CORSO DI DIRITTO PUBBLICO 2011
Il corso è suddiviso in:
Parte Introduttiva
Fonti del diritto
Organizzazione dello Stato
Diritti di libertà PARTE INTRODUTTIVA
NOZIONE DI DIRITTO
Insieme delle regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i
soggetti di una collettività in un dato momento storico
rapporti tra soggetti cambiamenti temporali
FUNZIONI DEL DIRITTO (grande insieme delle regole giuridiche)
FUNZIONE REPRESSIVA = Repressione di comportamenti socialmente pericolosi (neminem
laedere) – –
Diritto Penale Diritto Amministrativo Diritto Tributario
( es. Art. 624 c.penale - Furto )
FUNZIONE ALLOCATIVA = Attribuzione agli individui ed alla collettività di beni e servizi
– – –
Diritto civile Diritto commerciale Diritto Tributario Diritto
Amministrativo –
( es. Art. 832 codice civile Diritto di proprietà )
FUNZIONE ISTITUTIVA DI POTERI = Istituzione ed assegnazione di poteri pubblici
–
Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo (D. Pubblico)
–
Diritto Tributario Diritto Processuale
–
( es. Art. 70 Costituzione Funzione legislativa/potere alle
due Camere ) ( es.: potere costituente: nel 1948 in Italia,
oggi, in Nord-Africa )
DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO
Attività ed organizzazione dei pubblici Rapporti tra soggetti privati
poteri e loro rapporti con i soggetti privati –
Diritto Costituzionale Diritto Privato Diritto Commerciale
Diritto Amministrativo Diritto Fallimentare
Diritto Regionale ed Enti locali Diritto Industriale
–
Diritto Penale Diritto Processuale Diritto di Famiglia
Civile, Penale ed Amministrativo
Diritto Tributario
Diritto Internazionale
GRUPPO SOCIALE
Aggregazione umana finalizzata al perseguimento ed alla
soddisfazione di interessi e/o esigenze comuni
–
o NECESSARIA = Stato Famiglia ( in cui si nasce )
o VOLONTARIA = Associazione culturale, sportiva, partito politico, sindacato
–
( famiglia che una persona si crea ) Interessi a lui affini
© Nando Boccon - 2011 1
All‟interno del gruppo sociale si creano RAPPORTI tra i soggetti che lo compongono
… REGOLE
e si creano che disciplinano tali rapporti
… CONSENSO
che vengono riconosciute ed accettate dai componenti del gruppo attraverso il
Vi sono due tipologie di regole : REGOLE ISTITUZIONALI
Valori intorno ai quali il gruppo sociale si è costituito
(artt. 1-54 Cost.)
Principi Fondamentali
REGOLE ORGANIZZATIVE
Organizzazione e struttura del gruppo sociale
E’ necessario che il gruppo sociale esprima un :
PRINCIPIO ORDINATORE
che componga e risolva i conflitti tra i singoli interessi individuali e quelli generali del gruppo sociale e
stabilizzi nel tempo tale composizione
Il PRINCIPIO ORDINATORE può operare come :
TIRANNIA = prevalenza degli interessi di in singolo su tutti i componenti del gruppo sociale
OLIGARCHIA = prevalenza degli interessi di un gruppo limitato su tutti i componenti del gruppo
sociale
DEMOCRAZIA = garanzia di proporzionale soddisfacimento degli interessi di tutti i consociati
Strumenti che garantiscono la democrazia
SEPARAZIONE DEI POTERI ( r. organizzative )
GARANZIA COSTITUZIONALE DELLE LIBERTA’ ( r. istituzionali )
GRUPPO SOCIALE
REGOLE ISTITUZIONALI REGOLE ORGANIZZATIVE
PRINCIPIO ORDINATORE
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LA COSTITUZIONE ITALIANA
Entrata in vigore 1 gennaio 1948 REGOLE ISTITUZIONALI
Dall‟articolo 1 al 54
PRINCIPI FONDAMENTALI, valori intorno ai quali si è costituito il gruppo
sociale Stato Principi Fondamentali e I Parte della Costituzione
REGOLE ORGANIZZATIVE
dall‟articolo 55 al 139
Volte ad assicurare la tutela di quei valori
II Parte della Costituzione l‟unico in atto oggi
Occorre rimarcare che attualmente ci troviamo in presenza di un POTERE COSTITUITO,
in Italia, ovvero il potere del Parlamento così come deriva dalla Costituzione e dai suoi limiti, che è cosa ben
diversa dal POTERE COSTITUENTE, ovvero quello degli anni 1946-1947, che ha cessato di esistere dopo
la nascita della Costituzione italiana, esaurendosi nel 1947.
