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COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO (CICR);
MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE;
BANCA D’ITALIA.
Ai sensi dell’art. 6 del TUB, le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le
disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono
in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
CICR (composto dal Ministro dell’economia
È un organo collegiale e delle finanze, che lo presiede ecc.)
Alle sedute partecipa il Governatore della BI con funzioni consultive. Il presidente può invitare altri Ministri
a intervenire a singole riunioni a fini consultivi e anche i Presidenti delle altre Autorità competenti.
Al CICR spetta l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.
La sua capacità deliberativa di tipo normativo non va oltre i limiti delle materie a esso attribuite dalla legge
in armonia con le finalità dell’art. 5 del TUB.
L’alta vigilanza del CICR è esercitata nell’area del credito e del risparmio bancario e non bancario.
Particolare rilevanza assume la competenza regolamentare in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico
anche da parte di soggetti diversi dalle banche.
Per l’esercizio delle proprie funzioni il CICR, dato che non possiede un apparato organizzativo proprio, si
avvale della BI.
Il CICR è un organo a composizione politica, tuttavia la sua attività si qualifica più come amministrativa che
politica. è tenuto all’osservanza dei principi di legalità, trasparenza e parità di trattamento che
Ne deriva che il CICR
caratterizzano l’azione amministrativa.
Inoltre, le deliberazioni del CICR avranno natura di atti amministrativi e come tali sono reclamabili in via
amministrativa o giurisdizionale.
Il CICR svolge anche funzione giurisdizionale in quanto destinatario dei reclami contro i provvedimenti
della BI.
Questa funzione raramente attivata chiama in causa la natura del rapporto esistente tra il CICR e la BI. A tal
proposito si sono succedute varie tesi.
Inizialmente si è ipotizzato un rapporto di subordinazione gerarchica, poi si è qualificato nell’ambito della
direzione senza subordinazione e infine nell’ambito della gerarchia impropria, con la possibilità per il CICR
di modificare i provvedimenti della BI oggetto di reclamo ma non di dare direttive né ordini.
La difficoltà ad inquadrare il ruolo di indirizzo politico del CICR e i confini incerti della funzione di alta
l’esistenza del CICR anacronistica e non in linea con la
vigilanza a esso attribuita per legge, rendono
posizione che si sta assumendo secondo cui le funzioni di vigilanza dovrebbero essere affidate in via
esclusiva ad autorità indipendenti dal potere politico.
Di recente si ipotizza di rinunciare a questo comitato e di attribuire maggiore spazio nel settore creditizio ad
altre autorità quali, in primis, la BI.
IL MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE
Ha competenze esclusive affidategli per legge.
normativi attraverso l’emanazione di
Convoca e presiede il CICR ed esercita i propri poteri
regolamenti ministeriali.
Tra le sue competenze, ricordiamo quella di determinare i requisiti di onorabilità e professionalità degli
esponenti aziendali e i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche e quella di estendere i
soggetti ai quali applicare la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali.
BANCA D’ITALIA
Il TUB le ha affidato in modo unico la funzione di vigilanza sul sistema bancario.
La struttura organizzativa ricalca quella societaria.
Essa prevede:
un’assemblea dei partecipanti al capitale;
un consiglio;
un organo di controllo.
Questa struttura non mette in discussione la natura pubblicistica della BI, infatti, gli organi sociali non hanno
alle funzioni proprie dell’istituto che sono affidate, al governatore e al
alcuna competenza in relazione
direttorio.
La natura di ente pubblico della BI in passato posta in dubbio è stata ribadita di recente in sede legislativa.
La BI è al contempo BC e AV, questo vuol dire che svolge sia funzioni di politica monetaria che di vigilanza
sul sistema bancario.
La partecipazione al Sistema europeo di banche centrali ha determinato il passaggio dei poteri di definizione
della politica monetaria al Consiglio Direttivo della BCE.
Residuano in capo alla BI funzioni di attuazione della politica monetaria in conformità alle direttive della
BCE.
Per quanto riguarda la funzione di vigilanza, nell’ambito delle attività riconducibili al settore bancario, la BI
svolge attività di vigilanza regolamentare, ispettiva e informativa, sia per quanto riguarda la
trasparenza che la stabilità, sulle banche, sui gruppi bancari e altri soggetti operanti nel settore
finanziario.
La BI esplica la funzione di vigilanza attraverso atti normativi e amministrativi.
In particolare, emana regolamenti aventi natura di disposizioni normative e laddove previsto dalla legge,
impartisce istruzioni e adotta provvedimenti di carattere generale e particolare di natura amministrativa.
