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La qualificazione dell'attività agrituristica
Con queste disposizioni, la qualificazione è stata ricondotta a quella di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzo della propria azienda agricola in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo. Il criterio di connessione emerge con riferimento agli addetti dello svolgimento dell'attività agricola. La difficoltà di distinguere l'attività agrituristica da una attività turistica a senso pieno ha portato il legislatore a disporre una casistica in cui ricomprendere l'attività agrituristica. Tra questi troviamo l'offerta di ospitalità in alloggi o spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori, la somministrazione di pasti e bevande da prodotti a produzione propria, degustazione di prodotti e vini, organizzazione degli immobili dell'impresa e di attività ludico-ricreative-culturali e di altro tipo. Ruolo fondamentale èaffidato alle regioni, le quali hanno il compito di definire il quadro delle attività di agriturismo e quello di sostenere la ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
La disciplina fiscale dell'impresa agrituristica
La nuova normativa, se per un verso qualifica l'agriturismo come attività agricola connessa, per l'altro esclude che le imposte tributarie siano sottoposte al medesimo trattamento delle imprese agricole. Questa non può essere vista come una contraddizione in quanto il sistema di tassazione agraria non può essere esteso ad un'attività più complessa come quella agrituristica. Infatti, l'attività agrituristica viene compresa nell'alveo delle imprese commerciali con le naturali conseguenze a cui queste imprese sono sottoposte. Da qui discende il regime forfettario a cui il settore è sottoposto e che contribuisce a semplificare e diffondere tali attività.
Il regime,
applicabile a soggetti non costituiti in società di capitali o ad enti pubblici, si configura come regime naturale, a cui potrebbe essere applicata la determinazione del reddito o dell'IVA in modi ordinari. Il reddito d'imposta per questi soggetti si determina applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività il coefficiente di reddittività del 25%, al netto dell'IVA. Non sono previsti oneri di contabilizzazione ma permane il solo obbligo della tenuta dei registri previsti ai fini IVA. Per quest'ultima è prevista la detrazione forfettaria del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione. Il regime ai fini IVA è applicabile anche in caso di esercizio di attività in forma societaria. La disciplina speciale introdotta dall'art. 5 della l. n.413/1991 per l'attività agrituristica si caratterizza per la sua autonomia.
rispetto al regime IVA previsto per l'attività agricola e quindi il contribuente può scegliere se conservare il regime forfettario per l'attività agricola e quello IVA ordinario per l'attività agrituristica al fine di ridurre gli obblighi contabili ed amministrativi delle attività in oggetto. 6.3 Le problematiche connesse alla determinazione forfettaria delle imposte La forfettizzazione delle imprese agrituristiche presenta delle distorsioni e difficoltà applicative. Sotto il profilo delle imposte di reddito, ad esempio, la determinazione forfettaria del reddito ha incontrato difficoltà interpretative con riferimento alla ricomprensione nella base imponibile delle somme ricevute a titolo di contributo da parte di terzi. I contributi devono essere distinti in contributi in conto capitale, se finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali senza essere collegati a particolari investimenti; in conto impianti se erogati con il.vincolo di acquistare o realizzare beni strumentali ammortizzabili; in contoesercizio se destinati a fronteggiare esigenze di gestione. I contributi in conto capitale, ai sensi dell'art. 88del TUIR costituiscono sopravvenienze attive e concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sonostati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi, ma non oltre ilquarto. I contributi in conto impianti non generano né sopravvenienze né ricavi in quanto rappresentanoun finanziamento erogato in relazione ad uno specifico investimento che il beneficiario intende realizzare.Non hanno quindi un'autonoma rilevanza fiscale. Costituiscono, invece, ricavi i contributi in conto esercizioche rilevano per competenza nell'esercizio in cui sorge il diritto a percepirli.In questo inquadramento costituiscono contributi concessi in favore delle imprese agricole anche ifinanziamenti concessi dalle Regioni per il recupero
