Introduzione ai modelli processuali penali
Diritto penale = Parte del diritto che stabilisce quali comportamenti sono reati e quali sono le relative sanzioni che seguono la violazione della legge. Mezzo per punire i reati = processo penale: strumento attraverso cui il giudice accerta se l’imputato è colpevole e applica le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. Il processo penale è lo strumento attraverso il quale si attua la giurisdizione penale, attività di applicazione della legge penale da parte del giudice. Consiste in una serie di atti organizzati secondo forme e cadenze stabilite dalla legge.
Oggetto del corso = diritto processuale penale = stabilisce le cadenze e le procedure da eseguire per accertare e punire i reati. Ad esso possono essere date forme diverse a seconda del modello che si sceglie.
Modello inquisitorio e modello accusatorio: due tipi ideali di processo
2 modelli processuali tradizionali. Modelli processuali teorici. Punto di riferimento nel momento in cui si sceglie la forma di modello processuale che si vuole dare a un certo paese o ordinamento. Non esiste un ordinamento che segue precisamente uno dei due modelli. Nella realtà gli ordinamenti sono parzialmente inquisitori o accusatori, non totalmente uno dei due ma una via di mezzo.
Elementi differenziali
- Distribuzione delle funzioni di accusa e di giudizio
- Metodo di accertamento del fatto
Prima differenza - Distribuzione delle funzioni di accusa e di giudizio
Inquisitorio: Commistione giudice = funzioni di accusa e giudizio si concentrano nelle mani dell'inquisitore. Inquisitore = latino inquirere (latino) cercare, ricercare, fare un’inchiesta. Giudice inquisitore che indaga, raccoglie le prove e giudica. Processo = sostanzialmente un monologo del giudice, dialogo squilibrato enormemente tra giudice e accusato. Si fonda sull’idea che il modo migliore per accertare i fatti sia quella di dare l’inchiesta a un soggetto qualificato e che non sia di parte, il giudice inquisitore.
Accusatorio: Funzione di inquisizione e accusa da una parte, funzione di giudizio dall’altra. Organi diversi si occupano di inquisizione/accusa e giudizio. Pubblico ministero di accusa: funzione. Imputato e suo difensore di difesa: funzione. Giudice di decisione: funzione. Idea che il miglior modo per accertare i fatti sia il confronto o lo scontro tra parti diverse ognuna portatrici di punti di vista diverse che dibattono davanti a un soggetto terzo equidistante, il giudice. Il giudice si pronuncia su un’accusa formulata da un altro organo di accusa, il pubblico ministero. Alla difesa spetta produrre prove per difendersi dall’accusa.
Giudice tendenzialmente passivo, = garanzia per la sua equidistanza e imparzialità. Interviene per stabilire se si tratta di accusa fondata o meno. Non abbiamo un giudice che di propria iniziativa si attiva per andare a sottoporre a processo una persona determinata. Non è il giudice ad attivarsi per raccogliere prove, ma sono l’accusa e la difesa a favore o a sfavore dell’imputato.
Seconda differenza - Metodo di accertamento del fatto
Inquisitorio: (Giudice sempre equidistante)
Accusatorio: Pubblicamente = possibilità per il pubblico (ciascun membro della collettività) di conoscere come le prove vengono raccolte. La comunità può entrare in un’aula di tribunale e assistere. Oralmente = domande formulate oralmente e prove dichiarative si formano attraverso risposte fornite oralmente. Prove dichiarative si concretizzano nel rilascio di dichiarazioni (testimonianze). Applicazione radicale del principio di oralità (processi riv franc, 1791), dichiarazioni testimoni erano orali e non verbalizzati.
Si parla in un modello processuale accusatorio non solo di oralità ma di immediatezza, prove raccolte oralmente davanti allo stesso giudice che dovrà valutarle e giudicare l’imputato. Non c’è un tramite giudice tra il giudice e le prove = immediatezza. Rapporto immediato tra prova e giudice. Nel contraddittorio, centrale nel modello accusatorio. Essa impone che tutte le prove siano portate a conoscenza delle parti in modo che entrambe possano svolgere le proprie argomentazioni.
Struttura triadica mette in scena una contesa tra le parti contrapposte le quali si confrontano davanti a un soggetto imparziale. L’elemento contraddittorio riflette proprio questo aspetto triadica. Creare un processo che ruota attorno al confronto tra le parti davanti al giudice. Esigenza che ogni questione rilevante venga dibattuta tra le parti e poi decisa imparzialmente. Il giudice decide dopo aver ascoltato le ragioni rilevanti delle parti.
Articoli 498 e 499 codice processuale penale riguarda assunzione
Art 498: Domande dall’organo accusarivolte al testimone direttamente di (pubblico ministero) o difensore. Testimone accusa o difesa. Testimone accusa -> domande accusa - domande difesa - se necessario ulteriori domande accusa. Testimone difesa -> domande difesa - domande accusa - se necessario ulteriori domande difesa. Rispetto delle fasi di esame, riesame e controesame.
Art 499: Contraddittorio regole. Al giudice il compito di curare che l’esame del testimone si formi in modo corretto, nel rispetto della persona (strategia delle parti non ledano la persona), assicurare lealtà, correttezza contestazioni. Ruolo guida del giudice nel confronto del contraddittorio tra le parti.
Le prove precostituite e le prove costituende
Prove precostituite:- Appartengono a una realtà esterna al processo
- Non è l’esistenza del processo che fa nascere le prove, ma sono entità che esistono a prescindere dal processo e che possono subentrare nel processo come prove.
- Tipica prova precostituita è il documento (es: Biglietto aereo, hotel, prove utili per dimostrare l’innocenza di un individuo per un omicidio)
- Si formano in sede processuale. Non esistono al di fuori del processo, nascono da dichiarazioni o testimonianze di persone chiamate a parlare nel processo.
Garantire il contraddittorio rispetto a una prova pre costituita: Assicurare che entrambe le parti siano a conoscenza della prova per poterne dibattere davanti al giudice. Assicurare che la difesa sia tempestivamente portata a conoscenza della prova e che abbia la possibilità di dibattere e mettere in dubbio l’attendibilità della prova. Confronto che su una prova costituita fuori dal processo, si parla di contraddittorio sulla prova. Unico tipo di contraddittorio che è possibile sviluppare in sede processuale. Unica forma di contraddittorio possibile è quello sulla prova.
Garantire il contraddittorio rispetto a una prova costituita: Assicurare a entrambe le parti la possibilità di conoscere la testimonianza da entrambe le parti e la possibilità di confutarne l’attendibilità (una volta che essa è stata raccolta). Dichiarazioni devono essere raccolte alla presenza del giudice e con la partecipazione di accusa e difesa: le prove dichiarative devono nascere a seguito delle domande che sia l’accusa che la difesa hanno il diritto di porre al dichiarante. Per decidere se l’imputato è colpevole, il giudice potrà utilizzare soltanto le dichiarazioni raccolte alla presenza del giudice stesso e attraverso la diretta partecipazione di accusa e difesa messa a disposizione a rispondere.
Modello misto
Si affianca ai due modelli. Nasce dalla combinazione dei due modelli. Sdoppia il processo penale in 2 fasi:
- Fase istruttoria/istruzione di matrice inquisitoria = si svolge l’indagine segretamente e senza partecipazione difesa.
- Fase di dibattimento di matrice accusatoria = si svolge pubblicamente, oralmente, con la partecipazione di entrambe le parti che si confrontano davanti al giudice che infine decide.
Essenza di questo sistema = i materiali raccolti segretamente confluiscono in blocco nel dibattito (2a fase) e costituisce la base su cui il giudice giudicherà l’imputato. Sostanzialmente inquisitorio in quanto dibattimento mera fase dove si introducono le prove in blocco, si fa poco più che recepire le informazioni ottenute dall’indagine, difesa non ha la possibilità di far domande, può solo subire quanto detto.
Ulteriore modello - Giustizia negoziata
Modello autonomo, sganciato dai modelli classici. Patteggiamento = esempio più significativo della giustizia negoziata. Si traduce in un accordo tra imputato e pubblico ministero per proporre al giudice l’applicazione di una pena ridotta. Escluso per tipi di reati più gravi. Procedimento speciale (si discosta da quello ordinario) che ha natura anticognitiva, senza accertamento responsabilità imputato.
