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CORSO DI DIRITTO PUBBLICO 2011

Il corso è suddiviso in:

 Parte Introduttiva

 Fonti del diritto

 Organizzazione dello Stato

 Diritti di libertà PARTE INTRODUTTIVA

NOZIONE DI DIRITTO

Insieme delle regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i

soggetti di una collettività in un dato momento storico

rapporti tra soggetti cambiamenti temporali

FUNZIONI DEL DIRITTO (grande insieme delle regole giuridiche)

 FUNZIONE REPRESSIVA = Repressione di comportamenti socialmente pericolosi (neminem

laedere) – –

Diritto Penale Diritto Amministrativo Diritto Tributario

( es. Art. 624 c.penale - Furto )

 FUNZIONE ALLOCATIVA = Attribuzione agli individui ed alla collettività di beni e servizi

– – –

Diritto civile Diritto commerciale Diritto Tributario Diritto

Amministrativo –

( es. Art. 832 codice civile Diritto di proprietà )

 FUNZIONE ISTITUTIVA DI POTERI = Istituzione ed assegnazione di poteri pubblici

Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo (D. Pubblico)

Diritto Tributario Diritto Processuale

( es. Art. 70 Costituzione Funzione legislativa/potere alle

due Camere ) ( es.: potere costituente: nel 1948 in Italia,

oggi, in Nord-Africa )

DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO

Attività ed organizzazione dei pubblici Rapporti tra soggetti privati

poteri e loro rapporti con i soggetti privati –

Diritto Costituzionale Diritto Privato Diritto Commerciale

Diritto Amministrativo Diritto Fallimentare

Diritto Regionale ed Enti locali Diritto Industriale

Diritto Penale Diritto Processuale Diritto di Famiglia

Civile, Penale ed Amministrativo

Diritto Tributario

Diritto Internazionale

GRUPPO SOCIALE

Aggregazione umana finalizzata al perseguimento ed alla

soddisfazione di interessi e/o esigenze comuni

o NECESSARIA = Stato Famiglia ( in cui si nasce )

o VOLONTARIA = Associazione culturale, sportiva, partito politico, sindacato

( famiglia che una persona si crea ) Interessi a lui affini

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All‟interno del gruppo sociale si creano RAPPORTI tra i soggetti che lo compongono

… REGOLE

e si creano che disciplinano tali rapporti

… CONSENSO

che vengono riconosciute ed accettate dai componenti del gruppo attraverso il

Vi sono due tipologie di regole : REGOLE ISTITUZIONALI

 Valori intorno ai quali il gruppo sociale si è costituito

(artt. 1-54 Cost.)

 Principi Fondamentali

REGOLE ORGANIZZATIVE

 Organizzazione e struttura del gruppo sociale

E’ necessario che il gruppo sociale esprima un :

PRINCIPIO ORDINATORE

che componga e risolva i conflitti tra i singoli interessi individuali e quelli generali del gruppo sociale e

stabilizzi nel tempo tale composizione

Il PRINCIPIO ORDINATORE può operare come :

 TIRANNIA = prevalenza degli interessi di in singolo su tutti i componenti del gruppo sociale

 OLIGARCHIA = prevalenza degli interessi di un gruppo limitato su tutti i componenti del gruppo

sociale

 DEMOCRAZIA = garanzia di proporzionale soddisfacimento degli interessi di tutti i consociati

Strumenti che garantiscono la democrazia

 SEPARAZIONE DEI POTERI ( r. organizzative )

 GARANZIA COSTITUZIONALE DELLE LIBERTA’ ( r. istituzionali )

