Diritto di procedura penale
La giurisdizione
La giurisdizione può avere un triplice significato a seconda che ci si riferisca all’organo giudiziario, alla funzione dello stato e alla competenza della magistratura.
Nel primo caso consiste in un potere esercitato da organi statali caratterizzati da imparzialità e indipendenza (art 101 co.2 Cost.).
Nel secondo caso consiste nell’attuazione delle norme astratte nel caso concreto.
Nel terzo caso consiste in un insieme di regole che consentono di stabilire se un procedimento è di competenza della magistratura ordinaria (con portata generale) o della magistratura speciale (ad es. tribunali militari).
Il processo penale
Lo strumento attraverso il quale si attua la giurisdizione penale è il processo. Definiamo il processo penale come una serie di atti che hanno origine da un’imputazione e si concludono con una sentenza che assolve o condanna l’imputato. Imputazione e sentenza sono gli estremi del processo, tra i quali si colloca la sequenza di atti organizzati secondo forme e cadenze che, come si vedrà, determinano il modello di processo.
Il processo penale ha un oggetto immancabile ed un oggetto eventuale. La presenza solo del primo o di entrambi questi oggetti incide sul numero delle parti, che, oltre al giudice, intervengono nel processo. L’oggetto immancabile del processo penale è l’imputazione, cioè la dichiarazione con cui l’accusatore attribuisce all’imputato di avere commesso un reato. Il giudice pronuncia sulla fondatezza di tale attribuzione con la sentenza che condanna o assolve l’imputato.
La presenza dell’imputazione comporta che nel processo penale intervengano immancabilmente:
- Il titolare dell’azione penale o accusatore, al quale, per garantire l’imparzialità del giudice, compete formulare l’imputazione, chiedere al giudice di iniziare e svolgere il processo e poi addurre in questo le prove e le ragioni a carico dell’imputato.
- L’imputato, che è colui al quale si imputa di avere commesso un reato e che deve essere assistito da uno o più difensori, dotati della preparazione tecnica e del distacco psicologico necessari alla bisogna.
L'oggetto eventuale del processo penale è costituito dalla domanda, proposta al giudice penale dalla persona che ha subito un danno civile dal reato, di essere risarcito di questo danno. La proposizione di tale domanda comporta la presenza nel processo penale anche della parte civile, cioè del danneggiato che ha chiesto di essere risarcito, ed eventualmente del responsabile civile, che è colui che a norma delle leggi civili risponde del fatto dell’imputato.
Il processo penale inizia quando il titolare dell’azione penale o un suo ausiliare acquista la notizia di reato, cioè la notizia che un reato sarebbe stato commesso, avvia le indagini preliminari dirette a vagliare la fondatezza di tale notizia e ad individuare l’uno o più autori del reato. Il titolare dell’azione penale, ove ritenga che dalla notizia di reato e alle indagini preliminari compiute emergono prove sufficienti per sostenere un’accusa in giudizio, formula l’imputazione ed esercita l’azione penale, cioè sottopone l’imputazione al giudice chiedendogli di celebrare su di essa il giudizio (ossia qui la fase decisiva del processo penale).
Nel giudizio l’accusatore da un lato e l’imputato ed i suoi difensori dall’altro, nonché la parte civile e il responsabile civile se presenti, adducono al giudice le prove, personali o reali, dirette o indirette, che essi ritengono utili per accertare se l’imputato è responsabile del reato che gli viene attribuito ed eventualmente del danno civile di cui la parte civile chiede il risarcimento. Acquisite le prove e udite le ragioni, il giudice pronuncia sulla fondatezza dell’imputazione e dell’eventuale richiesta di risarcimento del danno con un provvedimento che è impugnabile davanti ad un altro giudice e che, ove non venga impugnato oppure la sua impugnazione venga dichiarata inammissibile o respinta, diventa irrevocabile o, anche, passa in giudicato. Il provvedimento irrevocabile è esecutivo.
