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LA COSTITUZIONE DEI POTERI:
La Grande Assemblea Nazionale di Turchia, unica Camera del Parlamento, è composta da 550 membri
eletti ogni 4 anni con sistema proporzionale, corretto con metodo d’Hondt, a liste bloccate e con soglia di
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sbarramento al 10% sia a livello locale che nazionale ; il Consiglio elettorale supremo vigila sulla regolarità
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delle elezioni. Sono previsti divieto di mandato imperativo, le classiche immunità e prerogative ,
incompatibilità con lo status di giudice, professore universitario o militare. Funzioni, struttura e
“regolamento permanente” ricalcano il modello classico del costituzionalismo occidentale (presidente,
gruppi, Commissioni…). La procedura di revisione costituzionale è particolarmente garantista: proposta
presentata da 1/3 dei componente; doppia deliberazione a maggioranza qualificata dei 3/5 dei membri e a
scrutinio segreto; se non si raggiunge il quorum dei 2/3 (necessario anche per superare un eventuale rinvio
da parte del PdR) occorre sottoporla a referendum. L’assemblea può inoltre votare, a maggioranza assoluta,
una mozione di sfiducia nei confronti del governo; il PdR può sciogliere l’Assemblea dopo consultazioni
con il presidente e Parlamento o su decisione del Parlamento stesso.
Il presidente della Repubblica “è il Capo dello Stato e il rappresentante della Rep. di T. e dell’unità
nazionale turca. Garantisce l’attuazione della Costituzione e il regolare e armonioso funzionamento degli
organi di Stato” (art. 104); la carica è incompatibile con quella di parlamentare e con l’appartenenza a un
partito politico. Dal 2007 il PdR è eletto direttamente dai cittadini per un mandato di 5 anni, rinnovabile una
sola volta. Egli non è politicamente responsabile degli atti posti in essere nell’esercizio delle sue funzioni e i
provvedimenti soggetti alla firma presidenziale sono sottoposti a controfirma ministeriale. Il PdR nomina e
riceve le dimissioni del Primo Ministro e, su proposta di questo, dei Ministri; può inoltre presiedere il CdM
“quando lo ritiene necessario”; nomina 14 dei 17 giudici della Corte costituzionale e buona parte dei
componenti delle più alte magistrature turche.
Il Consiglio dei Ministri è formato dal Primo Ministro e dai singoli ministri, che a differenza del primo,
non devono necessariamente essere membri della Grande Assemblea. La forma di governo è parlamentare,
con voto di fiducia inziale. Il PM, leader del partito di maggioranza, sovrintende l’attuazione del programma
di governo, assicura che i ministri esercitino le loro funzioni in linea con la Costituzione e la legge e può
chiedere al PdR di revocare singoli ministri; dopo l’analisi in sede di CdM può porre la questione di fiducia.
Risulta dunque formalmente più potente di un primus inter pares.
eleggibilità alla Grande Assemblea al fine di consentirgli l’ingresso in Parlamento nonostante la condanna.
11 Processabilità dei responsabili del colpo di Stato del 1980 e riduzione ulteriore dei poteri del Consiglio di sicurezza nazionale.
12 Composizione della Corte costituzionale, dell’organo di autogoverno della magistratura e modalità di nomina dei loro membri.
13 Il territorio è suddiviso in 79 circoscrizioni, all’incirca coincidenti con le 81 province.
14 È passata alla prima votazione una riforma costituzionale che rende processabile il 21% dei parlamentari, ma non con la
maggioranza dei 2/3: se la seconda votazione confermerà i numeri della prima sarà necessario ricorrere al referendum. 4
RIASSUNTO “ITINERARI COSTITUZIONALI A CONFRONTO – TURCHIA, LIBIA, AFGHANISTAN” (DECARO)
Il Consiglio di sicurezza nazionale è composto dal PM, dal suo vice, dai Minsitri della Giustizia, Difesa,
Interni ed Esteri e da tutti i vertici delle Forze armate; è presieduto dal PdR, che ne fissa l’ordine del giorno
sulla base delle proposte del PM e del comandante dei corpi d’armata. La Costituzione disciplina
attentamente anche le varie “procedure di emergenza” (stato di emergenza, legge marziale, mobilitazione,
stato di guerra).
Per quanto riguarda l’amministrazione dello Stato: a) il rapporto centro-periferie è conforme al modello
francese, col territorio diviso in province (81), distretti e municipalità, amministrate da “governatori”
nominati (non eletti) dal CdM con l’approvazione del PdR e posti sotto il controllo del ministro dell’Interno;
b) la funzione pubblica è affidata a funzionari statali in base ai principi generali della pubblica
amministrazione; c) i rettori delle università, istituite “sotto il controllo dello Stato” in base al principio
dell’uniforme presenza sul territorio nazionale, sono nominati anch’essi dal PdR.
Il potere giudiziario è dichiaratamente indipendente e libero da influenze da parte di altri organi dello Stato;
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qualsiasi provvedimento relativo allo status di giudice o di pubblico ministero è riservato al Consiglio
supremo dei giudici e dei pubblici ministeri, composto da 22 membri, 4 nominati direttamente dal PdR e gli
altri dalle alte magistrature (i cui vertici sono anch’essi nominati dal PdR). La Costituzione distingue tra
magistratura: i) ordinaria, con al vertice l’Alta Corte d’appello; ii) militare, con al vertice l’Alta Corte
militare d’appello e l’Alta Corte amministrativa militare d’appello; iii) amministrativa, con al vertice il
Consiglio di Stato; iv) contabile, ossia la Corte dei conti; è prevista anche un’apposita Corte per i conflitti di
giurisdizione.
