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ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE:
• ADEMPIMENTO : versamento a mezzo di delega bancaria in favore degli enti impositori ; ogni tributo stabilisce le
modalità dei pagamenti e gli specifici codici di versamento, in caso di errore possibile richiedere il rimbors delle somme
versate ed effettuare il pagamento corretto poi; (eccezione con ‘prestazione in natura’ per il titolare del permesso di costruire
, che realizza le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione).
Forma particolare: cessione di beni culturali :pagamento tramite cessione dei beni di notevole interesse storico, artistico
(proposta di cessione e un procedimento che verifica l’interesse statale ad acquisire i beni con un equa valutazione); tale
proposta non sospende l’obbligo di pagamento: il trasferimento dei beni consente il ‘rimborso’ delle somme pagate oppure
l’imputazione del valore di cessione ai pagamenti non scaduti. (se il bene ha un valore superiore è richiesto il rimborso della
differenza).
- analogo procedimento previsto per pagamento d’imposta di successioni e donazioni: la proposta qui interrompe i termini di
pagamento (non c’è rimborso dell’eccedenza)
62
Termini di pagamento: fissati con anticipo dalla legge, si a dilazioni (no norme specifiche sull’imputazione dei pagamenti).
• COMPENSAZIONE : Ex art 8 Statuto contribuente; ‘l’obbligazione tributaria può estinta anche per compensazione’. e art
17 d. lgs ‘97
- effetti più ampi di quelli civilistici ex art 1241 cc perché non richiede la coincidenza tra creditore e debitore
(POSSIBILE estinguere debito verso lo stato con crediti vantati verso soggetti diversi )
• - divieto per debiti iscritti a ruolo maggiori di 1500 euro ; fattispecie di reato la compensazione di crediti d’imposta fittizi
superiori ai 50000 euro.
•
• à l’obbligazione non si estingue per :
• Confusione:ammessa solo caso in cui l’ente succede al debitore (devoluzione eredità)
• Remissione: esclusa per il suo carattere negoziale in contrasto all’indisponibilità della potestà d’imposizione
• Novazione: presuppone l’accordo
• TRANSAZIONE FISCALE: disciplinata ex art 182 ter legge fallimentare
à l’impresa può proporre un piano per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi dovuti
à le sorti del debito sono rimesse alle valutazioni dei creditori (decisione dell’amm. Potrebbe essere rilevante)
à possibile una decurtazione del debito nella transizione, ma solo per fini superiori (servizio pubblico,conservazione del
valore aziendale)
Con decorso del tempo rileva:
Prescrizione: estingue il diritto; segue l’art 2934 cc prescrivendo l’estinzione del diritto di credito dovuto all’inerzia del suo
esercizio da parte del titolare per determinato periodo di tempo. ( i termini sono quelli ordinari del codice oppure per singole
leggi d’ imposta, decorrono dopo che è stata notificata la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo). Il diritto
alla riscossione di sanzioni si prescrive nel termine di 5 anni.
Decadenza: riferita a situazioni soggettive nell’esercizio di poteri per l’attuazione del tributo.
Adoperata nella fase di accertamento e riscossione: termini che se non sono rispettati producono preclusioni, 2 termini:
1. L’avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello in cui è stata presesntata la
dichiarazione oppure da 5 nel caso di dichiarazione omessa
2. Il termine di decadenza si allunga del doppio in caso di violazione tributaria che comporta obbligo di denuncia per uno dei
reati tributari
àproroga dei termini di decadenza si giustifica con la necessità degli uffici di avere un periodo più ampio per accertare
l’effettività della situazione fiscale del soggetto passivo in presenza di una denuncia penale (agevolazione per l’acquisizione dei
mezzi di prova).
GARANZIE DEL CREDITO D’IMPOSTA:
à strumenti a garanzia supplementari per il soddisfacimento del diritto di credito dell’ente impositore : misure di garanzia
reali(ipoteca, deposito cauzionale), personali (fideiussioni), privilegi, sequestro conservativo e fermo amministrativo.
• FIDEIUSSIONE: negozio a tutela dell’ente, previsto dall’art 8, c 4 statuto ‘l’amm deve rimborsare ilo costo delle
63 fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per la sospensione o pagamento rateizzato o rimborso dei tributi’.
• PRIVILEGI: tradizionale strumento per la tutela fiscale!
àex art 2741 è causa legittima di prelazione :il creditore ha un titolo preferenziale giustificato dalla causa del credito
- l’effetto è quello di derogare alla par condicio creditorum: si realizza al momento dell’esecuzione coattiva dell’interesse, con i
beni del debitore espropriati per soddisfare il credito dopo la vendita forzata.
- ex art 2746 i privilegi sono:
1. Generali: su tutti i beni mobili
2. Speciali: per determinati mobili e immobili
àquello speciale è assistito dal diritto di seguito: consente la prelazione anche se il debitore cede il bene a 3’ (mob e imm)
Ammesso privilegio per crediti per:
IVA e sanzioni, crediti statali irpef,irpeg,ires,irap, per imposte tasse e tributi dei comuni e province.
