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Sponsorizzazione versus mecenatismo

Gli interventi di salvaguardia sui meni culturali di solito finanziati da soggetti pubblici, possono essere

attuati anche da soggetti terzi come persone fisiche private, enti non commerciali o imprese svolgenti

attività commerciale: mentre per le prime due tipologia si può parlare solo di mecenatismo, la terza

categoria può stipulare anche contratti di sponsorizzazione. I due istituti sono simili, in quanto entrambi

vengono utilizzati per promuovere l’immagine o il prodotto. Tuttavia mentre il mecenatismo si attua

attraverso l’elargizione di oneri liberali (soprattutto in denaro) da parte di privati o imprese verso enti

(perché questi li destinino ad importanti finalità sociali), senza che l’ente destinatario del contributo si

assuma obblighi di pubblicizzare il soggetto erogatore, la sponsorizzazione si realizza in modo diverso.

Avviene in base ad un contratto con il quale lo sponsor si impegna a sostenere un onere, in natura o in

denaro, a favore dello sponsee, il quale ha l’obbligo di dare visibilità in appositi spazi a quel marchio o a

quel prodotto, ma anche agevolazioni e benefici tributari. Dalla sponsorizzazione va distinto il

patrocinio, che non presuppone un intento commerciale e quindi l’obbligo di una promozione

dell’immagine. Il patrocinio rientra quindi negli atti di liberalità. Le erogazioni liberali in denaro a favore

della cultura possono costituire oneri detraibili dall’imposta (persone fisiche o enti non commerciali) o

deducibili dal reddito (imprese). Nel primo caso il beneficio fiscale è pari a una detrazione dall’imposta

lorda pari al 19% dell’erogazione liberale effettuata. La detraibilità al 19% non incentiva la

partecipazione dei privai (in altri paesi tipo Fr è al 25%). Gli incentivi fiscali previsti in altri paesi

favoriscono una partecipazione importante delle imprese non necessariamente tramite le

sponsorizzazioni.

In Germania esistono varie forme di finanziamento privato della cultura e il settore pubblico ha messo a

disposizione nel 2010 9,6 miliardi di euro. Ci sono corporate giving (donazioni e attività di fondazioni di

imprese) e corporate sponsoring. La sponsorizzazione si ha quando un’impresa dona qualcosa

ricevendo qualcos’altro in cambio. Le spese elargite in sponsorizzazioni artistiche o a favore di

organizzazioni benefiche sono trattate come costi inerenti all’attività e sono dunque totalmente

detraibili poiché c’è un rapporto diretto tra benefici ricevuti e denaro, beni o servizi elargiti dallo

sponsor.

In italia nel 2010 le sponsorizzazioni hanno superato appena i 58 milioni di euro, andati per il 56% al

settore dello spettacolo e il resto alla cultura. C’è la possibilità di devolvere il 5x1000 a favore di enti

che svolgano attività eticamente e socialmente meritorie. Le sponsorizzazioni sono soggette a IVA. L’iva

applicabile al 21% alle sponsorizzazioni non gode di agevolazioni, le imprese hanno auspicato più volte

la sua eliminazione ed avere cosi un sistema unificato tra erogazioni liberali e sponsorizzazioni. Spesso

le imprese non si avvalgono dello strumento delle sponsorizzazioni perché mancano studi economici

volti a misurare l’incremento di fatturato a fronte di un investimento in sponsorizzazione.

Il contratto di sponsorizzazione nel codice dei contratti pubblici

Sponsorizzazione attiva e passiva. Per quanto concerne i contratti di sponsorizzazione passiva il

legislatore ha introdotto il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico

consolidato della pubblica amministrazione di sostenere spese per sponsorizzazioni a decorrere dal 1

gennaio 2011  razionalizzare e contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche + risanamento

della finanza pubblica. Il divieto in esame deve ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi

come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza dell’amministrazione, cosi da

promuoverne l’immagine. Devono ritenersi ammesse le contribuzioni ad iniziative di un soggetto terzo,

rientranti nei compiti dell’ente e svolte nell’interesse della collettività. Sponsorizzazione attiva 

codice dei contratti pubblici art.26 disciplina i contratti in cui lo sponsee sia un’amministrazione

aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e lo sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o

altro ente aggiudicatore. L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle

opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture può impartire le previsioni opportune in ordine alla

progettazione, nonché all’esecuzione del contratto. I principi ai quali debbano essere assoggettati i

contratti di sponsorizzazione sono economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,

trasparenza, proporzionalità. Fino a 40.000 euro è ammesso l’affidamento diretto, sopra tale importo

occorre una procedura che sia comunque avviata in garanzia dei principi sopra affermati. I contratti di

sponsorizzazione attiva delle amministrazioni sono rilevanti per la concorrenza ove dagli stessi possano

derivare utilità e vantaggi per le imprese sponsorizzatrici, in termini di pubblicità e di ritorno di

immagine sul mercato. La realizzazione o acquisizione di valori, servizi o forniture a spese di uno

sponsor arreca un vantaggio all’amministrazione, ma attribuisce anche un beneficio allo sponsor che ha

un ritorno indiretti in termini di immagini dall’operazione. In materia di sponsorizzazione e privacy il

