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CAPITOLO 51: LE PROMESSE UNILATERALI
La promessa unilaterale, rivolta da un soggetto ad un altro per assicurare a quest’ultimo un certo
comportamento futuro del promittente, è sufficiente per far sorgere un vincolo giuridico a carico del
promittente, se la promessa è inserita in un contratto, a condizione che questo abbia una valida
causa. Infatti il nostro ordinamento esclude, in linea di principio, che una promessa unilaterale
produca effetti obbligatori, salvo che nei casi ammessi dalla legge. Le promesse unilaterali vincolanti
sono tipiche, in quanto, ove rientrino nei casi ammessi dalla legge, potranno al massimo far sorgere
un’obbligazione naturale.
Dalla promessa unilaterale occorre tenere distinta la promessa di pagamento, infatti con la prima il
promittente intende assumere un debito prima inesistente, mentre con quest’ultima il promittente
intende manifestare la consapevolezza di dover adempiere un debito che ritiene già esistente. Al
riconoscimento di debito l’art. 1998 c.c. equipara una promessa di pagamento in quanto è implicita,
nel concetto di pagamento, l’esistenza di un debito da assolvere. Naturalmente, ove il presunto
debitore intenda contestare il riconoscimento o la promessa di pagamento invocati contro di lui in
giudizio dal creditore, la situazione sarà più agevole se il riconoscimento o la promessa sono titolati,
ossia menzionano la causa o il titolo del debito. La situazione del supposto debitore, viceversa, sarà
più difficile ove il riconoscimento o la promessa siano astratti, ossia non menzionino la causa o la
fonte del debito riconosciuto. Ricognizione del debito e promessa di pagamento possono presentarsi
(a) in forma pura, per tale intendendosi la dichiarazione che ha ad oggetto solo ed esclusivamente
l’asseverazione di un debito (b) in forma titolata, per tale intendendosi la dichiarazione che ha ad
oggetto l’asseverazione di un debito accompagnata dalla relativa causa debendi.
Per promessa al pubblico si intende la promessa di una prestazione fatta a favore di chi si trovi in una
determinata situazione o compiuto una determinata azione. La promessa, proprio per il fatto che è
un contratto unilaterale, acquista efficacia vincolante non appena è resa pubblica (attraverso
televisione, giornali, radio) ed è revocabile solo per giusta causa. La revoca non ha effetto se la
situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l’azione è già stata compiuta. Se alla
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promessa non è stato apposto un termine temporale, il vincolo di questa cessa qualora entro l’anno
dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento della
situazione prevista nella promessa. L’offerta al pubblico è una proposta di contratto che per divenire
vincolante richiede l’accettazione da parte dell’oblato, mentre la promessa al pubblico è vincolante
di per sé, indipendentemente da qualsiasi accettazione, appena viene resa pubblica.
I titoli di credito costituiscono una categoria ricavata per generalizzazione dall’esperienza di figure
antiche (cambiali o assegni), caratterizzate dal rilievo attribuito ad un documento contenente una
promessa unilaterale di pagamento o un ordine di pagamento di una somma di denaro. Nella
categoria confluiscono i titoli di Stato o del debito pubblico, le azioni e le obbligazioni emesse da
S.p.A. e l’emissione di titoli atipici. Nei titoli di credito il documento non costituisce soltanto una prova
del rapporto, in quanto esso è addirittura necessario per poter far valere il diritto documentato dal
titolo: il debitore o emittente non può pagare validamente a chi non gli esibisca il documento; e per
converso il portatore del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge, ha diritto alla
prestazione in esso indicata. Conseguentemente può essere legittimato a pretendere la prestazione
anche chi non sia titolare del diritto: difatti il debitore, che senza dolo o colpa grave adempia la
prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è titolare del diritto. Dai titoli
di credito vanno distinti i documenti di legittimazione e i titoli impropri. I primi servono alla
identificazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione. I secondi consentono il trasferimento del
diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione. Ma per entrambe queste figure non può
parlarsi di titoli di credito perché non si verifica il fenomeno della incorporazione del diritto nel
documento. Difatti, in caso di smarrimento di questo, proprio perché il titolo non ha carattere
costitutivo, il titolare potrà egualmente pretendere la prestazione dovutagli offrendo in altro modo
la prova della sua titolarità e non avrà bisogno di ricorrere alla procedura di ammortamento che è
invece necessaria per i titoli di credito.
Il requisito del possesso è indispensabile per l’esercizio del diritto in esso contenuto; in relazione ad
la
alcuni titoli di credito sono richiesti ulteriori requisiti [a] titoli al portatore consegna del titolo è
si
sufficiente ad attribuire il diritto alla prestazione [b] titoli all’ordine trasferiscono mediante la
il
consegna del titolo e la girata [c] titoli nominativi titolo è intestato a favore di una determinata
persona; inoltre questa intestazione è contenuta al tempo stesso nel registro dell’emittente, ossia
del debitore che ha emesso il titolo.
