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RICONDUZIONE DELLA FATTISPECIE ASTRATTA E QUELLA CONCRETA che

procede per la ricognizione storica del fatto a rilevanza tributaria ai fini della

sua qualificazione giuridica secondo le norme che la disciplinavano sino a

giungere alla liquidazione del tributo e all’affermazione delle dimensioni

dell’obbligazione.

La legge può prevedere figure soggettive alternative o aggiuntive rispetto a

quelle contemplate dalla fattispecie legale in tutti quei casi in cui la

rappresentazione del fatto a rilevanza tributaria risulti maggiormente

attendibile ove affidata ad un soggetto a diretto contatto con il fatto economico

e meno interessato alla compressione del prelievo tributario (es. sostituto

d’imposta).

Anche l’attuazione amministrativa può essere affidata a soggetti diversi

rispetto a quelli considerati nella fattispecie astratta o destinatari del gettito,

per effetto delle specifiche funzioni attribuite dalla legge in relazione all’attività

istituzionale.

CAPITOLO 3: LE FONTI DEL

DIRITTO TRIBUTARIO

Il sistemo tributario ha rappresentato uno dei principali argomenti di

discussione nelle vicende politiche che hanno caratterizzato l’evoluzione in

senso costituzionale dell’ordinamento degli stati moderni, ponendosi le

rivendicazioni di autonomia politica o di indipendenza nazionale molto spesso

in stretta connessione con situazioni di insoddisfazione fiscale, che erano viste

come naturale conseguenza del regime contro cui rivolgevano la protesta e

quindi quali forme di mortificazione dalle libertà fondamentali dell’individuo.

Lo strumento di garanzia della partecipazione del singolo alle scelte in materia

fiscale fu individuato nel principio fondamentale del consenso all’imposizione,

che si esprimeva nell’attribuzione dei poteri di introduzione e disciplina del

tributo all’assemblea parlamentare, rappresentante dei soggetti chiamati a

sostenere l’onere tributario.

Tale principio trova espressione nella RISERVA DI LEGGE IN MATERIA

TRIBUTARIA, mediante la quale la produzione normativa in materia tributaria

era riservata al legislatore ordinario, sottraendo al sovrano e all’esecutivo la

regolamentazione di una materia di per se idonea ad incidere in modo

determinante nei rapporti tra individuo ed autorità.

Corollario di questo principio era quello del controllo della corretta destinazione

del prelievo che si esprimeva nella LEGGE DI BILANCIO, mediante la quale il

parlamento era chiamato ad approvare il rendiconto periodico predisposto

dall’esecutivo.

Con l’evoluzione dei sistemi di governo parlamentare, in un sistema

costituzionale in cui è la maggioranza a governare tramite un governo in carica

sulla base della fiducia parlamentare, la riserva di legge non rappresenta più

una forma di tutela dell’individuo nei confronti del governante, giacchè

l’individuo stesso partecipa mediante i propri rappresentanti all’autorità

governativa per cui non può affermarsi l’esistenza di una vera e propria

contrapposizione di interessi.

Art 23 cost “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta

se non in base alla legge”. Oggi il principio in questione svolge una funzione di

TUTELA DELLE MINORANZE PARLAMENTARI, non rappresentate dall’esecutivo.

Questa tutela si esprimeva escludendo dall’ambito di disponibilità delle scelte

governative quelle che riguardano l’introduzione e la disciplina dei tributi per

riservare questi interventi al legislatore ordinario e, quindi alle più intense

garanzie connesse all’attività legislativa del parlamento tra le quali anche il

possibile sindacato di costituzionalità della legge.

Tali conclusioni vanno tuttavia riviste a seguito del consolidamento della prassi

parlamentare di approvare con voto di fiducia la cd LEGGE FINANZIARIA questa

è stata introdotta con la legge n° 468/1978 ed è uno strumento normativo che

permette di introdurre nella legislazione di entrata e di spesa vigente tutte le

modifiche ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di politica

economica espressi dal governo e contenuti nella legge di bilancio approvata

immediatamente dopo. Per evitare un uso della legge finanziaria contrastante

con i limiti posti dalla costituzione alla legislazione di bilancio, la legge n°

362/1998 ne ha ristretto la capacità innovativa prevedendo che con essa

possono essere approvate modifiche normative soltanto negli aspetti

quantitativi del prelievo.

La legge finanziaria può contenere la modifica delle aliquote, delle detrazioni

d’imposta, degli scaglioni e le altre misure incidenti sulla determinazione del

quantum della prestazione, imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi

in genere, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all’andamento

dell’inflazione.

Innovazioni più consistenti di carattere sostanziale possono essere introdotte

con i cd PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA: si

tratta di testi normativi predisposti dall’esecutivo e portati all’approvazione

delle camere, che spesso sono chiamate visti i tempi ristretti imposti dalle

esigenze finanziarie ad un votodi fiducia, che svuota il contenuto della riserva

di legge.

