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Università degli Studi Roma Tre Studi aziendali

Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali

Modulo 1

Riassunti di S.C. 17

Indice delle pagine

  • PAG. 2 - Le concentrazioni aziendali
    • Finalità
    • Obiettivi
    • Tipologie di aggregazioni aziendali
  • PAG. 4 - Nozione di gruppo
    • Secondo la dottrina aziendalistica
    • Secondo l'ordinamento giuridico
  • PAG. 7 - Patti parasociali
    • Elementi caratterizzanti
    • Principali classificazioni
    • Durata dei patti
    • Pubblicità dei patti
    • Violazione dei patti
  • PAG. 9 - Le convenienze dei gruppi di imprese
    • Vantaggi della grande dimensione
    • Vantaggi specifici del gruppo
  • PAG. 13 - Economicità di gruppo
    • Economicità realizzabile nel gruppo
    • Economicità in funzione del gruppo
  • PAG. 14 - Tutela delle minoranze
    • Tutela di tipo preventivo
    • Tutela di tipo repressivo
    • Teoria dei vantaggi compensativi
  • PAG. 15 - Classificazione dei gruppi aziendali
    • In base al grado di integrazione economica
    • In base al grado di integrazione produttiva
    • In base alla struttura delle partecipazioni
    • In base all'estensione geografica
    • In base alla natura giuridica
  • PAG. 18 - Modalità costitutive dei gruppi
    • Acquisizione di partecipazioni di controllo
    • Conferimento di partecipazioni di controllo
    • Conferimento di azienda o di rami aziendali
    • Scissione d'azienda
    • Costituzione di nuove società

Le concentrazioni aziendali

Finalità

  • Esterne: Aumento della quota di mercato al fine di disciplinare la concorrenza;
  • Interne: Razionalizzazione dei processi produttivi per efficienza.

Obiettivi

  • Di natura economico-produttiva: Per soddisfare motivi di economicità delle aziende coinvolte.
  • Di natura speculativa: Per ottenere vantaggi di natura finanziaria.
  • Di natura personale del management: Ad oggi è molto difficile che avvenga, è un'operazione troppo costosa.

Le concentrazioni aziendali possono essere intese:

  • In senso lato: 2 o più imprese stipulano accordi e intese per uniformare alcuni aspetti gestionali;
  • In senso stretto: Si costituisce una vera e propria unica entità economica.

Tipologie di aggregazioni aziendali

1) Informali

  • Assenza di legami contrattuali, flessibilità e adattabilità a contesti di mercato instabili.
  • Collegamenti di natura temporanea più o meno protratti nel tempo, conseguenza di un contratto.
  • Legame molto instabile e soggetto al rischio di comportamenti opportunistici dei soggetti coinvolti.

Tali legami possono essere di tipo:

  • Tecnico-produttivo: rapporti di fornitura e subfornitura.
  • Personale: fondati sulla fiducia e il rispetto della parola data.
  • Finanziario: capitale di credito particolarmente elevato rispetto ai mezzi propri.

Es: contratti di fornitura o di finanziamento.

2) Formali su base contrattuale

Accordi specifici che legano le aziende per una collaborazione economica più o meno continuativa. Il legame è esso stesso oggetto di un contratto, che lo disciplina. Può essere di tipo personale o finanziario. La durata è maggiore rispetto al legame informale e generalmente sono previste penali pesanti per l'interruzione.

  • Cartelli: Accordi con cui due o più aziende si impegnano a disciplinare il proprio comportamento in aree di comune interesse, ad esempio la concorrenza, i prezzi, le quantità vendute...
  • Associazione in partecipazione: Contratto con cui due o più aziende si impegnano formalmente a svolgere in comune una determinata attività.
  • Consorzi: Organizzazioni create tramite conferimenti di aziende consorziate, aventi una propria autonomia giuridica e patrimoniale, allo scopo di svolgere un'attività comune per ripartire il rischio di impresa. Le differenze con l'associazione in partecipazione sono meramente giuridiche.