Garante è intervenuto in merito ai contratti di sponsorizzazione stipulati dalle P.A. ed ha prescritto

alcune misure necessarie al fine di conformare l’attività di sponsorizzazione da parte delle pubbliche

amministrazioni alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il contratto di sponsorizzazione nel codice dei beni culturali e del paesaggio

Una svolta fondamentale nel dettare le regole per l’utilizzo del contratto di sponsorizzazione come

strumento elettivo per la ricerca delle fonti di finanziamento dell’attività volta alla tutela e alla

conservazione del patrimonio artistico e culturale, si è avuta con il codice dei beni culturali e del

paesaggio. Il legislatore si è preoccupato prima di tutti di definire cosa deve intendersi per

sponsorizzazione di beni culturali e l’ha individuata in ogni contributo, non solo in beni, ma anche in

servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela o alla valorizzazione

del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il

prodotto del soggetto erogante. I soggetti le cui iniziative possono formare oggetto di sponsorizzazione

sono il ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e gli altri enti territoriali, e anche altri

soggetti pubblici, persone giuridiche private senza scopi di lucro e soggetti privati su beni culturali di

loro proprietà. Il legislatore ha affidato il contratto di sponsorizzazione e quindi alla volontà delle parti

un triplice compito:

1. definire le forme in cui l’associazione del nome, marchio .. può ritenersi compatibile con il

carattere artistico o storico del bene culturale da tutelare o valorizzare

2. Stabilire le modalità di erogazione del contributo

3. Fissare le forme in cui il soggetto erogante può svolgere il controllo sulla realizzazione

dell’iniziativa alla quale il contributo si riferisce

Possibilità di associare il nome purchè tale attività non contrasti in alcun modo con il carattere artistico

o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare. Forme di controllo spettano

al ministero. Il codice dei beni culturali introduce l’obbligo di regolamentare anche ulteriori forme di

controllo da parte del soggetto erogante.

La nuova disciplina per la scelta dello sponsor

Secondo il legislatore le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi

relativi ai beni culturali integrano il programma triennale relativo alla programmazione dei lavori

pubblici con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture per i quali intendono far

ricorso ad uno sponsor per il finanziamento o per la realizzazione degli stessi interventi. Il procedimento

per la ricerca dello sponsor inizia con la pubblicazione del bando sul sito istituzionale

dell’amministrazione procedente per almeno 30 giorni e di tale pubblicazione viene anche dato avviso

su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e sulla gazzetta ufficiale della repubblica

italiana. L’avviso dovrà contenere: una generica descrizione di ciascun intervento con l’indicazione del

valore di massima (l’importo stimato per ciascun intervento), i tempi di realizzazione, la richiesta di

offerte in aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato. L’avviso dovrà altresì precisare la

forma di sponsorizzazione:

- Puro finanziamento  anche mediante accollo da parte dello sponsor delle obbligazioni di

pagamento dei corrispettivi dell’appalto dovuti dall’amministrazione stessa

- Sponsorizzazione tecnica  consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e

alla realizzazione di parte o di tutti l’intervento a cura e a spese dello sponsor.

Nel bando e negli avvisi dovrà comunque essere stabilito il termine, non inferiore a 60 giorni, entro il

quale i soggetti interessati possono presentare le offerte impegnative di sponsorizzazioni. Le offerte

pervenute saranno esaminate direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice oppure da una

commissione giudicatrice per interventi il cui valore stimato sia superiore a un milione di euro.

L’amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase

finalizzata all’acquisizione di ulteriori offerte migliorative. Si perviene quindi alla stipula del contratto di

sponsorizzazione: con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore se si tratta di

sponsorizzazione di puro finanziamento; con colui che ha proposto l’offerta realizzativa giudicata

migliore nel caso di sponsorizzazione tecnica. Nei casi in cui non venga presentata nessuna offerta la

stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui

negoziare il contratto di sponsorizzazione. Possibilità per i progetti per i quali non siano pervenute

offerte utili ai sensi del precedente periodo, di essere nuovamente pubblicati nell’allegato del

programma triennale dei lavori dell’anno successivo.

Il caso del Colosseo

2010  piano per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di

competenza del commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
14 pagine
21 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher coral94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Musumeci Salvatore.