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Le singole fonti del diritto
La Costituzione italiana è stata approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. L'Assemblea è stata eletta il 2 giugno 1946, nella stessa data in cui si è svolto il referendum costituzionale per la scelta tra Repubblica e Monarchia.
Il testo costituzionale è frutto di un patto tra le forze antifasciste protagoniste della Resistenza, rappresentate in gran parte dalla Democrazia cristiana, dal Partito socialista e dal Partito comunista.
I membri dell'Assemblea erano 556 e tra questi vi erano 21 donne. L'Assemblea fu divisa in 3 sottocommissioni: una si occupava dei diritti e dei doveri dei cittadini, un'altra dell'organizzazione dello Stato e la terza dei rapporti economici e sociali.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO ED AGGRAVATO
La costituzione nell'art. 138 prevede una procedura speciale ed aggravata attraverso il quale viene prodotta
La legge costituzionale. Le leggi costituzionali nel nostro ordinamento servono a revisionare ed integrare il testo costituzionale, oppure, a soddisfare le riserve di legge costituzionale (ad esempio gli statuti delle regioni speciali). L'art. 138 non può essere derogato. Vi sono alcuni limiti affinché la revisione costituzionale non muti l'ordinamento costituzionale. Il limite esplicito è rappresentato dalla forma repubblicana, che non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139). Oltre a questo limite, la Corte Costituzionale ha stabilito nel 1988 dei limiti impliciti rappresentati dai principi supremi. Prima di vedere il procedimento aggravato di revisione costituzionale, vediamo il procedimento legislativo.
- L'art. 71 prevede che l'iniziativa delle leggi spetti al Governo, a ciascun parlamentare, al CNEL, a 50.000 elettori, a ciascun Consiglio regionale e ai comuni, limitatamente alle circoscrizioni provinciali (proposta di legge).
- la procedura ordinaria in cui la commissione opera in sede referente (la commissione esamina e modifica il progetto e lo presenta all'Assemblea che ha il compito di discutere e approvare);
- la procedura abbreviata per l'applicazione di urgenza di alcuni disegni di legge;
- la procedura decentrata nella quale la commissione assume il nome di deliberante o legislativa (la commissione si sostituisce all'Assemblea e approva il progetto, questo procedimento è vietato per le leggi di indirizzo politico);
- la procedura redigente che non viene mai utilizzata (la commissione redige il progetto e l'Assemblea approva o respinge).
L'integrativa dell'efficacia e dell'entrata in vigore si divide in promulgazione e pubblicazione:
- La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla data di approvazione parlamentare ed è disposta dal presidente della Repubblica: si tratta di un atto di controllo da parte del Presidente a Repubblica che può anche rifiutarsi di promulgare esercitando il potere di rinvio con un messaggio motivato, per inopportunità o illegittimità.
- Alla promulgazione segue la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che oltre a integrare l'efficacia serve a rendere conoscibile le leggi, che entrano in vigore dopo un periodo di 15 giorni dalla loro pubblicazione (vacatio legis).
Per quanto concerne il procedimento aggravato abbiamo delle differenze nella fase costitutiva. In base all'art. 138 della occorre una doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera, anziché una sola come per la legge ordinaria. Tra le due
deliberazioni deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi: nella prima deliberazione, come per il procedimento legislativo ordinario, occorre una maggioranza semplice (dei presenti); per quanto riguarda la seconda deliberazione, che deve essere effettuata dopo tre mesi dalla prima, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
Le leggi costituzionali sono da ritenere approvate anche se nella seconda deliberazione non hanno raggiunto la maggioranza dei due terzi, ma almeno la maggioranza assoluta (la maggioranza dei componenti di ciascuna Camera). In questo caso le leggi possono essere sottoposte a referendum popolare, se entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera, 500.000 elettori o cinque consiglieri regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Dopo aver visto i procedimenti, ci soffermiamo sulla
natura e sul contenuto della legge ordinaria. La legge è l'atto normativo deliberato dalle due Camere del Parlamento in un identico testo, promulgato dal Presidente la Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (trova le sue norme sulla produzione negli artt. 70 eseguenti). La Costituzione non dice nulla sul contenuto della legge, ma riserva ad essa la disciplina di alcune materie attraverso l'istituto della riserva di legge.
RISERVA DI LEGGE
Si ha una riserva di legge quando una norma della Costituzione riserva alla legge la disciplina di una determinata materia (accade soprattutto nella prima parte della Costituzione). Le tipologie di riserve sono tre: rinforzata, relativa e assoluta.