I consorzi possono essere:

  • Con attività interna: Azienda di erogazione o cooperativa. Es: consorzi d'acquisto, consorzi per la certificazione della qualità.
  • Con attività esterna: Produzione rivolta verso l'esterno.
  • Franchising: Contratto di licenza d'uso dell'opera dell'ingegno (diritti di proprietà industriale o intellettuale).

Vantaggi per l'affiliante:

  • Colonizzare i centri città, diffondere il marchio
  • Guadagno sulla fee d'ingresso (royalty)

Vantaggi per l'affiliato:

  • Business più sicuro e autogestito (minor rischio)
  • La parte promozionale la cura l'affiliante.

Svantaggi per l'affiliato:

  • Alti costi di gestione imposti dalla casa madre.
  • Merchandising: Sfruttamento di un marchio per politica di estensione.
  • Joint venture: Aggregazione aziendale realizzata su base contrattuale volta al conseguimento di obiettivi comuni di natura produttiva, commerciale, di R&S, normalmente in un orizzonte temporale di breve-medio periodo.

È molto simile al consorzio, da cui differisce per questioni fiscali e contrattuali. Anche la joint venture può avere rilevanza interna o esterna.

  • Contractual joint ventures: A breve termine, le aziende mantengono autonomia giuridica.
  • Joint venture corporation: A medio/lungo termine, mediante costituzione di società ad hoc.

3) Formali su base patrimoniale

È il caso dei gruppi. Si caratterizzano per la sussistenza di legami di natura patrimoniale tra le entità, realizzati mediante l'acquisizione da parte di una o più aziende di una quota del patrimonio delle altre imprese. Le aziende mantengono autonomia giuridica, ma l'aggregazione ha un elevato grado di coesione che non si limita ad una specifica attività operativa, né ad un breve orizzonte temporale.

L'aggregazione può derivare da:

  • Acquisto amichevole: Accordo tra le parti in causa.
  • Scalata ostile: Iniziativa unilaterale di una delle aziende.

Tipologie di aggregazioni aziendali (2)

  • Aggregati intra-aziendali: Unico soggetto economico e giuridico (aziende organizzate in rami/divisioni produttive multidivisionali).
  • Aggregati inter-aziendali (economici): Unico soggetto economico, ma distinte entità giuridiche (gruppi aziendali).

Nozione di gruppo

Secondo la dottrina aziendalistica

Un gruppo si qualifica per la sussistenza dei seguenti elementi:

  1. Presenza di più imprese dotate di propria autonomia giuridica.
  2. Imprese sotto forma di società di capitali poiché:
    • Le ditte individuali non potrebbero mai avere un legame partecipativo di controllo.
    • Le società personali non soddisfano il requisito della personalità giuridica, in quanto l'elemento personale prevale sul patrimoniale.
  3. Sussistenza di un legame partecipativo di controllo tra la capogruppo e le altre imprese: Possesso, indiretto o diretto, del capitale di rischio delle entità componenti il gruppo da parte di un unico soggetto (capogruppo). Partecipazione, non contratto.
  4. Unicità del soggetto economico.
  5. Esercizio effettivo di una direzione unitaria: Gestione unitaria di tutte le attività fondamentali delle società controllate.

Se sussistono questi requisiti, il gruppo allora soddisfa:

  • Unità nella molteplicità: Insieme di soggetti aziendali tra loro coordinati.
  • Permanenza nella mutabilità: Il gruppo permane anche se cambiano tutti gli elementi interni, ovvero le aziende, che lo costituivano originariamente.

Secondo l'ordinamento giuridico

Non c'è una definizione di gruppo nell'ordinamento giuridico, che si limita a:

  1. Definire le imprese controllate e collegate (art. 2359 c.c.).
  2. Individuare le aziende soggette ad applicazione del bilancio consolidato (art. 26 D.Lgs. 127/91).
  3. Definire la nozione di attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c. e segg.).

Imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

  1. Società in cui un'altra dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo interno di diritto): Possesso in capo alla controllante di una partecipazione nella controllata che le consenta di attribuirle la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea ordinaria in prima convocazione, 50% + 1 delle azioni ordinarie. Rilevano anche gli accordi tra soci (patti di sindacato) che attribuiscono ad uno solo di essi la maggioranza assoluta dei voti, ma non rilevano le ipotesi di controllo congiunto.
  2. Società in cui un'altra dispone di voti sufficienti per esercitare influenza dominante (controllo interno di fatto): Contesto tipico delle public companies, in cui la compagine societaria è polverizzata ed è frequente l'assenteismo dei soci in assemblea.

Influenza dominante: Capacità di un soggetto di condizionare l'autonomia deliberativa dell'assemblea ordinaria, nonostante la partecipazione nel patrimonio societario non sia di maggioranza. Il contenuto minimo deve ricercarsi nella possibilità di prevalere stabilmente nelle deliberazioni dell'assemblea ordinaria relative alla nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, condizione necessaria e sufficiente.

Ne deriva che:

  • Se una società dispone della maggioranza di voti solo nelle deliberazioni concernenti la nomina degli amministratori: Controllante di fatto.
  • Se non dispone di un numero sufficiente di voti per la nomina degli amministratori: No controllante.
  1. Società soggette all'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (controllo esterno, no vincolo partecipativo): Il vincolo partecipativo è assente e il controllo si esplica mediante un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali. Potere di condizionare l'attività gestoria e quindi il funzionamento dell'organo amministrativo forte e oggettiva dipendenza economica.

NB: l'esercizio del controllo è conseguenza del contratto, non l'oggetto! In tal caso si parla di contratti di dominazione, che sanciscono una vera e propria forma di controllo e che, nel nostro ordinamento, sono ritenuti inammissibili.

Rientrano in questo caso:

  • Contratti con vincolo di esclusiva
  • Contratti in virtù dei quali l'attività della controllata sia economicamente subordinata alle indicazioni della controllante (brevetti, know-how, sub-fornitura, finanziamento).

Controllo interno

Si devono computare anche i voti che un'azienda può esprimere nell'assemblea ordinaria di un'altra azienda per il tramite di società controllate (controllo indiretto).

Teorema della transitività del rapporto di controllo

(Rileva solo nel controllo di natura partecipativa)

Controllo ex art. 2359 c.c. con riguardo a particolari forme di governance

Anche se l'art. 2359 c.c. elabora fattispecie con riferimento alle SPA con modello tradizionale, non preclude la possibilità per le parti di prevedere nello statuto clausole integrative o difformi:

  1. Emissione di categorie speciali di azioni con voto limitato ad alcune materie.
  2. Emissione di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, che non danno diritto di voto, quindi non cambia il soggetto economico.
  3. Meccanismi di voto di lista per nomine di cariche sociali serve a tutelare le minoranze societarie e a riservare loro il diritto di nominare uno o più amministratori.

In seguito a questo strumento, bisogna vedere se il socio di maggioranza qualificata:

  • Conserva il potere di nominare la maggioranza assoluta degli amministratori: È controllante.
  • Può designare solo la maggioranza relativa degli amministratori: È controllante solo se gli altri amministratori sono riconducibili a soci diversi, che non raggiungono lo stesso numero di amministratori nominati dal socio di maggioranza relativa.
  1. Sistema di governance dualistico: Nulla cambia.

Controllo ex art. 2359 c.c. con riguardo alle S.A.P.A.

Si ritiene che non possano rivestire la posizione di società controllate perché tutti gli accomandatari sono di diritto amministratori, ma la loro nomina avviene tramite assemblea straordinaria.

Controllo ex art. 2359 c.c. con riguardo alle S.R.L.

Se nello statuto non è previsto nulla, le regole delle SRL seguono il modello tradizionale delle SPA. Quando l'autonomia statutaria deroga lo standard legale si crea il problema, perciò è necessario analizzare caso per caso lo statuto.

