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L'esecutività
Stabilisce l'art. 21-quater n. 241 del 1990 che "i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo". Ad esempio, l'effetto che la legge ricollega a un provvedimento di espropriazione, che è il trasferimento di proprietà del bene espropriato, si produce immediatamente. La sola condizione è che il provvedimento sia efficace. Di regola, l'efficacia di un provvedimento decorre da quando si sia perfezionato il relativo procedimento di formazione. Le eccezioni sono le seguenti. Se il provvedimento sia sottoposto a condizione sospensiva o prende un termine iniziale, la sua efficacia decorrerà dall'avverarsi della condizione o del termine; allo stesso modo, se debba per legge essere comunicato all'interessato, la sua efficacia decorrerà dalla data della comunicazione. Se invece il provvedimento debba essere
- Controllo preventivo. Questa articolazione mira a consentire all'amministrazione di valutare attentamente gli interessi in gioco prima di adottare il provvedimento e in funzione di esse. Per cui si può dire che la procedimentalizzazione dell'attività amministrativa costituisce uno degli strumenti più importanti per assicurare i principi di imparzialità e buon andamento.
- Responsabile del procedimento. La legge prevede un responsabile del procedimento e più precisamente della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Il responsabile del procedimento non coincide dunque con responsabile del provvedimento finale, che è sempre il dirigente titolare dell'organo competente alla sua adozione e pertanto risponde secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. I principali compiti del
5.3 Partecipazione al procedimento
La partecipazione al procedimento consiste essenzialmente nel diritto di accesso ai documenti amministrativi e nel diritto di presentare memori scritte e documenti che l'amministrazione deve valutare ove pertinenti. Le finalità di tale partecipazione sono di solito rinvenute da una lato nella garanzia delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte nel procedimento, anche in funzione di una loro tutela anticipata rispetto a quella garantita in sede giurisdizionale, dall'altra nei vantaggi che ne derivano alla stessa amministrazione precedente, la quale è così in grado di acquisire, in fase istruttoria, ogni elemento utile ai fini
della sua determinazione finale. Tali finalità non sono fra loro alternative ma concorrenti.
5.3.1 Diritto di accesso: la legge riconosce il diritto di accesso come diritto degli interessati a riprendere visione e a estrarre copia dei documenti amministrativi e lo ha qualificato principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.
In particolare, l'accesso è sempre garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Ciò spiega perché titolari del diritto di accesso non coincidono con i soggetti interessati al procedimento. Si tratta infatti di quanti siano titolari di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'interesse dunque non è
colato ad un procedimento in corso ma a undocumento detenuto da una pubblica amministrazione ,anche quando non rilevi in un procedimento.le limitazionioggettive all'accesso,indicate all'art.24,coincidono con quelle alla partecipazione solo in riferimento alle attività diretteall'emozione di atti normativi ,amministrativi generali ,di pianificazione di programmazione per i quali restano ferme leparticolari norme che ne regolano la formazione.Ma si estendono pure ai documenti coperti da segreto di Stato e aicasi di segreto o di dieta di divulgazione espressamente previsti dalla legge dal regolamento ,nonché ai casi ulteriorifissati con regolamento in delegificazione relativamente a documenti la cui divulgazione possa arrecare una lesionespecifica ed invidiata a interessi quali sicurezza,la difesala sovranità nazionale e le relazioni internazionali o pregiudizialla politica monetaria e valutaria o ancora documenti documenti strumentali alla tutelaDell'ordine pubblico la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni nei casi in cui rilevi il segreto epistolare o industriale, o l'interesse sanitario o professionale o infine documenti relativi alla contrattazione collettiva in via di definizione.