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Procedura civile: disposizioni generali

Attività giurisdizionale

Diritto processuale civile e definizione dell'attività giurisdizionale secondo due criteri

Art. 24 Cost. tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Giudizio: attività che procede verso la tutela dei diritti e sul presupposto della meritevolezza di tale tutela. Processo (civile): la suddetta attività del procedere.

Giurisdizione (civile): il nome dato nel c.p.p. all'attività del procedere, ossia al processo civile, che si concretizza in una serie di atti e comportamenti correlati. Attività giurisdizionale: insieme degli atti e comportamenti che si sviluppano nel processo.

Codice di procedura civile: insieme di norme che disciplinano l'attività del procedere; Diritto processuale civile: branca della scienza giuridica che studia la disciplina del processo civile (nel codice, prevalentemente, e nelle leggi speciali).

Il c.p.p. contiene – e il diritto processuale civile è composto di – norme giuridiche, che descrivono e disciplinano comporti umani:

  • Valutandoli in termini di doverosità, liceità, idoneità a produrre effetti giuridici (valori)
  • Qualificandoli come doveri, facoltà, poteri (situazioni)

Il modo in cui queste norme sono strutturate indica i fini che l'ordinamento vuole raggiungere con esse. Così l'attività giurisdizionale, studiandone le regole, può essere definita:

  • Secondo il criterio della funzione (qual è il suo fine)
  • Secondo il criterio della struttura (come opera e che effetti produce)

Ed è caratterizzata dalla stretta correlazione tra i due criteri, che evidenzia la coordinazione organica e l'aspetto sistematico del diritto processuale civile.

L'attività giurisdizionale dal punto di vista della funzione

Volendo indagare la funzione (e quindi i fini) dell'attività giurisdizionale nel suo complesso, e non dei singoli atti che la costituiscono, la si rinviene in norme che si riferiscono all'attività nella sua globalità: art. 24 Cost tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti

  • Art. 2907 c.c. alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria ordinaria

La funzione dell'attività giurisdizionale è la tutela dei diritti. Diritti: soggettivi/civili, che costituiscono la materia/sostanza dell'attività giurisdizionale. I diritti sono dettati dal diritto sostanziale, che offre tutela primaria (la semplice tutela giuridica), che si rivela però insufficiente nel caso in cui i diritti vengano violati.

Tutela: reazione contro lesione o violazione del diritto, nel senso di impedimento o eliminazione degli effetti di questa nei limiti del possibile, che viene attuata secondo le norme del diritto processuale, che offre invece tutela secondaria (la tutela giurisdizionale).

Si evidenziano perciò le due caratteristiche fondamentali dell'attività giurisdizionale:

  • Strumentalità rispetto ai diritti che tutela, perché è strumento per la loro attuazione, nel caso in cui questa non sia spontanea
  • Sostitutività degli organi giurisdizionali a coloro che avrebbero dovuto tenere il comportamento previsto dalle norme sostanziali in via primaria, attuando la medesima tutela in via secondaria

La funzione dell'attività giurisdizionale è, più precisamente, l'attuazione in via secondaria e sostitutiva dei diritti sostanziali.

Casi di attività giurisdizionale senza previa lesione

In casi in cui l'ordinamento ritiene di dover sottrarre all'autonomia dei singoli la piena disponibilità di situazioni giuridiche, stabilendo che la loro costituzione/modificazione/estinzione possa avvenire solo tramite opera dell'organo giurisdizionale.

  • Tutela costitutiva necessaria: quando si verificano circostanze che non costituiscono violazione di un diritto, ma sono contemplate da norme come condizione necessaria per la determinazione di effetti non realizzabili altrimenti; diritti potestativi necessari, ovvero diritti alla modificazione giuridica, cui quasi sempre si sovrappongono interessi pubblici col conseguente dovere di provvedere (accade tipicamente nel giudizio di interdizione)
  • Si contrappone alla tutela costitutiva non necessaria, dove gli effetti costitutivi avrebbero potuto essere attuati indipendentemente dall'intervento dell'organo giudiziario, ma è mancata l'attuazione spontanea e quindi c'è effettivamente stata una violazione di diritto potestativo (non necessario)
  • Mero accertamento: quando si verificano circostanze non assimilabili a violazione di un diritto, quanto piuttosto a contestazione (del diritto che l'attore afferma esistente) o vanto (di un proprio diritto nei confronti dell'attore che lo nega), e l'attore ha quindi interesse ad avere una situazione di certezza

