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C.
Resta così la novità di vedere menzionate nel diritto primario dell’UE le regioni transfrontaliere, ma
meritano un cenno anche le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica:
rientrano infatti tra le zone con “gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici” benché i
parametri medi delle popolazioni che le abitano siano in definitiva più che soddisfacenti.
L’inclusione in una categoria protetta si giustifica in questo caso per il fatto che, in presenza di
fattori territoriali particolarmente esposti, i cittadini dell’Unione meritano in ogni caso di poter
usufruire di interventi ad hoc tesi a contenere o limitare le conseguenze negative. Tali
considerazioni possono essere estese, con le dovute proporzioni, tanto ai territori insulari quando a
quelli di montagna, a maggior ragione di alta montagna.
L’art 175 enuncia un altro fondamentale principio, ossia la condivisione con gli Stati membri
dell’azione mirata a perseguire gli obiettivi della coesione economica, sociale e territoriale. È un
caso tipico di competenza concorrente che si esprime in una doppia veste: da un lato, il
finanziamento ai singoli progetti è subordinato al concorso del contributo pubblico statale e/o
regionale che sia, e dall’altro, gli Stati rimangono liberi di assumere iniziative a patto che ciò
avvenga nel rispetto delle disposizioni dei trattati. L’articolo contiene inoltre il riferimento ai singoli
fondi strutturali, che sono 3:
FEAOG, Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione “orientamento”
1. FSE, Fondo Sociale Europeo
2. FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
3.
Accanto ai progetti finanziati con queste risorse, gioca un ruolo distinto l’azione della BEI, chiamata
a finanziare altri progetti a carattere strutturale nelle regioni più arretrate dell’Unione. E tra l’altro, il
III comma del 175 lascia aperta la via al ricorso ad ulteriori e specifiche azioni al di fuori dai fondi
strutturali.
La portata dell’art 175 è stata chiarita da una sentenza della Corte di Giustizia nel 2009 (causa
C-166/07) che ha annullato per assenza di fondamento giuridico il regolamento disciplinante i
contributi finanziari, provenienti da fondi strutturali, a favore del processo di pace nell’Irlanda del
Nord. Tale regolamento era stato adottato sulla base dell’attuale art 352 TFUE al fine di
disciplinare il finanziamento di alcuni progetti di riconciliazione tra la comunità protestante e quella
cattolica e, in generale, a migliorare le condizioni sociali ed economiche della popolazione nord-
irlandese. L’atto è stato tuttavia impugnato dal Parlamento europeo, che individuava quale corretta
base legale proprio l’attuale art 175 TFUE. La Corte si è però pronunciata nel senso che né l’uno
né l’altro articolo sarebbero stati di per sé sufficienti, ma che per l’adozione era necessario
ricorrere congiuntamente ad entrambi gli articoli. La questione riveste in questo contesto una sua
importanza in quanto legittima l’Unione a perseguire finalità di coesione territoriale in abbinamento
ad esigenze, anche politiche, specifiche di un determinato territorio o di determinate frontiere, a
patto che gli atti relativi adottati abbiano la contemporanea copertura degli artt 175 e 352.
L’art 176 si occupa poi interamente del FESR, come per sottolineare il ruolo centrale rispetto alla
politica economica sociale e territoriale. A chiudere il Titolo XVIII ci sono gli artt 177 e 178 che
regolano le procedure di azione delle decisioni relative alla definizione dei compiti, degli obiettivi
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prioritari e dell’organizzazione dei fondi strutturali: stabile compiti, obiettivi prioritari e
organizzazione spetta al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali deliberano previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni con riguardo al
FESR, al FSE e al Fondo di coesione, mentre consultano il solo Comitato economico e sociale se
si tratta di definire i profili relativi al FEAOG.
Nell’insieme, si tratta di un quadro notevolmente semplificato e uniforme rispetto a quanto
precedeva l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sintomatico di un atteggiamento più aperto e
collaborativo fra gli Stati membri in quest’ambito. La prudenza che connota il tema è dovuta più
alla preoccupazione di perdere l’ultima parola sulla destinazione degli impegni di spesa piuttosto
che dal timore di cedere un’ulteriore componente della propria sovranità.
PROTOCOLLO ALLEGATO N 28 SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E
• TERRITORIALE
È un protocollo allegato al TUE e al TFUE in cui è confermato e ribadito l’impegno degli Stati
membri di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale attraverso l’impiego delle
risorse dei fondi strutturali, anche se allo stesso tempo esprime da un lato, la preoccupazione degli
Stati “prosperi” di un eccessivo aumento contributivo e, dall’altro, le aspettative degli Stati “meno
prosperi” di beneficiare di sostegni adeguati.
IL PERIODO 2007-2013
Il rilancio della politica di coesione economica, sociale e territoriale e il varo della quarta
generazione di fondi strutturali per il periodo 2007-2013 ha puntato su un’ulteriore valorizzazione
della cooperazione transfrontaliera. Questo è avvenuto anche attraverso la sua trasformazione da
semplice iniziativa a vero e proprio obiettivo, denominato “COOPERAZIONE TERRITORIALE
EUROPEA” ed interamente finanziato tramite il FESR.
