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BAIL-IN : ORDINE DÌ COPERTURA DELLE PERDITE:
capitale versato;
strumenti ibridi che fanno parte del capitale regolamentare;
altri strumenti subordinati non facenti parte del capitale;
senior credits non oggetto delle esclusioni facoltative;
depositi non garantiti di persone fisiche e piccole e medie imprese;
sistemi di garanzia dei depositi.
Particolarmente rilevante nel quadro di applicazione del bail-in è la determinazione dell’ammontare delle
cancellazioni, per la quale è necessaria la valutazione sulle attività e passività della banca svolta in maniera
prudente e realistica di cui all’art. 35 BRRD da un esperto indipendente.
B) Le soluzioni gone concern
Tali operazioni si realizzano quando la banca non presenta più condizioni di viability, cioè non ha nessuna
possibilità di ritornare in condizioni di sostenibilità economica, dunque, si deve procedere con operazioni di
risoluzione ordinata della crisi con la quale la banca in dissesto viene meno come entità giuridica.
Queste soluzioni si attuano con:
la cessione di assets: vendita dell’attività, costituzione di una bridge-bank, separazione tra attivi
buoni e deteriorati;
l’applicazione del bail-in congiuntamente ad altro strumento, nel quale la banca è destinata a
scomparire.
Quando gli strumenti di risoluzione sono utilizzati per una cessione parziale di attività, diritti e passività della
banca in risoluzione, la parte residua, non ceduta, deve essere liquidata.
B1) La vendita dell’attività d’impresa (sale of business)
Ai sensi dell’art. 38 lo strumento della vendita dell’attività d’impresa può consistere nella cessione a terzi di:
azioni o altri titoli di proprietà della banca;
attività, diritti o passività, o parti di essi.
Il trasferimento deve essere effettuato a un altro soggetto che non sia una bridge-bank e che disponga delle
necessarie autorizzazioni all’esercizio delle attività o alla prestazione dei servizi acquisiti per effetto della
cessione.
L’operazione può avere luogo anche senza il consenso degli azionisti della banca soggetta a risoluzione.
La vendita deve essere effettuata in modo rapido e trasparente e a condizioni commerciali, attraverso
procedure competitive, al fine di massimizzare il valore degli attivi.
La direttiva disciplina anche l’ipotesi di cessione parziale di diritti, attività e passività della banca in
risoluzione che devono avere ad oggetto solo attività viable e passività che pongono rischi per la stabilità
sistemica.
B2) La costituzione di una banca-ponte (bridge-bank)
Ai sensi dell’art. 40, le Autorità di risoluzione devono avere il potere di disporre la cessione a una banca-
ponte delle azioni o altri titoli di proprietà o delle attività, dei diritti e delle passività della banca in
risoluzione, senza il consenso degli azionisti o di terzi diversi dalla banca-ponte,
La banca-ponte è una banca costituita per un periodo limitato, interamente o parzialmente posseduta
da una o più autorità pubbliche, ivi comprese l’Autorità di risoluzione o il fondo di risoluzione.
Ad essa è affidato il compito di ricevere e detenere le azioni o altri titoli di proprietà ovvero le attività,
i diritti e le passività della banca in risoluzione al fine di mantenere l’accesso alle funzioni essenziali e
provvedere alla successiva vendita.
FUNZIONE: detenere le azioni o altri titoli di proprietà ovvero le attività, i diritti e le passività della banca in
risoluzione al fine di mantenere l'accesso alle funzioni essenziali e provvedere alla successiva vendita.
Il funzionamento della bridge-bank è sottoposto alla disciplina statutaria, soggetta all’approvazione
del’Autorità di risoluzione; quest’ultima nomina gli amministratori della bridge-bank, ne determina la
remunerazione e i poteri e ne approva le strategie e i profili di rischio.
La bridge-bank deve essere autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria secondo la disciplina applicabile
ed è tenuta a rispettare i requisiti prudenziali di vigilanza ed è soggetta all’attività di vigilanza.
L’Autorità di risoluzione pone fine al funzionamento della bridge-bank nei seguenti casi:
fusione con un’altra banca;
acquisizione della maggioranza del capitale da parte di terzi;
assunzione della totalità o della sostanziale totalità delle attività, diritti e passività da parte di
un soggetto terzo;
liquidazione delle attività e pagamento delle passività;
scadenza del termine di 2 anni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima cessione alla banca-
ponte da parte di una banca in risoluzione.
Gli azionisti e i creditori della banca posta in risoluzione, non hanno alcun diritto sulla bridge-bank ma solo
sul valore residuo realizzato dalla vendita della stessa dopo il pagamento degli altri creditori e delle spese di
gestione della crisi.
B3) La separazione bad bank-good bank
Tale strumento conferisce all’Autorità di risoluzione il potere di separare gli attivi buoni da quelli deteriorati
o difficili da valutare esistenti nel bilancio di una banca in crisi (o di una bridge-bank) e di trasferire questi
ultimi a una o più società-veicolo (bad bank), allo scopo di facilitar e l’utilizzo o di assicurare l’efficacia di
un altro strumento di risoluzione della crisi della banca stessa.