L'attività giurisdizionale dal punto di vista della struttura

Il c.p.c. disciplina non uno, ma diversi tipi di attività giurisdizionali con caratteristiche strutturali diverse e, vista la correlazione struttura-funzione, funzioni diverse:

  • La cognizione
  • L'esecuzione forzata
  • L'attività cautelare
  • La giurisdizione volontaria

Le caratteristiche strutturali di queste attività solo quelle che meglio permettono adempierne la funzione.

Cognizione

La prima e fondamentale attività giurisdizionale civile.

  • Disciplina: libro II Del processo di cognizione, libro I alcune Disposizioni generali, alcune libri III-IV.
  • Funzione: accertamento dell'esistenza di un diritto, ovvero determinare con certezza obiettiva e incontrovertibile, che possa essere fatta propria dall'ordinamento, che un diritto esista e sia rispettato e non possa più esservi mossa contestazione.

Correlazione: la certezza nasce come convincimento soggettivo (libero convincimento del giudice), e all'esigenza di raggiungere l'obiettività/incontrovertibilità del giudizio rispondono le regole strutturali.

Caratteristiche strutturali:

  • L'attitudine del giudizio di cognizione a concludersi con cosa giudicata, cioè con pronuncia assoggettabile a una serie limitata di riesami del giudizio (mezzi di impugnazione), il cui esaurimento dà luogo a incontrovertibilità.

Si distingue però tra:

  • Cosa giudicata formale (art. 324 c.p.c.) = strumento processuale con cui il giudizio raggiunge il suo risultato, situazione in forza della quale nessun giudice può pronunciarsi sul diritto su cui è intervenuta pronuncia che abbia esaurito i riesami consentiti.
  • Cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.) = instaurazione sostanziale del risultato raggiunto, o situazione in forza della quale l'accertamento passato in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa.

L'opera dell'organo giurisdizionale, quindi il giudice (di cognizione), in posizione di imparzialità o terzietà (art. 111 Cost.), assoluta equidistanza dagli interessi concretamente perseguiti dalle parti. La posizione di parità tra le parti, garantita dall'imparzialità e dal fatto che il giudice sia precostituito.

Esecuzione forzata

  • Disciplina: libro III Processo di esecuzione, disposizioni generali libro I, leggi speciali (es. fallimentare).
  • Funzione: attuazione materiale, in via coattiva o forzata, del diritto la cui esistenza è stata affermata.

Caratteristiche strutturali: siccome ciò che si vuole attuare sono i diritti, che sono variegati e multiformi, l'attività assume ogni volta caratteri strutturali diversi, accomunati però da alcuni comuni:

  • Possibile impiego della forza per superare le eventuali resistenze del soggetto soccombente in giudizio
  • Opera dell'organo esecutivo, quindi l'ufficiale giudiziario, in posizione di imparzialità, diversa da quella del giudice perché l'organo esecutivo attua il diritto di un soggetto a carico di un altro soggetto (nel senso generico di non avere interessi in gioco)

Attività cautelare

  • Disciplina: varie disposizioni, soprattutto contenute nel libro IV Procedimenti speciali.
  • Non ha propriamente né funzione né caratteri strutturali autonomi perché è sempre strumentale alle altre due funzioni e ne assume i relativi caratteri.
  • Funzione precipua: salvaguardare la fruttuosità/effettività della tutela giurisdizionale, ovviando ai pericoli che possono intervenire durante il tempo occorrente per ottenerla, quindi:
  • Riscontrare l'esistenza di pericoli e l'esigenza di tutela (sul piano cognitivo)
  • Attuare le misure di cautela (sul piano esecutivo)

Giurisdizione volontaria

  • Disciplina: libro IV, titolo Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio e altre.
  • Funzione: integrare o realizzare o rimuovere ostacoli (al)la fattispecie costitutiva di:
  • Uno stato personale o famigliare (es. adozione di un maggiorenne)
  • Un potere (es. autorizzazione del giudice tutelare a alienare beni del minore)
  • Vicenda costitutiva, modificativa, estintiva di persona giuridica
  • Altre situazioni simili

Tutte fattispecie che fanno riferimento a interessi dei privati che investono solo mediatamente lo Stato.

