ISTITUZIONI DI
DIRITTO
DELL’UNIONE
EUROPEA
Anno scolastico 2017-2018
Università degli Studi di Trento
PARTE PRIMA:
DIRITTO DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA
CAPITOLO I
CENNI STORICI.
Per riacquistare un ruolo significativo nel contesto internazionale, i Paesi europei dovevano
intraprendere la via della collaborazione, sia sul piano economico che su quello politico.
Non tutti erano disponibili a farlo. I maggiori Paesi europei, in quel momento Gran Bretagna e
Francia, non erano affatto disposti a rinunciare al proprio prestigio internazionale e a limitare la
propria sovranità.
Difatti in quegli anni, l’ideale di un’Europa unita nel segno della pace della cooperazione tra
Stati apparteneva solo a una ristretta élite di uomini politici di diversa ideologia che divennero i
padri fondatori del progetto europeo: i francesi J. Monnet (politico francese) e R. Schumann
(Ministro degli Esteri della Francia), K. Adenauer (Cancelliere della Germania), e gli italiani A.
De Gasperi (Presidente del Consiglio dell'Italia) e A. Spinelli (Parlamentare europeo). Le
opinioni su come bisognasse operare per vincere le resistenze di tipo nazionalista erano molte.
● Alcuni sostenevano la necessità di presentare subito un progetto di Europa federale;
● altri sostenevano l’opportunità di procedere in modo graduale.
La prima idea fu lanciata a Ventotene, un'isola del mar Tirreno dove venivano confinati molti
antifascisti italiani tra cui Altiero Spinelli. Nel '41 essi elaborarono un progetto di Manifesto "Per
l'Europa libera e unita", che gettò le basi per la nascita, nel '43, del Movimento federalista
europeo fondato da De Gasperi e guidato da Spinelli.
Tale programma venne poi rinominato “Il Manifesto di Ventotene” e venne pubblicato
clandestinamente a Roma nel 1944. Gli autori di questo progetto, Altiero Spinelli e Ernesto
Rossi, stilarono una proposta di iniziative concrete per un organismo europeo.
Alla fine prevalse la linea gradualista proposta dal francese Monnet. La sua tesi era che gli
europei dovessero venire coinvolti prima in una collaborazione economica e, in un secondo
momento, sarebbe stato possibile iniziare a lavorare su una unione politica. Si avverò solo la
prima parte da lui sostenuta. I TRATTATI.
Inizialmente J. Monnet gettò le basi per una collaborazione economica puntando sulla nascita di
un’organizzazione sovranazionale che assumesse il compito di regolare un mercato comune
europeo nel settore carbo-siderurgico ( scopo : controllare i traffici di carbone e acciaio per
prevenire armamenti).
Fu così che nel 1949 si formò il Consiglio d'Europa e nel 1951 nacque la Comunità economica
del carbone e dell’acciaio ( CECA ). Essa intensificò la collaborazione economica tra sei paesi:
Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
I positivi risultati di questa esperienza convinsero gli stessi sei Stati a dar vita nel 1957 con il
Trattato di Roma ad altre due comunità: la Comunità europea per l’energia atomica ( CEEA )
( obiettivo : coordinare i programmi di ricerca degli stati membri relativi all'energia nucleare ed
assicurare un uso pacifico della stessa) e la Comunità economica europea ( CEE
).
Il Trattato subì numerosi mutamenti nel tempo: strutturali , trasformazione in Comunità europea
nel 1992 e in Unione Europea nel 2001; modifiche nella numerazione degli articoli del Trattato;
e sostanziali , aumento delle competenze esclusive dell’UE e quindi una diminuzione delle
competenze nazionali; meccanismi di maggiore efficacia delle norme UE nei diritti interni;
introduzione di sanzioni pecuniarie agli Stati in caso di violazioni; risarcimento del danno per i
cittadini se lo Stato non attribuisce i diritti di cui l’UE li dota.
Questo trattato si pone come obiettivo principale la creazione di un mercato comune (=libera
circolazione dei beni, del lavoro, del capitale, delle persone, delle attività professionali e
imprenditoriali; eliminazione degli ostacoli agli scambi; armonizzazione delle legislazioni); come
altri obiettivi economici il superamento degli squilibri regionali; la politica agricola comune
(PAC); la collaborazione con i paesi esteri; e il mantenimento dei livelli occupazionali.
