Le istituzioni italiane
CONSOB, AGCM, AGCOM, ANAC, ART, AEEG.
La Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica Italiana. Creata nel 1983 con funzioni di emissione di moneta e di tesoreria dello Stato. La posizione della Banca d'Italia, oggi, è assai assimilabile alle Autorità Indipendenti dal punto di vista dell'indipendenza dagli organi di indirizzo politico. Tuttavia, a differenza di queste, la Banca non è chiamata a svolgere funzioni di garanzia, ma di governo di un intero settore, il governo della moneta. L'istituzione di un organo indipendente nacque dall'esigenza di garantire la stabilità monetaria e la credibilità del sistema della finanza pubblica a fronte della fluttuazione delle maggioranze politiche.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è un organo ausiliario che disciplina il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Il CNEL è, ai sensi dell'art.99, "l'organo di consulenza delle Camere e del Governo" e "ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale". Sono funzioni associate al CNEL in ragione della sua composizione, la quale consta di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive. È un organo di rappresentanza di interessi, istituito nel 1957. La Corte, tuttavia, in assenza di una espressa previsione costituzionale sull'intervento di tale organo ausiliare sul processo legislativo, fa sì che ai suoi pareri non possa attribuirsi "altro carattere che facoltativo". Ma l'ostacolo maggiore all'esercizio effettivo delle funzioni del CNEL è venuto proprio dalle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, che hanno "svuotato" l'organo dei suoi poteri. Si spiega perché la stessa
53• VI. L'organizzazione amministrativa
La responsabilità dei Ministri "per gli atti dei loro dicasteri" e il rapporto politica/amministrazione
Come si è visto precedente, al termine dell'evoluzione dell'amministrazione, la Corte giunge all'opposta conclusione della Costituente: la pubblica amministrazione non è più un blocco unitario, ma si articola piuttosto in un complesso di centri che operano in diversi regimi e forme.
Tuttavia, la Costituzione parrebbe presupporre il modello di amministrazione prevalente all'epoca della sua approvazione. È il caso della responsabilità individuale dei Ministri "per gli atti dei loro dicasteri", dove il Ministro è inteso come organo di vertice dell'apparato ministeriale. Occorre dunque vedere come tale responsabilità si concilia con l'art.97,
dedicato al rapporto fra politica e amministrazione. L'art.97, oltre a dettare principi di imparzialità e buon andamento, prevede che la disciplina degli uffici determini, oltre alle attribuzioni e alle competenze, "le responsabilità propri dei funzionari". Nel disegno della Costituzione, dunque, emerge come la gerarchia si arresti di fronte alla competenza, con l'affermazione della responsabilità dei funzionari per gli atti da costoro compiuti nell'ambito di propria competenza. Si distinguono così precisi tipi di responsabilità: del Ministro nei confronti del Parlamento per le direttive politiche da lui stabilite; dei titolari degli organi amministrativi di vertice nei confronti del Ministro per gli atti da costoro adottati in attuazione delle direttive del Ministro. I principi di imparzialità e buon andamento sono sanciti dall'art.97, secondo comma: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, inmodo chesiano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".
il principio di imparzialità: tale principio presuppone una sempre possibile parzialità nel-perseguire l'interesse pubblico, ponendo il divieto di trattamenti partigiani. Presuppone, inoltre, che il rapporto tra politica e amministrazione non sia basato sulla fusione tra le due sfere, che contrasterebbero con esso, né sulla reciproca separazione, che lo renderebbero inutile, ma sulla distinzione fra l'una e l'altra. Esso si colloca nel punto di equilibrio fra i poli estremi di un'amministrazione subordinata alla politica, in contraddizione con l'esigenza di sottrarre la cura del pubblico interesse al rischio di ingerenze partigiane; e un'amministrazione tanto separata dalla politica, tale da impedire l'attuazione degli atti adottati dagli organi eletti. Si tratta, in poche parole, di un'amministrazione imparziale, ma
Il potere amministrativo è un potere esercitato dall'amministrazione pubblica, che si occupa di gestire gli affari pubblici e di attuare le politiche governative. Questo potere è non indipendente dal potere politico. Per questo l'amministrazione si distingue dal potere giudiziario, tenuto ad applicare la legge senza dover curare specifici interessi pubblici ("i giudici sono soggetti soltanto alla legge", art.101). L'esclusiva soggezione alla legge dei giudici ne scolpisce l'indipendenza da ogni potere. Il principio di imparzialità, infine, è l'elemento che distingue maggiormente politica e amministrazione, dal momento che l'azione dell'amministrazione è vincolata ad agire senza distinzione tra partiti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento.
