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BCE.L'Unione economica e monetaria, UEM
è caratterizzata da tre elementi. In primo luogo, l'assegnazione di priorità all'obiettivo della stabilità dei prezzi, rispetto ad altri obiettivi (come, ad esempio, l'occupazione). una radicale indipendenza dell'organismo di controllo. In secondo luogo, rispetto ai governi. In terzo luogo, l'istituzionalizzazione della separazione tra politica monetaria e vigilanza bancaria, la prima delle quali è affidata alla BCE ed è, quindi, svolta in sede comunitaria; la seconda, invece, è svolta in parte dal paese di origine (il controllo prudenziale), in parte dal paese ospitante (la vigilanza sulla liquidità delle filiali di banche comunitarie).
La finalità dell'Unione economica e monetaria sono indicate dagli artt. 2 del trattato sull'Unione economica e 4 del trattato comunitario. Questi articoli stabiliscono che venga instaurata un'Unione economica e
monetaria che comporti a termine l'introduzione di una moneta unica ed assicuri "ladi una politica monetaria e di una politica del cambio uniche".definizione e la conduzioneL'art. 8 del trattato prevede che "sono istituiti...un Sistema europeo di banche centrali, SEBC, e unaBanca centrale europea, BCE, che agiscano nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato edallo statuto del Sistema europeo della banche centrali e dalla Banca centrale europea allegati altrattato stesso".Il Sistema europeo delle banche centrali, SEBC, e la Banca centrale europeaL'art. 105 definisce i compiti sia del Sistema europeo che della BCE. L'art. 107 ne definiscel'organizzazione. L'art. 110 ne stabilisce i poteri.La finalità del SEBC è il "mantenimento della stabilità dei prezzi" (art. 105.1). Tuttavia,subordinatamente al mantenimento di tale obiettivo, lo stesso articolo assegna al SEBC lo scopo
Disostenere l'economia della Comunità, conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Il trattato attribuisce sei compiti al SEBC e alla BCE:
- definire ed attuare la politica monetaria della Comunità (art. 105.2);
- svolgere le operazioni sui cambi (art. 105.2);
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri (art. 105.2);
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento (art. 105.2);
- autorizzare l'emissione di banconote ed emettere banconote insieme alle banche centrali (art. 106);
- contribuire alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario e svolgere compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale, assegnati dal Consiglio europeo, su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE, su parere conforme del Parlamento europeo (art. 105.5-6).
LE DISCIPLINE DELLA CONCORRENZA
La disciplina generale: divieto di concentrazioni,
intese e abusi di posizione dominante
Alla disciplina in materia di concorrenza sono dedicati nel tratto gli artt. 81 e 82, che riguardano le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante.
A livello nazionale, la disciplina generale della concorrenza è contenuta nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. Oggetto di questa normativa sono le intese restrittive della libertà di concorrenza, l'abuso di posizione dominante e le operazioni di concentrazione.
L'art. 2 della legge dispone che "sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante...".
L'art. 3 dispone che "è vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante...".
L'art.
5 della legge dispone che l'operazione di concentrazione si realizza:
- a) quando due o più imprese procedono a fusione;
- b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno una impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;
- c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione comune di un'impresa.
I rapporti tra la disciplina generale nazionale e quella comunitaria:
L'art. 1 delle legge n. 287 del 1990, stabilisce il principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno e introduce due doppi raccordi, i primi relativi al rapporto tra le norme comunitarie e quelle dell'ordinamento nazionale e i secondi relativi ai rapporti tra procedimenti comunitari.
Viene, così, stabilito il principio della prevalenza del procedimento comunitario rispetto al procedimento nazionale.
Sotto il profilo dei rapporti tra autorità nazionali e Commissione particolare rilievo rivestono altri due principi: il principio di sussidiarietà, cui l'azione degli Stati membri non sia idonea a raggiungere efficacemente gli obiettivi previsti, e quello del decentramento, secondo il quale qualsiasi decisione è più efficace se adottata dal soggetto più vicino al destinatario.
Viene riconosciuto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di procedere all'applicazione diretta degli articoli 81.1 e 82 del trattato, "utilizzando i poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II della legge n. 287/90".
