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SEZIONE I – LE PARTI
A) IL PUBBLICO MINISTERO
2. Le funzioni
Il pubblico ministero è un organo dello Stato, istituito presso i tribunali, le corti d'appello, alla corte di
cassazione
Il pubblico ministero "veglia all'osservanza delle leggi" ed "alla pronta e regolare amministrazione della
giustizia" ovvero è organo di giustizia.
Il pubblico ministero è quel complesso di uffici pubblici che rappresentano nel procedimento penale
l’interesse generale dello Stato alla repressione dei reati. Il pubblico ministero non è un organo unitario, bensì
è frazionato in tanti uffici ciascuno dei quali svolge le sue funzioni, di regola, soltanto davanti all’organo
giudiziario presso cui è costituito (art. 51, c. 3).
Le funzioni del pubblico ministero. Le funzioni svolte dal pubblico ministero sono indicate nell’ordinamento
giudiziario. In particolare il pubblico ministero:
1) «veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela
dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci».
2) «promuove la repressione dei reati» e cioè svolge le indagini necessarie per valutare se deve
chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione.
3) «esercita l’azione penale» in ogni caso in cui non debba richiedere l’archiviazione.
4) «fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge». Il
pubblico ministero svolge nel procedimento penale la funzione di parte pubblica. Egli rappresenta
l’interesse generale dello Stato - comunità, e cioè l’interesse della società che è stata lesa dal reato.
Status del pubblico ministero. Il magistrato che fa parte dell’ufficio del pubblico ministero ha una
piena indipendenza di status (art. 105 Cost.); è inamovibile nel grado e nella sede (art. 107 Cost.); è
nominato a seguito di pubblico concorso (art. 106, c. 1 Cost.); i provvedimenti disciplinari e le
promozioni che lo riguardano sono deliberati dal consiglio superiore della magistratura (art. 105
Cost.). I rapporti all’interno dell’ufficio
I rapporti di dipendenza gerarchica, che esistono all’interno dell’ufficio del pubblico ministero, devono
contemperare due esigenze contrapposte. La prima esigenza, imposta dalla Costituzione, è quella di garantire
la posizione di indipendenza del singolo magistrato del pubblico ministero, che ha l’obbligo di far osservare
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la legge. La seconda esigenza tende ad assicurare la buona organizzazione dell’ufficio della pubblica accusa,
che ha oneri di iniziativa e di impulso del procedimento penale. Vi è la necessità di coordinare indagini
condotte da più magistrati per evitare intralci reciproci (ad es., la diffusione di notizie riservate di un
procedimento può danneggiare un altro).
I rapporti tra gli uffici
In base alla regola esposta nell’art. 51, c. 3, ogni ufficio del pubblico ministero è competente a svolgere le
sue funzioni esclusivamente presso l’organo giudiziario davanti al quale è costituito. Il procuratore generale
presso la corte di cassazione svolge una funzione di sorveglianza, nel senso che ha il potere di iniziare
l’azione disciplinare contro un qualsiasi magistrato requirente o giudicante; la decisione spetterà poi al
CSM.
La nozione di contrasto tra uffici. Si ha contrasto negativo tra pubblici ministeri (art. 54) quando due uffici
negano la competenza per materia o per territorio del giudice presso il quale ciascuno di essi esercita le
funzioni, ritenendo la competenza di un altro giudice. Si ha contrasto positivo tra uffici del pubblico
ministero (art. 54-bis) quando due uffici stanno svolgendo indagini a carico della stessa persona ed in
relazione al medesimo fatto e ciascuno di essi ritenga la propria competenza esclusiva. Il procuratore
generale presso la corte d’appello svolge, in relazione agli uffici sottordinato, una funzione di sorveglianza
che si manifesta nei seguenti aspetti:
a) nel potere di dirimere i contrasti tra due uffici del pubblico ministero del medesimo
distretto di corte d’appello;
b) nel potere di avocare un singolo affare in casi tassativamente previsti dalla legge.
Il potere di avocazione.
l’avocazione è il potere dell’organo superiore di sostituirsi all’organo inferiore nello svolgimento di una
determinata attività. In base al provvedimento di avocazione un sostituto del procuratore generale
sostituisce il singolo magistrato del pubblico ministero nel compimento di quella attività che quest’ultimo sta
svolgendo (es. indagini preliminari o presenza in udienza). Si può avere avocazione obbligatoria (ad esempio
art.412: nelle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale). Si ha, invece, avocazione
facoltativa quando ad esempio, vi è da parte del p.m. un’insufficiente valutazione della fondatezza della
notizia di reato.
L’astensione
Il giudice ha l’obbligo di astenersi ove sia presente una situazione che lo faccia apparire “parziale” (art. 36);
per gli stessi motivi il giudice può essere ricusato. Viceversa, il magistrato del pubblico ministero non può
essere ricusato, perché è una parte.
