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LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE
STRUTTURA DEL LIBRO VI DEL CODICE CIVILE
TITOLO DENOMINAZIONE ARTICOLI
Titolo I Della trascrizione 2643-2696
Titolo II Delle prove 2697-2739
Titolo III Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale 2740-2906
Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti 2907-2933
Titolo V Della prescrizione e della decadenza 2934-2969
La responsabilità patrimoniale del debitore è regolata dal Libro VI Titolo III del Codice civile, che viene definito come un libro residuale in quanto disciplina istituti che non trovano collocazione negli altri libri
TITOLO III
Capo I Disposizioni generali
Capo II Dei privilegi
Sezione I Disposizioni generali (art. 2745-2750)
Sezione II Dei privilegi sui mobili
Sezione III Dei privilegi sopra gli immobili
Sezione IV Dell'ordine dei privilegi
Capo III Del pegno
Sezione I Disposizioni generali
Sezione II Del pegno dei beni mobili
Sezione III Del...
pegno di crediti e di altri diritti
Capo IV Delle ipoteche
Sezione I Disposizioni generali
Sezione II Dell'ipoteca legale
Sezione III Dell'ipoteca giudiziale
Sezione IV Dell'ipoteca volontaria
Sezione V Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
Sezione VI Dell'ordine delle ipoteche
Sezione VII Degli effetti delle ipoteche rispetto al terzo acquirente
Sezione Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore
Sezione IX Della riduzione delle ipoteche
Sezione X Dell'estinzione delle ipoteche
Sezione XI Della cancellazione dell'iscrizione
Sezione XII Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
Sezione XIII Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata
Capo V Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Sezione I Dell'azione surrogatoria
Sezione II Dell'azione revocatoria
Sezione III Del sequestro conservativo
ART.2740 il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con
tutti i suoi beni presenti e futuri - ART 2741 i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione; inoltre ciascun creditore può far valere il proprio credito nei confronti del debitore agendo individualmente tranne nel caso in cui il debitore è un imprenditore soggetto al fallimento, in questo caso la procedura fallimentare congela ogni azione esecutiva individuale e tutti i creditori devono essere inviati alla procedura.
Da queste 2 norme conseguono i seguenti principi:
- Delle obbligazioni contratte rispondono tutti beni, presenti e futuri, del debitore e non la persona o beni particolari
- Ciascun creditore può scegliere per l'esecuzione qualsivoglia bene del patrimonio del debitore
- Se i creditori sono più di uno, tutti hanno eguale diritto in proporzione al credito (par condicio creditorum); principio che trova deroga solo nelle cause legittime di prelazione
- Si risponde per i propri debiti
Può chiedere l'immediato pagamento del suo credito - Art.2744 "divieto del patto commissorio" è nullo il patto col quale si conviene che in mancanza del pagamento, la proprietà della cosa ipotecata passi al creditore.
Può accadere che un soggetto garantisca l'obbligazione altrui (prestare fideiussione, avallo, obbligazione cambiaria), in questo caso il suo patrimonio affianca il patrimonio del debitore principale.
CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE E I PRIVILEGI
- PRIVILEGI (art.2745)
- PEGNO - garanzia reale avente per oggetto beni mobili
- IPOTECA - diritto reale che attribuisce al creditore ipotecario il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, beni immobili ipotecati dal debitore o dal terzo a garanzia di un credito, e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo della vendita del bene ipotecato
Le cause legittime di prelazione possono concorrere, in realtà il concorso di tutti i creditori è
Richiesto e necessario solo nell'ipotesi di fallimento
I PRIVILEGI
Cause legittime di prelazione accordate dalla legge in considerazione della particolare causa del credito;. Il privilegio si estende alle spese ordinarie (art.2747)
SPECIALI esercitato su determinati beni mobili o immobili. Il privilegio speciale sui beni mobili cede dinanzi al pegno. Il privilegio speciale sui beni immobili prevale sull'ipoteca
GENERALI esercitato su tutti i beni mobili
PRIVILEGI SUI BENI MOBILI
PRIVILEGI GENERALI sui beni mobili (art.2751-2754)
- Spese funebri
- Spese d'infermità
- Somministrazione di vitto, vesti e alloggio
- Crediti di alimenti
- Retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato
- Retribuzioni dei professionisti
- Provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
- Crediti del coltivatore diretto
- Crediti dell'impresa artigiana
- Crediti delle società cooperative agricole
- Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo
- Crediti dello stato per l'imposta sul reddito
- Crediti per le imposte, per la finanza locale, derivanti dal mancato versamento dei contributi
PRIVILEGI SOPRA DETERMINATI BENI MOBILI (art.2755-2769)
- Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
- Crediti per somministrazioni e lavori
- Crediti per tributi indiretti
- Crediti per le imposte sul reddito
- Crediti dell'albergatore
- Crediti del vettore
- Privilegio del venditore di macchine
- Crediti per canoni enfiteuci
- Crediti del locatore di immobili
- Crediti derivanti dai contratti di mezzadria
- Crediti per il risarcimento di danni contro l'assicurato
- Crediti dipendenti da reato
PRIVILEGI SOPRA GLI IMMOBILI (art.2770-2779)
- Crediti per atti conservativi e di espropriazione
- Crediti per le imposte sui redditi immobiliari
- Crediti per tributi indiretti
- Crediti per concessione di acque
- Crediti per opere di bonifica e di
miglioramento
ART.2776 "Collocazione sussidiaria sugli immobili": sono collocati sussidiariamente in caso di infruttuosa esecuzione su mobili, sul prezzo degli immobili i crediti relativi al TFR e all'indennità, i crediti per contributi dovuti ad istituti e quelli indicati agli articoli 2751-2751bis, i crediti dello Stato indicati nel III comma dell'art.2752
ORDINE DEI PRIVILEGI (art.2777-2783 bis): Tassativamente e minuziosamente fissato dalla legge; inoltre la legge regola il concorso tra più crediti
- Spese di giustizia
- Crediti aventi privilegio generale mobiliare indicati dall'art.2751bis (art.2777)
- Retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato
- Retribuzioni dei professionisti
- Provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
- Crediti del coltivatore diretto
- Crediti dell'impresa artigiana
- Crediti delle società cooperative agricole
- Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo
- Crediti aventi privilegio generale mobiliare (art.2778)
- Crediti aventi privilegio speciale o generale sulla medesima cosa
- Crediti aventi privilegio immobiliare (art.2780)
- Crediti per le imposte sui redditi immobiliari
- Crediti per contributi
- Crediti dello Stato per le concessioni di acque
- Crediti per tributi indiretti
- Crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
I crediti ugualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo (Art.2783). Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice.
PEGNO (art.2784-2807): Diritto reale di garanzia, caratterizzato da assolutezza, che il debitore concede al creditore di un bene mobile a garanzia di un credito; è quindi un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale indivisibile.
Il creditore
pignoratizio è titolare di un diritto di sequela sui beni mobili oggetto di pegno e può esercitare quindi il suo diritto di garanzia in 2 modi:
- Chiedendo al giudice l'assegnazione del bene mobile
- Espropriando il bene al fine di farlo vendere ai pubblici incanti giudiziari e soddisfarsi con la somma ricavata
Non può però in caso di mancato pagamento del debito appropriarsi del bene.
COSTITUZIONE DEL PEGNO
Il pegno si costituisce contratto reale, in forma scritta in modo da garantire diritto di prelazione (art.2787: se il credito garantito eccede la somma di £2.58 la prelazione non ha luogo se non risulta da scrittura con data certa), che necessità spossessamento (elemento essenziale del pegno con funzione pubblicitaria dell'esistenza del pegno) che avviene tramite la consegna della cosa al creditore pignoratizio (art.2786); lo spossessamento può essere effettuato anche mediante la consegna ad un terzo; inoltre anche un terzo
Il datore può costituirlo a garanzia dell'obbligazione del debitore (art.2784). L'atto costitutivo del pegno deve contenere una sufficiente indicazione del credito garantito, ciò non significa che deve essere indicato in tutti i suoi elementi ma deve essere almeno sufficientemente determinato, nei casi di pegno omnibus la giurisprudenza tende a considerare nullo il pegno costituito a garanzia di un credito indeterminato.
Il bene dato in pegno può essere sostituito con altro (pegno rotativo) in relazione alle clausole di rotatività inserite nei contratti di pegno.
OGGETTO DEL PEGNO
Il pegno deve avere per oggetto beni mobili esattamente individuati.
Pegno irregolare si ammette la costituzione di una