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Estratto del documento

LIMITI IMPLICITI

Secondo la dottrina e la Corte Costituzionale non si possono modificare:

  • L'Art. 138 Cost., c.d. LIMITE LOGICO che garantisce la rigidità della Costituzione: non è possibile abrogare l'art. 138 perché la Costituzione passerebbe da rigida a flessibile.
  • I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE (sentenza n. 1146 del 1988): possono essere migliorati in meglio (in meius) ma non in peggio (in peius).

REGOLAMENTI PARLAMENTARI:

  • REGOLAMENTO della CAMERA DEI DEPUTATI
  • REGOLAMENTI del SENATO DELLA REPUBBLICA

Fonte extra-ordine equiparate alle fonti primarie. Non criterio cronologico ma di competenza.

"Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti" (Art. 64 Cost.).

I regolamenti parlamentari disciplinano l'organizzazione e le funzioni delle camere e delle loro articolazioni interne. I regolamenti parlamentari hanno forza normativa pari a quella della legge ordinaria, ma appartengono ad un diverso

ordinamento giuridico. Il rapporto con le altre fonti è regolato dal principio di competenza.

REGOLAMENTI DI ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI

  • La Corte Costituzionale
  • La Presidenza della Repubblica
  • La Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sono organi costituzionali reciprocamente indipendenti. La Costituzione conferisce il potere di regolare da sé il proprio funzionamento e la propria organizzazione a garanzia di indipendenza. AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Non c'è gerarchia, non c'è cronologia, ma c'è competenza per materia. © Nando Boccon - 2011 50

IL GOVERNO

Ha la FUNZIONE ESECUTIVA

Sede: Palazzo Chigi

LA STRUTTURA DEL GOVERNO

  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTRI CON PORTAFOGLIO
  • MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

(Sono al vertice di un apparato ministeriale: es. Ministro dell'Interno - delega ai Prefetti per esercitare funzioni amministrative)

(Non sono a capo di un ministero e ricevono deleghe dal Consiglio dei Ministri. Sono singoli)

ministri: es. pariopportunità ... )provincia. Sono Affari Esteri, Interno, Difesa, Lavoro e prev. ...)"IlArt. 92 Cost. Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. CONSIGLIO DEI MINISTRI Il Governo non è titolare della FUNZIONE LEGISLATIVA, può esercitarla solo in due ipotesi e con il controllo preventivo (DECRETO LEGISLATIVO) o successivo (DECRETO LEGGE) del PARLAMENTO. IL POTERE NORMATIVO DEL GOVERNO Il Governo ha potestà normativa: primaria e secondaria Fonti primarie: (carattere chiuso) - Decreti legge 1. Novazione legislativa Atti aventi forza di legge all'abrogazione 2. Resistenza - Decreti legislativi da parte di fonti secondarie Gli atti normativi del Governo sono atti aventi valore di legge primaria. Il procedimento di

delegazionelegislativa è un procedimento DUALE che vede protagonisti GOVERNO E PARLAMENTO. Sono atti AVENTI FORZA DI LEGGE sono cioè equiparati alle leggi del Parlamento© Nando Boccon - 2011 51

Profilo attivo: capacità di innovare il diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzioneintesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati

capacità di resistere all‟abrogazione o alla modifica da parte di atti fonte

Profilo passivo:che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo diproduzione normativa

Fonti Secondarie: (carattere aperto)

Regolamenti Governativi (Regolamenti Interministeriali e regolamenti Ministeriali)Raccoglie tutte le fonti del diritto: POTERE NORMATIVO

Il POTERE LEGISLATIVO è solo del PARLAMENTOe il GOVERNO lo esercita solo su DELEGA DEL PARLAMENTO

ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO

DECRETO LEGISLATIVO (Art. 76 Cost. collegato all’Art. 14 legge

400/88)LEGGE DI DELEGAZIONE DECRETO LEGISLATIVO(PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI, (ENTRO IL TERMINE STABILITOOGGETTO, TERMINE) DALLE LEGGE DELEGA)Controllo del Parlamento a monte all'Art. 15 legge 400/88)DECRETO LEGGE (Art. 77 Cost. collegatoDECRETO LEGGE LEGGE DI CONVERSIONE(CASI STRAORDINARI DI (ENTRO 60 GIORNI)NECESSITA‟ E URGENZA) 60 GGControllo del Parlamento a valleLEGGI DI SANATORIA per decreti non convertiti.DECRETO LEGISLATIVO (Art. 76 Cost. collegato all'Art. 14 legge 400/88)Si tratta di atti normativi : deliberati dal governo su delegazione del parlamento aventi forza di legge.La LEGGE DI DELEGAZIONE è quella con cui il Parlamento delega il Governo ad esercitare lafunzione legislativa e stabilisce: I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI, che devono indicare ragioni e obiettivi della delega IL TERMINE entro il quale il Decreto Legislativo dovrà essere emanato L'OGGETTO che il Governo dovrà disciplinareIl termine è perentorio,

Decorso quel termine il Governo perde il potere.© Nando Boccon - 2011

Il Governo REDIGE il decreto legislativo sulla base della LEGGE DI DELEGAZIONE, rispettando oggetti, limiti temporali e principi espressi.

