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GLI STRUMENTI DI ESERCIZIO “DIRETTO” DELLA SOVRANITÀ
La petizione: (art. 50 cost.) richiesta di uno specifico provvedimento legislativo o semplice
esposizione di un’”interesse generale”. Non vi è obbligo delle camere di prenderla in
considerazione ed è prevista la forma di petizione anche a livello regionale negli statuti.
L’iniziativa legislativa popolare: (art. 71 cost.) almeno 50mila elettori e comporta l’approvazione
di uno specifico provvedimento legislativo, è un progetto redatto in articoli. Le camere devono
prenderla in considerazione ed è prevista anche a livello regionale, comunale e provinciale.
Il referendum::
- Abrogativo (art. 75 cost.)—> abrogazione totale o parziale di una legge o atto con forza di legge.
Dopo l’iniziativa viene controllato dall’ufficio centrale per il referendum, viene ammesso dalla
corte costituzionale, viene indetto il referendum e poi vengono proclamati i risultati. I ref.
abrogativi non posso avere potere su leggi di bilancio, tributaria, amnistia e indulto o sulle
ratifiche dei trattati internazionali. Sono presenti delle soglie (quorum).
- Revisione costituzionale (art. 138 cost.) —> modifica, integrazione o soppressione di alcune
parti della costituzione. Revisione di legge costituzionale che si apre entro 3 mesi dalla
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale nel solo caso in cui non si fossero raggiunti i 2/3 dei voti
nelle 2 camere durante la seconda votazione.
- Altri —> molti in ambito regionale e locale o in materia di unione europea.
Capitolo 7
Il sistema parlamentare italiano prevede un bicameralismo uguale, paritario e indifferenziato, in
virtù del quale i rami del parlamento esercitano gli stessi potei e gli atti parlamentari sono il frutto
del necessario accordo delle due camere. Le due camere sono così composte:
- Camera dei Deputati —> 630 votati da elettorato attivo di 18anni; elettorato passivo 25anni
- Senato della Repubblica —> 315 votati da elettorato attivo di 25anni; passivo 40anni + 5
senatori a vita eletti dal PDR
Ogni camera adotta il proprio regolamento che disciplina gli aspetti più burocratici della vita di essa
ed attuano la disciplina costituzionale in materia di produzione delle fonti e altro. Sono composte
da… un presidente che viene eletto a voto segreto e che ha il compito (insieme all’ufficio di
presidenza) di definire il calendario, indire le assemblee e far rispettare il regolamento; I gruppi
parlamentari invece sono la proiezione dei partiti all’interno del parlamento (minimo 20 deputati e
10 senatori); le giunte e le commissioni che prendono il nome dai loro compiti o dalle materie di cui
si occupano, le giunte si occupano di questioni tecniche mentre le commissioni si occupano della
fase legislativa in materia competente, le commissioni possono essere permanenti o temporanee,
d’inchiesta o anche bicamerali (sia deputati che senatori per questioni come quelle regionali).
Le due camere godono di autonomia finanziaria e contabile (decidono quanto cazzo
spendere),inoltre godono di immunità della sede (autonomia nel gestire l’ordine interno) e
applicano un loro giustizia domestica per le controversie economiche con i dipendenti.
Lo status di parlamentare:
- Rappresentanza dell’intera nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.)
- Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni (art. 68.1 Cost.)
- Immunità da ogni forma di limitazione della libertà personale (art. 68.2 e 3 Cost.) (L.n.140/2003
per le intercettazioni) «non credo… 8
Prof. Marzanati
Diritto Pubblico
- Indennità stabilità per legge (art. 69 Cost.)
- Obbligo di trasparenza
La durata delle camere è di 5 anni e non può essere prorogata se non per legge in caso di guerra,
le camere possono avere poetere in “prorogatio” nel periodo di tempo dell’insediamento delle
nuove camere; poteri che non possono uscire dall’ordinaria amministrazione. Tra l’ultima riunione
delle vecchie camere e la prima riunione di quelle nuove possono passare al massimo 60 giorni e
dalle elezioni alla riunione al massimo 20 (fissata dal PDR), le successive assemblee ordinarie
sono fissate dai presidenti delle camere e alcune assemblee straordinarie possono essere indette
dal presidente della camera, un terzo dei componenti o dal PDR.
Il calendario è deciso dal presidente di camera in conferenza con i presidenti di gruppo, le sedute
sono ritenute valide con il 50%+1 dei parlamentari in aula e le delibere vengono approvate
secondo un quorum deliberativo che prevede la maggioranza dei presenti (quorum funzionale).
Il voto dei parlamentari sulle delibere o decisioni può essere segreto (solo voto su persone es.
PDR) o palese, quindi per alzata di mano (il resto). La camera dei deputati conta gli astenuti con
non votanti e quindi la maggioranza sarà la metà dei presenti meno gli astenuti mentre il senato
conta gli astenuti com votanti e lascia la maggioranza a metà dei presenti, votanti o no.
LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO
1. Funzione legislativa
2. Controllo sul governo
3. Funzione di indirizzo politico
4. Funzioni in seduta comune
1. LA FUNZIONE LEGISLATIVA
Che può essere funzione legislativa ordinaria (legge ordinaria) o costituzionale (revisione e leggi
costituzionali). Il parlamento può legiferare entro certi limiti che sono rappresentati
dall’ordinamento comunitario (UE), dalle regole fissate da accordi e trattati internazionale e nel
rispetto degli ordinamenti regionali.
