I TRE SIGNIFICATI DI “COSTITUZIONE ECONOMICA”
L’espressione “costituzione economica” può essere intesa in tre sensi.
In un primo senso può essere intesa come formula riassuntiva delle norme della Costituzione in
senso formale sui rapporti economici e, per quanto riguarda quella italiana, come formula breve per
far riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione, relativi all’impresa, 42 e 44, relativi alla
proprietà, nonché alle norme speciali, quali, ad esempio, quelle relative alle cooperazione o al
risparmio (artt. 45 e 47 della Costituzione).
economica”
In un secondo senso“costituzione è intesa come un insieme di istituti che, pur facendo
parte del diritto, non appartengono necessariamente alla Costituzione scritta.
Non solo analisi delle norme costituzionali e delle leggi, ma anche analisi dei mutamenti
dell’opinione pubblica.
L’ultima accezione di “costituzione economica” è quella che allarga lo sguardo anche agli aspetti
amministrativi. Lo studio del diritto non deve fermarsi alla Costituzione e alla legislazione, ma deve
considerare anche, ad esempio, le circolari, evidenziando il divario tra la Costituzione in senso
formale, la legislazione e la prassi applicativa.
Questo terzo significato di “costituzione economica” non abbraccia soltanto le norme costituzionali
(primo significato), le leggi e l’opinione pubblica (secondo significato), ma anche un cerchio più
ampio, il “diritto vivente”.
L’espressione “costituzione economica” deve tener conto anche di altri aspetti, come quelli sociali e
ad esempio, dell’assistenza sanitaria e dell’istruzione scolastica, in quanto comportano
culturali:
spese.
I metodi di studio della costituzione economica
Lo studio della costituzione economica può essere studiata attraverso tre modi:
diritto pubblico dell’economia, che studia gli atti amministrativi
- il primo è quello tipico del
sulla proprietà e sull’impresa, esso
e legislativi che incidono studia le relazioni tra Stato e
privati (metodo tradizionale);
secondo metodo è quello dell’analisi
- il delle politiche di settore, cioè verso che indirizzo
tende la politica (metodo delle politiche di settore);
terzo metodo è quello che analizza il governo dell’economia, inteso come azione svolta
- il
dai poteri pubblici su risparmio, reddito, spesa, ecc…(metodo delle politiche generali).
IL MERCATO UNICO E LE POLITICHE COMUNITARIE
Le organizzazioni sovrastatali regionali, la comunità europea e lo spazio economico europeo.
Dal 1957 uno dei maggiori problemi della Comunità europea è quello di aprire i mercati nazionali
un “mercato comune” (poi, chiamato “mercato unico” o “mercato interno”).
istituendo
La Comunità economica europea rientra nelle organizzazioni sovrastatali a carattere regionale,
organismi internazionali che hanno assorbito alcune funzioni proprie degli Stati che ne fanno parte.
Con l’entrata in vigore del trattato firmato a Maastricht nel 1992, la Comunità economica europea è
stata trasformata in Comunità europea (strumento di integrazione degli ordinamenti giuridici,
far parte dell’Unione
armonizzazione del diritto comunitario con le altre legislazioni) ed è entrata a
europea.
La struttura è ripartita in tre tipi di organi:
- organi sovranazionali (rappresentano interessi della Comunità, diversi da quelli degli Stati);
- organi multinazionali (rappresentano gli interessi delle collettività nazionali facenti parte
degli Stati membri);
- organi intergovernativi (rappresentativi dei governi nazionali).
La Commissione e la Corte di giustizia appartengono alla prima categoria. Il Parlamento appartiene
alla seconda. Il Consiglio appartiene alla terza.
La Commissione ha compiti di proposta; il Parlamento svolge una funzione consultiva e, in
determinati settori, decisoria; il Consiglio ha compiti di decisione; alla Corte di giustizia è attribuita
la funzione di risolvere conflitti e di verificare il rispetto del diritto comunitario.
Accanto alla Comunità europea, l’accordo sullo Spazio economico europeo, firmato ad Oporto il 2
maggio 1992 ha istituito un ulteriore organismo internazionale denominato Spazio economico
europeo, SEE. parte la Comunità europea, gli Stati membri dell’Unione europea e tre membri
Di questo fanno
dell’Associazione europea di libero scambio (o “European free trade association, EFTA”), l’Islanda,
il Liechtenstein e la Norvegia.
L’accordo di Oporto contiene tre ordini di disposizione:
- libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali;
- concorrenza e aiuti di Stato;
- cooperazione al di fuori delle quattro libertà di circolazione.
