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C.

Resta così la novità di vedere menzionate nel diritto primario dell’UE le regioni transfrontaliere, ma

meritano un cenno anche le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica:

rientrano infatti tra le zone con “gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici” benché i

parametri medi delle popolazioni che le abitano siano in definitiva più che soddisfacenti.

L’inclusione in una categoria protetta si giustifica in questo caso per il fatto che, in presenza di

fattori territoriali particolarmente esposti, i cittadini dell’Unione meritano in ogni caso di poter

usufruire di interventi ad hoc tesi a contenere o limitare le conseguenze negative. Tali

considerazioni possono essere estese, con le dovute proporzioni, tanto ai territori insulari quando a

quelli di montagna, a maggior ragione di alta montagna.

L’art 175 enuncia un altro fondamentale principio, ossia la condivisione con gli Stati membri

dell’azione mirata a perseguire gli obiettivi della coesione economica, sociale e territoriale. È un

caso tipico di competenza concorrente che si esprime in una doppia veste: da un lato, il

finanziamento ai singoli progetti è subordinato al concorso del contributo pubblico statale e/o

regionale che sia, e dall’altro, gli Stati rimangono liberi di assumere iniziative a patto che ciò

avvenga nel rispetto delle disposizioni dei trattati. L’articolo contiene inoltre il riferimento ai singoli

fondi strutturali, che sono 3:

FEAOG, Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione “orientamento”

1. FSE, Fondo Sociale Europeo

2. FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

3.

Accanto ai progetti finanziati con queste risorse, gioca un ruolo distinto l’azione della BEI, chiamata

a finanziare altri progetti a carattere strutturale nelle regioni più arretrate dell’Unione. E tra l’altro, il

III comma del 175 lascia aperta la via al ricorso ad ulteriori e specifiche azioni al di fuori dai fondi

strutturali.

La portata dell’art 175 è stata chiarita da una sentenza della Corte di Giustizia nel 2009 (causa

C-166/07) che ha annullato per assenza di fondamento giuridico il regolamento disciplinante i

contributi finanziari, provenienti da fondi strutturali, a favore del processo di pace nell’Irlanda del

Nord. Tale regolamento era stato adottato sulla base dell’attuale art 352 TFUE al fine di

disciplinare il finanziamento di alcuni progetti di riconciliazione tra la comunità protestante e quella

cattolica e, in generale, a migliorare le condizioni sociali ed economiche della popolazione nord-

irlandese. L’atto è stato tuttavia impugnato dal Parlamento europeo, che individuava quale corretta

base legale proprio l’attuale art 175 TFUE. La Corte si è però pronunciata nel senso che né l’uno

né l’altro articolo sarebbero stati di per sé sufficienti, ma che per l’adozione era necessario

ricorrere congiuntamente ad entrambi gli articoli. La questione riveste in questo contesto una sua

importanza in quanto legittima l’Unione a perseguire finalità di coesione territoriale in abbinamento

ad esigenze, anche politiche, specifiche di un determinato territorio o di determinate frontiere, a

patto che gli atti relativi adottati abbiano la contemporanea copertura degli artt 175 e 352.

L’art 176 si occupa poi interamente del FESR, come per sottolineare il ruolo centrale rispetto alla

politica economica sociale e territoriale. A chiudere il Titolo XVIII ci sono gli artt 177 e 178 che

regolano le procedure di azione delle decisioni relative alla definizione dei compiti, degli obiettivi

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prioritari e dell’organizzazione dei fondi strutturali: stabile compiti, obiettivi prioritari e

organizzazione spetta al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali deliberano previa

consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni con riguardo al

FESR, al FSE e al Fondo di coesione, mentre consultano il solo Comitato economico e sociale se

si tratta di definire i profili relativi al FEAOG.

Nell’insieme, si tratta di un quadro notevolmente semplificato e uniforme rispetto a quanto

precedeva l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sintomatico di un atteggiamento più aperto e

collaborativo fra gli Stati membri in quest’ambito. La prudenza che connota il tema è dovuta più

alla preoccupazione di perdere l’ultima parola sulla destinazione degli impegni di spesa piuttosto

che dal timore di cedere un’ulteriore componente della propria sovranità.

PROTOCOLLO ALLEGATO N 28 SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E

• TERRITORIALE

È un protocollo allegato al TUE e al TFUE in cui è confermato e ribadito l’impegno degli Stati

membri di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale attraverso l’impiego delle

risorse dei fondi strutturali, anche se allo stesso tempo esprime da un lato, la preoccupazione degli

Stati “prosperi” di un eccessivo aumento contributivo e, dall’altro, le aspettative degli Stati “meno

prosperi” di beneficiare di sostegni adeguati.

IL PERIODO 2007-2013

Il rilancio della politica di coesione economica, sociale e territoriale e il varo della quarta

generazione di fondi strutturali per il periodo 2007-2013 ha puntato su un’ulteriore valorizzazione

della cooperazione transfrontaliera. Questo è avvenuto anche attraverso la sua trasformazione da

semplice iniziativa a vero e proprio obiettivo, denominato “COOPERAZIONE TERRITORIALE

EUROPEA” ed interamente finanziato tramite il FESR.

