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DIRITTO TRIBUTARIO 2016 (BORIA)

3 SEZIONI IMPORTANTI:

- PRINCIPI

-NORMA

-ATTUAZIONE DEL TRIBUTO

CAPITOLO 1: IL POTERE TRIBUTARIO

La funzione fiscale è una delle funzioni primarie dell’organizzazione sociale per le collettività organizzate; attraverso

l’acquisizione di flussi di entrate finanziarie derivanti dall’incasso di tributi applicati sui consociati.

à

Tributi entrate

Funzione fiscale è elemento qualificante ed imprescindibile della sovranità !

Essa ha 2 funzioni primarie:

· ACQUISIZIONE di un flusso di entrate stabili al servizio delle esigenze di spesa collettive individuate nel bilancio

pubblico

· RIPARTIZIONE del carico fiscale tra i consociati secondo una logica di solidarietà ed equità distributiva

(tesa alla redistribuzione a soggetti più bisognosi, ‘liberazione dalla privazione’ per la tutela di dignità e libertà).

1) funzioni collaterali: fiscalità come fattore di condizionamento del sistema economico e produttivo, nel senso di

disincentivo o elemento di stimolo per lo sviluppo di attività produttive.

2) Tuttavia con le imposizione UE tale funzione collaterale divenuta sempre più recessiva, dati i vincoli su ‘libera

concorrenza’ nel mercato europeo.

Conclusione:

à acquisizione e ripartizione di carichi fiscali secondo solidarietà e d equità sono le finalità fondamentali dello stato

moderno; fiscalità che fonda le democrazie attuali.

POTERE TRIBUTARIOà ELEMENT0O FONDANTE DI SOVRANITA

Solo l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie consente di realizzare gli obiettivi di governo.

à da ciò emerge l’ antinomia tra :

1) valori collettivi

2) valori individuali

da un lato si pone l’interesse collettivo all’acquisizione dei tributi per sviluppo e vitalità della comunità con massimizzazione degli

obiettivi generali, dall’altro restano i valori protettivi della sfera individuale.

à proprio questa relazione assiologica che si instaura tra i configgenti valori collettivistici ed individuali che sta alla base della

dialettica fiscale

EVOLUZIONE STORICA DEL POTERE TRIBUTARIO

ANTICHITA’

à

Sovrano finanza propria

à

Finanza predatoria per i popoli soggiogati politicamente

Prelievo tributarioà indiretto (dazi impo o expo,imposte sui mercati, su atti di vendita, tasse per esercizio professioni)

1

Imposizione diretta: solo casi eccezionali, di guerra e rimessa al sovrano essendo le risorse finanziarie dirette alla sua persona

secondo la sua insindacabile volontà.

Cittadino: estraneo alla contribuzione ordinaria ;

à

tributo marchio di servitù : estranea ogni teoria partecipativa e solidaristica tipica della contribuzione fiscale oggi.

ALTO MEDIOEVO

-Popoli germanici privi di un proprio sistema tributario, recepiscono quello imperiale

- con i re Carolingi avviene una regressione evidente del sistema di finanza pubblica, con l’affidamento delle attività d’interesse

collettivo in sede periferica a carico di singoli feudatari.

à disintegrazione sovranità e dei poteri pubblici a favore dei privati, con abdicazione dello stato rispetto l’applicazione dei

tributi.

Due relazioni di base:

1) relazione re-feudatari : contribuzione dei feud. Solo in occasioni speciali –nozze- o straordinarie – guerra – assumendo i

tratti di regalie.

2) relazione feudatari-sudditi: imposizioni arbitrali,disomogenee e irregolari

à disintegrazione dell’unità statale a favore di una dislocazione di sovranità in numerosi centri di potere sparsi nel

territorio.

Stato non più detentore della sovranità, si formano interessi diffusi intorno al fenomeno fiscale, portando a relazioni solidali tra

classi di soggetti , per via orizzontale, provvisoria e verticale.

In tale contesto innovativo il pensiero della SCOLASTICA :

il tributo visto come strumento volto al bene comune, imposto dal sovrano quale depositario delle funzioni di utilità collettiva.

Nuovo rapporto tra tributo ed interesse collettivo, non più vantaggio patrimoniale del sovrano .

L’imposta come fattore importante per la vita della comunità, non più strumento di oppressione o discriminazione tra popoli.