Il codice di procedura penale
Il codice di procedura penale:
- Chiama procedimento penale la serie di atti, strumentali all’applicazione della legge penale sostanziale, che inizia con il primo atto d’indagine preliminare compiuto dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero dopo aver acquisito la notizia di reato e termina nel momento in cui la decisione finale del giudice, che applica oppure dichiara non applicabile la norma penale nel caso concreto, diviene irrevocabile ovvero non più suscettibile di impugnazione ordinaria.
- Usa la locuzione processo penale per designare solo una fase del processo penale come testé definito: quella che inizia con l’esercizio dell’azione penale, cioè con la richiesta del pubblico ministero al giudice di esercitare la giurisdizione penale e termina con l’anzidetta irrevocabilità della decisione del giudice.
I modelli
Il processo inquisitorio esalta la ricerca ufficiosa della verità ed ignora la capacità euristica del contraddittorio, in particolare del fatto che la difesa possa partecipare su un piano di parità con l’accusa all’escussione delle fonti di prova personale. Esso è espressione di uno Stato autoritario. In esso:
- Il giudice, acquisita la notizia di reato, d’ufficio apre il processo, indaga e valuta la serietà della notizia, formula l’imputazione, ricerca, ammette ed assume le prove che egli ritiene utili a dimostrare la fondatezza o meno dell’imputazione, e in base all’istruzione probatoria da lui svolta pronuncia la condanna o il proscioglimento dell’imputato.
- Il giudice applica con larghezza la carcerazione preventiva non solo come strumento per impedire all’imputato di inquinare la prova o di darsi alla fuga, ma anche e soprattutto come sofferenza volta ad indurlo a confessare la propria presunta colpevolezza ed a chiamare in correità i presunti complici.
- Gli atti del processo sono compiuti in segreto rispetto all’imputato ed al suo difensore, e pertanto anche rispetto ai terzi, al fine di evitare che la difesa possa valersi della conoscenza di essi e del loro risultato per impedire o fuorviare l’accertamento della verità.
- Il giudice può pronunciare la decisione finale sulla base di prove assunte non da lui personalmente ma da un altro organo, finanche non giurisdizionale.
- Il processo inquisitorio, poiché attribuisce la massima importanza all’immagine di autorità del giudice penale, non ammette che le pronunce di questo siano contraddette da quelle di un giudice extrapenale. Pertanto, il sistema inquisitorio adotta il principio di unità della giurisdizione, per cui i giudici extraprenali devono uniformare le loro pronunce a quelle del giudice penale, anche se ciò può risolversi nella violazione del diritto di difesa delle parti del processo extrapenale che non hanno potuto partecipare nel processo penale.
Il processo accusatorio invece attribuisce la massima capacità euristica all’iniziativa ed al dibattito di parti portatrici di contrapposti interessi ed è espressione di uno Stato liberaldemocratico che garantisce i diritti dell’uomo, assumendo essere meglio che dieci, cento, mille colpevoli restino impuniti piuttosto che un solo innocente venga, per un errore giudiziario, condannato. Nel processo accusatorio:
- Il giudice è tenuto all’imparzialità e quindi ad una tendenzialmente passività processuale. Egli esercita la giurisdizione solo in seguito alla formulazione dell’imputazione ed all’esercizio dell’azione penale da parte di un altro soggetto.
- La carcerazione preventiva è consentita solo in presenza dell’effettivo pericolo che l’imputato inquini la prova o si dia alla fuga.
- L’imputato ha diritto di non cooperare al processo e alla propria eventuale condanna.
- Il diritto di difesa dell’imputato trova la più ampia esplicazione.
- Il processo penale si svolge all’insegna della pubblicità esterna, cioè della possibilità per il pubblico di prendere conoscenza degli atti in cui il processo consiste.
- Il sistema accusatorio, poiché annette al contraddittorio fra le parti la massima efficacia ai fini dell’accertamento della verità nel processo, accoglie il sistema dell’indipendenza delle giurisdizioni, per cui le sentenze del giudice penale possono senza difficoltà essere contraddette da quelle dei giudici non penale e le parti possono esercitare pienamente il contraddittorio nei processi extrapenali.