Per quanto riguarda gli obiettivi non economici: art. 177 rispetto dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali; art. 12 divieto di discriminazione in base alla nazionalita; art. 39, comma 2
divieto di discriminazione tra lavoratori a seconda della nazionalita; art. 141 parità di
retribuzione tra uomini e donne;
I trattati iniziali sono stati nel tempo integrati o sostituiti con nuovi trattati che hanno ampliato i
compiti e le finalità della Ue e hanno accresciuto i poteri degli organi comunitari.
IL SUSSEGUIRSI DI REVISIONI.
Gli Stati possono volontariamente concedere dei poteri alle organizzazioni internazionali
attraverso dei trattati, fonti di diritto internazionale che questi possono sottoscrivere.
La sottoscrizione vincola gli Stati a tenere un certo comportamento conforme ad essi (effetto di
diritto internazionale); una volta che avviene la firma, si procede alla ratifica , ovvero
all'introduzione del trattato all'interno dell’ordinamento (sistema monistico: avviene in
automatico; altri sistemi: si richiede la partecipazione del Parlamento o l’avvenire di un
referendum popolare).
I trattati più significativi di questo processo di integrazione furono:
● Parigi, 1986 → l’ Atto unico europeo , ribadisce la centralità del mercato unico come
fulcro della comunità europea, allo scopo di arrivare infine all’integrazione di tipo politico.
Introduce politiche in campo ambientale e di ricerca e sviluppo; amplia i poteri del Parlamento,
segnato dal passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata per dare maggiore autonomia
all’Unione.
● 1992 → Trattato di Maastricht introdusse la struttura a pilastri che pone al vertice
l’Unione Europea e come pilastri: le Comunità europee; la politica estera e di sicurezza
comune (PESC); la Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (GAI).
● 1997→ Trattato di Amsterdam introdusse delle modifiche nel funzionamento dei
Trattati di Roma e di Maastricht; ampliò delle politiche comunitarie.
● 2001 → Trattato di Nizza introdusse delle riforme istituzionali per affrontare
l’allargamento a 25 Stati membri nel 2004 (e poi a 27 e a 28) per quanto riguarda:
1. Composizione dei seggi del Parlamento;
2. Riponderazione dei voti del Consiglio;
3. Aumento delle materie da decidere a maggioranza;
Proclama solennemente la Carta dei diritti fondamentali (vincolante giuridicamente per le
istituzioni UE e per gli Stati a partire dal 2007).
Fase che ha portato al Trattato di Lisbona.
Inizia come un tentativo di dotare il diritto dell’integrazione di una Costituzione formale.
Preceduta da un intenso dibattito dottrinale, la Dichiarazione di Laeken , istituiva una
Convenzione in cui venne redatto un progetto di Trattato che istituiva una Costituzione per
l’Europa. Si procedette al processo di ratifica, che venne però (tramite referendum in Francia e
Belgio) rigettata. Si abbandonò così la prospettiva costituzionale.
2007 → Trattato di Lisbona . Alcune delle soluzioni contenute nel Trattato costituzionale
vennero adottate dal Trattato di Lisbona, privo della terminologia e dei simboli costituzionali.
Il Trattato: abroga i Trattati istitutivi delle Comunità europee; introduce il Trattato sull’Unione
europea (TUE), che raccoglie le regole fondamentali, e il Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), che raccoglie le regole di dettaglio relative al suo funzionamento.
Infine, il Trattato di Lisbona (2009) apportò ampie modifiche ai trattati di Roma e Maastricht.
Esso abolì i "pilastri", provvide al riparto di competenze tra Unione e Stati membri, e rafforzò il
principio democratico e la tutela dei diritti fondamentali, rendendo la "Carta dei diritti
fondamentali" giuridicamente vincolante.