GRUPPO SOCIALE

REGOLE ISTITUZIONALI REGOLE ORGANIZZATIVE

PRINCIPIO ORDINATORE

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LA COSTITUZIONE ITALIANA

Entrata in vigore 1 gennaio 1948 REGOLE ISTITUZIONALI

Dall‟articolo 1 al 54

PRINCIPI FONDAMENTALI, valori intorno ai quali si è costituito il gruppo

sociale Stato Principi Fondamentali e I Parte della Costituzione

REGOLE ORGANIZZATIVE

dall‟articolo 55 al 139

Volte ad assicurare la tutela di quei valori

II Parte della Costituzione l‟unico in atto oggi

Occorre rimarcare che attualmente ci troviamo in presenza di un POTERE COSTITUITO,

in Italia, ovvero il potere del Parlamento così come deriva dalla Costituzione e dai suoi limiti, che è cosa ben

diversa dal POTERE COSTITUENTE, ovvero quello degli anni 1946-1947, che ha cessato di esistere dopo

la nascita della Costituzione italiana, esaurendosi nel 1947.

TEORIE GIURIDICHE

TEORIA ISTITUZIONALE di SANTI ROMANO

Della Pluralità degli ordinamenti giuridici –

Ogni gruppo sociale costituisce un ORDINAMENTO GIURIDICO - ISTITUZIONE CORPO SOCIALE

ORGANIZZATO, si propone il conseguimento di fini comuni e assume delle regole. Da questo deriva

la pluralità degli ordinamenti giuridici.

Complesso di norme che traggono la loro GIURIDICITA’ dal fatto di

ORDINAMENTO GIURIDICO :

essere ESPRESSIONE della struttura del gruppo

 ORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO o SOVRANO che non riconosce nessun soggetto a

se superiore. La sovranità risiede sempre nello Stato Tutti gli altri ordinamenti sono derivati

l‟alto)

(comuni, province, regioni, verso il basso, e anche Unione Europea, verso

Sullo stesso territorio non possono coesistere più ordinamenti sovrani, la sovranità è unica. Ad un

ordinamento sovrano od originario possono però corrispondere molti ordinamenti derivati.

 ORDINAMENTO GIURIDICO DERIVATO (AUTONOMO) in quanto deriva i propri poteri da un

ordinamento superiore

Esempi di ordinamenti derivati sono Comuni, Province, Regioni, verso il basso, mentre le Prefetture

sono semplicemente delle circoscrizioni del potere statale che coincidono col territorio provinciale e non

enti autonomi, e anche l‟Unione Europea, verso l‟alto, il Parlamento Europeo come derivazione del

degli

potere dei Consigli dei Ministri degli Stati membri.

TEORIA NORMATIVA di HANS KELSEN (Germania)

Ogni norma trova fondamento in una norma superiore

Tutte le norme trovano fondamento e validità nella NORMA FONDAMENTALE

Problema della norma fondamentale: è UNA NORMA PRESUPPOSTA COME ULTIMA E SUPREMA LA

CUI VALIDITA’ NON PUO’ ESSERE DEDOTTA

( in Italia la COSTITUZIONE ) - Se la norma inferiore non rispetta la superiore è illegale

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NORMA GIURIDICA

La norma giuridica detta le regole di comportamento ai componenti di un gruppo sociale che possono

essere:

 Scritte

 Non scritte

 Consuetudinarie

Le caratteristiche sono :

 Generalità = applicabilità ad una pluralità indeterminata di soggetti ( le norme speciali si

riferiscono ad ipotesi determinate )

 ripetibilità dell’applicazione nel tempo

Astrattezza = ( le norme eccezionali si riferiscono a

specifiche situazioni e non sono ripetibili nel tempo )

Le consuetudini sono norme non scritte che non possono essere in contrasto

con le norme scritte.

Generalità = Tutti i soggetti

Astrattezza = Tutti i casi

= Atti derivanti dalla manifestazione della volontà giuridica dell‟uomo

ATTI GIURIDICI

FATTI GIURIDICI = Fatti presi in considerazione di per se e non in quanto determinati da una espressa

manifestazione di volontà ( eventi naturali nascita e morte )

PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ = una norma è effettiva quando è osservata, rispettata dai consociati (

concreta applicazione ). Infatti non è sufficiente che una determinata regola

sia prevista come tale, ma a ciò deve accompagnarsi l‟effettivo

adeguamento dei comportamenti individuali e sociali alla norma stessa.

