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Estratto del documento

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE

STRUTTURA DEL LIBRO VI DEL CODICE CIVILE

TITOLO DENOMINAZIONE ARTICOLI

Titolo I Della trascrizione 2643-2696

Titolo II Delle prove 2697-2739

Titolo III Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale 2740-2906

Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti 2907-2933

Titolo V Della prescrizione e della decadenza 2934-2969

La responsabilità patrimoniale del debitore è regolata dal Libro VI Titolo III del Codice civile, che viene definito come un libro residuale in quanto disciplina istituti che non trovano collocazione negli altri libri

TITOLO III

Capo I Disposizioni generali

Capo II Dei privilegi

Sezione I Disposizioni generali (art. 2745-2750)

Sezione II Dei privilegi sui mobili

Sezione III Dei privilegi sopra gli immobili

Sezione IV Dell'ordine dei privilegi

Capo III Del pegno

Sezione I Disposizioni generali

Sezione II Del pegno dei beni mobili

Sezione III Del...

pegno di crediti e di altri diritti

Capo IV Delle ipoteche

Sezione I Disposizioni generali

Sezione II Dell'ipoteca legale

Sezione III Dell'ipoteca giudiziale

Sezione IV Dell'ipoteca volontaria

Sezione V Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche

Sezione VI Dell'ordine delle ipoteche

Sezione VII Degli effetti delle ipoteche rispetto al terzo acquirente

Sezione Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore

Sezione IX Della riduzione delle ipoteche

Sezione X Dell'estinzione delle ipoteche

Sezione XI Della cancellazione dell'iscrizione

Sezione XII Del modo di liberare i beni dalle ipoteche

Sezione XIII Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata

Capo V Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

Sezione I Dell'azione surrogatoria

Sezione II Dell'azione revocatoria

Sezione III Del sequestro conservativo

ART.2740 il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con

tutti i suoi beni presenti e futuri - ART 2741 i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione; inoltre ciascun creditore può far valere il proprio credito nei confronti del debitore agendo individualmente tranne nel caso in cui il debitore è un imprenditore soggetto al fallimento, in questo caso la procedura fallimentare congela ogni azione esecutiva individuale e tutti i creditori devono essere inviati alla procedura.

Da queste 2 norme conseguono i seguenti principi:

  1. Delle obbligazioni contratte rispondono tutti beni, presenti e futuri, del debitore e non la persona o beni particolari
  2. Ciascun creditore può scegliere per l'esecuzione qualsivoglia bene del patrimonio del debitore
  3. Se i creditori sono più di uno, tutti hanno eguale diritto in proporzione al credito (par condicio creditorum); principio che trova deroga solo nelle cause legittime di prelazione
  4. Si risponde per i propri debiti
con il proprio patrimonio, e non per quelli degli altri a meno che non si sia data garanzia personale. LE GARANZIE DELL'OBBLIGAZIONE Il patrimonio personale del debitore costituisce garanzia dell'obbligazione; non sono ammesse limitazioni della responsabilità se non nei casi stabiliti dalla legge (art.2740). GARANZIA GENERICA: l'intero patrimonio del debitore costituisce garanzia dell'obbligazione. GARANZIA SPECIFICA: il debitore può destinare un suo bene particolare a garanzia dell'obbligazione. Il creditore pignoratizio o ipotecario conserva la garanzia generica su tutto il patrimonio del debitore ma acquista una causa legittima di prelazione su un bene determinato. Art.2743 "diminuzione della garanzia" qualora la cosa, data in pegno o sottoposta ad ipoteca, perisca o si deteriori, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni, in mancanza.

Può chiedere l'immediato pagamento del suo credito - Art.2744 "divieto del patto commissorio" è nullo il patto col quale si conviene che in mancanza del pagamento, la proprietà della cosa ipotecata passi al creditore.

Può accadere che un soggetto garantisca l'obbligazione altrui (prestare fideiussione, avallo, obbligazione cambiaria), in questo caso il suo patrimonio affianca il patrimonio del debitore principale.

CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE E I PRIVILEGI

  • PRIVILEGI (art.2745)
  • PEGNO - garanzia reale avente per oggetto beni mobili
  • IPOTECA - diritto reale che attribuisce al creditore ipotecario il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, beni immobili ipotecati dal debitore o dal terzo a garanzia di un credito, e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo della vendita del bene ipotecato

Le cause legittime di prelazione possono concorrere, in realtà il concorso di tutti i creditori è

Richiesto e necessario solo nell'ipotesi di fallimento

I PRIVILEGI

Cause legittime di prelazione accordate dalla legge in considerazione della particolare causa del credito;. Il privilegio si estende alle spese ordinarie (art.2747)

SPECIALI esercitato su determinati beni mobili o immobili. Il privilegio speciale sui beni mobili cede dinanzi al pegno. Il privilegio speciale sui beni immobili prevale sull'ipoteca

GENERALI esercitato su tutti i beni mobili

PRIVILEGI SUI BENI MOBILI

PRIVILEGI GENERALI sui beni mobili (art.2751-2754)

