Estratto del documento

Convenzioni internazionali, le leggi ordinarie, i decreti legislativi, i decreti legge, i regolamenti della CE e le

direttive comunitarie direttamente applicabili, le leggi regionali e delle province autonome di Trento e

Bolzano, i regolamenti governativi e ministeriali, i regolamenti regionali, le sentenze di accoglimento della

Corte costituzionale, gli usi, le consuetudini, il diritto straniero o il diritto antico, ecc…

Ai sensi dell'art. 1132 c.p.c. "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire 2

milioni" (nel rispetto però delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia), e

ai sensi dell'art. 114 c.p.c. "il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo

equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene facciano concorde richiesta".

Non semplice e fonte di molte delicate indagini è l'individuare in cosa esattamente il giudizio di equità si

differenzia dal giudizio secondo diritto.

Mi sembra si possa concordare sulle seguenti proposizioni:

Il giudizio equitativo, non meno che il giudizio legalitario, appartiene al sistema della tutela giurisdizionale

nel quale l'attività del giudice, che la realizza, può essere provocata soltanto dalla pretesa circa la titolarità di

un diritto che si intende far valere, e, in altri termini, di una situazione di vantaggio che è garantita se

corrispondente ad una fattispecie astrattamente descritta da una disposizione di legge.

Ne segue che anche nel giudizio di equità il giudice dovrà fare ricorso alla qualificazione giuridica del diritto

fatto valere in giudizio.

Il giudizio di equità concerne solo l'individuazione della regola sostanziale alla cui stregua risolvere la

controversia, non le regole processuali che rimangono intatte.

Il ricorso al giudizio di equità trae la sua ragion d'essere dalla circostanza che "la legge, nel suo

ineliminabile processo di astrazione generalizzatrice, sacrifica uguaglianze sentite dalla coscienza comune

ovvero differenze del pari sentite", in quanto "la necessità dell'astrazione generalizzatrice che presiede alla

formazione della legge fa sì che il trattamento dei casi marginali pecchi per ingiustizia ovvero per iniquità".

Ne segue che l'equità si pone come la giustizia del caso singolo, nella misura in cui mira a recuperare la

peculiarità della fattispecie concreta pretermessa dalla norma generale ed astratta.

Nel giudizio di equità il distacco del giudice dalla regola legale deve fondarsi non sulla sua coscienza

soggettiva o individuale bensì su valori già emersi nella coscienza sociale, ancorché non tradotti o non

ancora tradotti in termini di legge scritta.

La sentenza pronunciata secondo equità deve essere motivata al pari della sentenza pronunciata secondo

diritto.

Le sentenze pronunciate secondo equità sono inappellabili; contro di esse è ammesso solo il ricorso per

Cassazione, oltre al regolamento di competenza, revocazione ordinaria e straordinaria e opposizione di

terzo.

Differente dall'equità c.d. sostitutiva cui si riferiscono gli artt. 113 e 114 c.p.c. è l'equità c.d. integrativa;

questa seconda specie di equità ricorre ogni qualvolta non l'intera determinazione della fattispecie, ma solo

una sua parte è rimessa al giudizio equitativo del giudice e ("se il danno non può essere provato nel suo

preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa").

Lezioni di diritto processuale civile - prima parte Pagina 149 di 234

Stefano Civitelli Sezione Appunti

131. I requisiti di validità del processo in generale

Ai fini della valida instaurazione e del valido svolgimento del processo le leggi processuali di ogni tempo e

di ogni luogo richiedono una triplice serie di requisiti:

- che i singoli atti del processo siano posti in essere nel rispetto dei requisiti formali (i cosiddetti requisiti di

forma-contenuto) più o meno analiticamente indicati dalla legge;

- che gli atti si snodino secondo una sequenza temporale più o meno analiticamente predeterminata;

- che gli atti siano posti in essere da soggetti (parti e giudice) muniti di determinati requisiti soggettivi (i

cosiddetti requisiti extraformali: competenza, capacità di essere parte, capacità processuale, legittimazione

ad agire, integrità del contraddittorio, interesse ad agire, ecc…).

Dello svolgimento degli atti del processo secondo una sequenza temporale più o meno analiticamente

preordinata se già in gran parte detto.

L'analisi dovrà invece concentrarsi con una qualche ampiezza soprattutto sui requisiti formali e sui requisiti

extraformali con particolare riguardo alle conseguenze di un loro vizio o di una loro mancanza.

La disciplina dei requisiti formali ed extraformali prevede tutta una serie di strumenti diretti a depurare il

processo da eventuali vizi formali o extraformali allo scopo di consentirne la conclusione con una sentenza

di merito sul diritto fatto valere in giudizio dall'attore: è ciò perché scopo del processo di cognizione è il dire

chi ha ragione e chi ha torto di non concludersi con sentenze di mero rito.