TEORIE GIURIDICHE
TEORIA ISTITUZIONALE di SANTI ROMANO
Della Pluralità degli ordinamenti giuridici –
Ogni gruppo sociale costituisce un ORDINAMENTO GIURIDICO - ISTITUZIONE CORPO SOCIALE
ORGANIZZATO, si propone il conseguimento di fini comuni e assume delle regole. Da questo deriva
la pluralità degli ordinamenti giuridici.
Complesso di norme che traggono la loro GIURIDICITA’ dal fatto di
ORDINAMENTO GIURIDICO :
essere ESPRESSIONE della struttura del gruppo
ORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO o SOVRANO che non riconosce nessun soggetto a
–
se superiore. La sovranità risiede sempre nello Stato Tutti gli altri ordinamenti sono derivati
l‟alto)
(comuni, province, regioni, verso il basso, e anche Unione Europea, verso
Sullo stesso territorio non possono coesistere più ordinamenti sovrani, la sovranità è unica. Ad un
ordinamento sovrano od originario possono però corrispondere molti ordinamenti derivati.
ORDINAMENTO GIURIDICO DERIVATO (AUTONOMO) in quanto deriva i propri poteri da un
ordinamento superiore
Esempi di ordinamenti derivati sono Comuni, Province, Regioni, verso il basso, mentre le Prefetture
sono semplicemente delle circoscrizioni del potere statale che coincidono col territorio provinciale e non
enti autonomi, e anche l‟Unione Europea, verso l‟alto, il Parlamento Europeo come derivazione del
degli
potere dei Consigli dei Ministri degli Stati membri.
TEORIA NORMATIVA di HANS KELSEN (Germania)
Ogni norma trova fondamento in una norma superiore
Tutte le norme trovano fondamento e validità nella NORMA FONDAMENTALE
Problema della norma fondamentale: è UNA NORMA PRESUPPOSTA COME ULTIMA E SUPREMA LA
CUI VALIDITA’ NON PUO’ ESSERE DEDOTTA
( in Italia la COSTITUZIONE ) - Se la norma inferiore non rispetta la superiore è illegale
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NORMA GIURIDICA
La norma giuridica detta le regole di comportamento ai componenti di un gruppo sociale che possono
essere:
Scritte
Non scritte
Consuetudinarie
Le caratteristiche sono :
Generalità = applicabilità ad una pluralità indeterminata di soggetti ( le norme speciali si
riferiscono ad ipotesi determinate )
ripetibilità dell’applicazione nel tempo
Astrattezza = ( le norme eccezionali si riferiscono a
specifiche situazioni e non sono ripetibili nel tempo )
Le consuetudini sono norme non scritte che non possono essere in contrasto
con le norme scritte.
Generalità = Tutti i soggetti
Astrattezza = Tutti i casi
= Atti derivanti dalla manifestazione della volontà giuridica dell‟uomo
ATTI GIURIDICI
FATTI GIURIDICI = Fatti presi in considerazione di per se e non in quanto determinati da una espressa
–
manifestazione di volontà ( eventi naturali nascita e morte )
PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ = una norma è effettiva quando è osservata, rispettata dai consociati (
concreta applicazione ). Infatti non è sufficiente che una determinata regola
sia prevista come tale, ma a ciò deve accompagnarsi l‟effettivo
adeguamento dei comportamenti individuali e sociali alla norma stessa.