Il procedimento legislativo
- Iniziativa —> possono avere iniziativa legislativa: il governo (solo finanza, bilancio e UE), ogni
parlamentare, il CNEL (non esiste più), ciascun consiglio regionale e 50mila elettori.
- Istruttoria, discussione e approvazione —> Ogni Camera deve esaminare, discutere ed
approvare il medesimo testo di legge approvato dall’altra Camera, altrimenti inizia la c.d.
“navette”. Ogni camera sceglie che procedimento usare. ~ Procedura normale: esame della
commissione competente, approvazione del testo e redazione, esame e votazione per articoli e
finale in assemblea. ~ Procedura abbreviata: se la proposta viene dichiarata urgente
vengono dimezzati i tempi di esaminazione da parte della commissione competente. ~
Procedura speciale: uguale alla normale ma prima di essere scritta vengono discusse le linee
generali in assemblea. 9
Prof. Marzanati
Diritto Pubblico
- Promulgazione —> I testi approvati dalle camere arrivano al PDR che entro 30 giorni (prima in
caso di urgenza) deve promulgare la legge a meno che non chieda il rinvio alle camere (può
farlo una volta sola).
- Pubblicazione —> Il testo approvato e promulgato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre 30 giorni dopo la promulgazione, a cura del ministro della giustizia. 15 Giorni dopo la
pubblicazione la legge entra ufficialmente in vigore.
LA LEGGE COME ATTO DI INDIRIZZO-CONTROLLO
Un esempio di legge come indirizzo e controllo è la legge di approvazione del bilancio
preventivo, predisposta dal ministro del tesoro e da quello del bilancio, è una legge che pone un
vincolo giuridico sul bilancio del governo che può provvedere solamente alle spese
precedentemente stanziate (art. 81.4) con il divieto di disporre nuovi leggi che prevedano altre
uscite. Il governo ha l’obbligo di presentare al parlamento entro il 30 giugno il DEF che è il
documento di programmazione economico-finanaziaria e descrive le manovre generali della
finanza pubblica in relazione al contesto e alla durata amministrativa. Inoltre presenta la redazione
del bilancio preventivo annuale sia in termini di competenza che di cassa (oltre alle spese anche i
costi che si impegna a saldare in altre annualità). Presenta poi la legge di bilancio pluriennale
(minimo 3 anni)
e la legge di stabilità (ex legge finanziaria) entro il 15 ottobre che fissa l’indebitamento previsto nel
rispetto delle norme comunitarie fissate dal trattato di Maasrticht e Fiscal compact (patto di stabilità
e crescita) con pareggio di bilancio.
LA FUNZIONE DI REVISIONE COSTITUZIONALE (art.138 cost)
Le modifiche agli articoli contenuti nella costituzione avvengono tramite legge costituzionale che
deve essere approvata 2 volte da entrambe l e camere a non più di tre mesi di distanza e se non si
raggiunge la maggioranza di almeno 2/3 anche solo di una camera viene sottoposto il testo a
referendum popolare, se approvato vi è la promulgazione epa pubblicazione.
LA MOZIONE DI FIDUCIA —> Essa ha lo scopo di esprimere il supporto da parte della
maggioranza parlamentare all'operato dell'Esecutivo in carica, e si considera ottenuta se votata
dalla maggioranza semplice dei presenti al voto.
Inoltre il parlamento ha diversi strumenti per esercitare il controllo sul governo:
- Interrogazioni: scritte o orali su un singolo fatto con risposta orale
- Interpellanze: scritte su politica del governo con risposta orale
- Mozioni: scritte e presentate da almeno 1/10 di ciascuna camera con discussione e votazione
- Inchiesta parlamentare: istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta
LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
1. Elezione del PDR
2. Elezione di 5 giudici della corte costituzionale
3. Elezione di 8 membri del consiglio superiore della magistratura
4. Nomina dei giudici aggregati alla Corte costituzionale in sede penale
5. Messa in stato di accusa del PDR (alto tradimento o attentato alla costituzione)
Sono poi stati introdotti obblighi del governo di informazione verso il parlamento circa le varie
decisioni prese in contesto comunitario e circa la conformità dell’ordinamento interno rispetto a
quello comunitario. È stata introdotta per questo la legge comunitaria, legge annuale con la quale
si modifica l’ordinamento interno della nazione in funzione delle direttive imposte dall’UE.
COSAC (organo di raccordo tra parlamento interno e parlamento europeo)
Con il trattato di Lisbona del 2007 viene introdotto il principio di sussidiarietà e l’early warning che
prevede una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali in ambito europeo. Poi cose ovvie
su rapporti con la corte costituzionale e con le regioni.
Capitolo 16
IL SISTEMA DELLE FONTI NORMATIVE (simile a capitolo 1)
- Fonti atto
- Fonti fatto 10
Prof. Marzanati
Diritto Pubblico
- Fonti di produzione —> organi competenti
- Fonti cognitive —> atti che costituiscono le diverse norme
- Fonti sulla produzione —> disciplinano la produzione delle norme giuridiche e della loro efficacia
- Fonti che operano a livello ordinario
- Fonti che operano a livello costituzionale
- Fonti secondarie
Una fonte deve avere tre caratteristiche (requisiti minimi): astrattezza, innovativit&