Il processo penale italiano
Il c.d. processo penale misto venne praticato in Italia, sul modello francese, con i codici di procedura penale del 1865, del 1913 e del 1930. Nella seconda metà del novecento si cominciò a diffondere la fondata idea che un tale tipo di processo non garantisse una sufficiente esplicazione del diritto di difesa dell’imputato.
Pertanto, il codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, introdusse, quale rito ordinario, un processo di tipo accusatorio, fondato su un’illuminata distinzione fra azione e giurisdizione penale, fra potere di ricerca e potere di ammissione della prova, fra potere di richiesta e potere di decisione in tema di restrizioni della libertà personale, tutti riservati rispettivamente al pubblico ministero e al giudice, e fra fasi del procedimento.
Questa disciplina subì dapprima un’involuzione in senso inquisitorio per le modifiche regressive apportatele dal legislatore e da alcune infelici sentenze della Corte costituzionale, la quale dichiarò contraria ad un preteso principio di non dispersione della prova la norma secondo cui le dichiarazioni rese da testimoni e coimputati prima del dibattimento potevano valere in questo non come prova dei fatti dichiarati, ma solo per valutare la credibilità del dichiarante, e non contrario alla garanzia del diritto di difesa il fatto che l’imputato potesse essere condannato in base alle dichiarazioni rese da un coimputato, il quale nel corso del processo non si fosse mai sottoposto all’esame dell’imputato stesso o del suo difensore.
Il legislatore reagì a queste situazioni con la revisione dell’art. 111 Cost., attuata con la l. cost. 23 novembre 1999 n.2, c.d. riforma del giusto processo. Dopo ciò, prontamente adeguatasi la Corte all’esplicita elevazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova penale a principio costituzionale, il nostro codice di procedura penale è tornato all’originaria impronta accusatoria.
Attualmente il processo penale italiano è caratterizzato da un’eccessiva durata, la quale consegue al numero esorbitante di reati previsti dalla legge penale sostanziale, all’insufficiente dotazione di pezzi personali e materiali ed all’irrazionale sfruttamento delle risorse esistenti.
Le fonti
Il processo penale italiano è regolato:
- Dalla Costituzione della Repubblica, la quale detta norme in tema di giudici, pubblico ministero polizia giudiziaria (101-109) e di vari altri aspetti del processo penale, tra cui alcune libertà individuali suscettibili di essere limitate dagli organi e per le esigenze di tale processo (artt. 10 c.4, 13-15, 24-27, 111-112).
- Dal codice di procedura penale, emanato con d.p.r. 22 settembre 1988; al codice accede il d. lgs. 28 luglio 1989 n. 271, norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso, entrato in vigore nel medesimo giorno.
- Al di sotto del codice, dal d.m. 30 settembre 1989 n. 334, regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale.
Il codice di procedura penale è integrato da varie leggi, prime fra tutte quelle di ordinamento giudiziario, le quali regolano la costituzione degli organi giurisdizionali e del pubblico ministero e lo stato giuridico del personale chiamato a coprire tali organi. Le leggi di ordinamento giudiziario sono considerate, anche in sede di studi universitari, un corpo di leggi autonome dalle leggi processuali.
Le fonti internazionali
Sulla disciplina del nostro processo penale incidono anche i trattati internazionali che l’Italia ha stipulato in materia. Il più rilevante di questi è la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950. L’art. 5 di tale documento stabilisce che ogni persona arrestata o detenuta per i fini di un processo penale ha diritto a:
- “Essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico”.
- “Essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice … e essere giudicata entro un termine ragionevole o … essere messa in libertà durante la procedura”.
- “Presentare un ricorso ad un tribunale affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione”.
- “Tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa”, “difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per pagare un difensore, essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio”.
