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V. PROVE COSTITUENDE

Le tre principali figure di prova costituenda (confessione, giuramento, testimonianza) hanno in comune il

fatto di consistere in dichiarazione orale sui fatti di causa:

la confessione: su fatti che nuocciono alla parte dichiarante

- il giuramento: su fatti che giovano alla parte dichiarante

- la testimonianza: su fatti indifferenti al dichiarante, che è un terzo, non è parte del processo

-

46. confessione (giudiziale)

Nozione

Art. 2730: La confessione è la dichiarazione di scienza che una parte fa della verità di fatti ad essa

sfavorevoli e favorevoli all'altra parte; è giudiziale o stragiudiziale.

Si tratta di un espediente probatorio fondato sulla massima di esperienza, che le attribuisce attendibilità, che

nessuno riconosce la verità di fatti che gli nuocciono se non sono veri. 81

La dichiarazione confessoria tuttavia, per produrre la sua efficacia probatoria, deve a sua volta esser provata:

nei casi in cui avviene in giudizio come esperimento della prova costituenda (confessione giudiziale),

• la prova della dichiarazione è acquisita ne momento stesso in cui viene resa → probatio probata

nei casi in cui avviene fuori dal giudizio (confessione giudiziale), il giudice deve innanzitutto

• convincersi che la dichiarazione sia davvero avvenuta, e quindi va provata a sua volta:

con prova testimoniale, se la dichiarazione è stata pronunciata verbalmente

o con prova scritta, se è avvenuta fuori dal processo per iscritto

o

Soggetto

Solo la parte personalmente (art. 229 c.p.c.)

Oggetto

Fatti della causa (costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi che siano), anche di cui il confitente non

abbia avuto percezione diretta, sfavorevoli al confitente.

Se vengono riconosciuti non i fatti ma il diritto oggetto della domanda, unico effetto è sollevare l’altra parte

dall’onere della prova.

Se accanto a questi si riferisce anche a fatti a sé favorevoli, le dichiarazioni rese fanno piena prova nella loro

integrità se l’altra parte non contesta la verità di fatti e circostanze aggiunte.

Efficacia

Normalmente, di prova legale, purché non verta su fatti relativi a diritti indisponibili

Di prova liberamente valutabile se:

formulata da solo alcuni dei litisconsorti necessari

- resa a un terzo o contenuta in testamento

-

NON è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto.

Se fatta da rappresentante, è efficace nei limiti del potere di questo.

interrogatorio della parte

La confessione giudiziale può essere (art. 228 c.p.c.):

spontanea, e quindi contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il

• caso dell’art. 117, ossia dell’interrogatorio libero, che può essere disposto anche d’ufficio, in cui il

giudice può informarsi liberamente dei fatti di causa e la parte può sia nuocere, sia giovare alla propria

causa, quindi non può formulare vera e propria confessione

provocata mediante interrogatorio formale, che può essere disposto solo ad istanza della parte

• contrapposta a quella da interrogarsi, in cui la parte può soltanto nuocere alla propria causa

L’interrogatorio formale (art. 230 ss.) è un procedimento probatorio strumentale, una prova costituenda, cui

si applicano le regole generali su richiesta, ammissione e assunzione + quelle specificamente dedicate:

Modo dell’interrogatorio (art. 231):

l’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici, con riferimento a precise e singole

- circostanze di fatto, per ciascuna delle quali l’interrogando dovrà dire se gli risultano vere o non vere

la parte interrogata deve rispondere personalmente, oralmente, senza servirsi di scritti preparati ma al

- massimo di note o appunti per far riferimento a nomi o cifre (dietro autorizzazione del giudice)

Risposta (art. 232):

se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, l’organo giudicante,

- valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio

se la parte non si presenta per giustificati motivi, il giudice può fissare altra udienza allo scopo

-

Efficacia:

prova legale in ogni caso e solo riguardo alla parte interrogata in caso di litisconsorzio facoltativo

• prova liberamente valutabile in caso di litisconsorzio necessario

• 82

48. giuramento della parte

Nozione

È una dichiarazione compiuta da una delle parti sulla verità di fatti della causa (= confessione).

Proviene dalla parte alla quale i fatti dichiarandi sono favorevoli (≠ confessione).

È sempre e solo prova costituenda (≠ confessione), ha efficacia solo se resa in giudizio con particolari forme.

Non potendosi qui l’attendibilità fondarsi sulla massima di esperienza che chi dice fatti a sé sfavorevoli lo fa

perché è vero (cfr. confessione), deve fondarsi su altro:

- sulla solennità delle forme

- sull’impegno morale e sociale

- sul fatto che non può mai essere spontaneo, ma dev’essere provocato

- sull’intimidazione derivanti dal fatto che la falsità del giuramento avrebbe conseguenze non solo di

natura morale e sociale, ma soprattutto di ordine giuridico-penale (reato di falso giuramento)

Oggetto

SOLO fatti rilevanti in maniera decisiva per l’esito della pronuncia su diritti disponibili, e che siano fatti

propri della parte a cui si deferisce (detto giuramento de veritate) o di fatti altrui di cui possa quanto meno

avere conoscenza (detto giuramento de scientia).