In considerazione dell'efficienza diretta che le norme del trattato esplicano nei procedimenti nazionali.
rapporti fra i singoli, un'analoga competenza è stata riconosciuta anche ai giudici nazionali. Fino al 2003, l'esistenza di un regime centralizzato di autorizzazione, fondato sulla notifica ordine all'esenzione ha di fatto prevenuta e sulla competenza esclusiva della Commissione inostacolato l'applicazione decentrata del diritto antitrust comunicatorio. Gran parte dei procedimenti avviati dinanzi agli organi giudiziari e alle autorità nazionali venivano infatti sospesi a causa delle richieste di esenzione notificate alla Commissione. Questo sistema, oltre a realizzare un processo inverso rispetto al decentramento, impediva alla Commissione di dedicarsi all'esame delle fattispecie comunitarie più rilevanti. Per far fronte a questi inconvenienti, il regolamento CE n.1 del 2003, del 16 dicembre 2002, ha abolito il regime di notifica preventiva e di esenzione previsto nel regolamento n.17 del 1962 e ha riconosciuto l'applicabilità.diretta delle disposizioni contenute nell'art. 81.3 da parte delle autorità edei giudici nazionali. In questo modo, la Commissione può spostare il baricentro delle proprieattività sulle violazioni più gravi del diritto comunitario e rendere effettiva l'applicazione decentratadel diritto comunitario antitrust.In questo contesto di maggiore decentramento si colloca anche il regolamento di esenzione inmateria di intese verticali del 22 dicembre 1999, che contiene una serie di indici oggettivi ai qualideve farsi riferimento nella valutazione dell'esenzione. Il regolamento prevede, infatti,un'esenzione generale per tutti gli accordi e tutte le clausole di una certa categoria, fermi restando,da un lato, un elenco di restrizioni fondamentali proibite (cosiddette clausole nere), dall'altro, unadell'esenzione generale in base a un criterio di quote massime di mercato.limitazione del beneficioSecondo questo criterio,L'esenzione si applica a condizione che la quota di mercato del fornitore, o dell'acquirente negli accordi di fornitura esclusiva, non superi il 30% del mercato rilevante in cui si vendono, o si acquistano, i beni e i servizi oggetto del contratto.
Se, dunque, in una fase iniziale, caratterizzata dalla presenza di Stati con forti tradizioni interveniste, il sistema centralizzato di autorizzazione era strumentale alla creazione di una cultura che dall'alto comune della concorrenza muovesse verso il basso favorendo la diffusione di criteri omogenei, oggi, che tali criteri sono stati fissati, la cooperazione tra autorità nazionali e Commissione ha reso necessaria la creazione di una rete orizzontale di autorità che operano in stretta collaborazione tra di loro, applicando regole ed utilizzando procedure omogenee.
Le autorità di controllo: la Commissione e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato norma dell'art. 85 del trattato comunitario.
L'autorità che controlla il rispetto dei divieti posti dagli artt. 81 e 82 è la Commissione della Comunità europea. Dunque, si è preferito attribuire all'organo generale della Comunità il compito di controllare l'applicazione delle "regole di concorrenza".
In seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 1 del 2003, la Commissione non svolge più una funzione esclusivamente di accertamento e repressione degli illeciti antitrust, ma una funzione di applicazione del diritto comunitario da parte delle autorità di controllo sull'uniforme nazionali di concorrenza. La Commissione applica infatti direttamente gli artt. 81 e 82 solo: a) in presenza di intese che incidono sulla concorrenza in più di tre Stati membri; b) quando sia necessario adeguare la politica di concorrenza comunitaria a problemi nuovi; c) quando vi sia il pericolo dell'adozione da parte delle autorità nazionali di decisioni
contrastanti con il diritto antitrust comunitario. Al difuori di queste ipotesi, la competenza ad applicare le disposizioni antitrust comunitarie è demandata all'autorità di concorrenza nazionale.
Nel nostro ordinamento la funzione di tutela della concorrenza spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa è composta da cinque membri, nominati dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e scelti tra indipendenti e con particolari qualificazioni tecniche, con carica sette anni e non possono essere confermati.
Per quanto riguarda le imprese assicurative e quelle operanti nel settore delle comunicazioni di massa e dell'editoria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'applicazione della disciplina antitrust deve provvedere sentito il parere dell'ISVAP e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La concorrenza e del mercato è dotata di
Una pluralità di poteri che vanno dall'Autorità