Si tratta chiaramente di una neo-emersa volontà di impostare una strategia mirata al

coinvolgimento degli enti territoriali locali, così da valorizzare la competizione regionale. Benché la

fase di programmazione 2000-2006 abbia tenuto conto di questa spinta, è con riferimento al

successivo periodo 2007-2013 che si va incontro ad una vera e propria svolta. Nel 2005, a

Bruxelles, il Consiglio europeo raggiunge un accordo sulle prospettive finanziare complessive del

periodo 2007-2013, decidendo per uno stanziamento complessivo di circa 347 miliardi di euro. Di

questa somma, attraverso i fondi strutturali, l’81,7% del totale sarebbe stato dedicato all’obiettivo

della convergenza, il 15,9% all’obiettivo della competitività regionale e dell’occupazione e solo il

2,42% all’obiettivo della cooperazione territoriale europea (nel cui ambito si colloca la vera e

propria cooperazione regionale transfrontaliera). La gran parte delle risorse è stata destinata a

finanziare progetti e iniziative da realizzarsi sul territorio degli Stati entrati nell’Unione in occasione

degli ultimi allargamenti, ma anche alcuni degli Stati membri dell’Europa occidentale, tra cui l’Italia,

hanno continuato a beneficiare largamente delle risorse tratte dai fondi strutturali. Il processo ha

tra l’altro acuminato le tensioni nascenti dalla sperequazione nella distribuzione delle risorse tratte

dai fondi, la quale ha ulteriormente marcato la differenza tra Stati contributori netti e Stati

beneficiari netti.

Ogni volta che viene varata una nuova generazione di fondi strutturali per perseguire la politica

della coesione, sono approvati nuovi regolamenti che si sostituiscono ai precedenti e disciplinano

la materia nell’arco di tempo in considerazione. In particolare, per quanto riguarda il periodo

2007-2014, è stata attuata una semplificazione, emanando un regolamento con disposizioni

generali su tutti e tre i fondi e un regolamento per ciascuno dei singoli fondi:

REGOLAMENTO CON PORTATA GENERALE (n 1083/2006). Contiene le norme di

• coordinamento riguardo al FESR, al FSE e al FC, e in particolare “stabilisce i principi e le

norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione, sorveglianza e

controllo sulla base di una condizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la

Commissione”. Si compone di 109 articoli, in IX titoli, a loro volta ripartiti in sezioni e capitoli.

Secondo quanto disposto dall’art 3.2: “l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” è inteso a

raggirare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali, che a livello

transnazionale si concretizzano in azioni di sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità

comunitarie, e mediante la creazione di reti e lo scambio di esperienze al livello territoriale

adeguato”. E tale obiettivo è finanziato unicamente tramite il FESR.

Come enunciato in apertura, ed esattamente come per gli altri due obiettivi, gli interventi

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finalizzata alla cooperazione territoriale europea sono il frutto dell’applicazione di alcuni principi

base, e così: programmazione, l’obiettivo è perseguito nel quadro di un sistema di

programmazione pluriennale; partenariato, le gestione dell’intero iter di programmazione,

spesa e controllo avviene in stretta cooperazione (“partenariato” appunto) fra Commissione,

Stati membri e autorità regionali e locali; sussidiarietà e proporzionalità, trovano applicazione

con riferimento a ciascuna fase di messa in opera dei programmi cofinanziati tramite le risorse

comunitarie; buona gestione finanziaria, il bilancio comunitario destinato ai fondi strutturali è

attutato nell’ambito della gestione concorrente fra Stati membri e Commissione secondo il

principio di buona amministrazione; addizionalità, i contributi dell’Unione sono da aggiungersi a

quelli stanziati dagli Stati e dagli enti pubblici territoriali così da generare una moltiplicazione.

Alla luce di questi principi viene imposto e svolto l’iter, condotto per fasi successive.

Innanzitutto la Commissione determina le priorità rispetto a ciascun obbiettivo per il periodo

2007-2013, poi ciascuno Stato membro predispone e le comunica un quadro di riferimento

nazionale coerente con gli obiettivi strategici.

Con la successiva adozione dei programmi operativi si passa alla vera e propria attuazione:

ciascun programma, che coprirà il periodo 1 gennaio 2007-31 gennaio 2013, è quindi il frutto

della collaborazione fra Commissione, Stati e autorità locali, in quanto questi sottopongono

l’adozione al giudizio dell’istituzione europea. I programmi operativi redatti nell’ambito

dell’obiettivo “cooperazione territoriale europea” vengono redatti per la cooperazione

transfrontaliera in relazione ad un raggruppamento a livello NUTS III [in Italia le province], per

la cooperazione transnazionale a livello di zone preindividuate dalla Commissione e per la

cooperazione interregionale con riguardo all’intero territorio dell’Unione. Il contenuto standard

dei programmi operativi è indicato dall’art 12 del regolamento sul FESR: per ciascuno è

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Publisher
A.A. 2015-2016
34 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gbonins di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Vellano Michele.