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FONTI INDIRETTE
- Giurisprudenza
è l'insieme di insegnamenti che escono fuori dalla sentenza del giudice.
Nel nostro caso (civil law) la sentenza non è vincolante per un processo successivo, invece nel caso
di common law le sentenze devono obbligatoriamente essere seguite.
Nel caso delle sentenze della Cassazione le sentenze vengono solitamente seguite dai giudici di grado
inferiore.
- la dottrina, o gli studiosi del diritto spinti dall'idea comune del particolare momento storico
- l'equità, principio di contemperamento degli interessi, rilevanti secondo la coscienza sociale; ovvero
il giudice emana la sentenza prescindendo dall'esistenza di norme di diritto ma solo in casi eccezionali
(perché nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui il giudice è soggetto alla legge)
<PR0004>
INTERPRETAZIONE
art. 12 primo comma:
- letterale (considerando le parole secondo il loro significato letterale in relazione al contesto)
- funzionale (si considera l'intenzione del legislatore)
- autentica (norma successiva che spiega la norma precedente)
- restrittiva (si attribuisce un significato meno ampio alla norma, dell'interpretazione letterale)
- estensiva (ad una norma si attribuisce un significato più ampio per ricomprendere più casi)
- sistematica (si considera la norma nel contesto in cui viene emanata)
- evolutiva (norma rimane sempre uguale, ma viene interpretata secondo l'evoluzione della realtà
sociale)
INTERPRETAZIONI fatte secondo la provenienza dell'interprete della norma:
- interpretazione legislativa, si attua attraverso l'emanazione di una legge attraverso cui il legislatore
chiarisce il significato di una legge precedente formulata in modo ambiguo e impreciso che determina
difficoltà al giudice nel momento della sua applicazione. (autentica)
L'interpretazione legislativa autentica è vincolante, ma non essendo una nuova legge ma solo
un'interpretazione, questa ha valore retroattivo.
- interpretazione dottrinale, effettuata dagli studiosi del diritto, espressione dell'opinione
dell'orientamento, ma non è funzionale né vincolante nei confronti di tutti.
- interpretazione giudiziale, posta dai giudici al momento dell'emanazione della sentenza, quindi
funzionale al fine di chiarire la fattispecie concreta della controversia. Questa interpretazione è
vincolante solo per le parti del processo e non nei confronti di tutti.
Cosa vuol dire interpretazione? (art 12 delle preleggi)
Va fatta seguendo l'intenzione del legislatore.
L'interpretazione può essere:
- logica
- analogica
- funzionale
per raggiungere la ratio del legislatore e il suo significato.
Si interpreta la norma:
- in coerenza alle sue finalità
- in coerenza all'intero sistema
- si tiene conto delle contingenti esigenze storiche che hanno portato il legislatore ad emanare la
norma
L'interpretazione in relazione ai risultati dell'interpretazione:
- dichiarativa, quando il risultato dell'interpretazione letterale coincide con l'interpretazione logica
- estensiva, quando l'ambito dell'applicazione della norma è più esteso rispetto all'interpretazione
letterale (estensione al maggior numero di casi)
- restrittiva, quando l'ambito dell'applicazione della norma è meno esteso rispetto all'interpretazione
letterale
L'interpretazione evolutiva, giustificata dall'evolversi dei valori sociali, che tiene conto delle
trasformazioni di ordine politico, sociale, economico, culturale verificatesi nel frattempo.
es.
Atti contro il buon costume.
Il SECONDO COMMA art. 12 (non è interpretazione) cerca di colmare un buco lasciato dalle leggi:
- analogia, quando il caso concreto cui il giudice non è regolato da nessuna norma (non ammesso per
le leggi penali e leggi eccezionali)
- analogia legis, il giudice applica norme che regolano casi simili in materie analoghe
- analogia iuris, il giudice decide secondo i principi e i criteri di carattere generale (ricavati da una
pluralità di norme) dell'ordinamento giuridico dello stato, quando non esistono norme che regolano
casi simili.
Non va confusa l'interpretazione estensiva con l'analogia!
L'interpretazione estensiva, attribuisce a una norma esistente un significato più ampio, da
comprendere più casi.
L'analogia si applica a una norma che regola un caso simile.
Per interesse generale, determinati fatti giuridici devono essere conoscibili da chiunque (pubblicità)
Quindi la legge regola la pubblicità di alcune categorie di fatti giuridici, con la pubblicazione in
registri, quali ad esempio:
- registri immobiliare
- registri di stato civile (comprende: interdizione, matrimonio, comunione dei beni)
- registro d'impresa
- registro delle persone giuridiche (anche associazioni)
Assieme a tutta una serie di atti che devono essere pubblici.
Tipi differenti di Pubblicità:
- Pubblicità notizia, allo scopo di rendere conoscibili a chiunque certi fatti giuridici (es. cessazione di
eredità, acquisto per usucapione) [annotazione]
- Pubblicità dichiarativa, che rende opponibili ai terzi (nei confronti di terzi) il fatto giuridico (es.
trascrizione nei registri degli immobili) [trascrizione]
- Pubblicità costitutiva, necessaria per la costituzione di un rapporto giuridico (es. relativa alle
imprese, relativa all'ipoteca) [iscrizione]
Nel caso del pegno è necessario lo spossessamento del bene che può essere consegnato al creditore o
a un terzo, non può essere tenuto dal proprietario.