Si tratta chiaramente di una neo-emersa volontà di impostare una strategia mirata al
coinvolgimento degli enti territoriali locali, così da valorizzare la competizione regionale. Benché la
fase di programmazione 2000-2006 abbia tenuto conto di questa spinta, è con riferimento al
successivo periodo 2007-2013 che si va incontro ad una vera e propria svolta. Nel 2005, a
Bruxelles, il Consiglio europeo raggiunge un accordo sulle prospettive finanziare complessive del
periodo 2007-2013, decidendo per uno stanziamento complessivo di circa 347 miliardi di euro. Di
questa somma, attraverso i fondi strutturali, l’81,7% del totale sarebbe stato dedicato all’obiettivo
della convergenza, il 15,9% all’obiettivo della competitività regionale e dell’occupazione e solo il
2,42% all’obiettivo della cooperazione territoriale europea (nel cui ambito si colloca la vera e
propria cooperazione regionale transfrontaliera). La gran parte delle risorse è stata destinata a
finanziare progetti e iniziative da realizzarsi sul territorio degli Stati entrati nell’Unione in occasione
degli ultimi allargamenti, ma anche alcuni degli Stati membri dell’Europa occidentale, tra cui l’Italia,
hanno continuato a beneficiare largamente delle risorse tratte dai fondi strutturali. Il processo ha
tra l’altro acuminato le tensioni nascenti dalla sperequazione nella distribuzione delle risorse tratte
dai fondi, la quale ha ulteriormente marcato la differenza tra Stati contributori netti e Stati
beneficiari netti.
Ogni volta che viene varata una nuova generazione di fondi strutturali per perseguire la politica
della coesione, sono approvati nuovi regolamenti che si sostituiscono ai precedenti e disciplinano
la materia nell’arco di tempo in considerazione. In particolare, per quanto riguarda il periodo
2007-2014, è stata attuata una semplificazione, emanando un regolamento con disposizioni
generali su tutti e tre i fondi e un regolamento per ciascuno dei singoli fondi:
REGOLAMENTO CON PORTATA GENERALE (n 1083/2006). Contiene le norme di
• coordinamento riguardo al FESR, al FSE e al FC, e in particolare “stabilisce i principi e le
norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione, sorveglianza e
controllo sulla base di una condizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la
Commissione”. Si compone di 109 articoli, in IX titoli, a loro volta ripartiti in sezioni e capitoli.
Secondo quanto disposto dall’art 3.2: “l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” è inteso a
raggirare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali, che a livello
transnazionale si concretizzano in azioni di sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità
comunitarie, e mediante la creazione di reti e lo scambio di esperienze al livello territoriale
adeguato”. E tale obiettivo è finanziato unicamente tramite il FESR.
Come enunciato in apertura, ed esattamente come per gli altri due obiettivi, gli interventi
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finalizzata alla cooperazione territoriale europea sono il frutto dell’applicazione di alcuni principi
base, e così: programmazione, l’obiettivo è perseguito nel quadro di un sistema di
programmazione pluriennale; partenariato, le gestione dell’intero iter di programmazione,
spesa e controllo avviene in stretta cooperazione (“partenariato” appunto) fra Commissione,
Stati membri e autorità regionali e locali; sussidiarietà e proporzionalità, trovano applicazione
con riferimento a ciascuna fase di messa in opera dei programmi cofinanziati tramite le risorse
comunitarie; buona gestione finanziaria, il bilancio comunitario destinato ai fondi strutturali è
attutato nell’ambito della gestione concorrente fra Stati membri e Commissione secondo il
principio di buona amministrazione; addizionalità, i contributi dell’Unione sono da aggiungersi a
quelli stanziati dagli Stati e dagli enti pubblici territoriali così da generare una moltiplicazione.
Alla luce di questi principi viene imposto e svolto l’iter, condotto per fasi successive.
Innanzitutto la Commissione determina le priorità rispetto a ciascun obbiettivo per il periodo
2007-2013, poi ciascuno Stato membro predispone e le comunica un quadro di riferimento
nazionale coerente con gli obiettivi strategici.
Con la successiva adozione dei programmi operativi si passa alla vera e propria attuazione:
ciascun programma, che coprirà il periodo 1 gennaio 2007-31 gennaio 2013, è quindi il frutto
della collaborazione fra Commissione, Stati e autorità locali, in quanto questi sottopongono
l’adozione al giudizio dell’istituzione europea. I programmi operativi redatti nell’ambito
dell’obiettivo “cooperazione territoriale europea” vengono redatti per la cooperazione
transfrontaliera in relazione ad un raggruppamento a livello NUTS III [in Italia le province], per
la cooperazione transnazionale a livello di zone preindividuate dalla Commissione e per la
cooperazione interregionale con riguardo all’intero territorio dell’Unione. Il contenuto standard
dei programmi operativi è indicato dall’art 12 del regolamento sul FESR: per ciascuno è
previ