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RICONDUZIONE DELLA FATTISPECIE ASTRATTA E QUELLA CONCRETA che
procede per la ricognizione storica del fatto a rilevanza tributaria ai fini della
sua qualificazione giuridica secondo le norme che la disciplinavano sino a
giungere alla liquidazione del tributo e all’affermazione delle dimensioni
dell’obbligazione.
La legge può prevedere figure soggettive alternative o aggiuntive rispetto a
quelle contemplate dalla fattispecie legale in tutti quei casi in cui la
rappresentazione del fatto a rilevanza tributaria risulti maggiormente
attendibile ove affidata ad un soggetto a diretto contatto con il fatto economico
e meno interessato alla compressione del prelievo tributario (es. sostituto
d’imposta).
Anche l’attuazione amministrativa può essere affidata a soggetti diversi
rispetto a quelli considerati nella fattispecie astratta o destinatari del gettito,
per effetto delle specifiche funzioni attribuite dalla legge in relazione all’attività
istituzionale.
CAPITOLO 3: LE FONTI DEL
DIRITTO TRIBUTARIO
Il sistemo tributario ha rappresentato uno dei principali argomenti di
discussione nelle vicende politiche che hanno caratterizzato l’evoluzione in
senso costituzionale dell’ordinamento degli stati moderni, ponendosi le
rivendicazioni di autonomia politica o di indipendenza nazionale molto spesso
in stretta connessione con situazioni di insoddisfazione fiscale, che erano viste
come naturale conseguenza del regime contro cui rivolgevano la protesta e
quindi quali forme di mortificazione dalle libertà fondamentali dell’individuo.
Lo strumento di garanzia della partecipazione del singolo alle scelte in materia
fiscale fu individuato nel principio fondamentale del consenso all’imposizione,
che si esprimeva nell’attribuzione dei poteri di introduzione e disciplina del
tributo all’assemblea parlamentare, rappresentante dei soggetti chiamati a
sostenere l’onere tributario.
Tale principio trova espressione nella RISERVA DI LEGGE IN MATERIA
TRIBUTARIA, mediante la quale la produzione normativa in materia tributaria
era riservata al legislatore ordinario, sottraendo al sovrano e all’esecutivo la
regolamentazione di una materia di per se idonea ad incidere in modo
determinante nei rapporti tra individuo ed autorità.
Corollario di questo principio era quello del controllo della corretta destinazione
del prelievo che si esprimeva nella LEGGE DI BILANCIO, mediante la quale il
parlamento era chiamato ad approvare il rendiconto periodico predisposto
dall’esecutivo.
Con l’evoluzione dei sistemi di governo parlamentare, in un sistema
costituzionale in cui è la maggioranza a governare tramite un governo in carica
sulla base della fiducia parlamentare, la riserva di legge non rappresenta più
una forma di tutela dell’individuo nei confronti del governante, giacchè
l’individuo stesso partecipa mediante i propri rappresentanti all’autorità
governativa per cui non può affermarsi l’esistenza di una vera e propria
contrapposizione di interessi.
Art 23 cost “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge”. Oggi il principio in questione svolge una funzione di
TUTELA DELLE MINORANZE PARLAMENTARI, non rappresentate dall’esecutivo.
Questa tutela si esprimeva escludendo dall’ambito di disponibilità delle scelte
governative quelle che riguardano l’introduzione e la disciplina dei tributi per
riservare questi interventi al legislatore ordinario e, quindi alle più intense
garanzie connesse all’attività legislativa del parlamento tra le quali anche il
possibile sindacato di costituzionalità della legge.
Tali conclusioni vanno tuttavia riviste a seguito del consolidamento della prassi
parlamentare di approvare con voto di fiducia la cd LEGGE FINANZIARIA questa
è stata introdotta con la legge n° 468/1978 ed è uno strumento normativo che
permette di introdurre nella legislazione di entrata e di spesa vigente tutte le
modifiche ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di politica
economica espressi dal governo e contenuti nella legge di bilancio approvata
immediatamente dopo. Per evitare un uso della legge finanziaria contrastante
con i limiti posti dalla costituzione alla legislazione di bilancio, la legge n°
362/1998 ne ha ristretto la capacità innovativa prevedendo che con essa
possono essere approvate modifiche normative soltanto negli aspetti
quantitativi del prelievo.
La legge finanziaria può contenere la modifica delle aliquote, delle detrazioni
d’imposta, degli scaglioni e le altre misure incidenti sulla determinazione del
quantum della prestazione, imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi
in genere, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all’andamento
dell’inflazione.
Innovazioni più consistenti di carattere sostanziale possono essere introdotte
con i cd PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA: si
tratta di testi normativi predisposti dall’esecutivo e portati all’approvazione
delle camere, che spesso sono chiamate visti i tempi ristretti imposti dalle
esigenze finanziarie ad un votodi fiducia, che svuota il contenuto della riserva
di legge.