Caratteristiche strutturali:

  • Opera di organi giurisdizionali in posizione di imparzialità
  • Inidoneità alla cosa giudicata, ovvero caratteristica di concludersi con provvedimento revocabile e modificabile (infatti non attua diritti, ma interessi o situazioni meno definite)

In sintesi: attività strutturalmente e funzionalmente amministrativa svolta da organi giurisdizionali e destinata a incidere su situazioni diverse dai diritti, quindi con minori garanzie rispetto all'attività giurisdizionale.

Rapporti tra i diversi tipi di attività giurisdizionale

Abbiamo visto che:

  • La cognizione ha funzione di accertare il diritto e formularlo in regola concreta incontrovertibile. La cognizione risponde all'esigenza di certezza dell'ordinamento.
  • L'esecuzione ha funzione di attuare materialmente la regola affermata. L'esecuzione risponde all'esigenza di attuazione pratica.

Tre situazioni possibili:

  1. Le due esigenze sono il duplice aspetto di un'unica esigenza di tutela giurisdizionale: la cognizione si svolge in funzione di successiva esecuzione, quindi ha funzione preparatoria; si conclude con provvedimento chiamato condanna.
  2. Si configura solo esigenza di tutela o attività di sola cognizione quando non è interessato il mondo materiale, in due casi:
  • Non si è verificata alcuna violazione → cognizione costitutiva necessaria, che realizza tutela con modificazione giuridica attuabile solo dal giudice.
  • Le conseguenze della violazione sono eliminabili senza operare sul mondo materiale → cognizione costitutiva NON necessaria, dove la violazione consiste in mancata attuazione di modificazione giuridica, attuabile dal giudice in via coattiva ma senza toccare il materiale (c.d. esecuzione coattiva non forzata).
  1. Si configura esigenza di tutela di sola esecuzione forzata quando l'ordinamento ritiene che si possa prescindere dal massimo grado di certezza obiettiva propria dell'incontrovertibilità del giudicato, accontentandosi di:
  • Un minor grado di certezza considerato sufficiente, perché si è in presenza di un titolo esecutivo.
  • Un grado di certezza raggiunto ma non ancora incontrovertibile, perché il giudizio di cognizione ha già condotto a condanna ma non è ancora sceso il giudicato (ancora appello o Cass.).

Quando si realizza quest'unica tutela, resta comunque aperta la possibilità di giudizio di cognizione volto ad accertare inesistenza del diritto, ad iniziativa di chi subisce l'esecuzione (opposizione all'esecuzione) o nuovo giudizio di cognizione in appello o cassazione; in entrambi i casi i processi di cognizione e esecuzione possono svolgersi contemporaneamente.

Dalla l. 353/1990 la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Il giudice di appello, proposta impugnazione, può poi disporre sospensione dell'esecutività della sentenza o esecuzione.

Il processo e i suoi requisiti

Le situazioni giuridiche processuali

Il processo consiste nello svolgimento dell'attività giurisdizionale. Si tratta di un procedere giuridico fondato su norme giuridiche che pongono automaticamente certi soggetti in una certa situazione giuridica rispetto a quello schema di comportamento che corrisponde a:

  • Un dovere
  • Un potere, nel senso di liceità
  • Un potere, nel senso di capacità di produrre effetti giuridici; peraltro questi effetti giuridici, prodotti dal comportamento nel quale si estrinseca il potere, sono determinazioni di nuove situazioni giuridiche di liceità dovere o potere. Chiamiamo atti giuridici (processuali) le attuazioni dei comportamenti astrattamente previsti come fattispecie dei poteri.

Di conseguenza, il procedere giuridico in cui consiste il processo si realizza attraverso una successione alternata di poteri e di atti: i poteri introducono atti, che danno luogo a nuove situazioni, tra cui nuovi poteri, che a loro volta consentono altri atti, fino ad arrivare all'atto conclusivo.

