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Nel diritto moderno il compito di applicare la legge al caso concreto spetta a un'autorità

giudiziaria dello stato, la magistratura, che amministra la giustizia nel nome del popolo. I

giudici, nominati per pubblico concorso, decidono in base alle leggi chi abbia ragione tra

due parti che sono in lite, oppure stabiliscono se un imputato sia colpevole o innocente,

infliggendogli nel caso di colpevolezza una pena proporzionata al reato commesso.

Tale impostazione risponde a un principio, che è andato affermandosi con il progredire

della civiltà, secondo cui la persona che ha subito un torto non può farsi giustizia da sé né

può vendicare privatamente l'offesa ricevuta così come avveniva nell'antichità. Oggi, chi

ha subito un torto ha il diritto di chiedere giustizia, ma lo deve fare nelle giuste sedi; se

esistono infatti elementi validi per sostenere tale richiesta, un magistrato, investito del

caso, celebra in tribunale un regolare processo, davanti al quale la persona offesa ha il

dovere di presentarsi per dimostrare di avere ragione (anche servendosi di un avvocato e

impiegando i mezzi di prova che la legge gli consente di utilizzare). Il magistrato, dopo

aver esaminato i fatti e le prove, decide pubblicamente con una sentenza. Nel caso in cui

la sentenza sia sfavorevole alla persona offesa, questa può fare appello contro di essa,

cioè richiedere a un giudice di grado superiore (normalmente la Corte d'Appello) di

riesaminare il caso e modificare la sentenza di primo grado. Se anche la sentenza di

secondo grado della Corte d'Appello è a lui contraria, il cittadino può ricorrere alla Corte di

Cassazione per chiedere di verificare che sia stata correttamente applicata la legge.

In alcuni casi, il diritto civile ammette che due persone, se lo vogliono, possano risolvere le

proprie controversie incaricando un privato di dichiarare chi dei due abbia torto e chi

ragione. Questa procedura, chiamata arbitrato, è molto diffusa nelle controversie in

materia contrattuale ma è invece vietata nel diritto penale.

Magistratura: L'insieme degli organi civili, penali e amministrativi dello stato che svolgono

la funzione giurisdizionale. La Costituzione, nell'art. 104, definisce la magistratura come

"organo autonomo e indipendente da ogni altro potere". L'indipendenza della magistratura

dagli altri poteri dello stato – quello esecutivo e quello legislativo – è fondamentale in

quanto ha come finalità prima quella di tutelare i giudici da pressioni che possono derivare

sia da parte degli altri organi dello stato sia eventualmente da parte di privati. Per garantire

l'indipendenza dell'autorità giudiziaria è stato istituito un organo, il Consiglio superiore

della magistratura, il quale, occupandosi dell'autogoverno della stessa, ne garantisce

anche l'indipendenza. I magistrati possono essere nominati solo attraverso concorso, sono

soggetti soltanto alla legge e non possono essere sollevati dal servizio senza il loro

consenso e neppure trasferiti in altra sede.

Uno dei principi fondamentali che riguardano la magistratura è quello dell'indipendenza dei

giudici, senza il quale verrebbe meno la garanzia di imparzialità degli stessi. Il giudice

infatti è libero da qualsiasi vincolo gerarchico o potere superiore. Un altro principio di

grande importanza è quello della garanzia del giudice naturale, secondo il quale nessuno

può essere giudicato da un organo giudiziario diverso da quello competente per legge; in

altre parole, le competenze del giudice sono fissate a priori e non in ragione del sorgere

delle singole controversie. Altro principio fondamentale che riguarda la magistratura, ma è

posto dalla Costituzione a tutela di tutti i cittadini, è quello secondo cui "tutti possono agire

in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi"; questo significa che il diritto di

agire in giudizio è riconosciuto a tutti in modo indistinto dalla Costituzione. Un altro

principio molto importante, che influisce sulla struttura stessa del processo, è quello

secondo cui il giudice non può decidere un giudizio senza prima avere ascoltato le ragioni

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di tutte le parti. Questa è sicuramente da considerarsi una garanzia a un giudizio

imparziale e fondato. Il giudizio si deve svolgere in modo equo, cioè garantendo a tutte le

parti la possibilità di difendersi e far valere le proprie ragioni in modo adeguato. I processi,

inoltre, devono essere resi pubblici; tale requisito è fondamentale in uno stato democratico

fondato sulla sovranità popolare. Il giudice, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, si

avvale della collaborazione di alcuni uffici che assolvono determinate funzioni. Il

cancelliere svolge come attività principale quella di occuparsi della documentazione

dell'attività giurisdizionale, per cui redige i verbali dei procedimenti, aiuta il giudice a

stendere i provvedimenti e le decisioni, provvede all'iscrizione delle cause a ruolo, invia le

comunicazioni di cancelleria ecc. L'ufficiale giudiziario svolge funzioni di grande

importanza soprattutto nel processo esecutivo. Infine c'è il consulente tecnico, che è uno

specialista di cui si avvale il giudice quando è chiamato a decidere su questioni per le

quali è richiesta una competenza particolare e specifica extra-giuridica.

