Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 14
Riassunto esame Diritto del turismo progredito, prof. Corrado, Contributo alla definizione della materia «turismo». Promozione e organizzazione tra governance e dirigismo regionale, Degrassi, Franceschelli Pag. 1 Riassunto esame Diritto del turismo progredito, prof. Corrado, Contributo alla definizione della materia «turismo». Promozione e organizzazione tra governance e dirigismo regionale, Degrassi, Franceschelli Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del turismo progredito, prof. Corrado, Contributo alla definizione della materia «turismo». Promozione e organizzazione tra governance e dirigismo regionale, Degrassi, Franceschelli Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del turismo progredito, prof. Corrado, Contributo alla definizione della materia «turismo». Promozione e organizzazione tra governance e dirigismo regionale, Degrassi, Franceschelli Pag. 11
1 su 14
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

MODIFICA PREZZO DEL PACCHETO POST CONCLUSIONE CONTRATTO

(ritardo…)

Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati solo se il contratto lo

prevede espressamente e solo se in esso sono indicate le modalità di calcolo di tali maggiorazioni; inoltre, in caso

di riduzione dei costi, il viaggiatore ha diritto ad una corrispondente riduzione dei prezzi.

Gli aumenti di prezzo sono possibili solo in seguito a variazioni riguardanti:

-livello di tasse o diritti dei servizi turistici (es. diritti aeroportuali)

-tassi di cambio delle valute

-variazioni del prezzo dei trasporti in seguito a variazione del prezzo del carburante

Dunque le modalità di calcolo e i criteri utilizzati per applicare una maggiorazione dei prezzi devono essere

specificati se no si rischia di incorrere in sanzioni (es. antitrust ha condannato Alpitour a sanzioni economiche

perché questo ha dimenticato/sbagliato di indicare tali parametri e criteri).

Antitrust non funziona come un tribunale; interviene su ricorso di una serie di consumatori, ma non può risarcire i

danni subiti da questi, bensì condannare con sanzioni economiche la pubblicità ingannevole e un’alterazione della

libera concorrenza (multa da milioni di euro per Alpitour).

L’aumento massimo del prezzo totale del pacchetto, con l’introduzione della uova direttiva, è passato dal 10%

all’8%; qualora il TO facesse registrare un aumento del prezzo superiore all’8% i consumatori hanno 2 possibilità:

-accettare tale aumento

-uscire dal contratto (recedere) senza dover pagare penali, recuperando soldi già versati ovviamente.

Per quanto riguarda i vincoli temporali, l’eventuale aumento del prezzo deve essere comunicato al cliente in

modo chiaro e preciso almeno 20 giorni prima della data di inizio del pacchetto.

Può inoltre verificarsi il caso in cui il TO debba modificare alcuni elementi del pacchetto prima dell’inizio di questo

(es. hotel pieno, volo cancellato).

L’organizzatore può farlo a patto che la possibilità di tali cambiamenti sia prevista nel contratto e che non sia

significativa.

Nel caso in cui l’organizzatore si trova impossibilitato a fornire uno o più servizi del pacchetto il turista può

scegliere se accettare la modifica o recedere (come già visto recessione in caso di modifica significativa o di un

aumento del prezzo superiore all’8% del valore totale del pacchetto).

Se il turista propende per la rescissione allora può ottenere:

-denaro indietro

-un altro pacchetto di uguale o maggiore valore (free upgrade)

Un’ulteriore alternativa per il TO è quella di offrire un pacchetto di livello inferiore, integrandolo con un

compenso per la differenza del servizio (es. hotel 5*hotel 4* + soldi).

Naturalmente il turista si trova nella posizione di poter rifiutare.

Nel caso in cui invece una parte di servizi non può essere erogata a causa di eventi imprevedibili ed inevitabili, il

turista può recedere senza costi aggiuntivi però non potrà usufruire di alcun tipo di risarcimento; nel caso in cui la

responsabilità del mancato godimento del pacchetto sia riconducibile all’organizzatore, il turista avrà diritto al

recesso ed a un risarcimentodanno da vacanza rovinata.

8 NOVEMBRE

Abbiamo parlato della necessità del tour operato di poter modificare certi elementi del contratto, la modifica

deve essere significativa, il turista o accetta la modifica o recede dal contratto.

La possibilità di recedere è normalmente subordinata a determinate condizioni, per esempio in un contratto di

locazione ci sono clausole che permettono all’inquilino di recedere attraverso un preavviso di almeno 6 mesi

principalmente per scongiurare il rischio di avere un appartamento vuoto, il costo è un corrispettivo per

l’annullamento del contratto, è un rimborso per alcuni costi.

Il contratto determina quali sono i costi a carico del turista a seconda della stagione per la recessione da parte del

turista (es un mese prima 10%, una settimana prima 70%, un’ora prima il 100%); queste somme non sono penali

ma un corrispettivo che un turista deve pagare per riservarsi la possibilità per cambiare idea (Corrispettivo per il

recesso).

Il viaggiatore può trovarsi costretto a recedere in un contratto per il verificarsi di circostanze eccezionali al di fuori

dal suo controllo e dalla sua volontà, in questo caso il turista può recedere dal contratto senza pagare nessun

corrispettivo.

Ci sono due casi in cui anche l’organizzatore può avere la necessità di recedere dal contratto:

1) il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti nel caso in cui il TO abbia preventivato il

viaggiatore di ciò, es. vacanza studio con minimo 20 partecipanti che devono essere informati della necessità del

numero minimo; onere di informarli entro certi termini temporali e può recedere dal contratto rimborsando al

turista tutte le somme pagate fino a quel momento

2) Se l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze straordinarie e inevitabili e

comunica il recesso senza ritardo.

