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GUARDIA DI FINANZA (GDF)
Attività di collaborazione con gli uffici finanziari per l’acquisizione e reperimento di elementi utili ai fini
dell’accertamento dei redditi e dell’iva e per la repressione delle relative violazioni. Collabora all’attività di
accertamento e può svolgere attività di polizia giudiziaria, potendo trasmessi agli uffici giudiziari
documenti, notizie e dati ottenuti dalla GDF.
Quindi: pur non disponendo di poteri di accertamento, collabora con gli uffici dell’AGENZIA DELLE
ENTRATE, utilizzando gli stessi poteri nel corso degli anni e mutato il suo ruolo: GDF nasce come
“polizia di frontiera” (controllo dei traffici, contrabbando), adesso è diventata “polizia economico-
finanziaria” .
La struttura della GDF è disciplinata dalla L189\59-> stabilisce che dipende direttamente dal Ministro delle
Finanze e fa parte delle forze armate dello Stato e della forza pubblica nel 2001 avviene una riforma della
struttura della GDF:
1. livello centrale-> Comando Generale-> direzione, collegamento e controllo con gli organi della
pubblica amministrazione, uffici dell’UE e organismi internazionali;
2. livello regionale-> Comandi Regionali-> coordinamento e controllo sull’area di competenza;
3. livello provinciale-> Comandi provinciali-> direzione, coordinamento e controllo dell’attività
operativa dei reparti incaricati dell’esecuzione del servizio.
AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Soggetto al quale la legge attribuisce competenze di realizzazione coattiva del credito tributario-> attuale
assetto del servizio di riscossione è stato introdotto dal DL 203\05 ha soppresso il sistema di affidamento
in concessione del servizio a soggetti privati e ha affidato le funzioni a EQUITALIA SPA società
partecipata al 51% dall’AGENZIA DELLE ENTRATE e per il restante 49% dall’INPS. Per la riscossione
mediante ruolo, Equitalia si avvale si persona dell’AGENZIA DELLE ENTRATE e dell’INPS, nonché di
spa partecipate dalla stessa-> si tratta di quelle ex società concessionarie del servizio di riscossione per le
quali Equitalia ha deciso di acquisire il controllo per tale acquisizione, però, è necessario che i soggetti
cedenti acquistino a loro volta una partecipazione del capitale sociale della stessa Equitalia.
Equitalia gestisce il servizio di riscossione tramite 3 società di cui detiene il controllo: Equitalia Nord,
Equitalia Centro ed Equitalia Sud. -> avendo la forma di spa, si applicano le norme del cc-> Equitalia ha
un proprio statuto e propri organi sociali (ma il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra i
magistrati della Corte Conti + ordini del giorno e delibere del CdA devono essere approvate
dall’AGENZIA DELLE ENTRATE). SOGGETTI PASSIVI
Soggetto passivo = generalmente è colui che viene individuato come titolare del fatto economico
presupposto dell’imposta-> da ciò deriva anche la soggezione ai poteri connessi all’attuazione della norma
tributaria e a specifici obblighi di collaborazione, nonché la responsabilità patrimoniale ex art2740cc
(“ ) nell’individuazione del soggetto passivo, spesso il
debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri”
legislatore si avvale di istituti mutuati dal diritto civile, ma ci sono casi in cui propone figure soggettive non
previste dall’ordinamento comune.
SOSTITUTO D’IMPOSTA
Art 64 DPR 600\73 “chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri,
per fatti e situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la RIVALSA se non è diversamente
-> vediamo, quindi, che la norma non contiene una definizione di sostituto
stabilito in modo espresso”
d’imposta, ma si limita a stabilire l’obbligo di rivalsa nei confronti del sostituito.
SOSTITUTO soggetto passivo del tributo, in quanto risponde col proprio patrimonio di un obbligo di
versamento collegato a un’espressione di capacità contributiva riferibile a un soggetto diverso (=
sostituito), col quale è legato da un rapporto di tipo negoziale , idoneo ad assicurare la rivalsa finanziaria ->
per questo il sostituto è disinteressato all’inadempimento-> questo è uno dei vantaggi principali, insieme al
fatto che, tramite questo meccanismo, c’è un’anticipazione del prelievo al momento dell’erogazione del
reddito (e quindi riduzione del numero dei soggetti da sottoporre ad accertamento e riscossione).
Quindi: sostituto è considerato come debitore del tributo commisurato al reddito del sostituito, al quale la
legge consente, anzi impone, attraverso la rivalsa, di non rimanere inciso dal prelievo la rivalsa può
realizzarsi con la ritenuta alla fonte o con gli ordinari strumenti del diritto civile.
Ritenuta alla fonte regolata dall’art 64 DPR 600\73-> distingue 2 fattispecie:
• ritenuta a titolo di acconto-> somma prelevata alla fonte costituisce un acconto dell’imposta sul
reddito presumibilmente dovuta dal contribuente, il quale dovrà provvedere agli adempimenti
fiscali connessi alla produzione del reddito e potrà detrarre dall’imposta dovuta la ritenuta alla fonte
subita. Se non viene effettuata la ritenuta, il contribuente dovrà dichiarare il reddito non
assoggettato al prelievo alla fonte e determinare l’imposta dovuta in base all’ordinario sistema,
ferma restando la sanzionabilità dell’inadempimento dell’obbligo di ritenuta in capo al sostituto. Se
il sostituto effettua la ritenuta ma non provvede al versamento della stessa-> contribuente potrà
detrarre comunque la ritenuta e il fisco procederà al recupero della somma non versata nei confronti
del sostituto.