La magistratura è l’insieme degli organi civili, penali e amministrativi che nel loro

complesso costituiscono il potere giudiziario. In nome del popolo italiano, tali organi

applicano la legge al caso concreto, esercitando così la funzione giurisdizionale. Si divide

in ordinaria e speciale Magistratura ordinaria

La Magistratura ordinaria si distingue in civile, quando giudica rapporti privati, e in penale,

quando accerta la responsabilità di reati contro la persona o il patrimonio e definisce la

pena.

Organi della magistratura civile sono:

• Il Giudice di pace: è un organo monocratico che decide in primo grado.

• Il Tribunale: è un organo che giudica in primo grado, in composizione monocratica o in

composizione collegiale, a seconda del tipo di causa; in secondo grado invece nei

confronti delle decisioni del giudice di pace.

• La Corte di appello: è un organo collegiale con competenze nel processo di secondo

grado.

• La Corte di cassazione: è un organo collegiale con competenze nel processo di

riesame, cosiddetto terzo grado.

Organi della magistratura penale sono:

• Il Pubblico ministero: esso promuove l’azione penale e rappresenta la pubblica

accusa nei processi.

• Il Giudice per le indagini preliminari: esso decide sul rinvio a giudizio o

sull’archiviazione e autorizza le misure limitative della libertà personale per gli indagati.

• Il Giudice di pace: dal 1 gennaio 2002 decide nel processo in primo grado.

• Il Tribunale: è un organo collegiale con competenze nel processo di primo grado.

• La Corte d’Assise: è un organo collegiale con competenze nei reati di particolare

gravità nel processo di primo grado.

• La corte di appello e di Assise d’appello: sono organi collegiali con competenze nel

processo di secondo grado.

• La corte di cassazione: è un organo collegiale con competenze di riesame o di

cosiddetto terzo grado.

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Il Tribunale per i minorenni è un organo collegiale, con competenze sia civili sia penali,

nel processo di primo grado a carico di minori dei 18 anni. E’ composto da un giudice di

tribunale e da due consulenti, un uomo e una donna, in genere psicologi, psichiatrici e

assistenti sociali. Magistratura speciale

La Magistratura speciale è destinata a risolvere specifiche controversie indicate

tassativamente dalla legge; si distingue in amministrativa, che accerta e giudica i rapporti

in cui è parte la Pubblica Amministrazione, e non amministrativa, che accerta e giudica i

rapporti in particolari ambiti.

Organi della Magistratura speciale amministrativa sono:

• Il Tribunale amministrativo regionale: sono organi collegiali competenti nel processo

di primo grado.

• Il Consiglio di Stato: è un organo collegiale competente nel processo di secondo

grado.

• La Corte dei Conti: è un organo collegiale al quale spettano diverse funzioni

consultive, di controllo e giurisdizionali.

Organi della Magistratura speciale non amministrativa sono:

• Il Tribunale Militare: è competente in tempo di pace per i reati minori commessi

dagli appartenenti alle forze armate.

• Il tribunale delle acque pubbliche: è un organo competente per le controversie

relative al patrimonio idrico dello Stato.

CSM o Consiglio superiore della magistratura

Organo che, secondo quanto disposto dalla Costituzione italiana (artt. 104-107), ha il

compito di tutelare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici nei confronti dei superiori per

gerarchia e degli altri poteri dello stato (il potere esecutivo e il potere legislativo). Il CSM è

presieduto dal presidente della Repubblica ed è composto da magistrati ed esperti di

diritto eletti dal Parlamento tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati

con quindici anni di servizio. Tra le funzioni principali del CSM vi è quella di decidere sulle

assunzioni, le promozioni, i trasferimenti e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei

magistrati. XV La Giustizia Costituzionale

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Le forme tipiche di garanzia della costituzione sono:

1. Il procedimento di revisione costituzionale. Esso assicura che le decisioni intorno

a quali debbano essere le regole costituzionali siano prese mediante procedimenti

aggravati di deliberazione.

2. La giustizia costituzionale, che assolve il compito di risolvere le controversie in

ordine all’applicazione di quelle regole.

Fra i sistemi di controllo di costituzionalità la divisione principale è tra:

• Sistema diffuso: in cui il controllo di costituzionalità è affidato a tutti gli organi giudiziari

i quali, in caso di contrasto con la costituzione, disapplicano la legge con efficacia

limitata al caso in esame.

• Sistema accentrato: in cui il controllo di costituzionalità è affidato ad un unico tribunale

costituzionale istituito Ad-Hoc. A differenza di quello diffuso il sindacato accentrato è

caratterizzato dal fatto che quel tribunale decide in via definitiva e con efficacia “erga

omnes”, espungendo dall’ordinamento le orme incompatibili con la costituzione, non

solo disapplicandole.

Quanto ai modi di attivazione della giurisdizione costituzionale,si può distinguere tra:

• Controllo preventi

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DandiTorino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Musumeci Salvatore.