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Introduzione

La circolazione degli standard per la tutela dei diritti fondamentali e di alcuni elementi del costituzionalismo ha raggiunto anche i diversi paesi di tradizione islamica, soprattutto a seguito delle cosiddette “Primavere arabe” del 2011. Diversi studi dimostrano però come i modi del cambiamento di regime siano cruciali nel determinare la qualità delle istituzioni emergenti e il grado di tutela dei diritti umani: transizioni violente danno raramente seguito a un effettivo sviluppo democratico, specialmente laddove vi sia un preesistente difetto di statualità e una società civile non matura per una simile evoluzione socio-politica. Chi prevarrà nei paesi a maggioranza musulmana? I “moderati” e la versione riformista della shari’a, i “modernisti” e la visione laica del rapporto Stato-religione di matrice occidentale, o i “fondamentalisti” e l’interpretazione letterale del Corano?

La Repubblica di Turchia: un processo costituzionale continuo

Per la Turchia, dopo la scomparsa dell’Impero ottomano, la laicità e il nazionalismo hanno segnato la cesura con il passato e la nuova identità della Repubblica. Nonostante la formale proclamazione di laicità, Mustafa Kemal Ataturk (“padre dei turchi”) ha creato un’identità nazionale turca, ancora oggi considerata inscindibile dall’Islam sunnita. Altrettanto esemplare l’evoluzione turca post-WWII, con l’ingresso nella NATO, nel Consiglio d’Europa e per l’interesse nel processo di integrazione europea: in tutto questo, i militari hanno rappresentato un presidio costante dell’identità costituzionale esasperata, al punto da “giustificare” colpi di Stato e repressione dei diritti umani. La crisi economica degli anni ’80 e l’influenza europea hanno favorito l’evoluzione del sistema politico, costantemente condizionata da tensioni di natura religiosa. L’affermarsi del Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP), per alcuni paragonabile alla DC italiana e alla CDU tedesca, rappresenta un nuovo banco di prova per la democrazia turca: per Erdoğan l’AKP è un partito interclassista, di ispirazione conservatrice, liberale e filo-islamica e la sfida maggiore per la sua leadership è l’elaborazione di una nuova costituzione in linea con le richieste dell’UE; per modificare la costituzione senza ricorrere a referendum è però necessaria una maggioranza qualificata dei 2/3 dei seggi parlamentari (ne ha 316, ne servono 367 su 550). Gli sviluppi più recenti dimostrano però che il progetto è attualmente arenato: le dimissioni del Primo Ministro Davutoğlu, da sempre impegnato nella strategia di “approfondimento strategico” (secondo la formula “zero problems with the neighbours”), segnano una svolta nella politica di Erdoğan verso un autoritarismo de facto, intollerante verso qualsiasi forma di opposizione.

Storia costituzionale: transizione e circolazione dei modelli

Il “modello turco”, fondato sull’enfatizzazione della discontinuità costituzionale rispetto all’Impero ottomano e sulla secolarizzazione della società, è al centro della riflessione sul rapporto tra Islam e democrazia. Già lo Stato ottomano si era dotato di una Costituzione (1876), seguita dall’adozione di codici civili e penali di chiara ispirazione occidentale. Il Trattato di Losanna del 1923 pose fine all’esperienza ottomana, lasciando il passo ad un sistema repubblicano apparentemente modellato sul principio della divisione dei poteri: tuttavia, i colpi di Stato militare hanno segnato l’esperienza costituzionale turca in modo difensivo e autoritario, realizzando di fatto un aggiustamento graduale e impedendo il consolidamento di un reale sistema di checks and balances e un’effettiva tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

Le radici delle rivolte sono comuni: nate dallo scontento di vaste fasce di popolazione escluse dalla titolarità sostanziale dei diritti universali e dalla redistribuzione del reddito, e alimentate dalla crisi economica internazionale, specialmente dall’aumento del prezzo delle derrate alimentari, e dagli effetti della forte disoccupazione giovanile in società a recente forte crescita demografica. La Turchia è un partner strategico soprattutto nel settore energetico. Il processo di adesione all’UE si scontra non solo con gli innumerevoli problemi legati alla democraticità del sistema turco, ma anche con ragionamenti istituzionali (con le attuali regole, la Turchia avrebbe diritto a 96 deputati nel Parlamento Europeo, seconda solo ai 99 della Germania) e politici (ci sono questioni aperte come quella di Cipro e del genocidio armeno, tutt’ora non riconosciuto come tale dalla Turchia, nonché la questione dei migranti).