L’art 23 non fa più riferimento esclusivo ai tributi bensì a tutte le PRESTAZIONI

PATRIMONIALI O PERSONALI che sono imposte al privato. Es. obbligo di

presentarsi, se convocati, di fronte all’autorità di pubblica sicurezza e il dovere

di ogni cittadino di prestare testimonianza in giudizio. Es. prestazioni

professionali che per legge possono essere richieste agli avvocati nelle ipotesi

di gratuito patrocinio, obbligo del servizio di leva.

PRESTAZIONE PATRIMONIALE:

1° orientamento secondo alcuni autori l’espressione contenuta nell’art 23

farebbe riferimento soltanto a quelle prestazioni che siano imposte al fine

diretto di determinare una definitiva decurtazione nel patrimonio personale del

privato a favore dell’ ente pubblico.

2°orientamento secondo altri decisivo è invece il profilo di coattività e devono

quindi ritenersi comprese nel campo di applicazione della norma costituzionale

anche quelle prestazioni a fronte delle quali è comunque previsto l’integrale

ristoro economico del patrimonio dl soggetto inciso. Questa appare la tesi

maggiormente coerente con la funzione garantistica dell’art 23.

Per quanto concerne il REQUISITO DELLA COATTIVITA’ esso sussiste ogni

volta che la prestazione è imposta al privato in virtù di un atto autoritativo,

ossia di un provvedimento alla cui formazione non abbia possibilità di

partecipare la volontà del soggetto passivo.

In virtù di quest’ampia interpretazione del concetto di prestazione imposta, la

corte ha reputato operante la riserva di legge dell’art 23 cost anche per talune

fattispecie contrattuali a carattere sillagmatico, nelle quali la disciplina della

determinazione quantitativa della prestazione è fissata in via unilaterale da una

delle parti (es. gestione in regime di monopolio di servizi pubblici essenziali).

Dal campo di applicazione della riserva di legge devono escludersi quelle

prestazioni imposte che risultano disciplinate principalmente da altre norme

costituzionali. Il tema che ha più interessato la dottrina è quello della

individuazione dei LIMITI ALLA RISERVA DI LEGGE ovvero lo spazio dei poteri di

concorso alla formazione del diritto tributario esulanti dalla riserva di legge,

attribuibili alla normativa secondaria o, addirittura, alla produzione normativa

interna della pubblica amministrazione.

La riserva di legge ha natura RELATIVA (non assoluta) e ciò emerge anche

dall’utilizzo del termine “in base alla legge” all’interno della norma

costituzionale. Bisogna individuare i limiti della riserva e per far ciò, non si può

non tener conto della distinzione tra disciplina sostanziale e disciplina

attuativa. Si può affermare che la portata della riserva di legge debba ritenersi

riferibile soltanto alla descrizione della fattispecie impositiva, alla

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA FATTISPECIE

TRIBUTARIA.

Un discorso a parte merita il problema circa la ricomprensione nella portata

della riserva di legge della disciplina dell’aliquota d’imposta. Giurisprudenza e

dottrina ritengono che la concreta determinazione del paramento in esame per

favorire la commisurazione del prelievo alle effettive esigenze finanziarie

dell’ente, ben possa rimettersi a fonti secondarie, se non ad atti amministrativi.

Si è affermata la necessità che il legislatore fissi quantomeno il limite massimo

entro il quale individuare l’aliquota e il limite minimo, il primo per tutelare il

privato nei confronti della pubblica autorità e il secondo per evitare

ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti. Va inoltre rilevato che

non tutta la disciplina diretta a consentire la concreta realizzazione del prelievo

rientra nella portata della riserva. Deve ritenersi esclusa dalla portata dell’art

23 cost la disciplina dell’ATTUAZIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA come pure la

disciplina dell’ADEMPIMENTO DEL TRIBUTO e quella della SANZIONI

TRIBUTARIE.

2 – i principi generali dell’ordinamento tributario

In un particolare posizione della gerarchia delle fonti del diritto tributario si

colloca lo STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE, approvato con la l.

212/2000 e le cui disposizioni, secondo quanto previsto dall’art 1 comma 1

costituiscono PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO.

La natura di queste norme non appare pacifica in dottrina alcuni hanno

sostenuto che le stesse hanno natura PRECETTIVA in quanto attuative di

principi costituzionali (art 3, 23, 53 e 97 cost) e in virtù della clausola di

autorafforzamento contenuta nell’art 1 (possono essere modificate solo

espressamente e mai da leggi speciali) altri hanno attribuito alle stesse una

portata meramente programmatica. A nostra avviso la natura di tali

disposizioni no può essere considerata in modo contrario:

- Alcune disposizioni rappresentano il consolidamento normativo di principi

interpretativi di norme costituzionali che presentano indubbia portata

precettiva (condizionano sia la futura produzione legislativa che l’attività

interpretativa) espressione di tale portata dello statuto sono le norme

in materia di efficacia art 3 e circa l’utilizzo del decreto legge in materia

tributaria art 4.

- Altre disposizioni seppur di portata non precettiva impongono modi di

realizzazione del sistema tributario la cui violazione configura una

responsabilità in capo al legislatore di natura meramente politica e

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A.A. 2020-2021
90 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher KingJames94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Paparella Franco.