Il protocollo addizionale n. 7 alla stessa Convenzione riconosce all’imputato il diritto a sottoporre la propria eventuale condanna al riesame di un tribunale superiore ed il diritto al ne bis in idem, cioè a non subire, dopo essere stato giudicato con sentenza irrevocabile per un fatto, un nuovo procedimento penale per lo stesso fatto.
Queste disposizioni della Convenzione europea e dei suoi annessi influiscono sulla disciplina del processo penale italiano in vari modi:
- Ogni individuo che si ritenga leso dalla violazione, da parte di uno Stato aderente alla Convenzione, di un diritto garantito da questa, una volta esauriti i mezzi d’impugnazione previsti dall’ordinamento di tale Stato può ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, se ravvisa la violazione lamentata, “accorda, quando ne è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.
- Gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione europea devono conformarsi alle sentenze definitive, con cui la Corte europea ha riconosciuto che in un processo penale svoltosi in uno di essi ha subito una violazione dei diritti riconosciutigli dalla Convenzione stessa.
- Nel 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato che, sopravvenuto l’art. 117 Cost., per cui “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato … nel rispetto … dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, le norme della Convenzione assumono nel nostro ordinamento il ruolo delle cc.dd. norme interposte, cioè delle norme, sia pur prive di rango costituzionale, che a norma di Costituzione il legislatore ordinario deve osservare pena l’incostituzionalità delle disposizioni di legge da lui emanate.
Cenni sulla successione delle norme processuali nel tempo
Considerazioni preliminari. Il principio di certezza del diritto richiede che gli operatori (giudici, avvocati e pubblici ministeri) conoscano quale è la norma che debbono osservare nella situazione concreta. È opportuno chiarire che, in caso di successione nel tempo di norme processuali penali, possono darsi due situazioni differenti. Può accadere che la nuova legge rechi una disciplina apposita. Ma può altresì accadere che la nuova legge taccia in proposito, e allora occorrerà fare riferimento ai principi generali.
Norme transitorie e norme intertemporali. Nel caso in cui la legge predisponga una apposita disciplina per i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore, la nuova legge può dettare norme intertemporali o norme transitorie. Le norme intertemporali hanno una natura strumentale, e indicano il criterio in base al quale si individua la disciplina per il caso concreto; si tratta di norme che disciplinano l’applicazione di altre norme. Le disposizioni transitorie regolano le situazioni giuridiche coinvolte nella successione di leggi e recano una disciplina speciale per il caso concreto.
Il principio tempus regit actum. Se la nuova legge non reca alcuna previsione circa i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore, vale il principio di irretroattività sancito dall’art. 11 disp. prel. c.c., ai sensi del quale «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo»; si tratta di una disposizione di tipo intertemporale, che da un lato sancisce l’efficacia immediata della nuova disciplina, e da un altro lato ne prevede la irretroattività. La norma appena esposta è condensata nel brocardo latino tempus regit actum. Adottando come parametro il momento di entrata in vigore della nuova disciplina, dovrà ritenersi che gli atti, i cui effetti si siano ormai esauriti, saranno regolati dalla disciplina previgente; gli atti ancora da compiere saranno regolati dalla nuova disciplina; gli atti complessi, non ancora perfezionati, ricadranno sotto la nuova disciplina.
Parte 2 – I soggetti
I soggetti del procedimento penale sono coloro che hanno poteri di iniziativa nel procedimento stesso, le parti sono il soggetto attivo e passivo dell’azione penale, cioè Pubblico Ministero e imputato, ed eventualmente dell’azione civile, cioè parte civile, imputato e responsabile civile.
Il giudice
Il giudice è un soggetto del processo super partes, in particolare è il detentore del potere decisionale, che è espressione dell’esercizio del potere giurisdizionale. Il potere giurisdizionale in Italia è diffuso, cioè frazionato in più organi ciascuno dei quali ha competenza limitata. La competenza è quella parte della funzione giurisdizionale che è svolta dal singolo organo. Essa è individuata per approssimazioni successive.
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