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Atti pubblici e tutela dei diritti. Fonti del diritto: nozioni generali

1. Fonti di produzione

1.1. Definizioni

Nel linguaggio comune la parola "fonte" indica la sorgente inesauribile di determinate sostanze situazioni. Nel linguaggio giuridico essa indica gli strumenti di produzione del diritto. La definizione tradizionale è la seguente: dicasi fonte del diritto l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare all'ordinamento giuridico stesso. Ciò spiega che è l'ordinamento giuridico a indicare i modi in cui si forma e si rinnova l'ordinamento giuridico. Ciò pone immediatamente il problema di come si istituisca inizialmente l'ordinamento giuridico.

1.2. Norme di riconoscimento

Come si istituisca inizialmente l'ordinamento giuridico, è un problema la cui risposta varia a seconda delle condizioni storiche. Per gli ordinamenti primitivi è probabilmente...

vero che si siano formati attraverso una lenta evoluzione dalle tradizioni degli usi, cioè da un diritto consuetudinario, è un diritto basato sulla volontà di un determinato soggetto o organo a cui la comunità ha riconosciuto poteri normativi. Con linguaggio tecnico si parla dell'evoluzione delle fonti-fatto alle fonti-atto. Gli ordinamenti moderni invece si istituiscono tutti attraverso un processo costituente. Ciò significa che la stessa costituzione a indicare gli atti che possono produrre il diritto, cioè le fonti ma non tutte, perché in un ordinamento a struttura gerarchica, come tutti quelli moderni, basta che la costituzione indichi le fonti adesso immediatamente inferiori, dette perciò fonti primarie, perché saranno poi questi a regolare le fonti ancora inferiori (fonti secondarie). 382. Fonti di cognizione: pubblicazione e ricerca degli atti normativi 2.1. Definizioni Fino a qui si è parlato delle fonti di

produzione del diritto, ma tutto altra cosa sono invece le fonti di cognizione. Queste non sono altro che gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscere le fonti di produzione. In Italia vi sono fonti ufficiali e fonti private. La più importante delle fonti ufficiali è la Gazzetta Ufficiale (G. U.).

2.2. Pubblicazione "ufficiale" entrata in vigore degli atti normativi

Tutti gli atti normativi devono essere pubblicati su una fonte ufficiale perché i cittadini e gli organi preposti all'applicazione del diritto lo possono conoscere. Proprio per consentire la conoscenza di nuovi atti, questi non entrano in vigore immediatamente ma solo dopo la cosiddetta "vacatio legis", un periodo dire quello di 15 giorni in cui gli effetti del nuovo atto sono sospesi. Trascorso questo periodo, il nuovo atto è pienamente obbligatorio.

2.3. Fonti non "ufficiali"

Le fonti non ufficiali possono essere fornite da soggetti pubblici (i ministeri o le regioni,

peresempio) o privati (le cose editrici o le riviste specializzate). Al contrario delle fonti ufficiali, le notizie che se pubblicano non hanno valore legale.

3. Fonti-Fonti e fonti-atto

3.1. Definizioni

Le fonti di produzione si distinguono in due categorie: le fonti-atto (o atti normativi) e le fonti-fatto (o fatti normativi). La distinzione è importante, le fonti-atto sono parte degli atti giuridici, che potremmo definire come comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo a effetti giuridici. Gli atti normativi hanno due caratteristiche specifiche:

  • Quanto agli effetti giuridici, gli atti normativi hanno la capacità di porre norme vincolanti per tutti;
  • Quanto ai comportamenti, questi devono essere imputabili a soggetti cui lo stesso ordinamento riconosce il potere di porre in essere tali atti. Insomma implicano non solo un agire volontario, ma l'agire volontario di un organo a ciò abilitato dall'ordinamento giuridico.

La fonte-atto (o l'atto normativo)

è dunque l'espressione di volontà normativa di un soggetto cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità di porre in essere norme giuridiche.

Le fonti-fatto sono invece una categoria residuale, sono cioè tutte le altre fonti che l'ordinamento riconosce e di cui ordina o consente l'applicazione, non perché prodotte dalla volontà di un determinato soggetto indicato dall'ordinamento, ma per il semplice fatto di esistere. Appartengono alla categoria dei fatti giuridici, cioè a quegli eventi naturali o sociali che producono conseguenze rilevanti per l’ordinamento.

La differenza specifica che distingue i fatti normativi dei fatti giuridici è che da essi l'ordinamento fa dipendere il sorgere di norme vincolanti per tutti.

3.2. Tipicità delle fonti-atto

Perché la volontà del soggetto possa produrre effetti normativi, e quindi essere vincolante per tutti, bisogna che essa sia riconoscibile.

Da qui l'esigenza che ogni atto normativo si manifesti esteriormente in modi specifici. Ogni fonte ha una sua forma essenziale che i singoli atti devono rispettare per essere riconoscibili come appartenenti a quella fonte. La forma tipica è data da una serie di elementi quali l'intestazione all'autorità emanante (per esempio "decreto del presidente della Repubblica"), il nome proprio dell'atto (per esempio "Legge"), il procedimento di formazione dell'atto stesso.

Dal punto di vista redazionale, l'atto è suddiviso in articoli, e questi in commi; gli articoli spesso sono corredati da una "rubrica" che ne indica l'argomento, possono essere raggruppati in "capi", e questi in "titoli" e "parti".