del patrimonio edilizio rurale. Tali finanziamenti sono subordinati alla realizzazione di opere e al sostenimento di costi che la legge individua espressamente. Per questo, quindi, i contributi non possono essere qualificati come contributi generici e nemmeno in conto capitale o conto esercizio in quanto si tratta di una funzione di investimento. Possono configurare, invece, contributi in conto impianti e quindi devono essere sottoposti alla disciplina fiscale prevista. La differenziazione assume importante rilievo nel sistema agrituristico in quanto sia i contributi in conto esercizio che quelli in conto capitale o conto impianti impattano ugualmente sul conto economico se adottato il regime analitico ordinario. Con la modalità di tassazione ordinaria, invece, questa tipologia di contributi si atteggia in maniera differente nella commisurazione della base imponibile, a cui deve essere applicata l'imposta sostitutiva. La base imponibile coincide con l'ammontare dei ricavi.conseguiti con l'esercizio di tali attività e quindi ricomprenderà i contributi in conto esercizio e non quelli in conto impianto/conto capitale. Anche l'Agenzia delle Entrate ha scelto di qualificare i finanziamenti come contributi in conto impianti. Alla luce di questo forte incentivo all'utilizzo del regime forfettario in questo settore, possiamo dire che queste distorsioni connesse alla possibilità di regime speciale di tassazione si estendono anche nella materia IVA. Generalmente la questione in passato è stata trattata la scelta di esonero dal pagamento IVA in periodi in cui si sono avuti grossi investimenti per il ramo agricolo e il regime analitico per quello agrituristico. La possibilità di scegliere due regimi diversi IVA per due rami diversi della stessa impresa è ormai acclarata. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate con riferimento ai contribuenti che optano per il regime ordinario ha riconosciuto ladetraibilità dell'IVA per taluni interventi strutturali.7. Novità sulla c.d. "Tassa Airbnb": il punto della situazione
7.1 Premessa
Il settore turistico, anche grazie all'avvento di internet, sta subendo forti trasformazioni che di fatto stanno escludendo le agenzie viaggio dalla prenotazione, promozione e commercializzazione dalle loro tradizionali funzioni. Infatti, oggi gli utenti possono provvedere in autonomia all'acquisizione di informazioni ed alle prenotazioni di viaggi, strutture ricettive e quant'altro. Il continuo sviluppo della tecnologia ha portato dunque alla nascita della c.d. sharing economy. In particolare, nel settore turistico, questa nuova concezione di economia ha portato alla creazione di piattaforme informatiche come Airbnb, Booking, Homeaway che consentono un rapido incontro tra domanda e offerta, portando anche una discreta crisi nel settore turistico più tradizionale.
7.2 La c.d. "tassa Airbnb" nel
Il primo intervento del legislatore italiano volto a dare una cornice normativa al fenomeno è costituito dalla c.d. "tassa Airbnb", introdotta dalla l. 24 Aprile 2017 n.50, convertito in legge 21 giugno 2017 n.96. La denominazione "tassa Airbnb", che fa diretto riferimento alla piattaforma online, pone come i soggetti passivi come percettori dei redditi derivanti da locazioni brevi e non, come si potrebbe pensare, la piattaforma di intermediazione. Il meccanismo, infatti, non è stato nemmeno accettato da Airbnb. L'art. 4 del Decreto in oggetto, rubricato come Regime fiscale delle locazioni brevi, prevede che ai redditi derivanti da locazioni brevi si applichino i meccanismi della cedolare secca, qualora il locatore ne preveda l'opzione. Quest'ultimo, infatti, può scegliere tra tassare quei redditi sia come tassazione ordinaria sia come cedolare secca, nel caso gli risulti più conveniente.
L'estensione della cedolare secca al suddetto settore è fatta in modo da far emergere la base imponibile, stessa ratio con la quale è stata introdotta la cedolare nel sistema giuridico italiano. Il decreto stabilisce che per tutti i contratti con durata minore di 30 giorni non è richiesto alcuno schema contrattuale ed il regime è applicabile a tutti i contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare o piattaforme telematiche. Restano quindi fuori dai giochi i soggetti che svolgono attività d'impresa.
7.3 Il meccanismo di attuazione del tributo e il potenziale attrito con la tutela della privacy
Il legislatore percorre due differenti direttive per quanto concerne gli effetti della disciplina. La prima prevede che in capo all'intermediario che stipula il contratto è posto l'obbligo
alla trasmissione dei dati, indicando: nome, cognome, codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo ed indirizzo dell'immobile. Il tutto deve essere consegnato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla stipula del contratto. In questo modo l'amministrazione può conoscere tutti i dettagli dei contratti conclusi e tramite incrocio dei dati si riesce a stabilire se tutti i locatori hanno dichiarato il corrispettivo della locazione. Non sono mancate cause da parte di Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK dinanzi al T.A.R. Lazio in quanto hanno sostenuto che l'attività di raccolta dati e la relativa conservazione e trasmissione sarebbe in contrasto con il codice in materia di protezione dei dati personali e con il nuovo regolamento europeo GDPR. Il Tribunale ha ritenuto la censura infondata in quanto le informazioni da condividere riguardano solo i dati del locatore e non quelli dell'ospite. Il secondo effetto della disciplina prevede che,qualora l'intermediario incassi o intervenga nel pagamento del canone, questo deve effettuare una ritenuta pari al 21% del corrispettivo lordo. Il corrispettivo deve essere trattenuto a titolo d'imposta se il locatore opta per il sistema della cedolare secca oppure a titolo d'acconto se si sce