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I TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI “AD HOC”

La creazione nel 1993 e nel 1994 dei Tribunali Penali Internazionali ad hoc per l'ex Jugoslavia e il

Ruanda pose l'attenzione della società internazionale sulla questione della repressione dei

crimini internazionali. I due Tribunali in questione, che ormai sono in via di chiusura definitiva,

sono stati organi di giustizia penale internazionale incisivi, della cui importanza nessuno può

dubitare. I due Tribunali sono stati creati dal Consiglio di Sicurezza. I fattori che hanno portato

alla loro istituzione sono principalmente due:

1 La crescente importanza della dottrina dei diritti umani sulla scena internazionale.

.

2 La fine del bipolarismo est – ovest che, almeno inizialmente, ha generato un relativo

. ottimismo nel campo delle relazioni internazionali.

La creazione di questi tribunali ad hoc è stato un grande progresso, prima di tutto perchè con

l'istituzione di questi organismi, l'ordinamento internazionale ha cominciato a farsi direttamente

carico della punizione da dare ad alcune categorie di criminali. Inoltre questi tribunali hanno

sviluppato una grande giurisprudenza in materia, contribuendo così alla formazione di norme

consuetudinarie di generale applicazione. Infine, l'operare dei Tribunali ad hoc ha diffuso nella

società internazionale il convincimento che certe condotte criminose non possano restare

impunite e che gli individui che le hanno poste in essere debbano risponderne penalmente.

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Sulla scia dei Tribunali ad hoc, la Commissione di diritti internazionale dell'ONU adottò, nel

1994, un progetto Statuto di una Corte Penale Internazionale. Con la Corte Penale

Internazionale, gli Stati contraenti hanno dato vita al primo tribunale penale internazionale a

carattere permanente nella storia dell'umanità, per impedire che i crimini internazionali restino

impuniti e per contribuire alla prevenzione di tali crimini. La Corte è un'organizzazione

internazionale indipendente, con sede all'Aia, ma può svolgere processi anche altrove. E'

costituita da più organi:

La Corte in senso stretto → i 18 giudici vengono eletti per 9 anni (non sono rieleggibili)

• dall'Assemblea degli Stati parte, si occupano della presidenza e della sezioni giudiziarie.

La Procura → è un organo distinto dalla Corte ed è diretta da un Procuratore (in carica

• per 9 anni e non rieleggibile), eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea degli Stati

parte.

La Cancelleria → si occupa degli aspetti non giudiziari dell'amministrazione della Corte,

• è diretta da un Cancelliere (eletto per 5 anni) dai giudici.

L'assemblea di Stati parte → vi fanno parte gli Stati parte; è l'organo assembleare e ha

• specifiche funzioni di natura non giurisdizionale.

La giurisdizione della Corte può essere attivata da uno Stato parte o dal Consiglio di Sicurezza,

che deferiscono al Procuratore una situazione in cui dei crimini rientranti nella giurisdizione

della Corte sembrano essere stati commessi. Il procuratore non è obbligato ad avviare indagini

sulle situazioni che gli siano state deferite (anche se dovrà riferire le ragioni di questa decisione).

La giurisdizione della Corte è limitata alle persone fisiche accusate di crimini di guerra, crimini

contro l'umanità e genocidio, purchè commessi sul territorio di uno Stato parte o da un cittadino

di uno Stato parte. Il criterio di territorialità o nazionalità non opera se la giurisdizione della

Corte è attivata dal Consiglio di Sicurezza. La Corte non appartiene alla “famiglia” dell'ONU, ma è

collegata a quest'ultima in virtù di un accordo.

5. LA QUESTIONE DELLA SOGGETTIVITA' INTERNAZIONALE DEGLI INDIVIDUI

Nel diritto internazionale tradizionale non vi erano norme che attribuissero diritti o obblighi agli

individui. L'unico settore in cui sorgeva il problema del possibile status giuridico internazionale

degli individui concerneva la pirateria, la cui punibilità a livello internazionale è di natura

consuetudinaria. La pirateria consiste nella commissione, in alto mare, di atti illeciti di violenza,

detenzione o depredazione contro un'altra nave o contro le persone ed i loro beni a bordo, da

parte di individui che non agiscono per conto di nessuno Stato. La norma internazionale che

vieta la pirateria prevede al tempo stesso che qualsiasi Stato che abbia legittimamente catturato

il pirata possa punirlo. La cattura deve avvenire o nell'alto mare o nel mare territoriale. Era

incerto che le norme internazionali sulla pirateria si indirizzassero direttamente agli individui o

se si limitassero ad imporre obblighi a carico degli Stati. In sostanza, nel diritto internazionale

tradizionale la questione della soggettività degli individui era controversa. Da un lato, gli

individui (anche quando la pirateria era molto diffusa) erano sottoposti al controllo esclusivo

degli Stati. Dall'altro lato, appariva congruo affermare che gli individui potessero essere soggetti

di diritto internazionale perchè destinatari degli obblighi internazionali in materia di pirateria. La

situazione oggi è cambiata: da una parte gli individui sono titolari, in virtù del diritto

internazionale, di un particolare diritto, ossia del diritto di ricorso innanzi ad organi

internazionali; dall'altra la posizione degli individui è stata oggetto di un cambiamento per

quanto riguarda gli obblighi in materia penale. In passato, le norme internazionali che

prevedevano la punibilità di determinate condotte potevano raggiungere gli individui solo grazie

all'intervento del legislatore nazionale, che trasformava quelle norme in norme penali interne.