Infatti non è ammesso giuramento:

- su diritti indisponibili

- su fatti illeciti

- su contratti per la validità dei quali sia richiesta forma scritta ad substantiam

- su fatti risultanti da atto pubblico

- su fatti sconosciuti

Specie

Ve ne sono due tipi, definiti all’art. 2376 c.c.

giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all’altra parte per farne dipendere la

• decisione totale o parziale della causa; in questo caso la parte sfidata a giurare può scegliere di riferire

il giuramento alla parte sfidante, invertendo i giochi

giuramento suppletorio è quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di

• decidere la causa, quando domanda o eccezioni non siano pienamente provate

giuramento estimatorio …ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa

o domandata, se non si può accertarlo altrimenti

Efficacia

L’efficacia probatoria del giuramento è la più intensa possibile, ossia quella della prova legale, in quanto il

giudice, dopo aver constatato an iuratum sit, deve dichiarare vittoriosa (sull’intera causa o sulla sola parte di

causa che ha giurato) la parte che ha giurato, e soccombente l’altra parte o la parte che rifiuti di giurare,

come risulta da art. 2738 c.c. 3 art. 239 c.p.c.

Tale vincolo rimane fermo addirittura nel caso in cui il giuramento venga riconosciuto falso: la falsità del

giuramento, a patto che sia intervenuta sentenza penale (o salvo estinzione del reato, caso in cui il giudice

civile può valutare ai fini del risarcimento), può solo fondare diritto al risarcimento.

Unico caso in cui l’efficacia probatoria del giuramento è quella di prova liberamente valutabile è il

giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti, quando il litisconsorzio sia necessario.

Modalità

Dev’essere fatto dalla parte personalmente, salva possibilità di conferire mandato speciale al procuratore

per deferimento o riferimento → infatti è richiesta capacità di disporre del diritto. 83

Non può essere revocato nemmeno per errore o violenza; è ammessa revoca solo dell’atto di deferimento o

riferimento come esercizio di ius poenitendi.

Procedimento di ammissione e assunzione

Deferimento del giuramento decisorio (art. 233 c.p.c.): avviene con dichiarazione in udienza, fatta dalla

parte o dal suo procuratore con mandato speciale; può avvenire in ogni stato e grado del procedimento, fino

alla rimessione in decisione; dev’essere formulato in articoli separati e in modo chiaro e preciso.

Riferimento del giuramento decisorio: ricevuto l’invito a giurare, la parte sfidata può ovviare all’alternativa

tra giurare-vincere e non giurare-perdere riversando l’alternativa sull’altra parte, con atto analogo.

Ammissione di deferimento o riferimento giuramento decisorio: pur essendo sostanzialmente atto di parte,

è formalmente un’istanza al giudice istruttore, il quale si pronuncia con ordinanza revocabile; tuttavia, se

sorgono contestazioni circa l’ammissione del giuramento decisorio, il giudice istruttore deve rimettere la

questione al collegio e sarà lui a decidere sull’ammissione con ordinanza.

Prestazione del giuramento (art. 238): è prestato personalmente dalla parte con parole rituali dell’articolo ed

è ricevuto dal giudice istruttore; il tutto è documentato nel processo verbale.

Il rifiuto di giurare o la mancata comparizione (assimilati) determinano la soccombenza, a meno che

l’istruttore ritenga giustificata la mancata comparizione.

Deferimento del giuramento suppletorio: quando il giuramento è deferito d’ufficio dev’esserlo necessaria-

mente dal collegio a una delle parti, solo come strumento integrativo (prove presenti, ma insufficienti).

Deferimento del giuramento estimatorio: solo se non è possibile determinare altrimenti il valore della cosa e

specificando che l’organo decidente deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il

giuramento avrà efficacia.

50. prova testimoniale

La testimonianza (in senso ampio) è la narrazione di fatti che taluno compie ad altri per farglieli conoscere.

La testimonianza (in senso processuale) è la narrazione dei fatti della causa al giudice, compiuta nel corso

del processo (si tratta infatti di prova costituenda) e con determinate forme, da soggetti che non sono parti

del processo, anzi sono addirittura estranei agli interessi in contesa.

L’attendibilità della prova testimoniale si fonda quindi sulla posizione di imparzialità del testimone,

nonché sulle sanzioni penali ricondotte al reato di falsa testimonianza; tuttavia l’attendibilità è ben poca,

perché la testimonianza è pur sempre una narrazione soggettiva e di fatti passati (si tratta infatti di prova

liberamente valutabile e vi sono anche imposti gravi limiti).

Limiti di ammissibilità

Un primo limite formale, che esclude l’impiego della prova testimoniale su un atto per cui è richiesta forma

scritta ad substantiam e lo ammette solo in caso di perdita incolpevole dello scritto (art. 2725).

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A.A. 2015-2016
137 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher camsca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ronco Alberto.