Lezioni di diritto processuale civile - prima parte Pagina 150 di 234

Stefano Civitelli Sezione Appunti

132. Premessa ai requisiti di forma-contenuto

Per comprendere la disciplina dei requisiti formali dei singoli atti processuali, è opportuno richiamare in via

principale alcuni capisaldi del processo, e cioè le nozioni di azione, di diritto di difesa, di giurisdizione.

L'azione non è altro se non un complesso di poteri processuali che si snodano all'interno di un procedimento

in contraddittorio.

Il diritto di difesa altro non è se non un complesso di poteri processuali (il cui esercizio non è mai doveroso,

ma che se esercitati lo devono essere nel rispetto di determinate forme e di determinati tempi) che si

snodano anche essi all'interno di un procedimento in contraddittorio.

La giurisdizione altro non è se non un complesso di poteri del giudice destinati anche essi a snodarsi in un

procedimento in contraddittorio.

Nell'ambito di questi atti di esercizio di poteri assumono particolare importanza:

- l'atto di inizio del procedimento; esso è costituito dal primo atto di esercizio del potere d'azione, dalla

proposizione della domanda con cui l'attore fa valere un diritto in giudizio e chiede tutela in ordine ad esso;

- l'atto o gli atti diretti a provocare e ad instaurare il contraddittorio;

- il provvedimento (sentenza) con cui il giudice definisce, chiude il procedimento.

I poteri dell'attore, del convenuto e del giudice sono tra loro strettamente coordinati, nel senso che l'esercizio

del potere di un soggetto è funzionale all'esercizio dei poteri degli altri soggetti.

Lezioni di diritto processuale civile - prima parte Pagina 151 di 234

Stefano Civitelli Sezione Appunti

133. Lo scopo quale metro della validità e invalidità degli atti

processuali

I poteri processuali delle parti e del giudice si esercitano mediante il compimento di atti.

Non sussiste contrapposizione tra atti e poteri processuali: gli atti processuali non sono altro che atti di

esercizio di poteri processuali.

La legge individua (i requisiti extraformali e) i requisiti di forma-contenuto propri di ciascun atto

processuale.

Però, al di là delle singole specifiche previsioni di legge, l'elemento centrale quanto ai requisiti di forma-

contenuto è che il singolo atto sia munito dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo.

Leggiamo l'art. 156 c.p.c.:

- il primo comma, "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del

processo, se la nullità non è comminata dalla legge", sembra denunciare una regola di rigido formalismo: ciò

che rileva è il rispetto o no delle forme richieste a pena di nullità;

- il secondo comma prevede che un atto, pur munito di tutti i requisiti formali richiesti a pena di nullità, è

ugualmente nullo quando "manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo".

Ecco emergere il requisito dello scopo come metro dell'invalidità ogni qualvolta il legislatore abbia previsto

per i singoli atti determinati requisiti formali senza specificare però se il requisito è richiesto a pena di

nullità;

- il terzo comma prevede che, nonostante la mancanza di un requisito formale richiesto a pena di nullità o

comunque indispensabile per lo scopo dell'atto, "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha

raggiunto lo scopo a cui è destinato": il concreto raggiungimento dello scopo determina sanatoria per

convalidazione oggettiva dell'atto.

Di qui la necessità di individuare con precisione cosa debba intendersi per scopo del singolo atto

processuale.

Lo scopo dei singoli atti processuali è individuabile nel consentire agli altri soggetti del processo di

esercitare quei poteri processuali che la norma processuale attribuisce loro nel segmento di procedimento

che segue il compimento del singolo atto di cui si tratta.

Per questo, ove nonostante la mancanza del requisito di forma-contenuto richiesto dalla legge a pena di

nullità la controparte è stata egualmente in grado di esercitare quel potere, l'art. 1563 c.p.c. dispone la

sanatoria per convalidazione oggettiva della nullità; e l’art. 157 c.p.c. dispone la sanatoria per convalida

azione soggettiva della nullità ove la parte, nel cui interesse era posto il requisito di forma-contenuto

mancante, rinuncia a far valere la nullità "nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di

esso".

Lezioni di diritto processuale civile - prima parte Pagina 152 di 234

Stefano Civitelli Sezione Appunti

134. La convalidazione oggettiva, la convalidazione soggettiva e la

rinnovazione degli atti nulli

La disciplina delle nullità per vizi inerenti a requisiti di forma-contenuto è pertanto quanto di più

antiformalistico si possa immaginare.

Espressione diretta di questo principio sono:

- la convalidazione oggettiva ex art. 1563 c.p.c.: l'esercizio tempestivo ad opera della controparte del potere

cui era funzionale il requisito di forma mancante rende irrilevante il vizio che non potrà essere più

denunciato da alcuno;

- la convalidazione soggettiva ex art. 157 c.p.c.: ove il requisito di forma-contenuto sia funzionale

all'esercizio di un potere della controparte e non del giudice, l'unico soggetto legittimato a dolersi della

mancanza del requisito è la controparte (l'art. 157 c.p.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stefano Civitelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Marinucci Elena Sara Chiara.