  1. Spese funebri
  2. Spese d'infermità
  3. Somministrazione di vitto, vesti e alloggio
  4. Crediti di alimenti
  5. Retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato
  6. Retribuzioni dei professionisti
  7. Provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
  8. Crediti del coltivatore diretto
  9. Crediti dell'impresa artigiana
  10. Crediti delle società cooperative agricole
  11. Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo
  • Crediti dello stato per l'imposta sul reddito
  • Crediti per le imposte, per la finanza locale, derivanti dal mancato versamento dei contributi

PRIVILEGI SOPRA DETERMINATI BENI MOBILI (art.2755-2769)

  1. Spese per atti conservativi o di espropriazione
  2. Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
  3. Crediti per somministrazioni e lavori
  4. Crediti per tributi indiretti
  5. Crediti per le imposte sul reddito
  6. Crediti dell'albergatore
  7. Crediti del vettore
  8. Privilegio del venditore di macchine
  9. Crediti per canoni enfiteuci
  10. Crediti del locatore di immobili
  11. Crediti derivanti dai contratti di mezzadria
  12. Crediti per il risarcimento di danni contro l'assicurato
  13. Crediti dipendenti da reato

PRIVILEGI SOPRA GLI IMMOBILI (art.2770-2779)

  1. Crediti per atti conservativi e di espropriazione
  2. Crediti per le imposte sui redditi immobiliari
  3. Crediti per tributi indiretti
  4. Crediti per concessione di acque
  5. Crediti per opere di bonifica e di

miglioramento

ART.2776 "Collocazione sussidiaria sugli immobili": sono collocati sussidiariamente in caso di infruttuosa esecuzione su mobili, sul prezzo degli immobili i crediti relativi al TFR e all'indennità, i crediti per contributi dovuti ad istituti e quelli indicati agli articoli 2751-2751bis, i crediti dello Stato indicati nel III comma dell'art.2752

ORDINE DEI PRIVILEGI (art.2777-2783 bis): Tassativamente e minuziosamente fissato dalla legge; inoltre la legge regola il concorso tra più crediti

  1. Spese di giustizia
  2. Crediti aventi privilegio generale mobiliare indicati dall'art.2751bis (art.2777)
    1. Retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato
    2. Retribuzioni dei professionisti
    3. Provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
    4. Crediti del coltivatore diretto
    5. Crediti dell'impresa artigiana
    6. Crediti delle società cooperative agricole
    7. Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo
  1. Crediti aventi privilegio generale mobiliare (art.2778)
  2. Crediti aventi privilegio speciale o generale sulla medesima cosa
  3. Crediti aventi privilegio immobiliare (art.2780)
    1. Crediti per le imposte sui redditi immobiliari
    2. Crediti per contributi
    3. Crediti dello Stato per le concessioni di acque
    4. Crediti per tributi indiretti
    5. Crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

I crediti ugualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo (Art.2783). Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice.

PEGNO (art.2784-2807): Diritto reale di garanzia, caratterizzato da assolutezza, che il debitore concede al creditore di un bene mobile a garanzia di un credito; è quindi un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale indivisibile.

Il creditore

pignoratizio è titolare di un diritto di sequela sui beni mobili oggetto di pegno e può esercitare quindi il suo diritto di garanzia in 2 modi:

  1. Chiedendo al giudice l'assegnazione del bene mobile
  2. Espropriando il bene al fine di farlo vendere ai pubblici incanti giudiziari e soddisfarsi con la somma ricavata

Non può però in caso di mancato pagamento del debito appropriarsi del bene.

COSTITUZIONE DEL PEGNO

Il pegno si costituisce contratto reale, in forma scritta in modo da garantire diritto di prelazione (art.2787: se il credito garantito eccede la somma di £2.58 la prelazione non ha luogo se non risulta da scrittura con data certa), che necessità spossessamento (elemento essenziale del pegno con funzione pubblicitaria dell'esistenza del pegno) che avviene tramite la consegna della cosa al creditore pignoratizio (art.2786); lo spossessamento può essere effettuato anche mediante la consegna ad un terzo; inoltre anche un terzo

Il datore può costituirlo a garanzia dell'obbligazione del debitore (art.2784). L'atto costitutivo del pegno deve contenere una sufficiente indicazione del credito garantito, ciò non significa che deve essere indicato in tutti i suoi elementi ma deve essere almeno sufficientemente determinato, nei casi di pegno omnibus la giurisprudenza tende a considerare nullo il pegno costituito a garanzia di un credito indeterminato.

Il bene dato in pegno può essere sostituito con altro (pegno rotativo) in relazione alle clausole di rotatività inserite nei contratti di pegno.

OGGETTO DEL PEGNO

Il pegno deve avere per oggetto beni mobili esattamente individuati.

Pegno irregolare si ammette la costituzione di una

Dettagli
A.A. 2019-2020
149 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sabrinapegoraro2000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pongelli Giacomo.