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46. IL CONTRATTO E IL LIBRO IV. NOZIONI INTRODUTTIVE

121. Il contratto

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare, estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il

contratto è la prima delle fonti di obbligazioni ed è espressione della massima autorità privata. È un negozio giuridico

bilaterale definito come atto di volontà rivolta a volta effetti giuridici meritevoli. Se le parti sono più di due, il contratto

si qualifica come il negozio plurilaterale. La qualificazione di contratto come negozio, permette di attribuirgli la

dogmatica sul negozio e inoltre presuppone la capacità di agire. La definizione di contratto è parziale, in quanto va

integrato con i requisiti che altrimenti causano la nullità. I requisiti del contratto sono costituiti dagli elementi essenziali:

accordo tra le parti, causa, oggetto e forma, quando prescritta dalla legge sotto pena nullità. Vi sono inoltre elementi

accidentali, come la condizione, il termine e il modo.

• Contratti consensuali. I contratti che si formano con il consenso delle parti.

• Contratti reali. I contratti che si formano con il consenso e la consegna della cosa. (mutuo, comodato)

• l’effetto traslativo.

Contratti ad effetti reali. I contratti che producono (trasferimento della proprietà)

• contratti che producono l’effetto di far sorgere obbligazioni in capo ad uno o

Contratti ad effetti obbligatori. I

ad entrambi i contraenti.

• Contratti unilaterali. Sono contratti che fanno sorgere una obbligazione a carico di una sola delle due parti.

• Contratti bilaterali. Sono contratti che fanno sorgere obbligazioni a carico di entrambe (o tutte) le parti.

• Contratti onerosi. Sono contratti a titolo oneroso i contratti con i quali un contraente acquista un vantaggio

verso un correlativo sacrificio. (alcuni sono necessariamente onerosi, come la vendita)

• Contratti gratuiti. Sono contratti a titolo gratuito i contratti con i quali un contraente acquista un vantaggio

senza un correlativo sacrificio. (alcuni sono necessariamente gratuiti, come la donazione)

• Contratti ad esecuzione unica o istantanea. Sono contratti che si esauriscono in una unità di tempo non

apprezzabile. (compravendita)

• Contratti di durata. Sono contratti ove le prestazioni vengono eseguite in un periodo di tempo apprezzabile, o

che si ripetono periodicamente nel tempo. (società, contratti di lavoro)

• Contratti aleatori. Sono contratti nei quali i reciproci sacrifici sono incerti. (gioco, scommessa)

• Contratti commutativi. Sono contratti nei quali i reciproci sacrifici sono certi. (vendita, locazione)

• Contratti sinallagmatici. Sono contratti nei quali la prestazione di una parte è corrispettiva di quella della

controparte. (compravendita)

• Contratti con obbligazioni a carico di una sola parte. Sono contratti nei quali una sola parte assume

obbligazioni, mentre l’altra non ne assume alcuna. (rapporto tra prestazioni corrispettive)

Classificazione in relazione alle finalità economiche. Contratti di scambio: do ut des (vendita, permuta), do ut facias

(locazioni, lavoro). Contratti di cooperazione: mandato, commissione. Contratti di concessione di credito: muto, conto

corrente. Contratti aleatori: gioco, scommessa. Contratti diretti a costituire una garanzia: fideiussione, anticresi. Contratti

diretti a dirimere una controversia: transazione. A livello internazionale, il primo criterio è il collegamento della volontà

delle parti, secondo il principio della libertà di scelta. Se non decidono, il contratto è regolato con la legge dello stato col

paese col quale presenta il collegamento più stretto.

47. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

122. Disposizioni preliminari

a) Nozione di contratto. Accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale

tra loro. Se non sono rispettati i requisiti del contratto, esso è nullo. La definizione esclude i rapporti di famiglia che non

hanno contenuto patrimoniale. e si fonda sull’autonomia contrattuale.

b) Autonomia contrattuale. Il contratto è espressione di autonomia privata Le parti

possono liberamente determinare il contenuto del contratto, anche se non appartengono a tipi aventi una disciplina

particolare. L’unico limite è che i nuovi contratti siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo

l’ordinamento, ovvero devono essere parametrati ai superiori valori costituzionali. Sono contatti tipici o nominati quelli

la ci disciplina è disegnata direttamente dal legislatore. (vendita) Sono atipici o innominati i contratti nuovi creati dalle

parti.

c) Norme regolatrici. Tutti i contratti sono sottoposti a norme generali. Il contratto misto è caratterizzato dalla

compresenza in un contratto tipico di elementi propri di più contratti tipici. (noleggio con autista)

d) Norme applicabili agli atti unilaterali. Le norme si osservano per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto

patrimoniale.

48. LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

123. La formazione del contratto e l’accordo delle parti

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta (proponente) ha conoscenza dell'accettazione dell'altra

La proposta, l’accettazione o la revoca si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo

parte. (oblato) provando di essere stato impossibilitato nell’averne notizia.

del destinatario. Il destinatario può vincere la presunzione La

proposta è una manifestazione di volontà diretta a provocare la conclusione del contratto. L’accettazione è una

dichiarazione con la quale il destinatario della proposta dichiara di accettarla, determinando la formazione del contratto.

Il consenso negoziale si forma quando si sovrappongono la volontà del proponente e quella dell'accettante (detto oblato).

Chi formula la proposta è detto proponente. Chi la accetta è detto accettante o oblato. Tra la volontà del proponente e

quella dell'oblato vi deve essere perfetta congruenza. Proposta ed accettazione sono atti revocabili finché il contratto non

è concluso, ovvero fino a quando l'accettazione non giunge all'indirizzo del proponente. Il contratto si forma quando nasce

il consenso negoziale e si perfeziona quando all'accordo si estende a tutte le clausole discusse tra le parti.

Proposta. La proposta di concludere un contratto costituisce un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocarne

l'accettazione da parte del destinatario. Deve contenere tutti gli elementi necessari alla conclusione del contratto. Una

dichiarazione si può qualificare come proposta quando sia suscettibile di accettazione pura e semplice, già contenendo

La proposta va distinta dall’invito ad offrire, ovvero la manifestazione di una generica

tutte le condizione del contratto.

disponibilità a stipulare un contratto, inviata l’altra parte a formulare una proposta. La proposta si presuppone contenga

desume dall’invio della proposta con contenuto ideo ad essere contenuto del

la volontà del proponente di impegnarsi e si

L’offerta al pubblico che contiene gli estremi essenziali del contratto, vale come proposta, salvo che risulti

contratto.

diversamente dalle circostanze e può essere revocata.

Accettazione. L'accettazione è una dichiarazione con la quale il destinatario della proposta (detto "oblato) dichiara di

accettarla. Il silenzio non costituisce mai manifestazione negoziale, potendo acquistare tale significato soltanto in

relazione alle circostanze in cui viene osservato, occorrono però facta concludentia e cioè comportamenti univoci che

dimostrino la volontà. Il meccanismo proposta-accettazione è alla base del processo di formazione del contratto. Per

l'ordinamento è indifferente chi formuli la proposta (il proponente) e chi manifesti la accettazione. (l'oblato) E' dunque

indifferente, nella vendita per esempio, che proponente sia il venditore o il compratore. Nella donazione solo il donante

può essere il proponente. Proposta e accettazione sono atti recettizi e producono effetto dal momento in cui pervengono

a conoscenza delle persone a cui sono destinati. Nell'ipotesi di incrocio di proposte equivalenti, il contratto è concluso

appena entrambe giungono a destinazione.

Manifestazione di volontà: disputa sulla rilevanza della volontà interna (Teoria della volontà) o della volontà esterna.

(Teoria della dichiarazione) Dichiarazione espressa: la volontà è manifestata con segni espressivi idonei ad esprimere

immediatamente e direttamente la volontà. Dichiarazione tacita: comportamento dal quale possibile desumere in modo

univoco la volontà negoziale. (Comportamento concludente)

Accettazione non conforme alla proposta. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, che va

accettata sua volta e prende il nome di accettazione difforme. Se non è a sua volta accettata, il contratto non si conclude.

Revoca della proposta e dell’accettazione. Proposta e accettazione sono atti revocabili. La revoca può essere effettuata

finché il contratto non è concluso, senza bisogno di alcuna motivazione o senza dover attendere che sia trascorso il termine

necessario secondo la natura dell'affare. La revoca non produce alcun effetto quando sia pervenuta all'accettante dopo la

conclusione del contratto. Proposta e accettazione sono considerati atti giuridici non negoziali o dichiarazione unilaterale

di volontà.

Cause di caducazione della proposta. La proposta non può rimanere vincolante all'infinito per il proponente. Ad un certo

momento, se non è accettata, la proposta cade.

Il termine. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito. Se il proponente non ha stabilito un

termine, l'accettazione deve giungere al proponente nel termine ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o

secondo gli usi. Il termine decorre dal momento in cui l'oblato ha avuto conoscenza della proposta. Il termine perpetuo

non è ammissibile, mentre il termine implicito si risolve un problema interpretativo. Un'accettazione formulata oltre il

termine non è idonea e il contratto non si conclude. Il proponente può comunque ritenere efficace l'accettazione tardiva,

purché ne dia immediato avviso all'altra parte.

Revoca della proposta. Se l'accettante, prima di avere notizia della revoca, ha intrapreso in buona fede l’esecuzione del

contratto, egli ha diritto al rimborso delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

La proposta irrevocabile. Il proponente può, se vuole, qualificare la proposta come revocabile, per un determinato periodo

di tempo. Ciò significa che una proposta irrevoca

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nicholas0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Franceschelli Vincenzo.