Destinatari delle norme giuridiche sono i
SOGGETTI DI DIRITTO = Centro di imputazione di interessi socialmente e giuridicamente rilevanti
Posizioni giuridiche soggettive
Persone Fisiche
Persone Giuridiche
Persone Fisiche
CAPACITÀ GIURIDICA
Art. 1 c.c. - La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita
Idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive
CAPACITÀ DI AGIRE
–
Art. 2 c.c. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista
la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro.
In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Capacità di agire cioè di compiere atti giuridici volti a costituire, modificare od estinguere
capacità di agire sono : l‟incapacità
posizioni giuridiche - 18° anno - Le cause che limitano la
legale ( minori, infermi di mente ecc.) l‟incapacità naturale
E’ soggetto di diritto chi ha la capacità giuridica, la quale indica l’idoneità ad essere titolari di
situazione giuridiche soggettive, cioè l’idoneità ad essere titolari di diritti e destinatari di obblighi.
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Persone Giuridiche
Pubbliche ( Art. 11 c.c - Le province e i comuni nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone
giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.)
acquistano personalità giuridica con l‟iscrizione nel
Private ( Art. 1 D.P.R. 10/02/2000 nr. 361 -
registro delle persone giuridiche - es. associazioni, società commerciali come S.p.a. ed S.r.l. )
Autonomia Patrimoniale
Art. 1.
Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato
dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da
coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui provincia
e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e
dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme
di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il
patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla
domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede
all'iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la
documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai
richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se,
nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero
non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso dal prefetto,
d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i
casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del
Ministero per i beni e le attività culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa
amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In
mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.
Per quanto riguarda la capacità di agire la persona giuridica opera attraverso i suoi organi cioè
amministratori, presidente o dai singoli membri se autorizzati ed è imputata direttamente alla persona
giuridica POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
DI SVANTAGGIO ( PASSIVE ) DI VANTAGGIO ( ATTIVE )
DOVERI POTERE GIURIDICO
FACOLTA‟
OBBLIGHI Rapporto sinallagmatico
ONERI DIRITTI SOGGETTIVI
INTERESSI LEGITTIMI
INTERESSI SEMPLICI O DI FATTO
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Di SVANTAGGIO o PASSIVE
= E‟ una situazione giuridica imputabile ad una generalità di soggetti, prevista per la soddisfazione
DOVERE di un interesse generale
Dovere di svolgere un‟attività lavorativa
Art. 4 Cost. - tenuta dell‟ordine
Art. 30 Cost. - Dovere di mantenere i figli pubblico
Art. 53 Cost. - Dovere di concorrere alle spese pubbliche
OBBLIGO = Un soggetto è tenuto ad osservare un determinato comportamento nei confronti di un altro
soggetto cui l‟ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretendere l‟osservanza
( Obbligo di prestare la propria opera nell‟ambito di un rapporto di lavoro – Obbligo del genitore
di mantenere i propri figli )
= E‟ una situazione giuridica in base alla quale un soggetto può scegliere se tenere un determinato
ONERE comportamento al fine di ottenere un certo risultato.
( è meno del dovere e dell‟obbligo: posizione giuridica particolare, meno generalista )
Di VANTAGGIO o ATTIVE
POTERE GIURIDICO = imputabile ad una generalità di soggetti per il soddisfacimento di un interesse
rilevante proprio od altrui
( es. Art. 51 cost. possibilità di accedere a cariche elettive )
FACOLTA’ = Capacità di compiere attività giuridicamente rilevanti
DIRITTI SOGGETTIVI = Tutela diretta ed immediata azionabile avanti al giudice ordinario.
Si distinguono in:
( vincola tutti i soggetti dell‟ordinamento )
DIRITTI ASSOLUTI
Sono riconosciuti ad un soggetto nei confronto di tutti.