3. Le consuetudini

Una volta si poteva dire che la fonte-fatto per eccellenza fosse la consuetudine. Questa nasce, soprattutto in ordinamenti primitivi, da un comportamento sociale ripetuto.

nel tempo fino a che viene sentito come obbligatorio, vincolante. Oggi però la consuetudine è quasi scomparsa dagli ordinamenti moderni, che si spirano piuttosto al sistema della codificazione. Spesso si fa riferimento a un fenomeno che con la consuetudine non ho nulla da spartire, cioè alle cosiddette "consuetudini interpretative": Non sono comportamenti sociali a cui la stessa comunità attribuisce forza vincolante, ma la costante interpretazione di una disposizione di legge (e quindi di una fonte-atto) da parte degli interpreti. Queste, dunque, non sono autonome fonti del diritto ma semplicemente il frutto di un atteggiamento stabile degli interpreti del diritto rispetto al significato di una certa disposizione. La costituzione però fa riferimento alle consuetudini internazionali, cioè a delle norme che non hanno origine nei trattati ma in regole non scritte nel posto di alcun soggetto determinato, e tuttavia considerate obbligatorie dalla

generalità degli Stati. L'adeguamento dell'ordinamento italiano alle consuetudini internazionali è automatico, nel senso che il giudice italiano, quando accerti l'esistenza di una norma di questo tipo devi applicarli immediatamente nel nostro ordinamento. Questo meccanismo di rinvio automatico dell'ordinamento italiano alle norme prodotte da altri ordinamenti si chiama "rinvio mobile".

3.4. Le altre fonti-fatto

Benché la consuetudine sia da sempre la fonte-fatto per eccellenza, essa oggi non è più, almeno nel nostro ordinamento, la fonte-fatto più importante. Ciò che distingue le fonti-fatto dalle fonti-atto non è che le seconde sono fonti scritte imputabili alla volontà di un soggetto preciso mentre le prime no. Fonti-fatto per il nostro ordinamento sono anche tutte quelle fonti che producono norme richiamate dal nostro ordinamento ma non prodotte dei nostri organi. Alcuni esempi sono le norme prodotte

dall'Unione Europea e le cosiddette norme di diritto internazionale privato. Analoghe osservazioni valgono per le norme di diritto internazionale privato. Queste sono le norme che regolano l'applicazione della legge quando i soggetti o i beni coinvolti nel caso sottoposto al giudice sono collegati a ordinamenti giuridici diversi. 4. Tecniche di rinvio ad altri ordinamenti 4.1. Definizioni Il "principio di esclusività", che è espressione della sovranità dello Stato, attribuisce a questo il potere esclusivo di riconoscere le proprie fonti, cioè indicare i "fatti" e gli "atti" che possono produrre norme nell'ordinamento. Per consentire alle norme prodotte da fonti di altri ordinamenti di operare all'interno dell'ordinamento statale si opera attraverso la tecnica del rinvio. Il rinvio è dunque lo strumento con cui l'ordinamento di uno Stato rende applicabili al proprio interno norme di altri ordinamenti.

distinguono il rinvio "fisso" e il rinvio "mobile".

4.2. Il rinvio "fisso"

Il rinvio fisso (anche detto rinvio materiale o recettizio) è il meccanismo con cui una disposizione dell'ordinamento statale richiama un determinato atto in vigore in altro ordinamento, atto che di solito viene "allegato". Eventuali variazioni apportate all'atto cui si rinvia non produrranno effetti nel nostro ordinamento senza un altro apposito atto di recepimento.

4.3. Il rinvio "mobile"

Il rinvio mobile (anche detto rinvio formale o non-recettizio) è il meccanismo con cui una disposizione dell'ordinamento statale richiama non uno specifico atto di un altro ordinamento, ma una fonte di esso. Per questo motivo, con il rinvio mobile l'ordinamento statale si adegua automaticamente a tutte le modifiche che nell'altro ordinamento si producono nella normativa posta dalla fonte richiamata.

Dal punto di vista dell'applicazione del diritto,

tra le due tecniche di rinvio passa una notevole differenza: mentre il rinvio "fisso" pone ai soggetti dell'applicazione solo il compito di interpretare il testo normativo richiamato come se fosse un atto interno, il rinvio "mobile" pone loro anche il compito di ricercare le disposizioni in vigore nell'ordinamento straniero, dovendo tenere conto di tutti i mutamenti che in esso si sono prodotti. 5. La funzione dell'interpretazione L'atto normativo è un documento scritto, dotato di determinate caratteristiche formali. Come tutti i testi scritti, l'atto normativo è articolato in enunciati, un enunciato è qualsiasi espressione linguistica che è una forma grammaticale compiuta. Tramite gli enunciati il legislatore cerca di esprimere la sua volontà normativa. Per questa loro caratteristica imperativa, gli enunciati degli atti normativi si chiamano disposizioni. È un errore comune pensare che gli enunciati scrittiHTML (HyperText Markup Language) è un linguaggio di markup utilizzato per formattare e strutturare il contenuto di una pagina web. Attraverso l'uso di tag HTML, è possibile definire la struttura del testo, creare elenchi, inserire immagini, collegamenti ipertestuali e molto altro. Ecco alcuni esempi di come potresti formattare il testo utilizzando tag HTML: - Per creare un paragrafo, puoi utilizzare il tag

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Titolo di sezione

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    per definire l'elenco e il tag
  • per ogni elemento dell'elenco. Ad esempio:
    • Elemento 1
    • Elemento 2
    • Elemento 3
    - Per inserire un'immagine, puoi utilizzare il tag specificando l'URL dell'immagine nel suo attributo src. Ad esempio: Descrizione dell'immagine - Per creare un collegamento ipertestuale, puoi utilizzare il tag specificando l'URL di destinazione nel suo attributo href. Ad esempio: Testo del collegamento Questi sono solo alcuni esempi di come puoi utilizzare i tag HTML per formattare il testo. Esistono molti altri tag disponibili per creare tabelle, form, definire stili e molto altro.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
64 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinelli.l di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Meloni Guido.