Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
46. IL CONTRATTO E IL LIBRO IV. NOZIONI INTRODUTTIVE
121. Il contratto
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare, estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il
contratto è la prima delle fonti di obbligazioni ed è espressione della massima autorità privata. È un negozio giuridico
bilaterale definito come atto di volontà rivolta a volta effetti giuridici meritevoli. Se le parti sono più di due, il contratto
si qualifica come il negozio plurilaterale. La qualificazione di contratto come negozio, permette di attribuirgli la
dogmatica sul negozio e inoltre presuppone la capacità di agire. La definizione di contratto è parziale, in quanto va
integrato con i requisiti che altrimenti causano la nullità. I requisiti del contratto sono costituiti dagli elementi essenziali:
accordo tra le parti, causa, oggetto e forma, quando prescritta dalla legge sotto pena nullità. Vi sono inoltre elementi
accidentali, come la condizione, il termine e il modo.
• Contratti consensuali. I contratti che si formano con il consenso delle parti.
• Contratti reali. I contratti che si formano con il consenso e la consegna della cosa. (mutuo, comodato)
• l’effetto traslativo.
Contratti ad effetti reali. I contratti che producono (trasferimento della proprietà)
• contratti che producono l’effetto di far sorgere obbligazioni in capo ad uno o
Contratti ad effetti obbligatori. I
ad entrambi i contraenti.
• Contratti unilaterali. Sono contratti che fanno sorgere una obbligazione a carico di una sola delle due parti.
• Contratti bilaterali. Sono contratti che fanno sorgere obbligazioni a carico di entrambe (o tutte) le parti.
• Contratti onerosi. Sono contratti a titolo oneroso i contratti con i quali un contraente acquista un vantaggio
verso un correlativo sacrificio. (alcuni sono necessariamente onerosi, come la vendita)
• Contratti gratuiti. Sono contratti a titolo gratuito i contratti con i quali un contraente acquista un vantaggio
senza un correlativo sacrificio. (alcuni sono necessariamente gratuiti, come la donazione)
• Contratti ad esecuzione unica o istantanea. Sono contratti che si esauriscono in una unità di tempo non
apprezzabile. (compravendita)
• Contratti di durata. Sono contratti ove le prestazioni vengono eseguite in un periodo di tempo apprezzabile, o
che si ripetono periodicamente nel tempo. (società, contratti di lavoro)
• Contratti aleatori. Sono contratti nei quali i reciproci sacrifici sono incerti. (gioco, scommessa)
• Contratti commutativi. Sono contratti nei quali i reciproci sacrifici sono certi. (vendita, locazione)
• Contratti sinallagmatici. Sono contratti nei quali la prestazione di una parte è corrispettiva di quella della
controparte. (compravendita)
• Contratti con obbligazioni a carico di una sola parte. Sono contratti nei quali una sola parte assume
obbligazioni, mentre l’altra non ne assume alcuna. (rapporto tra prestazioni corrispettive)
Classificazione in relazione alle finalità economiche. Contratti di scambio: do ut des (vendita, permuta), do ut facias
(locazioni, lavoro). Contratti di cooperazione: mandato, commissione. Contratti di concessione di credito: muto, conto
corrente. Contratti aleatori: gioco, scommessa. Contratti diretti a costituire una garanzia: fideiussione, anticresi. Contratti
diretti a dirimere una controversia: transazione. A livello internazionale, il primo criterio è il collegamento della volontà
delle parti, secondo il principio della libertà di scelta. Se non decidono, il contratto è regolato con la legge dello stato col
paese col quale presenta il collegamento più stretto.
47. DISPOSIZIONI PRELIMINARI
122. Disposizioni preliminari
a) Nozione di contratto. Accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale
tra loro. Se non sono rispettati i requisiti del contratto, esso è nullo. La definizione esclude i rapporti di famiglia che non
hanno contenuto patrimoniale. e si fonda sull’autonomia contrattuale.
b) Autonomia contrattuale. Il contratto è espressione di autonomia privata Le parti
possono liberamente determinare il contenuto del contratto, anche se non appartengono a tipi aventi una disciplina
particolare. L’unico limite è che i nuovi contratti siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento, ovvero devono essere parametrati ai superiori valori costituzionali. Sono contatti tipici o nominati quelli
la ci disciplina è disegnata direttamente dal legislatore. (vendita) Sono atipici o innominati i contratti nuovi creati dalle
parti.
c) Norme regolatrici. Tutti i contratti sono sottoposti a norme generali. Il contratto misto è caratterizzato dalla
compresenza in un contratto tipico di elementi propri di più contratti tipici. (noleggio con autista)
d) Norme applicabili agli atti unilaterali. Le norme si osservano per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto
patrimoniale.
48. LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO
123. La formazione del contratto e l’accordo delle parti
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta (proponente) ha conoscenza dell'accettazione dell'altra
La proposta, l’accettazione o la revoca si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo
parte. (oblato) provando di essere stato impossibilitato nell’averne notizia.
del destinatario. Il destinatario può vincere la presunzione La
proposta è una manifestazione di volontà diretta a provocare la conclusione del contratto. L’accettazione è una
dichiarazione con la quale il destinatario della proposta dichiara di accettarla, determinando la formazione del contratto.
Il consenso negoziale si forma quando si sovrappongono la volontà del proponente e quella dell'accettante (detto oblato).
Chi formula la proposta è detto proponente. Chi la accetta è detto accettante o oblato. Tra la volontà del proponente e
quella dell'oblato vi deve essere perfetta congruenza. Proposta ed accettazione sono atti revocabili finché il contratto non
è concluso, ovvero fino a quando l'accettazione non giunge all'indirizzo del proponente. Il contratto si forma quando nasce
il consenso negoziale e si perfeziona quando all'accordo si estende a tutte le clausole discusse tra le parti.
Proposta. La proposta di concludere un contratto costituisce un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocarne
l'accettazione da parte del destinatario. Deve contenere tutti gli elementi necessari alla conclusione del contratto. Una
dichiarazione si può qualificare come proposta quando sia suscettibile di accettazione pura e semplice, già contenendo
La proposta va distinta dall’invito ad offrire, ovvero la manifestazione di una generica
tutte le condizione del contratto.
disponibilità a stipulare un contratto, inviata l’altra parte a formulare una proposta. La proposta si presuppone contenga
desume dall’invio della proposta con contenuto ideo ad essere contenuto del
la volontà del proponente di impegnarsi e si
L’offerta al pubblico che contiene gli estremi essenziali del contratto, vale come proposta, salvo che risulti
contratto.
diversamente dalle circostanze e può essere revocata.
Accettazione. L'accettazione è una dichiarazione con la quale il destinatario della proposta (detto "oblato) dichiara di
accettarla. Il silenzio non costituisce mai manifestazione negoziale, potendo acquistare tale significato soltanto in
relazione alle circostanze in cui viene osservato, occorrono però facta concludentia e cioè comportamenti univoci che
dimostrino la volontà. Il meccanismo proposta-accettazione è alla base del processo di formazione del contratto. Per
l'ordinamento è indifferente chi formuli la proposta (il proponente) e chi manifesti la accettazione. (l'oblato) E' dunque
indifferente, nella vendita per esempio, che proponente sia il venditore o il compratore. Nella donazione solo il donante
può essere il proponente. Proposta e accettazione sono atti recettizi e producono effetto dal momento in cui pervengono
a conoscenza delle persone a cui sono destinati. Nell'ipotesi di incrocio di proposte equivalenti, il contratto è concluso
appena entrambe giungono a destinazione.
Manifestazione di volontà: disputa sulla rilevanza della volontà interna (Teoria della volontà) o della volontà esterna.
(Teoria della dichiarazione) Dichiarazione espressa: la volontà è manifestata con segni espressivi idonei ad esprimere
immediatamente e direttamente la volontà. Dichiarazione tacita: comportamento dal quale possibile desumere in modo
univoco la volontà negoziale. (Comportamento concludente)
Accettazione non conforme alla proposta. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, che va
accettata sua volta e prende il nome di accettazione difforme. Se non è a sua volta accettata, il contratto non si conclude.
Revoca della proposta e dell’accettazione. Proposta e accettazione sono atti revocabili. La revoca può essere effettuata
finché il contratto non è concluso, senza bisogno di alcuna motivazione o senza dover attendere che sia trascorso il termine
necessario secondo la natura dell'affare. La revoca non produce alcun effetto quando sia pervenuta all'accettante dopo la
conclusione del contratto. Proposta e accettazione sono considerati atti giuridici non negoziali o dichiarazione unilaterale
di volontà.
Cause di caducazione della proposta. La proposta non può rimanere vincolante all'infinito per il proponente. Ad un certo
momento, se non è accettata, la proposta cade.
Il termine. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito. Se il proponente non ha stabilito un
termine, l'accettazione deve giungere al proponente nel termine ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o
secondo gli usi. Il termine decorre dal momento in cui l'oblato ha avuto conoscenza della proposta. Il termine perpetuo
non è ammissibile, mentre il termine implicito si risolve un problema interpretativo. Un'accettazione formulata oltre il
termine non è idonea e il contratto non si conclude. Il proponente può comunque ritenere efficace l'accettazione tardiva,
purché ne dia immediato avviso all'altra parte.
Revoca della proposta. Se l'accettante, prima di avere notizia della revoca, ha intrapreso in buona fede l’esecuzione del
contratto, egli ha diritto al rimborso delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
La proposta irrevocabile. Il proponente può, se vuole, qualificare la proposta come revocabile, per un determinato periodo
di tempo. Ciò significa che una proposta irrevoca