Il cosiddetto “dilemma turco” risiede nella strenua difesa, da un lato, dello Stato “militante” con la tutela dei militari – consacrato nella non emendabilità dei primi 3 articoli della Costituzione – e, dall’altro, nell’apertura per lo sviluppo di una democrazia altrettanto “militante”, all’interno delle istituzioni e nella tutela dei diritti. Tra il 1839 e il 1871, si ha un profondo processo di riforme (tanzimat) portato avanti attraverso una serie di editti (ferman) da parte del sultano: la Carta delle riforme del 1839 e quella di Islahat del 1865 sono considerate le pietre angolari del costituzionalismo ottomano, in quanto, nonostante fossero mere dichiarazioni unilaterali del sultano, riconoscevano per la prima volta alcuni diritti e libertà ai sudditi, avvicinando l’Impero al modello di monarchia costituzionale; in questo periodo vennero modernizzati esercito, burocrazia centrale e amministrazione provinciale, e fu creato anche un embrione di Parlamento.

Con il colpo di Stato militare del 1876, un gruppo di ufficiali “illuminati” designò come sultano Murat V, con il compito di promulgare una Costituzione e di istituire un vero Parlamento: tale Costituzione (Kanun-i-Estasi) era fondata sul principio della rule of law, e prevedeva un’embrionale divisione dei poteri e alcuni meccanismi di controllo volti a limitare il potere assoluto del sultano; un passaggio significativo per la nascita di un’identità turca distinta da quella islamica fu la previsione che i cittadini ottomani fossero tali in ragione dell’appartenenza al territorio e della lingua parlata, non più della fede professata: l’Islam era religione di Stato, ma lo Stato era chiamato a proteggere il libero esercizio delle fedi; l’Assemblea generale bicamerale si dimostrò in grado di controllare l’operato del governo e del sultano, tanto che questo fu indotto a scioglierla sine die a partire dal 1878, senza abrogare formalmente la Costituzione, ma tornando a governare assolutisticamente per i successivi 30 anni.

Fu nuovamente un’iniziativa militare, questa volta degli ufficiali del Comitato per l’unione e il progresso, ad avviare il secondo processo costituzionale della storia ottomana, culminato il 23 luglio 1908 con il ripristino della legalità costituzionale e con la “proclamazione della libertà”: il sultano fu costretto ad abdicare a favore del fratello, e la costituzione fu emendata in modo da rafforzare il potere legislativo a scapito del sultano, introducendo il rapporto di fiducia e limitando il potere di scioglimento anticipato delle Camere; tutte e 6 le legislature che si ebbero fino alla fine del primo conflitto mondiale si conclusero tuttavia in questo modo. A seguito dell’armistizio di Mudros, la Sublime Porta rimase per un breve periodo sotto il controllo dei paesi dell’Intesa: nel 1919 il sultano Mehmet VI fu costretto ad indire le elezioni su pressione dei movimenti nazionalisti; il nuovo Parlamento adottò un “patto nazionale” non conforme alle clausole dell’armistizio, provocando l’invasione di Istanbul da parte delle potenze straniere e lo scioglimento dell’Assemblea da parte del sultano; tre giorni dopo, Mustafa Kemal diffuse un celebre comunicato per le elezioni entro 15 giorni di una nuova Assemblea nazionale, che si riunì nei locali del Comitato per l’unione e il progresso nominando lo stesso Mustafa Kemal come presidente: fu poi costituito un Comitato esecutivo provvisorio di 7 membri scelti da Mustafa Kemal, che rappresentò di fatto un’assemblea costituente rivoluzionaria; l’Assemblea istituì anche un Consiglio dei ministri formati da 11 membri, presieduto anch’esso da Mustafa Kemal (2 maggio 1920), ed approvò i 23 articoli del nuovo testo costituzionale (20 gennaio 1921): il sultanato non venne ancora ufficialmente abolito, non esisteva un Capo dello Stato, la forma di governo era assembleare, diritti e libertà non erano enunciate (così come nulla si diceva sulla magistratura) e l’Islam era religione di Stato. Le vicende di questi anni sono ricordate come il “periodo della Liberazione nazionale” e i fondamenti della Repubblica kemalista non saranno oggetto di revisione.

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Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frazor_1993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Decaro Carmela.
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