L’obiettivo originario dell’accordo sullo Spazio economico europeo, SEE, era quello di stabilire un
legame tra la Comunità ed i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (di cui facevano
parte l’Austria, la Finlandia, l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera). Oggi
l’accordo ha perso molta della sua importanza: la Svizzera non lo ha mai ratificato, mentre Austria,
Finlandia e Svezia sono divenute membri dell’Unione europea.
L’Unione europea e la Comunità europea
Al fine di perseguire interessi di natura economica e commerciale gli Stati membri perdono parte
della sovranità economica. Con il Trattato di Roma si ha la costituzione in senso sostanziale del
trattato perché racchiude in se le norme fondamentali dell’UE, maggiormente di natura economiche.
di promuovere nell’insieme della Comunità,
Art. 2: la Comunità (sinonimo di UE) ha il compito
mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante
l’attuazione di politiche e delle azioni comuni (art. 4 - 3), uno sviluppo armonioso, equilibrato e
sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la
parità tra donne e uomini, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di
dell’ambiente e il suo
competitività e di convergenza dei risultati, un elevato livello di protezione
miglioramento, il miglioramento del tenore di vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà
tra Stati membri.
L’art. 3 impone:
il divieto tra gli Stati membri dei dazi doganali e restrizioni quantitative all’entrata e
- delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;
all’uscita
- politica economica comune;
- un mercato interno senza ostacoli alla libera circolazione delle merci, persone, servizi e
capitali;
- politica comune nel settore pesca, agricoltura e trasporto;
- un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;
- ravvicinamento delle legislazioni per il funzionamento del mercato comune.
L’art. 4: adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle
politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione degli obiettivi comuni, condotta
conformemente al principio di un’economia di mercato aperta a una libera concorrenza.
Con l’art. 12 e 14 si stabilisce che:
l’art. 12 dice che è
- vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità (non è un
concetto giuridico, comprende caratteri ideologici, di lingua e di natura);
l’art. 14 comma 2: mercato interno, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata
- la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (assicura il mercato
comune e la libertà di circolazione nel mercato).
La costituzione economica europea è suddivisa in tre parti:
1) mercato: beni e servizi;
2) moneta;
3) finanza pubblica.
La circolazione delle merci
La libera circolazione delle merci nel mercato unico è assicurata in cinque modi:
attraverso un’unione doganale;
- divieto di imposizione fiscali discriminatorie e l’eliminazione
- delle disparità fiscali;
- abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente;
- riordinamento dei monopoli;
- ravvicinamento delle legislazioni nazionali.
L’art. 23 del trattato dispone che “la Comunità è fondata sopra un’unione doganale che si estende al
complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali
all’importazione all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di
una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
L’art. 25 “dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di
dispone che i effetto
equivalente sono vietate tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di
carattere fiscale”:
l’importazione è ragionevole;
- l’esportazione è razionorma: per evitare
- il protezionismo al contrario, in modo da evitare che
ogni paese si tenga i prodotti a casa propria.
Mentre le tasse ad effetto equivalente sono definite dalla Corte di Giustizia: è un onere economico
imposto unilateralmente da uno Stato membro sui prodotti a prescindere dal fatto che passa la
frontiera o meno, e della configurazione giuridica, onere finanziario imposto sulla merce estera
quando passa la frontiera.
Significato di tassa ad effetto equivalente: è un onere pecuniario che, pur non essendo un dazio
doganale, comporta gli stessi effetti restrittivi sugli scambi (importazioni o esportazioni), in quanto
imposto in ragione delle circostanze che il prodotto ha varcato il confine di uno Stato membro
dell’UE e tale da elevarne il costo.
che svolge il principio dettato da questi due articoli è l’art. “nessuno Stato membro
La norma 90:
applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli Stati membri imposizioni interne, di
qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali
similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni
interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni”.
Il terzo strumento per assicurare la circolazione delle merci è l’abolizione delle restrizioni
quantitative e delle misure di effetto equivalente (artt. 28 e 29 del trattato).
“sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché
Art. 28: misura di effetto equivalente”.
qualsiasi “sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi
Art. 29:
misura di effetto equivalente”.
A differenza dell’art. 25 qui si parla di adempimento, con la sentenza dell’11 “ogni
luglio 1974,
normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in
atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d’effetto equivalente a
restrizioni quantitative”.
Tipologie di misura di effetto equivalente:
- misure distintamente applicabili: a tutti i fornitori, sono dichiarata generalmente
incompatibili dalla Corte di Giustizia;
solo agli stranieri al di fuori del paese e l’atto viene
- misure indistintamente applicabili:
annullato se viola il trattato.