Inoltre, non c'era nessun organo di giustizia internazionale innanzi al quale potessero essere

portati gli individui accusati. E' solo negli anni '90 che l'ordinamento internazionale ha iniziato a

farsi carico della punizione di alcune categorie di crimini internazionali; si è assistito prima alla

creazione dei Tribunali ad hoc, poi della Corte Penale Internazionale e infine di un certo numero

di tribunali penali di natura “mista” (come la Corte speciale per la Sierra Leone).

Questi tribunali procedono contro gli individui in base a norme penali internazionali.

PARTE QUARTA: CREAZIONE E ATTUAZIONE INTERNA DELLE NORME

INTERNAZIONALI

CAPITOLO 9 “FONTI DI PRODUZIONE GIURIDICA E 'JUS COGENS' ”

La struttura della società internazionale comporta il difetto di un legislatore che ponga in essere

l'attività di produzione delle norme giuridiche, imponendole a tutti i membri della società. Il

diritto internazionale si compone principalmente da norme poste in essere dagli Stati, attraverso

la stipulazione di trattati (che però vincolano solo le parti contraenti e formano il diritto

convenzionale o particolare) o attraverso la formazione di norme consuetudinarie, ad opera

della prassi degli Stati.

1. FONTI DI PRODUZIONE GIURIDICA E RAPPORTI TRA NORME

La consuetudine e i trattati sono le più importanti fonti giuridiche del diritto internazionale.

Queste fonti sono contemplate da due norme fondamentali dell'ordinamento, spesso enunciate

con espressioni latine: “Consuedo est severanda” i soggetti internazionali devono rispettare gli

obblighi imposti dal diritto consutudinario e “Pacta sunt servanda” le parti di un trattato hanno

l'obbligo di ottemperare alle norme in esso contenute.

Le consuetudini ed i trattati non costituiscono le uniche fonti di produzione giuridica

dell'ordinamento internazionale, ci sono pure i principi generali di diritto riconosciuti dalle

nazioni civili e le decisioni giudiziarie adottate alla luce dei principi di equità.

Alcune fonti possono essere definite primarie, nel senso che sono direttamente contemplate da

norme fondamentali o di base dell'ordinamento internazionale: è il caso della consuetudine, dei

trattati e degli atti unilaterali degli Stati di natura normativa.

Le fonti previste da accordi e le decisioni giudiziarie emanate alla luce dei principi di equità

sono fonti derivate o secondarie, perchè previste da norme prodotte da una fonte primaria. A

questi principi, però, si può ricorrere solo in via sussidiaria, ossia quando non sia applicabile

alcuna norma da una fonte primaria o secondaria.

Come accade nel diritto interno, anche nel diritto internazionale il rapporto tra le norme

prodotte da fonti dello stesso grado è normalmente regolato dal principio della successione

delle norme nel tempo (secondo cui la norma successiva modifica o abroga la precedente) e dal

principio di specialità (secondo cui la norma speciale prevale su quella a carattere generale; la

norma successiva generale non modifica né abroga la norma speciale precedente). Oggi gli Stati

riconoscono l'esistenza di un insieme di norme che incorporano valori supremi dell'ordinamento

giuridico internazionale nel suo complesso, che non sono negoziabili. Le norme a tutela di questi

valori fondamentali costituiscono il jus cogens internazionale, la cui prima consacrazione a livello

internazionale è avvenuta con l'adozione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del

1969.

2 LO “JUS COGENS” INTERNAZIONALE

.

LA CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI

Alla fine degli anni '60, sotto la pressione dei Paesi socialisti e in via di sviluppo, si è affermata

l'idea che alcune norme fondamentali, formatesi in via consuetudinaria, dovessero avere una

posizione gerarchicamente superiore rispetto alle altre norme internazionali, e rendere nulli i

trattati con esse contrastanti. Tra queste norme, i Paesi in questione annoveravano quelle

dell'autodeterminazione dei popoli, sul divieto di aggressione, sulla proibizione del genocidio,

della schiavitù, della discriminazione razziale. Per la maggior parte dei Paesi in via di sviluppo, la

proclamazione dello jus cogens era un modo per continuare la lotta contro il colonialismo. Per i

Paesi socialisti, lo jus cogens costituiva il nucleo essenziale di quei principi che, nel proclamare la

coesistenza pacifica degli Stati, permettevano e garantivano lo svolgimento delle relazioni fra

Stati con diversi sistemi economici e strutture sociali. I Paesi Occidentali si posero sulla difensiva,

ma si piegarono alla volontà della maggioranza. Il riconoscimento dell'esistenza di norme di

diritto internazionale non era un'idea nuova: infatti nel XVII e XVIII alcuni giuristi tedeschi

avevano diviso l'ordinamento giuridico in 3 sfere:

Il diritto interno che concerneva la vita interna di uno Stato

• Il diritto applicabile alle relazioni fra Stati civili, ovvero il diritto della società

• internazionale, princip

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale_13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università per stranieri di Siena o del prof Paladini Luca.