La creazione di una bad-bank può essere effettuata solo in abbinamento ad un altro strumento di risoluzione.
La bad-bank è costituita da un’entità giuridica interamente o parzialmente di proprietà di una o più
autorità pubbliche, ivi compresi l’Autorità di risoluzione o il fondo di risoluzione.
L’autorità di risoluzione nomina gli amministratori della bad bank con il compito di massimizzare il valore
delle attività cedute attraverso la vendita, ovvero di assicurare la liquidazione ordinata dell’attività di
impresa.
L’attivazione dello strumento prevede che l’Autorità di risoluzione abbia il potere di cedere alla società
veicolo le attività, i diritti e le passività della banca soggetta a risoluzione o della banca ponte.
Tale potere è esercitabile:
solo se una liquidazione dei beni con le ordinarie procedure di insolvenza potrebbe incidere
negativamente sul mercato finanziario;
qualora il trasferimento risulti necessario per garantire il corretto funzionamento della banca
in risoluzione;
per massimizzare i proventi della liquidazione.
Se il trasferimento degli attivi è accompagnato da un parziale trasferimento delle passività, dovrebbe essere
preservato il principio della par condicio creditorum.
Ai creditori e agli azionisti della banca in risoluzione, i cui attivi non sono stati trasferiti non è riconosciuto
alcun diritto sulla società veicolo.
3.4.3.4 Gli strumenti di stabilizzazione pubblica.
La direttiva regola in modo esplicito la possibilità di ricorrere al supporto pubblico straordinario per la
risoluzione se sussistono specifiche condizioni.
La sua finalità è quella di partecipare alla risoluzione di un intermediario, intervenendo in modo diretto per
evitarne la liquidazione.
Il ricorso a tali misure deve rappresentare una soluzione di ultima istanza (nel caso eccezionale di una crisi
sistemica).
Gli strumenti pubblici di risoluzione consistono nel supporto con capitale pubblico e nell’acquisizione
temporanea della proprietà.
Tali strumenti possono essere applicati solo se ricorrono i presupposti della risoluzione e se si verifica una
delle seguenti condizioni:
l’applicazione degli altri strumenti non risulta sufficiente, nella valutazione dell’autorità
governativa e dell’Autorità di risoluzione, a evitare ripercussioni negative sulla stabilità
finanziaria;
il ministero competente, o il governo, e l’Autorità di risoluzione stabiliscono che gli altri
strumenti non consentono una protezione sufficiente dell’interesse pubblico, nel caso la banca in
risoluzione abbia già beneficiato di un sopporto di liquidità straordinario della BC;
il ministero competente, o il governo, previa consultazione con l’Autorità di risoluzione e l’AV,
ritiene che l’applicazione degli strumenti non sia sufficiente a tutelare l’interesse pubblico nel
caso in cui l’ente abbia già beneficiato di sostegno pubblico in termini di capitale.
In ogni caso il ricorso agli strumenti pubblici di stabilizzazione presuppone che vi sia stato il preventivo
contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione della banca in dissesto da parte degli
azionisti e dei creditori titolari di altre passività ammissibili tramite svalutazione, conversione o altra forma,
per un importo non inferiore all’8% delle passività totali della banca, calcolate al momento della risoluzione.
La direttiva riconosce la possibilità di situazioni in cui l’intervento finanziario pubblico di per sé non è
indicativo del fatto che la banca beneficiaria è in dissesto o quasi – dissesto, dunque ammette la possibilità
che esso si possa manifestare al di fuori della risoluzione.
Questo tipo di sostegno pubblico assume varie forme, tra cui:
la garanzia a supporto di operazioni di liquidità da parte della BC;
la garanzia per l’emissione di nuove passività emessa dalla banca;
l’iniezione di nuovo capitale o l’acquisto di strumenti di capitale per fronteggiare carenze di
capitale di enti solvibili emerse in seguito a stress test, asset quality review o esercizi equivalenti
disposti da altre autorità, in situazione che prescindono dal dissesto e dall’apertura della risoluzione.
3.4.3.5 Le salvaguardie per i terzi.
L’ordinamento comunitario definisce un adeguato sistema di tutele e salvaguardie a favore di azionisti,
creditori e controparti dei rapporti contrattuali.
Le forme di salvaguardia previste dalla direttiva possono ricondursi a 2 categorie:
1. tutela di azionisti e creditori in caso di cessione parziale di diritti, attività e passività e di
attivazione del bail-in (art. 73-75). L’art. 73 prevede che gli azionisti e i creditori i cui crediti non
sono stati ceduti o sono stati svalutati o convertiti in titoli azionari, hanno il diritto a un trattamento
non inferiore a quello che avrebbero ottenuto se la banca fosse stata sottoposa a liquidazione secondo
la procedura ordinaria di insolvenza (no creditors worse-off principle).
La determinazione dell’eventuale trattamento deterio