L’art 23 non fa più riferimento esclusivo ai tributi bensì a tutte le PRESTAZIONI
PATRIMONIALI O PERSONALI che sono imposte al privato. Es. obbligo di
presentarsi, se convocati, di fronte all’autorità di pubblica sicurezza e il dovere
di ogni cittadino di prestare testimonianza in giudizio. Es. prestazioni
professionali che per legge possono essere richieste agli avvocati nelle ipotesi
di gratuito patrocinio, obbligo del servizio di leva.
PRESTAZIONE PATRIMONIALE:
1° orientamento secondo alcuni autori l’espressione contenuta nell’art 23
farebbe riferimento soltanto a quelle prestazioni che siano imposte al fine
diretto di determinare una definitiva decurtazione nel patrimonio personale del
privato a favore dell’ ente pubblico.
2°orientamento secondo altri decisivo è invece il profilo di coattività e devono
quindi ritenersi comprese nel campo di applicazione della norma costituzionale
anche quelle prestazioni a fronte delle quali è comunque previsto l’integrale
ristoro economico del patrimonio dl soggetto inciso. Questa appare la tesi
maggiormente coerente con la funzione garantistica dell’art 23.
Per quanto concerne il REQUISITO DELLA COATTIVITA’ esso sussiste ogni
volta che la prestazione è imposta al privato in virtù di un atto autoritativo,
ossia di un provvedimento alla cui formazione non abbia possibilità di
partecipare la volontà del soggetto passivo.
In virtù di quest’ampia interpretazione del concetto di prestazione imposta, la
corte ha reputato operante la riserva di legge dell’art 23 cost anche per talune
fattispecie contrattuali a carattere sillagmatico, nelle quali la disciplina della
determinazione quantitativa della prestazione è fissata in via unilaterale da una
delle parti (es. gestione in regime di monopolio di servizi pubblici essenziali).
Dal campo di applicazione della riserva di legge devono escludersi quelle
prestazioni imposte che risultano disciplinate principalmente da altre norme
costituzionali. Il tema che ha più interessato la dottrina è quello della
individuazione dei LIMITI ALLA RISERVA DI LEGGE ovvero lo spazio dei poteri di
concorso alla formazione del diritto tributario esulanti dalla riserva di legge,
attribuibili alla normativa secondaria o, addirittura, alla produzione normativa
interna della pubblica amministrazione.
La riserva di legge ha natura RELATIVA (non assoluta) e ciò emerge anche
dall’utilizzo del termine “in base alla legge” all’interno della norma
costituzionale. Bisogna individuare i limiti della riserva e per far ciò, non si può
non tener conto della distinzione tra disciplina sostanziale e disciplina
attuativa. Si può affermare che la portata della riserva di legge debba ritenersi
riferibile soltanto alla descrizione della fattispecie impositiva, alla
REGOLAMENTAZIONE DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA FATTISPECIE
TRIBUTARIA.
Un discorso a parte merita il problema circa la ricomprensione nella portata
della riserva di legge della disciplina dell’aliquota d’imposta. Giurisprudenza e
dottrina ritengono che la concreta determinazione del paramento in esame per
favorire la commisurazione del prelievo alle effettive esigenze finanziarie
dell’ente, ben possa rimettersi a fonti secondarie, se non ad atti amministrativi.
Si è affermata la necessità che il legislatore fissi quantomeno il limite massimo
entro il quale individuare l’aliquota e il limite minimo, il primo per tutelare il
privato nei confronti della pubblica autorità e il secondo per evitare
ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti. Va inoltre rilevato che
non tutta la disciplina diretta a consentire la concreta realizzazione del prelievo
rientra nella portata della riserva. Deve ritenersi esclusa dalla portata dell’art
23 cost la disciplina dell’ATTUAZIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA come pure la
disciplina dell’ADEMPIMENTO DEL TRIBUTO e quella della SANZIONI
TRIBUTARIE.
2 – i principi generali dell’ordinamento tributario
In un particolare posizione della gerarchia delle fonti del diritto tributario si
colloca lo STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE, approvato con la l.
212/2000 e le cui disposizioni, secondo quanto previsto dall’art 1 comma 1
costituiscono PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO.
La natura di queste norme non appare pacifica in dottrina alcuni hanno
sostenuto che le stesse hanno natura PRECETTIVA in quanto attuative di
principi costituzionali (art 3, 23, 53 e 97 cost) e in virtù della clausola di
autorafforzamento contenuta nell’art 1 (possono essere modificate solo
espressamente e mai da leggi speciali) altri hanno attribuito alle stesse una
portata meramente programmatica. A nostra avviso la natura di tali
disposizioni no può essere considerata in modo contrario:
- Alcune disposizioni rappresentano il consolidamento normativo di principi
interpretativi di norme costituzionali che presentano indubbia portata
precettiva (condizionano sia la futura produzione legislativa che l’attività
interpretativa) espressione di tale portata dello statuto sono le norme
in materia di efficacia art 3 e circa l’utilizzo del decreto legge in materia
tributaria art 4.
- Altre disposizioni seppur di portata non precettiva impongono modi di
realizzazione del sistema tributario la cui violazione configura una
responsabilità in capo al legislatore di natura meramente politica e