Il principio di buon andamento: all'interno di tale principio si riassumono tre precetti: 1. efficienza, quale capacità di ricercare strumenti idonei al raggiungimento delle finalità; 2. efficacia, quale idoneità soddisfare l'interesse pubblico concretamente; 3. economicità.
che impone diricercare gli strumenti meno stipendiosi per l’erario pubblico. Di questo ultimo principio (3) ne è unaprova il comma primo dell’art.97 "Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamentodell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico". 54•Questi due principi, imparzialità e buon andamento, devono conciliarsi. Vediamo in che modoavvenga questa conciliazione: ora sul terreno dell’organizzazione, poi nella procedimentalizzazionedell’azione amministrativa.L’istituto del concorso•Un istituto volto a soddisfare simultaneamente i due principi è previsto dalla Costituzione al quartocomma dell’art.97: "Agli impieghi delle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,salvo i casi stabiliti dalla legge". Il concorso è una selezione aperta a tutti i cittadini "in condizionidieguaglianza” (imparzialità) al fine di scegliere i migliori (buon andamento). Fra le eccezioniammesse dalla Costituzione, vanno annoverate da un lato la prefissione di quote di posti riservati ainvalidi di guerra, invalidi civili e del lavoro; dall’altro le ipotesi in cui l’esigenza di rapporto fiduciariodei massimi dirigenti amministrativi con i vertici politici prevale su quelle che giustificano il concorso.Il rapporto politica/amministrazione nella legislazione degli anni Novanta•Fino agli anni Novanta, la disciplina legislativa del rapporto fra Ministri e vertici amministrativicontinuò a rimanere ancorata allo schema delle responsabilità dei Ministri per tutti gli atti dei lorodicasteri. Il principio di distinzione tra politica e amministrazione trova riconoscimento nellalegislazione con il d.lgs. n.29 del 1993, secondo cui “Gli organi del Governo esercitano le funzioni diindirizzo politico-amministrativo” mentre “Ai
Secondo la legge, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e procedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
Diventa cruciale verificare come i dirigenti sono preposti alle loro funzioni: ovvero l'accesso alla carica dirigenziale e le modalità di conferimento degli incarichi ai dirigenti. Nella prassi, mancano standard e criteri oggettivi di valutazione delle prestazioni dirigenziali, per questo si è parlato di un generalizzato spoils system, importato dagli USA, dove il Presidente nomina sue persone di fiducia.
Tuttavia, a differenza di quello americano, il nostro sistema non è una forma di governo presidenziale e la rotazione degli incarichi dirigenziali, da noi, è molto più ampia. La Corte Costituzionale ha infatti distinto i meccanismi di spoils system ad incarichi dirigenziali, a seconda che riguardino posizioni ritenute non confliggenti con la Costituzione, o invece di funzioni.
Ritenute contrastanti con essa.Il rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni•Mentre l’espressione “pubblici impiegati” al servizio della Nazione (art.98) comprende sia ifunzionari sia i dirigenti; la determinazione (richiesta negli uffici) delle sfere di competenza,attribuzione e responsabilità proprie dei funzionari” riguarda solo questi ultimi.Secondo una risalente tradizione amministrativa, gli impiegati pubblici si distinguevano dailavoratori privati:per la fonte che disciplina il rapporto di lavoro, la legge per i primi e il contratto per i secondi; -- specialità della disciplina pubblica rispetto a quella privatistica (presenza del giudiceamministrativo);modalità di reclutamento diverse (dato il concorso);- stabilità nel posto di lavoro sconosciuta al lavoratore privato.-Negli anni Ottanta, il carattere di ‘specialità’ del rapporto di pubblico impiego viene posto indiscussione:
l'associazionismo sindacale si pone come obiettivo quello della "privatizzazione". Fucosì che nel 1993, con il d.lgs. n.29, il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione viene assimilato a quello dei lavoratori privati. Si applica dunque il codice civile e i contratti e le controversie sono devolute al giudice ordinario. Tuttavia, nonostante la privatizzazione, alcune categorie indicate tassativamente rimangono soggette al diritto pubblico (magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari, militari, diplomatici, corpi di polizia e della Banca d'Italia). Agli altri dipendenti si applica il regime privatistico, salvo il concorso come meccanismo d'accesso nell'impiego e il regime delle responsabilità. Le riforme dell'ultimo decennio La l.n.15 del 2009 ha segnato un'inversione di rotta del processo di assimilazione del rapporto di impiego pubblico con il regime privatistico. La fonte di talerapporto torna ad essere la legge, che equivale a rafforzare la presa della politica sull'amministrazione. Da ultimo, la l.b.124 del 2015, oltreScarica il documento per vederlo tutto.
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