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Sponsorizzazione versus mecenatismo
Gli interventi di salvaguardia sui meni culturali di solito finanziati da soggetti pubblici, possono essere
attuati anche da soggetti terzi come persone fisiche private, enti non commerciali o imprese svolgenti
attività commerciale: mentre per le prime due tipologia si può parlare solo di mecenatismo, la terza
categoria può stipulare anche contratti di sponsorizzazione. I due istituti sono simili, in quanto entrambi
vengono utilizzati per promuovere l’immagine o il prodotto. Tuttavia mentre il mecenatismo si attua
attraverso l’elargizione di oneri liberali (soprattutto in denaro) da parte di privati o imprese verso enti
(perché questi li destinino ad importanti finalità sociali), senza che l’ente destinatario del contributo si
assuma obblighi di pubblicizzare il soggetto erogatore, la sponsorizzazione si realizza in modo diverso.
Avviene in base ad un contratto con il quale lo sponsor si impegna a sostenere un onere, in natura o in
denaro, a favore dello sponsee, il quale ha l’obbligo di dare visibilità in appositi spazi a quel marchio o a
quel prodotto, ma anche agevolazioni e benefici tributari. Dalla sponsorizzazione va distinto il
patrocinio, che non presuppone un intento commerciale e quindi l’obbligo di una promozione
dell’immagine. Il patrocinio rientra quindi negli atti di liberalità. Le erogazioni liberali in denaro a favore
della cultura possono costituire oneri detraibili dall’imposta (persone fisiche o enti non commerciali) o
deducibili dal reddito (imprese). Nel primo caso il beneficio fiscale è pari a una detrazione dall’imposta
lorda pari al 19% dell’erogazione liberale effettuata. La detraibilità al 19% non incentiva la
partecipazione dei privai (in altri paesi tipo Fr è al 25%). Gli incentivi fiscali previsti in altri paesi
favoriscono una partecipazione importante delle imprese non necessariamente tramite le
sponsorizzazioni.
In Germania esistono varie forme di finanziamento privato della cultura e il settore pubblico ha messo a
disposizione nel 2010 9,6 miliardi di euro. Ci sono corporate giving (donazioni e attività di fondazioni di
imprese) e corporate sponsoring. La sponsorizzazione si ha quando un’impresa dona qualcosa
ricevendo qualcos’altro in cambio. Le spese elargite in sponsorizzazioni artistiche o a favore di
organizzazioni benefiche sono trattate come costi inerenti all’attività e sono dunque totalmente
detraibili poiché c’è un rapporto diretto tra benefici ricevuti e denaro, beni o servizi elargiti dallo
sponsor.
In italia nel 2010 le sponsorizzazioni hanno superato appena i 58 milioni di euro, andati per il 56% al
settore dello spettacolo e il resto alla cultura. C’è la possibilità di devolvere il 5x1000 a favore di enti
che svolgano attività eticamente e socialmente meritorie. Le sponsorizzazioni sono soggette a IVA. L’iva
applicabile al 21% alle sponsorizzazioni non gode di agevolazioni, le imprese hanno auspicato più volte
la sua eliminazione ed avere cosi un sistema unificato tra erogazioni liberali e sponsorizzazioni. Spesso
le imprese non si avvalgono dello strumento delle sponsorizzazioni perché mancano studi economici
volti a misurare l’incremento di fatturato a fronte di un investimento in sponsorizzazione.