Varianti del patteggiamento in base al sistema: In alcuni sistemi l’imputato che intende patteggiare si dichiara precedentemente colpevole. In altri non sussiste questa condizione (Italia). In altri sistemi al giudice conferiti poteri di controllo sull’accordo tra le parti. Altri sistemi che riducono questo spazio di controllo del giudice. Imputato che patteggia viene comunque conferita una pena. Pena a imputato che patteggia, cosa la legittima? Il patteggiamento e l’applicazione conseguente della pena ridotta non è fondata su un sapere, un momento conoscitivo pieno che legittima la pena. Si basa su accordo tra le parti. Non si fonda su un sapere ma su un potere. Potere che la legge attribuisce al pubblico ministero e all’imputato per determinare la pena tramite accordo da sottoporre al giudice. Tutto ciò avviene con consenso dell’imputato.
Qual è il vantaggio ottenibile dall’imputato? Riduzione della pena. Vantaggio per il sistema giudiziario? Riduzione tempi e risorse processuali per ciò riceve in cambio una pena ridotta. Patteggiamento alla base di un paradigma di giustizia diverso dai precedenti dovuta alla giustizia riparativa. Delusione e insofferenza per giustizia.
Nuovo argomento - Le scelte del legislatore italiano
Rapporto legge-delega e decreto legislativo: il governo può adottare decreti con forza di legge in casi di necessità e urgenza, che devono essere convertiti in legge dal Parlamento, per non decadere; in caso di mancanza di necessità o urgenza succede che il Governo può emanare atti con forza di legge, solo se l’esercizio della funzione legislativa gli viene espressamente data e delegata dal Parlamento tramite legge-delega. Sulla base di quest’ultima il governo predispone i decreti legislativi, che hanno lo stesso valore delle leggi.
Nella legge delega il parlamento deve indicare i principi e criteri direttivi e il tempo secondo le quali la funzione legislativa deve essere esercitata; il tempo che si ha a disposizione per legiferare e l’oggetto su cui legiferare, Art 56. Se il decreto non si attiene ai principi e ai criteri direttivi dettati dal Parlamento nella legge-delega si crea un vizio: eccesso di delega e va a violare e ledere l’art. 76 cost. Se l’eccesso di delega viene portato all’attenzione della Corte costituzionale, essa pronuncerà e dichiarerà l’illegittimità del decreto legislativo nella parte in cui esso non si è attenuto alla legge-delega; la parte viziata viene eliminata tramite la dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Il Codice di procedura penale e la sua elaborazione è nato sotto il vincolo della legge-delega. Il parlamento italiano ha vincolato il governo a formare il codice di procedura penale con carattere accusatorio. Abbandonato sistema processuale misto che ispirava il codice di procedura penale del 1930, ancora vigente nonostante i molti aggiornamenti che ha subito nel tempo. Disposizioni che non sono state modificate, ancora oggi possono essere dichiarate incostituzionali se si notasse un contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega dell’87 in quanto la loro origine risiede qui. Le direttive nuove, introdotte dopo o che sono state cambiate, non sono vincolate alla legge delega dell’87 in quanto non risiede qui la loro origine.
Dopo anni 80 nessun nuovo processo di riqualificazione ha cambiato il codice rispetto alla versione originaria. 1989 vicende di vario tipo modificano il codice, leggi, decreti legge, decreti legislativi dovuti a leggi delega diverse da quelle dell’87, sentenze corte costituzionale. Attuale sistema processuale penale rispetta entrambi i postulati del modello accusatorio:
- 1o postulato: Struttura triadica: Netta separazione funzioni accusa e giudizio. Pubblico ministero —> indaga e formula accusa, no poteri decisori. Giudice —> giudica, organo terzo imparziale, decide sulla fondatezza di un’accusa formulata dal pubblico ministero.
- 2o postulato: metodo di accertamento del fatto: Adotta la regola per la quale le dichiarazioni che seguono per stabilire se imputato colpevole (dichiarazioni utilizzabili da giudice) sono solo quelle che vengono raccolte pubblicamente, raccolte oralmente, raccolte tra il contraddittorio tra le parti che si svolge davanti al giudice stesso.
