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GLI STRUMENTI DI ESERCIZIO “DIRETTO” DELLA SOVRANITÀ

La petizione: (art. 50 cost.) richiesta di uno specifico provvedimento legislativo o semplice

esposizione di un’”interesse generale”. Non vi è obbligo delle camere di prenderla in

considerazione ed è prevista la forma di petizione anche a livello regionale negli statuti.

L’iniziativa legislativa popolare: (art. 71 cost.) almeno 50mila elettori e comporta l’approvazione

di uno specifico provvedimento legislativo, è un progetto redatto in articoli. Le camere devono

prenderla in considerazione ed è prevista anche a livello regionale, comunale e provinciale.

Il referendum::

- Abrogativo (art. 75 cost.)—> abrogazione totale o parziale di una legge o atto con forza di legge.

Dopo l’iniziativa viene controllato dall’ufficio centrale per il referendum, viene ammesso dalla

corte costituzionale, viene indetto il referendum e poi vengono proclamati i risultati. I ref.

abrogativi non posso avere potere su leggi di bilancio, tributaria, amnistia e indulto o sulle

ratifiche dei trattati internazionali. Sono presenti delle soglie (quorum).

- Revisione costituzionale (art. 138 cost.) —> modifica, integrazione o soppressione di alcune

parti della costituzione. Revisione di legge costituzionale che si apre entro 3 mesi dalla

pubblicazione sulla gazzetta ufficiale nel solo caso in cui non si fossero raggiunti i 2/3 dei voti

nelle 2 camere durante la seconda votazione.

- Altri —> molti in ambito regionale e locale o in materia di unione europea.

Capitolo 7

Il sistema parlamentare italiano prevede un bicameralismo uguale, paritario e indifferenziato, in

virtù del quale i rami del parlamento esercitano gli stessi potei e gli atti parlamentari sono il frutto

del necessario accordo delle due camere. Le due camere sono così composte:

- Camera dei Deputati —> 630 votati da elettorato attivo di 18anni; elettorato passivo 25anni

- Senato della Repubblica —> 315 votati da elettorato attivo di 25anni; passivo 40anni + 5

senatori a vita eletti dal PDR

Ogni camera adotta il proprio regolamento che disciplina gli aspetti più burocratici della vita di essa

ed attuano la disciplina costituzionale in materia di produzione delle fonti e altro. Sono composte

da… un presidente che viene eletto a voto segreto e che ha il compito (insieme all’ufficio di

presidenza) di definire il calendario, indire le assemblee e far rispettare il regolamento; I gruppi

parlamentari invece sono la proiezione dei partiti all’interno del parlamento (minimo 20 deputati e

10 senatori); le giunte e le commissioni che prendono il nome dai loro compiti o dalle materie di cui

si occupano, le giunte si occupano di questioni tecniche mentre le commissioni si occupano della

fase legislativa in materia competente, le commissioni possono essere permanenti o temporanee,

d’inchiesta o anche bicamerali (sia deputati che senatori per questioni come quelle regionali).

Le due camere godono di autonomia finanziaria e contabile (decidono quanto cazzo

spendere),inoltre godono di immunità della sede (autonomia nel gestire l’ordine interno) e

applicano un loro giustizia domestica per le controversie economiche con i dipendenti.

Lo status di parlamentare:

- Rappresentanza dell’intera nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.)

- Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni (art. 68.1 Cost.)

- Immunità da ogni forma di limitazione della libertà personale (art. 68.2 e 3 Cost.) (L.n.140/2003

per le intercettazioni) «non credo… 8

Prof. Marzanati

Diritto Pubblico

- Indennità stabilità per legge (art. 69 Cost.)

- Obbligo di trasparenza

La durata delle camere è di 5 anni e non può essere prorogata se non per legge in caso di guerra,

le camere possono avere poetere in “prorogatio” nel periodo di tempo dell’insediamento delle

nuove camere; poteri che non possono uscire dall’ordinaria amministrazione. Tra l’ultima riunione

delle vecchie camere e la prima riunione di quelle nuove possono passare al massimo 60 giorni e

dalle elezioni alla riunione al massimo 20 (fissata dal PDR), le successive assemblee ordinarie

sono fissate dai presidenti delle camere e alcune assemblee straordinarie possono essere indette

dal presidente della camera, un terzo dei componenti o dal PDR.

Il calendario è deciso dal presidente di camera in conferenza con i presidenti di gruppo, le sedute

sono ritenute valide con il 50%+1 dei parlamentari in aula e le delibere vengono approvate

secondo un quorum deliberativo che prevede la maggioranza dei presenti (quorum funzionale).

Il voto dei parlamentari sulle delibere o decisioni può essere segreto (solo voto su persone es.

PDR) o palese, quindi per alzata di mano (il resto). La camera dei deputati conta gli astenuti con

non votanti e quindi la maggioranza sarà la metà dei presenti meno gli astenuti mentre il senato

conta gli astenuti com votanti e lascia la maggioranza a metà dei presenti, votanti o no.

LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

1. Funzione legislativa

2. Controllo sul governo

3. Funzione di indirizzo politico

4. Funzioni in seduta comune

1. LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Che può essere funzione legislativa ordinaria (legge ordinaria) o costituzionale (revisione e leggi

costituzionali). Il parlamento può legiferare entro certi limiti che sono rappresentati

dall’ordinamento comunitario (UE), dalle regole fissate da accordi e trattati internazionale e nel

rispetto degli ordinamenti regionali.