Il contratto di sponsorizzazione nel codice dei contratti pubblici
Sponsorizzazione attiva e passiva. Per quanto concerne i contratti di sponsorizzazione passiva il
legislatore ha introdotto il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione di sostenere spese per sponsorizzazioni a decorrere dal 1
gennaio 2011 razionalizzare e contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche + risanamento
della finanza pubblica. Il divieto in esame deve ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi
come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza dell’amministrazione, cosi da
promuoverne l’immagine. Devono ritenersi ammesse le contribuzioni ad iniziative di un soggetto terzo,
rientranti nei compiti dell’ente e svolte nell’interesse della collettività. Sponsorizzazione attiva
codice dei contratti pubblici art.26 disciplina i contratti in cui lo sponsee sia un’amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e lo sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o
altro ente aggiudicatore. L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle
opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture può impartire le previsioni opportune in ordine alla
progettazione, nonché all’esecuzione del contratto. I principi ai quali debbano essere assoggettati i
contratti di sponsorizzazione sono economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità. Fino a 40.000 euro è ammesso l’affidamento diretto, sopra tale importo
occorre una procedura che sia comunque avviata in garanzia dei principi sopra affermati. I contratti di
sponsorizzazione attiva delle amministrazioni sono rilevanti per la concorrenza ove dagli stessi possano
derivare utilità e vantaggi per le imprese sponsorizzatrici, in termini di pubblicità e di ritorno di
immagine sul mercato. La realizzazione o acquisizione di valori, servizi o forniture a spese di uno
sponsor arreca un vantaggio all’amministrazione, ma attribuisce anche un beneficio allo sponsor che ha
un ritorno indiretti in termini di immagini dall’operazione. In materia di sponsorizzazione e privacy il
Garante è intervenuto in merito ai contratti di sponsorizzazione stipulati dalle P.A. ed ha prescritto
alcune misure necessarie al fine di conformare l’attività di sponsorizzazione da parte delle pubbliche
amministrazioni alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il contratto di sponsorizzazione nel codice dei beni culturali e del paesaggio
Una svolta fondamentale nel dettare le regole per l’utilizzo del contratto di sponsorizzazione come
strumento elettivo per la ricerca delle fonti di finanziamento dell’attività volta alla tutela e alla
conservazione del patrimonio artistico e culturale, si è avuta con il codice dei beni culturali e del
paesaggio. Il legislatore si è preoccupato prima di tutti di definire cosa deve intendersi per
sponsorizzazione di beni culturali e l’ha individuata in ogni contributo, non solo in beni, ma anche in
servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela o alla valorizzazione
del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il
prodotto del soggetto erogante. I soggetti le cui iniziative possono formare oggetto di sponsorizzazione
sono il ministero per i beni e le attività culturali, le regioni e gli altri enti territoriali, e anche altri
soggetti pubblici, persone giuridiche private senza scopi di lucro e soggetti privati su beni culturali di
loro proprietà. Il legislatore ha affidato il contratto di sponsorizzazione e quindi alla volontà delle parti
un triplice compito:
1. definire le forme in cui l’associazione del nome, marchio .. può ritenersi compatibile con il
carattere artistico o storico del bene culturale da tutelare o valorizzare
2. Stabilire le modalità di erogazione del contributo
3. Fissare le forme in cui il soggetto erogante può svolgere il controllo sulla realizzazione
dell’iniziativa alla quale il contributo si riferisce
Possibilità di associare il nome purchè tale attività non contrasti in alcun modo con il carattere artistico
o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare. Forme di controllo spettano
al ministero. Il codice dei beni culturali introduce l’obbligo di regolamentare anche ulteriori forme di
controllo da parte del soggetto erogante.
La nuova disciplina per la scelta dello sponsor
Secondo il legislatore le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi
relativi ai beni culturali integrano il programma triennale relativo alla programmazione dei lavori
pubblici con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture per i quali intendono far
ricorso ad uno sponsor per il finanziamento o per la realizzazione degli stessi interventi. Il procedimento
per la ricerca dello sponsor inizia con la pubblicazione del bando sul sito istituzionale
dell’amministrazione procedente per almeno 30 giorni e di tale pubblicazione viene anche dato avviso
su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e sulla gazzetta ufficiale della repubblica
italiana. L’avviso dovrà contenere: una generica descrizione di ciascun intervento con l’indicazione del
valore di massima (l’importo stimato per ciascun intervento), i tempi di realizzazione, la richiesta di
offerte in aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato. L’avviso dovrà altresì precisare la
forma di sponsorizzazione:
- Puro finanziamento anche mediante accollo da parte dello sponsor delle obbligazioni di
pagamento dei corrispettivi dell’appalto dovuti dall’amministrazione stessa
- Sponsorizzazione tecnica consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e
alla realizzazione di parte o di tutti l’intervento a cura e a spese dello sponsor.
Nel bando e negli avvisi dovrà comunque essere stabilito il termine, non inferiore a 60 giorni, entro il
quale i soggetti interessati possono presentare le offerte impegnative di sponsorizzazioni. Le offerte
pervenute saranno esaminate direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice oppure da una
commissione giudicatrice per interventi il cui valore stimato sia superiore a un milione di euro.
L’amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase
finalizzata all’acquisizione di ulteriori offerte migliorative. Si perviene quindi alla stipula del contratto di
sponsorizzazione: con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore se si tratta di
sponsorizzazione di puro finanziamento; con colui che ha proposto l’offerta realizzativa giudicata
migliore nel caso di sponsorizzazione tecnica. Nei casi in cui non venga presentata nessuna offerta la
stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui
negoziare il contratto di sponsorizzazione. Possibilità per i progetti per i quali non siano pervenute
offerte utili ai sensi del precedente periodo, di essere nuovamente pubblicati nell’allegato del
programma triennale dei lavori dell’anno successivo.
Il caso del Colosseo
2010 piano per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di
competenza del commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti