Diritto internazionale
Parte prima: L'ordinamento giuridico internazionale
Capitolo 1 - I caratteri principali dell'ordinamento giuridico internazionale
Inconsapevolmente si è portati a credere che ogni ordinamento presenti caratteri simili a quelli dei sistemi statali. Si pensa che i destinatari delle norme giuridiche siano necessariamente gli individui e che ci siano sempre delle istituzioni centralizzate responsabili dell'attività normativa, della soluzione delle controversie e dell'attuazione coercitiva del diritto. A livello internazionale le cose funzionano diversamente. L'ordinamento giuridico internazionale presenta caratteristiche diverse da quelle dei sistemi giuridici statali.
1. I soggetti
All'interno degli Stati, gli individui sono i soggetti giuridici primari, mentre i vari enti (privati e pubblici) dotati di personalità giuridica sono soggetti secondari, la cui eventuale soppressione non porterebbe all'estinzione dell'intero ordinamento giuridico. Nella società internazionale gli Stati sono i soggetti principali, mentre gli individui svolgono un ruolo secondario. Gli Stati, però, possono agire solo tramite gli individui, i quali, nel momento in cui operano, esercitano attività non per conto proprio, ma per conto dello Stato.
Esempio: Se Francia e Cina stipulano un trattato di estradizione, questo è concluso da individui. Il trattato è negoziato da agenti diplomatici dei due Stati; firmato dai ministri degli Affari esteri; ratificato dal capo di Stato dei due Paesi. Ciò che si manifesta è il fenomeno della "persona fittizia" cioè il fenomeno per il quale un individuo agisce non a titolo personale, ma per esprimere pensieri o compiere azioni di gruppi di individui o di intere collettività umane.
La ragione per cui la società internazionale è composta da Stati sovrani e indipendenti è di natura storica. Dopo la formazione dei primi Stati moderni (Inghilterra, Francia, Spagna) nel corso del XV secolo, i vari agglomerati umani presenti in Europa e altrove si sono gradualmente consolidati in comunità statali. Da quel momento, quella è stata una caratteristica costante della società internazionale, tant'è che oggi la maggior parte degli individui appartiene ad uno Stato.
Nel Medioevo si affermava che fuori dalla Chiesa non c'era salvezza ("extra Ecclesiam nulla salus"), oggi si può dire così dello Stato e una prova è la difficile condizione degli apolidi, di cui solo recentemente il diritto internazionale ha iniziato ad occuparsi.
Anche se gli Stati sono i protagonisti principali, nella comunità internazionale ad essi si affiancano altri soggetti:
- Gli insorti
- I movimenti di liberazione nazionale
- Le organizzazioni internazionali
- Gli individui
A differenza degli Stati, tutti gli altri soggetti, in virtù dei loro caratteri inerenti, hanno una limitata capacità giuridica. Gli Stati e gli insorti sono i soggetti tradizionali della società internazionale, nel senso che hanno costituito le basi di questa comunità sin dalle origini. Le organizzazioni internazionali, i movimenti di liberazione nazionale e gli individui hanno acquisito uno status internazionale solo nel XX secolo.
L'attribuzione della soggettività internazionale alle organizzazioni internazionali ha una ragione essenzialmente pratica. Gli Stati hanno preferito rinunciare alla gestione individuale di alcune problematiche di carattere sempre più internazionale e transnazionale, in favore della creazione di enti cui attribuire il compito di gestire tali questioni, in nome e per conto degli Stati membri. Questo fenomeno che prese avvio nel XX secolo, si è intensificato dopo la II Guerra Mondiale e si è caratterizzato per il fatto di affidare agli enti in questione poteri autonomi e diritti ed obblighi distinti da quelli degli Stati membri. Oltre a ciò, un fattore di natura ideologica ha contribuito ad accentuare il ruolo delle organizzazioni internazionali, ovvero l'idea che, per prevenire un terzo conflitto mondiale, era opportuno istituire una rete di organizzazioni internazionali, in modo da imporre vincoli alle libertà degli Stati. Questa visione ha contribuito al diffondersi delle organizzazioni internazionali e alla loro crescente importanza nel campo delle relazioni internazionali.
Per quanto riguarda i movimenti di liberazione nazionale e gli individui, le ragioni dell'attribuzione di uno status internazionale sono soprattutto di natura ideologica. L'affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli spiega l'emergere sulla scena internazionale dei popoli sottoposti a dominio coloniale; ciò diede impulso all'attribuzione di uno status internazionale ai movimenti di liberazione nazionale.
Nel caso degli individui si ha alla base l'attribuzione alle persone fisiche di situazioni giuridiche soggettive internazionali: la dottrina dei diritti umani, proposta dai Paesi occidentali e in primo luogo dagli USA e da alcuni paesi latinoamericani nel 1944 – 45. Questa ideologia non solo ha portato alla stipulazione di un certo numero di trattati in materia di tutela dei diritti umani, ma ha conferito agli individui il diritto di presentare reclami ad organi internazionali, per lamentare la violazione dei loro diritti umani da parte di uno Stato contraente.
2. L'attività di produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto
Negli ordinamenti giuridici interni, oltre alle norme sostanziali, che impongono ai destinatari specifiche regole di condotta, ci sono le norme di organizzazione, che disciplinano la vita e la struttura di questi ordinamenti. Questa evoluzione ha avuto origine con l'emergere, all'interno dei gruppi umani, di individui che riuscirono ad appropriarsi del potere effettivo: quel gruppo ritenne conveniente creare un apparato istituzionale di governo, atto a disciplinare i rapporti tra il gruppo al potere e tutti gli altri membri della comunità. Questo apparato istituzionale si sviluppò in tutti gli Stati moderni con un modello comune. Questo modello era basato sul divieto dell'uso della forza fra i membri della comunità, ad eccezione di situazioni estreme come la legittima difesa. In secondo luogo, le tre principali attività tipiche di ogni ordinamento giuridico (attività di produzione, accertamento e attuazione del diritto) furono affidate ad organi centrali che agivano per conto dell'intera comunità.
Nella società internazionale NESSUNO Stato o gruppo di Stati impone la propria volontà sugli altri membri. Non essendoci un apparato istituzionale centralizzato, le relazioni internazionali si svolgono interamente a livello orizzontale. Nella società internazionale le attività di produzione, accertamento e attuazione del diritto sono decentrate, spettano cioè ad ogni Stato. In questo ordinamento non esiste alcun organo internazionale munito di giurisdizione generale, cui gli Stati siano obbligati a sottoporre le proprie controversie. C'è da precisare che, nel prendere parte all'esercizio di queste attività, gli Stati non adempiono a un dovere giuridico, né agiscono per il perseguimento degli interessi dell'intera comunità, bensì per quelli propri.
Alla fine della II Guerra Mondiale si è voluto accentrare l'uso legittimo della forza armata. La Carta delle Nazioni Unite ha imposto agli Stati il divieto della minaccia e dell'uso della forza nelle relazioni internazionali, salvo il caso della legittima difesa, e ha attribuito al Consiglio di Sicurezza il monopolio dell'uso legittimo della violenza armata.
3. La responsabilità per fatto illecito
Negli ordinamenti giuridici interni prevale la nozione di responsabilità personale, in base alla quale la violazione di una data norma giuridica è attribuita alla persona fisica o giuridica che, con il suo comportamento, ha posto in essere quella violazione. Sarà quella persona che subirà le conseguenze sfavorevoli derivanti dalla sua condotta illecita.
Nella società internazionale il concetto di responsabilità personale ha un rilievo solo marginale, mentre è predominante quello di responsabilità collettiva. Significa che, quando l'organo di uno Stato viola il diritto internazionale, lo Stato che ha subito l'illecito può rivalersi contro l'intera comunità cui appartiene quell'organo, anche se gli altri membri di tale comunità non hanno avuto alcun ruolo nel compimento di quell'illecito. Accanto al regime di responsabilità derivante da illeciti "ordinari", cioè quelli consistenti nella violazione di norme internazionali poste a tutela dei valori fondamentali, si è affermata la nozione di responsabilità aggravata. In epoca recente si è affermata ed ampliata anche la nozione di responsabilità penale individuale.
Questo processo ha avuto inizio alla fine del XX secolo, quando si è iniziato a ritenere che alcune categorie di illeciti internazionali, commessi da organi statali nel corso di un conflitto armato, ossia le violazioni gravi del diritto internazionale (come i crimini di guerra) comportavano la responsabilità penale individuale degli autori.
4. I rapporti con gli ordinamenti giuridici interni
Le norme internazionali per essere concretamente applicate agli Stati, di solito necessitano di essere recepite dagli ordinamenti interni, ossia trasformate in norme nazionali. Questo consente agli Stati sovrani di mantenere il controllo sugli individui sottoposti alla propria giurisdizione, decidendo se, e in che materia, le norme internazionali possono essere applicabili all'interno dell'ordinamento. Il diritto internazionale non può funzionare senza l'aiuto costante, la cooperazione e il sostegno degli ordinamenti giuridici interni.
5. L'importanza del principio di effettività
Il diritto internazionale è un ordinamento giuridico realistico che tiene conto dei rapporti di potere esistenti e si sforza di tradurli in norme giuridiche. Esso è basato sul principio di effettività, secondo il quale soltanto le pretese e le situazioni solidamente costituite nella realtà acquistano rilevanza giuridica. Nel diritto tradizionale ciò escludeva la possibilità di finzioni giuridiche: le nuove situazioni erano prive di legittimità internazionale se non diventavano effettive, costituendo espressione di un potere solido e duraturo. La forza era la principale fonte di legittimazione. Visto che la comunità internazionale non si ha un superiore gerarchico, il sistema giuridico internazionale deve fare affidamento su situazioni effettive quale principale parametro per valutare e legittimare nuovi fatti ed accadimenti.
6. Reciproca e norme a tutela di interessi solidali
La struttura paritaria e orizzontale della società internazionale è resa ancora più evidente dal modo in cui le norme internazionali regolano il comportamento degli Stati. Le norme, anche quando sono indirizzate a una pluralità di soggetti, in concreto operano a livello bilaterale, applicandosi nei rapporti giuridici fra gli Stati; hanno una natura sinallagmatica. In virtù della norma di natura consuetudinaria sulla sovranità degli Stati, ogni Stato può pretendere da ciascun altro membro della società internazionale il rispetto della propria integrità territoriale ed indipendenza politica. In caso di violazione della norma, spetterà allo Stato leso far valere le conseguenze dell'illecito nei confronti del soggetto che concretamente ha posto in essere la violazione.
Nel diritto tradizionale, un'eccezione a questa rete di diritti ed obblighi internazionali era costituita dalla norma consuetudinaria sulla pirateria; nell'esercitare questo diritto, gli Stati non agivano in nome e per conto della società internazionale e per salvaguardare un interesse della società internazionale, ma per la tutela di un interesse comune.
L'ordinamento giuridico internazionale, ancora oggi, è costituito largamente da norme basate sulla reciprocità. Alcuni trattati multilaterali, in gran parte stipulati nel primo e nell'immediato dopoguerra, e un certo numero di norme consuetudinarie stabiliscono obblighi internazionali che incombono su ogni Stato nei confronti di tutti gli altri membri della comunità e non si basano sulla reciprocità. Questa categoria di norme si è venuta a formare dell'emergere di nuovi valori che la società internazionale ritiene degni di protezione.
Le norme in questione pongono obblighi erga omnes, secondo la terminologia della Corte Internazionale di Giustizia, ossia obblighi che presentano le caratteristiche:
- Sono obblighi che proteggono valori fondamentali per la società internazionale nel suo insieme (pace, diritti umani, autodeterminazione dei popoli, protezione dell'ambiente).
- Sono obblighi di natura solidale, nel senso che incombono su ogni membro della società internazionale nei confronti di tutti gli altri membri.
- Ad essi corrisponde un diritto sostanziale che appartiene ad ogni membro della società internazionale.
- L'azione a tutela di tale diritto è esercitata per conto dell'intera società internazionale per salvaguardare gli interessi fondamentali di quella comunità.