E’ necessario adempiere a tutte le obbligazioni esattamente con riferimento al luogo, al tempo e all’oggetto,

l’esecuzione del pacchetto prevede che le obbligazioni vengano assolte e se non lo fa si determina quello

squilibrio che giustifica la responsabilità del TO a meno che non intervengano delle cause di esonero dalla

responsabilità che per legge escludono la responsabilità del TO e quindi privano in qualche modo il turista ad

ottenere un risarcimento.

To responsabile della corretta esecuzione del pacchetto anche se i singoli servizi possono essere forniti da terzi o

da ausiliari a cui si rivolge per l’impossibilità di fornirli direttamente, rispetto al turista è l’unico soggetto

responsabile per offrire una adeguata tutela al consumatore, non frazionando la possibilità di doversi rivolgere a

soggetti diversi.

Possibilità di rivalersi nei confronti del soggetto responsabile oltre a rivalersi nei confronti del TO; se vi sono

danni fisici o psicologici al turista vi sarà diritto a un risarcimento. La direttiva dice che vengono richiamate le

norme applicabili ai vari servizi che compongono il pacchetto con responsabilità, causa di esonero, limitazioni

diverse per ogni servizio (e. regole applicabili nel trasporto aereo).

Quando c’è qualcosa che non va nel pacchetto il turista deve informare tempestivamente e senza ritardo.

Difetto di conformità è un’inesattezza o deviazione da quanto era stato pattuito; il To deve poter predisporre un

rimedio e messo nella posizione di bilanciare i piatti.

Se risulta eccessivamente oneroso rispetto al difetto di conformità tenendo conto del valore dei servizi e entità, il

TO deve proporre una riduzione del prezzo.

9 NOVEMBRE

Deviazione, qualcosa non viene fornito come specificato nel contratto, se il tour operator pone rimedio nulla

questio.

In certi casi non può oppure non vuole porvi rimedio, decreto legislativo all’articolo 42 dice che il viaggiatore può

chiedere il rimborso per le spese sostenute per porre rimedio a quella situazione.

Con la nuova direttiva il turista che ha noleggiato il jet privato avrebbe agito nel rispetto della direttiva e quindi

avrebbe diritto al rimborso delle spese sostenute, non è specificato che il turista deve chiedere l’approvazione del

TO circa l’entità dei costi che andrà a sopportare. No parametri e casistica dal punto di vista dalla giurisprudenza.

Quando siamo in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza senza quindi rimedio che tenga

inadempimento così grave da non consentire più la continuazione del contratto (presupposto da ottenere il

danno da vacanza rovinata) il contratto si intende risolto di diritto e quindi interrotto; da quel momento il turista

avrà diritto di ottenere il rimborso di quella parte di prestazioni di cui non ha potuto usufruire.

Quindi risoluzione contratto, risoluzione rapporto, rimborso e risarcimento del danno e rientro a casa sempre a

carico del TO.

Ci sono dei casi in cui il rientro a casa non è sempre possibile nell’immediato come per esempio i voli che non

partono tutti i giorni della settimana, in questo caso il tour operator deve coprire i costi per il pernottamento del

turista, ma solo fino a un massimo di 3 notti anche nel caso di responsabilità del TO accertata.

Nel caso l’alloggio sia di livello inferiore il turista ha diritto al rimborso della differenza. Il turista ha quindi il diritto

di una riduzione del prezzo, esempio del terremoto del Nepal e una parte delle prestazioni non può essere fornita,

il turista propone di andare in Tailandia a livello equivalente; il turista non accetta la alternativa anche per motivi

personali; in questo caso il TO ha proceduto a farli rientrare in patria, ma avrebbe potuto offrire una riduzione del

prezzo e farli rientrare a casa. Riduzione di prezzo che tenga conto della riduzione del servizio.

Comma 10

Art. 14 punto 3 dice che a meno che la mancanza di conformità sia imputabile al viaggiatore il To non ha nessuna

responsabilità, analogamente non sarà dovuto a risarcire alcunchè anche se il danno è imputabile a un terzo

estraneo ai fornitori di servizi o da circostanze imprevedibili e inevitabili.

Art 45 del decreto art 16 direttiva parla di obbligo dell’assistenza da parte del To senza ritardo, deve assisterlo e

tra le informazioni deve rientrare come comunicare agli assistenti in loco o qualcuno che faccia le veci del TO in

caso di bisogno.

Soggetti: 3 cioè turista, TO e il venditore anche chiamato intermediario o agente di viaggio legato con un rapporto

contrattuale da un lato e con To dall’altro.

Contratto di mandato col quale un soggetto si obbliga per nome e per conto del turista a concludere un contratto

di acquisto di un pacchetto turistico, l’intermediario agisce per nome e per conto del turista e non può essere

responsabile dei servizi che compongono il pacchetto.

L’errore di prenotazione all’articolo 51 del decreto afferma che il professionista è imputabile degli errori di

prenotazioni a parte errori tecnici ed è responsabile degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

Esso è responsabile anche per il comportamento dei suoi impiegati o lavoratori quando agiscono nell’esercizio

delle sue funzioni

15 Novembre ’18

Danno patrimoniale di valutazione economica, facilmente quantificabile; può essere diretto o indiretto.

Danno pari al valore della vacanza non fatta, oppure l’unica fatta può essere una “schifezza” quindi danno

contrattuale o fisico.

Danno morale (pain and suffering) altra grande categoria di danni, inteso co

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FraSche95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Corrado Alessandra.