Capitolo 1
L’espressione beni culturali viene introdotta nel 1974 con la creazione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente. Il monema “culturale” non può che essere inteso in senso dinamico. Si distinguono beni immobili e mobili; essi sono definiti culturali per il loro interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Molto vasta è dunque la categoria dei beni culturali, così come la categoria degli interessi pubblici:
- Interesse per la ritenzione del bene all’interno del territorio nazionale
- Restituzione di un bene culturale
- Salvaguardia del bene
- Pubblica fruizione
Nel sistema tradizionale il mancato esperimento della procedura di prelazione non pregiudica la validità della vendita, a differenza della prelazione artistica; dove la vendita di un bene culturale deve essere denunziata ai competenti organi del Ministero. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico. L’articolo 9 ha assegnato un nuovo significato alla tutela, che non è più mera conservazione ma mezzo per la crescita culturale della società. Senza tutela non vi può essere valorizzazione alcuna.
La Costituzione e il Codice dei beni culturali distinguono la tutela e la valorizzazione. Tutela consiste nell’individuare i beni che costituiscono patrimonio culturale e garantirne la protezione e la conservazione. La tutela è assegnata alla potestà legislativa dello stato. Valorizzazione la funzione di valorizzazione ha natura ambigua, pertanto è stata difficile classificarla. Con valorizzazione si intende la promozione della conoscenza dei beni culturali e l’attuazione della pubblica fruizione. Nel concetto di valorizzazione deve essere anche compresa la promozione degli interventi volti a conservare il patrimonio culturale. La valorizzazione rientra nella potestà concorrente stato – regione.
Valorizzazione e fruizione
Il codice dei beni culturali differenzia:
- Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
- Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata
- Fruizione dei luoghi culturali di appartenenza pubblica
- Fruizione dei luoghi culturali di appartenenza privata (le modalità di visita possono essere concordate dal proprietario e il ministero)
Gestione e fruizione
Le forme di gestione consistono nelle forme organizzative che gli enti possono assumere per valorizzare i propri beni culturali. Il settore dei beni culturali è stato tra i primi ambiti di intervento pubblico in cui si sono sviluppate forme di esternalizzazione; ovvero accordi diretti a coinvolgere i capitali e i soggetti privati. Si distinguono:
- Gestione diretta: la gestione è affidata alle amministrazioni senza forme di intermediazione
- Gestione indiretta: la gestione è affidata a terzi poiché le strutture organizzative interne non sono adeguate a valorizzare i beni culturali (attraverso un contratto di servizio, nel quale vengono indicati i servizi essenziali per garantire la pubblica fruizione del bene).
Anche le fondazioni bancarie stanno assumendo un ruolo sempre più importante come forme di “mecenatismo culturale”; effettuano erogazioni di contributi a fondo perduto. Questo paradigma ben si inquadra con il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118 della Costituzione. Si è molto discusso sulla natura di impresa delle fondazioni bancarie; questa parrebbe esclusa se l’attività si limita al versamento senza scopo di lucro. Diverso è il caso in cui la fondazione bancaria effettui operazioni finanziarie offrendo beni e servizi sul mercato in concorrenza con altri operatori, ad esempio nel settore dell’arte, della sanità e della ricerca scientifica.
Ancorché senza scopo di lucro sarà il giudice nazionale a considerare la fondazione bancaria quale impresa. La questione è rilevante anche sotto il profilo dell’applicabilità delle norme europee sugli aiuti di stato. Il Comitato economico e sociale dell’UE ha posto l’accento sul fatto che le fondazioni, la cui attività è volta a realizzare gli interessi collettivi, non dovrebbero essere trattate secondo gli schemi propri dell’impresa. La destinazione più significativa riguarda i beni architettonici e archeologici; al secondo posto si colloca il sostegno alle attività culturali e artistiche. Paradossalmente la crisi è sopportata meglio dalle piccole fondazioni in quanto il loro intervento è più facilmente rimodulabile.
Intervento dei privati
L’intervento dei privati a completamento delle iniziative delle amministrazioni pubbliche. Le fonti di finanziamento che caratterizzano il mondo culturale possono essere di natura pubblica o privata. L’art. 81 della costituzione, introdotto nel 2012, prevede il vincolo del pareggio di bilancio per adempiere agli obblighi presi in sede UE. Ciò ha comportato numerosi tagli alla spesa pubblica (e anche gravosi incrementi sulle imposte) che hanno portato a un maggiore coinvolgimento dei privati nel finanziamento di opere pubbliche. L’unico strumento per salvaguardare il patrimonio culturale sembra quello di coinvolgere maggiormente i privati, rendendoli responsabili delle iniziative culturali.
Il mondo delle imprese sta subendo una forte crisi finanziaria generalizzata; saranno propense infatti a investire nel settore culturale solo se ci siano reali possibilità di rendimento (project financing) o se il ritorno di immagine è effettivo (sponsorizzazione). I settori privati infatti non sono particolarmente incentivati ai beni culturali poiché hanno un limitato potenziale di redditività. Eppure le attività culturali oltre a rappresentare un momento di arricchimento dal punto di vista sociale dovrebbero rappresentare anche un arricchimento economico.
Il settore della cultura svolge un ruolo essenziale poiché ha implicazioni sociali, economiche e politiche. Infatti, contribuisce allo sviluppo di settori correlati, come il turismo. Un modello di confronto e stretta collaborazione tra pubblico e privato risulta più difficile da realizzare, rispetto ai sistemi tradizionali che si basano su competenze rigidamente separate. L’introduzione nel settore della cultura di forme di partenariato potrebbe effettivamente innalzare il livello di efficienza e valorizzazione. Tuttavia, queste forme pare che possano essere realizzate solo in circuiti museali, ad esempio, dove esiste già una sufficiente forza attrattiva.
Le amministrazioni pubbliche devono dunque preoccuparsi di raccogliere risorse rivenienti dall’intervento dei privati sui beni culturali più famosi che consenta loro di soddisfare le esigenze non solo di tali beni ma anche di quelli che presentano una minore affluenza di visitatori. Uno strumento di intervento diffuso per i privati è la carta di credito della cultura 0,3% per ogni transazione economica.
Capitolo 2
Sponsorizzazione
La sponsorizzazione può essere definita come quel contratto in forza del quale un soggetto denominato sponsee, si obbliga ad associare alla propria attività il nome o il segno distintivo di una controparte denominata sponsor, divulgandone così l’immagine presso il pubblico (lo sponsee è quindi caratterizzato dall’ampia popolarità e prestigio). I contratti di sponsorizzazione possono riguardare un singolo avvenimento oppure possono essere durevoli nel tempo. Si ricordi che per un...
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Appunti "diritto pubblico" - Musumeci