In queste fasi si parla di ‘potere tributario’ come dominio fiscale:

-preminenza del sovrano e mancanza dialettica tra valori individuali e statuali

-fenomeno tributario assume una funzione recessiva

-imposte dirette solo come eccezione e frutto di un uso improprio del potere d’imposizione

- tributo =soggezione politico-sociale (soggezione al potere altrui)

- sovrano=signoria assoluta (atti senza limiti, no censurabili ma solo contestabili)

à no ‘dovere tributario’ ispirato ai valori di solidarietà e appartenenza ad una comunità

à dominio assoluto fiscale del titolare/sovrano rispetto ai sudditi: potere assoluto ed individualizzato che spetta cioè ad un

individuo con una funzione di comando rispetto la collettività

STATO MODERNO

Torna la centralizzazione delle funzioni finanziarie in capo ai sovrani del 15° sec.

-tributià risorsa strategica dello stato (raccolta di mezzi finanziari per i processi di sviluppo).

- si delinea una sorta di ‘ragione fiscale’: esigenza del sovrano di attribuire rilievo al fenomeno tributario, traslato sul piano dei

valori fondamentali dell’assetto costituzionale statale, idoneo a prevalere perfino sugli assetti e diritti individuali.

2

Tuttavia l’imposta resta indiretta o predatoria, rimessa all’arbitrio sovrano : dovere assoluto verso il sovrano per i suoi obiettivi

espansionistici, cui non corrispondeva in cambio alcun servizio pubblico, essendo soggetto egli solo alo giudizio di Dio e non dei

suoi sudditi.

Manca anche qui la matrice comunitaria del tributo dotato invece di quel plusvalore assiologico che lo distingue dalla fiscalità

pura e semplice, ridotto qui al semplice ‘fare cassa’ dello stato secondo la volontà del Sovrano.

COSTITUZIONALISMO INGLESE DEL 17° SEC

Contrasto tra autorità regia e pluralismo borghese espresso dal Parlamento in difesa di prperty and liberty , mostrava tensione

dialettica venne risolta in modo diverso in 2 fasi:

1) priorità assiologica dell’interesse generale dello stato grazie al diritto del re ad applicare tributi.

à potere non assoluto, non più discrezionale e ‘dominio fiscale’ ma ruota intorno agli interessi privati secondo il principio del ‘no

taxtation without representation’ .

à lo stato assoluto (unisce parlamento e sovrano) crea un quadro in cui poi si dispiegano gli interessi privati

à potere tributario diviene elemento fondante del patto sociale e permette conservazione della collettività.

2)dopo la rivoluzione del 1689 si rovescia l’idea con prevalenza di liberty e property rispetto le prerogative sovrane, intesi

come attributi naturali dell’individuo.

à parlamento diviene garante delle norme tributarie

àdeclino della concezione di ‘dominio fiscale’

à diritto di proprietà a caposaldo della costituzione economica dello stato.: solo il CONSENSO del popolo legittima

l’interevento tributario.

à il pagamento dei tributi – auto-imposti dai cittadini- diviene fattore determinante della vita sociale e basato sul ‘rule of law’ e

non sul potere discrezionale sovrano; espressione di un interesse emergente della sociatà civile, e non interesse personalistico del

re-sovrano.

ILLUMINISMO FRANCESE

Nel 18° sec. Nuova concezione dello stato e dei rapporti istituzionali rispetto l’ancien regime, eliminò i privilegi ricondotti

all’imposizione fiscale.

à ruolo positivo delle imposte, corrispettivo dei diritti politici del cittadino ora chiamato direttamente all’assetto politico del

paese.

à pagamento dei tributi come alto dovere del cittadino che afferma l’eguaglianza di tutti davanti al tributo.

àtributo elevato a interesse pubblico fondamentale per conservazione e sviluppo collettività, in cui il singolo individuo è

subalterno.

à nuovo potere sovrano basato sulla volontà generale degli individui

à applicazione dei criteri giuridici del rapporto obbligatorio

Importante il compromesso tra fruizione individuale e utilità generale:bilanciamento tra i 2, che portò a dei limiti (principio di

uguaglianza, tutela proprietà, libertà d’iniziativa economica) all’esercizio del potere d’imposizione

à volto al pari trattamento dei consociati cosi da evitare il depauperamento patrimoniale dei cittadini, attraverso parametri

normativi generali.

Continua, sulla scia anglosassone, ad essere centrale il consenso in materia fiscale con la partecipazione del Parlamento.