Nella riserva rinforzata il legislatore deve limitare la sua discrezionalità sotto il profilo del procedimento e del contenuto. Ad esempio, per quanto riguarda il procedimento, nell'art. 8 nella parte in cui la Costituzione prevede che i rapporti tra lo Stato e le
confessioni religiose diverse dalla cattolica siano disciplinate con legge "sulla base di intese". In questo caso il legislatore non può disciplinare tali rapporti se non si basa su una previa intesa. Il secondo limite si riferisce al contenuto della legge, ad esempio nell'art. 16 la discrezionalità del legislatore è circoscritta in quanto non può limitare la libertà di circolazione per ragioni diverse da quelle previste in via generale dalla legge e per motivi di sanità o sicurezza.
La riserva relativa si ha quando la legge deve definire gli aspetti generali e spetta alle fonti secondarie stabilire la disciplina nel dettaglio. Nella riserva assoluta, invece, l'intera materia deve essere disciplinata da fonti primarie.
IL SISTEMA DELLE FONTI
Il sistema delle fonti italiano non è chiuso rispetto all'esterno, infatti, lo Stato italiano, come sancito dall'art. 10, è uno "Stato costituzionale
Norme internazionali nell'ordinamento italiano
Secondo l'articolo 10 della Costituzione italiana, le norme internazionali generalmente riconosciute operano direttamente nell'ordinamento italiano. Ciò significa che l'ordinamento italiano si conforma automaticamente alle norme di diritto internazionale, come consuetudini e convenzioni, senza la necessità di recepirle.
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha stabilito che anche le norme internazionali possono essere soggette al controllo di costituzionalità. Se queste norme entrano in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione italiana, non si applica l'adattamento automatico.
Trattati internazionali
Per quanto riguarda i trattati internazionali, non esiste un adattamento automatico. Dopo che un trattato internazionale è stato negoziato e concluso dal Governo italiano, deve essere ratificato dal Presidente della Repubblica (art. 87 della Costituzione).
La ratifica dei trattati è necessaria soprattutto per quelli di natura politica e giudiziaria.comportano variazioni del territorio, oneri alle finanze o modificazioni della legge prevede la necessità di un'apposita legge di autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento. I trattati si collocano in posizione intermedia tra la legge e la Costituzione, per cui la legge interna in contrasto con il loro contenuto deve essere dichiarata incostituzionale per violazione diretta dell'articolo 117. FONTI EUROPEE Le fonti europee sono superiori alle norme di rango ordinario e si distinguono in: fonti di diritto originario (trattati istitutivi della comunità europea e quelli che li hanno modificati) e fonti di diritto derivato (regolamenti, direttive, raccomandazioni, pareri e decisioni). I regolamenti, insieme alle direttive, costituiscono le fonti più rilevanti nell'ordinamento dell'Unione Europea. Essi sono direttamente applicabili nei confronti di tutti soggetti degli Stati membri e sono vincolanti in tutti i loro elementi. Le direttive, al contrario,non producono automaticamente effetti nei confronti dei soggetti, poiché hanno come destinatario gli Stati nei cui confronti impongono un obbligo ed un termine entro il quale adempiere, riservando ad essi un margine di discrezionalità nei modi e nei mezzi. Le decisioni sono immediatamente applicabili nei confronti dei cittadini e sono obbligatorie. Esse però si rivolgono esclusivamente a destinatari specifici. Le raccomandazioni e i pareri sono fonti non vincolanti: attraverso le raccomandazioni gli organi dell'Unione Europea invitano gli Stati a conformarsi ad un determinato comportamento, mentre, con i pareri fanno conoscere il loro punto di vista su una determinata materia. Nel caso in cui vi siano antinomie tra fonti nazionali e fonti europee self executing vi è la disapplicazione del diritto interno e la diretta applicazione di quello europeo. La prevalenza del diritto europeo è sancita dall'art. 11 della costituzione in cui si parla di.limitazione della sovranità, l'unico limite è la violazione dei principi supremi (controlimiti). Nel caso in cui vi sia un'antinomia tra fonti nazionali e fonti europee non self-executing, le fonti primarie intervengono dichiarate incostituzionali, poiché le direttive dell'UE si configurano come norme interposte tra il diritto nazionale e gli articoli 11 e 117. Nel caso in cui vi sia un'antinomia tra la fonte nazionale e la Carta fondamentale dei diritti umani, la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la norma interna. Se la norma interna viola sia norma costituzionale che la norma europea si va incontro alla doppia pregiudizialità: spetterà al giudice comune decidere se disapplicare la norma interna oppure sollevare questione di costituzionalità. I giudici nazionali qualora nel corso di un processo abbiano un dubbio sull'interpretazione della norma europea, possono sospendere il giudizio e sollevare una
questione pregiud