Esempio: omicidio -> pol riceve notizia omicidio -> apertura indagini -> pubblico ministero dirige indagini con aiuto polizia giudiziaria -> pubblico ministero e polizia giudiziaria raccolta informazioni da persone utili (possibili testimoni) -> raccolta dichiarazioni come? = in segreto, requisito di segretezza e efficacia delle indagini -> dichiarazioni raccolte senza contraddittorio non utilizzabili in giudizio, solo per indagine. Si avrebbe altrimenti un modello misto. -> giudizio -> pubblico ministero se interessato alle dichiarazioni del testimone, può portarlo al processo come testimone in giudizio, dovrà rispondere come testimone alle domande del pubblico ministero e della difesa. Domande rivolte davanti al giudice.
Prefasi: Indagini preliminari, Udienza preliminare, Giudizio (1o grado) -> fase cruciale, giudizio fase cruciale del processo penale, fase che terminerà con condanna possibilmente. Condannato solo se risulta colpevole.
Legge costituzionale n.2 1999
Modifica articolo 111 costituzione -> introduce modifiche necessarie per utilizzare come prova dichiarazioni ottenute nell’indagine. Legge n. 63 del 2001 principi del giusto processo. Inserisce i principi del giusto processo regolato dalla legge.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge -> si ispira all’Art 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo: siglata nel 1950 post WWII nel consiglio d’europa e resa in Italia vigente nella legge 848 nel 1955, carta dei diritti e delle libertà dell’uomo, fornisce garanzie (minime) persona accusata di reato (art 6) alla persona accusata di reato. Ogni stato che aderisce alla convenzione è libero di aumentare le garanzie, quello che non può fare è scendere al di sotto dello standard garantistico sancito. Per controllare che queste siano rispettate c’è la corte europea dei diritto dell’uomo a Strasburgo, un giudice che vigila siano rispettate le garanzie nella persona accusata di reato.
Come funziona = es: condannato afferma come il processo abbia violato l’art.6 -> ricorso contro lo stato italiano davanti alla corte europea diritti uomini affermando come nel suo processo sia stato violato quell’articolo. Contraddittorio generale si riferisce a una nozione di contraddittorio generale -> garantisce che in ogni processo le parti abbiano diritto di esporre le proprie ragioni e confutare le ragioni delle parti avverse.
Parità fra le parti -> in stretto collegamento con terzietà e imparzialità del giudice.
Serie di diritti che spettano alla persona accusata di reato
Si occupa del processo penale -> elenca una serie di diritti che spettano alla persona accusata di reato -> elenco ripreso dall’art 6 con alcune varianti -> elenco che non esaurisce il contenuto del giusto processo, comprende ma va anche oltre, non si limita ai diritti elencati. Diritti difensivi basilari:
Contraddittorio in chiave soggettiva
- Punto 3 = Di porre domande a chi lo accusa. -> diritto di fare domande a chi lo accusa davanti al giudice.
- Punto 4 = specificazione del principio della parità d’armi da parte dei diritti dell’accusato -> difesa introduce nel processo prove a sue favore nello stesso modo in cui l’accusa inserisce prove a sfavore dell’imputato.
- Punto 5 = rilevante dati i fenomeni migratori. Si riferiscono in modo specifico al processo penale e il contraddittorio nella formazione della prova dichiarazioni raccolte unilateralmente non possono far parte delle prove che il giudice utilizza per stabilire se l’imputato è colpevole in quanto non formatesi durante il contraddittorio tra le parti.
Contraddittorio declinato in chiave oggettiva -> Costituzionalizza/consacra il contraddittorio come garanzia non solo per il singolo soggetto ma come garanzia per un corretto accertamento dei fatti. Si pensa che il contraddittorio aiuti la verità a venire fuori.
Deroga al contraddittorio nella formazione della prova, 3 eccezioni
Consenso dell’imputato = la legge non viola la costituzione se permette che dichiarazioni raccolte senza contraddittorio entrino nel materiale probatorio utilizzabile dal giudice per decidere se l’imputato è colpevole.
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