Destinatari delle norme giuridiche sono i

SOGGETTI DI DIRITTO = Centro di imputazione di interessi socialmente e giuridicamente rilevanti

Posizioni giuridiche soggettive

 Persone Fisiche

 Persone Giuridiche

Persone Fisiche

CAPACITÀ GIURIDICA

Art. 1 c.c. - La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita

 Idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive

CAPACITÀ DI AGIRE

Art. 2 c.c. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista

la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro.

In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

 Capacità di agire cioè di compiere atti giuridici volti a costituire, modificare od estinguere

capacità di agire sono : l‟incapacità

posizioni giuridiche - 18° anno - Le cause che limitano la

legale ( minori, infermi di mente ecc.) l‟incapacità naturale

E’ soggetto di diritto chi ha la capacità giuridica, la quale indica l’idoneità ad essere titolari di

situazione giuridiche soggettive, cioè l’idoneità ad essere titolari di diritti e destinatari di obblighi.

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Persone Giuridiche

 Pubbliche ( Art. 11 c.c - Le province e i comuni nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone

giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.)

 acquistano personalità giuridica con l‟iscrizione nel

Private ( Art. 1 D.P.R. 10/02/2000 nr. 361 -

registro delle persone giuridiche - es. associazioni, società commerciali come S.p.a. ed S.r.l. )

Autonomia Patrimoniale

Art. 1.

Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di

carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato

dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da

coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui provincia

e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e

dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme

di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il

patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla

domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede

all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la

documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai

richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se,

nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero

non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso dal prefetto,

d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente regolamento.

9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i

casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del

Ministero per i beni e le attività culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa

amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In

mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

Per quanto riguarda la capacità di agire la persona giuridica opera attraverso i suoi organi cioè

amministratori, presidente o dai singoli membri se autorizzati ed è imputata direttamente alla persona

giuridica POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

DI SVANTAGGIO ( PASSIVE ) DI VANTAGGIO ( ATTIVE )

DOVERI POTERE GIURIDICO

FACOLTA‟

OBBLIGHI Rapporto sinallagmatico

ONERI DIRITTI SOGGETTIVI

INTERESSI LEGITTIMI

INTERESSI SEMPLICI O DI FATTO

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Di SVANTAGGIO o PASSIVE

= E‟ una situazione giuridica imputabile ad una generalità di soggetti, prevista per la soddisfazione

DOVERE di un interesse generale

Dovere di svolgere un‟attività lavorativa

Art. 4 Cost. - tenuta dell‟ordine

Art. 30 Cost. - Dovere di mantenere i figli pubblico

Art. 53 Cost. - Dovere di concorrere alle spese pubbliche

OBBLIGO = Un soggetto è tenuto ad osservare un determinato comportamento nei confronti di un altro

soggetto cui l‟ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretendere l‟osservanza

( Obbligo di prestare la propria opera nell‟ambito di un rapporto di lavoro – Obbligo del genitore

di mantenere i propri figli )

= E‟ una situazione giuridica in base alla quale un soggetto può scegliere se tenere un determinato

ONERE comportamento al fine di ottenere un certo risultato.

( è meno del dovere e dell‟obbligo: posizione giuridica particolare, meno generalista )

Di VANTAGGIO o ATTIVE

POTERE GIURIDICO = imputabile ad una generalità di soggetti per il soddisfacimento di un interesse

rilevante proprio od altrui

( es. Art. 51 cost. possibilità di accedere a cariche elettive )

FACOLTA’ = Capacità di compiere attività giuridicamente rilevanti

DIRITTI SOGGETTIVI = Tutela diretta ed immediata azionabile avanti al giudice ordinario.

Si distinguono in:

 ( vincola tutti i soggetti dell‟ordinamento )

DIRITTI ASSOLUTI

Sono riconosciuti ad un soggetto nei confronto di tutti.