Il procedimento legislativo

- Iniziativa —> possono avere iniziativa legislativa: il governo (solo finanza, bilancio e UE), ogni

parlamentare, il CNEL (non esiste più), ciascun consiglio regionale e 50mila elettori.

- Istruttoria, discussione e approvazione —> Ogni Camera deve esaminare, discutere ed

approvare il medesimo testo di legge approvato dall’altra Camera, altrimenti inizia la c.d.

“navette”. Ogni camera sceglie che procedimento usare. ~ Procedura normale: esame della

commissione competente, approvazione del testo e redazione, esame e votazione per articoli e

finale in assemblea. ~ Procedura abbreviata: se la proposta viene dichiarata urgente

vengono dimezzati i tempi di esaminazione da parte della commissione competente. ~

Procedura speciale: uguale alla normale ma prima di essere scritta vengono discusse le linee

generali in assemblea. 9

Prof. Marzanati

Diritto Pubblico

- Promulgazione —> I testi approvati dalle camere arrivano al PDR che entro 30 giorni (prima in

caso di urgenza) deve promulgare la legge a meno che non chieda il rinvio alle camere (può

farlo una volta sola).

- Pubblicazione —> Il testo approvato e promulgato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non

oltre 30 giorni dopo la promulgazione, a cura del ministro della giustizia. 15 Giorni dopo la

pubblicazione la legge entra ufficialmente in vigore.

LA LEGGE COME ATTO DI INDIRIZZO-CONTROLLO

Un esempio di legge come indirizzo e controllo è la legge di approvazione del bilancio

preventivo, predisposta dal ministro del tesoro e da quello del bilancio, è una legge che pone un

vincolo giuridico sul bilancio del governo che può provvedere solamente alle spese

precedentemente stanziate (art. 81.4) con il divieto di disporre nuovi leggi che prevedano altre

uscite. Il governo ha l’obbligo di presentare al parlamento entro il 30 giugno il DEF che è il

documento di programmazione economico-finanaziaria e descrive le manovre generali della

finanza pubblica in relazione al contesto e alla durata amministrativa. Inoltre presenta la redazione

del bilancio preventivo annuale sia in termini di competenza che di cassa (oltre alle spese anche i

costi che si impegna a saldare in altre annualità). Presenta poi la legge di bilancio pluriennale

(minimo 3 anni)

e la legge di stabilità (ex legge finanziaria) entro il 15 ottobre che fissa l’indebitamento previsto nel

rispetto delle norme comunitarie fissate dal trattato di Maasrticht e Fiscal compact (patto di stabilità

e crescita) con pareggio di bilancio.

LA FUNZIONE DI REVISIONE COSTITUZIONALE (art.138 cost)

Le modifiche agli articoli contenuti nella costituzione avvengono tramite legge costituzionale che

deve essere approvata 2 volte da entrambe l e camere a non più di tre mesi di distanza e se non si

raggiunge la maggioranza di almeno 2/3 anche solo di una camera viene sottoposto il testo a

referendum popolare, se approvato vi è la promulgazione epa pubblicazione.

LA MOZIONE DI FIDUCIA —> Essa ha lo scopo di esprimere il supporto da parte della

maggioranza parlamentare all'operato dell'Esecutivo in carica, e si considera ottenuta se votata

dalla maggioranza semplice dei presenti al voto.

Inoltre il parlamento ha diversi strumenti per esercitare il controllo sul governo:

- Interrogazioni: scritte o orali su un singolo fatto con risposta orale

- Interpellanze: scritte su politica del governo con risposta orale

- Mozioni: scritte e presentate da almeno 1/10 di ciascuna camera con discussione e votazione

- Inchiesta parlamentare: istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta

LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

1. Elezione del PDR

2. Elezione di 5 giudici della corte costituzionale

3. Elezione di 8 membri del consiglio superiore della magistratura

4. Nomina dei giudici aggregati alla Corte costituzionale in sede penale

5. Messa in stato di accusa del PDR (alto tradimento o attentato alla costituzione)

Sono poi stati introdotti obblighi del governo di informazione verso il parlamento circa le varie

decisioni prese in contesto comunitario e circa la conformità dell’ordinamento interno rispetto a

quello comunitario. È stata introdotta per questo la legge comunitaria, legge annuale con la quale

si modifica l’ordinamento interno della nazione in funzione delle direttive imposte dall’UE.

COSAC (organo di raccordo tra parlamento interno e parlamento europeo)

Con il trattato di Lisbona del 2007 viene introdotto il principio di sussidiarietà e l’early warning che

prevede una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali in ambito europeo. Poi cose ovvie

su rapporti con la corte costituzionale e con le regioni.

Capitolo 16

IL SISTEMA DELLE FONTI NORMATIVE (simile a capitolo 1)

- Fonti atto

- Fonti fatto 10

Prof. Marzanati

Diritto Pubblico

- Fonti di produzione —> organi competenti

- Fonti cognitive —> atti che costituiscono le diverse norme

- Fonti sulla produzione —> disciplinano la produzione delle norme giuridiche e della loro efficacia

- Fonti che operano a livello ordinario

- Fonti che operano a livello costituzionale

- Fonti secondarie

Una fonte deve avere tre caratteristiche (requisiti minimi): astrattezza, innovativit&

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher thenickx1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Marzanati Anna.