Per i titoli di massa (emessi in serie e non per operazioni individuali) la crescente rapidità della
circolazione mobiliare crea problemi per la necessità di un continuo maneggio di documenti di valore
rilevante, soggetti a rischi di furti, smarrimenti e distruzioni; da ciò è nata l’esigenza di sostituire ai
normali meccanismi di trasferimento cartolare, semplici operazioni di trasferimenti scritturali. Il
conseguimento di tale risultato è legato a due presupposti: la fungibilità dei titoli, che rende
irrilevante la consegna materiale del documento essendo sufficiente la registrazione contabile del
trasferimento; e l’accertamento della gestione nelle mani di un soggetto affidabile, che si incarica di
operare tutte le registrazioni di cui sia fatta legittima richiesta. Il processo di dematerializzazione può
svolgersi a due livelli. Il primo, di mero accertamento dei titoli coinvolti, comporta la conservazione
del documento, che viene però custodito presso un gestore senza più circolare fisicamente. Nel
secondo, invece, si realizza una dematerializzazione integrale, cosicché viene eliminato qualsiasi
certificato, sostituito per intero da una intestazione solo contabile da parte del gestore, che poi
provvede alla registrazione di ogni trasferimento sempre e soltanto in via scritturale. La
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dematerializzazione integrale è stata resa obbligatoria per tutti i titoli negoziati o destinati alla
negoziazione su mercati regolamentati. Può poi attuarsi anche in via facoltativa.
I diritti incorporati nei titoli di credito possono consistere innanzitutto in crediti pecuniari; ma
possono anche esisterne altri, come i titoli rappresentativi. I titoli rappresentativi sono documenti
che incorporano il diritto alla consegna delle merci in esso specificate (es. fede di deposito, rilasciata
dai magazzini generali al depositante…). Questi titoli attribuiscono al possessore non solo il diritto ad
ottenere la consegna delle merci dall’emittente, ma pure il potere di disporne mediante
trasferimento del titolo. I titoli di partecipazione (es. azioni emesse da S.p.A.), invece, attribuiscono
al possessore, oltre al diritto di disposizione sul titolo stesso, anche i c.d. diritti corporativi o
associativi, vale a dire il diritto di riscuotere i dividendi, di prendere parte alle assemblee sociali, ecc.
ciò
Le caratteristiche dei titoli di credito sono: [a] la letteralità che in esso è scritto, che determina
la quantità, la qualità e le modalità del diritto attribuito al possessore legittimo del documento; la
letteralità serve a proteggere il terzo di buona fede che ha fatto affidamento sul tenore del
serve
documento [b] l’autonomia a tutelare l’affidamento del terzo a cui il diritto venga trasferito.
// I titoli astratti sono quelli nei quali il rapporto fondamentale non è enunciato nel titolo ed è
irrilevante nei confronti del terzo possessore in buona fede, il quale ha diritto alla prestazione anche
se il rapporto fondamentale non sussiste.
Le eccezioni opponibili dal debitore si distinguono in eccezioni reali (o assolute) che si possono
opporre a qualunque possessore; e eccezioni personali (o relative) che si possono opporre soltanto
la
ad un possessore determinato. Esempi di eccezioni reali sono [a] le eccezioni di forma legge
esige anche requisiti di forma affinché il documento possa considerarsi un titolo di credito [b] le
letteralità
eccezioni fondate sul contesto del titolo [c] le eccezioni di falsità della firma, di difetto di
capacità o di rappresentanza [d] la mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.
// Le eccezioni personali sono quelle che derivano da rapporti che non risultano dal titolo; esse sono
opponibili solo a colui con il quale il rapporto si è svolto; queste eccezioni personali si comunicano
solo quando il possessore medesimo abbia agito intenzionalmente a danno del debitore.
Con il procedimento di ammortamento si mira a distruggere l’efficacia del titolo smarrito o sottratto
o distrutto ed a procurare a chi ha perduto il possesso del titolo di un documento che di questo faccia
le veci (ricostituzione della legittimazione). A tal fine non basta la semplice denuncia, fatta dal
possessore del titolo al debitore, dell’avvenuto smarrimento o sottrazione, ma occorre presentare
un ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo dovrebbe essere pagato, indicando nel
ricorso i requisiti essenziali del titolo e i fatti che ne hanno provocato lo smarrimento, la distruzione
o la sottrazione. Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti
esposti dal ricorrente, pronunzia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo alla
scadenza o, ove si tratti di titolo già scaduto, dopo 30 gg. dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al
portatore: denunciando all’emittente lo smarrimento o la sottrazione e fornendone la prova, che lo
ha smarrito può ottenere la prestazione soltanto se nessuno si presenta a chiedere il pagamento
entro il termine stabilito dalla legge per la prescrizione.
CAPITOLO 52: LA CAMBIALE
La cambiale è un titolo di credito all’ordine. Si distinguono due figure di c