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LA MANCANZA DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA E DELLE FORMALITA’ COMPORTA
L’ANNULLABILITA’ DEL CONTRATTO.
Tipologie e modalità del consenso
Consenso al ritratto e consenso all’utilizzo
Bisogna distinguere il consenso a farsi riprendere da quello alla pubblicazione e
all'utilizzo del ritratto così fissato perché il primo non include necessariamente il
secondo; il consenso a farsi ritrarre non è di per sè sufficiente a fare presumere
un’implicita autorizzazione alla pubblicazione, all'utilizzo e a ogni modalità di utilizzo
del ritratto.
Il consenso assume natura di negozio giuridico bilaterale e quindi obbliga e autorizza
all'utilizzo delle immagini soltanto le parti del contratto. Da ciò consegue che senza
l'espresso consenso della persona titolare del diritto all'immagine, il licenziatario non
potrà cedere ad altri il diritto di esposizione, riproduzione o messa in commercio del
ritratto; occorrerà che venga previsto nel contratto un apposito accordo o che venga
espresso dal titolare del diritto al ritratto il consenso specifico.
Consenso espresso e consenso tacito: inquadramento generale
Distinguendo così tra consenso al ritratto e consenso all'utilizzo ci si domanda se
questi debbano essere espressi o si possano dedurre tacitamente ad esempio da
comportamenti concludenti in tal senso.
Per quanto concerne il consenso alla ripresa e fissazione dell'immagine il consenso
può essere dedotto tacitamente o per facta concludentia. Ciò avviene in tutti i casi in
cui esistono comportamenti del titolare del diritto che dimostrano inequivocabilmente
la sua volontà a essere ritratto. Più complesso è il discorso riguardante il consenso
all'esposizione, riproduzione e messa in commercio dell’immagine e cioè quello
dell'utilizzo della medesima. E’ da escludersi che il consenso possa essere implicito o
tacito in tutti quei casi in cui il titolare del diritto all'immagine non abbia la capacità di
agire: minorenni, interdetti o inabilitati.
Il consenso, in qualunque forma prestato, è limitato a favore della parte alla quale il
titolare del diritto ha concesso l'uso del ritratto con esclusione di qualsiasi possibilità di
sublicenziare o concedere a terzi tali facoltà. 12
La giurisprudenza ritiene che la prova del consenso implicito e delle modalità che lo
hanno accompagnato debba essere valutata con riferimento al comportamento della
persona interessata in relazione allo scopo prefisso al momento in cui si è fatta
ritrarre.
Chi utilizza le immagini altrui deve fornire la prova del suo diritto dimostrando che il
rappresentato abbia prestato il proprio consenso. L’ autore del ritratto che cede i diritti
del supporto sul quale lo ha fissato, affermando di avere il consenso della persona
rappresentata alla pubblicazione, ha l'onere di provare tale consenso e le eventuali
restrizioni nel novero delle facoltà trasmesse.
Consenso espresso e consenso tacito: proposta di una nuova lettura
L'importanza degli atti di concessione di utilizzo del proprio ritratto deriva l'interesse
ad approfondire il problema della libertà di forma nel negozio giuridico che lo riguarda.
Secondo un'interpretazione maggioritaria nel nostro ordinamento giuridico regnerebbe
il cosiddetto principio della libertà della forma valido per tutti gli atti compiuti tra
privati consistente nella mancanza di formalismi giuridici generali.
Per alcuni negozi giuridici il legislatore impone una particolare forma, scritta o
addirittura atto pubblico, ai fini della validità. Vi sono delle fattispecie in cui il requisito
di forma è richiesto ai fini della prova.
Non esiste una norma scritta che sancisca espressamente il principio generale della
libertà della forma dei negozi giuridici: ne consegue che l’adozione della forma scritta
è necessaria ai fini della prova del contratto stesso. Il consenso al trattamento dei dati
personali e anche del proprio ritratto può avvenire solo in maniera espressa ed è
validamente prestato solo se documentato per iscritto.
Consenso: limiti
Il consenso all'esposizione, riproduzione e messa in commercio del ritratto della
persona svolge la sua efficacia entro determinati limiti. Qualora il consenso sia tacito,
i limiti di questo devono essere determinati attraverso il comportamento adottato
dalle parti e dalla persona ritratta nel momento della prestazione del consenso in
relazione allo scopo che in quel momento era stato prefissato.
Un aspetto di particolare importanza è quello che riguarda l’individuazione
dell’efficacia temporale della manifestazione tacita del consenso ove non si traggano
elementi di valutazione.
Il carattere oneroso o gratuito della posa del modello non è elemento interpretativo
per valutare l'esistenza del consenso alla pubblicazione dell’immagine. Che il modello
eserciti o meno l'attività professionalmente non è elemento interpretativo
determinante.
E’ da ritenersi che l'utilizzo del ritratto a scopi pubblicitari richieda l'espressione di un
consenso ad hoc ben preciso e l'estensione ad usi pubblicitari debba essere oggetto di
un sillogismo interpretativo ancora più severo.
