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Diritto dell'immagine nella comunicazione d'impresa e nell'informazione

Capitolo 2: Introduzione storica

L'immagine è la rappresentazione visiva delle fattezze di un soggetto, questa può essere raffigurata su qualsiasi mezzo adatto allo scopo e quindi tramite tutte le discipline delle arti figurative quali la pittura, la scultura, la fotografia e l'arte digitale. Il problema del diritto al ritratto divenne di maggiore attualità con l'affermarsi della fotografia e con l'evoluzione di quest'ultima nell’istantanea. Le prime notizie storiche sull'argomento le troviamo nella dottrina francese e tedesca. Una decisione del Tribunale della Senna afferma il diritto della persona ritratta in opere e schizzi di un pittore vietando quest'ultimo di esporli o di venderli e ciò anche nell'ipotesi in cui nome della persona ritratta non fosse rivelato.

Il diritto all'immagine ha trovato espressa tutela sia a livello costituzionale che legislativo ordinario, ponendo fine al dibattito sul suo riconoscimento lasciando però aperto quello sulla natura, sui limiti e sulla sua applicazione. L'approccio allo studio del diritto all'immagine deve essere condotto con uno sguardo ai diritti fondamentali dell'uomo che gli sono affini. Ciò rende più completa la formazione dello studioso perché il più delle volte le violazioni del diritto al ritratto non sono impermeabili ed estendono i loro effetti lesivi anche ai diritti della persona che sono vicini, simili e connessi col diritto all'immagine. Ne consegue che una medesima azione illecita può realizzare più violazioni di un fascio di diritti similari.

Introduzione comparatistica

Il diritto all'immagine è un’esplicazione della personalità dell'uomo che non può soffrire limitazioni territoriali e di confini politici, esso deve essere riconosciuto in ogni società attraverso norme di carattere internazionale e nazionale. Il diritto all'immagine tutela oramai in tutti gli stati industriali.

Civil Law Common Law
Italia, Francia, Germania Paesi anglofoni
Diritto civile Diritto anglosassone
Teoria Monistica del diritto civile (le tutele sposata vengono gestite con un approccio unitario) Dualistica
Diritto a escludere qualunque interferenza da parte di terzi e qualunque uso dell’immagine, salvo i casi di libero utilizzo voluto dalla legge. Diritto a preservare la propria personalità da ogni violazione = right to be let alone.
Diritto a sfruttare economicamente e commercialmente la propria immagine. Diritto di trasferire, concedere, licenziare e rinunciare allo sfruttamento economico della propria immagine.

Il diritto all’immagine come diritto della personalità: panoramica generale

Il diritto il ritratto è uno dei diritti fondamentali dell'uomo cioè uno di quei diritti della personalità essenziali e necessari per ogni individuo. Sono diritti che si acquistano con la nascita e si estinguono con la morte, che sono qualificabili come fondamentali, essenziali, insopprimibili, imprescindibili, irrinunciabili e sacri. Tra questi ricordiamo oltre al diritto al ritratto, il diritto alla libertà, il diritto all'identità personale e al nome, il diritto alla riservatezza, il diritto all'integrità fisica, all'integrità morale e all'onore.

  • Sono assoluti e cioè opponibili erga omnes.
  • Il carattere di inviolabilità ed essenzialità non si può perdere.
  • Non si possono cedere.
  • Si acquistano con la nascita del soggetto e si estinguono con la sua morte.
  • Sono imprescrittibili cioè non si estinguono per il non uso protratto nel tempo.

I diritti della personalità non hanno carattere patrimoniale eccezione del diritto al risarcimento dei danni in caso di loro violazione. I diritti della personalità vengono classificati come diritti civili, quando mirano a tutelare la persona nei rapporti con gli altri soggetti privati su un piano di parità, o come diritti pubblici quando tendono a salvaguardare i rapporti tra il cittadino e lo Stato o di altri enti pubblici; il diritto all'immagine rientra nel fascio dei diritti della personalità qualificati come diritti civili.

Contenuto e natura del diritto all’immagine

Il diritto al ritratto viene definito come lo ius escludendi di un soggetto nei confronti di qualsiasi divulgazione del proprio ritratto in mancanza del consenso e fuori dalle eccezioni previste dalla legge sul libero utilizzo; possiamo definirlo come il diritto del soggetto di godere, controllare, utilizzare e concedere il suo ritratto in modo pieno ed esclusivo. Il titolare del diritto all'immagine può opporre a chiunque il suo diritto, sicché i soggetti passivi si identificano con la generalità omnicomprensiva di ogni individuo: da ciò la corretta definizione come diritto assoluto opponibile erga omnes.

