con l’attribuzione di esso si realizza la più ampia protezione dell’interesse del singolo, al quale viene comunque riconosciuta libertà. In alcuni casi i poteri servono l’esercizio per garantire l’interesse altrui (poteri-doveri) e prendono il nome di potestà di essa deve sempre essere rivolto all’interesse altrui. Le facoltà sono invece manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese.

Se l’acquisto di un diritto deriva dal concorso di più elementi successivi e se di questi alcuni si sono verificati ed altri no, si ha la figura dell’aspettativa (es. ipotesi di un’eredità lasciata a qualcuno a condizione che prenda la laurea, egli potrà averla solo dopo aver conseguito la laurea). Lo status è una qualità giuridica che si ricollega alla posizione dell’individuo in una collettività e può essere di diritto pubblico (status di cittadino) o di diritto privato (status di figlio).

Colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il diritto soggettivo si chiama titolare del diritto medesimo. L’esercizio del diritto soggettivo deve essere distinto dalla sua realizzazione, che consiste nella soddisfazione dell’interesse protetto, sebbene spesso i due fenomeni possano coincidere. La realizzazione di questo interesse può essere spontanea o coattiva: quest’ultima si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo (creditore che fa espropriare i beni ad un debitore inadempiente).

La prima distinzione dei diritti soggettivi è in: (1) diritti assoluti, che garantiscono al titolare un potere che egli può far valere verso tutti, come i diritti reali o quelli della personalità, (2) diritti relativi, che garantiscono al titolare un potere che egli può far valere se una o più persone, come i diritti di credito. Il rovescio di essi è costituito dal potere.

Per interesse si intende qualsiasi vantaggio o utilità che costituisce l’obiettivo o il movente dell’agire di un soggetto; l’interesse di dice pubblico o privato, a seconda di chi ne sia portatore. In taluni casi l’osservanza di una norma interessa determinati individui, cioè portatori di interessi coinvolti dall’azione pubblica. La situazione giuridica dei portatori di tali interessi viene definita come interesse potere legittimo del singolo di sollecitare un controllo giudiziario in ordine al comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione.

L’ordinamento protegge provvisoriamente contro la violenza e il dolo altrui anche la situazione di fatto in cui il soggetto può trovarsi rispetto ad un bene ed attribuisce anche ad essa alcuni effetti. La figura del dovere generico di astensione incombe su tutti come rovescio della figura del diritto assoluto; all’obbligo è tenuto il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, a cui fa riscontro nel soggetto attivo la pretesa (il potere di esigere il comportamento). La soggezione corrisponde al diritto potestativo. L’onere ricorre quando ad un soggetto è attribuito...

Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 64
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 1 Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Esame Istituzioni di Diritto Privato (Economia), prof. Schiavone Pag. 61
1 su 64
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andreamissa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Schiavone Giovanni.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community