Quadro globale sintetico delle principali normative convenzionali che si sono susseguite
nel tempo:
● Trattato CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio), firmato a Parigi il 18
aprile 1951, entrato in vigore il 23 luglio 1952, insieme ai Protocolli sullo Statuto della
Corte di giustizia e sui privilegi e le immunità; il Trattato, previsto per una durata di 50
anni, è giunto a scadenza, in base all’art. 97, il 23 luglio 2002;
● Trattati CEE (Comunità economica europea, poi Comunità europea) e CEEA (Comunità
europea dell’energia atomica o Euratom), firmati a Roma il 25 marzo 1957, entrati in
vigore il 1° gennaio 1958;
● Trattato sull’UE (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1°
novembre 1993;
● Trattati che hanno successivamente modificato il TUE e i Trattati CE ed Euratom: il
Trattato di Amsterdam e il Trattato di Nizza ; nonché i vari trattati di adesione degli
Stati membri entrati successivamente ai 6 Paesi fondatori;
● infine, il Trattato di Lisbona , firmato il 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1°
dicembre 2009, che, oltre a modificare il TUE, ha modificato e sostituito il Trattato CE
con il TFUE (Trattato sul funzionamento dell’UE) ed ha attribuito lo stesso valore dei
Trattati alla Carta dei diritti fondamentali , che era stata proclamata a Nizza dal PE,
dalla Commissione e dal Consiglio il 7 dicembre 2000.
In definitiva quindi hanno valore di norme convenzionali (primarie) i Trattati istitutivi così come
modificati da ultimo a Lisbona:
● Il Trattato sull’UE (TUE);
● e il Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), già Trattato della Comunità europea.
Al TUE e al TFUE va aggiunto la Carta dei diritti fondamentali , che solo con il Trattato di
Lisbona ha assunto lo stesso valore giuridico dei trattati (art. 6 TUE).
L’INTEGRAZIONE EUROPEA IN TEMPO DI CRISI .
I problemi relativi all’assetto ordinamentale e politico dell’Unione sono venuti in rilievo negli
ultimi anni, con l’accadere di tre episodi:
1)La crisi del debito sovrano in alcuni Paesi.
Fra il 2009 e il 2010 si verificano in alcuni Paesi dell’Unione squilibri di bilancio derivanti
essenzialmente dall’alto debito pubblico. La principale causa di tali squilibri fu data dagli alti
tassi d’interesse offerti dagli Stati con un debito elevato, motivati dal fatto che dovevano
rinnovare i titoli obbligazionari considerati troppo rischiosi. Lo spread, ovvero la differenza tra il
tasso d'interesse gravante sui titoli degli Stati “a rischio” e quello sui titoli della Germania,
costituì l’unità di misura di questa crisi.
La fase più acuta della crisi venne superato attraverso due tipi di misure:-aiuti dall’Unione
Europea e da altre istituzioni internazionali, condizionati all’adozione di programmi di riforma
economica restrittivi, e da pesanti limitazione in tema di politica economica attraverso (ad
esempio) il fiscal compact; -la Banca centrale europea ha acquistato i titoli degli Stati indebitati
riducendo la pressione dei tassi d’interesse.
2)La crisi migratoria.
La crisi migratoria, avente origine nel 2015 e proveniente dalla migrazione dai Paesi del Medio
oriente e dell’Africa settentrionale, pose in difficoltà il senso di solidarietà dei Paesi membri,
chiamati a sopportare il peso sociale ed economico del fenomeno. Tale fenomeno riguarda per
lo più i paesi di arrivo, poiché essi sono tenuti a trattare la domanda di asilo degli immigrati
regolari, e anche quelli irregolari sono destinati a rimanere nei confini di questi.
Al fine di limitare tale fenomeno, gli Stati membri e le Istituzioni europee hanno cercato di
contenere o far cessare l'afflusso di migranti chiudendo le principali rotte di ingresso in Europa.
3)La richiesta di recesso da parte del Regno Unito.
Nel 2015 venne indetto un referendum consultivo nel quale i cittadini britannici avrebbero
dovuto pronunciarsi per il recesso oppure per la permanenza nell’Unione europea.
Contrariamente alle aspettative, il referendum dette esito favorevole al recesso.
L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA.
I Trattati istitutivi hanno concepito l'Unione come un centro autonomo dotato di propri interessi e
avente la capacità di compiere scelte politiche.
L’Unione governa una comunità territoriale che comprende tutti i cittadini europei. A tal fine,
essa dispone di un apparato istituzionale complesso, di un sistema normativo e di un sistema di
risoluzione delle controversie. PARTE SECONDA:
IL SISTEMA POLITICO DELL’UNIONE EUROPEA
CAPITOLO I
LA STRUTTURA ISTITUZIONALE.
Il Trattato di Lisbona ha ridisegnato il quadro istituzionale dell’UE, con l’obiettivo di
«promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e
quelli degli Stati membri, garantirne la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e
delle sue azioni» (art. 13, n. 1, TUE). Nel nuovo assetto sono qualificate istituzioni dell’Unione:
1. il Parlamento europeo;
2. il Consiglio europeo;
3. il Consiglio;
4. la Commissione;
5. la Corte di giustizia dell’Unione;
6. la Corte dei conti;
7. la Banca centrale europea (art. 13, n. 1, TUE).