• ritenuta a titolo d’imposta la ritenuta prelevata alla fonte costituisce l’adempimento integrale
del tributo dovuto-> il contribuente non ha obblighi di collaborazione per l’attuazione della norma
tributaria. Questo avviene per esigenze di semplificazione oppure in situazioni di difficile
individualità del contribuente ( per questo la legge permette al sostituto di rinunciare alla rivalsa quando l’assetto
-> legge prevede una co-
negoziale dei rapporti sia tale da giustificare una simile traslazione d’imposta)
responsabilità del contribuente, in caso di mancata effettuazione della ritenuta o di mancato
versamento della stessa.
In tutti i casi il soggetto passivo adempie il proprio obbligo tributario tramite una decurtazione della somma
di cui è creditore, che viene attribuita al fisco, a sua volta creditore per il tributo per questo la dottrina
assimila la sostituzione tributaria alla DELEGAZIONE DI PAGAMENTO (con unica differenza costituita dalla fonte
-> tuttavia questa qualificazione non è sufficiente a definire il
della delegazione, che non è la volontà delle parti ma la legge)
sostituto d’imposta, che è una figura che deve essere ricondotta alla disciplina attuativa del tributo:
− fondamentale concorso del sostituto all’attuazione della norma,
− riserva di legge prevista dall’art64
[problema: in caso di controversie, giurisdizione ordinaria o tributaria? 1) Se è parte l’amministrazione finanziaria-> Commissioni
tributarie; 2) se l’azione è promossa dal sostituto nei confronti del sostituito per ottenre la rivalsa-> giudice ordinario; 3) se l’azione
è promossa dal sostituito nei confronti del sostituto per ottenere la restituzione di quella parte del credito del sostituito che il sostituto
ha versato all’erario per la quale il sostituto contesta la legittimità della ritenuta-> litisconsorzio necessario con Amministrazione
finanziaria (non è una mera questione pregiudiziale definibile incidentalmente, ma una controversia tributaria con carattere
pregiudiziale, da risolvere con efficacia di giudicato)-> competenza del giudice tributario].
RESPONSABILE D’IMPOSTA
Figura simile al sostituto d’imposta-> differenza: non risponde del tributo “in luogo di altri”, ma “ insieme ad
altri” istituto assimilato alla coobligazione passiva. Anche questo istituto è disciplinato dall’art 64-> non
dà una definizione, ma si limita a stabilire il diritto di rivalsa del soggetto che, estraneo al fatto imponibile,
sia stato dalla legge chiamato all’adempimento del tributo insieme ad altri soggetti.
Ratio: rafforzamento della tutela del credito fiscale-> tramite l’ampliamento del novero dei patrimoni
escutibili ai fini della realizzazione della garanzia patrimoniale dell’adempimento del tributo
all’obbligazione principale d’imposta, che sorge in capo al titolare della manifestazione di capacità
contributiva, si aggiunge ex lege l’ulteriore obbligazione del responsabile d’imposta -> ovviamente tra le 2
obbligazioni c’è un rapporto di pregiudizialità e dipendenza.
Art 64 prevede la riserva di legge per l’introduzione di ipotesi di responsabili d’imposta-> questo perché
tale scelta è sempre potenzialmente lesiva di una posizione giuridicamente tutelata -> necessario rispettare
regole di razionalità basate, a loro volta, sull’idoneità del soggetto chiamato all’adempimento insieme ad
altri.
Es: responsabilità del notaio che è solidamente responsabile del pagamento dell’imposta di registro dovuta
sull’atto da lui redatto, ricevuto o autenticato insieme ai contraenti.
SOLIDARIETA’ TRIBUTARIA
Comporta il coinvolgimento nella riscossione di un tributo di più soggetti legati da un vincolo obbligatorio
idoneo a consentire l’escussione di un solo condebitore per l’intera prestazione, salva rivalsa interna (=art
1292 cc: obbligazioni solidali). In ambito tributario bisogna distinguere tra:
solidarietà paritetica deriva dalla compartecipazione dei singoli condebitori solidali ai fatti a
rilevanza tributaria-> quindi c’è lo stesso titolo ( es: solidarietà dei contraenti per il pagamento dell’imposta di registro
)-> in questo caso il condebitore è tutelato attraverso la
oppure tra eredi per l’imposta sulle successioni
contestazione del fondamento dell’obbligazione tributaria e potrà coinvolgere anche il controllo della
legittimità della pretesa fiscale;
solidarietà dipendente deriva da un titolo differente ( )-> qui il condebitore
casi di responsabilità d’imposta
è tutelato attraverso la verifica della legittimità del titolo della coobbligazione solidale e potrà
dirigersi solo in via incidentale alla contestazione della legittimità dell’obbligazione principale.