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Il contributo individuale delle banche al Fondo di risoluzione è determinato in base a:
le diverse tipologie di banche
i relativi modelli di business
i profili di rischio
Ciascuna banca sarà tenuta a una contribuzione data dall’ammontare delle sue passività, esclusi i
fondi propri e i depositi garantiti, in rapporto al totale delle passività, esclusi i fondi propri e di
depositi garantiti, di tutte le banche autorizzate nei paesi partecipanti al Meccanismo di
risoluzione unico. Si segue, in tal modo, un approccio europeo per il calcolo dei contributi al fondo
unico, a differenza di quanto previsto dalla BRRD per i sistemi nazionali, in cui la determinazione
delle contribuzioni è ancorata all’insieme delle banche autorizzate nel singolo paese.
La contribuzione individuale è determinata annualmente sulla base del criterio proporzionale sopra
indicato (flat contribution) e di una componente risk- based.
Nel caso di gruppo cross-‐‐border i costi saranno distribuiti tra i diversi compartimenti dei paesi interessati in
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proporzione all'ammontare dei contributi che ciascuna entità del gruppo ha versato al compartimento di
appartenenza rispetto all'ammontare complessivo delle contribuzioni di tutte le entità del gruppo relativi
compartimenti nazionali.
4.4.4 Il rapporto tra il SRF e i sistemi di garanzia dei depositi
Il regolamento SRM si allinea alla previsione della direttiva DGS e della direttiva BRRD: i sistemi di
garanzia dei depositi sono chiamati a rimborsare i depositanti in caso di liquidazione, mentre in
caso di risoluzione contribuirebbero per l’ammontare di perdite che essi avrebbero subito ove la
banca fosse stata liquidata secondo le ordinare procedure di insolvenza.
Capitolo 5
Il terzo pilastro dell’Unione Bancaria: lo schema unico di
garanzia dei depositi
5.1 L’origine e l’evoluzione dei sistemi di garanzia dei depositi in Italia
I sistemi di garanzia dei depositi bancari hanno la funzione primaria di intervenire per il rimborso
dei depositanti, soggetti che non disponendo di strumenti informativi non riescono a valutare la
solidità dell’intermediario (risparmio inconsapevole). Il rimborso dei depositanti ha dei limiti, in
quanto viene stabilito un ammontare garantito massimo secondo le previsioni di legge o gli statuti
degli stessi sistemi.
Per la loro peculiare funzione, i sistemi di garanzia dei depositi costituiscono una componente
fondamentale della safety net apprestata dall’ordinamento per la tutela della stabilità finanziaria.
L’esistenza dei sistemi di garanzia ha sicuramento un effetto positivo sulla fiducia del sistema
bancario permettendo di evitare fenomeni di panico tra i depositanti e bank run.
Non esiste un modello ottimale dei sistemi di garanzia dei depositi, e gli assetti istituzionali dei
DGS possono configurarsi in quattro diverse tipologie:
1) Paybox functions: in questo caso il sistema ha la sola funzione di rimborso dei depositanti
2) Paybox plus: in questo caso il mandato configura la possibilità per il sistema di garanzia dei
depositi di effettuare finanziamenti della risoluzione oltre il ruolo classico di rimborso dei
depositanti
3) Loss minimiser: il terzo modello include un attivo coinvolgimento del sistema di garanzia
nella definizione delle misure e del funding della risoluzione sulla base del principio del
minor costo (loss minimiser)
4) Risk minimiser: il quarto modello, il più avanzato, è caratterizzato dal fatto che il sistema di
garanzia svolge funzioni di valutazione e gestione del rischio, è dotato di poteri early
intervention, di risoluzione e in qualche caso di supervisione
In alcuni ordinamenti il sistema di garanzia dei depositi è l’autorità di risoluzione sottolineando
alcuni vantaggi in termine di:
- Flessibilità
- Gestione e efficiente dei fondi e sinergie
- Mitigazione di rischi di forbearance (indulgenza)
- Incentivi all’applicazione di least cost solutions
In Italia operano due sistemi di garanzia dei depositi:
1) Il Fondo Interbancario di tutela dei depositi (FITD), cui aderiscono le banche italiane
2) Il fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC), cui partecipano le
banche di credito cooperativo
5.2 La direttiva 94/19/CE
La direttiva europea 94/19/CE sancisce l’obbligatorietà della partecipazione delle banche ai sistemi
di garanzia dei depositi: la partecipazione diventa uno dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
allo svolgimento dell’attività bancaria. Taluni sostengono l’esistenza di una garanzia pubblica
implicita per il rimborso dei depositanti, in quanto la direttiva in questione impone agli Stati
membri di istituire i sistemi di garanzia. Con la riforma del 2009 (vedi dopo) si è però sottolineato
la non responsabilità degli Stati membri o delle loro autorità pertinenti nei confronti dei
depositanti, nella misura in cui essi hanno vigilato affinché fossero istituiti e ufficialmente
riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi, capaci di
assicurare l’indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni definite dalla direttiva.
La direttiva mira inoltre ad armonizzare gli aspetti fondamentali di funzionamento dei sistemi
nazionali, secondo un approccio coerente con i generali principi di armonizzazione minima e di
mutuo riconoscimento, tipici della regolamentazione bancaria europea di quegli anni.