L’immagine rappresenta le sembianze e l'aspetto fisico e individua la persona, contraddistinguendola dagli altri soggetti; essa è quindi espressione chiara dell'identità e della personalità del singolo individuo che può configurarsi come un segno distintivo della persona. Il diritto all'immagine è un diritto autonomo e assoluto della personalità, ed ha natura di:

  • Diritto soggettivo
  • Assoluto e quindi opponibile erga omnes
  • Imprescrittibile
  • Inalienabile e intrasmissibile
  • Irrinunciabile
  • Avente carattere patrimoniale cioè che dà diritto a risarcimento dei danni in caso di sua violazione

Il diritto all'immagine, benché intrasmissibile e irrinunciabile, è parzialmente disponibile: infatti il titolare può prestare il proprio consenso affinché determinati soggetti fissino e utilizzino la sua immagine. Tra le facoltà esclusive di riprodurre, esporre e pubblicare, il titolare del diritto ha altresì la facoltà di mettere in commercio la propria immagine direttamente o tramite terzi.

L'articolo 5 c.c. consente gli atti dispositivi, anche a fini di lucro, sul proprio corpo purché non ne derivi una diminuzione permanente dell'integrità fisica o non siano atti contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Gli atti di concessione dell'utilizzo al ritratto non incidono in maniera permanente sull'integrità fisica del soggetto e sono da considerarsi leciti. Proprio in funzione di questa sua peculiarità si può affermare che il diritto all'immagine ha contenuto patrimoniale perché il consenso può essere prestato dietro corrispettivo e ha una valorizzazione economica.

L’immagine nel diritto naturale: una visione giusnaturalistica

Per diritto naturale si intende quell’insieme di principi che regolano i rapporti umani che non trovano fondamento in una norma scritta e che affondano le proprie radici nella concezione diffusa nella società che i precetti che promanano sono obbligatori. Il diritto positivo è formato dall'insieme di norme create dagli organi statali dell'uopo preposti che, come tali, sono espressione della maggioranza della popolazione. Nel riconoscere i diritti naturali basta interpellare la ragione e con essa individuare il nucleo dei diritti che universalmente regolano i rapporti umani: tra essi rientrano i diritti fondamentali dell'uomo quali il diritto alla vita, alla libertà e il diritto all'immagine.

L’esistenza del diritto naturale e dell'appartenenza a tale categoria dei diritti fondamentali dell'uomo sono confermate da tutte le Carte Costituzionali dei Paesi industrializzati che si fregiano della qualifica di Stati di diritto e liberali. Nell’art 2 della Costituzione si recita “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”; la scelta del verbo riconoscere afferma espressamente che i diritti naturali e fondamentali preesistono alla fonte primaria del nostro ordinamento giuridico, la Costituzione, che non li crea ma li riconosce e li tutela.

Diritto alla privacy

Cenni introduttivi

Il diritto alla riservatezza o come oggi viene definito mutuando il termine anglosassone il diritto alla privacy, trova le sue radici dall'evoluzione interpretativa, nella seconda metà del secolo scorso, attraverso l'applicazione estensiva dell'articolo 2 della Costituzione. L’esigenza di tutelare gli aspetti più intimi e riservati alla vita umana è diventata più pressante alla luce degli sviluppi delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione che si fanno più invadenti.

Definizione e contenuto del diritto

Il diritto alla privacy viene definito come la tutela del modo di essere della persona che si concretizza nell’impedire a terzi di venire a conoscenza degli elementi intimi e personali che si riferiscono alla persona. Non è da confondere con il diritto alla reputazione perché vi è tutela dei dati personali di un soggetto anche se l'utilizzo illecito non lede la reputazione del medesimo.

La principale fonte normativa è individuata nell'articolo 2 Cost. quale fonte di tutti i diritti della personalità dell'uomo. La Corte Costituzionale ha confermato che gli articoli 2 e 3, secondo comma, e 13, primo comma, Cost. riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo fra i quali rientra quello della riservatezza sancito espressamente agli articoli 8 e 10 della convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Il C.d.P. all’art.1 afferma che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano; l’art. 5 ribadisce che il C.d.P. disciplina il trattamento dei dati personali.

Ai fini dell'applicazione della legge sulla privacy per dato personale si deve intendere qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili. Nell’ambito dei dati personali distinguiamo i cosiddetti dati identificativi che sono quelli che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. Anche l'immagine come bene giuridico rientra nella tutela della protezione dei dati personali e del loro trattamento. Nell’ambito di dati personali si distinguono i dati sensibili che sono quei dati personali idonei a rivelare gli aspetti più intimi delle persone quale l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Anche l’immagine e il ritratto sono in grado di trasformarsi in dato sensibile perché possono rivelare uno o più degli aspetti elencati.

Le finalità del C.d.P. sono quelle di garantire e disciplinare il trattamento dei dati personali; per trattamento si intende qualsiasi operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione (dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma), la cancellazione e la distruzione di dati.

Quando il ritratto viene trattato come dato personale, il titolare ha diritto all'accesso di tale dato e cioè di ottenere la conferma dell'esistenza del trattamento di tale dato da parte di terzi, dell'origine e delle finalità e modalità del trattamento; inoltre il titolare ha diritto a chiedere la cancellazione del ritratto qualora questo sia trattato in violazione di legge; infine l'interessato ha diritto di opporsi al trattamento del suo ritratto quando questo è stato ripreso o utilizzato in violazione delle norme sostanziali. In aggiunta al diritto sostanziale al ritratto, con il C.d.P., sono stati introdotti dei nuovi diritti in capo al titolare al fine di controllare che l'immagine venga trattata in conformità con quanto prescritto dal codice della privacy.