L’astensione. Sulla dichiarazione di astensione decide il capo dell’ufficio del pubblico ministero; quest’ultimo
ha il dovere di astenersi quando vi sono gravi ragioni di convenienza (tra queste vi sono le situazioni nelle
quali il magistrato ha un interesse privato nel procedimento che gli è stato assegnato o ha un rapporto di
interesse con una delle parti).
La sostituzione. I casi di sostituzione sono: 1) se il magistrato ha interesse nel procedimento come parte
anche soltanto potenziale ovvero se è creditore o debitore di una delle parti private; 2) se il magistrato è
tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se uno di costoro è prossimo
congiunto di lui o del coniuge; 3) se vi era già in precedenza una inimicizia grave tra il magistrato e una delle
parti private; 4) se un prossimo congiunto del magistrato è offeso o danneggiato o parte privata. Se il capo
dell’ufficio omette di provvedere alla sostituzione, il procuratore generale presso la corte d’appello designa
per l’udienza un magistrato appartenente al suo ufficio, e si tratta di un caso di avocazione obbligatoria.
Dovere di lealtà processuale. Il pubblico ministero è un magistrato indipendente che svolge la funzione di
una parte pubblica; egli si distingue dal giudice per il fatto di essere collocato in un ufficio che dipende da un
capo. L’interesse pubblico impone al pubblico ministero l’obbligo di lealtà processuale. Il pubblico ministero,
in base all’art. 358 c.p.p. deve svolgere «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta
alle indagini». 13
. Gli uffici antimafia
L’ufficio svolge le funzioni del pubblico ministero in primo grado in relazione ai delitti di criminalità
organizzata mafiosa e assimilati (art. 51, c. 3-bis), dei delitti «con finalità di terrorismo» e ai delitti consumati
o tentati in materia di pedopornografia, di reati informatici, di intercettazione abusiva. Per tali delitti la
procura distrettuale svolge le indagini preliminari ed esercita le funzioni di accusa pubblica nell’udienza
preliminare e nel dibattimento entro l’ambito territoriale del distretto di corte d’appello. All’interno della
procura distrettuale è costituita una “Direzione Distrettuale Antimafia” (D.D.A.). La procura nazionale
antimafia è un ufficio con sede in Roma; è nominato dal CSM in seguito ad un accordo col ministro della
Giustizia. La direzione nazionale è composta da venti magistrati del pubblico ministero nominati dal CSM,
sentito il procuratore nazionale.
Funzioni. Il procuratore nazionale antimafia ha compiti di controllo che gli permettono di verificare se sia
effettivo il coordinamento tra i singoli uffici del pubblico ministero che stanno compiendo indagini per i delitti
di criminalità mafiosa ed assimilati indicati nell’art. 51 c. 3-bis; in caso di mancato coordinamento, il
procuratore nazionale deve avocare le indagini (art. 371-bis c.p.p.). Il procuratore nazionale ha poteri sia di
impulso nei confronti dei procuratori distrettuali, sia di controllo sull’attività degli organi centralizzati di
polizia giudiziaria. Egli non può dare direttive vincolanti nel merito alle procure distrettuali, e non può
compiere direttamente indagini, ma può avocare le indagini condotte da quella procura distrettuale che
abbia dimostrato una “grave inerzia” o che non abbia voluto coordinarsi con gli altri uffici.
L’IMPUTATO
. L'indiziato
L'indiziato di reato è la persona a carico della quale la polizia giudiziaria, il pubblico ministero, il giudice o il
difensore che svolgere indagini difensiva hanno acquisito uno o più indizi di reità, cioè notizie che fanno
ritenere che essa abbia commesso un reato. Le notizie suscettibili di dare luogo alla qualità di indiziato
possono operare secondo il meccanismo tanto della prova diretta quanto della prova indiretta.
L'indiziato è figura distinta dal sospettato, giacché la qualità di indiziato nasce da un dato oggettivo
acquisito al procedimento o all'indagine difensiva, mentre quella di sospettato nasce da una semplice
supposizione.
La persona sottoposta alle indagini
La persona sottoposta alle indagini o indagato è l'indiziato nei confronti del quale la polizia giudiziaria o il
pubblico ministero svolgono indagini preliminari. La qualità di persona sottoposta alle indagini è assunta
dall’ indiziato nel momento in cui nei suoi confronti la polizia giudiziaria o il pubblico ministero compiere il
primo atto di indagine preliminare.
L’imputato è la persona alla quale è attribuito il reato nell’imputazione formulata con la richiesta di rinvio a
giudizio o con l’atto omologo nell’ambito del singolo procedimento speciale. L’imputazione è composta dalla
enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico di reato e dalla indicazione delle norme di legge violate
e della persona alla quale il reato è addebitato (art. 417).
L’assunzione della qualità di imputato. Nel procedimento ordinario l’assunzione della qualifica di imputato
avviene con la richiesta di rinvio a giudizio. Viceversa, nei procedimenti speciali la qualifica di imputato si
acquista nel momento in cui si instaura il singolo rito. La qualità di imputato si conserva, ai sensi dell’art. 60,
c. 2, in ogni stato e grado del processo sino a che non sia più soggetta ad impug