Si deve rintracciare nel comportamento del soggetto fotografato la volontà che la sua
immagine sia utilizzata per scopi promozionali. Occorre valutare se il consenso dato
per la pubblicità sia stato concesso per tutti i prodotti o marchi della ditta reclamizzata
o soltanto per un determinato prodotto o marchio. 13
Vi sono perciò casi in cui tale consenso specifico è evidente: si pensi al soggetto
raffigurato insieme al prodotto da reclamizzare in evidente atteggiamento positivo ed
esplicativo nei confronti dell'obiettivo della ripresa.
Il consenso per foto di scena delle opere cinematografiche
Le fotografie di scena sono le immagini scattate da un fotografo in tutte le fasi di
realizzazione di un'opera cinematografica prima, dopo e durante le riprese. Nella
pratica professionale sono frequenti i casi in cui vengono perpetrate violazioni del
diritto al ritratto degli attori tramite la pubblicazione indebita di foto di scena per scopi
pubblicitari o di comunicazione di impresa.
Le fotografia di scena non sono parte integrante dell'opera cinematografica pertanto la
loro titolarità non può essere dedotta dai principi dianzi indicati di automatica titolarità
in capo al produttore. La soluzione va ricercata nelle norme che regolano il rapporto
tra il fotografo e il produttore. Il primo agisce in forza di contratto di commissione da
parte del secondo e pertanto potrebbe configurarsi un rapporto di lavoro subordinato
oppure un contratto di commissione.
Nella prima ipotesi si attribuiscono i diritti di sfruttamento economico delle fotografie
al datore di lavoro; nella seconda si attribuiscono i diritti in oggetto al committente.
Qualora il fotografo sia dipendente della produzione le fotografie di scena saranno di
esclusiva titolarità del datore di lavoro.
Le fotografie di scena spesso ritraggono gli attori dell'opera filmica E pertanto la loro
pubblicazione deve rispettare le norme in tema di diritto all'immagine e deve avvenire
previo loro consenso; in caso di pubblicazione di foto di scena ai fini promozionali del
film, il consenso degli attori è da ritenersi implicito nelle obbligazioni da questi assunte
di prestare l'opera e l'immagine per la realizzazione dell'opera cinematografica.
Il produttore dell'opera filmica ha licenza di sfruttamento dell'immagine dell'attore per
la comunicazione dell'opera stessa; quando il ritratto viene fissato su foto di scena, i
diritti di sfruttamento economico delle fotografie spettano sempre al produttore.
Le violazioni più comuni e diffuse hanno per oggetto le immagini di nudo tratte dai film
della commedia italiana e pubblicate su riviste di contenuto erotico o destinate a un
pubblico di soli adulti, prevalentemente uomini.
L’onere della prova del consenso
Spetta all'utilizzatore fornire la prova del consenso, non solo generico, per tutti quei
particolari utilizzi nei quali si è concretizzata la presunta violazione. La manifestazione
della volontà positiva del titolare è la trasformazione in licenza per le forme di
sfruttamento espressamente acconsentite.
Per quanto riguarda i ritratti fotografici e le fotografie ritraenti persone o personaggi, è
da evidenziare la distinzione tra opere dell'ingegno, cioè fotografie creative, e le
semplici fotografie, cioè quelle immagini fotografiche che non possiedono un minimo
indice di personalizzazione da parte dell'autore. Per quest'ultime si presuppone la
cessione del diritto esclusivo sulle fotografie in oggetto, nel caso di cessione del
negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia come diapositive o CD.
Questi supporti costituiscono mezzi di riproduzione della fotografia analoghi al
negativo.
Diritto all’immagine dopo la morte del titolare 14
Il diritto all'immagine si estingue con la morte del soggetto. Si richiede, dopo la morte
del titolare, il consenso al coniuge o ai figli, o in caso di loro mancanza ai genitori, ai
fratelli o in ultima ipotesi agli ascendenti e discendenti fino al quarto grado.
Si dispone che debba essere rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando
risulti da atto scritto, riconoscendosi così la facoltà del titolare del diritto all'immagine
di dare delle disposizioni su tale diritto che possano avere efficacia per dopo la sua
morte.
La pubblicazione del ritratto di un defunto senza il consenso degli eredi costituisce
pubblicazione abusiva.
Capitolo 13: la Corporate Identity
Introduzione
Superficialmente si tende a parlare di pubblicità senza considerare che essa è soltanto
una delle forme di comunicazione di impresa e si inserisce in un sistema complesso di
azioni e fatti che deve essere esaminato globalmente e singolarmente.
Gli studiosi di tecnica della comunicazione sono giunti alla conclusione che sia
necessario avere una visione globale e unitaria di tutti gli strumenti di comunicazione
in modo da integrarli fra loro attribuendo a ognuno di essi il compito che gli è
specifico. Si suole definire tale visione di comunicazione integrata come Marketing Mix
o Communication Mix.
Il marketing è composto da quattro categorie, ovvero le 4 P del marketing: Product,
Price, Promotion e Place.
La comunicazione di impresa può essere divisa in due macro aree:
la pubblicità tabellare o above the line (evidente) che è la forma di pubblicità
intesa in senso stretto, rappresentata da tutte le forme di advertising diretto
costituite da: un messaggio pubblici