Il Decreto legislativo che è in violazione dei tre elementi entra in vigore, produce effetti, ma è incostituzionale e dovrà essere impugnato davanti alla Corte Costituzionale per violazione di uno dei tre requisiti.

Decreto legislativo = decreto delegato = atto che il governo adotta in attuazione della legge di delegazione. E' una fonte utilizzata nei casi in cui la materia da disciplinare sia complessa e richieda specifiche competenze tecniche (a volte sono anche scelte politiche).

Si ha:

  • LEGGE DI DELEGAZIONE
  • DELIBERAZIONE del decreto legislativo da parte del CONSIGLIO DEI MINISTRI che contiene l'indicazione
  • EMANAZIONE da parte del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA "decreto legislativo ... emanato con D.P.R. ..."

Art. 14 della legge 400/88

comma 4, “ “. Il Parlamento vuolela legge da il potere al governo per due anniche ci sia interazione con le commissioni parlamentari (hanno il potere di dare pareri sui decreti legislativiche eccedono i due anni e svolgono la funzione di controllo sul potere delegato al governo; questo è uncontrollo preventivo con la legge di delegazione) Il decreto legislativo che viola il parere della commissioneparlamentare è incostituzionale.

LIMITI ALLA DELEGAZIONE - Art. 72, c.4:

Non può essere delegata:

  1. La disciplina delle materie di cui all‟Art. 72, c.4, Cost., per cui è prevista l‟approvazione parlamentare
    • Materia costituzionale ed elettorale
    • Delegazione legislativa
    • Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
    • Approvazione di bilanci e consuntivi
  2. La disciplina delle attività, tipiche del Parlamento, che costituiscono esercizio del potere di controllosull’esecutivo (es. istituzione di

commissioni d‟inchiesta).delle camereIn ogni momento il Parlamento può REVOCARE LA DELEGA:con l„abrogazione –

  • In modo ESPLICITO: della legge di delegazione (fonte primaria leggeordinaria) (si abroga facendo una nuova legge).
  • In modo IMPLICITO: esercitando direttamente il potere delegato, va ad abrogare la legge delega,(verrà riproposta una legge nuova in un altro modo).

Il DECRETO LEGISLATIVO E‟ DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED E‟DELIBERATO EMANATO DALPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Il Presidente della Repubblica può rinviare alle Camere il decreto legislativo quando ritiene ci sianogravissime incostituzionalità. Non è compito del Presidente della Repubblica stabilire se è incostituzionalema è la Corte Costituzionale che decide in merito, i tempi però sono molto lunghi (anche anni ...).

La Corte Costituzionale può anche dichiarare incostituzionali i decreti legislativi se questi contrastano con lalegge delega,

oltre che con la Costituzione, ed è un'eccezione perché la legge delega è una fonte primaria ed andrebbe applicato il criterio cronologico (antinomia tra fonti di pari grado) ma ciò non avviene perché si dice che la legge di delegazione è definita NORMA INTERPOSTA, cioè si pone tra il decreto legislativo e la Costituzione, e soddisfa l'art. 76 della Costituzione, laddove prevede i principi ed i criteri direttivi, l'oggetto ed il termine, quindi, se il decreto legislativo contrasta con la legge di delegazione, indirettamente contrasta con la Costituzione, perché ha ecceduto i limiti posti con la prima. La tensione tra decreto legislativo e legge di delegazione è vista come un contrasto tra il primo e l'art. 76 della Costituzione, laddove prevede il contenuto della seconda. In questo caso sarà possibile adire alla Corte Costituzionale solamente in via incidentale, cioè un cittadino, nel corso di un giudizio.

Potrà impugnare il decreto legislativo per eccesso di delega, perché comunque la legge delega resta.© Nando Boccon - 2011 5315 legge 400/88)

DECRETO LEGGE (Art. 77 Cost. collegato all'Art.

Sono atti normativi:

  • aventi forza di legge
  • deliberati dal governo
  • in casi straordinari di necessità ed urgenza
  • di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità
  • aventi efficacia provvisoria

L'urgenza deve

I decreti-legge vengono approvati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza.essere oggettiva, mentre in passato se ne era abusato ed era diventata soggettiva (urgenza politica).

I decreti legge sono provvedimenti con efficacia provvisoria immediata (non esiste la vacatio legis) ed aventi forza di legge.

L'efficacia del decreto legge è limitata a 60 giorni. Se non sono convertiti in legge dal Parlamento (retroattivamente, fin dall'origine) entro 60 giorni dalla loro pubblicazione decadono ex-tunc.

Il testo è quello contenuto nella deliberazione del Consiglio dei Ministri. Non si ha una legge a monte ma a valle.

PROCEDURA DI ADOZIONE

Deliberazione del Consiglio dei Ministri

  • Il Governo si riunisce e DELIBERA il testo del decreto legge indicando i casi straordinari di necessità e urgenza.

Emanazione da parte del Presidente della Repubblica

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

  • entrata in vigore immediata
  • decorrenza del termine di 60 giorni per la conversione

Presentazione del Decreto Legge alle Camere

  • Lo delibera oggi e lo TRASMETTE lo stesso giorno alle Camere che si riuniscono entro i 5 giorni successivi → DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE e da quel momento scattano i
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marcotullo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Toti Musumeci Salvatore.