7. Il diritto internazionale contemporaneo
A partire dalla II guerra mondiale il diritto internazionale ha subito importanti trasformazioni: nuovi soggetti hanno affiancato gli Stati e lo stesso numero di Stati è aumentato a seguito della decolonizzazione e l'ampia sfera di libertà di cui godevano nel passato gli Stati ha subito nuove limitazioni. La rete di trattati che vincolano i membri della società internazionale è diventata sempre più fitta, restringendo la sfera di libertà degli Stati in ambito interno e internazionale.
Inoltre, gli Stati non sono più liberi di usare la forza armata come strumento di politica estera, infatti la Carta delle Nazioni Unite ha stabilito che tutti i suoi membri debbano astenersi dall'uso o dalla minaccia della forza. Questo divieto stabilito dall'art. 2 della Carta, ha assunto natura consuetudinaria e quindi vincola tutti i membri della società internazionale. La tradizionale natura sinallagmatica delle norme internazionali si è incrinata, infatti si sono formate norme la cui violazione ha carattere erga omnes; si è affermata la nozione di jus cogens, che ha limitato la libertà degli Stati di stabilire il contenuto degli accordi internazionali da essi stipulati; si è consolidata la responsabilità penale internazionale degli individui per crimini internazionali.
Ogni ordinamento giuridico è soggetto ad un costante cambiamento, perché il diritto deve continuamente adeguarsi alle nuove realtà e, di solito, gli istituti giuridici tradizionali coesistono con quelli di nuova formazione soltanto per un periodo limitato e sono gradualmente soppiantati dalle nuove istituzioni. Nella società internazionale, perché convivono fianco a fianco due modelli differenti, ciascuno con i propri istituti giuridici. Il primo modello (detto "groziano") è quello tradizionale che si fonda su una visione statalista delle relazioni internazionali ed è caratterizzato da regole che mirano ad assicurare la coesistenza e la cooperazione tra Stati sovrani, ciascuno dei quali agisce per la realizzazione dei propri interessi.
Il secondo modello (detto "kantiano") si basa su una visione universalistica delle relazioni internazionali e pone l'accento sulla solidarietà transnazionale, cioè lo jus cosmopoliticum. Gli istituti giuridici nuovi, affermatisi soprattutto nel II dopoguerra, non hanno soppiantato quelli tradizionali ma la ragione per cui sono emersi è quella di attenuarne le principali mancanze.
Capitolo 2 - L'evoluzione storica della società internazionale
1. La nascita della società internazionale
L'origine della società internazionale si fa risalire al XVI secolo ed in particolare alla Pace di Westfalia (1648), che mise fine alla Guerra dei 30 anni. Le diverse comunità esistenti intrattenevano relazioni diplomatiche e consolari e stipulavano trattati di guerra, di pace o alleanza da tempo e, a partire dal Medioevo, si era sviluppato un corpo di norme giuridiche sulla condotta delle ostilità belliche. Tutti questi rapporti erano molto diversi dalle attuali relazioni internazionali, anche perché era diverso l'ambito in cui si svolgevano. Non esistevano ancora entità politiche statali perché il modello di struttura organizzativa centralizzato, formato in Europa tra 1100 e 1300, ha assunto le caratteristiche dello Stato moderno solo dopo la metà del XV secolo.
Inoltre, prima della Pace di Westfalia, le relazioni internazionali erano caratterizzate dalla presenza del Papa e dell'Imperatore a capo del Sacro Romano Impero (fondato da Carlo Magno nell'800). L'affermazione dello Stato nazionale, favorito dalla scoperta dell'America e dal diffondersi del protestantesimo, portò alla formazione di un numero di Stati potenti che lottavano per affermare la propria indipendenza da ogni autorità superiore. Così, Inghilterra, Francia, Spagna, Impero Ottomano, Cina e Giappone si consideravano entità separate, ciascuna delle quali lottava per acquisire il predominio sull'altra; così alcuni giuristi del tempo fornirono una legittimazione giuridica compiuta alle pretese dei nuovi Stati emergenti, ed in particolare a quelle dei paesi cui ciascuno di essi apparteneva. Con la Pace di Westfalia si riconobbe il protestantesimo a livello internazionale e si legittimò l'esistenza di Stati che si fondavano sul credo calvinista o luterano; si ammetteva così l'indipendenza degli Stati dalla Chiesa anche a livello religioso.
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