-importante la rivoluzione del 1789 che consacrò i nuovi principi regolatori tributari in norme dicarattere costituzionale.

à il ‘costituzionalismo francese’ darà svolta radicale alla concezione dei rapporti tributari e al modello di relazione stato-cittadini.

IDEALISMO TEDESCO E DIRITTI PUBBLICI SOGGETTIVI

3

19° sec: idealismo tedesco di Hegel e la sua teoria di ‘totalità etica’ sovverte il giusnaturalismo inglese e francese.

Stato= il ‘tutto’= superiore alle parti, cioè ai singoli

Libertà dei singolià è oggettiva: si realizza nella collettività organizzata (no soggettiva)

Interesse generale è preminente, gli interessi particolari si possono sacrificare: l’imposizione fiscale è essenziale per la vita dello

stato e viene determinata per l’interesse generale;

-non rileva l’incidenza sulla sfera dell’individuo!!

Intorno la metà 19°secolo elaborata la ‘teoria diritti pubblici soggettivi’ :

1) il dovere di contribuzione alle pubbliche spese deriva dallo stato di soggezione del consociato rispetto lo stato-

persona.

2) Obbligo generale fondato su rapporto etico-giuridico, un dovere-organico del cittadino.

3) Svalutazione del principio del ‘consenso’: legge di bilancio rimessa all’esecutivo.

à priorità assoluta all’interesse generale della collettività: vista in senso totalitario rispetto i diritti individuali.

à sfera individuale sottoposta ad un processo di destrutturazione e di soggezione all’ordinamento statale.

ORDINAMENTI MODERNI:

TRADIZIONE ANGLOSASSONE e CONTINENTALE

àprevalenza ai diritti individuali, evita impostazioni moniste ed centraliste, anche l’imposizione fiscale declina la clausola

essenziale che riconosce liberty e property

à dimensione etica e trascendente dello stato in cui i valori supremi e prevalenti, se non assorbenti, sono quelli collettivi,generali.

- oggi la dialettica del ‘costituzionalismo moderno’ fa emergere delle prescrizioni normative invasive o riduttive della sfera dei

singoli , ma anche un principio di distribuzione del carico fiscale con parametri oggettivi e coerenti con i valori liberali moderni,

che consentano di proteggere il nucleo minimale di ricchezza e libertà del cittadino.

POTERE TRIBUTARIO NEL WALFARE STATE

Nel 20° sec l’idea di Stato Sociale (tutela dei bisogni fondamentali dell’individuo da finanziare con un importante contribuzione

fiscale) o le idee liberali (riduzione del prelievo tributario a favore di strumenti privatistici che meglio promuovono gli interessi

privati) non hanno negato il ruolo imprescindibile del ‘welfare state’

àpresidio per tutela dei diritti fondamentali e delle libertà

Statoà tutela dei fondamentali bisogni individuali con connesso ampliamento del benessere

Da stato militare a ‘Stato dei diritti’: il cui fine è la tutela dei cittadini e miglioramento loro vita (salute, vita,

istruzione,educazione).

-la funzione sociale non più potere pubblico discrezionale, ma rivolta all’uguaglianza in cui lo stato è garante della parità di

posizioni di partenza dei consociati.

1) il benessere è posto al centro del patto sociale : erogazione di prestazioni pubbliche per garantire un minimo livello di

libertà e dignità.

2) I diritti sociali erogati dallo stato permettono di sviluppare le proprie potenzialità e sono garanzia di un a’libertà uguale’

per tutti e per la loro autodeterminazione.

à i diritti sociali portano ad una sintesi tra eguaglianza e libertà assicurando a tutti pari opportunità, risultato della ‘liberazione

dalla privazione’.

à la liberazione dai bisogni = valore fondante del ‘walfare state’.

4

FINANZIAMENTO DEL WALFARE STATE

Come individuare qualità e quantità delle prestazioni sociali da erogare e quindi definire il modello di finanziamento pubblico?

Due principi:

1) prestazioni rivolte alla generalità dei consociati ed erogate dallo stato direttamente

2) prelievo fiscale e contributivo con trasferimento di risorse dalla sfera patrimoniale privata a quella pubblica.

à finanziamento pubblico veniva finanziato con riscossione di imposte ed oneri contributivi sul lavoro a carico dei singoli

consociati in base alla ricchezza patrimoniale e capacità contributiva, portando anche alla ‘redistribuzione’ della ricchezza e delle

risorse. à attiva un circuito di solidarietà sociale per lo sviluppo di una libertà uguale (in cui i più ricchi pagavano

imposte e contributi i8n misura maggiore rispetto i servizi poi ricevuti) .