Alla Corte costituzionale, istituita nel 1962 sui modelli italiano e tedesco, spetta il sindacato di legittimità
costituzionale per ragioni di forma e di merito “delle leggi, dei decreti aventi forza di legge e del
regolamento della Grande Assemblea”, escluso in caso di stato di emergenza; la revisione del 2010 ha
introdotto il ricorso individuale e ha portato il numero dei membri da 11 a 17, 14 dei quali nominati dal PdR
sulla base di liste presentate da diversi organi, con mandato non rinnovabile di 12 anni. In base alla
Costituzione, la CC deve accordare precedenza ai ricorsi per ragioni di forma, richiesti in via principale dal
PdR o da 1/5 dei parlamentari, mentre il ricorso per ragioni di merito possono essere presentati anche dal
gruppo parlamentare di maggioranza e dal partito di opposizione; anche il giudice a quo può ricorrervi in via
incidentale. Le pronunce della Corte sono definitive e, in caso di rigetto, per 10 anni la stessa norma è
esclusa da ulteriori rilievi di costituzionalità, con inevitabili conseguenze sul piano dei diritti. Alla CC spetta
anche il giudizio sui ricorsi di legittimità sui partiti e sulla messa in stato di accusa del PdR, dei Ministri o
dei funzionari pubblici.
FRA COSTITUZIONE DEI POTERI E COSTITUZIONE DEI DIRITTI: LA LAICITÀ
La laicità si pone alla base della Costituzione dei diritti. MK la considera uno dei pilastri fondamentali e
tuttavia ne utilizza una versione ambigua, quella dell’Islam turco-ottomano, caratterizzato dall’accentuato
pluralismo: la religione musulmana, in particolare la scuola sunnita hanafita, è un elemento costitutivo
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dell’identità turca . L’obiettivo kemalista non fu quello di sradicarlo dalla società turca, ma di escluderlo
dagli affari politici, riformandolo e mettendolo sotto il diretto controllo delle istituzioni civili, così da
conformarlo ai principi fondamentali della nazione e al tempo stesso distaccarsi con forza dal passato
ottomano. La Carta del 61, istitutiva dell’Ufficio per gli Affari religiosi, divenuto Dipartimento nell’82, è la
prima a non contenere riferimenti espliciti alla religione: si aggiunga che il giuramento del PdR include la
difesa del principio di laicità dello Stato, non suscettibile di riforma costituzionale in base all’art. 4 della
Costituzione del 1982. Con Erdoğan non mancano tuttavia segnali di “rottura”: ad es., dal forte valore
simbolico, la partecipazione di sua moglie alla cerimonia di inizio legislatura all’Assemblea con il velo.
Anche la giurisprudenza è sempre stata in difesa della laicità: basti pensare alla sentenza dell’89 sull’uso del
velo o alle varie sentenze di scioglimento di partiti contrari al carattere secolare dello Stato, sentenze
sistematicamente appoggiate dalla Corte EDU; nel 2008 si è fatto ricorso anche contro l’AKP, ma è fallito.
15 Inamovibili fino al raggiungimento dei 65 anni di età. Tale status è incompatibile con altri incarichi di natura pubblica.
16 “Un no musulmano in T. può essere chiamato cittadino turco, ma mai un turco” – Bernard Lewis. 5
RIASSUNTO “ITINERARI COSTITUZIONALI A CONFRONTO – TURCHIA, LIBIA, AFGHANISTAN” (DECARO)
LA COSTITUZIONE DEI DIRITTI:
La prima costituzionalizzazione dei diritti si ebbe già con la Costituzione del sultano del 1876, ma la guerra
con la Russia pose subito fine all’esperimento, congelandone l’attuazione fino al 1908. La costituzione
kemalista del 1924, oltre ad introdurre il principio della separazione fra Stato e confessioni religiose, con
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ripercussioni sia sulla laicità che sulla parità di genere , sanciva l’inviolabilità del diritto alla vita, alla
proprietà e all’onore e riconosceva come “diritti naturali dei turchi” la libertà di espressione, di stampa e di
associazione. La Carta del ’61 era più garantista, affermando che “la T. è una repubblica nazionale
democratica, laica e fondata sullo stato sociale, sullo stato di diritto e sui diritti umani e le libertà
fondamentali. Con la Costituzione dell’82, che introdusse tra le altre cose anche i cd diritti di terza
generazione, l’ordinamento fu impostato sulla difesa della democrazia e sulla disciplina dello stato di
emergenza, sostituendo l’idea di “Stato fondato sui DU” con quella di “Stato rispettoso dei DU”: le
restrizioni ai diritti devono essere conformi “ai requisiti necessari in una società democratica”,
conformemente al dettato della CEDU; nella sostanza ha però prevalso una impostazione restrittiva, anche
nel dogma kemalista della laicità, con il ruolo centrale di controllo e di “indirizzo” svolto dal Dipartimento
per gli Affari religiosi. Il periodo 1995-2010 ha visto una costante espansione della tutela formale dei DU,
non solo per aderire agli standard europei, ma anche per rispondere alle crescenti richieste della società
civile; in particolare, gli emendamenti del 2001 prevedono che le limitazioni dei diritti e delle libertà
fondamentali non possa avvenire in contrasto con lo spirito della Costituzione, né con i principi di una
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