La trascrizione è quella forma di pubblicità relativa ai beni immobili e mobili registrati, che assicura
la conoscibilità per difendere la libera circolazione dei beni e si attua nel registro immobiliare, sono
quei beni che necessitano di trascrizione enunciati dall'art. 2643
Perché si possa pervenire alla trascrizione di un atto occorre un atto pubblico, o una sentenza, o una
scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente.
La funzione dei registri immobiliari è:
- risolvere i conflitti tra più acquirenti del medesimo titolo (es. è lecito l'acquisto del medesimo bene
registrato[trascritto] per primo)
- opporre ai terzi le domande giudiziali che riguardano atti soggetti a trascrizione
- costituire attraverso la pubblicità un diritto reale di garanzia o costituire una semplice pubblicità
notizia.
Natura della trascrizione:
- dichiarativa, pertanto l'omissione di tale formalità rende inopponibile l'atto trascritto in ritardo a chi
ha chi ha acquistato e trascritto il suo titolo tempestivamente (conflitto tra 2 acquirenti)
I contratti suscettibili di trascrizione sono:
- vendita
- permuta
- accordi conclusi da un caso di separazione o divorzio
- diretti a realizzare un trasferimento di immobili
- contratto preliminare, con il quale si obbliga a stipulare un contratto definitivo che può essere
trascritto o meno. (nel caso dell'acquisto di un immobile da un costruttore che chiede un acconto,
continua a chiedere denaro man mano che l'edificio cresce, se l'imprenditore fallisce nel caso
dell'assenza di contratto preliminare non si ha alcun diritto).
<PR0005>
In un processo la norma astratta deve essere applicata al caso concreto, e dove colui che è chiamato
in giudizio deve provare i fatti che stanno a fondamento della sua pretesa.
Quindi per poter promuovere un'azione occorre avere un interesse protetto, ma occorre avere anche
le prove per far valere questo interesse.
Una volta che si fa valere un diritto in giudizio, la controparte (il convenuto) può eccepire(contrastare)
i fatti che portiamo a fondamento della nostra pretesa, attraverso la prova dei fatti su cui l'eccezione
si fonda. (es. quietanza di pagamento)
Quindi secondo il criterio della ripartizione dell'onere della prova, l'attore è colui che fa valere una
pretesa in giudizio, il convenuto è colui che è chiamato in giudizio per provare la fondatezza delle
sue eccezioni, sia che si tratti di eccezioni di fatto, sia che si tratti di eccezioni di diritto.
Vi sono ipotesi in cui il legislatore pone a carico del soggetto delle presunzioni e di conseguenza c'è
un'inversione dell'onere della prova.
Chi è chiamato in giudizio deve provare fatti che ne stanno a fondamento e quindi deve dare delle
prove; abbiamo due tipi di prove:
- Prove documentali, documento che comprova il fatto che vogliamo provare
- atto pubblico
- scrittura privata
- Prove semplici, non precostituite che si possono assumere durante il processo (testimonianza,
confessione, giuramento, presunzioni)
- prova testimoniale, consiste nell'interrogatorio del testimone su fatti di cui egli abbia avuto
conoscenza diretta o indiretta
fatti materiali non negoziali
- confessione, dichiarazione che la parte fa della verità e delle circostanze che sono poste a
fondamento del diritto dell'altra parte. Una volta effettuata la confessione questa diventa irrevocabile,
a meno che questa non sia stata estorta con violenza o determinata da errore.
- confessione giudiziale, fatta in giudizio
- confessione extragiudiziale, fatta al di fuori del giudizio
- giuramento, dichiarazione solenne di verità pronunciata in giudizio da una delle parti. (chi giura
il falso incorre nel reato di spergiuro)
Non tutte le prove hanno lo stesso valore per il giudice, infatti secondo il principio di libera
valutazione delle prove da parte del giudice, attraverso le prove il giudice forma la sua convinzione
di ottica giuridica prima di arrivare ad emettere la sentenza.
Le prove hanno una valutazione diversa:
- valore di prova regale, il giudice deve giudicare predeterminati fatti che da quelle prove risultano
accaduti (confessione, giuramento, atto pubblico, scrittura privata autenticata)
- atto pubblico, redatto dal notaio che scrive quello che avviene davanti a sé
- scrittura privata, dove la data e la sottoscrizione è apposta davanti a pubblico ufficiale
- libera valutazione del giudice (scrittura privata, testimonianza)
Nelle prove, oltre a quelle che abbiamo elencato, ci sono le presunzioni legali.
Le presunzioni legali sono quelle ipotesi in cui la legge dispensa il soggetto dalla prova di uno dei
fatti che costituiscono il fondamento della pretesa.
es.
In un incidente d'auto, secondo la frenata, si ha la presunzione della velocità dell'auto al momento
dell'impatto.
PRESCRIZIONE e DECADENZA
Le norme attribuiscono ai soggetti dei diritti.
A volte l'acquisizione di questi diritti può essere legata al tempo, sono le ipotesi di prescrizione,
decadenza e usucapione.
Ora parleremo solo di prescrizione e decadenza.
PRESCRIZIONE: il ti