Da queste categorie derivano le situazioni processuali semplici:

  • Le facoltà, che si esauriscono in se stesse senza dar luogo a modificazioni giuridiche
  • I doveri non contribuiscono granché alla dinamica del processo di per sé; tuttavia:
  • Per gli organi giudiziari, i doveri rilevano quando siano valutati anche come poteri (doppia valutazione); es. il giudice che rende il proprio giudizio esercita un potere, in quanto vi è legittimato, ma assolve anche al suo generico dovere decisorio ex art. 112 c.p.c.
  • Per le parti, i doveri si configurano come oneri, salvo limitate eccezioni: quando il codice parla di dovere delle parti, il dovere è solo apparente, perché la formula serve a mettere in evidenza che il relativo comportamento è strumento necessario per conseguire il risultato voluto.
  • I poteri, le situazioni che assolvono alla funzione essenziale nel progredire del processo.

Si possono poi individuare delle situazioni che, anziché riferirsi ai singoli atti del processo, concernono l'intera serie di quegli atti, considerati globalmente; si tratta delle situazioni processuali globali, situazioni complesse che, con riguardo a ciascuno dei 3 principali protagonisti del processo, ne esprimono le rispettive posizioni giuridiche in modo globale, ossia con riguardo all'intera serie degli atti con i quali si realizza il processo.

Per esempio, l'insieme delle situazioni che fanno capo al soggetto che chiede la tutela giurisdizionale costituiscono il diritto al processo, figura che peraltro può essere inclusa nella categoria del diritto soggettivo in senso tecnico (se si considerano presupposti di quest'ultimo la complessità e il fatto di offrire la protezione di un determinato interesse).

Rapporto giuridico processuale

La figura del rapporto giuridico processuale è stata elaborata dai giuristi tedeschi nella seconda metà del XIX secolo; tale figura consentiva di affermare l'autonomia del fenomeno processuale dal diritto sostanziale. Si individuò nel processo un rapporto giuridico autonomo, che si instaurava con la proposizione da parte di un soggetto della domanda di tutela; tale rapporto trilaterale si articolava:

  • Nel diritto del primo soggetto alla tutela giurisdizionale
  • Nel dovere dell'organo di prestarla
  • Nella soggezione del terzo soggetto all'esercizio di tale tutela

La figura del rapporto giuridico processuale consentì di approdare a importanti risultati pratici (successione nel processo, rappresentanza del processo etc.); la tesi, pur acquisita, è ormai superata.

La dottrina moderna infatti ha approfondito il carattere dinamico del processo, contrapposto alla figura statica del rapporto giuridico, e ha messo in rilievo come il processo si costituisca in realtà di una serie di rapporti in continua trasformazione nell'evolversi delle situazioni attraverso l'esercizio dei poteri.

I presupposti processuali

Con riferimento alla, pur superata, nozione di rapporto giuridico processuale, è stata elaborata la nozione dei presupposti processuali, ossia di quei requisiti che devono esistere prima di un determinato atto perché da quell'atto discendano determinate conseguenze.

Per quanto riguarda il processo, si dovrà distinguere tra:

  • Presupposti di esistenza, requisiti che debbono sussistere prima della proposizione della domanda perché possa venire in essere un processo, indipendentemente dal raggiungere pronuncia sul merito:
  • Esistenza di un giudice
  • Esistenza dell'atto che contenga la domanda di tutela (requisito intrinseco della domanda)
  • Presupposti di validità o procedibilità del processo, requisiti che debbono esistere prima della proposizione della domanda perché il processo proceda fino al conseguimento di pronuncia sul merito:
  • Competenza del giudice
  • Potere delle parti di compiere gli atti processuali (legittimazione processuale)

Accanto ai requisiti processuali esistono altri requisiti, le condizioni dell'azione, che pure condizionano l'attitudine del processo a pervenire alla pronuncia sul merito, ma che a differenza dei presupposti, sono requisiti intrinseci della domanda.

La situazione giuridica dell'attore: l'azione di cognizione

La domanda e il potere di proporla

L'azione è la situazione giuridica globale (complessa) del soggetto che chiede l'azione (attore). Le situazioni e gli atti che costituiscono il processo sono messi in moto dal compimento di un atto: la domanda. Chi compie tale atto esercita un potere (situazione processuale semplice): potere di proporre la domanda.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher camsca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ronco Alberto.
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