Diritti Fondamentali ( Art. da 1 a 54 Cost. - es. Art.42 proprietà )
Diritti Reali ( Diritti di godimento e di garanzia - es. Diritto di proprietà )
DIRITTI RELATIVI ( vincola solo soggetti determinati )
( es. Diritti di credito ) –
INTERESSI LEGITTIMI = Verso i poteri pubblici Tutela indiretta e mediata ( giudice amministrativo )
con l‟interesse pubblico
Non protetti direttamente ma solo in quanto coincidenti
( Es. l‟interesse di un soggetto all‟esclusione dalla graduatoria di un concorso dei
concorrenti privi dei requisiti )
INTERESSI SEMPLICI O DI FATTO = Privi di tutela giuridica ( es. interesse di alcuni cittadini ad avere un
lampione sulla strada - si possono far valere in sede elettorale )
CONCORSO PUBBLICO
POTERE GIURIDICO = Riconosciuto a tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizione di
parità - Art. 97 c. 3 Cost. -
DIRITTO SOGGETTIVO = a partecipare ad un concorso pubblico a seguito della pubblicazione del
bando di concorso
ONERE = possibilità di scegliere se iscriversi secondo le modalità ed entro i termini fissati nel bando
di concorso, al fine di poter partecipare alle prove
INTERESSE LEGITTIMO = al regolare svolgimento del concorso in conformità alla relativa disciplina
posta nel pubblico interesse all‟indizione di un concorso
INTERESSE SEMPLICE © Nando Boccon - 2011 6
LA COSTITUZIONE
l‟approvazione da parte dell‟Assemblea Costituente, a seguito del
È entrata in vigore il 1° gennaio 1948 con
referendum monarchia/repubblica del 2 giugno 1946
CARATTERI DELLA COSTITUZIONE
RIGIDA Limiti alla possibilità di modificazione
Espressi: Forma Repubblica ( Art. 139 )
Impliciti: i Principi Fondamentali ( Sentenza Corte Costituzionale n. 1146 del 1988 ) non
“in peius” “in meius”
sono modificabili ma soltanto per i consociati
In tutti gli altri casi e‟ necessario un procedimento aggravato ( Art. 138 Cost. )
Doppia deliberazione da parte di entrambe le Camere: 1° deliberazione a
–
maggioranza semplice: metà + 1 dei votanti 2° deliberazione, ad almeno
tre mesi dalla prima, almeno a maggioranza assoluta: metà + 1 dei
componenti l‟organo (senato: 315 + senatori a vita – camera: 630
deputati).
Se si raggiunge addirittura la maggioranza dei 2/3 dei membri di ciascuna
camera nella 2° deliberazione che sono favorevoli la modifica entra
immediatamente in vigore.
Se invece si raggiunge solo la maggioranza assoluta, o comunque non i
2/3, ci sarà la possibilità, entro tre mesi, di proporre un referendum
costituzionale.
Per poterla modificare non è sufficiente un procedimento ordinario
Non sono modificabili i diritti fondamentali
Una Legge Ordinaria che contrasta con la Costituzione è invalida.
Nel sistema giuridico italiano la fonte primaria è la Costituzione ed il giudice chiamato a decidere sulle norme
che contrastano con essa è la Corte Costituzionale.
LUNGA
Su molti argomenti contiene una disciplina non limitata a generali enunciazioni di principio, ma estesa ad
aspetti applicativi e di dettaglio –
( Es. misure restrittive della libertà personale - Art. 13 libertà di stampa - Art. 21 )
Disciplina tutti i settori e gli aspetti fondamentali della vita giuridica, economica e sociale del paese ( 139
articoli ). demandando ad una fonte di pari grado l‟attuazione di
Contiene numerose riserve di legge costituzionale
quanto da essa stabilito direttamente.
PROGRAMMATICA
Individua alcuni OBIETTIVI FONDAMENTALI da raggiungere per mezzo di norme c.d. programmatiche
a cui si deve ispirare tutta l‟attività
Definiscono una TAVOLA DI VALO
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