 Diritti Fondamentali ( Art. da 1 a 54 Cost. - es. Art.42 proprietà )

 Diritti Reali ( Diritti di godimento e di garanzia - es. Diritto di proprietà )

 DIRITTI RELATIVI ( vincola solo soggetti determinati )

( es. Diritti di credito ) –

INTERESSI LEGITTIMI = Verso i poteri pubblici Tutela indiretta e mediata ( giudice amministrativo )

con l‟interesse pubblico

Non protetti direttamente ma solo in quanto coincidenti

( Es. l‟interesse di un soggetto all‟esclusione dalla graduatoria di un concorso dei

concorrenti privi dei requisiti )

INTERESSI SEMPLICI O DI FATTO = Privi di tutela giuridica ( es. interesse di alcuni cittadini ad avere un

lampione sulla strada - si possono far valere in sede elettorale )

CONCORSO PUBBLICO

POTERE GIURIDICO = Riconosciuto a tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizione di

parità - Art. 97 c. 3 Cost. -

DIRITTO SOGGETTIVO = a partecipare ad un concorso pubblico a seguito della pubblicazione del

bando di concorso

ONERE = possibilità di scegliere se iscriversi secondo le modalità ed entro i termini fissati nel bando

di concorso, al fine di poter partecipare alle prove

INTERESSE LEGITTIMO = al regolare svolgimento del concorso in conformità alla relativa disciplina

posta nel pubblico interesse all‟indizione di un concorso

INTERESSE SEMPLICE © Nando Boccon - 2011 6

LA COSTITUZIONE

l‟approvazione da parte dell‟Assemblea Costituente, a seguito del

È entrata in vigore il 1° gennaio 1948 con

referendum monarchia/repubblica del 2 giugno 1946

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

RIGIDA Limiti alla possibilità di modificazione

 Espressi: Forma Repubblica ( Art. 139 )

 Impliciti: i Principi Fondamentali ( Sentenza Corte Costituzionale n. 1146 del 1988 ) non

“in peius” “in meius”

sono modificabili ma soltanto per i consociati

In tutti gli altri casi e‟ necessario un procedimento aggravato ( Art. 138 Cost. )

Doppia deliberazione da parte di entrambe le Camere: 1° deliberazione a

maggioranza semplice: metà + 1 dei votanti 2° deliberazione, ad almeno

tre mesi dalla prima, almeno a maggioranza assoluta: metà + 1 dei

componenti l‟organo (senato: 315 + senatori a vita – camera: 630

deputati).

Se si raggiunge addirittura la maggioranza dei 2/3 dei membri di ciascuna

camera nella 2° deliberazione che sono favorevoli la modifica entra

immediatamente in vigore.

Se invece si raggiunge solo la maggioranza assoluta, o comunque non i

2/3, ci sarà la possibilità, entro tre mesi, di proporre un referendum

costituzionale.

Per poterla modificare non è sufficiente un procedimento ordinario

Non sono modificabili i diritti fondamentali

Una Legge Ordinaria che contrasta con la Costituzione è invalida.

Nel sistema giuridico italiano la fonte primaria è la Costituzione ed il giudice chiamato a decidere sulle norme

che contrastano con essa è la Corte Costituzionale.

LUNGA

Su molti argomenti contiene una disciplina non limitata a generali enunciazioni di principio, ma estesa ad

aspetti applicativi e di dettaglio –

( Es. misure restrittive della libertà personale - Art. 13 libertà di stampa - Art. 21 )

Disciplina tutti i settori e gli aspetti fondamentali della vita giuridica, economica e sociale del paese ( 139

articoli ). demandando ad una fonte di pari grado l‟attuazione di

Contiene numerose riserve di legge costituzionale

quanto da essa stabilito direttamente.

PROGRAMMATICA

Individua alcuni OBIETTIVI FONDAMENTALI da raggiungere per mezzo di norme c.d. programmatiche

 a cui si deve ispirare tutta l‟attività

Definiscono una TAVOLA DI VALO

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marcotullo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Toti Musumeci Salvatore.
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