La BI è anche competente per l’applicazione diretta delle sanzioni amministrative in materia di abusivismo
bancario e finanziario.
2.6.2 - Le AV sugli intermediari finanziari e sul mercato mobiliare.
Il TUF individua le seguenti autorità preposte alla vigilanza sugli intermediari e sul mercato mobiliare:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
a)
b) CONSOB;
c) BI.
Essi esercitano i loro poteri in armonia con le disposizioni dell’UE, applicano i regolamenti e le decisioni
dell’UE e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente
decreto.
MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE
I poteri regolamentari del MEF sono molto ampi, oltre a quelli previsti per il settore creditizio, il MEF ha un
sui mercati regolamentati e sull’individuazione dei
potere regolamentare rilevante in materia di vigilanza
servizi di investimento e degli strumenti finanziari da assoggettare alla disciplina del TUF.
Il MEF individua con regolamento:
a) i clienti professionali pubblici;
b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come
clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
la sua competenza si estende anche all’individuazione della struttura e delle caratteristiche dei fondi
Inoltre,
comuni di investimento.
CONSOB
Istituita nel 1974, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei
limiti stabiliti dalla legge.
La struttura di vertice dell’ente è composta da un presidente e da 4 membri di specifica competenza ed
esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza.
Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.
Le deliberazioni sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge.
Il presidente sovraintende all’attività istruttoria e cura l’esecuzione delle deliberazioni; la Commissione si
occupa della regolamentazione e della vigilanza non solo sugli intermediari ma anche sui mercati e sugli
emittenti con strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera
rilevante.
In particolare la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti degli intermediari, con ciò intendendo le imprese di investimento, le banche e gli altri
all’esercizio dei servizi e alle attività di investimento.
intermediari non bancari autorizzati
A seguito della Legge Risparmio, le competenze della Consob sono state estese ad un’area tradizionalmente
di esclusiva competenza della BI, quella dei prodotti finanziari emessi dalle banche.
di prodotti finanziari e depositi strutturati da parte delle banche è sottoposta a vigilanza
L’emissione
regolamentare, ispettiva e informativa della Consob per il conseguimento delle finalità di trasparenza e
correttezza dei comportamenti.
BANCA D’ITALIA
L’art. 5 del TUF dispone che essa è competente per la vigilanza sui soggetti abilitati per quanto riguarda:
il contenimento del rischio;
la stabilità patrimoniale;
la sana e prudente gestione degli intermediari.
La BI infine, autorizza all’esercizio dei servizi e alle attività di investimento le banche, gli intermediari di cui
all’art. 106 TUB e per quanto riguarda il servizio di gestione collettiva, le SGR, le SICAV e le SICAF.
La Legge Risparmio, oltre ad aver ampliato le competenze di CONSOB e BI ne ha esteso i poteri;
a esse è ora riconosciuto il potere di erogare sanzioni nei confronti di soggetti sottoposti a vigilanza, nei
limiti, però, delle rispettive competenze.
Inoltre, le recenti riforme legislative, sia sul fronte interno che su quello comunitario, hanno conferito
ulteriori poteri alla Consob, in particolare quelli finalizzati a contrastare le condotte integranti abusi di
mercato e consistenti nelle facoltà della Consob di chiedere informazioni e notizie ed effettuare ispezioni.
2.7 - Gli obiettivi e le finalità della vigilanza.
Gli art. 5 del TUB e 5 del TUF individuano, relativamente ai rispettivi ambiti di applicazione, le finalità alle
quali deve tendere l’attività di vigilanza.
l’art. 5 del TUB
In particolare, individua per le autorità di vigilanza creditizie i seguenti obiettivi:
a) sana e prudente gestione degli enti vigilati;
b) stabilità complessiva;
c) efficienza e competitività del sistema finanziario;
d) osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
BREVI CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE.
In primo luogo, gli obiettivi elencati possono essere ricondotti, da un lato, a un piano di vigilanza micro-
al controllo dei singoli soggetti, e dall’altro, a un piano macro-prudenziale,
prudenziale, quindi relativo cioè
volto alla supervisione del sistema nel suo complesso.
In secondo luogo, si tratta di obiettivi potenzialmente in tensione tra di loro, come ad esempio l’efficienza e
la competitività del sistema possono porsi in contrasto con l’obiettivo della stabilità, la ricerca di un punto di
equilibrio soddisfacente.
L’art. 5 del TUF contiene, rispetto alla formulazione passata, un elenco più articolato di obiettivi per la
vigilanza finanziaria.
In particolare si prevede che la vigilanza sugli intermediari abbia per obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
d) la competitività del sistema finanziario;
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