Diritto all’identità personale

Il riconoscimento e l'evoluzione del diritto all'identità personale trovano radici nella giurisprudenza delle Preture, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, sulla scorta della presa di coscienza da parte della società laica e di quella dei giuristi della necessità di tutelare l'uomo in quegli aspetti che contribuiscono a delineare la personalità in senso lato. L’identità rappresenta una formula sintetica per contraddistinguere un soggetto dal punto di vista globale nella molteplicità delle sue caratteristiche specifiche per come vengono manifestate espressamente o tacitamente. L’insieme del diritto all'identità personale comprende in sé l'insieme più piccolo del diritto all'immagine. Possiamo definire l'identità personale come l'insieme delle caratteristiche fisiche, spirituali, morali e ideologica che contraddistinguono un soggetto come corpo e anima.

Capitolo 3: I tratti fisionomici e la regola dell’insieme combinato

Ermeneutica delle norme

L'oggetto del diritto all'immagine è il bene tutelato. Le fonti del diritto parlano alternativamente di immagine o ritratto, che dal legislatore sono usati come sinonimi. Ciò significa che l'interprete deve procedere a precisare i significati possibili dei due sostantivi per trarre una conclusione verso un punto comune per poi determinare l'oggetto del diritto. Dal punto di vista lessicale il sostantivo immagine indica la rappresentazione dell'aspetto della forma esteriore di un corpo percepita con il senso specifico della vista. Approfondendo l’etimologia dobbiamo risalire al latino imaginem o mimaginem che ha in comune la stessa radice del greco mimos cioè imitatore.

Quindi la prima premessa può essere così formulata: oggetto del diritto all'immagine è l’esatta rappresentazione di un soggetto nei suoi caratteri distintivi salienti, nonché la riproduzione, ancorché non fedele, di questi ultimi che giunga al risultato di imitare il soggetto di riferimento. Al sostantivo ritratto possiamo dare il significato di rappresentazione o descrizione dell'oggetto e delle sembianze di una persona; etimologicamente deriva dall'azione ritrarre cioè ricavare, trarre un qualcosa da che, nella nostra accezione, può essere interpretata come il ricavare l'effigie di un soggetto.

Quindi la seconda premessa può essere così formulata: l'oggetto del diritto al ritratto è la rappresentazione dei tratti distintivi e salienti di un soggetto che si ricava dalla realtà; non rileva con quale mezzo e con quali caratteri distintivi ritraggo il soggetto né l'esatta e fedele rappresentazione di essi nella realtà ma è sufficiente che tali tratti ingenerino l'identificazione del soggetto. Dal punto di vista della tutela l'immagine o il ritratto è l'insieme di caratteri distintivi di un soggetto che lo contraddistinguono e lo individuano come un Unicum nella società.

Distintività come elemento individualizzante

Rientrano nell'oggetto del diritto all'immagine i tratti salienti della fisionomia di un soggetto nella misura in cui essi sono distintivi e individualizzanti il singolo o perché singolarmente unici (la voce o un tratto somatico particolare) o perché permettono di creare il trait d'union con la persona di riferimento. Di contro non vi è tutela per quegli aspetti fisionomici che non determinano l'individuazione e l'identificazione di un soggetto perché comuni o autonomi.

L’indefettibile presupposto della tutela del diritto al ritratto è la riconoscibilità della persona con la conseguenza che la sostituzione, attraverso le nuove tecniche digitali o i vecchi procedimenti di rielaborazione dell'immagine, del volto del soggetto non realizza un comportamento di riproduzione illecita del ritratto altrui. Ovviamente se le sembianze di un soggetto vengono coperti con un mascheramento in modo da renderlo irriconoscibile non si può individuare l'oggetto del diritto e quindi neanche il solito titolare.

In sostanza l'immagine è trattata dal diritto come un segno distintivo della persona al pari del marchio che è il segno distintivo che individua un prodotto o un servizio o l’impresa generale di un determinato imprenditore. Uno dei requisiti fondamentali affinché un segno assurga a marchio è quello del carattere distintivo: la capacità distintiva è intesa come la capacità di dare indicazione dell'origine di un prodotto come collegato a un determinato imprenditore. Affinché gli elementi della persona siano considerati parte dell’esclusiva della sua immagine, devono possedere capacità distintiva e cioè individuare e identificare solo ed esclusivamente quel determinato soggetto.

La regola dell’insieme combinato

Regola dell'insieme combinato = se i singoli tratti fisionomici, non distintivi in sé, sono combinati con altri, ugualmente non distintivi, in maniera tale da creare un risultato finale tale da individuare il soggetto di riferimento, si può affermare che rientrano nell'oggetto del diritto assoluto. Se riproduco alcuni tratti fisici di una persona che non siano particolari e distintivi, ma identificativi nella lettura combinata dell'insieme da permettere di individuare l'identità del soggetto da cui l'insieme è tratto, allora quella rappresentazione ri... (testo troncato)

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher NormaG di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Dell'Arte Salvo.
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