- evoluzione dei privilegi: interpretazione ormai estensiva degli art 2752 (superata elenco tassativo, includendo anche crediti non
menzionati)es. il credito sanzionatorio non ha più il vincolo temporale preesistente
MISURE CAUTELARI PROVVISORIE:
à per il buon esito della riscossione e l’estinzione dell’obbligazione per : compensazione e pignoramento
• IPOTECA: istituita nel’29 per beni immobili, garanzia reale e fa nascere la prelazione
à istanza al giudice tributario in un procedimento speciale ed autonomo rispetto al giudizio di merito
à applicabile al credito per sanzioni, tributi e interessi
à critiche per la sproporzione ( nell’an e nel quantum è incerta)
• SEQUESTRO CONSERVATIVO:natura conservativo-cautelare
à per entrambe è avuta un’evoluzione in senso garantistico, con la garanzia di un procedimento: istanza motivata al presidente
della commissione tributaria provinciale, fondata su un atto di contestazione, provvedimento d’irrogazione della sanzione, o
processo verbale di constatazione.
- con l’introduzione dell’avviso di accertamento esecutivo si assicura all’iscrizione autonomia e indipendenza solo se l’istanza è
fondata su un processo verbale di constatazione.
• DIRITTO DI RITENZIONE : esteso ad ogni altro credito dello stato inerente le merci oggetto di operazioni doganali.
•
• SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI IN FAVORE DEL DEBITORE D’IMPOSTA
• -misure cautelari di garanzia e conservative: precludono l’incasso dei crediti da parte del debitore d’imposta
1. Fermo amministrativo dei beni: l’amm può richiedere la sospensione del pagamento nell’attesa del provvedimento
definitivo.à generico fermo temporaneo nell’esecuzione del pagamento di un debito liquidi ed esigibile dello stato,
espressione di una misura cautelare di autotutela volta a garantire la compensazione in presenza di ragioni di credito da parte
di qualsiasi amministrazione statale.
2. Sospensione dei rimborsi fiscali: deriva dal fermo;
àin à
entrambi c’è discrezione, serve motivare il provvedimento! va notificato all’autore della violazione e obbligati in
solido
3. sospensione dei pagamenti delle PA: privo di discrezionalità!! (DPR ‘73)
64
à la norma impone alle p.a di verificare prima di effettuare pagamenti sopra i 10.000 euro se il beneficiario è inadempiente
all’obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento pari a tale importo e se si non procedere al pagamento.
- se il fermo ha come effetto l’estinzione dell’obbligazioni reciproche attraverso compensazione, la sospensione dei pagamenti
pignora i crediti vantati dal debitore (pignoramento verso 3).
- previsto anche il fermo di beni mobili iscritti nei pubblici registri:misura cautelare adottata dall’agente di riscossione decorsi
60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; il fermo viene iscritto nei registri mobiliari e nel caso di sua violazione
possibile la confisca come sanzione. (tutela adendo il giudice tributario per tutela dei propri diritti).
****
CAPITOLO13
SCHEMI TEORICI DELLA FASE
DI ATTUAZIONE DEL TRIBUTO
ATTUAZIONE
àInsieme di atti e attività posto dall’amm. Finanziaria e dal contribuente al fine di procedere alla ricostruzione giuridica del
presupposto d’imposta con liquidazione del tributo e adempimento materiale dell’obbligazione.
- trasforma il sistema normativo ‘astratto’ in comportamenti concreti che generano il flusso di entrate occorrenti allo
sviluppo della comunità.
- è l’elemento fondamentale per l’effettiva funzionalità del sistema tributario.
Attuazione: complesso procedimento dibattuto in dottrina (dichiarazione, accertamento,controlli, riscossione, rimborso, sanzioni
e tutela giudiziaria).
à dalla sua analisi si inquadra il ‘rapporto tributario’ in toto (oltre i schemi civilistici dell’obbligazione).
FASI DI ATTUAZIONE
• ACCERTAMENTO: attività funzionali a ricostruire presupposto e base imponibile, per la liquidazione del tributo
(dichiarazione del contribuente, controlli e accertamento vero)
• RISCOSSIONE:si effettua l’adempimento (spontaneo o coattivo)
• SANZIONI:logica da deterrente per favorire la spontaneità nell’adempiere
• TUTELA DEI DIRITTI: in sede stragiudiziale (accordi amministrativi) e giudiziale (processo)
•
• à ogni fase regolata da procedimenti complessi che attribuiscono una serie di situazioni soggettive.
• L’attuazione tra:
• à teoria dichiarativa: obbligazione ricondotta al verificarsi del presupposto, sancito ex lege; l’accertamento secondario che
dicgiara soltanto l’obbligazione
• à teoria costitutiva: si valorizza l’accertamento come ‘atto d’imposizione’ idoneo a costituire l’obbligazione
• tributaria (non più ridotta alla mera fonte normativa); esclude la sussistenza di un obbligazione legale.
• à teoria del procedimento: evidenzia la varietà di schemi applicativi e la pluralità di situazioni della fiscalità di massa; non
più al centro l’obbligazione ma la funzione fiscale; tale teoria mostra gli schemi molteplici usati nell’applicazione del tributo e
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gli interessi pubblicistici tra loro correlati.
• Nb: dibattuta l’applicabilità in materia delle lagge n 241/&