Le misure nazionali sono illegittime non solo quando producono un risultato discriminatorio, ma
anche quando determinano un ostacolo al commercio intracomunitario, a meno che non siano
dall’art. 30 del trattato.
giustificate in base alle eccezioni previste relativa all’esportazione in Germania del liquore
Esempio: nella sentenza del 20 febbraio 1979,
francese Cassis de Dijon, la Corte di giustizia: una merce prodotta e commercializzata in uno Stato
membro può essere posta in vendita in ciascuno Stato membro.
L’art. 30 (deroghe ammissibili): le disposizioni degli art. 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o
restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificato da motivi di moralità pubblica,
di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, animali o
di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico
nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
In questo modo non solo si è ampliata l’autonomia regolatoria degli Stati ma si è anche affermato il
principio del mutuo riconoscimento e del controllo del paese di origine.
Esso serve a smantellare le legislazioni tecniche (standard) degli altri paesi. Un bene prodotto in un
anche contro le legislazioni tecniche l’importante è
paese membro può circolare negli altri paesi
rispettare il diritto comunitario. però, il giudice comunitario ha parzialmente ridotto l’ambito di
Sentenza del 24 novembre 1993,
applicazione del divieto di misure aventi effetto equivalente alle restrizioni quantitative, stabilendo
che le disposizioni nazionali che “limitano o vietino talune modalità di vendita” sono legittime a
condizione che valgano nei confronti di tutti gli operatori che operano sul territorio nazionale ed
incidano in eguale misura sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e di altri paesi europei.
L’art. 31 del trattato disciplina il riordinamento dei monopoli, che costituiscono il quarto strumento
per garantire la circolazione delle merci. Esso dispone che “gli Stati membri procedono a un
riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga
esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni
relative all’approvvigionamento e agli sbocchi. Questo si applicano a qualsiasi organismo per
mezzo del quale uno Stato membro, controlla, dirige o influenza, direttamente o indirettamente, le
importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri.
Il quinto strumento per assicurare la circolazione delle merci è il riavvicinamento delle legislazioni
nazionali. L’art. 94 del trattato prevede che il Consiglio, all’unanimità e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Consiglio economico e sociale, adotti “direttive volte al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano
un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune”.
La circolazione dei lavoratori dall’art. 39: assicura ai lavoratori il diritto di
La libertà di circolazione dei lavoratori è regolata
spostarsi all’interno della Comunità e di prendere dimora in uno qualsiasi degli Stati membri per
svolgere un’attività di lavoro subordinato; implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata
nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quando riguarda l’impiego, la retribuzione e
sulla
le altre condizioni di lavoro”; questo è indicato come principio del trattamento nazionale: gli Stati
potrebbero dare un interpretazione soggettiva in modo da restringere il numero di stranieri
lavoratori subordinati.
La Corte di Giustizia ha dato così una definizione di lavoro subordinato: comprende ogni persona
che presti un’attività reale ed effettiva per un periodo di tempo a favore di un’altra persona e sotto la
direzione di questo e dietro retribuzione.
Gli Stati possono porre in essere discriminazioni indirette (comunque non valide) che appaiono non
discriminatorie ma colpiscono mansioni che sono svolte da stranieri, deteriorando la categoria a cui
appartengono i lavoratori stranieri e non la persona straniera.
Comma 3: deroghe: “fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica
sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettivo;
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgere un’attività di lavoro,
c) conformemente alle disposizioni lavorative, regolamentari e amministrative che disciplinano
dei lavoratori;
l’occupazione
d) di rimanere nel territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
Inoltre, nell’ultimo comma dell’art. 39: “le disposizioni del presente articolo non sono applicabili
agli impieghi di pubblica amministrazione”.
Questa è state interpretata restrittivamente, nel senso che si applicano soltanto alle funzioni
collegate all’esercizio della sovranità (rapporti con l’estero, difesa, ordine interno, giustizia, ecc…),
cioè posti che implicano partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno
ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato.
Con la sentenza del Presidente del Consiglio dei ministri si è disposto che la cittadinanza italiana è
necessaria per alcuni posti e per talune funzioni: dirigente con funzioni di vertice amministrativo,
magistrato, avvocato, e procuratore di Stato, presidenza del Consiglio dei Ministri, e altri Ministri.
L’art. 42 del trattato per l’instaurazione della
CE stabilisce che il Consiglio deve adottare misure
libera circolazione dei lavoratori in modo che i migranti possano continuare a godere delle varie
prestazioni e di ottenere il cumulo dei periodi assicurativi maturati nei diversi Stati membri nei
quali hanno svolto attività lavorativa.
L’art. 137.1 dispone che “…la Comunità norma ha lo scopo di eliminare i “dislivelli” tra i diversi
la
paesi della Comunità, che impediscono la libera circolazione”.
150.1 dispone che “la Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed
L’art. azioni degli Stati membri”.
integra le
Da ultimo, l’art. 146 costituisce il Fondo sociale europeo: “pe
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