In questa cornice sono state introdotte nuove figure, in particolare il Presidente del Consiglio
europeo e l’ Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e per la politica di
sicurezza . Accanto alle istituzioni operano anche altri organismi:
- alcuni menzionati dai trattati (Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni);
- altri (in particolare le agenzie europee) creati con atti delle istituzioni sulla base della c.d.
clausola di flessibilità (art. 352 TFUE).
art. 14 TUE→ IL PARLAMENTO EUROPEO.
SEDE→ La sede della struttura amministrativa del Parlamento è Lussemburgo, mentre le
riunioni delle Commissioni si svolgono a Bruxelles e la sessione plenaria mensile si tiene a
Strasburgo. Il Parlamento ha poteri di controllo, inoltre partecipa al processo di formazione delle
norme e a quello di approvazione del bilancio.
ELEZIONE→ Vengono eletti ogni cinque anni a suffragio universale diretto dai cittadini
dell’Unione.
Prefigurata dai trattati istitutivi, l’elezione diretta dei membri del Parlamento fu decisa da un Atto
del Consiglio europeo e successivamente realizzata con apposite leggi nazionali. Viene
raccomandato che, su progetto del Parlamento e decisione unanime del Consiglio, gli Stati
membri adottino, in base alle rispettive norme costituzionali, una procedura uniforme di
elezione , procedura che potrà essere fondata anche solo su principi comuni agli Stati membri
(art. 223, n. 1, TFUE).
COMPOSIZIONE→ Il numero dei membri nella legislatura non potrà essere superiore a 751
(750 + il Presidente, art. 14, n. 2, TUE). I parlamentari hanno un mandato di 5 anni e sono divisi
in gruppi politici sulla base di una affinità politica (e NON nazionale).
FUNZIONI→ Svolge numerose funzioni, tra cui quella:
● di bilancio in concorrenza con la Commissione in fase di proposta e con il Consiglio in
fase di decisione.
● legislativa , perché partecipa alla formazione e all'approvazione delle norme comunitarie
insieme al Consiglio dei Ministri. Il Parlamento gode poi di un potere generale di
« pre-iniziativa » legislativa. Esso infatti, in virtù dell’art. 225 TFUE può chiedere alla
Commissione di presentare proposte adeguate quando reputi necessaria l’adozione di
un atto dell’UE; la Commissione, qualora decida di non dare seguito alla richiesta del
PE, deve comunque motivare il suo rifiuto;
● di impulso politico , per risolvere questioni di ordine culturale, sociale ed economico;
● di controllo politico , degli atti compiuti dalla Commissione, che si concretizzano in
interrogazioni alle quali la Commissione deve rispondere oralmente o per iscritto;
● di elezione , il Parlamento elegge tra i suoi membri il Presidente e l’Ufficio di Presidenza.
Il Parlamento possiede inoltre il potere:
● di inchiesta ;
● di ricevere petizioni da parte dei cittadini comunitari; e di
● eleggere il Mediatore europeo , il quale accerta casi di cattiva amministrazione da parte
delle Istituzioni politiche, degli organi o degli organismi dell’Unione.
● di muovere contro la Commissione una “ mozione di censura ” se approvata dalla
maggioranza parlamentare.
Relativamente al potere di controllo , secondo il Trattato di Lisbona, il Parlamento è:
1) in primo luogo chiamato ad « eleggere» il Presidente della Commissione (art. 14, n. 1,
TUE) su proposta del Consiglio europeo;
2) e in secondo luogo deve esprimere un «voto di approvazione» del Presidente, dell’Alto
rappresentante per gli affari esteri e degli altri commissari collettivamente considerati,
che sono formalmente nominati solo in un momento successivo dal Consiglio europeo
(art. 17, n. 7, TUE).
Ruolo dei parlamenti nazionali → Infine è significativo il raccordo con i Parlamenti nazionali,
chiamati a svolgere un importante ruolo soprattutto nell’ambito della procedura di controllo
dell’applicazione del principio di sussidiarietà.
art. 15 TUE→ IL CONSIGLIO EUROPEO.
SEDE→ Il Consiglio si riunisce due volte a semestre a Bruxelles e le co
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