Dopo la crisi 2007-2009 si riapre un dibattito a livello europeo riguardante la necessità di
rafforzamento dei sistemi di garanzia dei depositi. La riforma si ottiene attraverso la direttiva
2009/14/CE che ha sinteticamente:
- Risolto le carenze della direttiva del ‘94
- Realizzato una maggiore convergenza degli schemi di garanzia dei depositi
5.3 I principali aspetti della disciplina dei sistemi di garanzia
5.3.1 Le banche partecipanti e la natura giuridica dei sistemi di garanzia
L’articolo 96 TUB impone a tutte le banche l’obbligo di aderire a uno dei sistemi di garanzia dei
depositi. In base alla Direttiva del 94 era nella specifico previsto che:
Le banche italiane in Italia dovevano obbligatoriamente partecipare ai sistemi di garanzia
Le succursali italiane di banche insediata in altri paesi comunitari potevano partecipare
a un sistema italiano per integrare la garanzia fornita dal sistema del paese d’origine
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(regola del topping- up ); quindi la partecipazione non era obbligatoria
La partecipazione diventava obbligatoria per le filiali in Italia di banche extra-
comunitarie a meno che esse fossero membri di uno schema estero considerato
equivalente
I due sistemi di garanzia italiani hanno la forma del consorzio di diritto privato tra banche e sono
amministrati da rappresentanti delle banche: la struttura di governo degli schemi è
sostanzialmente simile a quella delle altre imprese societarie, essendo composta da assemblea,
consiglio, organi esecutivi e di controllo.
A differenza di alcuni ordinamento, i sistemi di garanzia non svolgono funzioni di vigilanza sulle
banche e non possono obbligare le medesime ad adottare misure in casi di difficolta. Le loro
funzioni si svolgono in stretto coordinamento con la Banca d’Italia.
5.3.2 Il livello di copertura
Nella definizione del livello di copertura è da notare la nozione utilizzata di depositante e non di
deposito: ciò implica che, nel caso in cui un soggetto abbia più di un conto presso la banca
insolvente, questi conti vengono consolidati e rimborsati fino al limite previsto dalla legge. Con la
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nuova Direttiva del 2009 viene portato il limite anche negli altri paesi a 100mila€ e i depositanti
hanno diritto a ricevere l’intero importo assicurato, senza subire perdite nei limiti di detto
ammontare.
Dato che il livello di garanzia nei paesi esteri era di 20mila euro e in Italia era di 103.291 euro veniva utilizzata la regola del
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topping-‐‐up; con l’introduzione della direttiva del 2009/14/CE si assiste ad una armonizzazione massima di garanzia (l’importo
anche per gli altri paesi diventa di 100mila euro) e quindi la regola del topping-‐‐up viene utilizzata solo nei casi di
discrezionalità nella definizione dell’oggetto di garanzia tra paesi di origine e paesi ospitanti.
Il TUB prevede che la BdI possa adeguare il nuovo limite in caso di cambiamenti introdotti dalla Commissione per adeguarlo al
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tasso di inflazione.
Per quanto riguarda l’oggetto della garanzia sono ammessi al rimborso:
- I crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di
depositi o sotto altra forma
- Gli assegni circolari e gli altri titoli di credito a essi assimilabili
Alcune categorie di passività della banca sono escluse in quanto ritenute non meritevoli di tutela
per due diversi motivi:
1) Alcune per la loro peculiare natura; depositi e altri fondi al portatore, obbligazioni e altri
titoli similari, i titoli di capitale e le altre componenti del patrimonio, gli strumenti
finanziaria disciplinati dal codice civile, i depositi derivanti da transazioni in relazione alle
quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti dal codice penale.
2) Alcune per le caratteristiche soggettive dei crediti; i depositi dello Stato, i depositi degli enti
territoriali, i depositi di altre banche e di altre istituzioni finanziarie, i depositi dei soggetti
che ricoprono cariche nella banca o nella capogruppo, dei partecipanti al capitale della
banca, i depositi che hanno beneficiato di particolari tassi e condizioni che hanno concorso
a deteriorare la situazione finanziaria della banca.
5.3.3 Gli interventi
I sistemi di garanzia dei depositi intervengono per il rimborso dei depositanti nei casi di
liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia.
Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a
un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di
garanzia dello Stato di appartenenza.
Il termine del rimborso dei depositanti è stato ridotto a 20 giorni prorogabile dalla Banca d’Italia di
ulteriori 10 giorni. Una volta che i sistemi di garanzia effettuano il rimborso ai depositanti
potranno partecipere alla liquidazione della banca subentrando nei diritti dei depositanti nei limiti
dei pagamenti effettuati, e entro tali limiti partecipano ai riparti erogati dalla liquidazione in via
prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi. Seguendo un principio di
equità e di minimizzazione del costo per i DGS, nei casi in cui i riparti di liquidazione superino
l’importo rimborsato dal Fondo, la disposizione mira a consentire al Fondo di recuperare
interamente le somme rimborsate, mentre solo la parte eccedente viene restituita ai depositanti.
La legge pre