Controllate ai fini della redazione del bilancio consolidato

  1. Imprese soggette a controllo interno (partecipativo).
  2. Imprese su cui un altro organismo esercita un'influenza dominante in virtù di apposite clausole statutarie (golden share): La golden share è un pacchetto azionario di minoranza del Governo che consente di intervenire nelle decisioni più importanti di una società privatizzata, garantendo al possessore:
    • Nomina della maggioranza degli amministratori
    • Potere di opposizione all'assunzione, da parte di terzi, di quote sociali superiori ad una determinata percentuale di diritti di voto
    • Poteri di veto all'adozione di determinate delibere assembleari
  3. Imprese in cui un'altra impresa detiene controllo della maggioranza dei diritti di voto per effetto di accordi con altri soci (patti di sindacato).
  4. Imprese sulle quali un'altra impresa esercita influenza dominante per effetto di contratti di dominazione.

Patti parasociali

Vincoli individualmente assunti dai soci tra loro, volti a raggiungere e/o consolidare una posizione di controllo di fatto all'interno della società.

Elementi caratterizzanti

  1. Natura contrattuale
  2. Accessorietà rispetto al contratto sociale

Principali classificazioni

  1. Convenzioni di voto: Patto in virtù del quale un socio si impegna verso altri a votare secondo modalità prestabilite.
  2. Sindacati di voto: Regola non più la singola votazione, quanto il comportamento dei partecipanti negli organi collegiali. Ciascun socio si dichiara disponibile a votare i singoli argomenti posti all'ODG secondo direttive e indicazioni fornite da un organo direttorio, composto dai partecipanti al patto. L'organo direttorio può deliberare:
    • All'unanimità: Se non si raggiunge, ciascun aderente al patto è libero di esprimere il proprio voto.
    • A maggioranza: Rischio di svuotamento della funzione assembleare.
  3. Sindacati di blocco: Sono finalizzati a limitare la circolazione delle azioni/quote. Si suddividono in:
    • Patto di inalienabilità
    • Patto di prelazione: Obbligo di offrire agli altri aderenti al patto la propria quota prima di cederla a terzi.
    • Patto di gradimento: Divieto di vendere la partecipazioni a terzi, salvo previo espresso gradimento da parte degli altri aderenti al patto.

Ai fini dell'ordinamento giuridico, sono rilevanti i patti che, al fine di stabilizzare gli assetti proprietari:

  • Hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle SPA (o nelle società che le controllano);
  • Pongono limiti al trasferimento delle relative azioni;
  • Hanno per oggetto l'esercizio di un'influenza dominante su tali società.

Durata dei patti

  • Determinata: Max. 5 anni (3 per le quotate) rinnovabili.
  • Indeterminata: I contraenti possono recedere con preavviso di 6 mesi.

Pubblicità dei patti

È prescritta solo per le società quotate. I patti devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale, che va depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese. Non vi sono sanzioni per l'omessa comunicazione dei patti alla società ma, in caso di mancata dichiarazione, i possessori delle azioni a cui si riferisce il patto non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni adottate con il loro voto determinante sono impugnabili.

Violazione dei patti

Le decisioni assunte in violazione dei patti parasociali sono sanzionabili solo sul piano delle parti e conservano intatta la propria validità ed efficacia erga omnes. Gli aderenti al patto che ritengono di aver subito un danno devono:

  • Quantificarlo in maniera attendibile in termini monetari;
  • Dimostrare un nesso causa-effetto tra il danno economico e la violazione del patto.

In definitiva, i sindacati sono strumenti molto labili per governare l'azienda. Solo in Italia trovano efficacia in quanto vi partecipano tutte le public company italiane.

Le convenienze dei gruppi di imprese

I gruppi di imprese consentono di beneficiare di convenienze proprie della grande dimensione produttiva ma, al contempo, non ne subiscono i possibili svantaggi. Possiamo distinguere i vantaggi in due categorie:

Vantaggi della grande dimensione

A) Maggiore efficienza economico-tecnica

1) Economie di dimensione

Contesto temporale di breve periodo (fintanto che i costi fissi permangono sullo stesso livello). In ipotesi di proporzionalità dei costi variabili al variare delle quantità prodotte, il valore del costo unitario di produzione deriva dal grado di utilizzo della capacità produttiva installata. Costo unitario di produzione = costo unitario variabile + costo unitario fisso.

  • CMV (marginale) = costante
  • CMF (marginale) = decrescente

Ne deriva che il costo unitario di produzione è...

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher s.c.1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Celli Massimiliano.
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