WALFARE STATEà BINOMIO TRA ‘prestazioni pubbliche-finanziamento fiscale’

-intervento diretto dello stato nella erogazione delle prestazioni sociali

-finanziamento derivante da prelievo tributario e contributivo su ogni soggetto in base alla sua capacità contributiva.

-in questo senso libertà-eguaglianza dipendono dalla qualità, quantità, livello dell’imposizione fiscale!

CRISI MODELLO WALFARE

-Inefficiente, l’idea di dare un poco a tutti era idonea nel periodo di crisi post-bellico, non quello attuale dove solo con una logica

di assistenza selettiva si può individuare e aiutare i soggetti meno abbienti elevando lo standard di protezione.

-illusione di uno stato sociale a prestazioni assistenziali

-la generalizzazione dell’intervento ha portato un costo enorme alle casse statali (per crescita demografica che per l’aumento

del’minimo vitale’ richiesto), e innalzato il ‘prelievo fiscale’ con impoverimento sfera patrimoniale personale.

à da un lato si è abbassata la qualità delle prestazioni, dall’altro c’è stato innalzamento del costo pubblico (onere molto elevato

per in membri della comunità) = venuto meno il binomio originario!

à molto governi inoltre hanno promosso un indebitamento continuo del bilancio pubblico scaricandone il costo delle prestazioni

sociali sulle generazioni future. ****

CAPITOLO 2

I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL POTERE TRIBUTARIO

Norme costituzionali su :

1) il dovere di solidarietà

2) la misura del concorso alle spese pubbliche

3) la progressività del concorso tributario

4) l’ammissibilità di altri valori sociali che legittimano riduzioni e agevolazioni fiscali

5

à PRINCIPI GENERALI rivolti alla definizione delle fattispecie normative sostanziali vs previsione art 23 cost. su ‘riserva

relativa di legge’ che definisce i modi di esercizio del potere tributario!.

• QUESTI PRINCIPI sanciscono l’elevato valore dato al rapporto tributario come fondante del patto e

dello stato sociale!

• Escluso rimesso alla discrezione del legislatore ordinario!

à fanno da sottofondo assiologico i principi di :

1) Solidarietà ex art 2 Cost

2) Eguaglianza sostanziale ex art 3, c 2 Cost

Dotati di una funzione duale:

àdica

-Programmatica le direttrici di sviluppo della legislazione al legislatore

àfornisce

-Precettiva parametri e vincoli che devono essere rispettati dal legislatore

à essi sono funzionali alla legittimità/ammissibilità delle norme fiscali sia all’interpretazione delle fattispecie normative.

Dato il pluralismo democratico e di ordinamenti,

si sono formati altri ‘macro-sistemi’ e quello nazionale di riferimento, segnando cosi il passaggio da uno stato monolitico ad uno di

assetto pluralista connotato dall’esistenza di più sistemi tributari!

à ci sono ordinamenti sovranazionali – UE – e localistici ognuno con una propria tavola dei valori

(nella Cost Si ravvisa una dialettica tra i valori contrapposti di capacità contributiva ed interesse fiscaleà necessario un

bilanciamento tra libertà individuali e bisogni collettivi).

Per questo motivo i principi della Cost. sulla materia tributaria statuale, sono riferibili al ‘patto fiscale’ definito nella nostra

comunità nazionale, e non riferirsi all’intero ordinamento tributario.

RAPPORTO TRIBUTARIO EX ART 53 COST:

1 comma

‘tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva’

2 comma

‘il sistema tributario è informato ai criteri di progressività’

Deduciamo elementi del rapporto tributario:

1) Dovere generale di concorso alle spese e interesse statale alla loro acquisizione (‘interesse fiscale’)

2) Concorso mediante capacità contributiva

3) Principio di progressività, come obiettivo del sistema.

la prestazione tributaria può essere ridotta e modulata con le ‘agevolazione fiscali’a seguito del riconoscimento di valori

promozionali stabiliti in altre norme cost: art 31 promozione famiglia, art 32 tutela diritto alla salute, art 36 tutela del lavoro, art 45

funzione sociale della cooperazione).

Nb: art 20 esclude come il fine religioso o di culto non può costituire elemento giustificativo di ‘speciali gravami fiscali&rsq

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ale92cli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Boria Pietro.
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